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Allegato A
Seduta n. 199 del 1/8/2007
...
(A.C. 2849 - Sezione 14)
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Assunzione di ispettori del lavoro).
1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all'incremento delle
attività ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
(Assunzione di ispettori del lavoro).
Sopprimerlo.
12. 1. Bodega, Grimoldi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro bandito dal medesimo Ministero nell'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
12. 112. Lo Presti, Porcu, Lisi.
Al comma 1, sostituire le parole: 300 unità con le seguenti: 400 unità.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 14.000.000 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 12.600.000 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando quanto a euro 6.600.000 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a euro 20.000.000 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
12. 2. Margiotta.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 13. - (Inquadramento degli ispettori del lavoro). - 1. Gli ispettori del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che hanno svolto attività di vigilanza tecnica o di vigilanza amministrativa, alla data del 31 maggio 2007, sono inquadrati nel profilo professionale di ispettore del lavoro coordinatore o ispettore tecnico coordinatore.
2. Agli ispettori del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è garantito un trattamento economico complessivo pari al trattamento economico del personale ispettivo degli enti previdenziali (INPS e INAIL).
12. 01. Fabris, Rossi Gasparrini.