Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A-bis
Seduta n. 258 del 14/12/2007
DISEGNO DI LEGGE: S. 1817 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3256)
PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE PRECLUSE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO 1. 1000, 23. 1000 E 135. 1000
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Capo I
RISULTATI DIFFERENZIALI
ART. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le entrate tributarie dello Stato per il 2008 sono determinate, secondo quanto previsto dall'allegato 8 della presente legge, in 426,7 miliardi di euro. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, confluiscono, in sede di assestamento di bilancio, in un apposito fondo, denominato «Fondo per il giusto indennizzo fiscale», da destinare, con successivi provvedimenti, esclusivamente al taglio lineare dell'IRE e dell'IRES, al fine di restituire ai contribuenti quanto versato in eccedenza, rispetto alle prescrizioni di leggi; salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
1. 1. (vedi 1. 3.) Nucara.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: nei confronti dei lavoratori fino alla fine del periodo.
1. 2. (ex 0. 1. 10. 1.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: dipendenti.
1. 3. (ex 0. 1. 10. 2.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: e autonomi.
1. 4. (ex 0. 1. 10. 3.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono destinate aggiungere le seguenti:, per una quota non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo al
l'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e, per l'ammontare rimanente, prioritariamente.
1. 5. (vedi 1. 2.) Capezzone.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: dei lavoratori dipendenti, da realizzare fino alla fine del comma, con le seguenti: delle famiglie, da realizzare anche mediante l'introduzione del quoziente familiare appositamente regolato con emanazione di decreto ministeriale. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 468, sono iscritte in fondo istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze appositamente finalizzato, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo di imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
1. 6. Meloni, Alberto Giorgetti, Castellani.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
ART. 2.
(Riduzione della pressione fiscale).
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «31 ottobre» sono aggiunte le seguenti: "e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 31 dicembre.
2. 1. (ex 2. 027.) Gioacchino Alfano.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) gli immobili adibiti ad abitazione principale da un nucleo familiare composto da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati, ovvero da un nucleo familiare con uno o due figli, ma con almeno un componente disabile o inabile al lavoro ovvero da un nucleo familiare composto da coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, di età inferiore a trentasei anni e residenti in Italia.»
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 3. (ex 2. 011.) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, culturali, ricreative e sportive, con esclusione in ogni caso delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni
di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»
Conseguentemente, dopo l'articolo150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 4. (ex 2. 110.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Villetti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali, ricreative e sportive, con esclusione in ogni caso delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»
Conseguentemente, dopo l'articolo150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 5. (ex 2. 111.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, con esclusione in ogni caso delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione
dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»
Conseguentemente, dopo l'articolo150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 6. (ex 2. 112.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: «L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, ad eccezione dell'attività svolta dagli oratori e dagli enti similari di cui alla legge 1o agosto 2003, n. 306, nonché dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta a beneficio esclusivo dei propri appartenenti e dei beneficiari delle attività istituzionali prestate, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»
Conseguentemente, dopo l'articolo150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 7. (ex 2. 109.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Villetti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: "L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, ad eccezione dell'attività svolta dagli oratori e dagli enti similari di cui alla legge 1o agosto 2003, n.306, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, dopo l'articolo151, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 8. (ex 2. 108.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: «L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 9. (ex 2. 107.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: «. Anche qualora abbia carattere accessorio rispetto alle finalità dell'ente, l'esercizio di un'attività commerciale, qualora non abbia carattere del tutto marginale rispetto all'utilizzo delle superfici dell'immobile, comporta la decadenza dal beneficio dell'esenzione d'imposta. L'estensione di tali superfici è rilevata dal comune di appartenenza».
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalle legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 10. (ex 2. 206.) Villetti.
Al comma 1 premettere i seguenti:
01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) i fabbricati in cui sono svolte attività didattica e culturale a carattere nazionale dalle università non statali legalmente riconosciute e poste sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, compresi i fabbricati annessi o dipendenti dalle medesime università utilizzati per prestazioni relative all'alloggio o pensione degli studenti».
02. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 01 è rimborsata ai comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato secondo le modalità di cui al comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 le dotazioni iniziali delle unità
previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 60 milioni di euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
2. 11. (ex 2. 205.) Alberto Giorgetti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1 premettere i seguenti:
01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le tre annualità successive alla nascita di ciascun figlio o all'adozione di ciascun minore»;
02. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione è aumentata di 100 euro per ciascun figlio a carico del soggetto passivo dell'imposta».
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei
parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3,
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 12. (ex 2. 138.) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Bongiorno, Siliquini, Alberto Giorgetti, Rampelli, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccaci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro, Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili). - 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'abitazione non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9».
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008.
Conseguentemente, all'articolo 3:
comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
2. 66. (ex 2. 191.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:, comunque non superiore a 200 euro, con le seguenti: è comunque non superiore a 100 euro se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da un solo soggetto passivo e a 300 euro se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi. La detrazione.
Conseguentemente, all'articolo 3:
comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
2. 15. (ex 2. 201.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 500 euro.
Conseguentemente:
all'articolo 113, comma 1, primo periodo, sostituire la parole da: 1.264 milioni fino a: 1.898 milioni con le seguenti: 1.448 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.420 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.948 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.798 milioni;
all'articolo 150, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 230.000;
2009: - 230.000;
2010: - 230.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
2. 16. (vedi 2. 161.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-bis.1. È prevista la franchigia di 30 metri quadrati per la determinazione dell'ICI della prima casa per ogni componente della famiglia anagrafica ivi residente».
Conseguentemente:
all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 500.000;
2010: - 500.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2008.
2. 17. (ex 2. 262.) Gardini.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-quater. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica esclusivamente per la quota calcolata prendendo a riferimento l'aliquota base dell'imposta».
2. 18. (ex 2. 202.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «con esclusione di» sono sostituite dalla seguente: «inclusi».
2. 19. (ex 2. 106.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. 22. (ex 2. 175.) Forlani, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Con oneri a carico del bilancio dello Stato, è rimborsato ai singoli comuni un importo pari alla differenza tra la minore imposta da essi riscossa in applicazione del comma 1 e l'eventuale maggior gettito derivante da aumenti dell'aliquota dell'imposta medesima rispetto all'anno precedente.
2-bis. Se la differenza di cui al comma 2 è negativa, non è dovuto alcun rimborso.
2. 23. (vedi 2. 101.) Della Vedova.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è rimborsata fino alla fine del comma con le seguenti: non produrrà variazioni di quanto incassato dai comuni. Il soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili maturerà, all'atto del pagamento della stessa, un credito di imposta nella misura determinata dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, nei confronti dell'erario compensabile all'atto del pagamento dell'IRE o di ogni altra imposta se utilizzerà il modello F24. Per i soggetti totalmente o parzialmente incapienti sarà previsto un trasferimento monetario da parte dello Stato.
2. 24. (vedi 2. 26.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:, con oneri a carico fino alla fine del comma con le seguenti: a ciascun comune titolare dell'imposta comunale sugli immobili, con oneri a carico del bilancio dello Stato. Il trasferimento da riconoscere a ciascun comune viene determinato in via previsionale, sulla base di una stima formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze con il concorso dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, che tenga conto, per ciascun comune, della base catastale abitativa, del gettito effettivo dell'ICI relativo al secondo anno precedente quello di applicazione del beneficio, dell'aliquota applicata e delle principali detrazioni stabilite dal comune sull'abitazione principale per il medesimo anno. La stima viene comunicata, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a ciascun comune, che potrà formulare osservazioni e fornire ulteriori informazioni per una rettifica della stima iniziale. Sulla base della stima, opportunamente revisionata per effetto delle eventuali rettifiche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni dello stato di previsione. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.
*2. 25. (vedi 2. 18.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:, con oneri a carico fino alla fine del comma con le seguenti: a ciascun comune titolare dell'imposta comunale sugli immobili, con oneri a carico del bilancio dello Stato. Il trasferimento da riconoscere a ciascun comune viene determinato in via previsionale, sulla base di una stima formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze con il concorso dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, che tenga conto, per ciascun comune, della base catastale abitativa, del gettito effettivo dell'ICI relativo al secondo anno precedente quello di applicazione del beneficio, dell'aliquota applicata e delle principali detrazioni stabilite dal comune sull'abitazione principale per il medesimo anno. La stima viene comunicata, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a ciascun comune, che potrà formulare osservazioni e fornire ulteriori informazioni per una rettifica della stima iniziale. Sulla base della stima, opportunamente revisionata per effetto delle eventuali rettifiche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni dello stato di previsione. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.
*2. 26. (vedi 2. 167.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: riconosciuto in via previsionale a con le seguenti: determinato in via previsionale da.
2. 27. (vedi 2. 24.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole da: dell'anno successivo fino alla fine del comma con le seguenti: dell'anno successivo e, comunque, in misura tale da non comportare, per ciascun comune, un ammontare dell'ICI inferiore a quanto previsto dal bilancio dell'anno precedente l'applicazione del beneficio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di determinazione dei rimborsi.
2. 29. (vedi 2. 25.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A fronte della minore imposta, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune è tenuto a rinegoziare i contratti per la gestione, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione, al fine di mantenerne l'equilibrio economico, potendosi avvalere della facoltà di affidare ulteriori servizi, ma in questo caso senza nuovi oneri a proprio carico e senza riduzioni del livello delle entrate rispetto a quelle dell'anno precedente. Ai soggetti gestori è riconosciuto il diritto di ottenere, anche in forma di certificazione, tutte le informazioni per verificare l'entità del necessario riequilibrio.
2. 31. (vedi 2. 53. e 2. 117.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A fronte della minore imposta, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune è tenuto a rinegoziare i contratti per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione,
al fine di mantenere l'equilibrio economico, potendosi avvalere della facoltà di affidare anche ulteriori servizi, ma in questo caso senza nuovi oneri a proprio carico e senza riduzioni del livello delle entrate rispetto a quelle dell'anno precedente. Ai soggetti gestori è riconosciuto il diritto di ottenere, anche in forma di certificazione, le informazioni necessarie per verificare l'entità del necessario riequilibrio.
2. 32. (vedi 2. 132.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 33. (ex 2. 144.) Alberto Giorgetti, De Corato.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, comunque denominati. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno dodici mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro, qualora dovuta. Ai comuni che adottino quanto previsto dal presente comma e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI da ciò derivata, lo Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario de cuius.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 266 a 270 sono abrogati.
2. 34. (ex 2. 12.) Cannavò.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis) l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non è applicabile agli immobili di proprietà degli enti religiosi se utilizzati, anche non esclusivamente, per lo svolgimento di attività commerciali.
2. 35. (ex 2. 13.) Cannavò.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Meccanismo di riequilibrio delle entrate proprie). - 1. Al fine di evitare che le disposizioni di cui all'articolo 7 producano un aumento dell'imposizione comunale complessiva sui contribuenti, nel caso in cui la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti sia garantita mediante
aumenti tariffari, i comuni applicano il seguente meccanismo di riequilibrio delle aliquote:
a) calcolano il gettito complessivo della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani derivante dall'applicazione delle nuove tariffe e da questo sottraggono il valore del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2007;
b) sottraggono al gettito complessivo dell'imposta sugli immobili il risultato derivante dall'operazione di cui alla lettera a);
c) rideterminano le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) al fine di conseguire, quale gettito complessivo dell'imposta sugli immobili, il valore derivante dall'operazione di cui alla lettera b), se questo è superiore o uguale al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota minima al 4 per cento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
d) se il valore derivante dall'operazione di cui alla lettera b), è inferiore al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota minima al 4 per cento, ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applicano queste ultime aliquote e il trasferimento ordinario statale ai singoli comuni è ridotto di un importo pari alla differenza tra il gettito così determinato e il valore derivante dall'operazione di cui alla lettera b), secondo modalità definite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. 36. (ex 2. 103.) Della Vedova.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, al comma 40, dopo le parole: «E/6» sono aggiunte le seguenti: «E17».
2. 37. (ex 2. 113.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma per i padiglioni e le aree fieristiche destinate all'esposizione la classificazione nella categoria E/4.
2. 38. (ex 2. 58.) Lupi, Bernardo, Verro, Zanetta.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti in corso tra i comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
*2. 39. (ex 2. 38.) Proietti Cosimi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti in corso tra i comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
*2. 41. (ex 2. 237.) Oliva.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti in corso tra i comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
*2. 42. (ex 2. 241.) Gianfranco Conte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti in corso tra i comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
*2. 43. (ex 2. 255.) Crema.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di evitare l'insorgere di contenzioso con oneri a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, i comuni si avvalgono, anche in relazione a quanto previsto dal presente articolo, delle medesime facoltà di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. 44. (ex 2. 133.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. La riduzione sul fondo ordinario spettante ai comuni, previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, è sospeso fino alla comunicazione da parte dell'Agenzia del Territorio al Ministero dell'interno della maggiore base imponibile ICI spettante per ogni singolo ente.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente indicate, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 609 milioni di euro per il 2008.
2. 50. (ex 2. 180.) Delfino, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le spese mediche e quelle di assistenza specifica sostenute dai soggetti di età non inferiore a 75 anni per le proprie esigenze personali, nonché quelle sostenute dal contribuente a favore di familiari a carico aventi una età non inferiore a 75 anni, conviventi e appartenenti al nucleo familiare. Ai fini della deduzione, le spese mediche e quelle di assistenza devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e dei servizi fruiti, con indicazione del codice fiscale del contribuente».
Conseguentemente, dopo l'articolo 151, aggiungere il seguente:
Art. 151-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei
redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà
in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 53. (ex 2. 140.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
l'articolo 10, comma 1, dopo la lettera i-quater) è aggiunta la seguente:
«i-quinquies) le spese sostenute per l'istruzione dei figli a carico, fino al compimento del trentesimo anno di età, per la frequenza presso istituti pubblici e privati parificati, università italiane pubbliche e private. Ai fini della deduzione sono ammesse le tasse di iscrizione scolastiche e universitarie, le contribuzioni e le rette relative alla frequenza, purché certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente l'indicazione del codice fiscale del contribuente».
Conseguentemente, dopo l'articolo 151, aggiungere il seguente:
Art. 151-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento
o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 54. (ex 2. 142.) Alberto Giorgetti, De Corato.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Sono deducibili, per l'anno di imposta 2008, nel limite massimo di 1.000 euro annui, dal reddito complessivo le spese sostenute dal proprietario o dai titolari di contratti di locazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le forniture di energia, riscaldamento e per le quote di affitto. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presente disposizione, stabilisce tramite proprio decreto, le modalità attuative della presente disposizione».
Conseguentemente all'articolo 3:
al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi.»
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli 'altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.»
2. 55. (ex 2. 197.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e
gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «1.600 euro per ciascuno figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.800 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al
periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei
periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 56. (ex 2. 141.) Alberto Giorgetti, De Corato.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e), terzo periodo, le parole: «220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «440 euro»;
2) alla lettera d), le parole: «750 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, le dotazioni di tutte le rubriche sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 58. (ex 2. 155.) Antonio Pepe.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) le spese sostenute, limitatamente all'anno 2008, per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro»;.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
2. 62. (ex 2. 157.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) i costi sostenuti, limitatamente all'anno 2008, per asili nido e scuole materne fino all'importo di 1.000 euro.»
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
2. 63. (ex 2. 153.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente:
i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni o scuole musicali rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero di un Ministro da questi delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della pubblica istruzione;
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo con le seguenti: Le disposizioni di cui agli articoli 15, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, e.
all'articolo 94, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di realizzare un programma di formazione in servizio degli insegnanti che accompagni l'elevamento dell'obbligo di istruzione e l'introduzione delle indicazioni nazionali è previsto un apposito fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. il Ministro della pubblica istruzione, con proprio regolamento, determina le procedure per la formazione in servizio degli insegnanti, anche attraverso appositi percorsi di formazione, nonché le modalità per garantire l'accesso a periodi sabbatici di formazione in servizio.
7-ter. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, i commi 2 e 3 sono abrogati.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505 relative all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
2. 64. (ex 2. 254.) Sgobio, Tranfaglia, Napoletano, De Simone, Folena, Guadagno.
Al comma 4, lettera a), capoverso 01, lettera a), sostituire le parole: euro 15.493,71 con le seguenti: euro 20.658,27
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: euro 15.493,71 con le seguenti: euro 41.316,55.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella
applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al
comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 70. (ex 2. 149.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 10 gennaio 2008, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
7-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2008.
7-quater. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2008. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
7-quinquies. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2008.
7-sexies. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
7-septies. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli
stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 75. (ex 2. 146.) Alberto Giorgetti.
Al comma 10, lettera a), numero 1)capoverso, primo periodo, dopo le parole: figli a carico aggiungere le seguenti:, residenti da almeno cinque anni nel territorio nazionale,.
2. 126. (ex 0. 2. 261. 1.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 10, lettera a), numero 1)capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 1.200 euro con le seguenti: 2.400 euro.
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 52, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, sostituire le parole: 2 miliardi con le seguenti: 4 miliardi
2) al secondo periodo, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 120 milioni
all'articolo 150:
comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.200;
2009: - 62.000;
2010: - 140.900.
comma 8, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 180 milioni
2. 127. (ex 0. 2. 261. 2.) Alberto Giorgetti.
Al comma 10, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: pari a 1200 con le seguenti pari a 1600
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi
degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 170. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti
Al comma 10, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'importo è aumentato di 1.200 euro se uno dei figli a carico è malato terminale o portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi
di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata,
fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non
operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo,
nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 171. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti
Al comma 10, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'importo è aumentato di 1.200 euro se uno dei figli a carico è
portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal
contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad im
posta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 172. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 10, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'importo è aumentato di 1.200 euro se uno dei figli a carico è portatore di handicap superiore al 66 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori
economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo
comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari
di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito
di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 173. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.
11-ter. I percettori dei redditi di cui al comma 11-bis non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
11-quater. Le disposizioni dei commi 11-bis e 11-ter si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 78. (ex 2. 147.) Angela Napoli, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Per l'anno in corso alla data di celebrazione del matrimonio e per i due anni successivi, l'imposta lorda dei coniugi è determinata applicando al reddito complessivo di ciascun coniuge, le aliquote per scaglioni di reddito previste dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte nelle seguenti misure:
a) per il primo anno: - 3 per cento;
b) per il secondo anno: - 2 per cento;
c) per il terzo anno: - 1 per cento.
11-ter. L'agevolazione prevista dal comma 11-bis spetta a condizione che nessuno dei coniugi abbia superato i trentacinque anni di età e abbia già usufruito della medesima agevolazione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento»;
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
2. 79. (ex 2. 69.) Antonio Pepe.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In via interpretativa, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, qualora gli interventi di cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 comportino il cambio di destinazione d'uso di un edificio non residenziale in abitativo, la stessa detrazione spetta relativamente alle singole unità immobiliari residenziali realizzate all'esito dell'intervento, a condizione che nel provvedimento amministrativo che acconsente ai lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, o di parti di esso, in abitativo»
Conseguentemente dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 12-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente disposizione. In sede di acconto 2008, l'acconto medesimo è determinato in base alla disposizione di cui al presente comma.
2. 82. (ex 2. 224.) Bezzi, Brugger, Zeller, Widmann, Nicco.
Al comma 12-bis, aggiungere, in fine, le parole: e a favore degli esercenti arti e professioni.
2. 150. Leo
Al comma 12-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , non cumulabile con altre agevolazioni,
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel
medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad im
posta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 174. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 12-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , non cumulabile con altre agevolazioni,
2. 175. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 2.000 euro per motore, in un'unica rata;
14-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 1,1 e 900 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro per intervento, in un'unica rata.
14-quater. Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 14-bis e 14-ter, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 14-bis, 14-ter e 14-quater e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite;
14-quinquies. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per la effettuazione di audit energetici finalizzati alla verifica dell'efficienza energetica degli impianti elettrici relativi ad edifici non residenziali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 10.000 euro per audit, in un'unica rata.
14-sexies. Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti tipologia degli audit di cui al comma 14-quinquies; indicazione dei soggetti che debbono effettuarli, i tetti di spesa massima in funzione del tipo di audit, nonché ogni altra modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 14-quinquies e 14-sexies.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel
medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad im
posta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 83. (ex 2. 148.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008.
16-ter. Per la sostituzione di lavatrici e lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A è prevista per il 2008 l'erogazione di contributi entro il limite massimo di importo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione del presente comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
*2. 100. (ex 2.3.) Realacci, Margiotta.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008.
16-ter. Per la sostituzione di lavatrici e lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A è prevista per il 2008 l'erogazione di contributi entro il limite massimo di importo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione del presente comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
*2. 145. (ex 2.3.) Bonelli, Trepiccione.
Al comma 18 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) per gli interventi di cui al comma 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 35 kW e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*2. 104. (ex 2. 165.) Lazzari.
Al comma 18 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) per gli interventi di cui al comma 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 35 kW e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*2. 105. (ex 2. 176.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 18 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'Allegato C, le tabelle 1.2 e 2.2. sono soppresse;
2) all'Allegato I, numero 1), la lettera c) è soppressa.
2. 106. (ex 2. 55. e 2.252) Lupi, Germanà, Tortoli, Stradella, Zanetta.
Sostituire il comma 24 con il seguente:
24. Le disposizioni di cui al comma 23 hanno effetto, in deroga alle previsioni della legge 27 luglio 2000 n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ogennaio 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
2. 117. (ex 2. 60.) Leo.
Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
25-bis. È fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, di provvedere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ripartizione del proprio territorio in microzone uniformi ai fini del valore di mercato degli immobili ivi compresi, e di trasmetterlo all'Agenzia delle entrate per la definizione delle nuove tariffe d'estimo, uniformi per ogni microzona, previo parere non vincolante della Commissione censuaria centrale, da esprimersi entro sessanta giorni.
25-ter. In caso di inadempienza da parte dei sindaci, si provvederà con il potere di sostituzione da parte dei prefetti.
25-quater. Ciascun comune deve garantire che dalla revisione degli estimi non consegua, a parità di aliquote, una riduzione del gettito ICI.
25-quinquies. Qualora dalle nuove tariffe emergesse una sperequazione fiscale tra quanto pagato e quanto dovuto i contribuenti potranno presentare domanda di rimborso delle maggiori imposte versate e non ancora resesi definitive, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi valori di estimo catastale conseguenti alle disposizioni approvate con la presente proposta.
25-sexsies. Alla liquidazione dei rimborsi si procederà utilizzando le maggiori imposte rivenienti dalla revisione degli estimi e nel limite delle stesse. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la progressiva liquidazione dei rimborsi sulla base del maggior gettito accertato in conformità di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stesso.
2. 118. (ex 2. 65.) Nardi.
Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
25-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico salvo per importi inferiori a 500 euro.».
25-ter. Il limite di 500 euro di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 si applica a decorrere dal 1o luglio 2010. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2010 il limite è stabilito in 1.000 euro. Con apposito decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25-bis e 25-ter.
2. 119. (ex 2. 240.) Marinello, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
26. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18 è aggiunto il seguente:
«18-bis) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a cani, a gatti e cavalli, legalmente detenuti.»
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 124. (ex 2. 137.) Mancuso, Ulivi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
26. Alla tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«127-undevicies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a cani, a gatti e cavalli, legalmente detenuti
127-vicies) prodotti alimentari per la nutrizione di animali da compagnia legalmente detenuti».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 125. (ex 2. 136.) Mancuso, Ulivi, Alberto Giorgetti.
Al comma 25-bis, aggiungere, in fine, le parole: e all'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, le parole «relative all'acquisto di abitazioni» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei
ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula
altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 176. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Recupero del fiscal drag) - 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione
non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2008.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis - (Tassazione delle transazioni valutarie) - 1. È istituita un'imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
2. 01. (ex 2. 07.) Cannavò.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere il 48 per cento del reddito totale prodotto in ciascun periodo d'imposta da tali medesimi soggetti.
2. Il contribuente deve indicare, in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi ovvero del modello di dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale ovvero di quello di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, per ciascun periodo d'imposta:
a) il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati
corrisposti;
b) l'ammontare del reddito totale prodotto;
c) l'eventuale eccedenza maturata rappresentata dalla differenza positiva tra il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti e il 48 per cento dell'ammontare del reddito totale prodotto.
3. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione degli importi eventualmente dovuti per i periodi d'imposta successivi a titolo di tributi locali o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti termini e modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con
esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e
imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi
di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 03. (ex 2. 012.) Alberto Giorgetti, De Corato.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, o il cui reddito complessivo ai fini della tassazione non superi i 20.000 euro annui, è attribuita, una somma pari a euro 200.
2. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 è valutato in 2.540 milioni di euro in ragione annua.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 dei decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. 05. (ex 2. 022.) Diliberto, Sgobio, Vacca, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Applicazione dell'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'aliquota deve essere deliberata nella misura minima del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 07. (ex 2. 013.) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Tassazione delle transazioni valutarie) - 1. È istituita un'imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli
accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
2. 09. (ex 2. 09.) Cannavò.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Imposta europea sulle transazioni valutarie) - 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta. europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata.
2. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale.
2. 010. (ex 2. 08.) Cannavò.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Riordino del trattamento tributario di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria) - 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.
3. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 100.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.
4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro.
2. 011. (ex 2. 05.) Cannavò.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis. (Regime fiscale della famiglia. Quoziente familiare). 1. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non effettivamente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare.
2. In caso di opzione ai sensi del comma 1:
1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;
2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
3) l'imposta lorda è determinata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e
moltiplicando l'importo tosi ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma.
3. In caso di opzione ai sensi del comma 1:
1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del medesimo testo unico si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4) del presente comma, le detrazioni previste nell'articolo 15 del medesimo testo unico si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;
4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), e 16 del medesimo testo unico si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma.
4. Nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi d'imposta per i quali sia stata esercitata l'opzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 2-ter. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali
applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta
2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato
degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 033. (ex 15. 014.) Antonio Pepe.
ART. 3.
(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA).
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine della lettera.
3. 1. (ex 0. 3. 321. 30.) Leo, Giorgio Conte.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 61, comma 1, sostituire le parole da: per la parte fino alla fine del capoverso con le seguenti: secondo quanto previsto dall'articolo 96.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 2. (ex 3. 43.) Leo.
Al comma 1, sopprimere la lettera d)
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 3. (ex 3. 52.) Leo.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 73, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La riduzione d'imposta prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non è applicabile in ogni caso a favore dei soggetti di cui all'articolo 73 del presente testo unico e dei soggetti, anche se partecipati o controllati da enti o amministrazioni pubbliche, i quali svolgano in via prevalente o esclusiva attività commerciale, anche se non rivolta a fini di lucro.»
3. 4. (ex 3. 176.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: nel limite fino alla fine del comma, con le seguenti: interamente se non eccede il limite di euro 100.000; la parte eccedente è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
3. 5. (ex 0. 3. 321. 5.) (Nuova formulazione) Garavaglia, Filippi, Ravetto, Alberto Giorgetti, Fugatti.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 30 per cento fino alla fine del capoverso con le seguenti: 4 per cento dei ricavi di cui al primo comma lettera A.1 dell'articolo 2425 del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
3. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 4 per cento dei ricavi di cui al primo comma lettera A.1 dell'articolo 2425 del codice civile.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
5. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
6. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nel limiti in cui altri soggetti partecipanti ai consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto dì riporto In avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale«.
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
3. 6. (vedi 3. 221.) Stucchi, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
Conseguentemente:
al comma 17, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
3. 7. (ex 3. 219.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
Conseguentemente:
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito). - 1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con
facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza dei 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente dei collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile dei centro di assistenza fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data del 1o gennaio 2008, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti al 2008 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
7. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
3. 8. (ex 5. 012.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
Conseguentemente:
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nel
l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
all'articolo 9, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
3. 9. (ex 3. 330.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
3. 10. (ex 3. 331.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole 27,5 per cento con le seguenti: 28,5 per cento.
Conseguentemente, alla lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole del 30 per cento con le seguenti: del 50 per cento.
3. 11. (ex 3. 105.) Villetti.
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: 27,5 per cento aggiungere il seguente periodo: L'imposta dovuta non può superare il limite dell'aliquota effettiva del 33 per cento, calcolata sull'ammontare del risultato di esercizio prima delle imposte.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 13. (ex 3. 148.) Menia, Alberto Giorgetti, De Corato.
