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Allegato B
Seduta n. 220 del 9/10/2007
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TRASPORTI
Interrogazioni a risposta immediata:
BARANI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
vi sono in Italia circa una ventina di funzionari della motorizzazione civile, con anzianità di direzione di almeno 15 anni e relativa sede di direzione, i quali non hanno avuto il riconoscimento del titolo di dirigenti e la relativa qualifica, ma è stato riconosciuto loro solamente la retribuzione da dirigente;
un caso emblematico è quello del direttore dell'ufficio della motorizzazione civile di Grosseto, il quale dal 1993 fu incaricato dall'ex direzione generale della motorizzazione civile di dirigere l'ufficio provinciale di Grosseto, con la prospettiva di accedere alla dirigenza nel breve volgere di qualche anno, posto che all'epoca mediante la procedura del corso-concorso, l'amministrazione, valutati i titoli e le capacità tecnico-professionali del funzionario, nonché i risultati della gestione dell'ufficio, proponeva al dicastero della funzione pubblica i nominativi dei propri funzionari da inserire nelle graduatorie di accesso alla dirigenza, attraverso la partecipazione ai corsi-concorsi;
attualmente la normativa si è evoluta nella direzione di privilegiare la preparazione teorica, a scapito della professionalità acquisita nel corso di lunghi anni di scrupolosa attività istituzionale;
inoltre, il ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione non ha ancora bandito alcun concorso per dirigenti-tecnici da inserire nelle varie amministrazioni, ma solo per dirigenti-amministrativi;
data la situazione di cui sopra e alla luce della normativa di cui al decreto legislativo n. 387 del 1998 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il direttore di Grosseto nel 2001 fece ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento della qualifica e della retribuzione di dirigente;
con sentenza n. 384 del 16 settembre 2002, il giudice del lavoro di Grosseto ha riconosciuto le mansioni e la retribuzione da dirigente, ma non la qualifica, per cui dal dicembre del 1998, pur non avendo la qualifica di dirigente, il direttore della motorizzazione civile di Grosseto ne percepisce la retribuzione;
verosimilmente si potrebbe risolvere tale anomalia proponendo a sanatoria l'attivazione di un ultimo corso-concorso, ove inserire tutti i funzionari della motorizzazione civile nella medesima situazione sparsi sul territorio italiano, ovvero il Ministro interrogato potrebbe emanare un decreto per il riconoscimento formale della qualifica di dirigente per tutti i funzionari nella condizione di cui sopra, posto che non vi sarebbe onere economico aggiuntivo per lo Stato -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda avviare al fine di risolvere la situazione anomala sopra descritta, che penalizza fortemente un certo numero di funzionari dell'amministrazione statale in possesso di un'alta professionalità e di una solida esperienza pluriennale.
(3-01308)
PEDRINI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 2 dell'allegato al decreto ministeriale del 21 giugno 2004 afferma
che le barriere stradali sono poste in opera al fine di realizzare accettabili condizioni di sicurezza;
l'articolo 14, comma 1, della legge n. 285 del 1992 (codice della strada) dispone che: «gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze»;
con la direttiva del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 agosto 2004, n. 3065, «criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali», si invitavano gli enti proprietari e i gestori a verificare lungo la rete stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non fossero ritenute sufficienti, a programmarne l'adeguamento secondo le disposizioni del decreto ministeriale n. 223 del 1992, articolo 2, richiamando, altresì, l'attenzione degli enti proprietari e dei gestori di strade all'obbligo, previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 223 del 1992, ad utilizzare unicamente dispositivi omologati dal competente ufficio del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
con decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione del 5 luglio 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino dei ministeri, la competenza inerente l'omologazione delle barriere di sicurezza stradale è stata attribuita al ministero dei trasporti, ma di fatto ad oggi risulta non essere stato ancora concretizzato il passaggio di consegne con conseguente blocco totale delle procedure di omologazione delle barriere stesse;
in conseguenza risulterebbe che i concessionari autostradali, l'Anas, le province ed i comuni non hanno provveduto ad opere di riqualificazione con barriere di sicurezza omologate, secondo il decreto ministeriale n. 223 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, se non in minima parte;
il piano nazionale della sicurezza stradale emanato nel 2001 mirava a ridurre le vittime da incidenti stradali del 50 per cento entro il 2010. Tale trend non risulta arrestato, anzi parrebbe addirittura in aumento. Ogni anno perdono la vita per incidenti stradali 9.000 persone, 22.000 disabili gravi e abbiamo 35 miliardi di euro di costi sociali all'anno;
da indagini svolte dalle associazioni dei parenti delle vittime di incidenti stradali, risulterebbe che i proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada ammonterebbero a 10 miliardi di euro all'anno;
l'articolo 208, comma 4, del codice della strada prevede che il 50 per cento di tali proventi siano destinati alla sicurezza stradale -:
sui circa 7000 chilometri della rete autostradale quanti chilometri di barriere omologate, ai sensi del decreto ministeriale n. 223 del 1992, siano stati installati ad oggi e quanti debbano essere ancora sostituiti dai comuni, dalle province, dai gestori e concessionari della rete autostradale italiana, come intenda il Ministro interrogato attivarsi affinché questi completino la sostituzione delle barriere ed in quanto tempo e come intenda il Ministro interrogato attivarsi, nell'ambito delle sue competenze, affinché sia data piena attuazione all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, anche al fine dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sicurezza stradale e riduzione del 50 per cento del numero delle vittime della strada entro il 2010.
(3-01309)