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Allegato B
Seduta n. 221 del 10/10/2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta orale:
GALATI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da recenti notizie di stampa appare confermato il rischio che l'Italia possa di nuovo scontare gli effetti del deficit energetico legato alla criticità delle fonti di approvvigionamento ed alla loro limitazione a forme tradizionali di produzione dell'energia elettrica;
dalle stesse fonti si apprende quotidianamente dell'attività di Enel sui mercati esteri;
l'ipotesi di nuovi black out durante il periodo invernale ha destato notevole preoccupazione nell'opinione pubblica, peraltro aggravata dalle allarmanti notizie diffuse in merito agli effetti ambientali legati alla produzione di energia tradizionale -:
quali siano le misure che il Governo intende assumere nei confronti dell'ENEL per garantire che la società si impegni concretamente nella diversificazione dei suoi investimenti nell'interesse del fabbisogno energetico del Paese e non esclusivamente nella logica di massimizzazione del profitto;
quali siano i programmi del Governo in merito alla possibilità di garantire fonti di approvvigionamento del gas naturale a favore del mercato italiano, anche attraverso ENEL;
come il Governo ed il management dell'ENEL intendano motivare il fatto che la società sia il secondo produttore europeo di energia e ciò nonostante sia forte il rischio di carenza energetica per il suo mercato di riferimento, ovvero l'Italia;
quali siano le finalità del prestito obbligazionario di recente lanciato dal management ENEL sul mercato americano, le sue previsioni in ordine alle modalità di rimborso e l'onere economico in termini di rendimenti riconosciuti e costi dell'operazione di collocamento, eventualmente autorizzati dall'azionista e dal consiglio di amministrazione.
(3-01324)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
V Commissione:
VENTURA e LOVELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'area del Casalese è da lungo tempo oggetto d'indagine, soprattutto di tipo sanitario-epidemiologico, a causa dell'incidenza di patologie collegate alla lavorazione dell'amianto prodotta dall'insediamento produttivo della ditta Eternit;
i danni causati dall'amianto lavorato all'Eternit per circa 80 anni non si sono limitati ad interessare la popolazione esposta professionalmente, ma riguardano anche l'ambiente con i suoi abitanti a rischio di esposizione dell'amianto;
nell'ultimo decennio gli studi condotti hanno indicato la necessità di intervenire ed hanno identificato gli interventi di bonifica indispensabili per limitare l'alto tasso dei decessi nella popolazione;
la legge 426/1998 ha identificato Casale Monferrato quale intervento di bonifica e ripristino ambientale di interesse nazionale sulla base anche della situazione esposta nel precedente Piano d'area critica del Consiglio regionale del Piemonte;
il Piano d'area critica prevedeva un finanziamento necessario per attuare le bonifiche, per complessivi 79,8 miliardi di lire (Euro 41.213.260,55);
con decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/01/2000 si stabilì la perimetrazione dell'ambito territoriale entro cui procedere agli interventi di bonifica, e tale perimetrazione fu corrispondente al territorio dell'ex USL 76 (lo stesso già individuato dal Piano d'area Critica e dal P.T.T.A);
al Comune di Casale Monferrato si affidò l'incarico, tramite un Accordo di Programma, di programmare ed attuare le previste bonifiche site nei 48 Comuni del Piano d'area critica;
ad aprile 2006 è stato concordato tra Ministero Ambiente, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Casale Monferrato un Accordo di Programma che coordina e riassembla i programmi di intervento precedenti, con l'assegnazione immediata di ulteriori 2,5 milioni di Euro destinati ai contributi per la rimozione coperture, e con l'impegno degli Enti a reperire ulteriori risorse fino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica;
ad oggi, il Comune di Casale Monferrato ha programmato circa il 70 per cento dei cantieri di bonifica di cui solo il 20 per cento è giunto al collaudo finale. Il grosso dei cantieri è previsto nel prossimo biennio, ma il rischio è che il Comune di Casale Monferrato debba sospendere l'attuazione delle previste bonifiche per motivi esclusivamente di tipo tecnico finanziario, nonostante siano già stati deliberati i vari finanziamenti sia del Ministero dell'Ambiente sia della Regione Piemonte, legati al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno previsti dalla legge finanziaria 2007 e della legge n. 127 del 3 agosto 2007;
numerosi sono i precedenti di provvedimenti adottati allo scopo di consentire la realizzazione di spese riconducibili ad esigenze particolarmente meritorie o comunque rispondenti al carattere di urgenza senza computare le spese ai fini dei saldi rilevanti per il Patto di stabilità interno -:
se, alla luce della gravità della situazione determinatasi nell'area del Casalese e della assoluta necessità di completare gli interventi già avviati, non ritenga di assumere le iniziative idonee a consentire di superare i problemi di ordine finanziario cui si è fatto riferimento, in particolare evitando che il Comune di Casale Monferrato debba rinunciare ad effettuare spese già preventivate in ragione dei vincoli derivanti dalle regole relative al Patto di stabilità interno.
