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Allegato A
Seduta n. 226 del 18/10/2007
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(A.C. 2161 - Sezione 4)
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 17.
(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al codice della navigazione, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, degli operatori aerei, dei manutentori aeronautici e dei prestatori di servizi al trasporto aereo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine il decreto può comunque essere adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 si conforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi al trasporto aereo a seguito di violazioni dei compiti e degli obblighi di cui all'articolo 705 del codice della navigazione;
b) definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare agli operatori aerei e ai manutentori aeronautici a seguito di violazioni di norme di legge o di regolamento concernenti i requisiti per il rilascio e il mantenimento delle relative certificazioni, nonché agli esercenti per violazione delle disposizioni vigenti in materia di assegnazione delle bande orarie;
c) coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, e al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;
d) determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 500.000 euro;
e) attribuzione della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti di cui alla lettera d), all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), con attribuzione dei relativi introiti al medesimo Ente e corrispondente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 17.
(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali).
Al comma 1, sostituire le parole: e dei prestatori di servizi al trasporto aereo con le seguenti:, dei prestatori di servizi al trasporto aereo e del personale di volo.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: e ai manutentori aeronautici con le seguenti:, ai manutentori aeronautici e al personale di volo.
17. 75. Attili.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: degli operatori aerei aggiungere le seguenti: anche in relazione alle responsabilità del personale di volo.
17. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: 2.500 euro a un massimo di 500.000 euro con le seguenti: 25.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
17. 71. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
(Approvato)
Al comma 3, lettera e), dopo le parole: relativi introiti aggiungere le seguenti: incassati da parte dell'erario,
17. 74. Giudice.
Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, limitatamente al 10 per cento degli introiti.
17. 101. La Commissione.
Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, limitatamente al 50 per cento degli introiti.
17. 72. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.