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Allegato A
Seduta n. 20 del 6/7/2006
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(Sezione 4 - Contenuti della modulistica elettorale con riferimento all'accesso al riparto dei seggi spettanti alla coalizione vincente delle liste che non abbiano almeno il 3 per cento dei voti)
CREMA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
durante lo svolgimento delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nelle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, è stato proposto un numero considerevole di esposti, in cui si chiedeva di partecipare al riparto dei seggi per il Senato della Repubblica, senza tenere conto della soglia di sbarramento del 3 per cento prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 («Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»);
tutti i predetti esposti sono stati respinti, in vari casi per carenza di interesse, ma in almeno otto circostanze per avere l'ufficio elettorale regionale aderito ad una ricostruzione interpretativa, secondo l'interrogante discutibile, della normativa in questione, della cui legittimità è investita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, in virtù di appositi ricorsi elettorali;
in particolare, nel verbale dell'ufficio elettorale regionale per il Lazio è contenuto il seguente provvedimento, assunto dal medesimo ufficio elettorale in data 19 aprile 2006: «l'Ufficio, lette le istanze presentate nell'interesse delle liste "la Rosa nel pugno" e "Italia dei valori", tendenti ad ottenere l'ammissione al riparto dei seggi conquistati nella regione Lazio dalla coalizione capeggiata da Romano Prodi, di cui le liste dei ricorrenti fanno parte (...) ritenuto pertanto contraddittorio ed illogico ammettere al riparto anche le liste che non abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi, dopo avere limitato il concorso all'operazione frazionaria solo per le liste ammesse al riparto, e cioè per quelle che abbiano superato il 3 per cento dei voti validi; rilevato che tale tesi è suffragata da vari atti emanati dalle due Camere (vedi pagina 35 del manuale elettorale diffuso dalla Camera dei deputati - Servizio Studi - il 1o marzo 2006 e la nota sui sistemi elettorali diffusa dal sito telematico del Senato della Repubblica www.senato.it.istituzione, che parlano univocamente dell'assegnazione dei seggi solo alle liste che abbiano superato il 3 per cento dei voti validi; constatato che il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale, modello n. 65 (elezioni politiche), espressamente al paragrafo 14, prevede una procedura in base alla quale, nel caso si sia fatto ricorso al premio di maggioranza, all'interno delle coalizioni o singole liste perdenti i seggi sono assegnati solo tra le liste ammesse al riparto di cui al precedente paragrafo 10 (in cui espressamente si parla di liste che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi espressi); che pertanto non può essere accolta l'istanza rivolta all'ufficio dai ricorrenti di ammetterli al riparto, benché le loro liste non abbiano raggiunto tale quoziente; per questi motivi dichiara non luogo a provvedere sulle istanze avanzate dalle liste identificate come "Rosa nel pugno" e "Italia dei valori."»;
effettivamente, al paragrafo 10 del modello n. 65 (pagina 19-bis: «Individuazione, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste ammessa al riparto, delle liste tra le quali ripartire i seggi assegnati in sede di riparto regionale») si legge che "l'ufficio elettorale regionale procede, successivamente, ad individuare, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste ammessa al riparto dei seggi, le liste tra le quali ripartire i seggi assegnati, quali risultano nel paragrafo 8;
la strutturazione del verbale, non meramente anodina, unitamente alla procedura
prevista dal paragrafo 14 (richiamato nel provvedimento dell'ufficio elettorale del Lazio), sembra predisposta allo scopo di negare l'esistenza di un riparto per le liste sotto soglia, anche laddove la coalizione vincitrice avesse conseguito il premio di maggioranza;
secondo l'interrogante, la decisione di strutturare il verbale in tal guisa non può essere considerata «tecnica», ma risale lungo la catena della responsabilità ministeriale e non può non aver coinvolto professionalità dirigenziali idonee a valutare la questione giuridica sottesa all'applicazione della legge ed alla necessità o meno di una sua interpretazione;
nessun supporto può venire, quanto alla fondatezza dell'interpretazione data dagli uffici elettorali, dall'invocata pubblicistica cartacea o telematica delle due Camere per i seguenti motivi:
