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Allegato B
Seduta n. 246 del 20/11/2007
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta orale:
GASPARRI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il Generale di Corpo d'Armata Roberto Speciale ha assunto il Comando Generale della Guardia di Finanza il 17 ottobre 2003;
negli anni in cui ha avuto la responsabilità del delicato incarico, egli ha operato con impegno e senso del dovere, così come evidenziato dai risultati conseguiti dal Corpo;
la Guardia di Finanza negli anni in questione ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati dall'autorità politica nel settore del contrasto all'evasione e all'economia sommersa, del controllo della spesa pubblica, della lotta alla contraffazione dei marchi e della pirateria, della lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio, della repressione dei reati relativi all'esercizio delle attività finanziarie attinenti alla Borsa;
per meglio adeguare la struttura del Corpo al mutare dei sempre più gravosi impegni istituzionali, il Generale Roberto Speciale ha radicalmente revisionato e riorganizzato la fisionomia addestrativa, organizzativa e operativa della Guardia di Finanza, facendone uno strumento di avanzata duttilità e di indiscutibile professionalità;
tra le numerose meritorie iniziative a lui attribuibili basti ricordare:
a) la revisione del Comando Generale;
b) la riorganizzazione dei Reparti speciali, con l'istituzione del Comando Tutela Economia destinato ad operare in un settore di vitale importanza per l'economia del Paese;
c) la ristrutturazione dei reparti territoriali e dei Nuclei di Polizia tributaria, al fine di esaltarne le loro capacità operative attraverso un recupero di personale impegnato precedentemente nel segmento logistico-amministrativo;
d) la riforma e il recupero operativo del Servizio Centrale investigativo contro la criminalità organizzata, che non era più in grado di svolgere alcuna significativa attività di contrasto al crimine organizzato;
e) la riforma del Comparto Aeronavale;
f) la riorganizzazione dei reparti d'Istruzione;
i successi conseguiti dal Corpo nel periodo in cui è stato comandato dal Generale Roberto Speciale (17 ottobre 2003/13 giugno 2007) sono quindi conseguenza del processo di ristrutturazione;
nonostante i meriti acquisiti il Generale Speciale è stato sollevato dall'incarico solamente perché ha inteso difendere le sue prerogative di autonomia e di dignità istituzionale;
dopo il rifiuto del Generale Speciale di essere assegnato alla Corte dei conti, è iniziata nei suoi confronti una campagna diffamatoria al solo fine di volerne sminuire la figura di servitore dello Stato;
tale campagna, basata su elementi, fatti e circostanze inconsistenti se non, ad avviso dell'interrogante, addirittura falsi, è iniziata con la «Relazione» del Ministro Padoa Schioppa in data 6 giugno 2007 in occasione della discussione nell'aula del Senato della mozione di sfiducia nei confronti dell'onorevole Visco;
per talune dichiarazioni contenute in tale Relazione il Generale Speciale ha presentato denuncia-querela alla competente Autorità Giudiziaria;
successivamente nei confronti del Generale Speciale è iniziata una organizzata
campagna diffamatoria basata su elementi calunniosi di determinati organi di stampa di ben definita vicinanza;
ciò nonostante il Sottosegretario all'Economia Antonangelo Casula nella sua risposta ad una interrogazione parlamentare sui viaggi con mezzi della Guardia di Finanza compiuti dal generale Speciale cita fatti ed elementi più che discutibili ovvero che: i viaggi sarebbero stati effettuati per motivi di servizio anche se non è chiarito la natura di essi, che i viaggi venivano spesso effettuati a fine settimana e talvolta iniziati il giovedì e terminati il lunedì, che esiste un filmato dal quale risulta che il Generale Speciale accompagnato da signore in pelliccia e signori in abito civile abbia fruito di volo che non risulta nell'elenco fornito, dal Comando generale, che abbia fruito di un mezzo navale del Corpo il giorno 4 agosto 2006 per recarsi a Capri e che il Generale Speciale avrebbe attinto dai Fondi Riservati senza che ne sia possibile accertare la legittima destinazione;
appare all'interrogante espressione di una volontà persecutoria che si voglia sindacare a posteriori l'autonomia e l'azione di comando di un Comandante Generale della Guardia di Finanza nella scelta dei tempi, delle modalità e delle motivazioni dei suoi viaggi per servizio, collegate a molteplici impegni connessi alla carica istituzionale, non potendosi contestare la ottimale gestione del Corpo come evidenziata dai risultati conseguiti e che si continui da parte di autorità di Governo a esporre senza il dovuto approfondimento circostanze che non risultano vere;
