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Allegato B
Seduta n. 199 del 1/8/2007
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
CAPARINI, GOISIS, PINI, FUGATTI, MONTANI, ALESSANDRI, STUCCHI e LUSSANA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il Ministro della pubblica istruzione e il Direttore generale, riguardo alla specifica valutazione del servizio prestato in scuole di montagna, con il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2006 e quello direttoriale del 16 marzo 2006 hanno rideterminato i criteri di valutazione dei titoli del personale docente in riferimento alle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, non solo per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, come disposto dall'articolo 1, comma 607, legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) ma anche, con effetti retroattivi, decurtando i punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/04 e relativi a servizi già espletati dai ricorrenti. Inoltre, in esecuzione dei citati decreti, la medesima Direzione generale ha bandito la successiva fase per la presentazione delle «domande di aggiornamento/permanenza, trasferimento e reinserimento» nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009. Fase estesa anche alla rideterminazione dei punteggi già assegnati nelle graduatorie permanenti e definitive, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, con la conseguenza che i servizi di montagna, già dichiarati e riconosciuti per i predetti anni, sono stati ridotti del 50 per cento, in via automatica, a cura del sistema informativo, con onere di nuova dichiarazione dei servizi prestati esclusivamente in pluriclasse primaria;
l'associazione Precari di Montagna ha presentato ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, sia del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 (recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006») , sia del decreto direttoriale del 16 marzo 2007 (recante "integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II, e III fascia delle graduatorie"), con particolare riferimento all'articolo 3 del predetto decreto;
i ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie permanenti valide sia per l'immissione in ruolo sia per l'assegnazione degli incarichi di supplenza nelle scuole statali. Detti docenti, oltre ad essere iscritti nelle predette graduatorie, hanno insegnato, a partire dall'anno scolastico 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007 nelle scuole «di montagna» e cioè in quelle scuole di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare. Molti dei ricorrenti, inoltre, hanno insegnato, oltre che nelle zone di montagna, anche nelle scuole pluriclasse;
i ricorrenti sono docenti dell'associazione Precari di Montagna hanno optato per l'insegnamento nelle predette scuole di montagna, con prevedibile maggiore dispendio di energie e maggiori costi rispetto alla possibilità di insegnamento in scuole vicine alla propria residenza, anche con la prospettiva di usufruire, nei criteri di valutazione dei titoli, come prevede l'articolo 1 della legge n. 143 del 4 giugno 2004, dell'attribuzione del doppio punteggio (24 punti anziché 12);
il Ministero dellapubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti, ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in
parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c), e 607, articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007»;
il decreto direttoriale in contrasto col dettato normativo giustificato da una erronea lettura della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale ha stabilito che «A decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo»;
il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale avrebbe superato quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006 (commi 605 e 607 Finanziaria 2007);
il Tar Lazio ha affermato che «l'ordinamento non conosce la possibilità di declaratorie d'incostituzionalità implicite» e, di conseguenza, i commi 605, lettera c) e 607 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) non possono essere neutralizzati dalla pronuncia della Corte costituzionale;
la sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 non ha superato quanto stabilito dai commi 605, lettera c), e 607 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che fanno salvi la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data, non ritorni sulle proprie decisioni cambiando orientamento e, quindi, accolga l'appello cautelare;
la legge n. 143 del 4 giugno 2004 estende la nozione di scuola di montagna alle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che «a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione in base alla tabella di valutazione (articolo 1, comma 1)». Tale tabella, al punto B. 3), lettera h), recita che «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1o marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare». A questo proposito si ricorda l'interpretazione autentica, in senso restrittivo, contenuta nel provvedimento «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», in base alla quale «Il punto B. 3 lettera h) della tabella (omissis) si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra di seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola»;
sulla base delle disposizioni finanziarie per il 2007 (legge n. 296 del 2006), la cui entrata in vigore è anteriore alla data di pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte Costituzionale, si sono determinati i seguenti effetti giuridici: a) la definizione di un piano triennale (2007/2009) per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, da adottare mediante successivo decreto interministeriale; b) la trasformazione di graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; c) in correlazione al piano triennale è dichiarata abrogata, con effetto dal 1o settembre 2007, la disposizione di cui al punto B. 3), lettera h) della tabella di valutazione dei titoli, salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data; d) è conferita al Ministero il compito di ridefinire la citata tabella di valutazione dei titoli, mediante successivo decreto ministeriale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica