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola detassazione con la seguente: esenzione.
3. 14. (ex 3. 26.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che concorrono a formare il reddito.
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 20. (ex 3. 42.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 30 per cento fino alla fine del capoverso con le seguenti: 4 per cento dei ricavi di cui al primo comma lettera A.1 dell'articolo 2425 del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri ed i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con, esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
3. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibile in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi ed i proventi assimilati sia inferiore al 4 per cento dei ricavi di cui primo comma, lettera a), dell'articolo 2425 del codice civile.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo i del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
5. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
6. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatisi in capo ad un soggetto, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo di imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale".
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 22. (3. 195.) Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 30 per cento fino alla fine del periodo, con le seguenti: maggior valore tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristico ed euro 700.000,00 per ciascun periodo di imposta.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve
le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da de
terminare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 23. (ex 3. 149.) Menia, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel
medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
e) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto, privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui ai comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulla attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono State presentate entro il. 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad im
posta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contradditiorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 24. (ex 3. 167.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 30 per cento con le seguenti 50 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 12, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 dopo le parole «cooperative» sono aggiunte le seguenti «a mutualità prevalente».
3. 25. (ex 3. 60.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: la quota di interessi residua è deducibile nell'ulteriore limite del 10 per cento del valore dei crediti iscritti alla voce C) II 01 del bilancio d'esercizio.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 4, aggiungere in fine, le parole: la quota di interessi residua è deducibile nell'ulteriore limite del 10 per cento del valore dei crediti iscritti alla voce C) II 01 del bilancio d'esercizio.
all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 29. (vedi 3. 150.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, sopprimere il comma 4.
3. 36. (vedi 3. 4.) Saglia.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'impresa può richiedere la disapplicazione del limite alla deducibilità degli interessi passivi dimostrando che il livello di indebitamento è stato ridotto procedendo a una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti allo scopo di rispettare i limiti imposti dall'articolo 98 del Testo Unico delle imposte di redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; in caso di accoglimento dell'istanza di interpello la normativa di cui al citato articolo 96 non trova applicazione nel periodo d'imposta di presentazione e nel successivo. In deroga all'articolo 1, comma 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate risponde nel termine di sessanta giorni. La decorrénza del termine di sessanta giorni non si interrompe nel caso di richieste istruttorie avanzate dall'Agenzia delle entrate.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 37. (vedi 3. 45.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, sopprimere il comma 5.
3. 38. (vedi 3. 220.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione qualora essi dimostrino, con la procedura di cui al comma 4, che gli interessi passivi si sono formati a causa dei ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni committenti.
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella A, azzerare le dotazioni di tutte le voci;
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
3. 171. Armosino
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli appaltatori di opere pubbliche qualora essi dimostrino, con la procedura di cui al comma 4, che gli interessi passivi si sono formati a causa dei ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni committenti.
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella A, azzerare le dotazioni di tutte le voci;
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
3. 172. Armosino
Al comma 1, lettera i), capoverso, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Sono indeducibili gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dell'1,4 per cento.
Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 6 sopprimere le seguenti parole: e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
3. 40. (ex 3. 297.) D'Ulizia.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: tra i soggetti fino a: lettere b)e c) con le seguenti: è possibile considerare le società estere di cui è detenuto il totale del capitale sociale e quelle che detengono il totale del capitale sociale della società residente
3. 157. Leo.
Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) ed esclusivamente per i beni acquistati o ordinati entro il periodo d'imposta in corso al 31/12/2007, la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.»
Conseguentemente, all'articolo 150 tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 42. (ex 3. 151.) Menia, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
103. Le banche di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono ammesse a beneficiare dell'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come ridotta dall'articolo 3, comma 1, lettera e), a condizione che abbiano offerto a tutti i clienti che hanno stipulato mutui con le banche stesse un piano di ristrutturazione delle relative rate in modo da ridurre significativamente l'impatto sulle rate dei mutui dell'incremento dei tassi di interesse; in caso contrario si applica l'aliquota precedentemente in vigore, pari al 33 per cento. I piani di ristrutturazione di cui sopra devono essere concordati con le associazioni di consumatori, di investitori e di altri soggetti portatori di interessi collettivi individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della giustizia.
3. 200. (ex9.476. e 3.333) Tremonti, Fugatti, Alberto Giorgetti, Armani, Garavaglia, Gianfranco Conte, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole si applica aggiungere le seguenti:, subordinatamente all'approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di coefficienti di ammortamento del costo dei beni.
Conseguentemente dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 48. (ex 3. 136.) Bellotti.
Al comma 2, sopprimere il decimo periodo.
3. 49. (vedi 3. 318.) Campa.
Al comma 2, dopo il decimo periodo, aggiungere il seguente: Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore possono essere disconosciuti anche se riferiti a beni acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.
3. 50. (vedi 3. 27.) Leo.
Al comma 2, undicesimo periodo, sostituire le parole: adottate a partire dal 1o settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007 con le seguenti: che avranno per oggetto utili conseguiti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. 52. (vedi 3. 272.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal gennaio 2008, la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che si applica a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolò 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è elevata al 20 per cento.
3. 53. (ex 3. 152.) Menia, Alberto Giorgetti, De Corato.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'acquisizione con le seguenti l'acquisto o per la costruzione.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.100;
2009: - 13.900;
2010: - 12.800.
*3. 54. (ex 3. 187.)Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per i finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e
delle relative pertinenze, è abolita l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.
3-ter. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo la rubrica «Art. 22» è aggiunta la seguente:
«Art. 22-bis. Contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa».
Conseguentemente, alle minori entrate, pari a 150 milioni annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante riduzione proporzionale delle voci della Tabella A.
3. 58. (ex 3. 103.) Della Vedova.
Al comma 3-bis, sopprimere le parole da: ferma restando fino alla fine del comma.
3. 159. Leo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 sono tenute al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento rispetto a quella in vigore nella regione di riferimento; le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esentate dal pagamento dell' imposta regionale sulle attività produttive.
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 445 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.»
Art. 150-ter. - 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato sono sostituite dalle seguenti: Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato;
b) le parole: Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro sono sostituite dalle seguenti: Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro;
c) le parole: Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro sono sostituite dalle seguenti: Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro.
Art. 150-quater. - 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2008 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
Art. 150-quinquies. - 1. A partire dal 1o gennaio 2008, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRE. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto
abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2008, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
3. 63. (ex 3. 299.) D'Ulizia.
Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
12-bis. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le regioni e le province autonome possono disporre con proprio provvedimento che la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive venga presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
3. 64. (ex 3. 235.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 13, lettera d) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato».
3. 65. (ex 3. 295.) Gianfranco Conte.
Al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole da: a 10 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: a 14 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 14 milioni di euro.
3. 66. (ex 0. 3. 321. 21.) Leo, Giorgio Conte.
Al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole è esercitata l'opzione aggiungere le seguenti: se i maggior valori assoggettati all'imposta sostitutiva si riferiscono all'avviamento, gli stessi sono in ogni caso deducibili in ciascun periodo di imposta sia ai fini dell'imposta sul reddito sia ai fini IRAP in misura non superiore ad un decimo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Gli stanziamenti relativi all'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentati nella misura di 55 milioni di euro per l'anno 2008, di 110 milioni di euro per l'anno 2009 e di 160 milioni di euro per l'anno 2010.
3. 67. (ex 9. 467.) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.
Al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole quarto periodo con le seguenti: secondo periodo.
3. 68. (ex 0. 3. 321. 25.) Leo, Giorgio Conte.
Al comma 15, primo periodo, premettere le parole: Al fine di introdurre nel sistema di prelievo criteri di premialità ordinaria, volta a favorire processi di crescita dimensionale delle aziende, l'apertura al mercato dei capitali delle Piccole e medie imprese, il rafforzamento tecnologico del sistema produttivo
Conseguentemente:
al comma 21, alinea, sostituire le parole da: ubicate fino a euro 500.000 con le seguenti: ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea
al comma 23, primo periodo, sostituire le parole 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.
all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di euro 100 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.
3. 71. (ex 3. 114.) Villetti.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni con le seguenti: 8 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 8 milioni
3. 155. Leo.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro con le seguenti: a 14 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 14 milioni
3. 156. Leo.
Al comma 15, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di recupero a tassazione delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, le corrispondenti riserve in sospensione di imposta sono liberamente distribuibili.
3. 158. Leo.
Al comma 17, lettera b), capoverso, comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; l'opzione esercitata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta.
3. 72. (ex 0. 3. 321. 23.) Leo, Giorgio Conte.
Al comma 17, lettera b), capoverso, comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: l'opzione esercitata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta.
3. 154. Leo.
Al comma 17, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) i costi relativi al personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numero 9) del codice civile».
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella
applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5,
8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al
comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo
conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 74. (ex 3. 147.) Menia, Alberto Giorgetti.
Al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
3. 79. (ex 3. 224.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 17, lettera h) dopo le parole: l'aliquota del 3,9 per cento aggiungere le seguenti: L'imposta dovuta non può superare il limite dell'aliquota effettiva del 17 per cento, calcolata sull'ammontare del risultato di esercizio prima delle imposte.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei
ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula
altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 80. (ex 3. 153.) Menia, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Ai fini della determinazione dell'importo dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per l'anno di imposta 2008, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare, in via alternativa rispetto alle disposizioni di cui ai commi 17 e 18, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore per l'anno di imposta 2007, se più favorevoli.
Conseguentemente, alle eventuali minori entrate, non superiori a 250 milioni per il 2008, 290 milioni per il 2009 e 340 milioni per il 2010, si provvede mediante riduzione proporzionale delle voci della Tabella A.
3. 82. (ex 3. 101.) Della Vedova.
Al comma 19 , primo periodo, sostituire le parole da: la dichiarazione annuale, fino alla fine del comma, con le seguenti: le regioni e le province autonome possono disporre con proprio provvedimento che la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive venga presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
3. 84. (3. 264.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme
dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.
19-ter. Le somme di cui al comma 19-bis comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 19-bis.
3. 85. (ex 3. 265.) Peretti, Zinzi.
Al comma 20, primo periodo, sostituire parole: i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi con le seguenti: le agevolazioni concesse alle imprese in forma di crediti d'imposta.
3. 86. (ex 3. 9.) Musi.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alla lettera a), numeri 2), 3), 4),: dopo le parole «e della raccolta e smaltimento rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «fatte comunque salve le imprese di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 87. (ex 3. 189.) Cosenza, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Alle riserve formate con utili prodotti nei periodi di imposta di fruizione degli aiuti, distribuite a decorrere dal 10 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2003, si applica il comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Il credito d'imposta spettante in base al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite annuale stabilito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
3. 88. (ex 3. 322.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Sopprimere i commi da 21 a 24.
3. 89. (ex 3. 218.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di promuovere la collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo e la promozione della stessa in forme consortili, è riconosciuto alle aggregazioni di imprese aventi come oggetto la costituzione di laboratori o di centri di ricerca, nonché l'avvio di progetti comuni di ricerca, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per i beni indicati nel comma 35.
Conseguentemente,
al comma 22, sostituire le parole: al comma 21 con le seguenti: ai commi 21 e
21-bis, sostituire le parole: dal comma 21 con le seguenti: dai commi 21 e 21-bis;
al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: al comma 21 con le seguenti: ai commi 21 e 21-bis, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni. secondo periodo, sostituire le parole: dei commi 21 e 22 con le seguenti: dei commi 21, 21-bis e 22.
all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di euro 100 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.
3. 91. (ex 3. 115.) Villetti.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24.1. Al comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il debito d'imposta sorge al momento dell'effettivo incasso dei corrispettivi, determinando l'obbligo di versamento alla prima scadenza utile».
Conseguentemente:
all'articolo 9, sopprimere i commi da 64 a 69;
all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera b);
sopprimere gli articoli 31, 33, 35 e 41;
all'articolo 44, sopprimere il comma 2;
sopprimere gli articoli 46, 49 e 60;
all'articolo 62, sopprimere i commi 23 e 24;
sopprimere gli articoli 64 e 69;
all'articolo 89, sopprimere il comma 2;
sopprimere gli articoli 90, 91, 92 e 113;
all'articolo 122, sopprimere il comma 4;
sopprimere l'articolo 127;
all'articolo 146, sopprimere il comma 29;
3. 93. (vedi 3. 62. e 3. 301) Crosetto, Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Santelli.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in ordine all'individuazione dei servizi ammessi al riparto, di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, si applicano a partire dalla quantificazione, relativa all'anno 2007, degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto degli enti interessati.
*3. 96. (ex 3. 7.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in ordine all'individuazione dei servizi ammessi al riparto, di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, si applicano a partire dalla quantificazione, relativa all'anno 2007, degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto degli enti interessati.
*3. 97. (ex 3. 175.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere il comma 27.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli: 31 e 32;
all'articolo 40, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 70;
all'articolo 76, sopprimere il comma 2;
sopprimere gli articoli 96, 100 e 103;
all'articolo 113, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni con le seguenti: 864 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.120 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.648 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.498 milioni;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.
all'articolo 119, sopprimere il comma 2;
sopprimere gli articoli 124 e 125.
3. 98. (vedi 3. 80.) Giudice.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Il termine previsto dall'articolo 43 , comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166 prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter della legge 26 febbraio 2007, n. 17, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 2.000.
3. 99. (ex 3. 282.) Lucchese, Romano, Ruvolo, Marinello, Peretti, Zinzi.
Al comma 32, primo periodo, dopo le parole: aggregazioni professionali, aggiungere le seguenti: anche in forma cooperativa e loro consorzi,.
3. 109. (ex 3. 298.) D'Ulizia.
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: di almeno quattro con le seguenti: di almeno due.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 110. (ex 3. 49.) Leo.
Al comma 32, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non concorrono alla formazione della consistenza numerica dell'associazione professionale e della società professionale i soci o gli associati di età inferiore ai 35 anni.
3. 112. (ex 3. 276.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 37, sopprimere le parole: e di applicazione delle sanzioni, anche.
3. 113. (ex 3. 155.) De Corato, Menia, Alberto Giorgetti.
Al comma 37, sostituire le parole da: e di applicazione delle sanzioni fino alla fine del comma, con le seguenti: nei casi in cui,
nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si modifichi in misura superiore ai limiti, minimi e massimi, previsti al comma 32.
3. 114. (ex 3. 156.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 37, aggiungere, in fine, le parole:, salvo cause come decesso del professionista, raggiungimento dell'età pensionabile, malattie e infortuni di invalidità temporanea o permanente.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 115. (ex 3. 50.) Leo.
Sostituire il comma 40 con il seguente:
40. L'efficacia della disposizione di cui al comma 39 per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili diverse da quelle costituenti servizi singoli ed effettuate su richiesta del cliente, è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/1127CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.
3. 116. (ex 3. 194.) Cosenza, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 43.
3. 124. (vedi 3. 164.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Al comma 43, lettera a), capoverso, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro degli affari esteri
3. 125. (vedi 0. 3. 320. 1.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 43, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 54, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Le plusvalenze realizzate, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 126. (ex 3. 53.) Leo.
Al comma 43, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 54, comma 5, dopo le parole «sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 127. (ex 3. 51.) Leo.
Al comma 43, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
3) Dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Allo scopo di fornire la prova contraria di cui al comma 5-bis, il contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente».
3. 128. (ex 3. 319.) Campa.
Sopprimere il comma 44.
3. 129. (vedi 3. 165.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro.
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
44-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. 130. (ex 3. 246.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La mancata risposta da parte della direzione generale entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente, equivale a silenzio-assenso»;
b) il comma 10 è abrogato.
3. 131. (ex 3. 317.) Campa.
Sopprimere il comma 45.
3. 132. (ex 3. 166.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 47.
3. 133. (vedi 3. 160.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 48.
3. 134. (vedi 3. 161.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 49.
3. 136. (ex 3. 162.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 50.
3. 137. (ex 3. 163.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
51.1. La rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni, può essere eseguita con esclusivo riferimento ai beni immobili ammortizzabili e strumentali per l'esercizio dell'attività degli Stabilimenti idropinici ed idrotermali di cui al codice 93.04.2 facente parte della Tabella dei codici delle attività economiche A TECOFIN 2004.
51.2. La rivalutazione di cui al precedente comma 51.1 può essere eseguita con esclusivo riferimento a predetti beni immobili strumentali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
51.3. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fin delle imposte sui redditi, e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di riferimento al quale è stata eseguita.
51.4. L'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 3 per cento, è versata entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
51.5. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 51. 1 può essere assoggettato, in tutto o in parte, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte su redditi, rispettivamente secondo le seguenti quote: 10 per cento nel 2008; 45 per cento nel 2009; 45 per cento nel 2010. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475,477 e 478 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri: apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3. 138. (ex 3. 289.) Marinello.
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
51.1. La rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni, può essere eseguita con esclusivo riferimento ai beni immobili ammortizzabili e strumentali per l'esercizio dell'attività degli Stabilimenti idropinici ed idrotermali di cui al codice 93.04.2 facente parte della Tabella dei codici delle attività economiche A TECOFIN 2004.
51.2. La rivalutazione di cui al precedente comma 51.1 può essere eseguita con esclusivo riferimento a predetti beni immobili strumentali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
51.3. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fin delle imposte sui redditi, e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di riferimento al quale è stata eseguita.
51.4. L'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 3 per cento, è versata entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
51.5. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 51. 1 può essere assoggettato, in tutto o in parte, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte su redditi, rispettivamente secondo le seguenti quote: 10 per cento nel 2008; 45 per cento nel 2009; 45 per cento nel 2010. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475,477 e 478 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. 139. (ex 3. 283.) Ciro Alfano, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
51.1. La rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni, può essere eseguita con esclusivo riferimento ai beni immobili ammortizzabili e strumentali per l'esercizio dell'attività degli Stabilimenti idropinici ed idrotermali di cui al codice 93.04.2 facente parte della Tabella dei codici delle attività economiche A TECOFIN 2004.
51.2. La rivalutazione di cui al precedente comma 51.1 può essere eseguita con esclusivo riferimento a predetti beni immobili strumentali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
51.3. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fin delle imposte sui redditi, e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di riferimento al quale è stata eseguita.
51.4. L'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 3 per cento, è versata entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
51.5. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione
di cui al comma 51. 1 può essere assoggettato, in tutto o in parte, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte su redditi, rispettivamente secondo le seguenti quote: 10 per cento nel 2008; 45 per cento nel 2009; 45 per cento nel 2010. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475,477 e 478 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
3. 140. (ex 3. 193.) Cosenza, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
51.1. Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e di assicurare una corretta azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, con salvaguardia delle conseguenti entrate erariali, nonché di armonizzare i criteri interpretativi relativi all'idoneità degli stessi, la lettera a) del comma 6 dell'articolo 110 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituita dalla seguente:
«a) quelli che, dotati di attestazione di conformità rilasciata dalle Amministrazioni preposte di cui all'articolo 38 della legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate in conformità del sistema di controllo dell'aleatorietà contenuto nel programma di gioco verificato dall'Amministrazione. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali».
3. 142. (ex 3. 98.) Salerno.
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
51.1. All'articolo 60-bis comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, dopo le parole: «il cessionario» è aggiunta la seguente: «diretto».
3. 143. (ex 3. 241.) Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
51.1. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre il comma 3 è abrogato.
3. 144. (ex 3. 242.) Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
51-bis. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 469 le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2005»
b) dopo il comma 471 è aggiunto il seguente:
«471-bis: L'aliquota del 12 per cento di cui al comma 470 è ridotta al 3 per cento
se la rivalutazione viene applicata a beni immobili strumentali per le imprese di cui alla »Classificazione delle attività economiche 2004«, strettamente comprese nel gruppo H.55 (»Alberghi e ristoranti«) ed ai singoli codici di attività: 92.72.1 (»Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali«) e 93.04.2 (»stabilimenti idropinici ed idrotermali«)»;
c) al comma 472 le parole: «10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008;» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008; 45 per cento nel 2009».
3. 146. (ex 3. 191.) Cosenza, Alberto Giorgetti.
Sopprimere i commi 51-bis, 51-ter e 51-quater.
3. 149. (ex 0. 3. 321. 8.) Leo, Giorgio Conte.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Disposizione in materia di carico fiscale sui prodotti petroliferi) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di neutralizzare gli effetti fiscali derivanti dalle variazioni del prezzo a barile del petrolio greggio, la misura dell'aliquota di accisa sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, con cadenza trimestrale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico sulla base delle variazioni dei prezzi rilevate nel trimestre precedente. Il primo decreto attuativo, da emanare entro il 25 marzo 2008, stabilisce le misure delle aliquote di accise in vigore dal successivo 1 aprile sulla base delle variazioni dei prezzi del petrolio greggio rilevate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 15 marzo 2008.
3. 01. (ex 3. 03.) Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, De Luca, Nard, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - (Modifica all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,. e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 1.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:
a) la contribuente sia non coniugata, legalmente separata, divorziata e vedova, non convivente more uxorio con carichi di famiglia;
b) l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sia superiore a 1.500 euro mensili.
1-ter. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-bis non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiano, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale
quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2008.
3. 02. (ex 3. 06.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - (Assegni per il nucleo familiare) - 1. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari composti da un solo genitore e da almeno un figlio minore e in cui non sono presenti componenti inabili, sono aumentati del 20 per cento nel caso in cui il genitore sia una donna non coniugata, legalmente separata, divorziata o vedova, non convivente more uxorio, e che il figlio o i figli siano a carico e non abbiano raggiunto la maggiore, età ovvero un'età non superiore a 32 anni se studenti.
2. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari composti da un solo genitore e da almeno un figlio minore e in cui sono presenti componenti inabili, sono aumentati del 40 per cento nel caso in cui il genitore sia una donna non coniugata, legalmente separata, divorziata o vedova, non convivente more uxorio, e che il figlio o i figli siano a carico e non abbiano raggiunto la maggiore età ovvero un'età non superiore a ventisei anni se studenti.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2008.
3. 03. (ex 3. 07.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere, il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Per i titoli emessi a partire dal 1o gennaio 2008, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto recante la disciplina transitoria in maniera da non far emergere ingiustificati guadagni e perdite, e nel rispetto del criterio di semplificazione degli adempimenti.
3. 04. (ex 3. 019.) Villetti.
ART. 4.
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali).
Sopprimere i commi da 1 a 19.
4. 1. (vedi 4. 46.) Oliva.
Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, salvo che la maggioranza dei soci o degli associati sia di età inferiore a 35 anni.
4. 2. (ex 4. 30.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sono esenti dall'imposta con le seguenti: non si considerano soggetti passivi dell'imposta.
4. 3. (vedi 0. 4. 53. 1.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 12-bis, primo periodo, sostituire le parole da: conseguito nell'esercizio fino alla fine del periodo con le seguenti: ai sensi dell'articolo 8, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
4. 20. Leo.
Al comma 23, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: in coerenza con quanto indicato nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293.
4. 5. (ex 4. 1.) Saglia.
Sostituire i commi 25, 26 e 27 con i seguenti:
25. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli. La comunicazione, che comprende in tal modo i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, avviene mediante un'unica dichiarazione da presentare agli Enti previdenziali interessati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento utilizzando le modalità organizzative attualmente in essere per la dichiarazione mensile dei dati retributivi opportunamente integrate secondo le indicazioni del comma successivo.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma precedente nonché le modalità di trasmissione alla Agenzia delle Entrate delle informazioni aventi natura fiscale al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione di tutti gli adempimenti collegati che, attraverso la definizione di un'unica piattaforma informatica, preveda:
a) la trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) la previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
c) la conseguente realizzazione di un sistema sinergico tra i vari Enti interessati;
d) il possibile ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nell'articolo 44, comma 9, del citato decreto-legge n. 269 del 2003;
e) la contestuale implementazione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui all'articolo 1, comma 23, lettere a), b), c), d), e), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e il coerente sviluppo delle funzioni del Casellario centrale dei pensionati.
4. 6. (ex 4. 6.) Cordoni.
Al comma 26, sostituire le parole da: sono definite fino alla fine del comma, con le seguenti: sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione dei dati dai medesimi enti previdenziali all'Agenzia delle entrate.
4. 8. (ex 4. 18.) Sgobio, Venier, Napoletano.
Al comma 27, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sostituire i commi 28 e 29 con il seguente:
28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione dei dati dai medesimi enti previdenziali all'Agenzia delle entrate.
4. 9. (vedi 4. 3.) Cannavò.
Al comma 27, sopprimere la lettera b).
4. 10. (ex 4. 19.) Sgobio, Venier, Napoletano.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31. 1. Le fideiussioni rilasciate dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 ai sensi dell'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le altre garanzie da essi rilasciate nei confronti di soggetti diversi dalle banche e dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario rientrano nell'attività di garanzia collettiva dei fidi come definita dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora prestate a favore delle imprese socie.
4. 13. (ex 4. 27.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Il trasferimento a titolo gratuito di beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 giugno 2008, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, non costituisce presupposto i per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.
4. 16. (ex 4. 2.) Bellotti.
Al comma 34, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 7 per cento.
Conseguentemente:
all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 230.000;
2009: - 230.000;
2010: - 230.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art.150-bis. (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 40 per cento«;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
4. 17. (ex 4. 45.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
35. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2008».
36. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 207 del 2001 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2008, 2009 e 2010.
4. 18. (ex 4. 28.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4. 1. (Programmazione fiscale). - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi
di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata,
fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non
operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo,
nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
4. 02. (ex 4. 05.) Antonio Pepe, Leo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4. 1. (Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola). - 1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza, documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento»;
b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Le certificazioni dei sostituti d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza, documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento»;
c) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza, documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento».
2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-quater sono aggiunti i seguenti:
«6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.
6.sexies L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati».
3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma: «La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola».
4. 03. (ex 4. 08.) Peretti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4. 1. (Misure di sostegno al reddito delle famiglie numerose e delle giovani coppie). 1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno al reddito dei nuclei familiari composti da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati, ovvero dei nuclei familiari con uno o due figli, ma con almeno un componente disabile o inabile al lavoro ovvero dei nuclei familiari composti da coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, di età inferiore a trentasei anni e residenti in Italia, i medesimi hanno diritto alla concessione di un contributo statale pari a 1.500 euro per ogni figlio nato, adottato o affidato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
ART. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal
contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
4. 07. (ex 15. 039.) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4. 1. (Disposizioni in materia di fermo amministrativo di veicoli e di ipoteca su immobili). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni e gli enti possono, con propria delibera, prevedere e disciplinare le modalità di una definizione per il pagamento delle cartelle notificate entro la data della entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme dovute quale sorta capitale con esclusione delle voci di qualsiasi altro interesse, diritto o spesa accessoria.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni e gli enti devono, con propria delibera, annullare le cartelle di pagamento oggetto di prescrizione o per le quali sia già intervenuto il pagamento delle somme dovute.
3. II fermo dei veicoli di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, può essere disposto solo nei casi in cui il debito risulti di valore proporzionato almeno al cinquanta per cento del valore del veicolo e comunque di ammontare superiore a tremila euro. In ogni caso, il fermo dei veicoli non può essere disposto nei casi in cui, con riferimento al medesimo debito, sono già state emesse altre misure cautelari.
4. L'ipoteca sui beni immobili di cui all'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere disposta solo nei casi in cui il debito risulti di valore proporzionato almeno al 50 per cento del valore dell'immobile e comunque di ammontare superiore a cinquantamila euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: « 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
4. 08. (ex 4. 03.) Leo.
ART. 5.
(Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti con un reddito proprio non
superiore complessivamente a euro 516,46, per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI e agli interessi di mora, d'importo compreso tra 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
5. 2. (ex 5. 22) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
5. 4. (ex 5. 25.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sopprimere le parole: Nel limite massimo di 500.000 euro annui.
5. 5. (ex 5. 19) Gardini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 500.000 euro fino a: reddito con le seguenti: 100.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2208, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito mensile.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: anche in termini di riduzione dei trasferimenti pubblici alla RAI. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio.
5. 6. (ex 5. 10) Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco, Villetti, Schietroma.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 7. (ex 5. 21) Gardini.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 8. (ex 5. 12. e 5. 17) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2000 con le seguenti: di 60 euro.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 500.000;
2009: - 500.000;
2010 : - 500.000.
