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Allegato A
Seduta n. 239 del 9/11/2007
INTERROGAZIONI
(Sezione 1 - Normativa riguardante il conferimento di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia a soggetti estranei alla pubblica amministrazione)
A)
BOCCHINO, ANTONIO PEPE, BUONTEMPO, LAMORTE, LEO, FRASSINETTI, MENIA, MIGLIORI, MOFFA, PEDRIZZI, PROIETTI COSIMI e GERMONTANI. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è possibile conferire, nell'ambito di ciascuna amministrazione centrale dello Stato, incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, vale a dire a persone che non appartengono ai ruoli dirigenziali dei ministeri, in quanto non vincitori di pubblici concorsi;
la formulazione volutamente generica di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in relazione ai potenziali soggetti destinatari della norma) ha favorito, nel corso di questi ultimi anni, una applicazione indiscriminata della disposizione de qua, mai seriamente sindacata in sede di convalida da parte dei competenti organi di controllo;
il meccanismo di conferimento degli incarichi di prima e seconda fascia a persone che non sono pubblici dipendenti si è tradotto più in un escamotage per aggirare la trasparenza delle procedure concorsuali, che in un metodo per la selezione meritocratica della dirigenza;
l'eccesso di personale dirigenziale proveniente dall'esterno, non selezionato in base a condivisi ed adeguati criteri meritocratici, ha contribuito, in primo luogo, a ledere la suscettibilità professionale del personale di ruolo dello Stato, oltre che a sollevare dubbi di costituzionalità in ordine al rispetto dei princìpi costituzionali;
la migliore dottrina pubblicistica sostiene, da tempo, l'esigenza di abrogare espressamente l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
la possibilità di conferire incarichi a persone estranee alla pubblica amministrazione dovrebbe essere limitata soltanto agli incarichi di segretario generale dei ministeri, nonché agli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e a quelli di livello equivalente di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 -:
quali siano i dati numerici relativi ai soggetti incaricati, nell'ambito della presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri della Repubblica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
se risponda al vero che il Governo abbia in mente di sanare la posizione giuridico-amministrativa dei predetti soggetti, inquadrandoli, senza concorso, nei ruoli delle amministrazioni che hanno conferito i relativi incarichi dirigenziali;
se il Ministro interrogato, anche al fine di contenere i costi della pubblica amministrazione, non ritenga di dover intervenire urgentemente per introdurre nell'ordinamento una normativa ancora più restrittiva in materia di accesso alle funzioni dirigenziali da parte di soggetti che non sono pubblici dipendenti. (3-00990)
ANTONIO PEPE, LA RUSSA, CONTENTO, LEO, LAMORTE, PROIETTI COSIMI, FILIPPONIO TATARELLA, SILIQUINI, MOFFA, GERMONTANI, HOLZMANN, MENIA, PEDRIZZI e SCALIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
la questione relativa ai cosiddetti «costi della politica e della pubblica amministrazione» richiede iniziative urgenti da assumere in un'ottica di regolamentazione dell'intera materia in senso ancora più restrittivo;
con particolare riferimento alle necessità di abbattere i costi della pubblica amministrazione, laddove questa presenti sprechi inutili e non sia funzionale alle esigenze del cittadino, il gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale ha già assunto diverse iniziative di tipo legislativo, politico e a livello di sindacato ispettivo richiamando l'attenzione del Governo;
in tutte le amministrazioni centrali dello Stato e in tutti gli enti territoriali si continuano a conferire, sulla base della vigente normativa, lucrosi incarichi dirigenziali a persone che non sono pubblici dipendenti di ruolo e che, quindi, non hanno mai vinto un concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di dirigente, concorsi che rimangono il migliore strumento possibile per selezionare la futura classe dirigente;
quanto sta accadendo, a livello generale, in tutta la pubblica amministrazione è lesivo della dignità professionale dei dirigenti di ruolo e non si traduce affatto in un valore aggiunto per il sistema-Paese, dal momento che i destinatari degli incarichi dirigenziali sono quasi sempre scelti sulla base di criteri politici -:
per quali motivi il Governo non abbia ancora deciso, con riferimento, ad esempio, al caso delle amministrazioni centrali dello Stato, di attivarsi per abrogare l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che consente a persone estranee alla pubblica amministrazione di diventare titolari di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia rinnovabili all'infinito, il cui costo, per le casse dell'erario, è sempre più insopportabile e di difficile giustificazione. (3-01184)