istruzione (CNPI), alle seguenti condizioni; i) con decorrenza dal biennio 2007/2008 e 2008/2009; ii) in correlazione al citato piano triennale; e iii) fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007, nell'ambito di una generale ratio di tutela dei servizi già prestati dai docenti in condizioni di precariato;
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) condivideva di «far salva la doppia valutazione nelle scuole di montagna secondo la recente sentenza della Corte costituzionale» motivando tale scelta con la necessità «di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate oggi, graduatorie ad esaurimento»;
i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003/2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, i docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna, con l'applicazione dei decreti ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, si vedrebbero lesi nelle loro legittime aspettative in quanto non gli verrebbero attribuiti i punti in misura doppia previsti per legge, con ciò stravolgendo, in corso di insegnamento, le loro legittime aspettative, tutelabili quanto meno fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale;
sulla questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Sicilia e Tar Molise, la Corte costituzionale nella sentenza n. 11 del 2007 ha ritenuto non fondate le censure relative alla violazione degli articoli 28 e 97 della Costituzione (principio di predeterminazione dei titoli da parte della legge e presunta deresponsabilizzazione dei funzionari pubblici) e quelle afferenti gli articoli 24 e 113 della Costituzione (presunta violazione dei diritti di difesa dei docenti e diritto degli stessi di agire a tutela dei propri interessi). La Corte costituzionale (al punto 6 della sentenza n. 11 del 2007) ha ritenuto altresì infondate le censure sollevate in merito ai limiti temporali del «meccanismo premiale» oggetto di vaglio costituzionale precisando che: «In primo luogo, la disposizione interpretata, per il suo stesso contenuto (valutazione dei titoli per la rideterminazione della graduatoria) non poteva che avere ad oggetto titoli precedentemente acquisiti». La Corte costituzionale ha quindi ripetutamente chiarito che il principio di tutela del cittadino - elemento essenziale dello Stato di diritto - si considera leso da quelle disposizioni retroattive - nella cui categoria non rientra quella in esame - che «trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori». La norma delimita ad un anno la considerazione del servizio prestato e quindi, non incide su situazioni ormai definite. Diversamente, la Corte costituzionale ha riconosciuto fondate le censure relative al meccanismo premiale per criterio altimetrico, in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare ha riconosciuto conforme all'articolo 3 della Costituzione, la differenziazione del trattamento «limitatamente all'insegnamento nelle scuole di montagna pluriclasse, in relazione all'effettiva maggiore gravosità dell'impegno richiesto, ancorando altresì detta differenziazione alla presenza di criteri di merito, da porsi necessariamente alla base del reclutamento dei docenti (articolo 97 della Costituzione);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del punto B) lettera h) della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 97 del 2004 (convertito dalla legge n. 143 del 2004) solo nella parte in cui «con riferimento ai comuni di montagna non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse»;
il Ministero della pubblica istruzione ha applicato le disposizioni di legge vigenti e costituzionalmente conformi, anche alla luce del richiamato vaglio della Corte, in relazione alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) per il biennio 2007-2009 senza tenere conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale;
l'amministrazione scolastica non può esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime;
la sezione terza bis del Tar del Lazio che aveva accolto le istanze cautelari su ricorsi analoghi, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dei decreti ministeriali sul presupposto, fra l'altro, dell'«insussistenza del fumus boni juris alla luce dell'orientamento assunto, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato»;
il CSA di Cuneo in data 25 luglio 2007, considerati il D.D.G. datato 16 marzo 2007 del M.P.I. contenente disposizioni in ordine alle integrazioni, aggiornamenti, trasferimenti da una ad altra provincia e reinserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 ha apportato, in autotutela, la rettifica delle graduatorie nei casi in cui un eventuale ricorso per 19 docenti accogliendo l'ordinanza del Tar del Lazio n. 3140 per il ricorso n. 4512 del 2007;
la certezza del diritto e il rispetto della legalità impongono di tutelare i diritti dagli insegnanti che hanno fatto la scelta di insegnare, con enormi sacrifici, in comuni di montagna;
il Tar del Lazio dovrà emanare la sentenza nel merito della materia trattata, nonché in ordine al risarcimento del danno richiesto -:
se non ritenga che i CSA debbano produrre, in autotutela, due diverse graduatorie al fine di consentire a tutti i docenti in graduatoria di conoscere la posizione con punteggio decurtato e quella che ha, o avrebbe, nel caso di pronuncia favorevole-:
se non ritenga necessario modificare il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006» e il decreto del Direttore Generale del 16 marzo 2007 recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie», in particolare l'articolo 3 del predetto decreto recante «norme specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti», nonché di ogni altro atto prodromico consequenziali e comunque connessi, nella parte in cui non fanno salvi posizioni e punteggi già riconosciuti ai precari che hanno usufruito dell'articolo 1 della legge n. 143 del 4 giugno 2004.
