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Allegato B
Seduta n. 235 del 5/11/2007
GIUSTIZIA
Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
secondo i dati forniti dall'Associazione «Esposti Amianto» di Monfalcone, nel territorio le vittime di tumore al polmone dovuto all'esposizione all'asbesto sono circa 1.500, numero che aumenterebbe in modo impressionante se si considerassero tutte le altre patologie riconducibili all'amianto quali i tumori peritoneali, gastrointestinali, cerebrali...;
il periodo di latenza dei mesoteliomi è compreso in media tra i 40 e i 70 anni e nel territorio monfalconese l'incidenza di questa patologia, già straordinariamente elevata nel periodo 1980-85, è ulteriormente salita nei sei anni successivi 1986-91 per rimanere quasi agli stessi livelli nel periodo 1992-97;
durante il periodo ottobre 1979-giugno 1997, delle 3.431 autopsie eseguite presso l'ospedale di Monfalcone, in 414 casi si è riscontrata la presenza di carcinoma polmonare (353 uomini e 61 donne);
tra gli uomini la grande maggioranza aveva lavorato presso i cantieri navali di Monfalcone e tra le donne almeno 17 erano venute regolarmente a contatto con l'asbesto avendo lavato le tute da lavoro dei loro parenti;
la concentrazione di corpi dell'asbesto superava il valore di 10.000/g di tessuto secco nel 24,7 per cento degli uomini e il valore di 5.000/g nel 31 per cento e (sulla base dei criteri di Helsinki) i carcinomi polmonari sono attribuibili all'asbesto in 216 casi - 61 per cento tra gli uomini, e in 3 casi - 4,9 per cento tra le donne;
le suddette neoplasie sono estremamente rare nella popolazione in generale, mentre si rilevano in elevata percentuale in alcune particolare aree industriali come quella monfalconese dove, già da alcuni decenni, si è notata un'alta frequenza di queste patologie;
di fronte a questi dati e a quindici anni dalla promulgazione della legge 257/92 le istituzioni si sarebbero già dovute occupare del diritto alla vita dei lavoratori e dei cittadini contaminati;
dal 1999 l'Associazione «Esposti Amianto» di Monfalcone si è impegnata nella tutela legale diretta dei familiari deceduti a causa dell'asbesto presentando oltre 50 esposti-denunce alla Procura di Gorizia con l'intento di chiedere verità e giustizia -:
quante di tali esposti-denunce siano state archiviate, quante siano ancora pendenti, quante concluse con passaggio del fascicolo al giudice per il giudizio e quante di quest'ultime si siano già concluse con sentenze di primo o secondo grado ovvero siano divenute definitive;
quali iniziative di carattere ispettivo il Ministro intenda assumere al fine di accertare le eventuali responsabilità sul clamoroso ritardo di procedimenti giudiziari segnalato dall'associazione esposti amiato.
(2-00820) «Pottino, Brugger».