5. 8. (ex 5. 20) Gardini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, è sostituito dal seguente: «In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti».
5. 9. (ex 5. 7) Caparini, Gibelli, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, primo periodo, sopprimere le parole: «per gli eredi» e sostituirle con le seguenti: «per il coniuge e per i figli conviventi».
5. 10. (ex 5. 8) Caparini, Gibelli, Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al canone di abbonamento al servizio pubblico generale radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1075, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.
4. All'onere di cui al comma 3, si provvede annualmente con Legge Finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".
Conseguentemente, per l'esercizio 2008, le dotazioni iniziali delle unità revisionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 1.400.000 euro. l conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
5. 01. (ex 5. 09) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al canone Rai). - 1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»;
b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 10, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «cedere o alienare» sono aggiunte le seguenti parole: «o ancora intenda eliminare lo stesso»;
d) all'articolo 10, comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di eliminazione dell'apparecchio, oltre alla denunzia, l'utente è tenuto ad allegare un certificato della discarica nella quale lo stesso è stato lasciato.
2. L'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.
3. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «apparecchi atti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e
presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva».
Conseguentemente, per l'esercizio 2008, le dotazioni iniziali delle unità revisionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 1.400.000 euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
5. 02. (ex 5. 010) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al canone Rai). - 1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»;
b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 10, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «cedere o alienare» sono aggiunte le seguenti parole: «o ancora intenda eliminare lo stesso»;
d) all'articolo 10, comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di eliminazione dell'apparecchio, oltre alla denunzia, l'utente è tenuto ad allegare un certificato della discarica nella quale lo stesso è stato lasciato.
2. L'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.
Conseguentemente, per l'esercizio 2008, le dotazioni iniziali delle unità revisionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 1.400.000 euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
5. 03. (ex 5. 03) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Introduzione del quoziente familiare). - 1. Allo scopo di realizzare una più equa distribuzione del carico tributario e per sostenere i nuclei familiari, è istituto, in via sperimentale, per l'anno 2008, il quoziente famigliare.
2. Ai fini di cui al comma 1, le coppie coniugate, e non effettivamente né legalmente separate, e le coppie conviventi con figli, possono optare per l'applicazione della tassazione in base al meccanismo del quoziente familiare.
3. In caso di opzione ai sensi del comma 1, i redditi percepiti dai coniugi devono essere sommati e l'importo risultante deve essere diviso per il numero delle quote spettanti al nucleo familiare, calcolate in base agli appartenenti al nucleo ai sensi del comma 4.
4. Per ciascun coniuge si calcola una quota intera; per ciascuno dei primi due figli si calcola metà della quota; per ciascun figlio a partire dal terzo si applica una quota intera; per ciascun soggetto a carico del nucleo familiare affetto da disabilità si calcola una quota intera; per tutti gli altri soggetti a carico del nucleo familiare si calcola una metà della quota.
5. Al reddito risultante dalle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo si
applica la corrispondente aliquota fiscale prevista dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, possono applicare le posizioni del testo unico delle imposte sui redditi ovvero quelle di cui al presente articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - Per gli esercizi 2008 e 2009 le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 5 miliardi di euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
5. 04. (ex 5. 013) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Bongiorno, Siliquini, Alberto Giorgetti, Rampelli, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccaci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli, Garavaglia, Filippi, Peretti.
ART. 6.
(Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di confidi).
Sopprimere il comma 3.
*6. 1. (ex 6. 12 e 6. 11.) Crosetto, Verro.
Sopprimere il comma 3.
*6. 2. (ex *6. 3.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis All'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'applicazione del presente comma le risorse finanziarie sono ripartite tra le regioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135, che provvedono ad individuare i criteri, le procedure e le modalità di attuazione».
6. 8. (ex 6. 5.) Campa.
ART. 7.
(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Abbandono del recupero delle prestazioni indebite erogate dall'Inps a soggetti residenti all'estero). - 1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Inps, per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73 euro annui.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2007 di importo superiore a 8.504,73 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.
3. L'eventuale recupero di cui al comma 2 è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo dei soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps.
7. 1. (ex 7. 1.) Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Narducci, Bafile.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora la detrazione del quinto della pensione determinasse un importo inferiore a euro 600 si provvederà ad effettuare una trattenuta tale da garantire comunque la fruizione mensile di una somma non inferiore a euro 600.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La disposizione di cui ai commi 1 e 1-bis non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.
all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presene disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2008.
7. 2. (ex 7. 3.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Contributo integrativo per gli iscritti agli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103). - 1. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito con il seguente:
«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato, dagli enti, nella misura dal 2 al 4 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. La misura percentuale del 2 per cento viene destinata ai montanti contributivi o a forme di assistenza a favore degli iscritti».
7. 02. (ex 7. 03.) Amoruso.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). - 1. L'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito con il seguente:
«505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 1, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per le spese del personale, le predette
amministrazioni adeguano le proprie politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali».
7. 03. (ex 7. 05.) Amoruso.
ART. 8.
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».
1-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
1-bis. Le predette disposizioni si applicano, altresì, alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alle ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il 1o luglio 2008.
8. 1. (ex 8. 16.) Di Gioia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».
1-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
1-bis. Le predette disposizioni si applicano, altresì, alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alle ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il 1o luglio 2008.
8. 2. (ex 8. 27.) Di Gioia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5 sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, di prendere visione, di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera e senza oneri, le relative certificazioni.
1-ter. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'Unione delle province italiane.
8. 4. (ex 8. 32.) Crema.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) alla mancata notificazione della cartella di pagamento, se da tale comportamento omissivo è derivata la prescrizione ovvero la decadenza del diritto di riscuotere il credito iscritto a ruolo.»
**8. 9. (ex *8. 18.) Di Gioia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) alla mancata notificazione della cartella di pagamento, se da tale comportamento omissivo è derivata la prescrizione ovvero la decadenza del diritto di riscuotere il credito iscritto a ruolo».
**8. 10. (ex *8. 23.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis): le parole: »e le società a prevalente partecipazione pubblica« sono soppresse.»
8. 14. (ex 8. 1.) Saglia.
Sopprimere i commi da 2 a 6.
8. 15. (ex 0. 8. 34. 8.) Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 3.
8. 50. Di Gioia
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: se superiori a duemila euro con le seguenti: se superiori a mille euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 18. (ex 0. 8. 34. 2.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei rate trimestrali con le seguenti: otto rate trimestrali.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: sei rate trimestrali con le seguenti: otto rate trimestrali;
all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 19. (ex 0. 8. 34. 3.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: se superiori a cinquemila euro, in numero massimo di otto rate con le seguenti: se superiori a tremila euro, in numero massimo di dodici rate.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 20. (0. 8. 34. 4.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 7, capoverso Art. 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: In un numero massimo di otto rate trimestrali con le seguenti: in un numero massimo di venti rate trimestrali.
8. 500. La Commissione.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 1, sopprimere il settimo periodo.
8. 21. (ex 0. 8. 34. 15.) Gianfranco Conte, Zorzato.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
8. 22. (ex 0. 8. 34. 1.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 3,5 per cento annuo con le seguenti: 2,5 per cento annuo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 23. (ex 0. 8. 34. 6.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 16, capoverso, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
8. 51. Gianfranco Conte
Al comma 16, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione si applica anche alle violazioni pregresse, nonché alle cartelle dei ruoli in corso di notifica.
Conseguentemente:
all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
8. 52. Gianfranco Conte
Al comma 18, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 258 euro con le seguenti: 100 euro.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 258 euro con le seguenti: 100 euro.
8. 30. (ex 0. 8. 35. 5.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Sopprimere i commi 19 e 20.
8. 31. (ex 0. 8. 35. 9.) Alberto Giorgetti, Proietti Cosimi.
Sopprimere il comma 21.
8. 32. (ex 0. 8. 35. 2.) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 22.
8. 33. (ex 0. 8. 35. 8.) Alberto Giorgetti, Leo.
Sopprimere i commi 23, 24, e 25.
8. 34. (ex 0. 8. 35. 7.) Leo, Lamorte.
Sopprimere il comma 23.
8. 35. (ex 0. 8. 35. 3.) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 27.
8. 36. (ex 0. 8. 35. 4.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di accertamento fondato sugli studi di settore). - 1. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono fondarsi anche sugli studi di settore solo in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore medesimi. Lo scostamento, in assenza di ulteriori elementi probatori, fra l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli determinabili sulla base degli studi di settore costituisce presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La disposizione di cui al presente comma rappresenta interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, della disposizione di cui all'articolo 62-sexies, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
8. 037. (ex 8. 01.) Leo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la Equitalia s.p.a., anche per il tramite delle sue partecipate, fornisce alle prefetture - uffici territoriali di Governo il supporto nella gestione delle attività finalizzate all'irrogazione delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme in materia di circolazione stradale e di emissione di assegni bancari e postali, ivi comprese quelle relative all'assistenza nei giudizi davanti all'autorità giudiziaria, da assicurare nei casi in cui non possa intervenire l'Avvocatura dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, la società prevista dallo stesso comma 1, può costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con altre società.
3. Le attività di supporto affidate, le modalità di esecuzione delle stesse e la relativa remunerazione sono determinate con convenzione stipulata tra la singola prefettura - ufficio territoriale di Governo e la Equitalia s.p.a.
4. Le risorse necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività svolte dall'Equitalia S.p.a., ai sensi dei commi da 1 a 3, sono costituite unicamente da una quota parte delle maggiori entrate riscosse per effetto del presente articolo.
8. 040. (ex 8. 06.) Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. All'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: «, al netto di una quota pari al trenta per cento che affluisce al bilancio dello Stato a parziale copertura dei costi sostenuti
dall'ufficio territoriale del Governo, a seguito di ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203».
8. 041. (ex 8. 07.) Peretti, Zinzi.
ART. 9.
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario).
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione la dichiarazione di cui al primo periodo viene resa entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
9. 1. (ex 9. 107.) Misuraca, Marinello, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in quattro milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
9. 2. (ex 9. 410.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000.
9. 3. (ex 9. 112.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 4.000.
*9. 4. (ex 9. 8.) Bellotti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 4.000.
*9. 5. (ex 9. 142.) Minardo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che
operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 4.000.
*9. 6. (ex 9. 332.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 4.000.
*9. 7. (ex 9. 377.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in quattro milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».
9. 8. (ex 9. 50.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Al comma 6, dopo le parole: pesca costiera aggiungere le seguenti: e l'acquacoltura in acque marine e salmastre.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -10.000;
2009: -10.000;
2010: -10.000.
*9. 9. (ex 9. 9.) Bellotti.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla, pesca in acque dolci e dalla piscicoltura» sono soppresse;
b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento» sono soppresse.
6-ter. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: «in acque dolci».
6-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 10.000.
9. 18. (ex 9. 409.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 32, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) l'attività di imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;»;
b) alla lettera c), dopo la parola: «di animali» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività di cui alla lettera b-bis)».
6-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante la modifica delle aliquote relative alla tassazione delle società cooperative con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, di cui al comma 6-quater.
6-quater. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 19. (ex 9. 463.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per l'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, la superficie utilizzabile viene commisurata agli effetti del reddito agrario e dominicale mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di prima classe, in vigore nella provincia ove ha sede l'imprenditore ittico, al tonnellaggio netto di ogni natante secondo i seguenti scaglioni:
a) da zero a 50 tonnellate di stazza netta: 0,70 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
b) da 51 a 100 tonnellate di stazza netta: 0,60 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
c) da 101 a 150 tonnellate di stazza netta: 0,40 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
d) da 151 a 200 tonnellate di stazza netta: 0,30 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
e) da 201 tonnellate di stazza netta: 0,20 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta.
6-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante la modifica delle aliquote relative alla tassazione delle società cooperative con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, di cui al comma 6-quater.
6-quater. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 20. (ex 9. 474.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, per l'anno d'imposta 2007 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1 - studio di settore SG90U.
6-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante la modifica delle aliquote relative alla tassazione delle società cooperative con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, di cui al comma 6-quater.
6-quater. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 21. (ex 9. 473.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Sopprimere il comma 7-bis.
9. 22. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009, nei confronti delle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, della Commissione e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento sono equiparate, rispettivamente, a quelle di cui all'articolo 2, comma 3, e di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2008, e in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1290 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. 31. (ex 9. 359.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il credito di imposta si applica anche per gli anni 2008 e 2009 secondo i criteri e le modalità stabili dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2007, n. 235. Sono considerati ammissibili gli interventi relativi a domande per investimenti presentate il 31 dicembre 2007 per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre 2008 per l'anno 2009, istruite favorevolmente dall'ente incaricato e non finanziate per mancanza di fondi».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera lineare, le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
9. 32. (ex 9. 421.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il credito d'imposta si applica anche per gli anni 2008 e 2009 secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007. Sono considerati ammissibili gli interventi relativi a domande per investimenti presentate entro il 31 dicembre 2007 per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre 2008 per l'anno 2009, istruite favorevolmente dall'ente incaricato e non finanziate per mancanza di fondi.».
9. 35. (ex 9. 436.) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 l'imposta sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.
Conseguentemente all'articolo 10:
al comma 12, capoverso lettera c-bis), sostituire la parola: elicotteri con le seguenti: traghetti e aliscafi;
dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) obbligo per le aziende di trasporto ferroviario di garantire un servizio gratuito di informazione agli abbonati mensili e annuali attraverso l'invio di messaggi SMS per segnalare tempestivamente ritardi e disservizi a coloro i quali ne facciano richiesta.
12-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 35 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 63, comma 1, della presente legge, eventualmente anche attraverso la rimodulazione degli interventi, sulla base di un'analisi dei costi e dei benefici economici ed ambientali effettuata di concerto dai ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture.
9. 37. (ex 9. 283.) Bonelli, Zanella, Trepiccione, Francescato.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera, le dotazioni di parte corrente lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 40. (ex 9. 388.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, l'ultimo periodo è soppresso.
9. 41. (ex 9. 441.) Uggè.
Sopprimere i commi 26, 27, 28 e 29.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti nella misura di 101,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
9. 42. (ex 9. 253.) Menia, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
30-bis. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) gli emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente percepiti per effetto di contratti collettivi aziendali o di contratti individuali, collegati ad obiettivi aziendali o individuali, dei quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo o dal contratto individuale alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
b) all'articolo 21, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Sugli emolumenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b-bis), si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
30-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 30-bis si provvede mediante la modifica delle aliquote relative alla tassazione delle società cooperative con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, di cui al comma 6-quater.
30-quater. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 48. (ex 9. 438.) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
30-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «non superiore ad euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 12 per cento del reddito complessivo»;
b) le parole: «ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del computo del predetto limite».
30-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 30-bis si provvede mediante la modifica delle aliquote relative alla tassazione delle società cooperative con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, di cui al comma 6-quater.
30-quater. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 49. (ex 9. 442.) Fratta Pasini.
Al comma 32, sostituire le parole: un componente inabile con le seguenti: un componente con disabilità accertata non inferiore al 70 per cento.
9. 50. (ex 9. 411.) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Al fine di garantire la tracciabilità dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alle seguenti disposizioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole «all'ufficio del registro» sono aggiunte le seguenti: «e alle province»;
b) all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, dopo le parole «all'anagrafe tributaria» aggiungere le parole «e alle Province competenti»;
c) all'articolo 53, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «alle autorità» aggiungere le parole «ed alle province».
*9. 300. (ex 9. 4., 9. 249. e 9. 278.) Saglia, Moffa, Alberto Giorgetti, Nespoli, Castiello.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Al fine di garantire la tracciabilità dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alle seguenti disposizioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole «all'ufficio del registro» sono aggiunte le seguenti: «e alle province»;
b) all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, dopo le parole «all'anagrafe tributaria» aggiungere le parole «e alle Province competenti»;
c) all'articolo 53, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le
parole «alle autorità» aggiungere le parole «ed alle province».
*9. 51. (ex 9. 19., 9. 199. e 9. 426.) Osvaldo Napoli, Fratta Pasini, Stradella, Marinello, Crosetto, Giudice, Boscetto, Zorzato, Verro, Gelmini.
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 comma 347, le parole: «caldaie a condensazione» sono sostituite dalle seguenti: «generatori di calore a condensazione».
9. 401. (ex 2. 46.) Saglia.
Al comma 39, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 750 euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti del 2 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.
9. 58. (ex 9. 271.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Al comma 40, dopo le parole: e cooperative , aggiungere le seguenti: a patto che i beneficiari siano in possesso dei requisiti richiesti dai bandi di accesso.
9. 61. (ex 9. 439.) Gardini.
Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima lettera i-sexies), sono aggiunte, in fine, le parole: «; tali agevolazioni si applicano comunque agli studenti residenti nelle isole minori».
9. 62. (ex 9. 255.) Taglialatela, Alberto Giorgetti, Gianfranco Conte, Peretti.
Sopprimere i commi da 41 a 46.
9. 63. (ex 9. 319.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 41, sostituire le parole da: l'archiviazione delle fatture fino a: enti pubblici nazionali con le seguenti: dopo le parole: l'archiviazione delle fatture per importi superiori a 50.000 euro, emesse nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato.
Conseguentemente al comma 42, dopo le parole non possono accettare le fatture aggiungere le seguenti: per importi superiori ai 50.000 Euro.
9. 64. (ex 9. 114.) Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.
Sostituire i commi 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies con il seguente:
48-bis. Relativamente al periodo d'imposta 2007, le scadenze per la presentazione dei modelli Unico 2008 sono le seguenti:
a) 30 settembre 2008 per le tutte persone fisiche;
b) 31 ottobre 2008 per le società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali.
9. 65. (ex 0. 9. 454. 2.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
51-bis. È fatto obbligo ai comuni, con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, di provvedere, entro dodici mesi dalla data della presente legge, ad una ripartizione del proprio territorio in microzone uniformi ai fini del valore di mercato degli immobili ivi compresi, e di trasmetterlo all'Agenzia delle entrate per la definizione delle nuove tariffe d'estimo, uniformi per ogni microzona, previo parere non vincolante della Commissione censuaria centrale, da esprimersi entro sessanta giorni.
51-ter. In caso di inadempienza da parte dei sindaci, si provvederà con il potere di sostituzione da parte dei prefetti.
51-quater. Ciascun comune deve garantire che dalla revisione degli estimi non consegua, a parità di aliquote, una riduzione del gettito ICI.
51-quinquies. Qualora dalle nuove tariffe emergesse una sperequazione fiscale tra quanto pagato e quanto dovuto i contribuenti potranno presentare domanda di rimborso delle maggiori imposte versate e non ancora resesi definitive, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi valori di estimo catastale conseguenti alle disposizioni approvate con la presente proposta.
51-sexies. Alla liquidazione dei rimborsi si procederà utilizzando le maggiori imposte rivenienti dalla revisione degli estimi e nel limite delle stesse. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la progressiva liquidazione dei rimborsi sulla base del maggior gettito accertato in conformità di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stesso.
9. 67. (ex 9. 140.) Nardi.
Sopprimere il comma 54.
*9. 70. (ex 9. 58., 9. 227 e 9. 346.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Sopprimere il comma 54.
*9. 71. (ex 9. 94.) Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, Francesco De Luca, Nardi.
Sopprimere il comma 54.
*9. 73. (ex 9. 257.) Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 54, con il seguente:
54. All'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , le parole da: «mediante convenzione alle aziende» fino a: «di cui al comma 3 del medesimo articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, nell'ipotesi prevista dalle lettere a) e b) di tale disposizione, ad imprese private nella posizione di affidataria o socie, anche se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi dell'articolo 2345 del codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53 comma 1».
*9. 75. (ex 9. 57 e 9. 221.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Sostituire il comma 54, con il seguente:
54. All'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , le parole da: «mediante convenzione alle aziende» fino a: «di cui al comma 3 del medesimo articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, nell'ipotesi prevista dalle lettere a) e b) di tale disposizione, ad imprese private nella posizione di affidataria o socie, anche se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi dell'articolo 2345 del codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53 comma 1».
*9. 76. (ex 9. 152.) Leone.
Sostituire il comma 54, con il seguente:
54. All'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «mediante convenzione alle aziende» fino a: «di cui al comma 3 del medesimo articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme di cui all'articolo 113 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nell'ipotesi prevista dalle lettere a) e b) di tale disposizione, ad imprese private nella posizione di affidataria o socie, anche se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi dell'articolo 2345 del codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53 comma 1 o, se stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti per l'iscrizione, certificati dall'autorità competente dello Stato di stabilimento».
9. 77. (ex 9. 95.) Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, Francesco De Luca, Nardi.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'accertamento fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con pro
cedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al suc
cessivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza di Province, Comuni, Enti pubblici in genere, nonché di organismi o autorità di diritto pubblico tra di essi costituiti, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
*9. 79. (ex 9. 81.) Giudice, Fallica.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'accertamento fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza di Province, Comuni, Enti pubblici in genere, nonché di organismi o autorità di diritto pubblico tra di essi costituiti, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
*9. 80. (ex 9. 288.) Crema.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'ac
certamento
fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.«;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza di Province, Comuni, Enti pubblici in genere, nonché di organismi o autorità di diritto pubblico tra di essi costituiti, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
*9. 81. (ex 9. 370.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'accertamento fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza
delle province e dei comuni e degli enti pubblici in genere, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
**9. 82. (ex 9. 38.) Proietti Cosimi.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'accertamento fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: »6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni e degli enti pubblici in genere, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
**9. 83. (ex 9. 296.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'accertamento fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo
53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: »6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni e degli enti pubblici in genere, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
**9. 84. (ex 9. 430.) Gianfranco Conte.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sopprimere i numeri 3) e 3-bis).
Conseguentemente, dopo il comma 54, aggiungere il seguente:
54. 1. Sono fatti salvi gli affidamenti diretti operati dall'Ente Locale appaltante alla società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di cui l'Ente stesso sia unico titolare del capitale sociale, a condizione che esso eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla, Le società miste degli enti locali non iscritte all'albo che in virtù di precedenti affidamenti risultino attuali affidatarie dell'incarico di accertamento e riscossione delle entrate locali possono continuare ad esercitare tali attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2010 dopo il quale gli affidamenti saranno da intendersi automaticamente decaduti.
9. 87. (ex 9. 422.) Paolo Russo.
Al comma 54, sopprimere la lettera b).
**9. 89. (ex 9. 14., 9. 150. e 9. 423.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto, Leone.
Al comma 54, sopprimere la lettera b).
**9. 90. (ex 9. 59.,9. 226. e 9. 347.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 54, sopprimere la lettera b).
**9. 91. (ex 9. 76., 9. 101. e 9. 262.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Al comma 54, sopprimere la lettera b).
**9. 94. (ex 9. 285.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 54, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata:
1) da Equitalia s.p.a., con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
2) direttamente dagli enti locali ovvero dai concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 ovvero dagli altri soggetti
di cui al comma 5, lett. b), con le procedure indicate dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
9. 95. (ex 9. 75.) Alberto Giorgetti.
Al comma 54, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province, dei comuni e degli enti pubblici in genere viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
9. 97. (ex 9. 77.) Alberto Giorgetti.
Al comma 54, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5, ovvero con la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata al concessionario del servizio nazionale della riscossione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».
*9. 99. (ex 9. 13.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 54, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate delle province e dei
comuni viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5, ovvero con la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata al concessionario del servizio nazionale della riscossione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».
*9. 100. (ex 9. 80.) Alberto Giorgetti.
Al comma 54, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5, ovvero con la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata al concessionario del servizio nazionale della riscossione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».
*9. 102. (ex 9. 215.) Sgobio, Napoletano.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
9. 103. (ex 9. 159 e 9. 406.). Leone, Rosso, Zanetta.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. La riscossione coattiva delle entrate di pertinenza degli enti pubblici è effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta dalla società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 negli altri casi.
*9. 106. (ex 9. 60 e 9. 348.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. La riscossione coattiva delle entrate di pertinenza degli enti pubblici è effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta dalla società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 negli altri casi.
*9. 107. (ex 9. 102.) Antonio Pepe.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. La riscossione coattiva delle entrate di pertinenza degli enti pubblici è effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta dalla società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 negli altri casi.
*9. 109. (ex 9. 151.) Leone.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. Le società di capitali preposte alla gestione dei vizi pubblici locali, nonché quelle di cui all'articolo 53 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro. In mancanza di adeguamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detti soggetti non possono partecipare a gare.
**9. 111. (ex 9. 194.) Zanetta, Rosso, Galli.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. Le società di capitali preposte alla gestione dei vizi pubblici locali, nonché quelle di cui all'articolo 53 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro. In mancanza di adeguamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detti soggetti non possono partecipare a gare.
**9. 112. (ex 9. 258.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. I contratti in corso tra i comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
9. 115. (ex 9. 297.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:
56-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «dell'imposta regionale sulle attività produttive» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
9. 116. (ex 9. 362.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Al comma 57, dopo le parole: operanti in base a concessione amministrativa aggiungere le seguenti: e ai distributori di carburante.
9. 118. (ex 9. 345.) Caparini, Gibelli, Bricolo, Stucchi, Cota.
Al comma 58, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 1.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 59, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
*9. 120. (ex 9. 1.) Antonio Pepe.
Al comma 58, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 1.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 59, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
*9. 122. (ex 9. 61. e 9. 222.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 58, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 1.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 59, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
*9. 123. (ex 9. 98.) Nucara.
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
61-bis. All'articolo 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ottenere la diretta assegnazione» sono aggiunte le parole: «, in via sperimentale e nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito fiscale locale dimesso»;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma quinto della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite assegnate ai sensi della presente legge,
scaduto il triennio sperimentale, non potranno essere soppresse ma dovranno essere classificate si sensi dell'articolo 25 della citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e assegnate definitivamente a trattativa privata ai medesimi soggetti. Durante il triennio sperimentale le suddette rivendite non possono essere cedute a terzi ai sensi dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Tali disposizioni si applicano anche alle istanze di diretta assegnazione in corso di autorizzazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
9. 125. (ex 9. 224.) Di Gioia.
Sopprimere i commi da 64 a 69.
Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera b);
sopprimere l'articolo 31;
sopprimere l'articolo 33
sopprimere l'articolo 35;
sopprimere l'articolo 41;
sopprimere l'articolo 46
all'articolo 44 sopprimere il comma 2;
sopprimere l'articolo 49;
sopprimere l'articolo 60;
all'articolo 62, sopprimere i commi 23 e 24
sopprimere l'articolo 64;
sopprimere l'articolo 69;
all'articolo 89, sopprimere il comma 2;
sopprimere l'articolo 90;
sopprimere l'articolo 91;
sopprimere l'articolo 92;
all'articolo 122, sopprimere il comma 4;
sopprimere l'articolo 127;
all'articolo 146, sopprimere il comma 29.
utilizzare le risorse rinvenienti per il miglioramento economico del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al comma 12 dell'articolo 149.
9. 128. (ex 9. 432.) Santelli.
Al comma 64, dopo le parole: in favore di tutte le vittime, aggiungere le seguenti: comprese quelle appartenenti alle Forze armate.
Conseguentemente, al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro della difesa, dl concerto con il Ministro dal lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le norme per il coordinamento delle disposizioni di cui ai commi 64 e 66 con la normativa in materia assistenziale o previdenziale concernente il personale militare.
*9. 129. (ex 9. 120.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Al comma 64, dopo le parole: in favore di tutte le vittime, aggiungere le seguenti: comprese quelle appartenenti alle Forze armate.
Conseguentemente, al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro della difesa, dl concerto con il Ministro dal lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le norme per il coordinamento delle disposizioni di cui ai commi 64 e 66 con la
normativa in materia assistenziale o previdenziale concernente il personale militare.
*9. 130 (ex 9. 185. e 9. 387.) Bosi, Peretti, Zinzi.
Al comma 64, dopo la parola: «fiberfrax» aggiungere le seguenti:, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia.
**9. 131. (ex 9. 121.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Al comma 64, dopo la parola: «fiberfrax» aggiungere le seguenti:, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia.
**9. 132. (ex 9. 264.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 70, dopo le parole: e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli finalizzati alla realizzazione dei corridoi plurimodali europei.
9. 138. (ex 9. 268.) Alberto Giorgetti.
Al comma 70, sostituire le parole: alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento con le seguenti: alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento registrato sul proprio territorio.
Conseguentemente, sopprimere i commi 72 e 73.