(5-01405)
Interrogazioni a risposta scritta:
NUCARA. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con decreto ministeriale n. 85 del 2005 sono stati indetti i corsi speciali abilitanti all'insegnamento;
alla stregua dell'articolo 3 di detto decreto ministeriale, i corsi avrebbero dovuto concludersi con un esame finale entro la fine dell'anno accademico 2005-2006, cioè entro e non oltre il 31 maggio 2007;
il T.A.R. del Lazio in data 10 maggio 2007 con l'ordinanza n. 1982 ha concesso la sospensiva rispetto all'applicazione della nota prot. n. 2310/06 (Ministero dell'università e della ricerca) e della nota prot. n. 1943 (Ministero pubblica istruzione) che avevano procrastinato al mese di marzo 2008 l'espletamento degli esami finali dei corsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 85 del 2005, ordinando all'Amministrazione di garantire l'espletamento degli esami per tutti i corsi terminati o che si sarebbero dovuti concludere entro maggio 2007, in modo da permettere l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento;
a quanto risulta, ad oggi in diverse Università non si sono ancora conclusi gli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione;
il permanere di una tale situazione ha determinato e determina l'impossibilità da parte dei frequentanti a concludere i corsi in tempo utile per essere inseriti, a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento in vista delle nomine relative al prossimo anno scolastico;
con molteplici note, rappresentanze sindacali hanno diffidato le Università, gli USR ed i Ministeri competenti ad adempiere alla ratio e alla lettera del decreto ministeriale n. 85 del 2005;
i rappresentanti del CIPNA (Comitato insegnanti precari non abilitati) sono stati auditi dalla VII Commissione della Camera in data 14 giugno 2007 al fine di rappresentare tale situazione e anche in seguito a tale audizione la Commissione ha approvato, in data 11 luglio 2007, la risoluzione n. 8-00071, che tra l'altro impegna il Governo a disporre lo scioglimento della riserva della iscrizione alle graduatorie ad esaurimento per i corsisti che terminano i corsi entro il mese di luglio 2007 -:
se risulti vero che malgrado l'ulteriore slittamento del termine al 31 luglio 2007, come disposto dalla nota del 20 luglio 2007 dell'Uff. III - Direzione Generale per il personale della scuola, Dipartimento per l'Istruzione del Ministero pubblica istruzione, per la conclusione dei corsi con esame finale, disposto come in premessa, in molte Università tali corsi non si concluderanno entro la data prevista, a causa dell'inadempienza delle stesse Università nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale citato in premessa;
cosa i Ministri intendano fare per i corsisti che, loro malgrado, non hanno potuto ottenere l'abilitazione per negligenza delle Università, degli USR e del Ministero, considerando inaccettabile il non congelamento delle disponibilità dei ruoli da assegnare;
come i Ministri intendano affrontare le eventuali richieste di risarcimento danni che, a quanto risulta, molti corsisti presenteranno nei prossimi giorni;
se ritengono equa la modalità del sistema di reclutamento del personale docente di ruolo.
(4-04615)
MARAN. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
ferma e doverosa è stata la presa di posizione della dirigente scolastica Laura Fasiolo del Liceo Scientifico Statale Buonarroti di Monfalcone (Gorizia) a sostegno di un docente la cui abitazione era stata oggetto di un raid notturno perpetrato da ex studenti dopo gli esiti dell'esame di Stato;
occorre contrastare una visione della scuola giustificazionista davanti a fenomeni di prepotenza e bullismo che finirebbe per assecondarne la dequalificazione e l'irresponsabilità, anziché l'obiettivo dell'acquisizione e del rispetto delle regole della convivenza civile da parte delle giovani generazioni;
è necessario evitare che la motivazione alla base dell'atto irresponsabile compiuto da sei maggiorenni possa essere ricercata nell'operare del corpo docente e nel presunto insuccesso degli obiettivi formativi dell'istituzione scolastica;
l'impegno richiesto ai dirigenti scolastici, anche nello svolgimento di operazioni di prevenzione da fenomeni di bullismo, in un contesto così complesso e difficile, richiede il sostengo e il rispetto degli organismi istituzionali -:
quali iniziative intende assumere il Ministro, con riferimento alla vicenda descritta in premessa e per assicurare che i fenomeni di bullismo siano adeguatamente condannati.
(4-04622)