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Allegato B
Seduta n. 223 del 15/10/2007
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INTERNO
Interrogazione a risposta in Commissione:
ALESSANDRI e GRIMOLDI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il mese scorso la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sulla vicenda dell'assessore alle politiche giovanili del Comune di Concordia che è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stato sottoposto alla prova dell'etilometro dalla quale risultava un valore due volte e mezzo superiore all'alcol massimo consentito;
sulla vicenda si è aperto un vero e proprio caso giudiziario dal momento che l'assessore dopo l'esame del test si è recato con un familiare al Pronto soccorso di Mirandola per sottoporsi ad un prelievo, il cui referto ha accertato che non vi era nessuna traccia di alcol nel sangue;
secondo notizie di stampa, la magistratura ha aperto un'indagine su quanto accaduto nel Pronto soccorso dell'ospedale dal momento che gli accertamenti del sangue non possono essere effettuati su richiesta di un privato presso tali strutture, ed eventualmente su un possibile coinvolgimento nella vicenda del personale medico;
l'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il Nuovo Codice della strada, stabilisce che gli organi di Polizia stradale quando abbiano motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione derivante dall'influenza dell'alcol hanno la facoltà di effettuare opportuni accertamenti, anche ricorrendo al prelievo di sangue;
il prelievo di sangue effettuato in forma privata presso il Pronto soccorso non può essere considerato, indipendentemente dagli esiti delle indagini in corso, una prova valida ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada in materia di guida in stato d'ebbrezza;
i fatti sopra esposti, a giudizio degli interroganti, risultano inverosimili pertanto è necessario che vengano effettuate le opportune indagini al fine di far chiarezza sulla vicenda nella quale è rimasta in ogni caso coinvolta una persona che ricopre un incarico pubblico, rischiando di far perdere credibilità alle istituzioni del nostro paese;
le modifiche apportate al Codice della strada dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, intervenendo in materia di guida in stato d'ebbrezza prevedono, in caso di superamento del tasso alcolico per un valore compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, l'arresto fino a tre mesi e una ammenda da euro 800 a euro 3.200, oltre alla sospensione della patente da sei mesi ad un anno, in caso di violazione della norma -:
quali iniziative il Ministro intenda adottare affinché, indipendentemente dall'esito
delle indagini avviate dalla magistratura, venga in ogni caso garantita la corretta applicazione delle sanzioni previste in materia di guida in stato d'ebbrezza di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
se consti ai ministri interrogati che siano state applicate dal prefetto le misure cautelari di cui all'articolo 186, comma 9 e di quali informazioni disponga il ministro con riferimento al corretto svolgimento della procedura di accertamento dei fatti ricordati in premessa.
(5-01597)
Interrogazioni a risposta scritta:
MISURACA, ALFREDO VITO e MARINELLO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
il ministero dell'interno nel corso dell'anno 2007 ha aggiudicato numerose gare di appalto per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali sede delle Prefetture, delle Caserme dell'Arma dei Carabinieri e dei locali della Polizia di Stato;
tali aggiudicazioni hanno determinato la richiesta, a tutte le imprese aggiudicatarie, di garanzie cauzionali definitive, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei Contratti Pubblici);
tutte le imprese in possesso di certificato di qualità affidatarie dei servizi si sono trovate dinanzi a richieste capestro, in quanto non hanno potuto beneficiare dell'abbattimento del 50 per cento dell'importo delle suddette garanzie, sebbene la normativa vigente prevede siffatta agevolazione;
le stesse imprese, sono state minacciate di revoca degli affidamenti qualora avessero presentato le cauzioni con la riduzione del 50 per cento;
sulla questione già è stata presentata, dall'onorevole Ciocchetti, interpellanza n. 2-00555 del 29 maggio 2007 che non ha trovato ancora riscontro;
la vicenda in esame investe la corretta applicazione degli articolo 40, 75, e 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per la determinazione della polizza fidejussoria definitiva, obbligatoria per l'esecuzione dei contratti di appalto;
in particolare si pone all'attenzione degli aditi Ministri l'orientamento manifestato da talune prefetture contrario all'applicazione esatta dell'articolo 40, comma 7 e dell'articolo 113 comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sulla base di presunte circolari interne diramate dal ministero di appartenenza;