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
gli interroganti hanno appreso da fonti di stampa che il signore Aldo Bianzino è stato arrestato nella propria abitazione di Petralunga (Perugia), nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 ottobre, per violazione dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione illegale di stupefacente);
secondo le stesse fonti, il signor Bianzino sarebbe stato condotto assieme alla moglie presso il commissariato di Città di
Castello per le formalità di rito e quindi trasferito nel carcere di Capanne (Perugia);
i due coniugi - che erano allora, secondo le dichiarazioni rilasciate dall'avvocato d'ufficio, entrambi in normali condizioni di salute - sarebbero stati divisi appena entrati in carcere;
nel corso della notte successiva, tra sabato 13 e domenica 14 ottobre, Aldo Bianzino è deceduto all'interno della cella di isolamento nella quale, secondo la prassi, l'arrestato era stato ristretto in attesa dell'incontro con il giudice per le indagini preliminari;
le lesioni riscontrate, in sede di autopsia, sul corpo di Aldo Bianzino sarebbero compatibili con l'ipotesi di omicidio;
il medico legale Luca Lalli ha dichiarato, dopo avere riscontrato quattro commozioni cerebrali, diverse lesioni al fegato e due costole rotte, di potere escludere con certezza l'infarto come causa della morte;
in un articolo comparso su il Giornale dell'Umbria del 23 ottobre firmato da Francesca Bene si afferma che «gli accertamenti scientifici e investigativi chiesti sul caso dal pubblico ministero Giuseppe Petrazzini vertono ormai prevalentemente sull'accertamento della morte violenta» di Bianzino;
a distanza di due settimane dal giorno del decesso, i familiari non hanno ancora potuto vedere il corpo del proprio congiunto;
il Messaggero del 28 ottobre 2007 ha riportato la notizia per la quale il pubblico ministero Giuseppe Petrazzini avrebbe aperto un secondo fascicolo delle indagini (il primo, a carico di ignoti, con l'accusa di omicidio) nei confronti di un agente di polizia penitenziaria con l'accusa di omessa vigilanza;
pare infatti che, secondo quanto riporta un articolo pubblicato il 28 ottobre dal Giornale dell'Umbria, la notte del delitto gli agenti di polizia penitenziaria non fecero il consueto controllo notturno delle ore 2,00;
la popolazione carceraria del carcere di Capanne (circa 240 detenuti) è composta pressoché totalmente da tossicodipendenti o da imputati per reati connessi alla legge sulle droghe Fini-Giovanardi;
Patrizia Costantini, ex responsabile carceri dell'Arci umbra, ha affermato - come riporta il manifesto del 27 ottobre - che quello di Capanne «è un carcere velenoso [...] prima dell'estate abbiamo assistito a due casi di overdose, uno è morto. E un altro detenuto è deceduto per infarto due anni fa ma non si è mai capito se i soccorsi erano stati celeri» -:
quali ulteriori strumenti informativi siano a disposizione del Ministro interrogato;
quali procedure urgenti il Ministro in indirizzo intenda avviare al fine di chiarire inequivocabilmente la vicenda;
quali iniziative il ministro ritenga di dover porre in essere al fine di assicurare che in carcere non abbiano più a verificarsi atti similari e che sia sempre salvaguardata la tutela delle persone detenute.
(2-00821) «Burgio, Migliore».
Interpellanza:
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, oggetto di persecuzioni nella Repubblica di Lettonia a causa della origine russa e della sua partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie, veniva ricercato dalle locali autorità per rispondere di una ipotesi di reato di furto di modesta gravità;
il Gromovs, temendo il peggio, si rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;
nel nostro Paese il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine al procedimento penale n. 6479/01 presso la Procura della Repubblica di Forlì;
nel dicembre del 2001 la Repubblica di Lettonia presentava all'Italia richiesta di estradizione del Gromovs al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;
con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2002 (Rif. EP 753/2001/AR) veniva assentita l'estradizione del cittadino lettone;
incarcerato il Gromovs nella casa circondariale di Forlì in esecuzione del decreto di estradizione, si realizzava una ampia mobilitazione promossa dal quotidiano Il resto del carlino e portata avanti da moltissime persone che avevano avuto modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto nel nostro Paese;
anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro della giustizia disponeva, ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura penale, la sospensione della consegna in considerazione della pendenza, presso la Procura di Forlì, del suddetto procedimento penale a carico del Gromovs;
l'interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a causa della imminente entrata della Lettonia nell'ambito comunitario;
la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava comunque la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;
