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Allegato A
Seduta n. 220 del 9/10/2007
...
(A.C. 2272-ter - Sezione 5)
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Fondo perequativo).
1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno 2008, un apposito fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 2.
(Fondo perequativo).
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
2. 60. Barbieri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. È estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della citata legge n. 124 del 1999. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente comma.
2. 2. Pedrini, Raiti.