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Allegato A
Seduta n. 173 del 20/6/2007
...
(A.C. 1496-B - Sezione 3)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il malessere che attraversa il mondo del calcio professionistico, del quale i recenti scandali rappresentano la manifestazione più grave ed eclatante, ha aperto nel Paese un dibattito sull'individuazione dei rimedi adeguati alla gravità della situazione, al fine di restituire credibilità e trasparenza al settore;
attesa la necessità che ciascuno faccia la propria parte per collaborare alla normalizzazione del calcio italiano, in particolare procedendo ad una riscrittura delle regole per evitare il ripetersi dei gravi fenomeni verificatisi;
tenuto conto che il Parlamento italiano, nel rispetto dell'autonomia dello sport, è chiamato a ridefinire il quadro normativo per la parte di propria competenza;
impegna il Governo
a promuovere le iniziative dirette:
alla revisione della disciplina delle società sportive professionistiche contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e squadre professionistiche;
alla rivisitazione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, con il quale si è consentito alle società professionistiche il perseguimento dello scopo di lucro e la quotazione in borsa, alla luce delle esperienze maturate che hanno prodotto una sovrapposizione del fine lucrativo su quello sportivo e modificato l'equilibrio tra le dimensioni propriamente sportive e quelle spettacolari del fenomeno.
9/1496-B/1.Pescante, Garagnani, Aracu, Di Centa, Luciano Rossi.
La Camera,
premesso che:
secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, lo sport costituisce un'attività economica ai sensi dell'articolo 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;
la Commissione ha peraltro riconosciuto la specificità dello sport, come espresso ad esempio nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre del 2000, relativa «alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa che devono essere prese in considerazione nelle politiche comuni»;
in quella occasione il Consiglio ha assunto una posizione favorevole alla messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi come vantaggiosa per il principio di solidarietà tra tutti i livelli e le discipline dello sport;
il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ha introdotto all'articolo 111-282, una norma di sostegno allo sport, i cui profili europei sono promossi dall'Unione tenendo conto della specificità del settore, delle sue strutture fondate sul
volontariato e della sua funzione sociale ed educativa;
in tal senso l'azione dell'Unione promuove l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, che mirino a promuovere la messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti TV, ai livelli appropriati, al fine di attuare il principio di solidarietà tra tutti i livelli e tutte le discipline dello sport.
9/1496-B/2.Li Causi.
La Camera,
premesso che:
l'attività svolta dalle società sportive dilettantistiche riveste valore sociale;
sussiste la necessità di sostenere, anche economicamente, la loro attività che vede il coinvolgimento di migliaia di ragazzi e giovani trasmettendo valori di lealtà sportiva e correttezza,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ulteriori misure idonee a sostenere l'attività delle società sportive dilettantistiche soprattutto per quanto riguarda i settori giovanili.
9/1496-B/3.Adenti, Li Causi.
La Camera,
premesso che:
la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalle vendite dei diritti televisivi, prevede che una quota della mutualità generale sia impiegata a sostegno di programmi a favore di discipline diverse da quella calcistica, in ossequio al comma 3, lettera l);
considerato che:
l'erogazione di mezzi finanziari a favore di discipline dilettantistiche da parte di società professionistiche costituisce un doveroso atto di solidarietà dello sport professionistico nei confronti dello sport senza fine di lucro;
tenuto conto che:
l'attività della FSN è già finanziata dal CONI con contributi pubblici e che è opportuno che altri interventi non si sovrappongano agli interventi ordinari del Comitato olimpico italiano;
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di propria competenza per autorizzare i club professionistici a destinare prevalentemente la percentuale dei fondi prevista dal comma 3 lettera l) ad attività promozionali da svolgersi nell'ambito della stessa società professionistica, al fine di promuovere attività promozionali diverse da quelle calcistiche.
9/1496-B/4.Pescante.