(5-01588)
ALBERTO GIORGETTI e CONTENTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
notizie di stampa hanno dato ampio risalto al patteggiamento intervenuto davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano, in seguito alle note vicende in cui è stata coinvolta la Banca popolare italiana;
stando a tali notizie, in applicazione delle disposizioni che regolano la responsabilità delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, la società interessata, la Banca popolare italiana, al fine di potersi giovare dei benefici previsti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, avrebbe corrisposto una somma superiore a novanta milioni di euro;
non è nota all'interrogante la misura delle maggiori entrate affluite, in relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, rispetto alle previsioni iniziali, nel rispettivo capitolo di bilancio anche tenuto conto del ricordato patteggiamento;
attese le difficoltà in cui versa la giustizia anche sotto il profilo finanziario e alla luce delle molteplici esigenze di quest'ultima sul piano delle dotazioni degli uffici o dell'edilizia penitenziaria o, ancora, dell'informatica, parrebbe opportuno che le maggiori entrate accertate, anche in virtù dell'esborso eccezionale ricordato, fossero integralmente destinate a favore di interventi diretti a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia;
allo scopo, ciò potrebbe avvenire attraverso specifiche disposizioni di legge, o, comunque, sulla base di un piano straordinario di investimenti -:
se non ritenga opportuno assumere al più presto le iniziative necessarie per permettere che le maggiori entrate acquisite a seguito del versamento di oltre 90 milioni di euro, in sede di patteggiamento citato per le vicende della Banca popolare italiana, siano integralmente destinate, mediante integrazione delle risorse già stanziate a bilancio in base alla legislazione vigente, ad interventi diretti a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia.
(5-01589)
Interrogazione a risposta in Commissione:
CONTENTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per conoscere - premesso che:
in una nota dell'allora «Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari» del 13 luglio 1992, si legge testualmente: «... si comunica che i certificati di prove (il riferimento è ai certificati di prove emessi dai laboratori di ingegneria, a seguito di apposita autorizzazione, rilasciata dal Ministero, all'epoca, dei lavori pubblici, ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a certificare i relativi risultati, a norma dell'articolo 20 della legge n. 1086 del 1971) in esame non essendo emessi da organi della pubblica amministrazione possono essere compresi fra gli atti indicati nell'articolo 46 della tariffa, parte II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e
come tali soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso, vale a dire quando sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione»;
tale indirizzo non sembrerebbe, però, essere applicato uniformemente sull'intero territorio nazionale -:
se ritenga corretta l'interpretazione all'epoca fornita e se essa sia tuttora valida e quali iniziative intenda adottare affinché la stessa sia applicata uniformemente sul territorio nazionale.
(5-01580)
Interrogazioni a risposta scritta:
FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con nota del 5 giugno 2007 protocollo n. 44681 a firma del capo dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze è stato definito un quadro «ipotetico» delle sedi che costituiscono l'attuale struttura periferica del ministero in questione e per le quali, in ragione di quanto disposto dai commi 426, 427, 428 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è giudicata possibile l'attivazione di un processo di razionalizzazione mediante accorpamento con altre sedi;
tra le sedi individuate a far parte di detto processo di razionalizzazione vi sono anche la Ragioneria dello Stato (che impiega 20 dipendenti) e Direzione Provinciale Servizi vari (che impiega 15 dipendenti) aventi sede a Piacenza -:
se risponda al vero che le due citate strutture sono effettivamente coinvolte nel processo di razionalizzazione di cui in premessa;
se, in caso di risposta affermativa, si intenda predisporre un accordo quadro che agevoli la mobilità geografica volontaria (attraverso, quindi, il riconoscimento di incentivi per quei dipendenti che decidano autonomamente di trasferirsi in altra sede) e quali concrete possibilità vi siano di favorire la mobilità di detti dipendenti presso altri enti o agenzie attive a Piacenza.
