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Allegato B
Seduta n. 184 del 5/7/2007
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
BURTONE, SAMPERI e SERVODIO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il caldo ha distrutto non solo tantissimi ettari di macchia mediterranea, con i vari incendi a macchia di leopardo che hanno investito tutta la Sicilia, ma anche gran parte del raccolto;
gli agricoltori, già alle prese con la crisi strutturale, dovranno adesso fare i conti anche con le gravi perdite a causa del caldo torrido che ha devastato mesi di lavoro: angurie disidratate, uva da tavola bruciata, ortaggi a rischio ed, in tutta la Sicilia, campi di grano e fieno che vanno in fumo; alla caduta degli alberi della frutta e delle olive, si somma, sul fronte della zootecnia, la scarsa produzione di latte e la moria di piccoli capi; ovunque aumenta il fabbisogno idrico con costi di produzione che lieviteranno ancora a causa del numero delle irrigazioni -:
quali iniziative intenda adottare, una volta accertati i danni, per il risarcimento degli agricoltori;
se non ritenga di dovere, d'intesa con la Regione siciliana, approntare un piano straordinario per l'irrigazione degli agrumeti che necessitano di risorse idriche immediate per poter mantenere la produzione.
(5-01237)
Interrogazione a risposta scritta:
SERVODIO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ha istituito il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale;
il CRA è un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
successivamente, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 454 del 1999, con decreto interministeriale 5 marzo 2004 è stato approvato lo «Statuto» e con decreti interministeriali in data 1o ottobre 2004 sono stati approvati il «Regolamento di organizzazione e funzionamento» ed il «Regolamento di amministrazione e contabilità» del CRA;
il decreto legislativo n. 454 del 1999, tra le varie disposizioni dettate in materia di personale, prevede una particolare disciplina per l'inquadramento nel ruolo organico del CRA del personale operaio, a
tempo determinato, in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (ex IRSA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318) confluiti nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (come da Allegato I del decreto legislativo stesso);
tale disciplina è prevista all'articolo 9 (Norme transitorie e finali), che al comma 8 così recita: «Il personale operaio in servizio presso gli Istituti di cui all'allegato I con più di centocinquantuno giornate annue, in servizio da almeno cinque anni, è inquadrato nei ruoli del Consiglio previa apposita verifica di professionalità»;
in attuazione della succitata disposizione, l'Amministrazione del CRA ha dato corso alla verifica di professionalità, previa ricognizione del personale interessato, svolta secondo i criteri «della professionalità acquisite», «dei titoli posseduti» e «delle attività e mansioni svolte presso le strutture di provenienza» (confortata anche dai pareri acquisiti in merito dall'Avvocatura generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica);
con nota del 23 maggio 2007, n. 3654/2.4 di prot., il Direttore generale f.f. dell'Ente informava le Organizzazioni sindacali che la Commissione istituita al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 8, decreto legislativo n. 454 del 1999, aveva concluso l'istruttoria i cui risultati venivano portati all'attenzione del Consiglio di amministrazione del CRA del 9 maggio 2007;
dall'istruttoria è emersa la seguente situazione finale:
a) n. 78 posizioni regolarizzate e per le quali sussistono i requisiti temporali previsti dall'articolo 9, comma 8, decreto legislativo n. 454 del 1999;
b) n. 8 posizioni per le quali la documentazione inviata risulta essere insufficiente e necessita un'ulteriore integrazione;
c) n. 4 posizioni per le quali non sussistono i requisiti in questione;
d) n. 9 posizioni con riferimento alle quali in almeno uno degli anni utili ai fini del possesso dei requisiti in questione, il numero delle giornate lavorative è 151;
per ciò che riguarda le ultime posizioni, il Consiglio di amministrazione del CRA, nella seduta del 9 maggio 2007, ha deliberato di chiedere al Ministero vigilante un'interpretazione della norma in parola, al fine di conoscere se l'espressione «con più di centocinquantuno giornate» possa intendersi come «centocinquantuno giornate compiute»; in tal senso - per i soggetti interessati - il requisito temporale delle giornate lavorative richiesto risulterebbe soddisfatto;
tale richiesta di interpretazione articolo 9, comma 8, decreto legislativo n. 454 del 1999 è stata - quindi - inoltrata al Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 14 maggio 2007, n. 3248/2, del Direttore generale f.f. del CRA;
al riguardo, il CRA - in prima valutazione - ha evidenziato che l'inciso «con più di centocinquantuno giornate» sia da intendere come «centocinquantuno giornate compiute»;
una siffatta interpretazione, a parere anche dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, appare confortata dalle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;
gli articoli 25 e 27 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972, così recitano:
articolo 25 «Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro è dovuto in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1049 del 3 dicembre
1970, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge. Il trattamento speciale è corrisposto per un massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione e per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli»;
articolo 27 «I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa»;
ciò significa che i trattamenti corrisposti al lavoratore dall'Istituto previdenziale si diversificano a seconda del numero delle giornate effettivamente lavorate e precisamente:
fino a 150 giornate, al lavoratore spetta l'indennità di disoccupazione, che non è valida ai fini previdenziali;
da 151 in poi, al lavoratore spetta un trattamento speciale che è valido ai fini pensionistici e che sostituisce l'indennità di disoccupazione;
sulla scorta di tali elementi di valutazione, l'Ufficio legislativo del Ministero vigilante «è dell'avviso che una interpretazione in chiave sistematica della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 454 del 1999 induce ragionevolmente a ritenere che il legislatore del 1999 si sia riferito al personale che, per ciascuno dei cinque anni previsti, si sia ritrovato in posizione tale da recepire i trattamenti speciali di cui si è detto, in luogo dell'indennità di disoccupazione, validi ai fini pensionistici»;
ciò nonostante, con nota del 25 maggio 2007, n. 5400 di prot., il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ritenendo che la questione interpretativa riguardasse anche i profili di pertinenza di altre Amministrazioni, quali Ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero dell'economia e delle finanze, ha rivolto la medesima richiesta di parere in ordine all'interpretazione dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 454 del 1999, anche agli uffici legislativi dei succitati Ministeri -:
se il Governo ritenga necessario rimandare la risoluzione del definitivo inquadramento nel ruolo organico del CRA del personale operaio, che abbia effettuato 151 giornate lavorative annue, per l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni, per suffragare il parere, già autorevole del Ministero vigilante (estensore tecnico dello stesso decreto legislativo) e conseguentemente, di dover intervenire sollecitando l'espressione dei pareri delle amministrazioni interpellate, al fine di risolvere in tempi brevi la questione posto che il CRA ha già provveduto ad assumere in ruolo altro personale operaio, creando perciò trattamenti discriminanti in ambito a personale aventi gli stessi diritti occupazionali (trattasi di personale precario in servizio da oltre 16 anni).
(4-04266)