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Allegato B
Seduta n. 24 del 12/7/2006
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ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta scritta:
PIRO. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che:
con riferimento alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici e al conferimento degli incarichi di presidenza, la Corte costituzionale - con sentenza n. 190 del 2006 - ha dichiarato illegittimo l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, relativo all'applicazione delle riserve di posti previste dalla legge n. 68 del 1999;
l'articolo 8-bis della legge sopra citata, secondo il giudizio della Corte, accordava una riserva di posti anche agli inabili già nella condizione di occupati, assicurando loro un indebito diritto nella progressione di carriera e alterando, in tal modo, l'equilibrio tra due interessi pubblici da contemperare, quello che riguarda l'eguaglianza e il buon andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili. Tale tutela, infatti, deve essere accordata soltanto quando si tratti di favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, ossia quando versino in stato di disoccupazione, ma non nei casi in cui si tratti di assicurare la progressione in carriera dei dipendenti, disabili o normodotati;
sebbene gli effetti demolitori della sentenza non riguardino gli atti già compiuti prima del disposto della Corte - in aderenza ad un costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità ha come limite le situazioni giuridiche che hanno già prodotto effetti definitivi - le conseguenze dell'applicazione del disposto costituzionale riguardano numerosi profili e posizioni, tutt'altro che chiariti e risolti;
le recenti note e circolari emanate dal ministero della pubblica istruzione, sull'applicazione della sentenza n. 190 del 2006, mettono in luce alcune prime indicazioni che, tuttavia, necessitano di un loro completamento, tra cui: a) l'invito a presentare domanda anche a coloro che non hanno potuto conseguire l'incarico di presidenza nel corrente anno scolastico per effetto dell'applicazione, in favore degli altri aspiranti, della riserva in esame; b) sarebbero tutelati soltanto coloro che essendo danneggiati dalla legge hanno presentato ricorso, solo ad essi andrebbe riconosciuta la conferma dell'incarico anche se non è chiaro se abbiano anche la possibilità di accedere al concorso riservato (in base alla legge n. 43 del 2005); c) non risulta chiaro se tra gli effetti della pronuncia della Corte, già determinatisi con la conclusione della procedura per il
conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2005-2006, siano anche inclusi i riservisti che hanno già svolto un anno di incarico di presidenza, e se costoro possano partecipare al corso-concorso, sulla base dell'articolo 1-sexies della legge n. 43 del 2005, concernente i posti vacanti degli incarichi di presidenza;
si sta producendo una situazione di confusione e di stallo in ordine alle conseguenze della sopraccitata sentenza, al concorso riservato e alle tutele differenziate di coloro che sono stati «beneficiati» o danneggiati dalla legge n. 186 del 2004;
la complessità sopra descritta, inoltre, si sta traducendo in situazioni estremamente variegate anche a livello regionale, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per le questioni attinenti alle ammissioni e al relativo periodo di formazione, a seguito di ordinanze dei Tar e di indicazioni delle Direzioni regionali che stanno operando in direzioni completamente opposte -:
se non intenda opportuno fornire indicazioni e orientamenti circa gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla succitata sentenza, in relazione sia alla conferma degli incarichi di presidenza che alle procedure concorsuali in atto per posti di dirigente scolastico, affinché vi sia omogeneità di comportamento amministrativo in tutto il Paese.
(4-00528)
BOCCI. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che:
gli insegnanti precari di terza fascia hanno evidenziato, sia attraverso la stampa che in diverse sedi istituzionali, le disparità di trattamento derivanti dalla legge n. 143 del 2004 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università» in quanto, con tale legge, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna (ossia al di sopra dei 600 metri sul livello del mare) è valutato in misura doppia;
secondo l'interrogante il meccanismo introdotto, ossia il doppio punteggio (24 punti anziché 12) per il servizio prestato dagli insegnanti solo nelle scuole situate nei comuni di montagna, sta causando effetti negativi e ingiusti nell'ambito della predisposizione delle graduatorie delle scuole;
gli insegnanti precari «primi» in graduatoria sono spinti, loro malgrado, a scegliere come sede d'insegnamento scuole di montagna, pur avendo a disposizione posti molto più congeniali alle loro esigenze per evitare di vedersi superare negli anni successivi da chi accumula maggiore punteggio;
per gli insegnanti residenti in montagna che si spostano in pianura la legge non prevede il doppio punteggio nonostante gli stessi affrontino analoghi disagi di coloro che fanno il percorso inverso vedendosi continuamente retrocessi nelle graduatorie;
entro il mese di agosto 2006 i Centri servizi amministrativi provvederanno a formulare le nuove graduatorie per l'anno scolastico 2006-2007, applicando le disposizioni contenute nella legge n. 143 del 2004 -:
se, prima della predisposizione delle nuove graduatorie per l'anno scolastico 2006-2007, intenda adottare iniziative normative per sopprimere o modificare le disposizioni della legge n. 143 del 2004 relative al servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna al fine di eliminare la disparità di trattamento tra gli insegnanti che dalla pianura si spostano nelle scuole ubicate in montagna (ai sensi della legge 1o marzo 1957, n. 90) e gli insegnanti che, pur essendo residenti nelle zone montane, vanno a lavorare nelle scuole ubicate in pianura.
(4-00533)