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Allegato A
Seduta n. 231 del 25/10/2007
...
(A.C. 550 - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Recupero e valorizzazione dei centri storici).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e
sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti.
2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 5, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
(Recupero e valorizzazione dei centri storici).
Al comma 1, dopo le parole: lo sviluppo aggiungere le seguenti:, il valore socio-culturale e le tradizioni culturali locali.
1. 22. Adenti.
Al comma 1, dopo le parole: determinati territori aggiungere le seguenti:, nonché di valorizzarne l'identità attraverso il recupero urbanistico e architettonico della configurazione originaria.
1. 10. Bono, Foti, Adenti.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: 200.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 11. Cirino Pomicino, Barani, Compagnon.
Al comma 1, sostituire le parole: 200.000 abitanti con le seguenti: 250.000 abitanti.
1. 23. Adenti.
Al comma 2, sostituire le parole da: individuare fino alla fine del comma con le
seguenti: predisporre piani di intervento in tutto o parte dei centri storici, con le modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 5, individuando le zone di particolare interesse, sulla base della presenza di elementi di pregio architettonico e culturale, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati, finalizzati agli obiettivi della presente legge.
1. 12. Bono.
Al comma 3, dopo le parole: con propria deliberazione aggiungere le seguenti:, ferme restando le procedure previste dal codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale.
1. 13. Bono, Foti.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole da: da parte di privati fino a: da parte dell'ente locale con le seguenti:; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti.
1. 14. Perugia, Cacciari, Acerbo.
(Approvato)
Al comma 3, dopo le parole: interesse pubblico aggiungere le seguenti: compatibili e armonizzate con il contesto storico-urbanistico in cui sono localizzate.
1. 15. Bono.
Al comma 3, dopo le parole: dell'ente locale aggiungere le seguenti:; il restauro e gli altri interventi conservativi degli edifici civili e di culto di rilevante interesse culturale per il territorio.
1. 24. Adenti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Gli interventi integrati di cui al presente articolo devono essere previsti dalla pianificazione generale ed esecutiva esistente.
1. 21. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonelli, Francescato, Perugia, Lomaglio.
(Approvato)
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ferme restando le competenze regionali in materia, le regioni possono prevedere specifiche forme di indirizzo, coordinamento e cofinanziamento delle misure previste dalla presente legge per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.
1. 16. Bono.
(Approvato)
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: l'Associazione nazionale dei comuni italiani aggiungere le seguenti: e, per i comuni non iscritti all'ANCI, le altre associazioni rappresentative.
1. 17. Dussin, Garavaglia, Caparini, Compagnon, Armani, Crema, Buontempo.
(Approvato)
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: l'Associazione nazionale dei comuni italiani aggiungere le seguenti: e la Confederazione delle province e dei comuni del Nord.
1. 18. Dussin, Garavaglia, Caparini, Compagnon, Buontempo.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: centri storici e insediamenti fino alla fine del comma con le seguenti: insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 2:
comma 1, sopprimere le parole: e dei borghi antichi d'Italia;
alla rubrica, sopprimere le parole: e dei borghi antichi d'Italia.
1. 19. Perugia, Cacciari, Acerbo.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ai quali assegnare aggiungere le seguenti:, con deliberazione regionale,
1. 20. Dussin, Garavaglia, Caparini.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Fondo per il completamento di arterie viarie per la tutela delle aree urbane). - 1. Allo scopo di consentire il completamento di arterie viarie, avviate anche con la partecipazione finanziaria di soggetti imprenditoriali privati, per l'alleggerimento del traffico di mezzi pesanti nei centri storici ed urbani, al fine di una consistente riduzione delle emissioni inquinanti, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un apposito fondo, con dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2007. Il fondo è destinato alla concessione di contributi alle amministrazioni locali ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
1. 010. Evangelisti, Cordoni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Allo scopo di consentire il completamento di arterie viarie, avviate anche con la partecipazione finanziaria di soggetti imprenditoriali privati, per l'alleggerimento del traffico di mezzi pesanti nei centri storici ed urbani, al fine di una consistente riduzione delle emissioni inquinanti, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2007, destinati alla concessione di contributi alle amministrazioni locali e ripartiti con decreto del Ministro dell'interno sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Conseguentemente, all'articolo 2:
al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: di cui agli articoli 1 e 1-bis;
al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 55 milioni di euro per l'anno 2007 e in 25 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009;
al comma 5, sostituire le parole: pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: pari a 55 milioni di euro per l'anno 2007 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1. 011. Evangelisti, Cordoni.