9. 140. (ex 9. 269.) Alberto Giorgetti.
Al comma 72, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse attribuite a ciascuna regione sono destinate, nella misura almeno del 50 per cento, alle autorità portuali della regione stessa per la realizzazione e delle opere previste nei piani operativi triennali delle medesime autorità portuali.
9. 141. (ex 9. 449.) Attili, Rotondo, Velo.
Dopo il comma 73 aggiungere il seguente:
73-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 340, 341, 342 e 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai comuni e ai comuni appartenenti alle comunità montane confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 142. (ex 9. 291.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere il comma 74.
9. 143. (ex 9. 21.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
9. 144. (ex 9. 270.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
75.1. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale la revisione si riferisce».
9. 148. (ex 9. 301.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
75.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, il secondo periodo è soppresso.
9. 149. (ex 9. 302.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo dei ricavi o compensi.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
9. 151. (ex 9. 383.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo del ricavi o compensi.».
**9. 152. (ex 9. 26., 9. 40. e 9. 254.) Mazzocchi, Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'im
posta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate,un software per il calcolo del ricavi o compensi.».
**9. 153. (ex 9. 316.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo del ricavi o compensi.».
**9. 154. (ex 9. 400.) Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto, Verro, Marinello.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati.».
*9. 155. (ex 9. 72. e 9. 260.) Leo, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati.».
*9. 156. (ex 9. 82. e 9. 157.) Verro, Giudice, Crosetto, Zorzato.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente deve essere effettuata per un quarto delle somme corrispondenti.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 2.000;
2009 - 2.000;
2010 - 2.000.
9. 157. (ex 9. 404.) Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente deve essere effettuata per un quarto delle somme corrispondenti.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 1.000;
2009 - 1.000;
2010 - 1.000.
*9. 158. (ex 9. 28. 9. 37. e 9. 250.) Mazzocchi, Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente
deve essere effettuata per un quarto delle somme corrispondenti.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 1.000;
2009 - 1.000;
2010 - 1.000.
*9. 160. (ex 9. 154.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repub
blica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente deve essere effettuata per un quarto delle somme corrispondenti.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 1.000;
2009 - 1.000;
2010 - 1.000.
*9. 161. (ex 9. 317.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repub
blica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 otto-bre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente deve essere effettuata per un quarto delle somme corrispondenti.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 1.000;
2009 - 1.000;
2010 - 1.000.
*9. 162. (ex 9. 380.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76.1. Allo scopo di creare una nuova mappa catastale su base numerica, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del Territorio, promuove la riorganizzazione della base topografica e cartografica delle mappe catastali, utilizzando i rilievi strumentali con tecnologia GPS e i dati topografici di archivio, in possesso dell'Agenzia medesima, integrando, ove necessario tali dati con ulteriori rilievi GPS, anche usufruendo allo scopo della collaborazione dei comuni ovvero di rilievi e dati già in possesso dei comuni stessi. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze può utilizzare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 28 maggio 1997, n. 140.
9. 164. (ex 9. 323.) Stucchi, Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere i commi 76-ter e 76-quater.
9. 165. Armosino.
Sopprimere il comma 76-quater.
9. 166. (ex 0. 9. 458. 3.) Alberto Giorgetti, Leo.
Al comma 77, sostituire le parole: del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni con le seguenti: delle Forze di polizia un contributo di 12 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 119, sopprimere il comma 2.
9. 167. (ex 9. 464.) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.
Al comma 81, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
Conseguentemente, al medesimo comma, alle parole: compiute in giorni diversi premettere le seguenti: di importo unitario superiore ad euro 25.
*9. 172. (ex 9. 86.) Zorzato, Giudice, Leone, Crosetto, Marras, Casero, Angelino Alfano, Ravetto.
Al comma 81, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
Conseguentemente, al medesimo comma, alle parole: compiute in giorni diversi premettere le seguenti: di importo unitario superiore ad euro 25.
*9. 173. (ex 9. 261.) Alberto Giorgetti.
Al comma 81, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
**9. 174. (ex 9. 71.) Leo.
Al comma 81, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
**9. 175. (ex 9. 84 e 9. 162.) Verro, Zorzato, Giudice, Corsetto.
Al comma 81, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
**9. 176. (ex 9. 393.) D'Agrò, Formisano, Peretti, Zinzi.
Al comma 81, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 177. (ex 9. 306.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 81, alle parole: compiute in giorni diversi premettere le seguenti: di valore unitario superiore a 50 euro.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 178. (ex 9. 304.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 81, aggiungere, in fine, le parole: e le parole «da tre giorni ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a quindici giorni».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 180. (ex 9. 307.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 81, aggiungere, in fine, le parole: e, all'ultimo periodo, le parole «di euro 50.000» sono sostituite con le seguenti: «di euro 100.000».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 181. (ex 9. 308.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Sopprimere i commi 86 e 87.
9. 182. (ex 0. 9. 461. 2.) Leo, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 86.
9. 183. Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 87.
9. 184. (ex 0. 9. 461. 1.) Alberto Giorgetti.
Al comma 87, sostituire le parole da: la lettera e) è sostituita fino alla fine del comma, con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96»;
b) la lettera i) è soppressa.
9. 185. Osvaldo Napoli, Albonetti.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
103. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, al fine di migliorare i livelli di sicurezza degli operatori ed incentivare il rinnovo dei parco macchine agricole attraverso la demolizione delle macchine agricole esistenti, è concesso, per l'anno 2008, un contributo pari ad euro 2.500 per l'acquisto di una macchina agricola nuova a fronte della rottamazione di una macchina agricola immatricolata anteriormente al 1o gennaio 1997 e sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
104. Entro quindici giorni dalla data dì consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di consegnare la macchina agricola usata ad un demolitore autorizzato e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
105. Le imprese costruttrici o importatrici della macchina agricola nuova rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
106. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le predette disposizioni hanno validità per le macchine agricole nuove acquistate e risultanti
da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 7 gennaio 2008 e fino al 31 ottobre 2008.
107. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione dei commi precedenti.
Conseguentemente ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. 187. (ex 9. 281.) Marras, Cicu.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
103. La quota di accisa attribuita alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è estesa alla Sardegna per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del regime della continuità territoriale alle merci. A tal fine, all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998 n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 90.000;
2009: - 90.000;
2010: - 90.000.
9. 188. (ex 9. 277.) Marras, Cicu.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
103. Le aliquote delle imposte uniche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono aumentate linearmente del 10 per cento.
104. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 103, sono destinate a finanziare interventi per la sensibilizzazione sui rischi derivanti dal gioco e per interventi a carattere sociale a favore delle vittime della dipendenza da gioco. Il Ministero delle dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le modalità operative di ripartizione tra le regioni delle predette maggiori entrate.
9. 190. (ex 9. 292.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
103. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 830 sono aggiunti i seguenti periodo: «Alla Regione siciliana è riconosciuta simmetricamente all'aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla determinazione dell'importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».
104. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è abrogato.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della tabella a di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
9. 191. (ex 19. 71.) Bono, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
103. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 830 sono aggiunti i seguenti periodo: «Alla Regione siciliana è riconosciuta simmetricamente all'aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla determinazione dell'importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».
104. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è abrogato.
9. 192. (ex 9. 119.) Giudice.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640, e successive modificazioni, nelle note, dopo il numero 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per l'esercizio dei gioco nelle case da gioco riservato per legge ad un ente pubblico l'aliquota è fissata al 5 per cento».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 100.000;
2009 - 100.000;
2010 - 100.000.
9. 194. (ex 9. 399.) Boscetto.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.
9. 195. (ex 9. 324.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
82. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, dopo le parole: «n. 165,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli enti locali e territoriali».
9. 196. (ex 9. 327.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, dopo le parole: «n. 165,» sono inserite le seguenti: «con esclusione dei comuni».
9. 197. (ex 9. 326.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro».
9. 198. (ex 9. 325.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2008, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2008, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
9. 200. (ex 9. 321.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 settembre 1998, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 201. (ex 9. 313.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Relativamente al periodo d'imposta 2007, le scadenze per la presentazione del modello «Unico 2008» sono le seguenti:
a) 30 settembre 2008 per le persone fisiche;
b) 31 ottobre 2008 per le società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali.
9. 202. (ex 9. 309.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche ai tabacchi lavorati.
9. 203. (ex 9. 85.) Nicola Cosentino.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 2008, una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:
2008: - 25.000.
9. 206. (ex 9. 117.) Giudice.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modifiche, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modifiche, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000.
9. 207. (ex 9. 136.) Campa.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale ammontare, in ogni caso, non può superare l'ammontare dell'imposta di consumo applicata al prezzo medio ponderato del mercato, calcolato secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare e riferiti al trimestre precedente».
9. 211. (ex 9. 149.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 238, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»;
b) all'articolo 264, comma 1, la lettera n) è abrogata.
*9. 212. (ex 9. 3., 9. 247. e 9. 280.) Saglia, Moffa, Alberto Giorgetti, Nespoli, Castiello.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 238, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»;
b) all'articolo 264, comma 1, la lettera n) è abrogata.
*9. 213. (ex 9. 20., 9. 191 e 9. 424.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto, Zorzato, Verro, Gelmini.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 8 e 9 sono abrogati.
9. 216. (ex 9. 305.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono aggiunte le seguenti: «, entro il mese di liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
9. 217. (ex 9. 322.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, al primo periodo, le parole: «una detrazione fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «un assegno ad personam».
9. 221. (ex 9. 328.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) Le modalità e i termini in cui i possessori degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, effettuano i versamenti in acconto delle somme dovute dal soggetto passivo di imposta a titolo di prelievo erariale unico direttamente a favore dell'erario».
9. 222. (ex 9. 93.) Nardi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 287, lettera l), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del disposto dell'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il Ministro dell'economia e delle finanze integra con propri provvedimenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o marzo 2006, n. 111, nonché per la commercializzazione delle scommesse a totalizzazione ed a quota fissa sulle corse dei cavalli disciplinate dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di omogeneizzarne la durata, l'oggetto e gli oneri, rispetto alle convenzioni di concessione dei giochi pubblici di cui al predetto comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed al predetto comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 223 del 2006.
9. 224. (ex 9. 200.) Salerno, Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 110 del testo unico testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura escluse le macchine vidimatici per il giochi gestiti dallo Stato nonché gli apparecchi, con alea programmata, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e regolarmente dotati di titoli autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni preposte».
b) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali l'alea è programmata, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate».
9. 229. (ex 9. 364.) Peretti.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi obbligatori di certificazione e di controllo, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 e n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
9. 230. (ex 9. 337.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
9. 231. (ex 9. 338.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Al fine di favorire l'innovazione di processo e di prodotto delle imprese agricole singole ed associate operanti nel settore ortofrutticolo è autorizzata la spesa per la concessione, attraverso credito di imposta, di un contributo pari all'80 per cento delle spese sostenute per le innovazioni medesime. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
9. 232. (ex 9. 336.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Programmazione fiscale). - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli
33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento
con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non
hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, le dotazioni ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 640 milioni di euro nel 2008 ed a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
9. 01. (ex 9. 07.) Antonio Pepe.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Programmazione fiscale). - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto
a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a
decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione.
È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
9. 02. (ex 9. 016.) Antonio Pepe.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - 1. All'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3 milioni».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
9. 03. (ex 9. 031.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Agevolazioni per la sostenibilità dei mutui ipotecari prima-casa). - 1. Al fine di garantire ai sottoscrittori di mutui prima-casa a tasso variabile, la compatibilità e la sostenibilità della propria capacità reddituale con le maggiorazioni
delle rate derivanti da significativi aumenti dei tassi di interesse, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di solidarietà a copertura dei maggiori oneri a carico dei sottoscrittori dei mutui in essere sulla sola quota interessi, fermo restando in capo agli stessi l'onere dei pagamento della quota capitale.
Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ABI e le principali associazioni di consumatori ed utenti, sono stabilite le modalità e le condizioni che determinano l'accesso al Fondo di solidarietà. La dotazione finanziaria del Fondo è di 30 milioni di euro per il triennio 2008-2010.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
9. 04. (ex 9. 011.) D'Agrò, Formisano, Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - 1. È istitiuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2008 al fine di finanziare le spese e gli oneri connessi all'estinzione anticipata ed alla loro contestuale conversione in mutui a tasso fisso presso altri istituti di credito, di mutui a tasso variabile stipulati entro e non oltre il 31 dicembre 2005 per l'acquisto della casa adibita ad abitazione principale.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008.
9. 020. (ex 15.017.) Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro, Vacca, Napoletano.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Riduzione aliquota di accisa per i GPL usati come carburante). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille chilogrammi di prodotto.
2. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 423,91504 per mille litri di prodotto.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presciente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprite 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.
9. 06. (ex 9. 09.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - 1. Al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di affrontare le spese per adeguare i servizi di ristorazione alle disposizioni di legge, è introdotta l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di derrate e pasti con prodotti da agricoltura biologica operati dalle Amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e delle normative regionali ad essa conformi.
9. 011. (ex 9. 025.) Bellotti.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Misure agevolative a favore degli imprenditori marittimi). - 1. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in quattro milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
9. 015. (ex 9. 028.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
ART. 9-bis.
(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici).
Sopprimere il comma 4.
*9-bis. 500. La Commissione.
Sopprimere il comma 4.
*9-bis. 1. Velo, Lovello.
Sopprimere il comma 4.
*9-bis. 2. Attili, Rotondo.
ART. 10.
(Trasporto pubblico locale).
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: sentita fino a: Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata
10. 40 Osvaldo Napoli.
Sopprimere il comma 6.
*10. 2. (ex 0. 10. 37. 10.) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 6.
*10. 3. (ex 0. 10. 37. 6.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.
10. 4. (ex 0. 10. 37. 11.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.
10. 6. (ex 0. 10. 37. 5.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 8, sostituire le parole da: sentita fino a: Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata
10. 41 Osvaldo Napoli.
Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni con le seguenti: tra le regioni e le province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi dai biglietti di trasporto superiore la media nazionale.
10. 7. (ex 0. 10. 37. 12.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni con le seguenti: tra le regioni e le province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.
10. 8. (ex 0. 10. 37. 13.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in proporzione al numero degli abitanti tra le regioni le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice dì copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.
10. 9. (ex 0. 10. 37. 23.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 12, sopprimere la lettera c-bis).
10. 11. (ex 0. 10. 37. 24.) Garavaglia, Filippi.
Sostituire il comma 12, con il seguente:
4. Al fine di consentire lo sviluppo dell'uso della bicicletta in ambito urbano è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per il finanziamento degli interventi in favore della mobilità ciclistica, di cui comma 1, dell'articolo 6, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, con particolare riferimento alla realizzazione di cicloparcheggi custoditi. Le risorse sono ripartite con decreto dei Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, tra le città con più di cinquecentomila abitanti colpite dal fenomeno delle polveri sottili.
10. 12. (ex 10. 24.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 12, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:
c-bis) per l'acquisto di elicotteri destinati unicamente ai servizi di salute pubblica e al trasporto veloce di emergenza verso la terraferma a favore delle popolazioni delle isole minori.
10. 13. (ex 10. 19.) Pezzella, Salerno, Buontempo, Garnero Santanché.
Al comma 12, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:
c-bis) per il potenziamento e l'ottimizzazione dei servizi marittimi ed aerei di collegamento dei piccoli comuni delle isole minori in cui sorgono centri di permanenza temporanea di clandestini.
10. 14. (ex 10. 25.) Alessandri, Garavaglia, Filippi.
Al comma 12, lettera c-ter), sostituire le parole: dei veicoli cui alle lettere a) e b) con le seguenti: di autobus ad alimentazione a metano.
10. 18. (ex 10. 27.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 12, lettera c-ter), sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e c).
10. 19. (ex 10. 26.) Garavaglia, Filippi.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Al fine di consentire lo sviluppo dell'uso della bicicletta in ambito urbano è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro a decorre dall'anno 2008 per il finanziamento degli interventi in favore della mobilità ciclistica, di cui comma 1, dell'articolo 6, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, con particolare riferimento alla realizzazione di cicloparcheggi custoditi. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, tra le città con più di cinquecentomila abitanti colpite dal fenomeno delle polveri sottili.
10. 22. (ex 0. 10. 37. 25.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 400 euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 270 milioni di euro per l'anno 2009.
10. 24. (ex 10. 29.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 300 euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 270 milioni di euro per l'anno 2009.
10. 25. (ex 10. 30.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 15 le parole: 250 euro sono sostituite dalle seguenti: 300 euro.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
10. 26. (ex 0. 10. 37. 7.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 15, dopo le parole: ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale aggiungere le seguenti: nelle regioni le cui aziende di trasporto locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.
10. 27. (ex 10. 28.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Al fine di contribuire alle spese per i servizi di trasporto pubblico inter
regionale sostenute per il raggiungimento del luogo di residenza dal luogo di lavoro e per favorire il ricongiungimento familiare, ai lavoratori, che svolgono la loro attività lavorativa, con regolare contratto, nelle regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna), ma residenti nelle regioni del territorio centro-meridionale (Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), spetta una detrazione dell'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle stesse spese non superiore a 250 Euro, se il reddito complessivo non supera 30.987.41 euro.
15-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505 relative alla birra, ai prodotti alcolici e dell'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
10. 28. (ex 10. 35.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Allo scopo di favorire il potenziamento e il miglioramento del livello di efficienza del sistema portuale in relazione alle esigenze connesse allo sviluppo del trasporto marittimo secondo una equilibrata distribuzione nel territorio nazionale, i decreti di cui al comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono adottati sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le competenti Commissioni parlamentari. In attesa del perfezionamento della procedura di cui al decreto precedente, sono sospesi i provvedimenti e gli atti adottati in attuazione del citato comma 990.
10. 29. (ex 10. 14.) Leone.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. - I contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, non sono da considerarsi componenti positivi dei reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi previsti dall'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
10. 32. (ex 10. 17.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 18.
10. 34. (ex 0. 10. 37. 21.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
Art. 10.1. - (Fondo Nazionale per il rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale e per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane). - 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente
i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da: a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1o gennaio 2008; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10-ter. - (Commissione Nazionale Paritetica) - 1. È istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.
2. La Commissione, è composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.
3. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10-bis comma 1, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 160-bis, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
4. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 1: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostengo degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 160-bis, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.
5. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10-bis.
10. 01. (ex 10. 03.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
Art. 10.1. - (Fondo Nazionale per il rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale e per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane). - 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da: a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1o gennaio 2008; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10 2. - (Commissione Nazionale Paritetica). - 1. È istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.
2. La Commissione, è composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.
3. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10-bis comma 1, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 160-bis, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
4. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 1: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostengo degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; e) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 160-bis, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.
5. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10-bis.
10. 02. (ex 10. 07.) Sgobio, Napoletano.
Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
Art. 10.1- (Fondo Nazionale per il rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale e per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane). - 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da: a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti
(benzina e gasolio) a partire dal 1o gennaio 2008; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 03. (ex 10. 01.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. - (Contributi al trasporto metropolitano della città di Torino) - Per il completamento dei lavori di prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nell'articolo 150, tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 250 milioni di euro per l'anno 2008.
10. 04. (ex 10. 05.) Allasia, Garavaglia, Filippi.
ART. 10-bis.
(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).
Al comma 8, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
10-bis. 1. (ex 0. 10. 09. 1.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
ART. 11.
(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici).
Sopprimerlo.
11. 1. (ex 11. 3.) Garavaglia, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Norme perla diffusione dei veicoli a metano). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti é istituito un fondo pari a 4 milioni di euro annui per gli anni 2008, 2009 e 2010 per incentivare, nei comuni interessati dal fenomeno delle polveri sottili, la trasformazione dalla benzina al metano dei veicoli appartenenti alla categoria M1, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
11. 2. (ex 11. 5) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, con le seguenti: con particolare riferimento allo sviluppo dell'uso della bicicletta nelle città con più di cinquecentomila abitanti, colpite dal fenomeno delle polveri sottili.
11. 3. (ex 11. 4) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, aggiungere in fine le parole: da ripartire prioritariamente a favore di quelli delle grandi città per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza del traffico oppure vi sia stata attribuzione dei poteri speciali per la gestione della viabilità.
11. 6. (ex 11. 2) Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite con i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro per i beni e le attività vulturali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
11. 7. (ex 11.7) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Dopo l'articolo 11, aggiungere seguente:
Art. 11. 1. (Norme perla diffusione di autoveicoli a propulsione ibrida). - 1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo della legge, dopo la parola «elettrici» sono aggiunte le parole: «e a propulsione ibrida»;
b) al comma 1, dopo la parola «elettrico» sono aggiunte le parole: «, nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica», per la parte di potenza relativa al motore elettrico.
2. Al comma 5, dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera:
b-bis). Autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 dei testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 1953, n. 39, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica.
3. L'agevolazione disposta ai sensi del comma 1 si applica, dal 1o gennaio 2008, a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei suddetti territori.
5. A compensazione della perdita di gettito subita dalle regioni e dalle province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dai precedenti commi in materia di tassa automobilistica, è corrisposta la somma di settantamila euro, da ripartire fra tutte le regioni e le province autonome, per il 2008 e ciascuno degli anni successivi, proporzionalmente alla perdita di gettito subita da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
6. All'onere di cui ai commi da 1 a 5 si provvede per un importo pari a settantamila euro per il 2008 e ciascuno degli anni successivi mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 13, dell'articolo 10 della presente legge.
11. 01. (ex 11. 01) Garavaglia, Filippi.
ART. 11-bis.
(Recupero dei centri storici).
Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 50.000.
*11-bis. 1. (ex 0. 9. 478. 33.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 50.000.
*11-bis. 2. (ex 0. 9. 478. 27.) Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.
Al comma 1, sostituire le parole: o di porzioni di essi, con le seguenti: anche attraverso la realizzazione di interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
11-bis. 3. (ex 0. 9. 478. 6.) Verro.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le spese di cui sopra sono da considerarsi in deroga al Patto di stabilità interna sia in termini di competenza che di cassa.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
11-bis. 4. (ex 0. 9. 478. 36.) Galletti, Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.
ART. 12.
(Incentivazioni fiscali per il cinema).
Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. 5. (ex 12. 13.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Sopprimere il comma 10.
12. 6. (ex 12. 12.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Sopprimere il comma 14.
12. 7. (ex 12. 11.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
ART. 13.
(Attribuzione di funzioni all'Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica).
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le relative informazioni con le seguenti: la dichiarazione sostitutiva unica ed il calcolo della situazione economica equivalente.
13. 1. (ex 13. 1.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, sostituire l'alinea con il seguente: I soggetti di cui al comma 2, determinano l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: previa autorizzazione all'accesso a tali elementi da parte del richiedente la dichiarazione sostitutiva unica di cui al comma 1.
13. 2. (ex 13. 2.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In relazione al rilascio da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate, sulla base degli appositi controlli automatici individua altresì l'esistenza di omissioni,
ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del sistema informativo».
13. 3. (ex 13. 3.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Gli esiti dei controlli effettuati ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione sostitutiva unica ed il calcolo della situazione economica equivalente ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1».
13. 4. (ex 13. 4.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: i comuni fino alla fine del comma con le seguenti: i soggetti di cui al comma 2, comunicano al richiedente la presentazione di cui al comma 1, le eventuali omissioni o difformità di cui al comma 5, invitandolo alla presentazione di una nuova dichiarazione unica sostitutiva.
13. 5. (ex 13. 5.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: può presentare fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al comma 1, deve presentare una nuova dichiarazionesostitutiva unica, ai fini dell'erogazione della prestazione.
13. 6. (ex 13. 6.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. La dichiarazione, munita dell'indicatore della situazione economica equivalente, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto».
13. 7. (ex 13. 7.) Lovelli.
ART. 14.
(Disposizioni in materia di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario).
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente, fino a copertura delle posizioni esistenti in organico, le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate per le quali il termine di validità non risulti ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 1. (ex 14. 49.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: e per le quali il limite fino alla fine del comma, con le seguenti: per le quali il termine di validità delle graduatorie medesime non risulti ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 2. (ex 14. 48.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale appartenente al ruolo speciale Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Costituisce, comunque, titolo per l'immissione definitiva nella qualifica l'espletamento di funzioni dirigenziali, per un periodo non inferiore a cinque anni, da parte del personale risultato idoneo in prove selettive già indette dalla amministrazione finanziaria, purché le graduatorie nelle quali gli interessati sono collocati risultino valide alla data del conferimento dell'incarico stesso e questo risulti conferito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
14. 3. (ex 14. 9.) Musi.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: nella sola qualifica fino a: 2009 con le seguenti: nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 10 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 3.000;
2009: - 4.000;
14. 30 Reina.
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
14. 5. (ex 14. 32.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) nel ruolo degli ispettori del lavoro, utilizzando prioritariamente le graduatorie formate in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per 11 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010. Il termine di validità delle graduatorie di cui alla presente lettera è prorogato fino al 31 dicembre 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
14. 6. (ex 14. 47.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di validità delle graduatorie formate in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro e della previdenza sociale, è prorogato fino al 31 dicembre 2010.
14. 8. (ex 14. 46.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
14. 10. (ex 14. 33.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 27, 3 milioni per l'anno 2008, 57,3 milioni per l'anno 2009 e 52,5 milioni per l'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 2, Tabella C, ridurre tutti gli importi in maniera lineare, in modo da assicurare, per il 2008, una minore spesa annua di 18,2 milioni di euro, per il 2009 una minore spesa di 38,2 milioni e per il 2010 una minore spesa di 35 milioni.
14. 15. (ex 14. 36.) Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per far fronte alle esigenze legate all'accoglienza degli immigrati clandestini, è autorizzata a favore del Ministero dell'interno la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per l'anno 2010. Le risorse sono erogate, previa intesa con le regioni interessate, mediante stanziamento diretto ai comuni che hanno sostenuto o dovranno sostenere spese in conseguenza degli sbarchi di immigrati clandestini. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
14. 16. (ex 14. 21.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.
Sopprimere il comma 5.
14. 17. (ex 14. 31.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Sopprimere i commi 6, 7 e 8 e 9.
*14. 18. (ex 14. 17.) Fabris, Del Mese, Cioffi.
Sopprimere i commi 6, 7 e 8 e 9.
*14. 19. (ex 14. 17.) Nardi.
Sopprimere il comma 6.
14. 20. (ex 14. 6.) Nan.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole:, 7 e 8 con le seguenti: e 7.
*14. 21. (ex 14. 18.) Fabris, Del Mese, Cioffi.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole:, 7 e 8 con le seguenti: e 7.
*14. 22. (ex 14. 16.) Leo.
Sopprimere il comma 10.
14. 24. (ex 14. 34.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12. 1. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «600.000 euro» e le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: milione di euro".
14. 26. (ex 14. 45.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
Sopprimere i commi 12-ter e 12-quater.
14. 50. (ex 0. 14. 59. 5.) Alberto Giorgetti, Leo.
Sopprimere il comma 12-ter.
Conseguentemente, sostituire il comma 12-quater con il seguente:
12-quater. Al fine di razionalizzare le attività di controllo dell'Agenzia delle entrate raccordandole anche con le esigenze del territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni per quanto attiene la fiscalità locale e l'Agenzia fiscale per gli aspetti organizzativi, provvede, con regolamento, ad individuare criteri idonei a definire i livelli territoriali di responsabilità e competenza degli uffici dell'Agenzia avuto riguardo alla salvaguardia dei principi individuati dallo Statuto del contribuente ed in particolare alla tutela dei diritti di difesa precostituiti. A tali principi deve essere adeguato, entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al periodo precedente, il regolamento previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. 51. (0. 14. 59. 1.) Musi.
Sopprimere il comma 12-ter.
14. 51. (0. 14. 59. 2.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Sostituire i commi 12-ter e 12-quater con il seguente:
12-ter. Al fine di razionalizzare le attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, raccordandole anche con le esigenze del territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni per quanto attiene la fiscalità locale e l'Agenzia fiscale per gli aspetti organizzativi, provvede, con regolamento, ad individuare criteri idonei a definire i livelli territoriali di responsabilità e competenza degli uffici dell'agenzia, avuto riguardo alla salvaguardia dei principi individuati dallo Statuto del contribuente ed in particolare alla tutela dei diritti di difesa precostituiti. A tale principio deve essere adeguato, entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al precedente periodo, il regolamento di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. 31 Musi
ART. 15.
