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Allegato B
Seduta n. 246 del 20/11/2007
TESTO AGGIORNATO AL 21 NOVEMBRE 2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta immediata:
LEONE, PANIZ, ZORZATO e MILANATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la pericolosa deriva dei numerosi comuni, il cui territorio confina con regioni a statuto speciale o province autonome di Trento e Bolzano e che intendono esserne inclusi, culminata con il referendum svoltosi a Cortina d'Ampezzo, Livinallongo e Colle Santa Lucia, costituisce un problema grave, che va affrontato in modo sistematico;
tale tendenza ha ragioni soprattutto economiche, in quanto è notorio che le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno a disposizione risorse finanziare sensibilmente maggiori, in rapporto alla popolazione residente, rispetto alle regioni a statuto ordinario e, quindi, si determina una stridente disparità di trattamento, particolarmente avvertita proprio nelle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome;
la configurazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si basava su precise e specifiche ragioni storiche e geografiche, sulla cui permanenza si può anche discutere, e pertanto non può essere modificata solo per ragioni di convenienza economica di singole comunità locali;
nel decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, collegato con la manovra finanziaria del 2008, è stata inserita, all'articolo
35, la costituzione di un fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2007, incrementato a 25 milioni di euro dal Senato della Repubblica, ma si tratta con ogni evidenza di una misura del tutto insufficiente per frenare la corsa di numerosi comuni ad essere inseriti nelle regioni a statuto speciale;
per tali specifiche ragioni si ritiene necessario l'aumento sostanziale delle somme da destinare alla rimozione degli evidenti squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni e le province a statuto speciale, mediante finanziamenti tratti anche dalla rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica -:
se non ritenga assolutamente urgente ed indispensabile aumentare sostanzialmente i trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, sia per ragioni di equità, sia per porre un freno alla tendenza dei comuni di confine ad essere inclusi in regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e Bolzano.
(3-01452)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
La VI Commissione,
GIOACCHINO ALFANO e CERONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi i Comuni hanno avuto comunicazione dei tagli dei trasferimenti 2007;
il taglio ai Comuni di 609,4 milioni messo in atto dal decreto-legge n. 262 del 2006, collegato alla finanziaria 2007, è scattato per compensare un maggior gettito Ici previsto;
l'extragettito presunto dal suddetto decreto-legge n. 262 che aveva imposto una stretta sui fabbricati rurali e sugli immobili di categoria E), non ha prodotto i benefici sperati, e le entrate compensative sono state inferiori a quelle immaginate;
numerosi Comuni, specie piccoli, a causa della forte riduzione delle entrate, peraltro non valutata nel bilancio di previsione, si trovano in notevole difficoltà nello svolgimento dei molti compiti che la legge assegna loro, con il rischio di dover tagliare importanti servizi -:
come intenda risolvere la questione per l'anno 2007, e quali misure compensative intenda varare per il 2008 al fine di evitare che quanto illustrato in premessa determini penalizzazioni a danno dei Comuni tali da porli in gravi difficoltà operative.
