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Allegato B
Seduta n. 246 del 20/11/2007
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TRASPORTI
Interrogazione a risposta in Commissione:
GRIMOLDI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 188, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada» e l'articolo 381 del relativo regolamento di attuazione disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide;
la vigente normativa prevede che i soggetti legittimati ad usufruire del contrassegno invalidi siano autorizzati dal sindaco del comune di residenza in conformità alle norme contenute nel regolamento, con particolare riferimento agli allegati corrispondenti al titolo V, figura v. 4;
in materia è poi intervenuto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» che, all'articolo 74, prevede per i contrassegni invalidi il ricorso alla sola indicazione dei dati idonei ad identificare l'autorizzazione rilasciata senza l'apposizione di simboli o diciture che facciano riferimento alla condizione del disabile;
alcuni Comuni hanno interpretato la normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 sostituendo il simbolo convenzionale della sedia a rotelle con il simbolo del comune stesso; ciò ha creato non poche incertezze sulla corretta applicazione della norma anche da parte degli organi di polizia locale;
l'incertezza normativa si ripercuote molto spesso a svantaggio degli stessi soggetti disabili che, rimanendo vittime di sanzioni pecuniarie da parte di agenti accertatori di comuni diversi da quello di residenza, di fatto si vedono limitati della libertà di circolazione nel territorio nazionale;
la figura di cui agli allegati del regolamento rappresenta un simbolo convenzionale dal quale non emerge alcuna indicazione della patologia, essendo utilizzata anche a livello internazionale per qualunque disabilità che comporti difficoltà a deambulare e assicuri il diritto ad utilizzare i posti riservati;
la sostituzione del simbolo non permette poi il riconoscimento di validità del contrassegno negli altri stati esteri. In tal senso, la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 98/376/CE invita gli stati membri ad elaborare il contrassegno di parcheggio per disabili secondo un modello comunitario uniforme, di cui agli allegati del documento, che può essere utilizzato in parallelo con i contrassegni rilasciati negli altri stati membri;
l'Italia, anche se non esiste un preciso obbligo di recepimento, non ha ancora adeguato la normativa nazionale sul contrassegno di parcheggio per disabili ai criteri di cui alla Raccomandazione 98/376/CE -:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare una circolare esplicativa riguardante l'attuazione della normativa sul contrassegno invalidi, finalizzata a legittimare l'impiego del simbolo di cui agli allegati del regolamento di attuazione del Codice del Strada sui contrassegni rilasciati su tutto il territorio nazionale, garantendo da un lato il diritto alla libertà di circolazione per i soggetti disabili e dall'altro il rispetto della normativa sulla privacy;
se non ritenga opportuno uniformare la normativa nazionale in materia di contrassegni per i parcheggi riservati agli invalidi ai criteri contenuti nella Raccomandazione 98/376/CE al fine di garantire ai soggetti disabili il diritto di circolare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione europea.
(5-01793)