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).
Al comma 1, sostituire le parole: una società interamente posseduta dalla con la seguente: la.
15. 1. (ex 15. 5.) Contento.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ed ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7 e 7-bis.
15. 2. (ex 15. 9.) Di Gioia.
Sopprimere il comma 5.
15. 3. (ex 15. 6.) Contento.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Disposizioni in materia di società cooperative). 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 1992, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 1994, n. 112, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle cooperative di qualsiasi tipo ed ai loro consorzi, a condizione che il fatturato globale annuo non superi la somma di euro 100 milioni. Ove superi tale somma, alle predette società si applica il regime tributario relativo alle società per azioni.
15. 02. (ex 15. 01. e 12.08) Zorzato, Giudice, Crosetto, Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Detrazioni per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari). - 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
15. 03. (ex 15. 040.) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. 1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1o al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».
15. 04. (ex 15. 030.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre;
b) alla lettera d), numero 1, le parole: »entro il 31 marzo« sono sostituite dalle seguenti: »entro il 30 settembre«;
c) alla lettera d), numero 2, le parole: »entro il 31 marzo« sono sostituite dalle seguenti: »entro il 30 settembre".
15. 05. (ex 15. 024.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. 1. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «dei corrispettivi giornalieri sono sostituite dalle seguenti «dei corrispettivi giornalieri;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dagli adempimenti previsti dal presente comma sono esclusi tutti i contribuenti
che hanno optato per i regimi contabili marginali, nuove iniziative produttive e minimi in franchigia.
15. 06. (ex 15. 026.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. 1. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Entro otto mesi dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati la partita IVA e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
15. 07. (ex 15. 027.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola: «imprese», ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: «e dei professionisti».
15. 08. (ex 15. 029.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Interventi in materia di strutture deputate alla riscossione).
1. Al fine di consentire una distinzione tra soggetti che svolgono funzioni di riscossione per conto di enti diversi rispetto le funzioni tributarie esercitate in regime di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze dall'Agenzia delle entrate, quest'ultima, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferisce senza corrispettivo alcuno al Ministero dell'economia e delle Finanze l'intera quota di partecipazione da essa detenuta nella società Equitalia Spa.
2. Il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità dei diritti esercitati dall'Agenzia delle entrate in ragione delle quote da questa trasferite ai sensi del comma 1.
3. L'acquisizione della partecipazione di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avviene in esenzione da oneri, diritti e tributi di qualsiasi genere o natura.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la» sono sostituite con la seguente: «alla»;
b) al comma 14, le parole da: «; a tale fine» fino a: «Riscossione S.p.a.» sono soppresse;
c) dopo il comma 29-bis, è inserito il seguente:
«29-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia S.p.a., che può esercitarle anche mediante altre società per
azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia S.p.a., al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia S.p.a.».
15. 09. (ex 15. 033.) Musi.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di solidarietà con una dotazione a valere per l'anno 2007 di 5 milioni di euro in favore dei lavoratori di cui all'articolo 3 dei decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, destinato a coloro che, a seguito delle cessioni dei rami dell'azienda in oggetto, non sono stati assorbiti da Equitalia spa.
2. Nel caso in cui le attività svolte dalle società che hanno operato la cessione dei rami d'azienda vengano trasferite in futuro, per qualsiasi motivo, ad altri soggetti o esercitate direttamente dall'ente locale, il nuovo gestore è obbligato ad assumere alle proprie dipendenze, senza soluzione di continuità, il personale delle società concessionarie ovvero, in alternativa, ai predetti lavoratori sarà garantito il riassorbimento all'interno di Equitalia s.p.a.
Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, il comma comma 2 è abrogato.
15. 010. (ex 15. 018.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rinnovo automatico del contratto di ormeggio).
1. Alla scadenza della concessione di demanio marittimo ai sensi dell'articolo 37 del Codice della navigazione, il nuovo aggiudicatario della gestione del porto turistico è tenuto a rinnovare automaticamente il contratto di ormeggio ai titolari di contratto pluriennale previo pagamento di una quota del costo dei nuovo canone della concessione.
2. È fatto divieto assoluto di proroga dei contratti di concessione di demanio marittimo.
3. Annualmente, una quota pari al 5 per cento dei nuovo canone di locazione è versato, in una misura pari al 3 per cento dal concessionario e al 2 per cento dai titolari dei contratti di ormeggio, in un apposito fondo, da istituire sullo stato di previsione dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la tutela e la salvaguardia degli specchi d'acqua limitrofi alle zone portuali.
15. 016 (ex 15. 011.) Nardi.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Fondo copertura debiti pubblica amministrazione).
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa Depositi e Prestiti spa può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse
amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un «Tondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.
2. All'articolo 1 comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
3. All'articolo 1 comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto in fine il seguente capoverso: «I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici».
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008,.
15. 018. (ex 15. 034.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
TITOLO III
INTERVENTI SULLE MISSIONI
Capo I.
MISSIONE 1 - ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ART. 16.
(Indennità dei membri del Parlamento).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Indennità e disciplina previdenziale dei Parlamentari).
1. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 - L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuito del 50 per cento».
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuita del 50 per cento: possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni assenza delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
2. Al fine di garantire il corretto svolgimento di mandato, ai membri del Parlamento sono assicurati, secondo modalità determinate dagli Uffici di presidenza delle due Camere, l'uso gratuito di mezzi di trasporto sul territorio nazionale, la disponibilità di sale per convegni pubblici, la disponibilità del fondo eventualmente istituito ai sensi del quarto comma nonché il rimborso del 50 per cento delle spese di telefonia, entro il limite massimo determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere.
3. Per l'adempimento delle attività di segreteria, ogni membro del Parlamento ha la possibilità di nominare una persona di sua fiducia. Tale persona è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e retribuita direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento, in conformità a quanto stabilito dagli Uffici
di presidenza delle due Camere. Il rapporto di lavoro cessa di diritto con la cessazione dalla carica del membro del Parlamento che ha provveduto alla nomina.
4. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentate, secondo criteri di trasparenza e di riduzione della spesa, un fondo diretto a finanziare iniziative politiche, preventivamente documentate, dei membri del Parlamento, il cui ammontare non sia superiore a due indennità mensili, come stabilito dall'articolo 1. L'entità delle somme eventualmente stanziate e le modalità del loro utilizzo da parte dei membri del Parlamento sono rese pubbliche con forme determinate dagli uffici di Presidenza delle Camere stesse".
16. 1. (ex 16. 1. parte ammissibile) Cannavò.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Indennità dei membri del Parlamento).
1. Il comma 2, dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 126 1, è sostituito dal seguente:
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino un'indennità annua lorda pari a 145 mila euro.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 144 con il seguente:
Art. 144. - (Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Fatti salvi i diritti acquisiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, nonché quella del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, non può superare il trattamento netto spettante ai membri del Parlamento. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai membri di commissioni e collegi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, e comunque a tutti i titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione in ogni caso conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
3. I commi 466 e 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
16. 7. (ex 144.92.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
2. Per lo stesso periodo di cui al comma 1 non si applica l'adeguamento delle indennità e dei gettoni di presenza al sindaco, al presidente della provincia e agli altri amministratori locali, previsto dall'articolo 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il trattamento stipendiale dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato è determinato in misura tale da non superare quello massimo lordo dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di cassazione.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
fini dell'attuazione nei propri ordinamenti da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Indennità dei membri del Parlamento, dei Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari e trattamento stipendiale dei Ministri, dei Sottosegretari di Stato e degli amministratori locali.
16. 2. (ex 16. 2.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che il trattamento economico comprensivo del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza non superi il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate».
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. Ai membri del Parlamento è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.»
16. 3. (ex 16. 5. parte ammissibile) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «regolarmente documentate»;
b) al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole: «presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate;» sono aggiunte le seguenti: «disciplinano le modalità di giustificazione delle singole voci di spesa per la corretta erogazione del rimborso;»;
c) il quarto comma dell'articolo 5 è abrogato.
16. 4. (ex 16. 3.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012 e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.
3. Fino alla data di cui al comma 2, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 6. (ex 16. 4.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Abolizione dell'integrazione del trattamento economico dei dipendenti dello Stato e di pubbliche amministrazione che siano membri dei Parlamento). - 1. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.
16. 01. (ex 16. 03.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Nel caso di concorso di trattamenti pensionistici con vitalizi derivanti da cariche istituzionali, ai titolari è data facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La facoltà di opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 02. (ex 16. 02.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Indennità e rimborsi dei Ministri). - 1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, del Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
16. 03. (ex 16. 06.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Spesa degli uffici di diretta collaborazione del Governo). - 1. La spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.
16. 04. (ex 16. 07.) De Corato, Alberto Giorgetti.
ART. 17.
(Norme sulla formazione e composizione del Governo).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - (Numero dei componenti del Governo). - 1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque.
2. Il numero totale dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a sessantadue.
17. 1. (vedi 17. 11.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sostituire le parole da: abrogate le disposizioni fino alla fine del comma con le seguenti: abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
17. 3. (ex 0. 17. 10. 1.) Saglia, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.-bis.. - (Numero massimo dei Ministri senza portafoglio). - All'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: «può nominare» sono aggiunte le seguenti: «in numero non superiore a sei».
17. 01. (ex 17. 01.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.-bis.. - (Numero massimo dei sottosegretari). - All'articolo 10, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: «nominati» sono aggiunte le seguenti: «in numero non superiore a tre per ciascun dicastero».
2. All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soppressi gli ultimi due periodi.
17. 02. (ex 17. 02.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.-bis. - (Riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
e) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico-generale;
f) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;
g) il coordinamento dell'attività economica del Governo.».
2. Le funzioni non riconducibili a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono trasferite ai Ministeri che esercitano competenze affini, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 03. (ex 17. 03.) Buonfiglio.
ART. 18.
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo).
Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «non possono superare l'importo di 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non possono superare l'importo di 250.000 euro».
3. Al comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare quella massima lorda dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di cassazione».
4. La spesa sostenuta dall'Amministrazione nel conferimento di incarichi esterni di studi o consulenza di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte delle pubbliche amministrazioni non può complessivamente superare il limite dato dal trattamento economico massimo lordo dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di cassazione;
alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e limiti di spesa generali nel conferimento di incarichi o uffici pubblici.
18. 1. (ex 18. 1.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
18. 2. (ex 18. 2.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Per il regolare svolgimento delle funzioni dell'Alto commissario
per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, istituito con legge 16 gennaio 2003, n. 3, è destinata per l'esercizio finanziario 2008 la somma di euro 500.000.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 500.
18. 01. (ex 18. 01.) Catone.
Capo II
MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
ART. 19.
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali).
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 658 , lettera a) dopo le parole «spese per la sanità» sono aggiunte le seguenti: «e per i servizi e prestazioni sociali».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
19. 1. (ex 19. 87.) Peretti, Zinzi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 658, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte in maniera lineare nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.
19. 2. (ex 19. 94.) Zorzato, Casero, Giudice.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 658, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
19. 3. (ex 19. 89.) Peretti, Zinzi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 658, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da
assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
19. 4. (ex 19. 88.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 678-bis, con il seguente:
«678-bis. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e delle autonomie locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono rideterminati i coefficienti previsti dal comma 678 considerando anche lo stock di debito risultante dal conto consuntivo 2006 e l'erogazione di un paniere di servizi definiti dal medesimo decreto».
19. 5. (ex 19. 19.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 1, lettera d), capoverso 679-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti che nel triennio 2003-2005 o nel periodo 2004-2006 hanno registrato il saldo medio di competenza mista positivo possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.
* 19. 6. (ex 19. 21.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 1, lettera d), capoverso 679-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti che nel triennio 2003-2005 o nel periodo 2004-2006 hanno registrato il saldo medio di competenza mista positivo possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.
*19. 7. (ex 19. 84.) Gioacchino Alfano.
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 681-bis, aggiungere il seguente:
«681-ter. Al fine di sperimentare, già a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'abbandono delle serie storiche come base su cui calcolare l'obiettivo programmatico, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ANCI individua tra le città metropolitane ed i comuni soggetti al patto un campione di enti ai quali è imposto un obiettivo programmatico diverso da quello determinato al comma 681. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli enti soggetti alla sperimentazione e al successivo monitoraggio. In ogni caso, gli enti sono individuati in modo tale da non alterare l'obiettivo di comparto».
*19. 9. (ex 19. 7.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 681-bis, aggiungere il seguente:
«681-ter. Al fine di sperimentare, già a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'abbandono delle serie storiche come base su cui calcolare l'obiettivo programmatico, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ANCI individua tra le città metropolitane ed i comuni soggetti al patto un campione di enti ai quali è imposto un obiettivo programmatico diverso da quello determinato al comma 681. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli enti soggetti alla sperimentazione e al successivo monitoraggio. In ogni caso, gli enti sono individuati in modo tale da non alterare l'obiettivo di comparto».
*19. 10. (ex 19. 29.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 683, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo netto
non sono altresì considerate le spese di conto capitale finanziate con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione».
19. 12. (ex 19. 82.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) al comma 684, le parole: «a decorrere dall'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007».
*19. 14. (ex 19. 2, 19. 58. e 19. 68.) Saglia, Nespoli, Castiello, Alberto Giorgetti, Moffa.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) al comma 684, le parole: «a decorrere dall'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007».
*19. 16. (ex 19. 14, 19. 49. e 19. 75.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto, Gelmini.
Al comma 1, lettere g), capoverso 684, ultimo periodo, dopo le parole: gli enti locali aggiungere le seguenti: che nell'anno precedente non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità.
19. 17. (ex 19. 66.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera h), capoverso 685 sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
*19. 18. (ex 19. 16, 19. 48. e 19. 76.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto, Gelmini.
Al comma 1, lettera h), capoverso 685 sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
*19. 20. (ex 19. 59. e 19. 69.) Nespoli, Castiello, Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera h), capoverso 685 sopprimere il terzo periodo.
**19. 21. (ex 19. 3.) Saglia.
Al comma 1, lettera h), capoverso 685, sopprimere il terzo periodo.
**19. 22. (ex 19. 65.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera h), capoverso 685, terzo periodo, sostituire le parole: costituisce inadempimento al patto di stabilità interno con le seguenti: comporta la sospensione delle rate del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
19. 23. (ex 19. 22.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 1, lettera h) capoverso 685, terzo periodo, sostituire le parole: costituisce inadempimento al patto di stabilità interno con le seguenti: comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
*19. 24. (ex 19. 30.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, lettera h) capoverso 685, terzo periodo, sostituire le parole: costituisce inadempimento al patto di stabilità interno con le seguenti: comporta la sospensione
dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
*19. 25. (ex 19. 26.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera h) capoverso 685, terzo periodo, sostituire le parole: costituisce inadempimento al patto di stabilità interno con le seguenti: comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
19. 26. (ex 19. 8.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso 685-bis aggiungere il seguente:
685-ter. Al fine di definire criteri di governo del deficit maggiormente aderenti alla realtà economico finanziaria di comuni e province e per individuare livelli dello stock di debito degli enti locali compatibili con gli obiettivi di risanamento è istituita una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento degli affari regionali ed autonomie locali, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'UPI e dell'ANCI.
*19. 27. (ex 19. 10.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso 685-bis aggiungere il seguente:
685-ter. Al fine di definire criteri di governo del deficit maggiormente aderenti alla realtà economico finanziaria di comuni e province e per individuare livelli dello stock di debito degli enti locali compatibili con gli obiettivi di risanamento è istituita una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento degli affari regionali ed autonomie locali, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'UPI e dell'ANCI.
*19. 28. (ex 19. 31.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**19. 29. (ex 19. 4.) Saglia.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**19. 29. (ex 19. 9.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**19. 30. (ex 19. 23.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 1, lettera m), capoverso 686-bis, sostituire le parole da: sentita la Conferenza fino alla fine del capoverso con le seguenti: in accordo con le associazioni degli enti locali, adotta adeguate misure di contenimento.
*19. 31. (ex 19. 11.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, lettera m), capoverso 686-bis, sostituire le parole da: sentita la Conferenza fino alla fine del capoverso con le seguenti: in accordo con le associazioni degli enti locali, adotta adeguate misure di contenimento.
*19. 32. (ex 19. 32.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) dopo il comma 689 è aggiunto il seguente:
«689-bis. Per gli anni 2008-2010, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 non sono considerate le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti e dispositivi di video-sorveglianza sia all'incremento di risorse umane».
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare nella misura del 4 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.
19. 34. (ex 19. 64.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno sono escluse le maggiori spese, per parte corrente e per parte investimenti, effettuate rispetto all'esercizio precedente finalizzate all'aumento della sicurezza urbana.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
19. 35. (ex 19. 53.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le spese sostenute ed i cofinanziamenti disposti dai comuni e dalle province per investimenti tesi alla realizzazione di impianti fotovoltaici e per altre fonti energetiche pulite e rinnovabili non sono computate ai fini del calcolo dei coefficienti di spesa del patto di stabilità.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
19. 36. (ex19. 56. e 52. 46.) Nespoli, Castiello, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli enti che non abbiamo rispettato per l'anno 2007 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
19. 37. (ex 19. 63.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano finanziario di riduzione del rapporto debito/P.I.L., di cui all'articolo 28, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prima della loro designazione a sede dei Giochi Olimpici Invernali 2006, possono chiedere la posticipazione della data di inizio di tale piano al 1o gennaio 2006.
19. 38. (ex 19. 72.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Modifiche alla legge 27 dicembre2002, n. 289 e al decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372). - 1. All'articolo 31, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici».
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «quindicennale».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
19. 01. (ex 19. 04.) Nespoli, Castiello, Giorgetti.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - All'articolo 31, comma 14, della legge n. 289 del 2002 sostituire la parola «dieci» è sostituita dalla seguente «quindici».
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola «decennale» è sostituita dalla seguente «quindicennale».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
19. 02. (ex 19. 97.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Enti che non rispettano il Patto di stabilità). 1. Negli enti che non rispettano il Patto di stabilità o che incorrono nella dichiarazione di ente strutturalmente deficitario o in dissesto, i compensi degli amministratori sono ridotti del 30 per cento. Nei casi indicati al presente comma, il personale dirigente o investito di responsabilità elevata, nonché al personale non dirigenziale, i compensi connessi al raggiungimento del risultato o di produttività, sono ridotti in misura non inferiore al 30 per cento.
19. 04. (ex 23. 01. e 23. 3) Giudice, Baldelli.
ART. 20.
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20.
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli enti di cui al comma 1 non possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1o gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni dei decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio».
2. In caso di mancata osservanza da parte di comuni e province delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dalla presente legge, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle riduzioni da operare, in caso di mancata osservanza da parte di una o più regioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dalla presente legge, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato da destinare, a qualsiasi titolo, alle singole regioni interessate.
20. 1 (ex 20. 12) Crosetto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20.
1. Allo scopo di assicurare la sana e prudente gestione finanziaria, a decorrere dall'anno 2008 è fatto divieto alle regioni ed agli enti locali di effettuare operazioni di gestione del debito mediante utilizzo di strumenti derivati.
20. 3 (ex 20. 1) Verro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono limitati alle sole operazioni di copertura dei rischi finanziari.
20. 4 (ex 20. 20) Peretti, Galletti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità previste con proprio decreto, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia entro il 30 giugno 2008, verifica l'esposizione monetaria ai fini del patto di stabilità interno e la congruità legale dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali.
20. 6 (ex 20. 18) Picchi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: e la Conferenza Unificata.
*20 8 (ex * 20. 2) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: e la Conferenza Unificata.
* 20. 9 (ex *20. 25) Sgobio, Napoletano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
** 20. 12 (ex **20. 11) Capezzone.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
** 20. 13 (ex **20. 30) Antonio Pepe, Leo.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: In via preventiva il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti ai modelli di cui al predetto decreto e la Banca d'Italia esprime parere sulla rischiosità dello strumento proposto e determina l'entità dell'eventuale fondo rischi da iscrivere nel bilancio dell'ente territoriale.
20. 14 (ex 20. 27) Villetti.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica aggiungere le seguenti:, preventivamente alla sottoscrizione del contratto,
20. 15 (ex 20.17) Picchi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali devono essere accompagnati da un prospetto informativo che illustri, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello strumento, i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alle evoluzioni dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente posti a garanzia ditali contratti. Il prospetto informativo indica altresì il costo di transazione del contratto derivato inteso come differenza tra il valore del contratto calcolato utilizzando una curva di tassi di interessi medi denaro/lettera e il valore applicato dalla controparte all'ente. Tale costo va indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nozionale dell'operazione.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis, la Consob provvede, sentite le associazioni degli intermediari bancari e l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, in attesa che si costituisca l'albo previsto per legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le istruzioni obbligatorie per la redazione del prospetto informativo da rendere all'ente locale da parte dell'intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello Strumento finanziario.
2-quater. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servizio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze circa i profili di rischiosità del contratto da stipulare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.
20. 16 (vedi 20. 29) Crosetto, Verro.
Al comma 3, aggiungere in fine le parole: per tutti gli anni di durata dei contratti su strumenti finanziari derivati.
20. 33. (ex 0. 20. 34. 2.) Zorzato, Giudice, Crosetto.
Al comma 3, aggiungere in fine le parole: e iscrivere, a fini prudenziali, un importo congruo in un apposito Fondo rischi istituito nel Bilancio dell'ente stesso.
20. 17 (ex 20. 28) Villetti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli enti territoriali che avanzano richiesta di essere trattati come clienti professionali pubblici ai sensi del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, sono tenuti a comunicare tale scelta al Ministero dell'economia e delle finanze.
20. 19 (ex 20.14) Paolo Russo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli enti di cui al comma 1 non possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 an
che mediante coflocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1o gennaio 2008, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.»
5. In caso di mancata osservanza da parte di comuni e province delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dal presente provvedimento, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle riduzioni da operare, in caso di mancata osservanza da parte di una o più regioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dal presente provvedimento, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato da destinare, a qualsiasi titolo, alle singole regioni interessate.
20. 20 (ex 20.32) Crosetto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti. possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dlcembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, del mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziano delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e del valore attuale del rischio di credito eventualmente assunto dagli enti nel fondo di ammortamento associato ai titoli obbligazionari emessi o rinegoziati. Qualora le ristrutturazioni del debito si traducano in un allungamento della sua durata media finanziaria, la riduzione del valore economico-finanziario di cui sopra deve essere significativa, ovvero pari almeno al 2 per cento del valore finanziario delle passività estinte. La durata media del
rifinanziamento non dovrà superare di un terzo la durata del mutuo già estinto».
20. 27 (ex 20.21) Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investita in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche, di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea e di soggetti ovvero enti sovranazionali, necessariamente contraddistinti da un adeguato merito di credito non inferiore a BBB/Baa2/BBB, così come certificato dalle agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. L'importo nominale dell'investimento per ciascun emittente di cui al precedente comma non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare del fondo. Nel caso in cui le somme accantonate nel fondo di ammortamento siano investite in titoli emessi da enti regionali, provinciali o municipali, pur contraddistinti da adeguato merito di credito, l'ammontare complessivo delle stesse non deve eccedere il 25 per cento. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.»
20. 28 (ex 20.23) Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti di cui al comma 1 non possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione del mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento dl titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, del mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.»
20. 29 (ex 20.22) Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Al comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 dopo le parole «a carico degli enti stessi», sono aggiunte le seguenti: «pari ad almeno il 2 per cento del nozionale posto a rinegoziazione».
20. 30 (ex 20.13) Paolo Russo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La regione o l'ente locale deve acquisire dalla controparte negoziale del contratto su strumenti finanziari, anche derivati, una comunicazione mensile avente ad oggetto il valore attuale di mercato dello strumento sottoscritto, La comunicazione mensile viene pubblicata entro tre giorni dalla sua ricezione sul bollettino ufficiale della regione ovvero nell'albo ufficiale delle notizie dell'ente locale.
20. 23 (ex *20.31) Antonio Pepe, Leo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Fatto salvo il disposto del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il rispetto di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti.
20. 26 (ex 20.15) Paolo Russo.
ART. 23.
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio).
Al comma 1, sostituire le parole: sono confermate, per l'anno 2008, con le seguenti: si applicano.
23. 1. (ex 23. 4.) Garavaglia, Filippi.
ART. 24.
(Disposizioni varie per gli enti locali).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2008, le somme da corrispondere ai comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF sono calcolate sulla base del gettito rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro e non oltre i due periodi di imposta precedenti.
24. 1. (ex 24. 84.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro e 15 milioni di euro.
24. 2. (vedi 0. 24. 110. 1.) Zorzato, Giudice, Crosetto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 12, comma 2, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: «alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
3-ter. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 16, secondo e quarto periodo, le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sono sostituite dalle seguenti: »Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
3-quater. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle regioni stesse».
*24. 3. (ex 24. 48.) Sgobio, Napoletano.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 12, comma 2, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: «alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
3-ter. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 16,
secondo e quarto periodo, le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sono sostituite dalle seguenti: »Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
3-quater. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle regioni stesse».
*24. 4. (ex 24. 10.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai all'articolo 1 commi 725 e 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società partecipate interamente da enti pubblici locali o territoriali, che siano proprietarie o gestiscano case da gioco autorizzate.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente in misura da conseguire una riduzione di spesa pari a 500.000 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
24. 5. (ex 24. 85.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008.
24. 6. (ex 24. 43.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa per il personale dei comuni, a decorrere dall'anno 2008 nei comuni il rapporto fra i dipendenti e i residenti non può essere superiore a 1/100. I comuni, che eccedono tale parametro non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.
24. 7. (ex 24. 88.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, capoverso Art. 20.1.1, sopprimere il comma 2.
24. 10. (ex 24. 30.) Capezzone.
Al comma 4, capoverso Art. 20.1.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse entro il 30 novembre 2007, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2008. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2008. Non si applicano le di sposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».
24. 12. (ex 24. 91.) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
b) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
24. 13. (ex 24. 92.) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I proventi dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a partire dal 1o gennaio 2008 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
*24. 18. (ex 24. 23., 24. 101. e 24.100.parte ammissibile) Lupi, Stradella, Verro, Tortoli, Germanà, Zanetta, Armosino.
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. I proventi dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a partire dal 1o gennaio 2008 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
*24. 19. (ex 24. 100. parte ammissibile) Armosino, Stradella.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I proventi dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a partire dal 1o gennaio 2008 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
*24. 20. (ex 24. 42.) Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al comma 713 le parole: «Per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2008».
24. 21. (ex 24. 112.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 5, dopo le parole: finanziamento di spese correnti aggiungere le seguenti:, per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento per interventi di carattere sociale a sostegno delle fasce di popolazione più deboli, nonché nel campo dell'istruzione pubblica.
24. 22. (ex 24.38.) Del Mese, Vincenzo De Luca, Cioffi.
Al comma 5-ter, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «3 per cento»
24. 50. Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 5-quater aggiungere i seguenti:
5-quater.1. A decorrere dall'anno 2008, il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare ai comuni per programmi di riqualificazione e incremento dei patrimonio scolastico pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di
asili nidi e scuole materne, scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo esistenti.
5-quater.2. I comuni partecipano ai programmi di riqualificazione ed incremento di cui al comma precedente, destinandovi prioritariamente gli oneri di urbanizzazione secondaria.
5-quater.3. All'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, al primo periodo le parole: «chiese e altri edifici religiosi» sono soppresse.
5-quater.4. All'articolo 4, secondo comma 2, della legge 29 settembre 1964, n. 847 la lettera e) è abrogata.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
24. 26. (ex 24. 28.) Grillini, Baratella, Spini.
Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:
5-quinquies.1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono a tutti gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
24. 28. (ex 24. 8.) Saglia.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-novies. Le società di capitali preposte alla gestione dei servizi pubblici locali, nonché quelle di cui all'articolo 53 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro.
5-decies. In mancanza di adeguamento, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detti soggetti non possono partecipare a gare.
24. 32. (ex 24. 64.) Rosso.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. All'articolo 1, comma 703, capoverso lettera a), della legge 27 di
cembre 2006, n. 296, le parole da: «fino ad un importo complessivo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«a) al fine di sostenere interventi di natura sociale nei comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per gli anni 2008 e 2009 è autorizzato un contributo annuo di importo complessivo di 126 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro da ripartire in proporzione al numero di residenti ultrasessantacinquenni e di residenti di età inferiore ai 5 anni secondo gli ultimi dati Istat disponibili e 6 milioni di euro da attribuire agli stessi Comuni che gestiscono servizi di natura sociale attraverso le unioni di comuni, secondo il medesimo criterio di ripartizione.
b) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
c) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane».
