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Allegato B
Seduta n. 237 del 7/11/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
FAVA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
dai dati espressi in questi ultimi dal Sindaco di Porto Mantovano in merito
all'assegnazione di servizi esternalizzati, risulta evidente la necessità di integrare personale stabile e affidabile per il funzionamento ottimale degli uffici comunali;
l'uso e l'abuso di lavoratori precari in organi amministrativi importanti quale, appunto, è l'ente locale espone a rischi di violazione della «Privacy» dei cittadini di Porto Mantovano, in quanto, l'accesso alla visione, anche involontaria, a documenti coperti da tutela da parte di personale occasionale, espone l'amministrazione a rischi di natura civile e penale per le eventuali violazioni della suddetta legge, con potenziali pesanti ricadute economiche per risarcimenti richiesti da chi dovesse esserne danneggiato, costi che - ovviamente - ricadrebbero sulla comunità;
è da considerare, peraltro, che i lavoratori in questione sono chiamati ad espletare compiti per i quali è richiesta un minimo di esperienza, che, di fatto, gli stessi lavoratori non possono mettere in pratica, in quanto vanificata dalla scadenza del contratto;
l'addestramento di nuovo personale comporta impegno per i dipendenti comunali di ruolo che devono a più riprese controllare che i nuovi assunti esperino le incombenze loro assegnate nelle corrette modalità, con relativo sperpero di tempo reiterato periodicamente;
risulta sempre più frequente che enti pubblici facciano uso di dipendenti con contratto a tempo determinato, anche in settori importanti e delicati per le mansioni svolte al servizio della comunità, mansioni spesso di responsabilità che richiedono serenità e certezze temporali del soggetto per un ottimale e proficua integrazione nel tessuto organico dell'amministrazione, nell'interesse soprattutto del cittadino e dell'ente pubblico erogatore dei servizi -:
se non convenga sull'opportunità che i comuni, per lo meno quelli virtuosi, non possano provvedere all'assunzione diretta del personale in difetto, indispensabile al buon funzionamento degli uffici comunali e/o collegati, con contratti a tempo indeterminato, con particolare riguardo al settore della polizia locale, da considerare, ai fini della sicurezza del cittadino, istituzione importante e strutturale per il controllo del territorio.
(5-01722)
Interrogazione a risposta scritta:
COSTANTINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il dottor Enrico Spina, medico chirurgo ed incaricato a tempo indeterminato c/o la Medicina di Comunità (Ambulatorio extra-comunitari), con contratto come da accordo collettivo nazionale (capo IV, medicina dei servizi, articolo 8 decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni), ha ricevuto in data 31 luglio 2007, per via telefonica, da una dipendente della ASL, la notizia che non è più applicabile l'articolo 77 del decreto legislativo 267/2000, per quanto riguarda i permessi e licenze per svolgere il suo mandato di Consigliere comunale c/o il Comune di Pescara;
quanto sopra si evincerebbe dal riferimento al tipo di contratto (Medicina dei servizi) in base al quale l'articolo 82 della Convenzione non prevede, per il medico incaricato a tempo indeterminato, la possibilità di usufruire di permessi retribuiti, come previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 267/2000;
il tipo di contratto in atto è del tutto assimilabile a quello dei dipendenti (timbro del cartellino, orario stabilito dalla ASL, diritto alle ferie e alla malattia, premi di collaborazione, CUD, eccetera) e sembrerebbe rientrare nelle fattispecie di cui al citato decreto legislativo n. 267;
lo stesso decreto 267, tutela il diritto del cittadino a ricoprire le cariche pubbliche presso gli Enti Locali e ad espletare
il mandato, mentre ciò non viene ribadito dalla Convenzione della medicina dei servizi, all'articolo 82 -:
se non ritenga opportuno intervenire per chiarire l'applicazione delle diverse norme previste dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo 502/1992 puntualizzando se le ore di lavoro perse per questo motivo sono da retribuire, da recuperare o sono non retribuite e, comunque perse, e stabilendo esplicitamente il diritto ad assentarsi dal lavoro per espletare il mandato di Consigliere Comunale.
(4-05529)