(5-01794)
FINCATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, prevede, all'articolo 10, paragrafo 1, che «Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 2.000 euro», e stabilisce, al paragrafo 2 dello stesso articolo 10, che l'obbligo di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti
fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati;
lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 luglio 2007, e trasmesso al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, non recepiva fedelmente la Direttiva, in quanto non dava compiuta attuazione al secondo paragrafo del citato articolo 10;
le Commissioni Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati e la Commissione per le Politiche Comunitarie del Senato, nei pareri da loro approvati sul predetto schema di decreto legislativo, hanno espresso osservazioni volte a proporre una riformulazione dell'articolo 24, suggerendo che, per le case da gioco soggette a controllo pubblico, gli obblighi di identificazione, registrazione e adeguata verifica della clientela si considerano, comunque, assolti con la sola registrazione, identificazione e verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati, al fine di assicurare la piena aderenza della previsione al disposto dell'articolo 10 secondo paragrafo della Direttiva 2005/60/CE;
in particolare, la Commissione Politiche Comunitarie del Senato ha evidenziato i possibili effetti penalizzanti, sotto il profilo della parità delle condizioni di concorrenza per le Case da gioco pubbliche italiane rispetto alle Case da gioco pubbliche di altri Paesi europei, di un non corretto recepimento della Direttiva;
il controllo pubblico sulle case da gioco nazionali è strettissimo, ed agisce sul piano patrimoniale, gestionale ed operativo, in quanto le quattro Case da gioco italiane sono oggi gestite da società per azioni interamente in mano pubblica, gli organi societari di amministrazione e di controllo sono interamente composti da soggetti nominati da enti pubblici, e la convenzione che lega l'ente pubblico titolare dell'autorizzazione alle società di gestione stabilisce regole precise per l'attività di gestione del gioco;
inoltre, gli enti pubblici titolari dell'autorizzazione svolgono attività di supervisione anche attraverso organismi di controllo composti da propri funzionari, che operano stabilmente, mediante strutture complesse e con un presidio continuativo e articolato presso le sedi di gioco;
a mero titolo esemplificativo, i funzionari del Servizio ispettivo Comunale attualmente in forza presso il Casinò di Venezia sono 73, con un rapporto tra i circa 500 dipendenti della casa da gioco ed i controllori comunali pari ad un controllore ogni 6 addetti della società di gestione;
la società di gestione della predetta casa da gioco dispone a sua volta di una rilevantissima struttura di controllo, composta da 63 dipendenti, a diverso titolo impegnati in funzioni di controllo sull'attività di sala, a cui si aggiungono i dipendenti delle ditte esterne impiegati in funzioni di vigilanza e sicurezza per un totale di ulteriori 60 unità, per un rapporto complessivo, quindi, di 1 a 4;
in ogni casa da gioco nazionale è, inoltre, presente un presidio fisso delle autorità di pubblica sicurezza, che, per il Casinò di Venezia, è assicurato dal nucleo specializzato della Squadra Mobile della Questura di Venezia;
la presenza del capillare apparato di controllo appena descritto dimostra in modo evidente la netta distinzione, sancita dalla stessa Direttiva 2005/60/CE, tra case da gioco in genere e le case da gioco soggette a controllo pubblico, nelle quali prevale, sulle questioni di carattere economico, la necessità di condurre il gioco con la massima sicurezza, trasparenza e responsabilità;
il dettato normativo dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva rischia invece, ove non venissero recepite le osservazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, di
prestarsi ad interpretazioni più restrittive, rispetto al dettato della Direttiva, nei confronti dei Casinò soggetti al controllo pubblico, imponendo a questi ultimi adempimenti più gravosi rispetto alla concorrenza estera, con conseguente impedimento al normale svolgimento del gioco e possibile abbandono dei Casinò italiani da parte della clientela nazionale;
in tale ipotesi, l'ubicazione nei pressi dei confini nazionali di tutte e quattro le case da gioco italiane favorirebbe il deflusso di una parte dei clienti italiani verso i Casinò d'oltre confine, i quali, già nell'attuale situazione, forti di una gestione elastica, del know-how e dei capitali dei grandi gruppi che li controllano, presentano offerte specificamente rivolte al cliente italiano, sempre più ricche e aggressive, ed attuano delle politiche di rinnovo a ritmi serrati, per mantenere vivo l'interesse del pubblico, spesso potendo contare su favorevoli regimi regolamentari e di tassazione;
la conseguente, drastica riduzione dell'attività e degli introiti delle case da gioco pubbliche italiane comporterebbe la perdita di una quota significativa delle entrate assicurate dalle case da gioco agli enti territoriali titolari dell'autorizzazione al gioco, le quali risultano essenziali per l'equilibrio finanziario dei medesimi enti, con gravi danni per questi ultimi-:
quali iniziative intenda assumere per assicurare il fedele recepimento della Direttiva 2005/60/CE, in particolare dando corretta attuazione al secondo paragrafo dell'articolo 10 della Direttiva, il quale, riconoscendo la specificità delle case da gioco soggette a controllo pubblico rispetto ad altre forme di gestione del gioco, che appaiono meno sicure, con minori garanzie e certamente meno costose nella conduzione dell'attività, prevede, per le case da gioco soggette a controllo pubblico, che l'assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti mediante l'identificazione e la verifica dell'identità dei clienti al momento del loro ingresso nelle sale da gioco, indipendentemente dall'importo dei gettoni acquistati o venduti, evitando in tal modo ogni penalizzazione, sotto il profilo della parità delle condizioni di concorrenza, delle case da gioco pubbliche italiane rispetto a quelle di altri Paesi europei, ovvero in che modo si intenderebbe sovvenire al calo drastico delle entrate tributarie degli enti locali, ed ai conseguenti gravi danni per l'equilibrio finanziario dei medesimi, che si verificherebbero qualora la nuova disciplina fosse formulata in termini tali da imporre alle case da gioco adempimenti talmente gravosi da pregiudicarne l'operatività e da ridurne gli introiti.