(4-05176)
MINARDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la società Stretto di Messina, concessionaria statale per la costruzione del Ponte, è stata definita dallo stesso Presidente del Consiglio «ente inutile» e se ne è ventilata la soppressione;
ancora una volta i siciliani devono prendere atto dell'abbandono della Sicilia e della sottrazione di risorse per lo sviluppo del Mezzogiorno e, con quest'atto, le speranze di avere un'opera strategica e prioritaria per l'isola sono state cancellate ignorando in modo assoluto la regione cui l'interrogante appartiene;
secondo l'interrogante non c'è da parte del Governo la volontà di difendere gli interessi della Sicilia e dei siciliani che aiutino lo sviluppo e la crescita della nostra terra e della nostra gente -:
se il Governo intenda scongiurare la soppressione della società Stretto di Messina visto che il ponte avrebbe dovuto rappresentare un obiettivo strategico per la crescita del sistema socio economico e produttivo.
(4-05182)
PELINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
facendo seguito ad un disegno già avviato, a livello più generale, con la Legge Finanziaria per il 2005 (articolo 1, comma 336, Legge n. 311 del 2004), l'articolo 2, commi 40 e ss., del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si proponeva di riclassificare catastalmente quelle unità immobiliari che, pur facendo parte di complessi immobiliari adibiti allo svolgimento di particolari servizi (es. quello di trasporto), non avevano nulla a che fare con tali servizi, in
quanto dotati di autonomia funzionale e reddituale (esempio tipico: il bar o il centro commerciale all'interno del complesso immobiliare adibito a stazione ferroviaria);
in particolare, il comma 40 del citato articolo 2 dispone che «... nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale»;
successivamente, con provvedimento direttoriale del 2 gennaio 2007 (adottato ai sensi del citato articolo 2, comma 42 e recante «Definizione delle modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto»), l'Agenzia del Territorio ha tra l'altro precisato i concetti di usi diversi, e di autonomia funzionale e reddituale;
pertanto, stando alle precisazioni contenute nell'articolo 1 del menzionato provvedimento del 2 gennaio 2007, per «usi diversi» deve intendersi «... ogni altra utilizzazione, ancorché diversa da quella commerciale, industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unità immobiliare principale, censita nella categoria nel gruppo E», con l'ulteriore specificazione che «...sono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio pubblico» (articolo 1, comma 2); mentre «per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorché l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari», aggiungendosi che «a tale fine i beni di cui al comma 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, ed altri, ancorché utilizzabili informa associata» ed inoltre che «gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilità nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorché la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno» (articolo 1, comma 3); infine, «l'autonomia reddituale si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio» (articolo 1, comma 4);
con il medesimo provvedimento, l'Agenzia del Territorio dettava, all'articolo 2, mediante richiamo all'Allegato A, i «Criteri generali di classamento» delle unità immobiliari, in applicazione dei citati commi 40 e 41 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, mentre all'articolo 3 individuava gli «Adempimenti di parte», a mente dei quali, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, vale a dire entro il 3 luglio 2007, i soggetti titolari di diritti reali avrebbero dovuto dichiarare come autonome unità immobiliari gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9;
in questo contesto - dato dalla normativa di cui all'articolo 2, commi 40 e ss. del DL 262 del 2006 e dal successivo provvedimento applicativo emesso in data 2 gennaio 2007 dal Direttore dell'Agenzia del Territorio - è stata emanata una ulteriore determinazione a carattere generale, la circolare n. 4/2007 del 13 Aprile 2007 dell'Agenzia del Territorio contenente un Allegato intitolato «Linee guida per il classamento delle unità immobiliari censitili nelle categorie del "gruppo E" e per l'individuazione degli
immobili o delle loro porzioni a diversa destinazione funzionale»;