*24. 33. (ex 24. 114.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. All'articolo 1, comma 703, capoverso lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «fino ad un
importo complessivo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«a) al fine di sostenere interventi di natura sociale nei comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per gli anni 2008 e 2009 è autorizzato un contributo annuo di importo complessivo di 126 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro da ripartire in proporzione al numero di residenti ultrasessantacinquenni e di residenti di età inferiore ai 5 anni secondo gli ultimi dati Istat disponibili e 6 milioni di euro da attribuire agli stessi Comuni che gestiscono servizi di natura sociale attraverso le unioni di comuni, secondo il medesimo criterio di ripartizione.
b) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
c) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane».
*24. 34. (ex 24. 115.) Sgobio, Napoletano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. L'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è sostituito dal seguente:
«41. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è determinato in misura pari al 6 per cento della rendita catastale rivalutata dell'alloggio o dell'immobile edificato».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
24. 36. (ex 24. 75.) Martinello, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti erariali complessivamente non inferiore a 350 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti. Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. 39. (ex 24. 63.) Leone, Zorzato, Milanato, Paniz.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti
erariali complessivamente non inferiore a 200 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti. Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. 40. (ex 24. 62.) Leone, Zorzato, Milanato, Paniz.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 145 a 151 sono abrogati.
24. 42. (ex 24. 111.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. A decorrere dall'anno 2008 i comuni non possono iscrivere nel bilancio previsioni di entrata, correlate agli incassi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, superiori alla medesima voce iscritta nell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
24. 43. (ex 24. 89.) Garavaglia, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008.
24. 45. (ex 24. 59.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008.
24. 46. (ex 24. 76.) D'Agrò, Formisano, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Trasferimento di funzioni alla regione Sardegna). - 1. L'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
24. 04. (ex 24. 028.) Pili.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Trasferimento di funzioni alla regione Sardegna). - 1. L'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuità territoriale. Il trasferimento è condizionato alla definizione degli oneri che lo Stato dovrà trasferire alla regione Sardegna relativamente agli investimenti necessari per il ripristino della sicurezza e della piena efficienza delle strutture e infrastrutture relative ai servizi stessi. Il trasferimento della funzione relativa alla continuità territoriale è subordinato alla definizione e al relativo trasferimento di adeguate risorse dei costi relativi alla condizione insulare della regione Sardegna».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 113;
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826;
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
24. 05. (ex 24. 030.) Pili.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Compartecipazione della Sardegna al gettito di imposte erariali). - 1. All'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al secondo periodo, le parole «anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2008».
24. 06. (ex 24. 032.) Pili.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Compartecipazione IVA della Sardegna). - 1. L'articolo 1, comma 839, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«839. All'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 il bilancio dello Stato concorre con un anticipo da definire annualmente e comunque non inferiore al 70 per cento dell'accertato gettito dell'anno finanziario precedente. Il saldo del gettito relativo all'attuazione del combinato disposto della lettera f) dell'articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 è iscritto nell'esercizio finanziario successivo all'accertamento dell'intero gettito. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'Iva sui consumi o sul riscosso, da definire secondo l'importo massimo accertato, viene interamente attribuita alla regione per ciascuno degli anni 2007-2009».
24. 07. (ex 24. 033.) Pili.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Entrate regione Sardegna). All'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) da imposte e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributari dello Stato».
24. 08. (ex 24. 025.) Pili.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008.
*24. 011. (ex 24. 03.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008.
*24. 012. (ex 24. 022.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008.
*24. 013. (ex 24. 036.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Oneri di urbanizzazione). - 1. All'articolo 1, comma 713, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007, 2008, 2009 2 2010».
24. 015. (ex 24. 013.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti che non hanno usufruito dei contributi di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per insufficienza di parametri, è istituito un Fondo compensativo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 che sarà ripartito con le modalità previste per l'attribuzione del fondo ordinario.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
24. 016. (ex 19. 012.) Delfino, Peretti, Zinzi.
ART. 25.
(Comunità montane: razionalizzazione dei costi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. 1. Sono abrogati gli articoli 27, 28 del e 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento per gli enti locali).
2. Entro tre mesi dalla di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano, gli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal comma 1 e assegnano le funzioni e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali delle soppresse comunità montane e isolane ai comuni, a unioni di comuni, o alla provincia, concordandoli con gli enti locali nei modi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
3. I soggetti cui sono assegnate funzioni e risorse delle disciolte comunità montane e isolane succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana o isolana soppressa.
4. II Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, in collaborazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, predispone, dopo un anno dall'entrate in vigore della presente legge, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, relazionando sugli esiti al Parlamento.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nonché le risorse per le spese di personale, a decorrere dal 2008 sono soppressi tutti i trasferimenti pubblici a favore delle comunità montane e isolane.
25. 16. (ex 25. 20.) Capezzone.
Al comma 3, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
b) la comunità montana è costituita da un organo monocratico individuato nella figura del suo Presidente con funzioni di rappresentanza legale dell'ente, e da un organo esecutivo composto dai Sindaci dei comuni partecipanti, o dai loro delegati. Il Presidente è eletto in seno all'organo esecutivo a maggioranza assoluta, ed in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.. Il Presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. Le indennità di funzione non sono fra loro cumulabili. Agli altri componenti dell'organo esecutivo non spetta alcuna indennità di funzione né gettoni di presenza.
25. 24. D'Elia.
Al comma 5, lettera b), sostituire ovunque ricorra la parola: 500 con la seguente: 600.
Conseguentemente, sopprimere le parole da: nelle regioni alpine fino alla fine della lettera.
25. 27. D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. (Soppressione dei Bacini Imbriferi Montani). 1. Dall'entrata in vigore della presente legge i Bacini Imbriferi Montani (BIM) sono aboliti e i relativi trasferimenti sono assegnati ai relativi comuni.
25. 02. (ex 25. 01.) Caparini.
ART. 26.
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali).
Al comma 1, premettere il seguente:
01. L'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. (Circoscrizioni di decentramento comunale). 1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti possono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2; lo statuto può prevedere anche, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, particolari forme di organizzazione e di attività del consiglio comunale al fine di assicurare una più articolata rappresentanza del territorio e di favorire la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni amministrative.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria».
26. 1. (ex 26. 56.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 abitanti»;
b) al comma 3, le parole: «20.000 e i 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 e i 250.000».
26. 7. (ex 26. 52.) Del Mese, Francesco De Luca.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da quarantotto membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 500,000 abitanti;
c) da trentasette membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da trentadue membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da ventiquattro membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da sedici membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da tredici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da dieci membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da ventinove membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da ventiquattro membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da diciannove membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
26. 8. (ex 26. 96.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 39 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40».
b) al comma 3, le parole «5.000 abitanti» sono sostituite da «50.000 abitanti» e le parole «salvo differente previsione statutaria» sono soppresse.
02. Al comma 2 dell'articolo 40 del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 abitanti».
26. 10. (ex 26. 59.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Sopprimere il comma 1.
26. 11. (vedi 26. 101.) Pellegrino, Bonelli, Trepiccione, Zanella.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un valore complessivo di euro 20 milioni.
26. 12. (vedi 26. 7.)Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Sopprimere il comma 1.
26. 13. (vedi 26. 34 e 26. 54). Crema, Di Gioia, Schietroma, Villetti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: entra in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive all'entrata in vigore della presente legge.
*26. 18. (vedi 26. 11.) Saglia.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: entra in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive all'entrata in vigore della presente legge.
*26. 19. (vedi 26. 14, 26. 82., 26.18. e 26. 139.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Gelmini, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: entra in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive all'entrata in vigore della presente legge.
*26. 21. (vedi 26. 116) Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: entra in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive all'entrata in vigore della presente legge.
*26. 22. (vedi 26. 126.) Nespoli, Castiello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: entra in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale,
successive all'entrata in vigore della presente legge.
*26. 23. (vedi 26. 131.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
Conseguentemente, all'articolo 150, ridurre del 20 per cento tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.
26. 25. (ex 26. 129). Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana
sopprimere la lettera d);
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. L'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
«4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico».
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale ufficiale del Governo.
3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.
dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento
con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
26. 26. (vedi 26. 144.) Gioacchino Alfano.
Sopprimere il comma 2;
Conseguentemente:
al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Al presidente, e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. L'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le nonne del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale ufficiale del Governo.
3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può, delegare le funzioni di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano.
7. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato all'Ufficiale elettorale.
dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione."
26. 27. (vedi 26. 137.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 2.
*26. 28. (vedi 26. 33.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Sopprimere il comma 2.
*26. 29. (vedi 26. 108.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 2, lettera a), dopo la parola: provinciali aggiungere le seguenti: presidenti degli organi di decentramento dei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti.
26. 32. (ex 26. 31.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.
26. 42. (ex 26. 32.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 1;
c) il commi 4 è abrogato;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le indennità di funzione non sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.»
e) al comma 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente: e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, comunque, in misura non superiore a quella spettante alla data di entrata in vigore della presente legge ridotta del 20 per cento e per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ridotta in misura del 50 per cento. Le somme comunque denominate spettanti agli amministratori per la partecipazione ad organi collegiali non possono essere cumulabili con i gettoni di presenza o con le indennità di funzione percepite per la carica rivestita quando siano dovuti per mandati elettivi presso il proprio ente o presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere operate tali decurtazioni.
f) i commi 10 e 11 sono abrogati;
d) dopo il comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente:
«11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8, e l'ammontare della spesa relativa.»
26. 45. (vedi 26. 57.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2008; 40 milioni di euro per l'anno 2009.
26. 46. (ex 26. 122.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti, Cosimi, Albero Giorgetti.
Al comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un sesto.
26. 51. (ex 26. 55.) Villetti.
Al comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: un quarto con la parola: un terzo.
*26. 53. (ex 26. 10.) Saglia.
Al comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: un quarto con la parola: un terzo.
*26. 54. (ex 26. 19., 26. 140 e 26. 81) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Gelmini, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: un quarto con la parola: un terzo.
*26. 55. (ex 26. 62.) Strizzolo.
Al comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: un quarto con la parola: un terzo.
*26. 56. (ex 26. 117.) Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica ai Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
26. 57. (ex 26. 104.) Salerno, Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma è abrogato.
26. 58. (ex 26. 118.) Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del 50 per cento dell'indennità con le seguenti: pari all'indennità.
26. 60. (ex 26. 143.) Zanetta, Di Centa, Stradella, Osvaldo Napoli.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*26. 62. (ex 26. 9.) Saglia.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*26. 63. (ex 26. 20., 26. 141. e 26. 80) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Gelmini, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*26. 64. (ex 26. 29.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*26. 66. (ex 26. 119.)Moffa, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 2 dell' articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola «mese» è sostituita con la seguente: «anno».
26. 68. (ex 26. 94.) Raisi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
26. 69. (ex 26. 28.) Crema, Di Gioia.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'articolo 84 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. Al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al presidente della provincia e al presidente del consiglio provinciale che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali solo in presenza di un provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia.
26. 71. (ex 26. 98.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Negli enti che non rispettano il patto di stabilità o che incorrono nella dichiarazione di ente strutturalmente deficitario o in dissesto i compensi degli amministratori sono ridotti del 30 per cento. Nei casi indicati al presente comma il personale dirigente o investito di responsabilità elevata, nonché al personale non dirigenziale i compensi connessi al raggiungimento del risultato o di produttività sono ridotti in misura non inferiore al 30 per cento.
26. 73. (ex 26. 97.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 6.
26. 79. (vedi 26. 99.) Delfino, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Qualora le normative regionali che riguardano le Comunità Montane prevedano l'alternatività tra appartenenza ad Unione di Comuni e a comunità Montana, i Comuni che al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale stessa, facciano parte sia di una Unione di Comuni sia di una Comunità Montana, debbono recedere dall'uno o dall'altro ente nei termine disei mesi. Nelle Regioni di cui al precedente comma, i comuni facenti parte di Comunità Montane che diano luogo, dopo l'approvazione della normativa regionale che prevede l'alternatività dell'appartenenza ai due enti, alla costituzione di Unioni di Comuni, recedono automaticamente dalla Comunità Montana di appartenenza. Ai Comuni, facenti parte delle Unioni di comuni costituitesi o confermatesi ai sensi dei commi precedenti, spetta l'attribuzioni, delle funzioni proprie delle Comunità Montane per quei territori e la ripartizione delle risorse di quota parte delle stesse, attribuite alla comunità Montana di precedente appartenenza, secondo i criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
*26. 84. (ex 26. 15.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Qualora le normative regionali che riguardano le Comunità Montane prevedano l'alternatività tra appartenenza ad Unione di Comuni e a comunità Montana, i Comuni che al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale stessa, facciano parte sia di una Unione di Comuni sia di una Comunità Montana, debbono recedere dall'uno o dall'altro ente nei termine di sei mesi. Nelle Regioni di cui al precedente comma, i comuni facenti parte di Comunità Montane che diano luogo, dopo l'approvazione della normativa regionale che prevede l'alternatività dell'appartenenza ai due enti, alla costituzione
di Unioni di Comuni, recedono automaticamente dalla Comunità Montana di appartenenza. Ai Comuni, facenti parte delle Unioni di comuni costituitesi o confermatesi ai sensi dei commi precedenti, spetta l'attribuzioni, delle funzioni proprie delle Comunità Montane per quei territorio e la ripartizione delle risorse di quota parte delle stesse, attribuite alla comunità Montana di precedente appartenenza, secondo i criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
*26. 85. (ex 26. 132.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere il comma 7.
**26. 86. (vedi 26. 37.) Lamorte, Proietti Cosimi.
Sopprimere il comma 7.
**26. 87. (vedi 26. 40.) Gioacchino Alfano.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. L'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
«4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale ufficiale del Governo.
3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano.
7. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato all'Ufficiale elettorale».
26. 88. (vedi 26. 27.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 535 milioni di euro.
26. 90. (vedi 26. 105.) Pezzella, Salerno, Buontempo, Garnero Santanché.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000 euro;
2009: - 10.000 euro;
2010: - 10.000 euro.
26. 91. (vedi 26. 121.) Alberto Giorgetti.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*26. 92. (vedi 26. 127.) Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro,
Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*26. 93. (vedi 26. 124.) Taglialatela, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 108 è abrogato;
b) ovunque ricorrano, le parole: direttore generale sono soppresse.
26. 94. (vedi 26. 92.) Buonfiglio, Mura.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato. Gli incarichi conferiti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.
26. 95. (ex 26. 93.) Buonfiglio, Mura.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:
Art. 131-bis. 1. Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 313 milioni di euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
26. 96. (vedi 26. 107.) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della Tabella A di 313 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
26. 97. (vedi 26. 125.) Nespoli, Castiello, Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 è incrementato di 100 milioni di euro il contributo ordinano di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente.
Conseguentemente, all'articolo 150, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 313 milioni di euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
26. 98. (vedi 26. 106.) Filippi.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: per 100 milioni di euro fino a : da ripartire in proporzione alla popolazione residente con le seguenti: 70 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma e sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244; per 30 milioni di euro in favore dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che gestiscono in forma
associata servizi di natura sociale attraverso le Unioni di Comuni.
**26. 101. (vedi 26. 16.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: per 100 milioni di euro fino a : da ripartire in proporzione alla popolazione residente con le seguenti: 70 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 27dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma e sottodotati ai sensi dell'ari. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244; per 30 milioni di euro in favore dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che gestiscono in forma associata servizi di natura sociale attraverso le Unioni di Comuni
**26. 102. (vedi 26. 133.) Sgobio, Napoletano.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Piano nazionale per la sicurezza). - 1. Per l'anno 2008 è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione «ordine pubblico e sicurezza», programma «pubblica sicurezza» -, ai fini dell'attuazione di un piano nazionale straordinario di contrasto alla criminalità, con particolare riferimento alla sicurezza urbana e al controllo del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Disposizioni concernenti l'editoria). 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 8 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualora le medesime imprese, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2006, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura superiore a 4 milioni di euro.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto.
3. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al comma 2, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
26. 01. (ex 26. 01.) Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, Francesco De Luca, Nardi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «hanno» sono aggiunte le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
26. 02. (ex 26. 02.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. All'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali convenzioni sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. E compito dell'Agenzia rimuovere gli ostacoli alla stipula di dette convenzioni.»
26. 03. (ex 26. 03.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. Le retribuzioni dei direttori generali degli enti locali nominati ai sensi dell'articolo 108 del testo unico enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 non possono superare i limiti prescritti con apposito decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno. Nella determinazione dei limiti il decreto ministeriale deve tener conto della consistenza demografica dell'ente.
2. Qualora le finzioni di direttore generale siano state conferite al segretario dell'Ente ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del medesimo testo unico enti locali l'eventuale indennità aggiuntiva rispetto al trattamento retributivo del segretario non può superare i limiti prescritti in modo particolare nel suddetto decreto ministeriale per i segretari titolari di doppio incarico. In tal caso la determinazione dei limiti tiene conto della consistenza demografica dell'ente e della fascia professionale di appartenenza del segretario.
3. Tutti gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato l'importo della retribuzione del direttore generale e copia del contratto di conferimento dell'incarico e di assicurarne la pubblicità sul proprio sito web.
4. Il direttore generale nei comuni e nelle province deve essere in possesso di diploma di laurea quadriennale o quinquennale".
26. 04. (ex 26. 04.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. All'articolo 108, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis: »Tutti gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato l'importo della retribuzione del direttore generale e copia del contratto di conferimento dell'incarico e di assicurarne la pubblicità sul proprio sito web".
26. 05. (ex 26. 05.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Riduzione dei componenti dei Consigli regionali). 1. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il consiglio regionale è composto: di settanta membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; di cinquanta membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; di quaranta membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; di trenta membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti; e di venti membri nelle altre regioni.
26. 06. (ex 26. 07.) Garavaglia, Filippi.
ART. 27.
(Norme di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni).
Al comma 1, dopo le parole: provvedono aggiungere le seguenti: previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
*27. 1. (ex 27. 4.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, dopo le parole: provvedono aggiungere le seguenti: previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
* 27. 2. (ex 27. 8.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo le parole: provvedono aggiungere le seguenti: previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
* 27. 3. (ex 27. 17.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, sopprimere le parole: all'accorpamento o.
27. 4. (ex 27. 15.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I comuni e le province provvedono al riordino e alla riorganizzazione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare titolari di funzioni parzialmente coincidenti con quelle svolte dagli enti locali e alla soppressione di quelli titolari di funzioni coincidenti in tutto con quelle svolte dagli enti locali medesimi.
27. 5. (ex 27. 7.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, dopo la parola: agenzie aggiungere le seguenti: aziende speciali, consorzi.
27. 6. (ex 27. 14.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 2-bis, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: che comportino oneri per la finanza pubblica.
27. 50. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
All'emendamento 27. 500. della Commissione, comma 2-bis. primo periodo, sopprimere le parole: compresi nei bacini imbiferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
0. 27. 500. 1. Zanetta.
Sostituire i commi 2-bis e 2-ter con il seguente:
2-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, al comma 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: a quanto previsto dal comma 2-ter ed entro lo stesso termine di cui al comma 2-bis
con le seguenti: a quanto previsto dal comma 2-bis ed entro il il medesimo termine e sopprimere le parole: di bonifica.
27. 500. La Commissione.
Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: ovvero alla soppressione fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.
*27. 30 Santori.
Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: ovvero alla soppressione fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.
*27. 31 Buonfiglio.
Sopprimere il comma 3.
**27. 11. (ex 27. 5.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Sopprimere il comma 3.
**27. 12. (ex 27. 18.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere il comma 3.
**27. 13. (ex 27. 33.) Paolo Russo.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: procedono entro il 1o luglio 2008 con le seguenti: procedono, non prima dell'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche dei rifiuti.
27. 15. (ex 27. 11.) Narducci.
Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere e dopo le parole: medesimi servizi aggiungere le seguenti:, ad esclusione degli ambiti per i quali alla data del 31 dicembre 2007 sia in atto l'affidamento al soggetto gestore per i servizi considerati.
27. 16. (ex 27. 13.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) in sede di delimitazione degli ambiti, prevedere che gli eventuali organi esecutivi delle forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, risultino composti da non più di tre membri, nominati secondo modalità che ne assicurino l'indipendenza.
**27. 20. (ex 27. 6.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) in sede di delimitazione degli ambiti, prevedere che gli eventuali organi esecutivi delle forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, risultino composti da non più di tre membri, nominati secondo modalità che ne assicurino l'indipendenza.
**27. 21. (ex 27. 9.) Alberto Giorgetti.
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) in sede di delimitazione degli ambiti, prevedere che gli eventuali organi esecutivi delle forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, risultino composti
da non più di tre membri, nominati secondo modalità che ne assicurino l'indipendenza.
**27. 22. (ex 27. 19.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da:, composte fino alla fine della lettera.
27. 23. (ex 27. 25.) Zorzato, Verro, Giudice.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27.1. - 1. Il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, non opera per le società il cui oggetto sociale non sia esclusivo, con riferimento allo svolgimento di prestazioni a favore di soggetti appartenenti a Paesi UE ed extra UE il cui ordinamento non preveda il medesimo divieto.
27. 01. (ex 27. 01.) Lupi, Bernardo, Verro, Casero.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27.1. - 1. Le società di cui alla prima parte del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non comprendono quelle il cui capitale sociale sia interamente detenuto dagli enti pubblici costituenti o partecipanti ed il cui oggetto sociale non sia esclusivo in relazione alle attività e funzioni di cui al comma 1.
27. 02. (ex 27. 02.) Lupi, Bernardo, Verro, Casero, Zanetta.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27.1. - (Norme in materia di servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione III, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152). - 1. Tutti gli ambiti territoriali ottimali definiti dalle leggi regionali vigenti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative autorità d'ambito in essi ricadenti, sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2008.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, al fine di assicurare la soddisfazione del fabbisogno idrico delle popolazioni locali in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e al fine di migliorare i livelli di qualità e di sicurezza del servizio, sono altresì trasferite alle province le competenze in materia di gestione delle risorse idriche attribuite alle autorità d'ambito territoriale ottimale, fatti salvi i compiti e le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
3. In deroga al comma 2, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono provvedere direttamente all'organizzazione del servizio idrico integrato e in modo distinto da quello della provincia.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province provvedono alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, individuando nell'ambito del proprio territorio un soggetto, anche nella forma della società di capitali in mano pubblica, cui è affidata la gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio.
5. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi collegati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
6. La gestione del servizio idrico integrato è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria vigente, fatta salva la
proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio.
7. Ai fini di cui al comma 6, costituiscono limiti all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese quelli derivanti dal necessario perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
8. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante una procedura competitiva, da espletare con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I bandi di gara sono formulati conformemente ai piani di rete di cui ai commi 15 e seguenti.
9. Possono partecipare alla gara di cui al comma 6 i soggetti di seguito indicati, aventi sede in uno dei Paesi membri dell'Unione europea:
a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;
b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);
c) i soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, determina le modalità di partecipazione e i termini della procedura competitiva prevista dai commi 6, 8 e 9, in conformità a quanto stabilito dal comma 11.
11. La gestione del servizio idrico integrato può essere eccezionalmente affidata a società a partecipazione mista pubblica e privata, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e di clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e a prevenire conflitti di interesse.
12. Nell'ipotesi di cui al comma 11, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province devono adeguatamente motivare le ragioni che, sulla base di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, anziché alla gara di cui al comma 1, e devono altresì indicare in modo ragionevole i termini entro cui la quota pubblica deve essere dismessa con procedura ad evidenza pubblica o con forme di vendita che consentano la formazione di un azionariato diffuso.
13. Le imprese e le società esercenti il servizio idrico integrato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la relativa gestione fino alla scadenza dell'affidamento e comunque entro o non oltre il 31 dicembre 2011. Alla scadenza, i beni e gli impianti delle imprese affidatarie sono trasferiti direttamente agli enti locali nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
14. I soggetti affidatari del servizio idrico integrato s'impegnano a rispettare il piano di rete elaborato ai sensi dei commi 15 e seguenti e provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, a stipulare il relativo contratto di servizio.
15. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e dalle province, d'intesa con i comuni, provvedono alla predisposizione del nuovo piano di rete o all'aggiornamento del piano d'ambito di cui dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitandolo al territorio della provincia interessata. Qualora l'intesa non sia raggiunta provvede la regione.
16. Il piano di rete è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale e organizzativo;
d) piano economico-finanziario.
17. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dai comuni, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
18. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tale fine programmate e i tempi di realizzazione.
19. Il modello gestionale e organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
20. Il piano economico-finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
21. Il piano di rete è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
22. Gli articoli 147, 148, 149 e 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono abrogati.
23. Per quanto concerne i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato e i poteri di controllo e sostitutivi, l'espressione «autorità d'ambito» contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal presente articolo, si intende riferita ai soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e dalle province ai sensi della presente legge.
27. 03. (ex 27. 03.) Urso, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27.1. - 1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione dei prefetti ed il trasferimento delle funzioni ad altri organi secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute;
b) l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente l'autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze;
c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l'adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze;
d) l'articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la facoltà di vietare la rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico;
e) l'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla
legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località;
f) l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1956, n. 1326, concernente l'autorizzazione ai reparti di polizia stradale di eseguire servizi di scorta a pagamento per conto di enti pubblici e di privati;
g) l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza;
h) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
i) l'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente il ricorso al prefetto avverso un provvedimento di prevenzione del questore;
l) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilità;
m) l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non sia attribuita ad una specifica amministrazione;
n) l'articolo 40 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente i servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali od altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose;
o) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
p) l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti;
q) l'articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico;
r) l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'istituzione di separate anagrafi autonome;
s) l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente la istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano;
t) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, concernente il 13o censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7o censimento generale dell'industria e dei servizi;
u) il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614, recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza
e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.
3. All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
4. All'articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: «elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto» sono soppresse.
5. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria».
6. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:
a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;
f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1982;
g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) l'attuazione da parte delle forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
i) la possibilità di essere nominato Alto commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;
l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave ed urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;
q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;
s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di
assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, di funzionamento degli stessi, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
7. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:
a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;
c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;
e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;
g) l'istruttoria per la concessione di ricompense al merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;
i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;
m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.
8. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:
a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie private, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 dei decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi ed altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;
n) la fissazione della data delle elezioni provinciali, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;
o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;
p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;
t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
v) l'istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto dei consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;
z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, di intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;
bb) la vigilanza, di intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;
cc) l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
dd) la direzione del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13
della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
ff) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplodenti, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
gg) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
hh) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
ll) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
mm) il ricorso contro il provvedimento della iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;
pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;
qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario ad acta in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33
del testo unico delle leggi recanti normeper la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
ss) la nomina del commissario ad acta in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
tt) le competenze previste dal regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;
uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave ed urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
8. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.
10. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intenda continuare ad essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.
27. 04. (ex 27. 06.) Garavaglia, Filippi, Caparini, Bricolo, Gibelli.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27.1.
1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta
la soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le rispettive funzioni e le modalità del loro svolgimento.
27. 05. (ex 27. 07.) Garavaglia, Filippi.
ART. 28.
(Sviluppo della montagna e delle isole minori).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 28. (Sviluppo della montagna). 1. Per il funzionamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. A decorrere dall'anno 2008, le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, confluiscono tutte nel «Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
4. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.
5. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dall'articolo 5, l. 30 novembre 1989, n. 386.
6. Il Fondo è altresì alimentato dal versamento diretto al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli enti concessionari di autostrade, a decorrere dal 2009, di un canone annuo, aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 10, comma 3, l. 24 novembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dello 0,1 per cento sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione.
7. Il Fondo è prioritariamente utilizzato: per lo azioni in campo energetico volte alla promozione e dello sviluppo delle risorse alternative rinnovabili; per gli interventi di carattere infrastrutturale nei territori montani al fine di ridurre il divario con gli altri territori; per il sostegno alla salvaguardia, dotazione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona e allo imprese; per il co-finanziamento di progetti e programmi finalizzati con le risorse dell'Unione europea.
