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Allegato B
Seduta n. 222 dell'11/10/2007
SOLIDARIETÀ SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
CORDONI. - Al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» all'articolo, 33 comma 5, prevede che «il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»;
Poste italiane, in risposta ad una richiesta di informazioni della sottoscritta interrogante in merito all'applicazione di detta norma in Azienda, riferisce che «la materia in esame è attualmente gestita dalla società secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale la facoltà di scelta della sede di lavoro è riconosciuta, ove possibile, al lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap grave, solamente al momento dell'assunzione, non essendo configurabile, per il lavoratore stesso, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro un diritto al trasferimento» -:
se effettivamente quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 33 della legge 104/92 relativamente alla facoltà, ove possibile, di scelta della sede di lavoro, debba intendersi applicabile al lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap grave solo al momento dell'assunzione;
se non reputi utile chiarire e precisare il fine, il significato e lo scopo del comma 5 dell'articolo 33 della legge 104/92 al fine di una sua puntuale applicazione;
se non ritenga di dover verificare la corretta applicazione del comma 5 dell'articolo 33 della legge 104/92.
(5-01590)