il volo risulterebbe essere stato comunicato dal Comandante Generale in una nota in risposta ad una specifica richiesta del Ministro dell'Economia e Finanze;
occorre ribadire che il trasporto con un guardacoste a Capri si sarebbe svolto nell'ambito di una pianificata attività di servizio per la durata di una sola ora per motivi di opportunità e di sicurezza in relazione alle avverse condizioni meteomarine che non consentivano l'uso di mezzi privati per raggiungere la citata località;
la maggior parte delle cerimonie di rilievo interne al Corpo - giuramenti solenni, apertura e chiusura di anni di studio presso gli Istituti di Istruzione, inaugurazione ovvero intitolazioni di nuove Caserme, eccetera - risultano di norma calendarizzate nei fine settimana e talvolta anche di domenica;
tutti i movimenti venivano disposti in relazione alle necessità degli impegni, ai tempi e alle modalità dai competenti organi del Comando Generale e non dal Comandante Generale, come già era avvenuto per tutti i suoi predecessori;
appare singolare che si vogliano ingenerare sospetti sull'utilizzo di fondi riservati sapendo che il Generale Speciale ha perfino rinunciato all'incarico presso la Corte dei conti -:
con quali fini e sulla base di quali fonti d'informazione Governo continui a perseverare in questa campagna denigratoria;
se l'attuale Ministro dell'Economia il giorno 21 maggio 2006 abbia fruito di un elicottero della Guardia di Finanza per recarsi a Ventotene accompagnato dai familiari ed amici, posto che in tal caso sarebbe quantomeno singolare che da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ci si accanisca a voler censurare l'utilizzo, peraltro previsto istituzionalmente, di mezzi militari per motivi di servizio o per esigenze di sicurezza del Generale Roberto Speciale mentre, lo stesso Ministro dell'economia ne ha fatto uso senza che ciò abbia suscitato furori censori da parte di chicchessia;
se e quali componenti del Governo, anche in un recente passato, abbiano utilizzato mezzi aerei e navali del Corpo per fini non strettamente istituzionali.
(3-01460)
Interrogazione a risposta in Commissione:
LOMAGLIO, ROTONDO e BANDOLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
in data 18 luglio 2007, la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla procedura adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Protezione Civile-Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, per la stipula delle convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei Comuni della Regione siciliana;
la sentenza della Corte, ha disposto la condanna della Repubblica Italiana a sostenere le spese in quanto le procedure seguite per la stipula delle convenzioni con i raggruppamenti di impresa a cui è stata affidata la realizzazione dei quattro sistemi di gestione integrata dei rifiuti di Augusta, Bellolampo, Casteltermini-Campofranco e Paternò, finalizzati alla termovalorizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani in Sicilia, violano quanto previsto dalla direttiva del Consiglio europeo del 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, così come è stata modificata dalla direttiva della Commissione del 13 settembre 2001, 2001/78/CEE, ed in particolare, senza la pubblicazione dell'apposito bando di gara d'appalto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
il responsabile nazionale della Protezione Civile, Guido Bertolaso ha, con una nota inviata all'Agenzia Regionale per le acque e per i rifiuti della Regione Siciliana, espresso nettamente la valutazione che la sentenza della Corte di Giustizia europea sia inappellabile e che l'unico modo per ottemperare alla sentenza, senza il rischio di incorrere nelle pesantissime sanzioni pecuniarie previste in caso di inadempienza, consista nella revoca anche parziale degli affidamenti realizzati e nell'espletamento di una nuova gara predisposta nel rispetto delle direttive comunitarie;
la Procura della Repubblica di Palermo ha, nei giorni scorsi, sequestrato le aree dove dovrebbe sorgere il termovalorizzatore di Bellolampo, avendo individuato numerose violazioni ed evidenti illegittimità nelle procedure seguite nella individuazione della localizzazione dell'area, e nell'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione del mega impianto di termovalorizzazione -:
quali siano le iniziative che il Governo italiano ha attivato per ottemperare pienamente alla sentenza della Corte di Giustizia europea, revocando le gare ritenute illegittime dalla Corte, e quali direttive, in tal senso, ha impartito al Presidente della Regione Siciliana che, nelle procedure di affidamento dei sistemi di gestione integrata dei rifiuti per la realizzazione dei quattro termovalorizzatori della Regione Siciliana, ha operato come Commissario Delegato della Presidenza del Consiglio.
