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Allegato A
Seduta n. 187 dell'11/7/2007
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(A.C. 1318 - Sezione 2)
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).
1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.
2. I titolari di cariche pubbliche hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
3. I titolari di cariche pubbliche hanno altresì l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa
specificamente incidere sulla situazione patrimoniale di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, recando ad esse un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).
Sopprimerlo.
*1. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.
Sopprimerlo.
*1. 50. Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai Presidenti di regione.
3. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il Presidente di una regione, è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche e da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
4. È istituita una Commissione bicamerale, denominata Collegio di garanzia, alla quale sono attribuiti i poteri previsti dalla presente legge sulla risoluzione dei conflitti di interessi per i soggetti di cui al comma 2.
5. Il Collegio di garanzia è composto da tre senatori e da tre deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
6. Il Collegio di garanzia è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.
7. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti
pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
8. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
9. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 7 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui al ai commi 1 e 2 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 7 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
10. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 7 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 7 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
11. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
12. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
13. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
14. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 13 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990
15. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
16. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui al comma 7, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.
17. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 16, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. Non rientrano nell'obbligo di comunicazione i patrimoni che il titolare della carica di governo abbia conferito prima dell'assunzione della carica ad un blind-trust costituto secondo le norme di cui ai commi da 36 a 47.
18. Le dichiarazioni di cui ai commi 16, 17 e 19 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo
1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.
19. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 16 e 17, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
20. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui alla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui ai commi da 22 a 33 e da 48 a 51.
21. Le dichiarazioni di cui alla presente legge sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.
22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 7, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;
c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.
23. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 22, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
24. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi del comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
25. È fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
26. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.
27. Nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.
28. Nello svolgimento del procedimento di cui alla presente legge è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
29. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi del comma 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero
a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
30. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 22, 24 e 26, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 29, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.
31. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 16, 17 e 19, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la consistenza del patrimonio detenuto anche per interposta persona dalle persone che ricoprono cariche di Governo, ai sensi dei commi 1 e 2.
32. Qualora, a seguito degli accertamenti di cui al comma 31 risulti che il titolare della carica di governo disponga di interessi patrimoniali e finanziari superiori a 50 milioni di euro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato richiede all'interessato la presentazione, nei successivi trenta giorni, di un piano per la soluzione del potenziale conflitto di interessi. Nei successivi trenta giorni, l'Autorità, in contraddittorio con l'interessato svolge un'istruttoria, al termine della quale, ove ritenga che il piano proposto sia inidoneo a rimuovere il conflitto di interessi, delibera un parere motivato circa la sussistenza del conflitto medesimo e lo trasmette al Collegio di garanzia di cui ai commi 4, 5 e 6, unitamente agli atti dell'istruttoria. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede analogamente alla contestazione del conflitto e alla trasmissione degli atti al Collegio di garanzia nel caso in cui il titolare della carica di governo non presenti, nei termini prescritti, il piano per la soluzione del potenziale conflitto di interessi.
33. Completati gli adempimenti di cui ai commi 31 e 32, qualora sia accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge.
34. Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del comma 32, il Collegio di garanzia di cui ai commi 4, 5 e 6, ove ritenga, allo stato degli atti, sussistente il conflitto di interessi in capo al titolare della carica di governo, ne dichiara la decadenza dalla carica.
35. Di tale decisione viene informato, oltre che l'interessato, il Presidente della Repubblica, se il titolare decaduto rivestiva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Presidente di regione. Per la carica di sottosegretario e viceministro viene informato, oltre che l'interessato, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
36. Ai trust istituiti in ottemperanza a quanto previsto dal comma 17 si applicano le disposizioni della legge regolatrice straniera scelta dal disponente, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.
37. La legge regolatrice scelta deve essere compatibile con l'ordinamento italiano e con la presente legge.
38. In ogni caso, i suddetti trust, devono conformarsi alle disposizioni di cui alla presente legge, non devono essere idonei ad eludere le disposizioni della presente legge, devono fornire adeguate garanzie per il perseguimento dei suoi obbiettivi e il rispetto delle sue disposizioni.
39. Il trust istituito a norma dei commi 36 e 37 deve esser riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge nonché ai sensi degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione.
40. L'atto con cui il titolare di una carica di Governo costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve in ogni caso:
a) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee;
b) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 41, scelto all'interno di una lista predisposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, fra gli iscritti all'Albo dei gestori;
c) individuare i beneficiari del trust; il beneficiario può coincidere anche con il disponente;
d) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee.
41. Il trustee del trust istituito dal titolare della carica di Governo per i fini di cui alla presente legge deve:
a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee;
d) avere una consolidata esperienza in materia di trust;
e) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
f) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
g) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al quarto grado del titolare della carica di Governo;
h) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del titolare della carica di Governo, del coniuge, dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, dei suoi conviventi, dei suoi soci in qualsiasi società o dei suoi associati in associazioni professionali, o dei beneficiari del trust;
i) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei due anni precedenti, in qualunque modo detenute dal titolare della carica di Governo, dal coniuge, dai suoi parenti o affini fino al secondo grado, dai suoi conviventi, dai suoi soci in qualsiasi società o dai suoi associati in associazioni professionali, o dai beneficiari del trust;
l) non avere concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
m) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
n) non avere, o non aver avuto nei due anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, debitori o creditori del titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o dei beneficiari del trust;
p) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio.
q) avere una copertura assicurativa, rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee, congrua rispetto all'entità del patrimonio gestito;
r) non avere a proprio carico alcun procedimento civile o penale per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.