28. 1 (ex 28. 28). Forlani, Peretti, Zinzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
(Sviluppo della montagna).
1. Per il funzionamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. A decorrere dall'anno 2008, le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, confluiscono tutte nel «Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
4. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.
5. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dall'articolo 5, l. 30 novembre 1989, n. 386.
6. Il Fondo è altresì alimentato dal versamento diretto al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli enti concessionari di autostrade, a decorrere dal 2009, di un canone annuo, aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 10, comma 3, l. 24 novembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dello 0,1 per cento sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione.
7. Il Fondo è prioritariamente utilizzato: per lo azioni in campo energetico volte alla promozione e dello sviluppo delle risorse alternative rinnovabili; per gli interventi di carattere infrastrutturale nei territori montani al fine di ridurre il divario con gli altri territori; per il sostegno alla salvaguardia, dotazione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona e allo imprese; per il co-finanziamento di progetti e programmi finalizzati con le risorse dell'Unione europea.
28. 2 (ex 28. 5). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il 20 per cento di tale spesa è riservato alle zone montane confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano.
28. 4 (ex 28. 29). Peretti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 5, l. 31 gennaio 1994, n. 97 le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», sono sostituite con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281».
** 28. 8 (ex 28. 3). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 5, l. 31 gennaio 1994, n. 97 le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», sono sostituite con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
** 28. 9 (ex 28. 9). Sgobio, Napoletano.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole:, di cui 5 milioni destinati alle isole in cui insistono Centri Permanenti di Accoglienza.
28. 12 (ex 28. 18). Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: della concorrenza, aggiungere le seguenti: nonché della disponibilità di servizi a banda larga,.
28. 13 (ex 28. 6). Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: sentita con le seguenti: di intesa.
28. 14 (ex 28. 7). Crema, Di Gioia, Schietroma.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente articolo:
Art. 28-bis. (Integrazione del Fondo per i Comuni svantaggiati confinanti con le Regioni a statuto speciale). - 1. Il Fondo per i comuni svantaggiati confinanti con le regioni a statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l'Austria di cui all'articolo 6, comma 7, d. l. 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Nel Fondo per i comuni svantaggiati di cui al comma 1 sono inseriti i comuni limitrofi e i comuni confinanti cui viene assegnato un finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 2010.
28. 02 (ex 28. 01). Zorzato, Paniz.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Fondo per i comuni di confine). - 1. All'articolo 6, d. l. 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 40 milioni di euro per il triennio 2008-2010, di cui 25 milioni di euro destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati.
Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
28. 04 (ex 28. 05). Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Fondo per i comuni di confine). - 1. All'articolo 6, comma 7, d. l. 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2007, n. 127, le parole: « 20 milioni di euro per l'anno
2007» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
28. 05 (ex 28. 04). Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Misure per il sostegno dell'agricoltura di montagna). - 1. Alla legge 4 agosto 1978, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Le regioni assegnano per la coltivazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici o morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, attribuendo precedenza ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni. La domanda del richiedente è notificata contemporaneamente, da parte delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto».
b) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'assegnazione è data precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'adempimento aziendale, delle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrice per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della l. 1o giugno 1977, n. 285, e comunque ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della l. 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni.
c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dell'esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18, l. 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lett. a), l. 10maggio 1976, n. 352, attribuendo precedenza agli assegnatari residenti nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni.
28. 06 (ex 28. 09). Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Dispositivi per l'insediamento nelle zone di montagna). - 1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella l. l. 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al d. P. R. 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al d. l. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
28. 07 (ex 28. 08). Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28. (Esenzione dei fabbricati delle aree montante e rurali dall'ICI). - 1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale a decorrere dal 1o gennaio 2004 i comuni individuati ai sensi della l. 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1, decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo anche se non destinati ad attività professionali agricole.
2. L'esenzione di cui al precedente comma può essere disposta dai comuni per i fabbricati ubicati siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del consiglio come indicato dalla decisione n. 2000/530/CE anche se non destinati ad attività professionali agricole.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti può essere adottata a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.
28. 08 (ex 28. 06). Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Incentivi alla pluriattività). - 1. All'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «25.900 euro lordi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo è rideterminato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali»;
b) dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
«1-sexies. Gli enti pubblici operanti nei territori montani possono affidare, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e tramite apposite convenzioni, a società, cooperative e organizzazioni di volontariato aventi i necessari requisiti l'espletamento di attività e l'esecuzione di servizi attinenti al settore sociale quali l'assistenza agli anziani e la prevenzione del disagio giovanile e delle problematiche ad esso correlate, a condizione che l'importo dell'incarico non sia superiore a 51.650 euro annui».
28. 010 (ex 28. 016). Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin.
ART. 29.
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria).
Sopprimerlo.
29. 1. (ex 29. 22) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle Regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 in funzione dell'attuazione del patto di stabilità interno in materia sanitaria.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le seguenti parole:, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro,.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Regioni interessate in proporzione all'entità dei debiti contratti e alla popolazione residente.
29. 2. (ex 29. 12) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, dopo le parole: la liquidità necessaria per l'estinzione aggiungere le seguenti: dei debiti per mobilità passiva extraregionale, cui è attribuita la natura di debiti privilegiati,.
29. 3. (ex 29. 23) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 1 del presente articolo è destinato alle regioni che, benché abbiano rispettato il patto di stabilità, configurino allo stato attuale condizioni di disavanzo regionale.
29. 4. (ex 29. 9) Mazzaracchio, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Palumbo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1 è subordinato al rilascio, da parte delle Regioni interessate, di garanzie reali di valore corrispondente a due volte l'importo dell'anticipazione, comprensivo del capitale e degli interessi, anche di mora.
29. 5. (ex 29. 26) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguente: venti anni.
29. 20. (ex 29. 2.) Capezzone.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le risorse ricevute aggiungere le seguenti: con le maggiorazioni dovute al corso degli interesse.
29. 21. (ex 29. 3.) Capezzone.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato.
29. 6. (ex 29. 17) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le Regioni interessate non provvedano all'immediata estinzione dei debiti pregressi conformemente a quanto stabilito dal comma 3, è disposto l'immediato recupero delle somme erogate alla Regione e da questa non ancora utilizzate; le somme recuperate e le somme non ancora erogate sono immediatamente reintegrate nel bilancio statale per la riassegnazione ad altri capitoli di spesa.
29. 7. (ex 29. 16) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le Regioni interessate non ottemperino, anche parzialmente, alle condizioni di restituzione concordate ai sensi del comma 3, si applica oltre i massimi livelli l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
29. 8. (ex 29. 18) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le Regioni interessate non ottemperino, anche parzialmente, alle condizioni di restituzione concordate ai sensi del comma 3, le somme non ancora restituite, comprensive degli interessi, sono trattenute dallo Stato a valere sulle risorse da trasferirsi alla Regione inadempiente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. L'entità della riduzione dei trasferimenti è definita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, attraverso l'approvazione di un piano di durata pluriennale.
29. 9. (ex 29. 15). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le Regioni interessate non ottemperino, anche parzialmente, alle condizioni di restituzione concordate ai sensi del comma 3, sono proporzionalmente ridotti - fino a copertura delle somme non restituite - le indennità, i rimborsi ed i contributi a qualsiasi titolo attribuiti agli amministratori delle Regioni inadempienti.
29. 10. (ex 29. 19). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle Regioni che accedono alle anticipazioni statali di cui al presente articolo, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono elevate, rispettivamente, all'1,4 e al 2 per cento.
29. 11. (ex 29. 14). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'accesso alle somme si cui commi 1 e 2, le Regioni interessate sono tenute a presentare al Ministro dell'economia e delle finanze un piano pluriennale di riduzione del personale dipendente dall'amministrazione regionale finalizzato al raggiungimento della media ponderata nel rapporto tra il numero dei dipendenti regionali e la popolazione residente delle prime cinque Regioni più virtuose.
29. 12. (ex 29. 20). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 4.
29. 13. (ex 29. 21). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Sardegna, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45 per cento nell'anno 2008, al 47,5 per cento per l'anno 2009 e al 50 per cento per l'anno 2010.
5-bis. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2007.
5-ter. Conseguentemente nella tabella C ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
29. 14. (ex 29. 4). Marras, Cicu.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di assicurare il livello delle attività di ricerca scientifica definiti dagli indirizzi generali nazionali e regionali e di consentire la prosecuzione delle attività di cura ed assistenza agli ammalati con patologie che richiedano l'impiego di tecnologie avanzate e di personale di elevata specializzazione e qualificazione professionale, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono soggetti agli adempimenti previsti per le Regioni sottoposte ai piani di rientro in materia sanitaria di cui al presente articolo, limitatamente al rispetto del vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel quadro degli interventi di finanziamento stabiliti dalle Regioni interessate.
29. 15. (ex 29. 10 e 29. 8) Gioacchino Alfano, Armosino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è erogata alle Regioni interessate al netto dei debiti istituzionali, finanziari o commerciali contratti. Le somme rese disponibili ai sensi del presente comma sono acquisite in appositi capitoli del bilancio dello Stato ed utilizzate per l'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, è autorizzato a nominare uno o più commissari ad acta.
29. 16. (ex 29. 25) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è erogata alle Regioni interessate al netto degli eventuali debiti pregressi per mobilità passiva extraregionale. La quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b) è rideterminata di conseguenza.
29. 17 (ex 29. 24). Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. A decorrere dall'anno 2008, il mancato rispetto dei piani di rientro, relativi agli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o il conseguimento di disavanzi sanitari per due anni finanziari, costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione.
29. 18. (ex 29. 11) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti). - 1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.
2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005, le somme attribuite alla regione Valle d Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
29. 05. (ex 9. 024.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
ART. 30.
(Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30. - (Misure a favore dei soggetti che abbiano denunciato richieste estorsive). - 1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione, che abbiano reso dichiarazioni riferite al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale hanno altresì diritto alla corresponsione di una somma fino al cinquanta per cento delle somme annualmente e complessivamente versate all'erario a titolo di tributi, per la durata di cinque anni dalla data di applicazione dello speciale programma di protezione. Il pagamento è disposto dalla commissione a seguito della valutazione della documentazione relativa ai pagamenti effettuati a favore dell'erario, da trasmettersi a cura del testimone, e del relativo calcolo della somma da corrispondere.
1-ter. I soggetti che siano stati danneggiati da attività estorsive e abbiano fornito all'autorità giudiziaria elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, possono richiedere, sussistendo le condizioni previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modificazioni per l'ottenimento delle elargizioni previste dalla detta legge, anche il rimborso di una somma fino al cinquanta per cento delle somme annualmente e complessivamente versate all'erario a titolo di tributi, per la durata di cinque anni dalla data del fatto. II rimborso è concesso con provvedimento del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, valutata la documentazione relativa ai pagamenti effettuati a favore dell'erario dal danneggiato, nelle ipotesi in cui il danno subito sia di particolare rilevanza e gravità.
1-quater. I benefici previsti dai commi 1-bis e 1-ter non sono cumulabili.»
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C ridurre gli stanziamenti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
30. 1. (ex 30. 5.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo le parole: a favore aggiungere le seguenti: delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi, nonché
30. 3. (ex 3. 181.) Bono, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le riduzioni di cui al comma 1 sono estese ai testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 che abbiano reso dichiarazioni riferite al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale. Al beneficiario
si accede a richiesta dell'interessato attraverso il rimborso di una quota dei pagamenti, pari alla riduzione riconosciuta con legge regionale a coloro che hanno denunciato richieste estorsive, disposto dalla Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
all'articolo 150, tabella C, ridurre gli stanziamenti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
30. 4. (ex 30. 6.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Contributo comunale di ingresso e di soggiorno). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo di ingresso e di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ad interventi di manutenzione urbana e alla realizzazione delle necessarie opere pubbliche.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case vacanza, alloggi agroturistici e in altre strutture similari ricettive situate nel territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano:
a) nelle strutture destinate al turismo giovanile;
b) nelle strutture adibite a uso foresteria per lavoratori;
c) nelle comunità alloggio;
d) nelle strutture di assistenza sanitaria;
e) nelle strutture ricettive in relazione a cure sanitarie o all'assistenza a familiari in degenza presso strutture sanitarie cittadine.
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni determinate in relazione alla categoria e alla ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti non residenti che prendono alloggio in via temporanea, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età e alle finalità del soggiorno;
c) l'eventuale periodo infrannuale del contributo;
6. I gestori delle strutture ricettive provvedono, con diritto di rivalsa sui soggetti di cui al comma 2, al versamento del contributo complessivamente dovuto al comune in due rate delle quali la prima, entro il 16 del mese di luglio dell'anno in corso, a titolo d'acconto sulla base del cinquanta per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata, tra il 1o ed il 16 del mese di febbraio dell'anno successivo, a titolo di saldo del contributo complessivamente dovuto.
7. I gestori delle strutture ricettive presentano, tra il 1o gennaio ed entro il 16 febbraio dell'anno successivo, la dichiarazione relativa al contributo di ingresso e di soggiorno. La dichiarazione è predisposta unitariamente per tutte le strutture ricettive facenti capo ad un gestore, secondo il
modello predisposto dal comune, e deve contenere tutti i dati ed elementi necessari per la determinazione del contributo complessivamente dovuto, nonché per l'effettuazione dei controlli, esclusi quelli che il comune è in grado di acquisire direttamente.
8. I comuni procedono alla rettifica della dichiarazione incompleta o infedele o di parziali ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni o per omessi versamenti, notificando, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere anche un riesame nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del contributo.
9. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del contributo dovuto con un minimo di euro 51,00, se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior contributo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni; se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad giuro 258,00. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472 successive modificazioni.
10. In sede di prima applicazione, le disposizioni introdotte coli il regolamento di cui al comma 1, istitutivo del contributo di ingresso e di soggiorno, trovano applicazione solo a partire dal semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
30. 01. (ex 30. 032.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 2, comma 1, alinea, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «relativo alle province e comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilità interno» sono soppresse.
30. 02. (ex 30. 04.) Nan.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, la lettera c) è soppressa.
30. 03. (ex 30. 02.) Nan.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 2, comma 39, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 luglio 207, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con il predetto decreto, in particolare si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
30. 04. (ex 30. 03.) Nan.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 le parole: «, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza».
30. 05. (ex 30. 01.) Nan.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 le parole: «per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007» sono soppresse.
30. 06. (ex 30. 05.) Nan.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Anticipazioni di tesoreria). -1. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».
30. 07. (ex 30. 035.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 208, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: «, al netto di una quota pari al trenta per cento che affluisce al bilancio dello Stato a parziale copertura dei costi sostenuti dall'ufficio territoriale dei governo, a seguito di ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203».
30. 08. (ex 30. 018.) Di Gioia.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Semplificazioni della disciplina del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 effettuano il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Sono considerati comunque validi i pagamenti effettuati sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
2-bis. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'articolo 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.
2-ter. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al Comune diverso da quello competente; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità per il riversamento delle somme al Comune competente a norma dell'articolo 4.
30. 09. (ex 30. 025.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato. Conseguentemente, nel medesimo decreto legislativo, le parole «direttore generale», ovunque ricorrano, sono soppresse.
30. 010. (ex 30. 011.) Antonio Pepe, Lamorte, Proietti Cosimi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato. Gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.
30. 011. (ex 30. 012.) Antonio Pepe, Germontani, Filipponio Tatarella.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 35, dopo il comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente: "26-quater.1. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999 causa di perdita del diritto al discarico.
30. 012. (ex 30. 019.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Abrogazione limiti di gettito nel passaggio da ICP a canone). - 1. L'articolo 7-octies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato.
30. 013. (ex 30. 020.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI). - 1. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «che non abbiano esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «che non abbiano».
30. 014. (ex 30. 031.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Regime di prelievo in materia di rifiuti). - 1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
30. 016. (ex *30. 017.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «con esclusione dei servizi pubblici locali», sono aggiunte le seguenti «e delle società quotate e loro partecipate».
30. 018. (ex **30. 010) Saglia.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Poteri di accesso alle informazioni per l'accertamento delle entrate locali). -1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 26-quinquies, è aggiunto il seguente:
«26-sexies. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai fini della gestione delle entrate proprie e della partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, dagli Enti locali e dai loro concessionari, ovvero dai soggetti comunque incaricati, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. L'ente locale individua in modo selettivo i dipendenti propri o deisoggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati.».
30. 019. (ex 30. 023.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Dichiarazione/comunicazione ICI). - 1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 53 è sostituito dal seguente:
53. A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1,
lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. I soggetti passivi sono in ogni caso tenuti a presentare al Comune competente, entro il termine di 90 giorni, un apposita comunicazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli di comunicazione e sono individuati i presupposti e determinati gli elementi che essa deve contenere. Per l'infedele od omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 51,00 euro a 258,00 euro, definibile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
30. 020. (ex 30. 026.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ed in pendenza di giudizio dei Tributi Locali). - 1. All'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è aggiunto il seguente periodo: «Le imposte, le tasse e i contributi accertati dall'ufficio e non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'avviso d'accertamento e prima della sentenza della Commissione tributaria provinciale, per la metà dell'ammontare o del maggior ammontare accertato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in materia di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del giudizio».
30. 021. (ex 30. 028.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifica alla decorrenza degli interessi dei Tributi Locali). -1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 165 è sostituito dal seguente: «165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza».
30. 022. (ex 30. 027.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Rendite presunte ICI). - 1. All'articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: »4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Il termine per la proposizione del ricorso avverso la determinazione della nuova rendita catastale di tali fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena
del relativo avviso. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni ed interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Nel caso in cui la nuova rendita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale».
30. 023. (ex 30. 029.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Insegne di esercizio). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 311 è abrogato.
30. 024. (ex 30. 022.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) da imposte e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato».
30. 025. (ex 30. 036.) Pili.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Sanzioni amministrative tributarie in materia di tributi locali). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto con un minimo di euro 51,00. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, in presenza di dichiarazione o denuncia non infedele o non omessa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. La contestazione ed irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472 successive modificazioni.
30. 026. (ex 30. 024.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. In attuazione all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2008 e 2009, ad integrazione dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo ventennale di 15 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2009. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra il PIL regionale e PIL nazionale. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata ventennale.
Conseguentemente,all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
30. 030. (ex 30. 037.) Bono, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Direttori generali della aziende sanitarie locali). -1. Nel caso in cui si verifichino disavanzi di gestione della spesa sanitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro della salute può proporre alla regione interessata la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.
30. 034. (ex 30. 040.) Mazzaracchio, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Palumbo.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla fine del quarto periodo sono aggiunte le parole: «fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi».
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 31, 32, 40, comma 1, 70, 76, comma 2, 96, 100, 103, 119, comma 2, 124, 125;
all'articolo 113:
al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro con le seguenti: 1.148 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.120 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.648 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.498 milioni di euro.
dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.
30. 035. (ex 31. 8.) Giudice.
Capo III.
MISSIONE 4 - L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
ART. 31.
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all'estero).
Sostituire il comma 6-quater, con il seguente:
6-quater. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del G8, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
31. 500. La Commissione.
ART. 32.
(Organizzazione del vertice «G8» in Italia e altri adempimenti internazionali).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170 e 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:
2008: + 20.000.
32. 1. (ex 32. 9.) Venier, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca.
Sopprimere i commi 1 e 1-bis.
32. 2. (ex 32. 3. e 32. 14.) Cannavò, Caruso.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 44 milioni.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33.
32. 4. (ex 32. 4.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1-bis, sostituire le parole: al comune con le seguenti: all'avvio della riconversione dell'area militare del comune.
32. 40. Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 2.
32. 7. (ex 32. 5.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È autorizzata la spesa di euro 6 milioni per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la BERS e di euro 200.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'INCE. Al relativo onere, pari a 2,067 milioni annui per il triennio 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.067.
2009: - 2.067.
2010: - 2.067.
*32. 11. (ex 32. 1.) De Brasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È autorizzata la spesa di euro 6 milioni per il finanziamento del con
tributo italiano al Trust Fund presso la BERS e di euro 200.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'INCE. Al relativo onere, pari a 2,067 milioni annui peril triennio 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.067.
2009: - 2.067.
2010: - 2.067.
*32. 30. (ex 32. 1.) Gasparri.
Sopprimere il comma 2-bis.
32. 41. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la BERS e di euro 67.000 per il contributo al segretario esecutivo dell'INCE.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.067;
2009: - 2.067;
2010: - 2.067.
32. 500. (Nuova formulazione) La Commissione.
ART. 33.
(Collettività italiana all'estero).
Sopprimerlo.
* 33. 1. (ex 33. 1.) Pini, Garavaglia.
Sopprimerlo.
* 33. 2. (ex 33. 3.) Gardini.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Ulteriore indennizzo per i cittadini italiani espulsi dalla Libia). - 1. Al fine di finalizzare il procedimento di indennizzo a favore degli italiani espulsi dalla Libia nel 1970, il Ministero dell'economia e delle finanze prevede lo stanziamento della somma di 250 milioni di euro, dei quali 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa pari a 50 milioni per l'anno 2008 e a 100 milioni per gli anni 2009 e 2010.
33. 02. (ex 33. 08.) Forlani, Pedrizzi, Dato, Leoni.
Capo IV.
MISSIONE 5 - DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
ART. 34.
(Sviluppo professionale delle Forze armate).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è destinato, nella misura minima del 50 per cento, a consentire ai volontari in ferma breve delle Forze Armate con almeno 3 anni di servizio, in possesso dei requisiti previsti, il transito nei ruoli di truppa del servizio permanente e a garantire l'emanazione di bandi di concorso per il ruolo speciale degli Ufficiali cui possono partecipare gli Ufficiali in ferma prefissata in possesso dei requisiti previsti.
* 34. 4. (ex 34. 20.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti, Cesini, Alberto Giorgetti, Cirielli, De Corato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è destinato, nella misura minima del 50 per cento, a consentire ai volontari in ferma breve delle Forze Armate con
almeno 3 anni di servizio, in possesso dei requisiti previsti, il transito nei ruoli di truppa del servizio permanente e a garantire
l'emanazione di bandi di concorso per il ruolo speciale degli Ufficiali cui possono partecipare gli Ufficiali in ferma prefissata in possesso dei requisiti previsti.
* 34. 5. (ex 34. 12.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Fontana, Ponzo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è destinato, nella misura del 50 per cento, a consentire ai volontari in ferma breve delle forze armate con almeno 3 anni di servizio, in possesso dei requisiti previsti, il transito nei ruoli di truppa del servizio permanente e a garantire l'emanazione di bandi di concorso per il ruolo speciale degli ufficiali cui possano partecipare gli ufficiali in ferma prefissata in possesso dei requisiti previsti.
34. 6. (ex 34. 1). Gamba, Ascierto.
Sopprimere il comma 2.
34. 7. (ex 34. 3.) Cannavò.
Al comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 110.000.
34. 9. (ex 34. 25.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 190 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 119, sopprimere il comma 2.
34. 11. (ex 34. 45.) Bricolo, Filippi, Garavaglia.
Al comma 3, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere a 30 milioni di euro per l'anno 2008.
34. 15. (ex 34. 28.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 3 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere a 20 milioni di euro per l'anno 2008.
34. 16. (ex 34. 27.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
34. 18. (ex 34. 26.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, dopo le parole 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali aggiungere la parola: almeno.
34. 19. (ex 34. 29.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
34. 21. (ex 34. 33.) Bertolini, Paoletti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.
34. 22. (ex 34. 21.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti, Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente le dotazioni di parte corrente fino a concorrenza del maggior onere di cui alla presente disposizione.
34. 23. (ex 34. 11.)Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni per un importo pari a 20 milioni di euro nell'anno 2008.
34. 24. (ex. 34. 31.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008.
34. 25. (ex 34. 30.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno con le seguenti: dall'anno.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere di 40 milioni di euro per l'anno 2008.
34. 26. (ex 34. 15.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti, Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 4 , primo periodo, sostituire le parole: per l'anno con le seguenti: dall'anno.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
34. 27. (ex 34. 10.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai sensi del comma 526 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.
A tal fine si procede con le risorse del fondo di previsione del Ministero dell'Economia previsto dal successivo comma 527, articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
34. 28 (ex 34. 44.) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
«Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2008».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti in maniera lineare fino a concorrenza dell'onere di cui alla presente disposizione.
34. 01 (ex 34. 09.) Bricolo, Filippi, Garavaglia.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro. Il governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2008, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere di 350 milioni di euro per l'anno 2008, 450 milioni di euro per l'anno 2009; 650 milioni di euro per l'anno 2010.
34. 02 (ex 34. 012.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti, Alberto Giorgetti.
ART. 35.
(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari).
Al comma 1, dopo le parole: materiale bellico aggiungere le seguenti: o all'esposizione all'amianto.
*35. 2. (ex 35. 9.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo le parole: materiale bellico aggiungere le seguenti: o all'esposizione all'amianto.
*35. 3. (ex 35. 14.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Fontana, Ponzo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La competenza a decidere le cause risarcitorie per le malattie contratte dai militari durante le missioni internazionali di pace è del Tribunale civile di Roma.
35. 4. (ex 35. 10.) Alemanno, Alberto Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Per la bonifica dei territori compresi nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -10 milioni.
35. 5. (ex 35. 13.) Marras, Cicu.
Capo V.
MISSIONE 6 - GIUSTIZIA
ART. 36.
(Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica).
Sopprimerlo.
36. 1. (ex 36. 2.) Garavaglia, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 36. - 1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 ogni Procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa che non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno precedente, diminuito del venti per cento. In via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello autorizza l'intercettazione.
2. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i limiti di spesa entro cui ogni Procura della Repubblica può disporre le intercettazioni telefoniche in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1.
36. 2. (ex 36. 4.) Garavaglia, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 36. - 1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede entro il 31 marzo 2008 al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun Procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti.
36. 3. (ex 36. 3.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: lo studio e la progettazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.
36. 4. (ex 36. 6.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro della giustizia procura che quanto previsto nei periodi precedenti sia concluso entro il 31 luglio 2008 e presenta, nei trenta giorni successivi, alle competenti Commissioni dei Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una relazione comprendente la compiuta descrizione dei sistema progettato, i risultati attesi e i costi preventivati per la relativa realizzazione, e gestione nei successivi tre anni, il numero e le qualifiche degli addetti previsti, nonché la loro compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di segretezza ai fini giudiziari, nonché gli interventi normativi ritenuti necessari ad ogni fine. Le Commissioni esprimono un parere sulla relazione di cui al precedente periodo entro il termine di sessanta giorni dalla sua presentazione. Decorso tale termine, il Ministro della giustizia procede in ogni caso alla realizzazione del sistema unico nazionale.
36. 5. (ex 36. 7.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
36. 6. (ex 36. 9.) Contento.
Al comma 2, sostituire le parole: complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria con le seguenti:, suddivisi per ciascun ufficio giudiziario, delle attività di intercettazione effettuate.
36. 7. (ex 36. 10.) Contento.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero delle comunicazioni, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto che dispone la creazione di un Albo professionale nazionale per gli operatori ausiliari per conto dell'Autorità giudiziaria, con la definizione dei requisiti tecnici e giuridici indispensabili per l'iscrizione all'Albo. L'autorità giudiziaria, per attività di intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione, informatica o telematica, si avvale esclusivamente delle aziende iscritte all'Albo.
36. 8. (ex 36. 5.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti, Alberto Giorgetti.
ART. 37.
(Misure in favore della giustizia minorile).
Al comma 2, sostituire le parole: euro 307.000 con le seguenti: 1 milione di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:
2008: - 693.
37. 1. (ex 37. 5.) Pini, Garavaglia.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37. 1. - 1. Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sono abrogati.
37. 01. (ex 37. 015.) Galante, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37. 1 - 1. La competenza sulle controversie di cui all'articolo 444 del codice di procedura civile è attribuita alla giurisdizione tributaria.
37. 03. (ex 37. 05.) Reina, Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao.
Capo VI
MISSIONE 7 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
ART. 38.
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai sensi del comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili dei fuoco è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
38. 5. (ex 38. 4.) Gasparri, Ascierto, De Corato, Alberto Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai sensi del comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione del personale volontario dei Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 25 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010. A tal fine si procede con le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
38. 8. (ex 38. 027.) Giudice.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed al miglioramento dell'opera dì contrasto degli incendi boschivi il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
3. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 45.000;
2010: - 75.000.