(5-01800)
Interrogazioni a risposta scritta:
FABRIS. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia avente ad oggetto la nuova normativa in tema di concessioni autostradali, introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286 del 2006 e successive modifiche;
al fine di archiviare tale procedura, è stato richiesto al nostro Paese di chiarire in modo inequivocabile che le nuove disposizioni non si applichino in nessun modo alle strade ed agli investimenti elencati nei contratti di concessione già in essere;
le attuali norme di cui al decreto-legge n. 262 del 2006, infatti, violerebbero
il principio del legittimo affidamento risultando modificati ex post contratti in corso di lunga durata;
parimenti risulterebbero violati anche i principi comunitari in tema di libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali in quanto il clima di incertezza derivante dall'applicazione retroattiva della nuova disciplina in tema di concessioni autostradali avrebbe l'effetto di scoraggiare gli investitori;
in particolare la problematica evidenziata dagli organi comunitari è stata affrontata dal Governo italiano solo parzialmente e con uno strumento giuridico del tutto inidoneo, ovverosia la delibera Cipe del 5 giugno 2007 che, sostituendo la precedente delibera n. 1 del 2007, è valsa a precisare che la nuova normativa si applica alle concessioni future, alle concessioni in essere qualora il concessionario chieda il riequilibrio del piano finanziario, nonché ai nuovi investimenti, intendendosi per tali quelli non ancora assentiti in concessione alla data del 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006), ovvero assentiti in tale data ma non ancora inseriti nei piani economico-finanziari;
l'intervento del Governo italiano è stato parziale in quanto l'irretroattività non vale nel caso di riequilibrio del piano finanziario ed è da considerarsi inidoneo in quanto meramente figurativo e non in grado di incidere sulla norma di legge;
in buona sostanza, il risultato è che ad oggi esiste una norma di legge ed una delibera Cipe che disciplinano una stessa fattispecie in modo diverso ed il persistere di una procedura di infrazione dell'Unione europea contro l'Italia;
detta confusione logica e giuridica, è stata messa in evidenza dalla Commissione Europea;
in particolare la Direzione Generale del Mercato interno, nel ritenere ovviamente insufficiente l'adozione della suddetta delibera del Cipe per riportare la normativa in tema di concessioni autostradali entro i canoni della legittimità comunitaria, ha chiesto la modifica della normativa attualmente inidonea perché creerebbe un clima di incertezza tale da poter scoraggiare gli investitori di fronte ad ingerenze potenzialmente arbitrarie e discriminatorie da parte delle autorità;
la Commissione europea, inoltre, ritiene che i concessionari, per le trattative per la conclusione delle convenzioni uniche previste dalla legge n. 286 del 2006 dovrebbero previamente disporre di tutte le informazioni cui fa riferimento sia la suddetta legge, sia la direttiva Cipe (ci si riferisce ad esempio, alla definizione delle «Linee guida per l'applicazione del sistema di contabilità regolatoria»);
è chiaro infatti che l'assenza di tali «informazioni» pone i concessionari autostradali nell'impossibilità di valutare i propri impegni alla luce di atti certi e d'altra parte, nella maggior parte dei casi, le convenzioni e i relativi piani finanziari - dinnanzi allo spettro della revoca della concessione - sono state già siglate; da qui un'altra inversione illogica: le citate «linee guida», contenenti numerose indicazioni attinenti agli aspetti finanziari, saranno definite a fronte di piani finanziari già approvati;