in data 8 aprile 2003 il GIP di Forlì disponeva l'archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell'esecutività del decreto di estradizione;
l'Interpol nel maggio 2007 richiedeva al Ministero della giustizia l'estradizione del Gromovs, essendo ancora esecutivo il decreto di estradizione emesso nel 2001;
in data 18 giugno 2007 il Ministero della giustizia richiedeva alla Corte d'Appello di Bologna la misura della custodia cautelare in carcere al fine di procedere alla consegna del Gromovs alle autorità lettoni;
la misura veniva disposta in data 26 giugno 2007, mentre l'arresto è avvenuto in data 9 settembre;
la Procura della Repubblica di Forlì, medio tempore, ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi (proc. pen. n. 5084/07 R.G.N.R.);
il pubblico ministero procedente ha manifestato l'intenzione, portata a conoscenza anche degli uffici del Ministero, di esercitare l'azione penale nei confronti del Gromovs;
è stato pertanto già notificato l'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale e nei prossimi giorni verranno completate le formalità per procedere alla citazione a giudizio del Gromovs;
tale nuova circostanza consente al Ministro della giustizia di disporre - come già è avvenuto nel 2002 - misura sospensiva della consegna, ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura penale e dell'articolo 19 della Convenzione europea sulla estradizione del 13 dicembre 1957;
sotto un diverso, ma ancor più dirimente profilo, il reato di furto per il quale Sergeji Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, di talché i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la nostra legge (articoli 157 e seguenti codice penale);
ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea di estradizione, «l'estradizione non sarà consentita se la prescrizione
dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta» -:
se non ritenga, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici:
a) di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex articolo 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale nell'ambito del quale l'interessato ha manifestato l'intenzione di difendersi;
b) ovvero di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato ritenuta, ai sensi dell'articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducano a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza;
c) ovvero, ancora, di disporre la revoca del medesimo provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l'estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana.
(2-00819)«Balducci».
Interrogazione a risposta orale:
TASSONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il 5 aprile 2005 è stato eletto a sindaco nel comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) l'ingegnere Pasquale Farfuglia;
il 10 luglio 2005 sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere tre consiglieri comunali di minoranza;
nel corso della sua amministrazione il sindaco è stato fatto oggetto di continui atti intimidatori (scritte con minacce di morte, incendio di autovettura, spari contro la propria abitazione), che hanno colpito anche i cittadini, il parroco ed il maresciallo della stazione dei carabinieri sottoposti a frequenti atti vandalici;
il 4 ottobre 2006 a seguito del perpetrarsi di ulteriori atti nei confronti dei cittadini (spari contro le autovetture ed incendio di autovetture) si è dimesso dalla carica il sindaco, in segno di protesta contro l'immobilismo dello Stato;
in seguito alle dimissioni di sette consiglieri avvenute il 9 dicembre 2006 il sopraddetto comune è stato sciolto per dimissioni contestuali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000 e si è proceduto alla nomina del commissario straordinario;
il 21 maggio 2007, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 21 maggio 2007 è stato disposto l'affidamento del comune ad una commissione straordinaria a norma del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
dalla relazione allegata al decreto di scioglimento a firma del ministro dell'interno risulta che «pur avendo l'ente sottoscritto con la competente prefettura un protocollo di legalità, agli atti non sono state rinvenute le certificazioni antimafia relative alle imprese affidatarie di appalti»;
dalla relazione ministeriale si evince che «...sintomatica di una gestione amministrativa non improntata ai principi di trasparenza è la coincidenza dei poteri di indirizzo politico e di quelli di gestione della cosa pubblica in capo all'ex sindaco che risulta tra l'altro essere titolare di un'impresa appaltatrice di lavori per il comune» -:
se siano stati effettivamente resi noti gli elenchi delle imprese affidatarie di appalti, per le quali l'amministrazione comunale di San Gregorio d'Ippona non ha
proceduto a richiedere la certificazione antimafia nel periodo tra il 5 aprile 2005 e l'11 dicembre 2006;
se, durante il periodo in cui è stato sindaco, l'ingegnere Pasquale Farfuglia abbia effettuato, con la sua ditta, lavori per il comune;
quali provvedimenti intenda adottare nel caso in cui quanto esposto corrisponda al vero.