(5-01795)
VACCA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
un'azienda nota all'interrogante ha operato nel 2001 in regime di sospensione dell'imposta sugli acquisti, ritenendo che ricorressero le condizioni per usufruire dello status di «esportatore abituale»;
nel novembre 2006 (cioè ad un mese dalla scadenza della prescrizione), l'Agenzia delle Entrate ha notificato all'azienda avviso di accertamento, contestando la non correttezza della scelta operata dall'azienda, dal momento che il rapporto tra operazioni non imponibili e fatturato era risultato per il 2001 inferiore al 10 per cento;
di conseguenza, è scattato per l'azienda l'obbligo di riparare il danno arrecato all'Erario, che si è tradotto nel pagamento dell'IVA non versata, dei relativi interessi e della prevista sanzione -:
se, in tali casi, l'IVA versata a seguito dell'accertamento possa essere considerata detraibile, nonostante si collochi temporalmente al di fuori del periodo di competenza, e se non ritenga, in caso contrario, che aziende le quali si trovano in tale situazione non siano sottoposte a un sovraccarico di adempimenti fiscali, dal momento che il versamento dell'IVA non corrisposta e dei relativi interessi, nonché il pagamento della sanzione, ripristinando
un corretto rapporto tra fisco e contribuente, dovrebbe ricostituire la facoltà di quest'ultimo di portare in detrazione l'IVA versata.
(5-01796)
LEO e GERMONTANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre, n. 262, dispone che «ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni»;
il legislatore, con la chiara finalità di evitare le cosiddette «frodi carosello», ha previsto la necessità che la richiesta di immatricolazione o di voltura di veicoli importati ovvero oggetto di acquisto intracomunitario sia corredata da un apposito F24 attestante, tra l'altro, l'IVA versata in occasione della prima cessione interna;
il provvedimento del 25 ottobre 2007 prevede che «le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 9 e 10 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono applicate a far data dal 3 dicembre 2007»;
il predetto provvedimento del 25 ottobre 2007 dispone, inoltre, che l'imposta relativa agli acquisti di cui sopra deve essere necessariamente versata (in sostanza, fuori liquidazione) in quanto è espressamente esclusa ogni possibilità di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
in che modo il contribuente debba procedere alla liquidazione dell'IVA quando sorge la necessità di versare autonomamente l'imposta relativa alla prima cessione interna dell'autoveicolo oggetto di importazione ovvero di acquisto intracomunitario, chiarendo in particolare se il versamento effettuato fuori liquidazione (e attestato dall'F24 allegato alla richiesta di immatricolazione ovvero di voltura) vada «recuperato» in occasione della prima liquidazione successiva effettuata o, diversamente, in sede di dichiarazione IVA annuale, considerando che il problema applicativo sollevato si pone per la prima volta nella liquidazione IVA relativa a dicembre del 2007.
(5-01797)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - permesso che:
l'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che, al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. Stabilisce, inoltre, che la mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso;
tale disposizione ha introdotto un ulteriore adempimento a carico del contribuente, «colpevole» esclusivamente di procedere alla compensazione dei suoi crediti verso l'erario con i suoi debiti;
il comma 31 rinvia la regolamentazione di questo ulteriore vincolo all'emanazione di uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che può stabilire anche un'applicazione graduale della nuova procedura;
ad oggi pare che nessun provvedimento specifico sia stato emanato, lasciando così i contribuenti nell'incertezza sulla concreta applicazione della disposizione -:
se il Governo intenda proporre l'abrogazione dell'articolo 1, comma 30 e 31 della legge finanziaria 2007, rendendo più agevole al contribuente le operazioni di compensazione attraverso il Mod. F 24.
(5-01798)