più precisamente, tali linee guida, nell'indicare in via esemplificativa le unità immobiliari suscettibili di permanenza nella categoria E1 e quelle, invece, da riclassificare in altre categorie catastali, hanno stabilito, tra l'altro che «... non sono da censire nella categoria E/1, gli impianti di risalita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici»; precisando poi che «in tale ultima ipotesi, di norma, le stesse vanno censite nella categoria D/8»;
tuttavia, ad avviso dell'interrogante, la citata esemplificazione contenuta nelle predette «Linee Guida» si pone in contraddizione con la lettera e la ratio della normativa di rango superiore, indicando l'assoggettabilità alla revisione catastale anche degli impianti di risalita e dimenticando che questi ultimi - stando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale - sono impianti di trasporto a tutti gli effetti;
in altri termini, si pretenderebbe di modificare e diversificare la normativa sostanziale di riferimento relativa ad un mezzo di trasporto - quale certamente è una funivia o un impianto di risalita in genere - attraverso il mero richiamo ad indimostrabili finalità soggettive (ricreative, turistiche eccetera) dei singoli utenti o di una parte di essi; ciò che ad avviso dell'interrogante configura, oltre che una indebita sovrapposizione alla legge dello Stato - esorbitando così l'Agenzia del Territorio dalle proprie competenze -, un malcelato intento di istituire ulteriori fonti tributarie, sottraendo appunto alcune unità immobiliari - impianti di risalita - all'esenzione dal pagamento dell'ICI, incrementandone il relativo valore catastale ed individuandone una maggiore base imponibile derivante anche dall'incremento di dati; insomma, la citata previsione va di fatto ad operare una indebita rivisitazione dei criteri di classificazione all'interno delle categorie catastali, nonostante questi fossero già regolamentati - in maniera difforme - dalla normativa nazionale di rango superiore;
la Circolare, e con essa le allegate linee guida, ha natura di atto interno, vincolante per tutti gli Uffici ed articolazioni dell'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del relativo Statuto;
per tutto quanto sopra, la nuova normativa prevede che siano gli stessi soggetti intestatari degli immobili in questione a dover presentare - entro il 3 luglio 2007 - apposita dichiarazione in ordine alla necessità di revisione della qualificazione per effetto delle previsioni stabilite nel comma 40 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, nonché, in mancanza di tale dichiarazione, prevede che gli uffici competenti procedano d'ufficio all'accertamento coattivo, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 31 del RD n. 652 del 1939;
a ben vedere, né la normativa precedente, né quella attuale, colpiscono tout court gli impianti e le reti destinate al pubblico trasporto, nelle varie forme che questo può di fatto assumere, ma solamente assoggettano a nuova qualificazione catastale - cosa ben differente - quelle porzioni di unità immobiliari che, pur inserite nell'ambito di un complesso funzionalmente dedicato al servizio di trasporto, di fatto non ne siano strumentali; senza contare l'ulteriore aspetto della «inaccatastabilità» delle unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali: stazioni per servizi di trasporti terrestri e di navigazione interna (cfr. decreto del Presidente della Repubblica n. 1142/1949 e seguenti) e quindi destinate a servizio pubblico di trasporto, aventi per ciò stesso, un trattamento diverso da quelle aventi destinazione commerciale, in modo da tutelare, con diversa disciplina, la
funzione essenzialmente pubblica, ai fini fiscali, dell'esenzione dall'ICI;
ad avviso dell'interrogante è pertanto di tutta evidenza l'estraneità delle strutture in questione all'ambito della riclassificazione catastale prevista dal decreto-legge n. 262 del 2006 e dallo stesso provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007; sicché non si comprende l'estensione esemplificatava operata dalle linee guida tramite l'escamotage del collegamento logico - in concreto non dimostrabile - tra la finalità meramente soggettiva dei singoli utenti e la destinazione commerciale o meno dell'impianto, con conseguente aleatoria applicazione degli oneri fiscali e del regime sanzionatorio a carico delle categorie interessate;