(3-01393)
Interrogazione a risposta in Commissione:
TRUPIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
è ormai imminente l'apertura di due nuove sezioni detentive presso la Casa circondariale di Vicenza;
il personale previsto dal decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2001 è di 191 unità di Polizia penitenziaria;
il personale amministrato attualmente è composto da 149 uomini e 14 donne, per un totale complessivo di 163 unità;
vi sono 18 unità in distacco a vario titolo, tra le quali alcune anche in violazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 254 del 1999;
al nucleo traduzioni vi sono 12 unità, le quali sono giornalmente utilizzate per le scorte dei detenuti presso le diverse Autorità Giudiziarie. Essendo tale nucleo sottostimato, la conseguenza è che si attinge da personale che svolge altri servizi giornalieri per assicurare le scorte di detenuti dirette ai tribunali;
i detenuti attualmente presenti sono 164, a fronte di una capienza regolamentare di 126 detenuti;
con l'apertura delle due sezioni detentive si prospetta un aumento di oltre 70 detenuti, arrivando ad una capienza tollerabile di 252 detenuti -:
come il Ministro intenda intervenire per assicurare da subito l'inserimento di almeno 20 unità all'interno dei turni;
quali azioni intraprenderà al fine di provvedere al rientro del personale che è posto in distacco senza avere i requisiti previsti dalla legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 articolo 7) e quali misure metterà in atto per avviare una revisione della dotazione organica, in quanto quella prevista dal decreto ministeriale del 2001 è insufficiente a far fronte alle esigenze della Casa circondariale.
(5-01687)
Interrogazione a risposta scritta:
CRAXI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
si registrano gravi disagi per il Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Asti, a causa del comportamento del Direttore. Risulta che quest'ultimo abbia ridotto il punteggio del giudizio annuale di alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, con grave nocumento sia in termini remunerativi sia di progressione in carriera, nonostante l'assenza di sanzioni disciplinari e nonostante disposizioni del Capo del Dipartimento e del Provveditore Regionale lo vietino;
si registra altresì che presso la Casa Circondariale di Asti, il posto di servizio di vigilanza - denominato Campo Sportivo -, non è a norma della legge n. 626 del 1994, tanto è vero che di recente un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria a causa della pioggia battente è stato colto da malore poiché non esiste un sicuro riparo né tanto meno esiste l'opportuno servizio igienico. Sussiste inoltre una grave carenza di organico del Personale di Polizia Penitenziaria sia al Nucleo Operativo del medesimo Istituto sia all'Istituto medesimo che pone in seria sofferenza l'esiguo personale di Polizia Penitenziaria in
organico - si dovrebbe quindi valutare l'opportuna assegnazione di personale di Polizia Penitenziaria;
presso la Casa Circondariale di Biella, l'ordine di servizio giornaliero di programmazione dei servizi per la Polizia Penitenziaria, non verrebbe modificato e corretto con le previste e riscontrabili variazioni del servizio concernenti luoghi ed orari, bensì sarebbe ristampato ex novo in modo tale da non lasciare traccia delle variazioni apportate, permettendo così al Direttore di dare corso a procedimenti disciplinari, a danno di coloro che dovrebbero essere preventivamente avvisati della variazione dell'orario e del servizio da espletare;
riguardo la Casa Circondariale di Cuneo, giungono segnalazioni per le gravi condizioni di lavoro imposte al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria operante all'interno dell'istituto medesimo con la totale non applicazione del protocollo di intesa locale siglato tra le Parti. Tale non applicazione dell'accordo genera forte malessere e disparità di trattamento nell'assegnazione dei turni notturni - festivi e dei periodi di congedi estivi - a molto personale è stato addirittura negato il periodo di ferie estive. - Per non parlare poi della riduzione del punteggio operata dalla Direzione e dal Comandante di Reparto in sede di giudizi annuali emessi nei confronti di un cospicuo numero di Poliziotti, pur in assenza di sanzioni disciplinari o negligenze di servizio nonostante le disposizioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione, Penitenziaria e del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria lo vietino con ripercussioni negative sulla carriera e sul trattamento economico quasi a configurare un atteggiamento punitivo - repressivo nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria;
