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Allegato B
Seduta n. 248 del 22/11/2007
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta scritta:
MARINELLO e RUVOLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
sono di questi giorni le polemiche sui costi della politica, che riguardano non solo le rappresentanze elettive, ma anche il proliferare di organismi societari partecipati dagli enti territoriali o da enti di gestione riconducibili al settore pubblico, nonché i costi connessi alla crescita degli emolumenti dei consigli di amministrazione;
con legge della Regione siciliana 8 febbraio 2007, n. 2 sono state modificate le disposizioni relative agli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani; nella suddetta legge coerentemente con le disposizioni nazionali gli ATO scendono da 27 a 9;
nelle more dell'attuazione della legge, con nota dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque n. 5330 del 20 marzo 2007 si invitava le autorità d'ambito esistenti a limitarsi agli «adempimenti necessari per lo svolgimento dell'ordinario»;
viceversa alcune autorità d'ambito in Sicilia hanno travisato il loro ruolo intraprendendo discutibili e talvolta perniciose strade che hanno causato l'abnorme dilatarsi delle spese con le consequenziali ricadute a carico dei bilanci pubblici e degli utenti, il tutto con non ottimale gestione dei servizi cimentandosi in attività societarie, realizzando affidamenti cosiddetti in House in assenza dei presupposti prescritti dalla legislazione interna e dalla legislazione comunitaria e operando un vero e proprio «spezzatino» delle società di gestione in ulteriori strutture satelliti con evidenti aumenti di costi amministrativi, di cariche ed emolumenti;
è emblematica a tal riguardo la vertenza amministrativa che ha visto contrapporre il comune di Sciacca contro la SO.GE.I.R Agl S.p.A. per l'annullamento del bando di gara per la selezione del socio di minoranza per la partecipazione, mediante acquisto del 49 per cento del capitale sociale, alla SO.GE.I.R gestione TIA S.p.A;
in merito a questa vicenda, conclusasi con la vittoria del comune, gli interroganti intendono sottolineare come hanno gravato sull'utenza i costi della costituzione di tre società, delle quali il
TAR ha dichiarati illegittimi gli atti, i costi di gestione, le indennità per gli amministratori e i costi di costituzione in giudizio e come tutto questo si è verificato in una delle aree a maggior ritardo di sviluppo del Paese -:
se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, volte ad assicurare l'integrale applicazione e rispetto della normativa di settore da parte degli enti locali, in particolare per quel che riguarda l'applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che deve essere improntata a criteri di trasparenza, economicità e resa ottimale del servizio.
(4-05748)