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Allegato B
Seduta n. 212 del 27/9/2007
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Interrogazioni a risposta scritta:
CINZIA MARIA FONTANA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
con atto notarile di compravendita in data 10 ottobre 2006 la Coni Servizi Spa alienava alla Società SAI Immobiliare Srl la proprietà del complesso sportivo denominato «Velodromo Pierino Baffi» sito in Crema (Cremona), di proprietà del CONI dall'anno 1941;
dagli anni '50 sino al momento dell'alienazione l'immobile in questione era stato concesso in uso al Comune di Crema attraverso la stipula di una convenzione, che sanciva l'interesse pubblico della struttura destinata alla promozione e alla pratica dello sport, in particolare per l'attività di ciclismo su pista. Molti campioni della pista sono infatti cresciuti fin dalle categorie giovanili nel contesto delle attività federali svoltesi a Crema;
la Coni Servizi Spa (società «a capitale pubblico») provvedeva, con l'atto notarile sopracitato, ad alienare l'immobile senza il preliminare espletamento della procedura di verifica dell'interesse culturale in quanto bene di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 42/2004;
a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 42/2004, gli immobili appartenenti agli enti pubblici «che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni» sono inalienabili fino a quando non sia stato effettuato il procedimento di verifica di cui all'articolo 12 del citato decreto;
con atto di citazione del 18 aprile 2007 il Comune di Crema adiva il Tribunale di Crema contro la Coni Servizi Spa chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'atto notarile di compravendita per violazione del combinato disposto recato dagli articoli 10 e seguenti nonché dell'articolo 164 del decreto legislativo 42/2004;
nel corso del 2007 la Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia chiedeva alla Coni Servizi Spa chiarimenti e delucidazioni in merito e, in data 27 luglio 2007, comunicava l'avvio del procedimento per la verifica della sussistenza dell'interesse culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, procedimento che, quindi, è stato attivato nove mesi dopo l'avvenuta alienazione dell'immobile -:
quali azioni intenda codesto Ministero adottare per verificare e garantire la corretta e trasparente applicazione della normativa relativa all'alienazione di un immobile pubblico, trattandosi di un bene che è sempre stato al servizio della città di Crema e di tutto il territorio limitrofo e che ha sempre egregiamente soddisfatto l'interesse pubblico alla pratica sportiva.
(4-04990)
RAISI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola insiste un immobile meglio contraddistinto al Catasto dello stesso Comune al foglio n. 7/e sub mappale 129, località Costa Paradiso Lotto legge n. 39);
a quanto consta, all'interrogante, il proprietario del predetto immobile ha ottenuto il Permesso di Costruire n. 220 del 2004 rilasciato in data 30 gennaio 2006 dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola;
da quanto è dato sapere, a partire dalla fine del mese di settembre 2006 sono stati avviati i lavori per la costruzione dell'immobile di cui alla Concessione ed è stato, quindi, impiantato il relativo cantiere da parte dell'impresa di costruzioni Immobiliare Tre Esse s.a.s. di Carlo Santu
& C., la quale risulta avere subappaltato - in tutto o in parte - le Opere in Costruzione alla «Impresa Carbini Luca»;
le Opere in Costruzione nel Lotto Confinante sono state realizzate con sorprendente rapidità e - sebbene le stesse non siano ancora ultimate - hanno portato in tempi brevi alla realizzazione di una struttura (pareti perimetrali e copertura al rustico) molto imponente e soprattutto gravemente sovrastante posto che le Opere in Costruzione, oltre a risultare di dimensioni insolite rispetto agli standard delle case realizzate nella località di Costa Paradiso hanno letteralmente stravolto lo stato dei luoghi con l'edificazione di varie strutture che e avrebbero - oltretutto - modificato anche la morfologia del territorio (posto che risulterebbero realizzate opere anche su rocce millenarie «rosse», che - come noto - caratterizzano la località di Costa Paradiso e costituiscono evidentemente parte integrante e patrimonio intangibile del territorio);
tale apparente «deturpamento» della zona che, preme evidenziare, è sottoposta sia a vincolo ambientale di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sia al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del «Piano Turistico di Lottizzazione del comprensorio Turistico Costa Paradiso» (il quale alla lettera B stabilisce la «Tutela dei caratteri Ambientali e Paesistici»), ha destato l'attenzione dell'Amministrazione Comunale di Trinità d'Agultu e Vignola, la quale in data 17 aprile 2006 ha svolto un sopralluogo presso il Lotto Confinante;
nel sopralluogo di cui sopra, eseguito dai funzionari dell'Ufficio di «Area Tecnica - Settore Edilizia Privata» del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, «sono state riscontrate irregolarità riguardanti il succitato edificio per il quale veniva rilasciata la Concessione Edilizia 220/04 del 30 gennaio 2006»: tal che, «ritenuto che i lavori inerenti il fabbricato di civile abitazione siano stati eseguiti in difformità dalla Concessione Edilizia, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 11 ottobre 1985» e «Visto [...] anche il decreto legislativo n. 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio», il Responsabile del Servizio di cui al predetto Ufficio del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha emesso l'Ordinanza n. 21 del 20 aprile 2007 con cui ha ordinato «l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti definitivi di cui alla normativa vigente in materia di abusi edilizi»;
dallo stesso verbale di sopralluogo dovrebbe dunque emergere (come rilevato espressamente nella predetta Ordinanza) che sono state realizzate, ex articolo 6 della legge regionale Sardegna n. 23/1985, opere addirittura in «difformità» della concessione edilizia, ma che sembrerebbero essere state realizzate o in procinto di realizzarsi opere in contrasto con le normative vigenti in materia ambientale e paesaggistica, atteso che si sarebbe verificata una modifica morfologica del territorio, atteso che - come detto - risulterebbero realizzate opere anche su rocce millenarie «rosse», che - come noto - caratterizzano la località di Costa Paradiso e costituiscono evidentemente parte integrante e patrimonio intangibile del territorio;
l'Ordinanza di sospensione dei lavori, ex articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e della legge regionale Sardegna n. 23/1985 ha validità 45 giorni: per cui entro tale limite dovrebbero essere emessi i provvedimenti definitivi;
anche a prescindere da quanto esposto nel verbale di sopralluogo, redatto dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola in data 17 aprile 2007 mette conto sottolineare che dalla documentazione progettuale di cui alla Concessione Edilizia risulta che il complesso immobiliare in corso di costruzione è costituito da due strutture indipendenti, collocate tra le rocce a diversa altezza dal mare;
in particolare, la struttura principale presenterebbe le seguenti opere apparentemente illegittime (in quanto difformi rispetto alla Concessione Edilizia, ovvero
difformi rispetto al «Piano Turistico di Lottizzazione» di Costa Paradiso nonché rispetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e/o rispetto alla disciplina di cui alla legge regionale Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i. /o delle normative e/o vincoli vigenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio -:
se sia a conoscenza della situazione sopra descritta, se non si ritenga necessario effettuare le verifiche del caso, anche in collaborazione - con la Regione Sardegna, ed ogni altro Organo competente, al fine di verificare se siano state rispettate tutte le prescrizioni di cui alla disciplina del decreto legislativo n. 42/2004 e/o delle normative e/o vincoli vigenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, anche alla luce della possibile modifica morfologica del territorio avvenuto su rocce millenarie «rosse», che caratterizzano la località di Costa Paradiso e costituiscono evidentemente parte integrante e patrimonio intangibile del territorio nazionale.
(4-05007)