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Allegato A
Seduta n. 248 del 22/11/2007
...
(Sezione 5 - Tassazione delle pensioni dei cittadini italiani residenti in Francia)
E)
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
la tassazione delle pensioni dei cittadini italiani residenti in Francia è regolata
dalla convenzione bilaterale ratificata con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, che, all'articolo 18, ha previsto:
a) «fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 [pensioni pubbliche, dello Stato, enti locali ed altro], le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato sono imponibili in detto Stato»;
a seguito di questa normativa, con circolare n. 176 del 14 settembre 1999 (punto 3.1), l'Inps comunica che la nuova convenzione (quella citata del 1992) modifica la precedente, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, fatte salve (si confronti il paragrafo 2) le pensioni corrisposte in applicazione della legislazione sulla «sicurezza sociale», che sarebbero tassate nel Paese erogatore. Su questo termine di sicurezza sociale, a detta dell'Inps, vi sarebbe stato un contenzioso interpretativo, per cui la circolare preannunciava (stanti le previsioni del ministero delle finanze) un accordo amichevole, tale da far prevedere il ritorno generale alla tassazione, non nel Paese di residenza, ma nel Paese di erogazione;
nella previsione di poter scomputare in sede di dichiarazione dei redditi francese le tasse trattenute dall'Inps sulle pensioni italiane, l'Inps ha diramato l'istruzione di procedere alla tassazione in Italia e, facendosi riserva di ulteriori istruzioni, interessava le sedi a tenere le domande in apposita evidenza;
dal 1999, prima disposizione risultante dopo la convenzione del 1992, non consegue nessuna diversa indicazione, mentre nei fatti le sedi Inps provvedono alla regolare tassazione italiana, respingendo le richieste di detassazione prodotte dai connazionali residenti in Francia, al contrario di come avviene in genere per gli altri Stati;
si osserva, inoltre, che anche con la dichiarazione dei redditi francesi, in base alle norme di quel Paese, il credito di imposta che viene accordato, a seguito dell'indicazione del reddito derivante dalla pensione italiana (e della conseguente ritenuta), risulta molto inferiore alla ritenuta stessa effettuata dall'Italia. In sostanza, si viene a verificare una sorta di doppia imposizione, o comunque una imposizione che almeno in parte si sovrappone. Detto in altri termini, la dichiarazione della pensione italiana in Francia non consente di recuperare dal fisco francese l'equivalente della ritenuta effettuata in Italia;
il contrasto normativo indicato circa l'interpretazione del sopra illustrato paragrafo 2 non sembra per niente fondato. Se la nuova norma - a differenza della precedente - stabilisce, al paragrafo 1, la regola generale (che vale per la maggior parte degli Stati convenzionati) per cui le pensioni pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato: bisogna capire a chi si applica questa regola generale. Perché, secondo il comportamento dell'Inps, nei fatti questa regola generale non si applica a nessuno;
la terminologia generica, per cui le pensioni e le altre somme erogate in applicazione della «legislazione sulla sicurezza sociale» (non la legislazione relativa al settore delle previdenziale o pensionistico), non può che indicare prestazioni diverse da quelle pensionistiche del settore privato;
d'altra parte la stessa agenzia delle entrate, con circolare n. 41/E del 2003 (anche se non riferita alla Francia, ma per lo più agli Stati scandinavi, che hanno un sistema di sicurezza sociale basato su parametri anche diversi dall'accantonamento contributivo), ha, comunque, avuto modo di affermare che per somme pagate nell'ambito di un sistema di sicurezza sociale, conformemente all'attuale commentario all'articolo 18 del modello Ocse, si intendono le prestazioni garantite dallo
Stato, al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà, a coloro che versano in una situazione ritenuta dalla legge meritevole di tutela (ad esempio, pensioni sociali ai soggetti privi di copertura previdenziali ed altro);
occorre, inoltre, considerare che le istruzioni al modello unico per le persone fisiche sin dall'anno 2000 riportano la seguente indicazione: «Le pensioni private francesi (quelle dei lavoratori dipendenti privati) sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia», per cui, nella situazione speculare, non si vede perché l'Inps non debba consentire un comportamento analogo per le pensioni private italiane in Francia -:
se, stante il lasso di tempo trascorso nell'incertezza, non sia giunto il momento di emanare disposizioni certe raccordate tra l'Inps e l'agenzia delle entrate, considerando per altro il danno già prodotto da tassazione indebita per il cui recupero vi sono delle prescrizioni;
se si condivida che le indicazioni, stanti le premesse illustrate, non debbano essere nella direzione di interpretare la convenzione bilaterale con la Francia alla stessa stregua della generalità degli altri Stati, con la possibilità di detassazione delle pensioni erogate dall'Inps ai connazionali residenti in Francia, consentendo agli stessi, in virtù della loro residenza, di fruire appieno delle norme dello Stato nel quale vivono, che sono più favorevoli di quelle italiane (si veda l'impossibilità di recuperare le maggiori somme trattenute sulle pensioni italiane);
se non si intenda dare seguito urgente, per i cittadini italiani residenti in Francia, come pure per la generalità dei cittadini italiani residenti all'estero, all'attuazione delle norme contenute nell'articolo 1, comma 1234, della legge finanziaria per il 2007, che ha previsto il diritto alle detrazioni d'imposta per i familiari a carico, previa presentazione di documentazione probante la loro situazione reddituale, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che non risulta ancora emanato, ciò in quanto, se vi dovesse essere tassazione legittima in Italia, al danno non dovrebbe conseguire la beffa di non essere equiparati nelle detrazioni d'imposta almeno ai cittadini italiani residenti inItalia per mancata attuazione di un dispositivo legislativo, pur utilmente introdotto dalla legge finanziaria.
(2-00814)
«Narducci, Gianni Farina, Bafile, Fedi, Bucchino, Benvenuto, Benzoni, Betta, Barbi, De Biasi, Gambescia, Froner, Allam Khaled Fouad, Crisci, Attili, Morri, De Brasi, Vincenzo De Luca, Olivieri, Amendola, Intrieri, Cesario, Iannuzzi, Ghizzoni, Migliori, Incostante, Marcenaro, Sanga, Pertoldi, Bellanova, Fiorio, Lovelli, Mattarella, Musi, Maran, Tessitore, Testa, Duilio, Raiti, Forlani, Lucà, Marino».
(5 novembre 2007)