in particolare, la categoria colpita dalla erronea interpretazione del dato normativo (ANEF - Associazione Nazionale Esercenti Funiviari eccetera) si articola in sezioni territoriali a livello regionale e provinciale, la cui rappresentatività è assicurata dall'adesione, diretta o indiretta, di circa 300 aziende, per un totale di 1.500 impianti ed una forza lavoro stimabile in 11.000 unità nel periodo di piena attività; con l'ulteriore rilievo che gli effetti pregiudizievoli che si produrrebbero a suo carico darebbero luogo - ad avviso dell'interrogante - ad evidenti profili di incostituzionalità, per disparità di trattamento, sul piano fiscale, e violazione del combinato disposto degli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione -:
quali misure intenda adottare il Governo per assicurare il rimetto e la corretta applicazione della normativa statale (articolo 1, comma 336, legge 311/2004 e soprattutto articolo 2, commi 40 e seguenti, del DL n. 262 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286 del 2006) in materia di riclassificazione catastale di quelle unità immobiliari che, pur facendo parte di complessi immobiliari adibiti allo svolgimento di particolari servizi (es: quello di trasporto) non ne costituiscono pertinenza, in quanto dotate di autonomia funzionale e reddituale così come definita dall'Agenzia del Territorio nei provvedimenti del 6 dicembre 2006 e del 2 gennaio 2007;
quali misure il Governo intenda adottare per eliminare gli effetti della paventata revisione catastale degli impianti di risalita - che la legge considera di pubblico interesse di trasporto -, revisione che sottrarrebbe dette unità immobiliari all'esenzione del pagamento dell'ICI - privilegio riconosciuto ope legis proprio per detta pubblica funzione - incrementandone altresì il valore catastale ed individuando nel maggiore imponibile derivante anche dall'incremento di dati;
per quali motivi detta nuova normativa (Circolare Ag. Delle Entrate n. 4 del 2007 ed allegate linee guida) intenda modificare e diversificare la normativa nazionale sostanziale dei mezzi di trasporto fra i quali a pieno titolo si annoverano gli impianti di risalita - attraverso il mero richiamo ad indimostrabili finalità soggettive definite ricreative, turistiche eccetera, dei singoli utenti o di una parte di essi;
quali misure intenda adottare, per ricondurre la fattispecie de qua alla classificazione originaria, di mezzo di pubblico trasporto, in modo da garantire la coerenza e la rispondenza del classamento alla effettiva destinazione ed utilizzo dell'immobile, anche a livello di esenzione fiscale dall'ICI;
se non ritenga che il censurato provvedimento vada vieppiù eliminato nelle conseguenze impugnate, anche per la palese violazione dei princìpi di garanzia partecipativa riconosciuta dalla legge (articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90) in favore dei soggetti - proprietari e gestori di imprese funiviarie;
nella cui sfera giuridica è destinato ad incidere il provvedimento amministrativo, in quanto la circolare dell'Agenzia del Territorio del 13 aprile 2007 n. 4, sottraendo alla categoria catastale «E» gli impianti di risalita, in quanto apoditticamente ritenuti non assimilabili a servizio di trasporto, risulta lesiva sia
degli interessi e dei diritti delle aziende del settore ma anche di quelli dell'intera collettività.
(4-05209)
FAVA, FILIPPI, ALESSANDRI, ALLASIA, POTTINO, BRIGANDÌ, BODEGA, GARAVAGLIA, FUGATTI, DUSSIN, GIBELLI, PINI, GRIMOLDI e BRICOLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
in data 20 luglio 2007, Patrimonio dello Stato s.p.a. ha dato evidenza pubblica ad una offerta di vendita in blocco di un'area a destinazione agricola di estensione di 211 ettari ricadente nel comune di Viadana, in Provincia di Mantova ed ubicata all'interno del Parco locale d'interesse sovra-comunale «La golena e le sue lanche», istituito ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e riconosciuto dalla Provincia di Mantova, con decreto della giunta provinciale n. 55 del 24 febbraio 2005;
il contesto ambientale in cui è inserito il complesso di beni oggetto di vendita è costituito da un'area di golena del fiume Po, è classificato come zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed è inserito nella zona a protezione speciale (ZPS) denominata IT20B0501, istituita con decreto della giunta regionale della Lombardia, 18 aprile 2005 n. 7/21233;
alla data della suddetta offerta di vendita, sui terreni oggetto della stessa, risultavano esercitare regolare attività agricola una cooperativa e 57 imprese in regime di affitto agrario;
