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Allegato B
Seduta n. 22 del 10/7/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta scritta:
LION. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
all'interrogante risulta sussistere una problematica di specifico interesse del settore lattiero caseario di cui risulta siano stati informati anche i ministri competenti di diversi Governi delle precedenti Legislature. Trattasi in particolare della procedura dei rimborsi IVA che le società casearie maturano trimestralmente nei confronti dell'Erario e che si rivela troppo articolata e molto onerosa per le aziende interessate;
il nodo critico della materia risiede nel meccanismo con cui si forma l'oggetto del credito degli imprenditori caseari verso lo Stato. L'effetto economico della restituzione dell'IVA è generato nel corso dell'anno, con frequenza trimestrale, poiché le aliquote IVA degli acquisti sono più alte rispetto a quelle di vendita. Le aziende casearie, infatti, effettuano gli acquisti della materia prima (latte) soggetta a IVA al 10 per cento, delle materie sussidiarie (confezioni, imballaggi), delle altre materie (carburanti, riparazioni, manutenzioni, servizi, eccetera) soggette a IVA al 20 per cento, mentre le relative vendite del prodotto finito (latticini e formaggi) sono soggette a IVA al 4 per cento;
in presenza di aliquote differenti tra imposta sugli acquisti ed imposta sulle vendite, con le prime superiori alle seconde, le imprese del settore caseario maturano notevoli crediti d'imposta nei confronti dello Stato;
in tali circostanze, essendo rilevanti i volumi degli acquisti e delle vendite, la differenza di aliquota tra fatture di acquisto e fatture di vendita genera un credito IVA trimestrale di ragguardevoli valori e che le aziende normalmente chiedono a rimborso con l'effettuazione delle liquidazioni periodiche trimestrali, ad eccezione dell'importo di 516.456,90 euro che, in virtù dell'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è possibile utilizzare in compensazione con le altre imposte eventualmente dovute;
la vigente normativa applicabile in materia di crediti IVA prevede, dall'anno
1999, la possibilità di compensare il credito IVA con le altre imposte dovute con l'utilizzo del «modello F24». Il limite di compensazione ammesso, già dall'anno 2001 e tuttora vigente, ha un tetto massimo di 516.456,90 euro, così fissato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato il precedente limite di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevedeva, per gli anni 1999 e 2000 un tetto massimo di 258.228,45 euro;
per i crediti IVA maturati nel corso dell'anno, l'attuale normativa consente di utilizzare in compensazione solo 516.456,90 euro, mentre l'eventuale rimanente differenza può essere chiesta a rimborso. In caso venga chiesta la restituzione di tale ulteriore credito, va fatto presente che per la relativa liquidazione è necessario svolgere costose e lunghe procedure amministrative: il tempo che intercorre tra la presentazione della documentazione richiesta, corredata di apposita ed onerosa polizza fideiussoria atta a garantire il credito chiesto a rimborso, ed il riscontro dell'amministrazione finanziaria si aggira intorno agli otto mesi;
la lunghezza dei tempi necessari alla conclusione dell'iter amministrativo relativo alla richiesta del credito dell'IVA e l'onerosità degli atti che il procedimento richiede, sono fatti che penalizzano fortemente le aziende del settore lattiero caseario, in particolar modo quelle che producono latticini e mozzarelle con latte di origine italiana, costringendole ad anticipare le proprie risorse finanziarie, o a dover ricorrere al credito bancario per far fronte agli impegni gestionali;
andrebbe pertanto rivista e riformata strutturalmente tutta la procedura dei rimborsi disciplinata dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 300 e successive modificazioni;
i soggetti interessati auspicano un intervento urgente ed improcrastinabile da parte del Governo al fine di rimuovere tali vincoli deleteri per il settore caseario e quello agricolo italiano. Le aziende, in particolare, chiedono di aumentare l'attuale tetto massimo della compensazione, portandolo da 516.456,90 euro, fino ad almeno 4.000.000,00 di euro, nonché di consentire alle medesime aziende di compensare per tutto l'anno il credito IVA vantato nei confronti dell'erario con tutte imposte e le tasse che gli adempimenti fiscali impongono di pagare mensilmente, con particolare riferimento alle imposte erariali ed ai contributi. Ciò consentirebbe sia di evitare il sovrapporsi di domande di rimborso da erogare, sia il vantaggio di poter presentare una sola polizza fideiussoria alla fine dell'anno nel caso si generasse il residuo di credito IVA al netto delle compensazioni effettuate nell'anno (anziché quattro l'anno, cioè una per ogni periodo come attualmente accade);
è d'obbligo rimarcare che l'attuale meccanismo genera danni ingenti alle aziende che lavorano latte nazionale, favorendo invece quelle che lavorano solo o prevalentemente latte estero, non essendo questo assoggettabile a IVA poiché tali operazioni rientrano negli scambi intracomunitari o importazioni di merce al di fuori dell'Unione europea. Il persistere di tale situazione incentiva le aziende di trasformazione a prendere il latte dall'estero a discapito del latte regionale e nazionale, causando vasti danni all'agricoltura italiana -:
se non ritenga necessario intervenire nella problematica esposta in premessa e in tali circostanze prevedere l'adozione delle soluzioni auspicate dalle imprese del settore lattiero caseario nazionali;
quali ulteriori iniziative intenda intraprendere per rimuovere i vincoli procedurali e gli oneri amministrativi che gravano sulle aziende lattiero casearie nell'ambito dei procedimenti che le stesse svolgono per ottenere il pagamento, quando dovuto, dei crediti IVA da parte dello Stato.
(4-00503)