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Allegato B
Seduta n. 251 del 28/11/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta scritta:
CAPEZZONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 61 dell'11 novembre scorso, ha qualificato come aiuti di Stato la deduzione annua di diecimila euro per ogni lavoratore impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta (di cui all'articolo 11, lettera a), n. 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997) e quella alternativa per i costi del personale addetto a ricerca e sviluppo (di cui all'articolo 11, lettera a), n. 5 del citato decreto legislativo);
tale interpretazione si ripercuote nell'ulteriore obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva per usufruire di incentivi considerati come aiuti di Stato;
parecchi addetti ai lavori hanno evidenziato come la deduzione maggiorata di diecimila euro per ogni dipendente, in quanto soggetta alle norme comunitarie in materia di aiuti de minimis non dovrebbe costituire aiuto di Stato;
anche la misura per la ricerca non sembrerebbe costituire aiuto di Stato, dato il suo carattere generale e non sembra verificato il criterio della selettività, sia l'ampiezza delle spese ammissibili, sia per l'applicabilità della deduzione a tutte le imprese senza limiti territoriali -:
quali considerazioni abbiano spinto l'Agenzia delle Entrate a ricomprendere le deduzioni in oggetto fra aiuti di Stato, applicandosi, di conseguenza, l'obbligo di dichiarazione sostitutiva, di cui al comma 1223 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
(4-05773)