42. Sul trustee gravano gli obblighi di:
a) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni del trust istituito dal titolare della carica di Governo e circa i beneficiari;
b) non comunicare in alcun modo al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;
c) agire in buona fede e secondo le norme della deontologia, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la sua attività di trustee del trust istituito dal titolare della carica di Governo, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui è trustee;
e) fornire al disponente e agli eventuali beneficiari, il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in trust, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unito ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo di trust, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno;
43. Il trustee ha facoltà di dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo di trust, con un preavviso scritto di novanta giorni comunicato al disponente e ai diversi beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il conferente individua entro quaranta giorni un nuovo trustee.
44. Il trustee, ferme restando ulteriori ipotesi di responsabilità accertate dall'autorità giudiziaria e salvo quanto previsto al comma 46, risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile. Alle controversie concernenti l'attività del gestore si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione di cui all'articolo 17, paragrafo terzo, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.
45. Non sono ammesse clausole di esclusione della responsabilità del trustee in caso di:
a) divulgazione di informazioni relative al trust ed ai beni dello stesso, diverse da quelle consentite ai sensi del presente articolo;
b) conflitto di interessi come inteso al comma 42, lettera d), anche laddove il comportamento che ha determinato tale conflitto di interessi non sia sanzionato o censurato dalla legge regolatrice del trust prescelta dal disponente.
46. Il trustee che violi le prescrizioni della presente legge può essere revocato dal disponente. In ogni caso in cui si sia
proceduto alla revoca del trustee, il titolare della carica di Governo che ha istituito il trust provvede alla sua sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge.
47. Il trustee che incorre in una delle condotte di cui al comma 45 non può più rendersi in futuro trustee di trust istituiti ai sensi della presente legge.
48. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.
49. Nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 25, 26 e 28.
50. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 48, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 48. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.
51. A seguito degli accertamenti di cui al comma 48 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 50, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 48. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
52. In caso di accertato totale o parziale inadempimento, nei termini previsti, a ciascuno degli obblighi di dichiarazione imposti dai commi da 16 a 21 al titolare della carica di Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato lo diffida ad adempiere nei successivi dieci giorni.
53. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000.
54. La sanzione prevista nel comma 53 si applica anche nel caso in cui siano presentate dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.
55. In caso di totale o parziale inadempimento di uno o più degli obblighi di dichiarazione imposti dal comma 21 al coniuge e ai parenti entro il secondo grado l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'inadempiente ad adempiere nei successivi dieci giorni.
56. In caso di ulteriore inadempimento da parte di uno dei soggetti indicati nel comma 55, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000. La stessa sanzione si applica nel caso in
cui le dichiarazioni presentate risultino in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.
57. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
58. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 29.
1. 52. Cota, Stucchi.
(Inammissibile)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Ambito soggettivo di applicazione.) - 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai Presidenti di Regione.
1. 51. Cota, Stucchi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Cura esclusiva dell'interesse pubblico) - 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici loro affidati.
1. 2. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.
Sopprimere il comma 2.
1. 55. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.
Al comma 2, sopprimere la parola: generale.
1. 56. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.
Al comma 2, sostituire le parole: dei propri parenti o affini entro il secondo grado con le seguenti: dei figli conviventi.
1. 58. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.
Al comma 2, sostituire le parole: secondo con le seguenti: terzo;
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: secondo con le seguenti: terzo;
all'articolo 8, comma 8, sostituire le parole: secondo con le seguenti: terzo;
all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: secondo con le seguenti: terzo.
1. 60. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Al comma 2, sopprimere le parole:, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse.
1. 63. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.
Al comma 2, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto;
all'articolo 9:
comma 1, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto;
comma 2, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto;
all'articolo 20:
comma 1:
sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e differenziato con le seguenti: profitto economicamente rilevante e differenziato;
sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e incidente con le seguenti: profitto economicamente rilevante e incidente;
sostituire le parole: quadruplo del vantaggio con le seguenti: quadruplo del profitto;
comma 2:
primo periodo:
sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e differenziato con le seguenti: profitto economicamente rilevante differenziato;
sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e incidente con le seguenti: profitto economicamente rilevante e incidente;
secondo periodo, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto;
comma 4, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto.
1. 54. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e differenziato fino alla fine del comma.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere le parole da: e differenziato fino alla fine del comma;
all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento
all'articolo 20:
comma 1, sopprimere le parole: e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari;
comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari.
1. 64. Zaccaria.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con danno per l'interesse pubblico.
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con danno per l'interesse pubblico.
1. 53. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.
Sopprimere il comma 3.
1. 61. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
4. I medesimi obblighi di astensione di cui ai precedenti commi gravano sul personale sottoposto a poteri di nomina e revoca e di indirizzo e controllo ad opera dei titolari di cariche pubbliche di cui ai commi 2 e 3.
1. 62. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica, Palomba.