nonostante specifiche sollecitazioni sul punto da parte della Commissione europea, continua inoltre a mancare il decreto che, a norma dell'articolo 2, comma 85 della legge n. 286 del 2006 dovrebbe individuare gli «adeguati requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari», il che potrebbe portare i concessionari autostradali a sottoscrivere contratti affidati a variabili incerte, del tutto sottratte alla dialettica contrattuale -:
se quanto descritto dalla presente interrogazione corrisponda al vero e, se sì, quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo alla luce di quanto descritto dall'interrogante;
se il Governo non ritenga opportuno provvedere all'abrogazione e/o modifica della già richiamata normativa in tema di
concessioni autostradali ex articolo 12 del decreto-legge n. 262 del 2006 al fine di non incorrere in pesanti censure di incompatibilità che, come noto, hanno già portato all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;
come sia possibile che, in materia di concessioni autostradali, esistano nel nostro ordinamento una norma di legge di rango primario ed una delibera Cipe che disciplinano una medesima situazione giuridica in modo differente, a fronte dell'esistenza di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di tutte le conseguenze negative che potrebbero prodursi a danno della posizione dei soggetti dei contratti di concessione già in essere;
quali siano i motivi per i quali continui a non essere emanato il decreto che, a norma dell'articolo 2, comma 85 della legge n. 286 del 2006, dovrebbe individuare gli «adeguati requisiti di solidità patrimoniale» dei concessionari e quali iniziative si intendano assumere per soddisfare le specifiche sollecitazioni manifestate sul punto dalla Commissione europea.
(4-05703)
FABRIS. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
da quanto si apprende da un comunicato ANSA del 5 novembre 2007, rilasciato dalla Segreteria Nazionale del COISP - Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia - sembrerebbe che lo stesso COISP, a nome del proprio Segretario Generale, Franco Maccari, abbia inviato alla Procura di Torino un esposto contro il Procuratore Generale della Corte dei conti del Piemonte, il dottor Ermete Bogetti, con il quale si chiederebbe di accertare se l'inchiesta avviata dal citato magistrato contabile sul comportamento delle Forze dell'Ordine, in occasione dello sgombero del presidio No Tav in Valle di Susa a Venaus (Torino) del 6 dicembre 2005, sia illegittima;
dal citato comunicato ANSA, in particolare, si evince che il dottor Bogetti, ritenendo che si sia prodotto un presunto danno di immagine allo Stato e alle Forze di Polizia stesse in occasione delle cariche effettuate dai poliziotti in Val di Susa per lo sgombero dei cantieri della TAV, abbia convocato decine di agenti appartenenti alle Forze di Polizia per farli interrogare come testimoni;
a parere del COISP, come cita l'esposto, «l'inchiesta del dottor Bogetti è stata forse improvvida e intempestiva, e ha sortito, probabilmente come effetto, il tentativo di intimidire alcuni se non molti agenti e ufficiali di polizia di sicurezza nell'esercizio legittimo delle proprie funzioni e della forza, in circostanze analoghe se non simili a quelle della Valle di Susa»;
la stessa Procura della Repubblica di Torino ha già escluso un eccesso colposo nell'uso legittimo della forza da parte delle Forze di Polizia in occasione del predetto sgombero;
la Procura della Corte dei conti del Piemonte, incompetente ad accertare reati, starebbe di fatto procedendo all'accertamento della sussistenza del reato di eccesso colposo che la Procura della Repubblica competente ha già escluso -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare iniziative ispettive nei confronti del Procuratore Generale della Corte dei conti del Piemonte ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza.
(4-05706)