prima di entrare nel merito della questione è doveroso soffermarsi sulla reale portata delle circolari amministrative di un'autorità centrale, che notoriamente sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione. A riprova della inesistenza di una vis normativa derogatoria o abrogatoria della circolare è dato dal rilevante fatto che «non vi è alcun onere d'impugnare la circolare ma se ne può contestare la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché applicano una circolare illegittima che avrebbe invece dovuto essere disapplicata» (cons. stato, sez. IV, 26 marzo 1999, n. 421 - parti in causa pres. cons. c. tognoni e altri - fonte foro amm., 1999, 643). Le note ministeriali sull'interpretazione della norma, infatti, non hanno «natura provvedimentale» e la giustizia amministrativa (in una recentissima sentenza del Tar - Lazio del gennaio 2006 - I sezione) ripropone il valore delle prese di posizione dei ministeri. Un valore che varia a seconda del destinatario: all'interno dell'amministrazione, circolari o direttive impartite dagli organi superiori a quelli inferiori sono vincolanti (chi le viola incorre nella responsabilità amministrativa e anche disciplinare);
l'amministrazione può efficacemente auto-vincolare l'esercizio del proprio potere discrezionale mediante atti a carattere generale (con o senza valore propriamente normativo), cioè con regolamenti, direttive, circolari - si veda Tar Napoli 472/96). Tuttavia, queste stesse note non fanno «legge» all'esterno (Cassazione 3610/1988);
alla luce dei summenzionati principi, non si comprende per quale recondita ragione le Prefetture insistano in tale direzione, facendo assurgere la circolare a fonte di diritto primario;
entrando nel merito della vicenda emerge che il decreto legislativo n. 163 del 2006 regolante la disciplina generale sulle polizze assicurative e sulle garanzie fideiussorie - precedentemente sotto la vigenza dell'articolo 30, comma 2, 2-bis e 2-ter, della legge n. 109 del 1994 prevista in via esclusiva per i lavori pubblici, è stato esteso anche ai servizi e forniture;
infatti, l'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede espressamente - nei settori «appalti ordinari» - che l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tuttavia, l'intera disciplina relativa alla questione «cauzioni ed assicurazioni» si identifica nelle disposizioni di cui ai rispettivi articolo 40, 75, e 113 del novellato decreto legislativo n. 163 del 2006;
talune prefetture, su indicazioni ministeriali, contestano detta modalità di calcolo sia contestando la riduzione della cauzione definitiva del 50 per cento sia il sistema di calcolo dalle stesse operato sull'intero importo contrattuale, determinando talora situazioni paradossali ovvero che il valore della fideiussione oltrepassi l'importo contrattuale garantito;
l'articolo 40 sancisce al comma 7 che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1 sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
l'articolo 113 prevede che l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale: in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento;
l'articolo 75 prescrive al comma 7 che l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
sulla scorta dei summenzionati principi di diritto, è facilmente evincibile che la riduzione operata dalle imprese è stata prevista specificatamente dal Legislatore per tutte quelle imprese (come nel caso di specie) che siano in possesso della certificazione di qualità nel caso delle garanzie a corredo dell'offerta stessa. Un problema di interpretazione ci viene offerto per i
servizi e le forniture nella fase di esecuzione e realizzazione del contratto pubblico. Difatti, la norma che disciplina tale riduzione non è esplicitamente individuabile nello stesso articolo - 113 - che tratta del settore assicurativo, come avviene - diversamente - per l'articolo 75, ma comunque indirettamente riportata nell'articolo 40 nella definizione «qualificazione per eseguire i lavori pubblici»;
tuttavia, sebbene il soprammenzionato articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 riguardi in particolar modo la qualificazione della natura dell'appalto, nello stesso tempo si deve rilevare il rifacimento agli articoli 47 e 49 della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE, i quali richiamano non solo i lavori, ma anche i servizi e le forniture;
del resto, il comma 7 dell'articolo 40 non è operativo limitatamente al settore dei lavori pubblici, ma - in termini di applicabilità - si ricollega anche agli articoli 75 e 113, i quali si applicano ai contratti pubblici relativi a tutti i settori: lavori, servizi e forniture;
