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Allegato B
Seduta n. 190 del 17/7/2007
INTERNO
Interrogazione a risposta scritta:
BONELLI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Ministero dell'Ambiente 29 marzo 1996 è stata istituita la Riserva Naturale Statale «Litorale Romano», e sono state disposte le relative misure di salvaguardia;
l'articolo 2, comma 1, di detto decreto suddivide in aree il territorio della Riserva ed individua le «aree tipo 1, caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione»; e le «aree tipo 2, caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale naturalistica delle aree di tipo 1, ovvero destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico»;
L'articolo 7, comma 1, elenca le misure provvisorie di salvaguardia vigenti nel territorio della Riserva, mentre nei successivi commi pone gli ulteriori divieti per le aree di tipo 1 e per le aree di tipo 2: in particolare nelle prime è vietato «l'uso di fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria nell'esercizio dell'attività agricola; accendere fuochi, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno cento metri di distanza dalle aree boscate e dalla macchia; qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione, con l'esclusione dei seguenti interventi che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione della Riserva: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree, così come definiti alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 31 della legge 457 DEL 1978; interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali» (articolo 7, comma 2); nelle aree tipo 2, invece, «gli interventi di trasformazione e di ulteriore urbanizzazione sono soggetti ad autorizzazione, come previsto dall'articolo 8» di questo stesso decreto (articolo 7, comma 3);
a seguito della presentazione del progetto preliminare di riqualificazione del Camping «Capitol», sito in via di Castel Fusano n. 45 e ricadente quindi all'interno della R.N.S. «Litorale Romano», presentata dalla Proprietà dello stesso all'Ente gestore della Riserva presso il X Dipartimento del Comune di Roma, in data 17 ottobre 2002, tale istanza veniva trasmessa, a firma del Dirigente della Riserva, alla Commissione di Riserva presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai fini del rilascio del preventivo parere vincolante di cui all'articolo 9 decreto ministeriale 29 marzo 1996;
si fa presente che nella nota di trasmissione l'Ente gestore rilevava che l'area interessata dal progetto de quo, «interna al perimetro della Riserva, ricade nel livello di tutela di tipo "d" (tutela orientata alla promozione economica, sociale e del tempo libero)» e di conseguenza riteneva tale progetto «compatibile con il livello di tutela previsto»;
dal confronto con la cartografia della Riserva del Litorale Romano, tuttavia, la Commissione di Riserva riscontrava che in realtà «il sito oggetto dell'intervento è inserito all'interno di un'area di tipo 1», con conseguente incompatibilità tra il progetto in questione e il luogo scelto. Di ciò si dava comunicazione all'Ente gestore mediante nota del Presidente della Commissione di Riserva, datata 27 gennaio 2003, il quale con distinta e successiva nota del 4 ottobre 2004 invitava detto Ente «a sospendere momentaneamente l'autorizzazione già espressa»;
inoltre, a seguito della presentazione da parte della Proprietà del Camping «Capitol» di nuova richiesta di nulla osta per il taglio di circa seicento pini all'interno dell'area interessata dal progetto di cui sopra, la Commissione di Riserva, nella seduta del 21 luglio 2006, esprimeva motivato parere contrario e con nota del Presidente, datata 3 ottobre 2006, invitava «nuovamente codesto Ente gestore a sottoporre l'intero progetto alla procedura di V.I.A. presso la competente area regionale»;
nonostante ciò, presumibilmente agli inizi del 2007, iniziavano i lavori all'interno del suddetto campeggio consistenti nella riposizionatura di nuova recinzione (per la realizzazione della quale è stato usato un impasto di cemento per tenere i pali portanti) e successive enormi opere di sbancamento e riporto di terra per migliaia di metri cubi; mentre da un articolo pubblicato in data 19 aprile 2007 sul quotidiano Il Messaggero di Roma, nella sezione «Cronaca del Litorale», si aveva notizia di un blitz effettuato dalla Polizia Municipale del XIII Municipio all'interno del Camping, nel corso del quale erano state rinvenute «le fondamenta per una piscina di 5 mila metri quadrati e per un centro commerciale nella zona della Riserva nei pressi della Longarina». Il suddetto articolo proseguiva, inoltre, spiegando che «il responsabile del cantiere ha confermato alla polizia municipale di avere tutte le autorizzazioni per i lavori ma ha anche raccontato che i documenti gli sono stati rubati durante un furto la notte precedente al blitz», affermazioni la cui veridicità era al vaglio degli stessi Vigili Urbani;
infine, in data 7 maggio 2007, il Presidente della Commissione di Riserva, a seguito di esplicita domanda scritta del Presidente del Gruppo Consiliare dei Verdi della Provincia di Roma, trasmetteva al Corpo Forestale dello Stato (Stazione di Ostia Lido, via di Villa di Plinio), cui è affidata la sorveglianza della Riserva del Litorale Romano ai sensi dell'articolo 11 decreto ministeriale 29 marzo 1996, richiesta di «notizie circa i lavori di sbancamento terreno all'interno del Campeggio Capital Camping V. di Castel Fusano»;
malgrado quanto sopra esposto, ad oggi i lavori all'interno del Camping proseguono indisturbati con sbancamenti, riporti di terra ed enormi colate di cemento armato, creando così notevoli ed irreparabili danni all'Area Naturale Protetta -:
se risulta confermato che l'Ente gestore non ha ottemperato all'invito del Presidente della Commissione di Riserva di sottoporre l'intero progetto alla procedura di V.I.A. presso la competente area regionale;
per quali motivi il Corpo Forestale dello Stato, cui spetta la sorveglianza sulla Riserva ex articolo 11 decreto ministeriale 29 marzo 1996, non ha ad oggi adempiuto alla richiesta di informazioni relative ai lavori in questione, formulata dal Presidente della Commissione di Riserva in data 7 maggio 2007, né ha adottato provvedimenti in merito;
per quali ragioni, nonostante le richieste di cui sopra del Presidente della Commissione di Riserva, alle quali ad oggi non risulta all'interrogante essere stata data risposta, i lavori di sbancamento, riporto di terra nonché le colate di cemento, procedono a pieno ritmo con orari anche notturni;
se non si intendano adottare immediati provvedimenti sospensivi cautelativi, dei lavori indicati in premessa.
(4-04391)