segnalazioni provenienti dalla Polizia Penitenziaria presso la Casa di Reclusione di Saluzzo denunciano una cattiva gestione delle risorse umane nonché turni massacranti loro imposti per le molteplici attività da controllare che vengono svolte all'interno del medesimo Istituto nonostante la gravissima carenza di Organico di Polizia Penitenziaria - sarebbe opportuno quindi sospendere dette attività nelle more di un giusto e quanto urgente incremento di organico;
gravi disagi di servizio sono segnalati anche dal Personale in servizio presso la Casa Circondariale di Ivrea, dove, oltre ad una struttura fatiscente, sussiste una completa paralisi amministrativa dovuta a totale assenza di personale, mentre le decisioni della attuale Direzione sull'impiego del personale riguardano lo svolgimento di attività non attinenti il Corpo che finiscono con l'affossare l'operatività del piccolo Reparto in servizio presso la struttura, con conseguenti forti malumori addebitabili alla direzione eporediese;
gravi disagi vengono segnalati alla Casa Circondariale di Aosta dove i Sovrintendenti svolgono servizio in Ufficio e gli Assistenti Capo vengono comandati a svolgere le funzioni di Sorveglianza Generale e Sorveglianza Interna in luogo dei Sovrintendenti e in netta violazione dell'articolo 21 del regolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria;
gravi disagi vengono segnalati alla Casa Circondariale di Novara dove il Direttore non provvederebbe alla convocazione delle Organizzazioni Sindacali - si denota quindi una cattiva gestione delle relazioni sindacali - con ripercussioni negative sulla gestione delle risorse umane dell'intero Reparto di Polizia Penitenziaria di Novara;
gravi disagi vengono segnalati da più istituti dove il piano ferie estivo per il personale di Polizia Penitenziaria non è stato esposto ed in altri addirittura ridotto a pochi giorni;
ad avviso dell'interrogante la contestualità delle segnalazioni circa il discutibile operato dei Dirigenti dei citati Istituti di Pena, sembrerebbe far propendere per una mancanza di coordinamento e controllo da parte del Provveditore medesimo -:
se il Ministro confermi i fatti così come a conoscenza dell'interrogante;
se il Ministro non voglia disporre accurata ispezione presso la Casa Circondariale di Asti al fine di valutare la situazione del relativo Corpo di Polizia Penitenziaria e verificare gli eventuali collegamenti con la gestione del Direttore in carica;
se sia intenzione del Ministro disporre ispezione presso l'Istituto Penitenziario di Biella e verificare la regolarità dell'attività amministrativa svolta, con particolare riguardo alle procedure dello sviluppo dei turni di servizio della Polizia Penitenziaria, onde verificare le relative applicazioni secondo i principi di equità e trasparenza;
se il Ministro non intenda acquisire informazioni sulle, quantomeno, caotiche condizioni di lavoro esistenti presso la Casa Circondariale di Cuneo e della C.R. di Saluzzo;
se il Ministro intenda acquisire gli atti dell'ispezione condotta presso la Casa di Reclusione di Alessandria dal Provveditore regionale, al precipuo fine di valutare i conseguenti provvedimenti adottati;
se il Ministro intenda acquisire informazioni circa la mancata convocazione delle OO.SS. presso la Casa Circondariale di Novara;
se sia intenzione del Ministro della giustizia valutare in un più ampio contesto l'attività del Provveditore Regionale, atteso che la contestualità delle segnalazioni circa l'operato dei Dirigenti dei citati Istituti di Pena, sembrerebbe far propendere per una mancanza di coordinamento e controllo da parte del Provveditore medesimo;
se il Ministro, in relazione alle condizioni operative del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Torino, non ritenga urgente ed improcrastinabile svolgere un'ispezione presso l'Ufficio del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Torino.
(4-05507)