del resto, una tale interpretazione avrebbe condotto il legislatore nazionale a rendere priva di valenza il contenuto della legislazione comunitaria sopra richiamata, ingenerando una situazione di non corretta concorrenzialità e di parzialità pregiudizievole per gli operatori di settore. Peraltro, come la stessa giurisprudenza comunitaria e quella nazionale ha più volte sostenuto (si veda la sentenza Perison/Società Rosche) che sarebbe del tutto illogico e contraddittorio il tenore della norma che da un lato viene ad ampliare l'istituto delle garanzie prescritte dalla legge n. 109 del 1994 per i lavori pubblici anche ai servizi e forniture e dall'altro lato non consentire la riduzione del 50 per cento unicamente per quest'ultimi, che in precedenza al decreto legislativo n. 163 del 2006 subivano limitazioni applicative meno rigorose rispetto al settore lavori;
quindi, l'interpretazione espressa dai funzionari ministeriali non sarebbe coerente con la nuova finalità e visione «unitaristica» della normativa di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 in merito ai settori e procedure di lavori, servizi e forniture, come chiaramente si rileva dalla stessa lettura dell'articolo 40 del Codice del Contratti Pubblici, che non limita affatto il beneficio in questione agli appalti di lavori. Peraltro, a dare man forte a tale indirizzo, è lo stesso legislatore nazionale, il quale per alcuni settori specialistici (professionisti: architetti e ingegneri) ha previsto una disciplina particolareggiata di cui all'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevede in modo tipizzato altre forme di assicurazioni e garanzie fideiussorie per i lavori pubblici;
in questa sede si deve ribadire che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al Garante, né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. Inoltre, la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale (così Tar-Puglia-Lecce 12 aprile 2006);
né nel nostro ordinamento vi è un obbligo di richiedere all'aggiudicatario in seno al contratto la prestazione di una fideiussione eccedente il valore stesso dell'aggiudicazione; tale circostanza sarebbe pienamente illegittima e comunque contra legem, visto che il rapporto fideiussorio si (configura come accessorio rispetto alla natura principale dell'obbligazione a farsi: l'articolo 1936 così recita «È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui»;
sull'argomento, anche dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi; in data 11 settembre 2007, in ossequio ed ottemperanza alla volontà del legislatore, e rispondendo alla richiesta di parere di alcune imprese interessate, con deliberazione n. 7/2007 formulava la propria determinazione, con la quale la predetta Autorità - in totale adesione ai rilievi fatti dal Consorzio Hiram ed alla maggioritaria giurisprudenza nazionale e
comunitaria - sanciva che «la riduzione del deposito cauzionale in misura del 50 per cento non solo è applicabile agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture»; ed ancora «la garanzia fideiussoria definitiva ...è costituita ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sulla base del 10 per cento dell'importo contrattuale con la conseguenza che Piva, imposta accessoria, non va inserita»;
nonostante ciò, anche il parere autorevole dell'Autorità, per i funzionari del ministero degli interni, appare privo di valenza giuridica;
infatti, al solo fine vedere acclarare le proprie idee interpretative, hanno interpellato, successivamente al parere dell'Autorità Garante, l'Avvocatura Generale dello Stato, che come è noto è un organismo di parte e che i suoi pareri non producono effetti giuridici alcuno;
gli interroganti si chiedono a questo punto quale sia la vera funzione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture se non quella di monitorare sulla corretta applicazione del Codice dei contratti pubblici;
posto che i contratti di appalto pubblico non prevedono il ricorso all'intervento arbitrale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi -:
per quale motivo i funzionari del ministero dell'interno, Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, abbiano ritenuto di non prendere in considerazione le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi;
se effettivamente contrari a tali determinazioni, per quale motivo non abbiano provveduto ad impugnarle al competente TAR, così come previsto dalla legislazione vigente;
come sia possibile che un istituto di tale rilievo, per i funzionari ministeriali non abbia alcuna valenza in seno a soluzione di controversie interpretative;
per quale motivo i funzionari ministeriali abbiano ritenuto di rivolgersi all'Avvocatura Generale dello Stato per un parere, solo successivamente all'emanazione del Parere dell'Autorità e non si siano prodigati prima.