a) è semplicemente falso che a pagina 35 del manuale elettorale della Camera dei deputati si suffraghi la tesi secondo cui le liste ammesse al riparto in caso di premio di maggioranza sono solo quelle che abbiano superato il 3 per cento dei voti validi. Nel dare una mera parafrasi della legge, anzi, il manuale recita, a quella pagina, che «l'ufficio elettorale regionale verifica, quindi, se la coalizione di liste o la singola lista più votata abbia conseguito, sulla base della prima attribuzione provvisoria, un numero di seggi pari ad almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione (il numero è arrotondato all'unità superiore). Qualora tale verifica abbia esito positivo, l'ufficio elettorale procede all'attribuzione definitiva dei seggi. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le liste facenti parte della coalizione che abbiano conseguito almeno il tre per cento dei voti validi in ambito regionale. Il riparto è effettuato in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. A ciascuna lista singola sono attribuiti i seggi già determinati in sede di attribuzione provvisoria. Qualora, invece, la coalizione di liste o la singola lista più votata non abbia già conseguito, sulla base della prima attribuzione provvisoria, un numero di seggi pari ad almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, l'ufficio elettorale regionale assegna a tale coalizione o lista un numero ulteriore di seggi necessario per raggiungere questa percentuale. Conseguentemente, l'ufficio elettorale procede alla nuova ripartizione dei restanti seggi tra le altre coalizioni di liste o liste singole ammesse al riparto»;
b) l'unico riferimento telematico alla legge elettorale che segue le coordinate url offerte dall'ufficio regionale per il Lazio si trova sul sito http://www.senato. it/istituzione/29374/29385/84703/84705/genpagsm.htm, ma si tratta di una mera perifrasi del testo della legge 21 dicembre 2005, n. 270: ciò non coinvolge la responsabilità di alcun ufficio del Senato della Repubblica (non offrendosi alcun elemento della possibile paternità di ciò che viene definita «scheda illustrativa») e la frase che vi si legge nella materia in questione («Inoltre, all'interno delle coalizioni sono ammesse al riparto le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3 per cento dei voti validi. Il riparto è effettuato con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti») è evidente frutto di una sommaria illustrazione «a volo d'uccello» di alcune delle novità della legge, di cui si omettono varie parti qualificanti, limitandosi alla pretesa di illustrare i punti «principali». È del resto notorio che non concorrono, nell'interpretazione della legge, atti provenienti dalle Camere che non siano quelli preparatori, mentre il sito in questione è dichiaratamente un'illustrazione successiva all'entrata in vigore della legge stessa;
è evidente che la strutturazione dell'amministrazione elettorale, al supporto delle prefetture ed alle attività materiali degli uffici comunali, giustappone il fatto che la funzione di proclamazione deve discendere da un organo che non sia sottordinato in un vincolo gerarchico all'Esecutivo;
l'elaborazione unitaria della modulistica elettorale, che trova precario fondamento
legislativo nel testo unico del 1957, in tanto si giustifica in quanto lascia agli uffici elettorali ampio margine dì intervento, senza precludere l'esercizio di facoltà che rientrano nel loro ambito di valutazione;
il rango e la dignità valutativa di appartenenti all'ordine giudiziario avrebbero suggerito che si barrassero le parti del modello 68 (elezioni politiche) inconferenti con una corretta applicazione della legge, invece di trincerarsi dietro di esse per emettere provvedimenti di rigetto;
il giudice costituzionale Sabino Cassese ha di recente ricordato, per un caso analogo all'elezione dei parlamentari nazionali, che «il procedimento per l'elezione (...) culminante nell'atto di proclamazione dei candidati eletti, è configurato dalla legge come un procedimento amministrativo, benché ad esso presiedano uffici costituiti presso organi giurisdizionali» (sentenza n. 104 del 2006). Non può che conseguirne che, anche in quest'ambito, motivazioni assenti, carenti od apodittiche sono sintomo di eccesso di potere, soprattutto quando si invocano riferimenti interpretativi errati o scorretti o quando ci si appella alla modulistica per deferire di fatto al tipografo ministeriale la scelta sul se applicare o meno la soglia del 3 per cento in sede di riparto dei seggi -:
se la stesura della modulistica elettorale regionale, nella parte invocata dai citati provvedimenti degli uffici elettorali regionali, sia stata preceduta da una valutazione degli uffici elettorale, studi o legale del ministero dell'interno sulle modalità di applicazione della legge, con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e se a tale stesura abbia fatto seguito, sulla falsariga di quanto avviene per il modello di verbale sezionale, la diramazione di un'istruzione agli uffici elettorali regionali o se comunque, sotto forma di lettera circolare od in altra modalità, la questione delle modalità di riparto dei seggi al Senato della Repubblica sia stata oggetto di comunicazione dal ministero dell'interno a tutti o a taluni degli uffici elettorali regionali insediati presso le corti d'appello e quale sia il testo di tale comunicazione, circolare od istruzione che dir si voglia. (3-00091)
(5 luglio 2006)