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Allegato A
Seduta n. 204 del 13/9/2007
...
(Sezione 11 - Iniziative per la tutela della privacy in relazione alle operazioni finanziarie internazionali)
M)
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e degli affari esteri, per sapere - premesso che:
alcuni istituti bancari stanno inviando alla propria clientela una circolare informativa, ai sensi dell'articolo 13 del codice sulla protezione dei dati personali, avente ad oggetto particolari procedure relative alle operazioni finanziarie internazionali;
questa circolare informa sul fatto che:
a) per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali, nonché per talune operazioni in ambito nazionale (non
meglio specificate), è necessario utilizzare un servizio di messaggeria internazionale;
b) tale servizio è gestito dalla Society for worldwide interbank financial telecommunication (Swift), avente sede legale in Belgio, cui vanno comunicati i seguenti dati: nome dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche; coordinate bancarie; la somma dell'operazione e ogni altra informazione necessaria per eseguire l'operazione stessa;
c) le operazioni non potranno essere eseguite senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati di cui sopra;
d) tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire tutte le transazioni finanziarie in oggetto vengono duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da Swift in un server della società, sito negli Stati Uniti d'America;
e) i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli Usa in conformità della locale normativa; in particolare, le competenti autorità statunitensi (e, nello specifico, il dipartimento del tesoro) vi hanno avuto accesso - e continueranno ad accedervi - sulla base della normativa Usa in materia di contrasto del terrorismo;
f) tale procedura attivata negli Usa è oggetto di ampio dibattito in Europa, in relazione ai rapporti fra la normativa statunitense di cui sopra e quella europea in tema di protezione dei dati sensibili;
gli interpellanti ritengono che questa procedura rappresenti una grave violazione della privacy di privati ed imprese e riterrebbe necessario un intervento per sanare tale violazione;
sulla base di quanto detto, parrebbe che ogni transazione internazionale e alcune tipologie di transazione in ambito nazionale sono soggette all'accessibilità dei dati sensibili ad esse riferite e che, qualora si volessero utilizzare le prerogative previste dalla normativa nazionale sulla privacy, questo produrrebbe l'effetto di non poter procedere alle operazioni predette -:
se il Governo sia a conoscenza di tale procedura;
se le circolari inviate dagli istituti bancari si rifacciano ad una direttiva Abi e, dunque, se tale procedura riguardi tutti gli istituti bancari operanti sul territorio nazionale;
quali siano gli accordi che intercorrono fra i Paesi dell'Unione europea e gli Stati Uniti in relazione all'accesso dei dati sensibili per il contrasto al terrorismo;
infine, se non sia possibile che il nostro Governo, d'intesa con gli altri Governi dell'Unione europea, operi affinché il server della Swift, nel quale sono stoccati i dati sensibili, possa essere collocato in uno Stato dell'Unione europea, affinché possa essere applicata la normativa europea sulla protezioni dei dati sensibili, che risulta prevalente, a meno di specifici indicatori previsti dalle «Misure contro il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale», recentemente attuate dal Governo italiano, dopo il previsto parere favorevole delle competenti commissioni di Camera e Senato.
(2-00697) «Mungo, Migliore».