(4-05244)
SGOBIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
sul numero 41 del settimanale «L'Espresso» del 18 ottobre 2007, a firma di Paolo Tessadri, è stato pubblicato un agghiacciante reportage, con tanto di foto, che riporta una «gita» di giovani altoatesini neonazisti nei campi di concentramento di Dacahau;
nelle foto pubblicate dal suddetto settimanale - che sono foto sequestrate dai carabinieri del Ros di Bolzano durante un'inchiesta sui naziskin altoatesini - i giovani neonazisti italiani, gridano felici «Sieg heil», vengono ritratti con l'accendino sotto le immagini delle sinagoghe bruciate, fanno il saluto hitleriano davanti al cippo che ricorda il forno crematorio di Dachau e si mettono in posa compiaciuti accanto al cartello «Arbeit macht frei» sul cancello che migliaia di ebrei hanno varcato una sola volta;
«sono l'avanguardia dell'orrore - scrive Paolo Tessadri sull'Espresso - quella capace di superare ogni limite. Nazisti pronti all'insulto più estremo, all'oltraggio di qualunque memoria»;
le sette persone riprese nelle immagini hanno patteggiato condanne comprese tra 12 e 30 mesi di carcere - l'ultima sentenza risale a poche settimane fa - ma ai fini della pena questo reportage incredibile, non ha avuto effetti: per il codice penale italiano - come peraltro sottolinea il procuratore di Bolzano Cuno Tarfusser, in un'intervista rilasciata sempre al settimanale «L'Espresso» - il «turismo dell'Olocausto» non ha rilevanza, nemmeno per la legge Mancino, nata nel 1991 per porre freno all'ondata montante di razzismo;
a parere dell'interrogante - che sulla pericolosità del rigurgito neonazista e neofascista in Italia ha presentato altre interrogazioni parlamentari, sempre indirizzate al Ministro dell'interno - il fenomeno non può più essere sottovalutato;
come riporta il settimanale «L'Espresso», pare che «nel solo Alto Adige siano almeno cinque i gruppi attivi con più di 150 militanti e molti fiancheggiatori» e che «il fenomeno dei tour nazisti è in crescita costante»;
a parere dell'interrogante, è dovere dello Stato, in tutte le sue articolazioni, dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella legge Mancino, relative allo scioglimento delle organizzazioni che incitano all'odio razziale e al fascismo, rafforzando la stessa legislazione laddove si manifestino delle evidenti carenze, come nel caso oggetto della presente interrogazione -:
quali atti o provvedimenti, anche legislativi, intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di debellare immediatamente questo grave, intollerabile e offensivo rigurgito neonazista e neofascista in atto nel nostro Paese e per promuovere su tutto il territorio nazionale una cultura realmente democratica e antifascista, come da dettato Costituzionale, affinché quanto denunciato dal settimanale L'Espresso non abbia più a ripetersi.