secondo l'interrogante la dichiarata volontà di Patrimonio S.p.a. di vendere in blocco l'aerea in oggetto entra in evidente contrasto con la vigente normativa in materia di affitto dei fondi rustici e, in specie con le norme in materia di diritto di prelazione degli affittuari e dei confinanti;
per quanto al punto precedente, l'eventuale vendita in blocco dell'area in parola avrebbe lo scontato effetto di determinare un contenzioso tra Patrimonio S.p.a. ed i numerosi soggetti i cui diritti, a seguito di tale alienazione, sarebbero incontestabilmente lesi;
a prescindere da ogni altra considerazione inerente la destinazione agricola dei terreni, l'alto valore ambientale e paesaggistico dell'area in oggetto pone evidenti e fondati dubbi riguardo all'opportunità, per l'interrogante anche la legittimità della sua messa in vendita che, in ogni caso, non può avvenire in assenza di assolute garanzie riguarda alla tutela ed alla conservazione dei beni di interesse collettivo presenti nell'area medesima;
la presenza di attività agricole in aree ad alto valore ambientale è la prima garanzia di conservazione dell'ambiente che, in questi casi, è inequivocabilmente da considerare, non come risorsa naturale primigenia, ma come risultato di una complessa e, spesso, millenaria interazione tra le attività umane e le stesse originarie risorse naturali;
la vendita in blocco e la conseguente eliminazione delle imprese agricole attualmente presenti, esporrebbe l'area al concreto rischio di una riduzione - se non di un totale abbandono - delle attività agricole sul territorio, con evidenti ed inevitabili ricadute, non solo sugli equilibri ambientali e, quindi sul valore complessivo dell'area medesima, ma anche sugli interessi della collettività che, in tal modo, subirebbero una grave ed irreparabile lesione -:
se i Ministri interrogati, per quanto di loro competenza, non ritengano:
a) di intervenire presso Patrimonio S.p.a., affinché sia revocata l'offerta di vendita di cui in premessa e, in ogni caso, siano poste specifiche e vincolanti condizioni a garanzia, sia del mantenimento
delle attività agricole attualmente presenti, sia della tutela dei valori ambientali presenti nell'area;
b) di attivare gli interventi necessari, affinché i terreni agricoli presenti nell'area siano acquistati da ISMEA, nell'ambito dei compiti, ad esso affidati, in materia di formazione della proprietà coltivatrice.
(4-05212)
MIGLIORI e ULIVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Ragioniere Generale dello Stato ha disposto, con lettera n. 5392 del 26 gennaio 2007, una verifica amministrativo-contabile presso la Camera di Commercio di Pistoia;
i risultati di tale verifica sono stati inoltrati in data 11 luglio 2007 al Ministero competente, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, alla Presidenza della Regione Toscana, alla stessa Camera di Commercio di Pistoia, alla Procura Generale della Corte dei Conti;
tali risultanze, prodotto dell'indagine svolta in loco dal 29 gennaio al 13 marzo 2007, sono state avocate per quanto concerne i compiti di controllo dall'ufficio dei Servizi Ispettivi di Finanza pubblica cui dovranno essere trasmesse le controdeduzioni;
gli accertamenti svolti hanno evidenziato irregolarità e disfunzioni in ordine alle quali l'Ente verificato dovrà assumere iniziative idonee a conseguire la completa eliminazione delle irregolarità stesse e l'accertamento delle eventuali connesse responsabilità;
fino ad oggi né la Camera di Commercio di Pistoia né la Regione Toscana, pur in presenza di un dovere di trasparenza rispetto alle categorie economiche pistoiesi preoccupate per la situazione di cui sopra, hanno reputato opportuno divulgare gli esiti della suddetta ispezione Ministeriale;
trattasi di un significativo elenco di irregolarità e disfunzioni verificatesi presso la Camera di Commercio di Pistoia e racchiuse in una relazione di 57 pagine;
in essa si riporta una imponente serie di gravi omissioni di precisi e specifici riferimenti normativi -:
se la Camera di Commercio di Pistoia, unitamente o non alla Regione Toscana, abbia già «contradedotto» in merito;
se esistano altri similari casi in Italia di evidente distorsione normativa con potenziale pregiudizio per l'economia locale nonché per i dipendenti della Camera di Commercio di Pistoia;
se siano previste ulteriori e definitive misure m merito da parte del Ministro competente del Ragioniere Generale dello Stato.
(4-05216)