(4-05245)
SGOBIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
sabato 13 ottobre 2007, a Roma, si è svolta una manifestazione indetta da Alleanza Nazionale contro il Governo Prodi;
durante lo svolgimento della manifestazione, come testimoniano diversi resoconti giornalistici, nonché reportage fotografici, sono apparse croci celtiche, immagini di Benito Mussolini, bandiere con il simbolo della Decima Mas e saluti romani a gogò;
l'11 ottobre 2007, inoltre, due giorni prima della manifestazione oggetto dell'interrogazione, sono apparsi per la città di Roma, manifesti che ritraevano il leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini nella posa del saluto fascista;
l'esposizione di tali simboli è uno spettacolo triste: le immagini offendono Roma, città medaglia d'oro della Resistenza, la sua coscienza democratica e tanta gente che ha sofferto il fascismo, che ha provocato all'Italia tanti lutti e sofferenze;
la nostra legislazione, come peraltro sancito dalla nostra Carta costituzionale e dalla cosiddetta normativa Mancino, vieta espressamente l'esposizione del suddetto armamentario e prevede la perseguibilità d'ufficio per coloro i quali si rendano responsabili di tali manifestazioni;
a parere dell'interrogante, nel nostro Paese, come testimoniano anche alcuni fatti di cronaca avvenuti negli ultimi tempi a Roma e in altre parti d'Italia - dall'atto squadrista accaduto a Villa Ada, a Roma, il 29 giugno 2007 alla vergognosa notizia, denunciata dal settimanale L'Espresso, riguardo all'esistenza di un vero e proprio turismo dell'Olocausto da parte di organizzazioni o gruppi inneggianti al fascismo e il nazismo - esiste il fondato pericolo di un rigurgito neonazista e neofascista;
come confermano anche vari articoli di giornale apparsi all'indomani del vergognoso episodio di Villa Ada, a Roma, risultano in aumento gli episodi di violenza nazi-fascista e sono presenti numerose sedi di organizzazioni o gruppi che si richiamano a ideali fascisti e xenofobi e le stesse sono state più volte additate come veri e propri centri operativi per le attività dei neofascisti;
a parere dell'interrogante, è dovere dello Stato, in tutte le sue articolazioni, dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella legge Mancino, relative allo scioglimento delle organizzazioni che incitano all'odio razziale e al fascismo;
sempre a parere dell'interrogante, non è più possibile pensare di sottacere o sottovalutare quanto accade e compito di un Paese democratico è quello di vigilare e saper isolare i germi del fascismo -:
se non ritenga opportuno intervenire affinché sia applicata rigorosamente la legislazione vigente in materia vigilando attentamente sulle singole manifestazioni (esistono fotografie apparse su giornali scattate durante la manifestazione di AN del 13 ottobre 2007);
quali atti o provvedimenti intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di promuovere su tutto il territorio nazionale una cultura realmente democratica e antifascista, come da dettato costituzionale, e affinché non si verifichino mai più violenti e intollerabili episodi quali quelli descritti in premessa.
(4-05252)
DE CRISTOFARO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
nella notte di martedì 9 ottobre, nel quartiere di Pianura a Napoli è stata eseguita dell'arma dei carabinieri un'operazione di sgombro di uno stabile occupato da cittadini immigrati;
in tale operazione sono stati coinvolti anche immigrati attualmente ospitati nel nostro Paese con permesso di soggiorno per motivi umanitari e per i quali, com'è noto, è indispensabile predisporre misure di tutela e protezione a salvaguardia della loro incolumità;
lo sgombero dello stabile è stato preceduto nei giorni antecedenti da una campagna di affissione di manifesti da parte di appartenenti alla formazione politica di AN di chiaro tenore razzista e xenofobo e, come risulta all'interrogante, nel corso dell'operazione eseguita dai carabinieri alcuni esponenti locali di tale forza politica hanno presidiato lo sgombero -:
cosa i ministri in indirizzo abbiano da riferire in merito a tale operazione;
se non intendano, di concerto con le istituzioni locali, mettere in atto interventi diretti a risolvere il grave disagio abitativo delle fasce indigenti della città di Napoli con particolare riguardo ai cittadini immigrati e specialmente a tutela dei migranti umanitari presenti sul territorio;
se non si ritenga urgente intervenire per far fronte al dilagare di campagne razziste e xenofobe ai danni di cittadini immigrati, fomentate da forze politiche della destra, che in una situazione di estremo disagio come quella dei quartieri popolari di Napoli, può innescare situazioni di grave conflittualità sociale.
(4-05253)