38. 2. (ex 38. 5.) Gasparri, Ascierto, De Corato, Alberto Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende anche le cessazioni verificatesi nell'ultimo triennio e non coperte.
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
38. 3. (ex 38. 3.) La Loggia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende anche le cessazioni verificatesi nell'ultimo triennio e non coperte.
38. 4. (ex 38. 17.) Zorzato, Casero, Giudice, Crosetto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con una dotazione annua pari a 100 milioni di euro, destinato al rinnovamento dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 150, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
38. 6. (ex 38. 024.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Pignataro Ferdinando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Parziale utilizzazione delle risorse di cui l'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). - 1. Per assicurare l'efficace operatività dei Corpo Nazionale dei Vigili dei fuoco, il 70 per cento del fondo istituito ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato all'attuazione della legge 30 settembre 2004, n. 252.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
38. 03. (ex 38. 017. parte ammissibile) La Loggia.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - 1. Per assicurare l'efficace operatività dei Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, il 70 per cento del fondo istituito ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata all'attuazione della legge 30 settembre 2004, n. 252.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A ridurre tutti gli accantonamenti per un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
38. 04. (ex 38. 023.) Gasparri, Ascierto, De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Parziale utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). 1. Per assicurare l'efficace operatività del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, il 70 per cento del fondo istituito ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato all'attuazione della legge 30 settembre 2004, n. 252.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*38. 06. (ex 38. 026. parte ammissibile) Giudice.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Parziale utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). 1. Per assicurare l'efficace operatività del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, il 70 per cento del fondo istituito ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato all'attuazione della legge 30 settembre 2004, n. 252.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 38. 07. (ex 38. 022. parte ammissibile) Catanoso, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Risarcimento alle famiglie del personale delle forze dell'ordine caduti in servizio). - 1. Fatti salvi pregressi benefìci stabiliti dalla normativa vigente, è previsto un risarcimento particolare pari ad euro 200.000 per le famiglie del personale delle forze dell'ordine caduto in servizio a seguito di atti delittuosi ascrivibili alla malavita organizzata e ad atti di terrorismo.
2. Il risarcimento è dovuto anche quando il decesso si verifica a seguito di indagini che contribuiscono o hanno contribuito alla prevenzione di crimini organizzati o atti di terrorismo.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, mediante riduzione corrispondente di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello stato.
38. 09. (ex 38. 014.) Pini, Garavaglia.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - 1. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondenti delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica, e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 105 milioni di euro per l'anno 2008 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri interessati.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere di 105 milioni di euro per l'anno 2008, 35 milioni di euro per l'anno 2009 e 35 milioni di euro per l'anno 2010.
38. 010. (ex 38. 020.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti, Alberto Giorgetti.
ART. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).
Al comma 1, dopo la parola: sicurezza, aggiungere la seguente: urbana.
*39. 3. (ex 39. 4.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, dopo la parola: sicurezza, aggiungere la seguente: urbana.
*39. 4. (ex 39. 10.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo la parola: sicurezza, aggiungere la seguente: urbana.
*39. 5. (ex 39. 31.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, sostituire le parole le parole: forze di Polizia aggiungere le seguenti:, del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.
Conseguenteemente, al medesimo comma, dopo, le parole: di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministro dei trasporti.
39. 7. (ex 0. 39. 45. 5.) Leone.
Al comma 1, sostituire le parole da: 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino a: vigili del fuoco, con le seguenti: 300 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A ridurre in maniera lineare tutte le voci in misura corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.
39. 9. (vedi 39. 22.) Cota, Stucchi, Filippi, Garavaglia.
All'emendamento 39. 500. della Commissione, parte consequenziale, aggiugere, in fine, le parole: finalizzati ai miglioramenti retributivi del personale appartenenti a tale Corpo.
0. 39. 500. 1. D'Elpidio, Fabris.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro, di cui 40 con le seguenti: 190 milioni di euro, di cui 30.
Conseguentemente, all'articolo 149, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico fra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.
39. 500. La Commissione.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 316 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A ridurre gli accantonamenti per un importo di 116 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
39. 30. Gasparri, De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 316 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta
2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del
triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendoconto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
39. 31. Gasparri, De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo le parole: 200 milioni di euro, di cui, aggiungere le seguenti parole: 40 milioni di euro per la Polizia di Stato, 40 milioni di euro per l'Arma dei Carabinieri e.
39. 12. (vedi 39. 35.) Bosi, Peretti.
Al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
39. 13. (vedi 39. 27.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
ART. 40.
(Sicurezza della navigazione).
Al comma 1, dopo le parole: sicurezza delle navi e aggiungere le seguenti: per ampliare le attività di controllo e di vigilanza generale con ispezioni a bordo da parte di personale addetto alla security su navi da crociera e ispezioni di bagagli e persone all'imbarco, nonché per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia .
40. 4. (ex 40. 7.) Pezzella, Salerno, Buontempo, Garnero Santanché.
Al comma 1, dopo le parole: strutture portuali aggiungere le seguenti: nonché per l'esercizio dei compiti di controllo e contrasto all'immigrazione clandestina.
40. 5. (ex 40. 8.) Garavaglia, Filippi.
ART. 41.
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica).
Sopprimerlo.
41. 1. (ex 41. 2.) Zorzato, Giudice, Casero, Crosetto.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
41. 2. (ex 41. 1.) Capezzone.
Al comma 1, dopo le parole: adottati entro il 31 dicembre 2006 aggiungere le seguenti: ovvero di riduzioni di personale effettuate da ristrutturazioni delle basi per gli anni 2008-2009-2010.
41. 3. (ex 41. 3.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
ART. 41-ter.
(Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. I benefici di cui legge 3 agosto 2004, n. 206, sono estesi agli assessori comunali, vittime di atti criminali, nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni.
Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
41-ter. 1. (vedi 41. 022.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le elargizioni di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono corrisposte anche agli amministratori locali vittime di azioni criminose legate all'esercizio delle loro funzioni pubbliche e ai loro familiari superstiti.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000.
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
41-ter. 2. (vedi 41. 039.) Brancher, Fratta Pasini.
ART. 41-quater.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
41-quater. 500. La Commissione.
Dopo l'articolo 41-quater aggiungere il seguente:
Art. 41-quinquies. - (Istituzione del Fondo per le vittime della criminalità comune) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno sono destinati 60 milioni di euro per la creazione di un Fondo denominato «Fondo per le vittime della criminalità Comune» in favore delle vittime di atti criminosi che abbiano riportato, come conseguenza degli stessi, gravi danni fisici o materiali.
2. In caso di decesso, il fondo di cui al comma precedente eroga una prestazione economica ai familiari superstiti delle vittime.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere di 60 milioni di euro per l'anno 2008, di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010.
41-quater.01. (ex 41. 012.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 41-quater aggiungere il seguente:
Art. 41-quinquies. - (Fondo speciale per il risarcimento alle vittime di reati dolosi contro la persona) - 1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo speciale per il risarcimento dei danni delle vittime di reati dolosi contro la persona.
2. Si intende per vittima la persona offesa dal reato e, quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo suoi coniuge, come tale conviva stabilmente con essa.
3. Il Fondo è alimentato con gli introiti derivanti dalla specifica destinazione di una aliquota delle retribuzioni percepite dai soggetti condannati che, nel periodo di esecuzione della pena o durante l'applicazione dei benefici penitenziari di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, svolgono prestazioni lavorative, anche discontinue, legate allo sfruttamento dell'immagine.
4. La ritenuta sulle retribuzioni percepite dai detenuti è stabilita dal giudice in misura non inferiore al 50 per cento.
5. Il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali spettante alle vittime dei reati è attribuito in misura corrispondente alla ritenuta operata sulle retribuzioni dei detenuti.
41-quater.02. (ex 41. 031.) Pini, Garavaglia.
Dopo l'articolo 41-quater aggiungere il seguente:
Art. 41-quinquies. - (Esenzioni per le addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche) - 1. Nell'ambito della specificità delle funzioni e attività svolte, il personale delle Forze di polizia è esonerato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, dall'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche previste all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, e all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
41-quater.03. (ex 41. 032.) Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Capo VII
MISSIONE 8 - SOCCORSO CIVILE
ART. 42.
(Chiusura dell'emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997).
Al comma l, lettera c), capoverso Art. 10-bis, dopo le parole: continuano ad applicarsi
aggiungere le seguenti:, fino al 31 dicembre 2012,
42. 1. (ex 42. 15.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il periodo massimo di tre anni, previsto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogato sino al 31 dicembre 2012.
*42. 2. (ex 42. 19.) Sgobio, Napoletano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il periodo massimo di tre anni, previsto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61, è prorogato sino al 31 dicembre 2012.
*42. 3. (ex 42. 4.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 3, dopo le parole: possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione aggiungere le seguenti:, entro il 30 giugno 2008.
42. 5. (ex 42. 13.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 3, sostituire le parole da: per ciascun tributo fino a: già eseguiti con le seguenti: entro il 30 giugno 2008, beneficiando delle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
42. 6. (ex 42. 14.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
42. 25. (ex 3. 157.) Menia, Alberto Giorgetti, De Corato.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli aggiornamenti da parte del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dei termini già prorogati dell'articolo 4, comma 92, della legge n. 350 del 2003, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2010.
42. 7. (ex 42. 04. e 0. 9. 478. 12.) Aurisicchio, Scotto, De Angelis, Giuditta, Iacomino, Pellegrino, Luongo.
Al comma 3-sexies, sostituire le parole: la realizzazione di interventi urgenti di con le seguenti: interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite e la realizzazione di opere urgenti per la.
42. 14. (ex 0. 9. 478. 41.) Castellani.
Al comma 3-octies, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, ivi compresi gli interventi di cui all'ordinanza della protezione civile n. 933 del 1986
42. 102. Brusco, Ferrigno
Al comma 3-octies, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: destinando altresì una quota parte agli interventi a favore dei comuni della Campania, della Basilicata e della Calabria di cui all'ordinanza della protezione civile n. 933/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1987, n. 80, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1982, n. 121.
42. 101. Brusco, Ferrigno
Dopo il comma 3-undecies aggiungere il seguente:
3-duodecies. Allo scopo di evitare l'emersione di posizioni debitorie a carico dell'erario a seguito di eventuali richieste di rimborso da parte dei soggetti interessati, in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 20641 del 27 giugno 2007, depositata il 1o ottobre 2007, all'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
42. 500. La Commissione.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42.1. - 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2008»;
b) al secondo periodo:
1) le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2008»
2) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente per l'anno 2008 tutti gli accantonamenti per un ammontare complessivo di euro 10 milioni.
42. 01. (ex 42. 022.) Dato, Di Gioia, Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42.1. - 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008»;
b) al secondo periodo:
1) le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008»;
2) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
42. 02. (ex 42. 36.) Bono, Alberto Giorgetti, Catanoso, Drago, Neri, Palumbo, Prestigiacomo, Minardo.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42.1. - 1. All'articolo 3-quater, comma 2, secondo periodo, del decreto
legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente per l'anno 2008 tutti gli accantonamenti per un ammontare complessivo di euro 10 milioni.
42. 03. (ex 42. 021.) Dato, Di Gioia, Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42.1. - 1. Per il completamento degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, di cui al primo periodo del comma 1014 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato, per gli anni 2008 e 2009, un ulteriore contributo complessivo di euro 90.000.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
42. 05. (ex 42. 019.) D'Ulizia.
Capo VIII
MISSIONE 9 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
ART. 43.
(Pesca e vittime del mare).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap)»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I giovani e le società che non hanno la qualifica di imprenditore agricolo professionale, all'atto della presentazione della domanda si impegnano a conseguirla entro tre anni dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni».
43. 1. (ex 43. 13.) Catanoso, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di migliorare le condizioni della filiera ittica, supportando le imprese della pesca nell'accesso al credito e sostenendone il reperimento del capitale di rischio, è istituito un Fondo finanziario per l'implementazione delle imprese ittiche gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in convenzione con le banche.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua par ia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
43. 4. (ex 43. 7.) D'Ulizia.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Allevamento ittico) - 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive», sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
43. 02. (ex 43. 068.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Allevamento ittico) - 1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive» sono soppresse.
*43. 03. (ex 43. 012 43. 079.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Allevamento ittico) - 1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive» sono soppresse.
*43. 04. (ex 43. 025.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso acquacoltura) - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquicoltura.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
43. 010. (ex 43. 072.) Delfino, Peretti, Ruvolo, Martinello, Zinzi.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari) - 1. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono soppresse.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con effetto dal 1o gennaio 2008, nell'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nella seguente misura:
a) birra: euro 2,45 per ettolitro e per grado-Plato;
b) prodotti alcolici intermedi: euro 71,50 per ettolitro;
c) alcol etilico: euro 835,00 per ettolitro anidro.
43. 012. (ex 43. 061.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Interventi a favore dei progetti settoriali di formazione dei lavoratori marittimi) - 1. Una quota degli stanziamenti erogati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 10 per cento della dotazione complessiva, sono destinati per il finanziamento di progetti settoriali per la formazione dei lavoratori marittimi, presentati dalle associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori, anche non partecipanti al Fondo medesimo, ed eseguiti dalle stesse.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
43. 014. (ex 43. 058.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
ART. 44.
(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia).
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 53 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000.
*44. 1. (ex *44. 1.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 53 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000.
*44. 2. (ex *44. 2.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. (Produzioni zootecniche). - 1. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva, n. 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010
44. 02. (ex 44. 06.) Delfino, Ruvolo, Marinello, Peretti.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. (Produzioni zootecniche). - 1. Nel rispetto del regime comunita
rio sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
*44. 03. (ex **44. 02.) Buonfiglio.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. (Produzioni zootecniche). - 1. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
*44. 05. (ex 44. 010.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
ART. 45.
(Rafforzamento della filiera agroenergetica).
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. (Provvedimenti sull'autoimprenditorialità).- 1. All'articolo 30, comma 1, lettera b) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2004, n. 250, le parole «ad un parente entro il terzo grado» sono soppresse.
45. 01. (ex 45. 03.) Cesini, Lion, Fundarò.
ART. 46.
(Interventi per il settore dell'apicoltura).
Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313,
aggiungere le seguenti: e per il sostegno alle manifestazioni di promozione del settore dell'apicoltura.
46. 1. (ex 46. 1.) Peretti.
ART. 47.
(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna).
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
47. 1. (ex 47. 3.) Vacca, Diliberto, Cancrini, Cesini, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.
ART. 48.
(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio. Contributo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare).
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 85.000 euro.
48. 5. (ex 48. 1.) Capezzone.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di tutelare e valorizzare le produzioni agricole nazionali e di garantire il diritto di informazione di scelta dei consumatori, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agroalimentari, di riportare, in etichetta, il luogo di origine dei prodotti stessi, ovvero, nel caso di prodotti trasformati, delle materie prime utilizzate. Ai fini del presente comma, sono considerate materie prime anche i mangimi utilizzati nelle attività di allevamento, finalizzate all'ottenimento di prodotti destinati.
48. 1. (ex 48. 3.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fugatti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agroalimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agroalimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
48. 2. (ex 48. 4.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio,
sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
48. 3. (ex 48. 5.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis. - (Commercializzazione delle materie prime e derivati di origine agricola nei consorzi agrari). - 1. Al fine di consentire la riduzione dei prezzi al consumo dei prodotti agricoli e dei loro derivati alimentari ne è permessa la commercializzazione al dettaglio da parte dei consorzi agrari. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede ad emanare i relativi decreti attuativi.
48. 02. (ex 48. 014.) Bellotti.
ART. 49.
(Interventi nel settore dell'irrigazione).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabora un piano strategico di intervento, finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali determina, con proprio decreto, le modalità di incentivazione fiscale in favore delle imprese agricole ed agroalimentari che si impegneranno nella realizzazione del programma di cui al presente comma. Ai fini della concessione di detti incentivi è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 119, sopprimere il comma 2.
49. 2. (ex 49. 1.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Interventi per il potenziamento delle infrastrutture irrigue nel Mezzogiorno). - 1. Ferma restando l'attribuzione delle funzioni e delle attività già previste dalla normativa vigente, il Commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ai fini di una programmazione coordinata e integrata di lungo periodo della realizzazione di infrastrutture irrigue nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente al territorio di tali regioni ed in conformità agli indirizzi del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alle esigenze espresse dalle singole regioni:
a) predispone, d'intesa con la competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Programma nazionale idrico per le opere irrigue di rilevanza nazionale;
b) approva, anche in linea tecnica ed economica e tenendo conto della necessità di procedere alla celere realizzazione delle infrastrutture irrigue di cui al presente comma allo scopo, senza richiedere ulteriori pareri agli organi periferici del Ministero delle infrastrutture ed anche in deroga ad eventuali norme che lo prevedano, i progetti relativi alle opere previste dal Programma stesso, da realizzarsi nelle citate regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ed eroga i finanziamenti per la realizzazione delle medesime opere;
c) esercita la sorveglianza sulla realizzazione degli interventi previsti dal Programma nelle citate regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ivi compresi gli interventi irrigui previsti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
d) stabilisce criteri e può concorrere al finanziamento della progettazione di infrastrutture irrigue nelle citate regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, questi ultimi entro il limite complessivo annuo del 30 per cento delle disponibilità derivanti da economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui.
2. Per le attività previste dal presente articolo, oltre alle risorse già assegnate dal CIPE per attività di assistenza tecnica e di supporto nelle aree sottoutilizzate, possono essere utilizzate con provvedimenti commissariali:
a) le risorse derivanti dalle economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui;
b) ogni correlata riduzione, a decorrere dall'anno 2008, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, per la copertura di oneri pari a 300.000 euro annui relativi all'adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale.
49. 01. (ex 49. 031.) Misuraca, Lion.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Rinnovo parco autocarri). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
49. 02. (ex 49. 0112.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Rinnovo parco autocarri). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia edelle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 2.000.
49. 03. (ex 49. 017.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Mercati degli agricoltori). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1065 è sostituito dai seguenti:
1065. Al fine di migliorare l'organizzazione dei mercati di vendita dei prodotti alimentari e di tutelare l'interesse dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un legame diretto con il territorio di origine, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della denominazione «mercato degli agricoltori» da parte dei mercati istituiti su iniziativa dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di enti operanti in agricoltura e di imprenditori agricoli singoli e associati, su superfici all'aperto o in locali aperti al pubblico, in cui sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della regione ove sono situati i mercati.
1065-bis. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati degli agricoltori esclusivamente gli imprenditori agricoli, in forma individuale o di società agricola, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
1065-ter. I prodotti posti in vendita nei mercati degli agricoltori devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e, in ogni caso, devono essere presentati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice e deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
49. 04. (ex 49. 0139.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «si applica», sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
49. 05. (ex 49. 0126.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura) - 1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «si applica», sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
*49. 06. (ex *49. 032.) Bellotti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura) - 1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «si applica», sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
*49. 07. (ex *49. 084.) Fasolino.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura) - 1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo le parole: «si applica», sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
*49. 08. (ex *49. 0145.) D'Ulizia.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. Al comma 1075, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 70 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
49. 011. (ex 49. 060.) D'Ulizia.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
49. 012. (ex 49. 0132.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
*49. 013. (ex *49. 0146.) D'Ulizia.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
*49. 014. (ex *49. 033.) Bellotti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. Al comma 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «La misura dell'esclusione», sono sostituite dalle parole: «La misura del credito d'imposta».
2. Il comma 1090 della citata legge n. 296 del 2006, è sostituito dal seguente:
«1090. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole a alimentari e forestali, sono dettate le modalità operative applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
49. 017. (ex 49. 0133.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere un Fondo presso l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA spa), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità operative per l'intervento di cui al comma 1, al fine di includere quelle del Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
49. 022. (ex 49. 081.) D'Ulizia.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1o agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 19 settembre 2003, possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009 e 2010.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
49. 026. (ex 49. 0167.) D'Ulizia.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
49. 027. (ex 49. 059.) D'Ulizia.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2 le parole: «lire 300.000.000», sono sostituite dalle seguenti: « 300 mila euro»;
c) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «nel caso di forme associative,
tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera in forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti del presente articolo».
49. 029. (ex 28. 22). Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimoldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».
49. 030. (ex 49. 0128.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Fondo di garanzia e ricostituzione per i soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e agli animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 7.
2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 6.
3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali, ivi comprese le colture e gli animali, gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavitose da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di euro 2 milioni. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni
di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda. L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuale pari a 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.
4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all'articolo l, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.
5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato: da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute; da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.
6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione del presente articolo. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il regolamento previsto dal comma 7.
7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell'interno. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, è adottato il regolamento recante le modalità di funzionamento del Fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
49. 036. (ex 49. 0144.) D'Ulizia.
ART. 49-ter.
(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola).
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
49-ter. 1. Marinello.
Capo IX
MISSIONE 10 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
ART. 50.
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili).
Sopprimerlo.
50. 1 (ex 50. 17.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo le parole: ai soli impianti realizzati e operativi aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.
*50. 2. (ex *50. 20.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo le parole: ai soli impianti realizzati e operativi aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 50. 4. (ex *50. 4.) Saglia.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1, comma 1118, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «a definire le condizioni e le modalità» fino a: «non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché» sono soppresse.
**50. 7. (ex * 50. 30. e *50. 26) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro, Lazzari.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1, comma 1118, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «a definire le
condizioni e le modalità» fino a: «non
rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché» sono soppresse.
**50. 8. (ex * 50. 28.) Bellotti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1, comma 1118, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «a definire
le condizioni e le modalità» fino a: «non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché» sono soppresse.
**50. 9. (ex *50. 22.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, dopo le parole: «per gli impianti», aggiungere le seguenti: «in corso di autorizzazione o».
50. 11. (ex 50. 21.) Formisano, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, sopprimere le parole: «, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione,».
50. 12. (ex 50. 24.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi, nonché allo scopo di attuare, ai fini della sola termovalorizzazione di CDR, l'ampliamento di impianti realizzati ed operativi siti in ambiti territoriali ottimali, all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento.
50. 17. (ex 50. 23.) Garavaglia, Gibelli, Caparini, Dussin.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina del sistema di incentivazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, finalizzata anche all'obiettivo di prevedere la promozione di nuovi impianti di potenza inferiore a 1,2 MW.
3.2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 2009, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.
50. 18. (ex 50. 25.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina del sistema di incentivazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, finalizzata anche all'obiettivo di prevedere la promozione di nuovi impianti di potenza inferiore a 1,2 MW.
50. 19. (ex 50. 3.) Bellotti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. I sovracanoni elettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
50. 20. (ex 50. 16.) Zanetta.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed infrastrutturale della Regione Sardegna, limitatamente al territorio regionale, è ammessa a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili la produzione di elettricità da combustibili fossili prodotti nella Regione, nonché ottenuta mediante l'utilizzo del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002. La Regione, con propri provvedimenti, provvede ad assicurare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per limitare l'impatto ambientale delle suddette produzioni.
50. 21. (ex 50. 18.) Marras, Cicu.
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Fondo per la ricerca nucleare).
1. Al fine di finanziare progetti di ricerca, anche privati, per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione per la produzione di energia a scopi pacifici, e anche al fine della transizione degli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi energetici ambientalmente sostenibili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per la ricerca nucleare».
2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre tutti gli accantonamenti per un importo di 50 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
50. 01. (ex 50. 01.) Urso, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Fondo per la ricerca nucleare).
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per la ricerca nucleare», allo scopo di finanziare progetti di ricerca, anche di soggetti privati, per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione per la produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi energetici ambientalmente sostenibili.
2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
50. 02. (ex 50. 05.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Incentivi per la trasformazione del mercato degli elettrodomestici).
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008 e nei successivi due anni, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, nonché per lavatrici aventi classe di consumo energetico non inferiore alla classe A, ma con consumo specifico inferiore a 0,17 kWh/kg ed efficacia di lavaggio non inferiore alla classe A, nonché per l'acquisto lavastoviglie aventi contemporaneamente classe energetica, efficacia di lavaggio ed efficacia di asciugatura non inferiore alla classe A, spetta una detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente ivi compresi i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008 e nei successivi due anni per l'acquisto di caminetti e stufe a legna e pellets di classe A, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
3. Ai fini del riconoscimento della detrazione si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio - che deve essere costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica, l'efficacia di lavaggio e quando richiesto l'efficacia di asciugatura dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto - una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico, ad eccezione delle lavastoviglie e dei caminetti e stufe, sia a legna sia a pellets.
4. A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso.
5. La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre tutti gli accantonamenti per un importo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
50. 06. (ex 50. 04.) De Corato, Alberto Giorgetti.
ART. 51.
(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica).
Sopprimerlo.
51. 2. (ex 51. 7.) D'Alia, D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 1.
51. 4. (ex 51. 6.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere le parole: a far data dal 1o gennaio 2007.
51. 7. (ex 51. 8.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo le parole: dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiungere le seguenti: secondo linee guida emanate dal Ministero dello sviluppo eonomico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 novembre di ogni anno.
51. 10. (ex 51. 9.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
Al comma 1, sostituire la parola: costi con la seguente: prezzi.
51. 11. (ex 51. 10.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
Sopprimere il comma 2.
51. 12. (ex 51. 2.) Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
1. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
298. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è assicurato un gettito annuo pari a 60 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 40.000;
2009 - 40.000;
2010 - 40.000.
51. 01. (ex 51. 01.) Zanetta, Rosso, Armani, Stradella.
ART. 52.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, realizzata fino alla fine del periodo.
52. 4. (ex 52. 44.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo la parole: tale quota aggiungere le seguenti:, comunque non superiore al 30 per cento del totale dell'energia prodotta,
52. 5. (ex 52. 43.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
Conseguentemente,
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: potenza nominale media annua con le seguenti: potenza media annua immessa in rete;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: potenza nominale media annua con le seguenti: potenza media annua immessa in rete;
al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza dei decreti di cui al periodo precedente continua ad applicarsi l'incremento dello 0,75 per cento;
al comma 6, sostituire le parole: 180 euro per MWh con le parole: 200 euro per MWh;
al comma 8, alinea, dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
al comma 10, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale regime vale anche per gli impianti alimentati a biomassa e a biogas.
52. 6. (vedi 52. 14.) Giuseppe Fini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di armonizzare la normativa per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili gli incentivi disposti a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, si intendono estesi a tutti gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007.
52. 8. (ex 52. 34.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, sostituire la tabella 1 con la seguente:
Tabella 1
(Articolo 52, comma 2)
Fonte | Coefficiente | |
1 | Eolica | 1,00 |
1-bis | Eolica offshore | 1,10 |
2 | Solare ** | ** |
3 | Geotermica | 0,90 |
4 | Moto ondoso e maremotrice | 1,80 |
5 | Idraulica | 1,00 |
6 | Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo | 1,10 |
7 | Biomasse e biogas derivanti da attività agricola, di allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, oppure di filiere corte **** | 1,80**** |
7-bis | Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * | * |
8 | Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente | 0,80 |
* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
*** Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di queste fonti.
**** Ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente per garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera.
52. 9. (ex 52. 35.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno 2008 e fino al 2010, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.
52. 16. (ex 52. 15.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
Al comma 3, tabella 2, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Minieolica fino a 50 kW - 40.
52. 20. (ex 52. 47.) Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'obbligo di cui al comma 1 è trasferito ai soggetti che hanno concluso con Terna s.p.a. un contratto di dispacciamento in prelievo in base alla definizione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 e successive modificazioni. Tali soggetti che, in ciascun anno, prelevano energia elettrica hanno l'obbligo di acquistare, nell'anno successivo, una quota di certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Tale quota è riferita all'intera quantità di energia prelevata».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. con le seguenti: Per l'anno 2007 la medesima quota è incrementata di 0,75 punti percentuali. La quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 a decorrere dal 1o gennaio 2008 è pari, per il primo anno, al 2,9 per cento. Per il periodo 2009-2012 la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili che deve essere acquistata, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dai soggetti che hanno concluso con Terna s.p.a. un contratto di dispacciamento in prelievo, è incrementata di 0,5 punti percentuali.
52. 25. (ex 52. 13.) Saglia.
Sopprimere il comma 10.
52. 32. (ex 52. 26.) Zanetta.
Al comma 10, dopo le parole: non beneficino aggiungere le seguenti: sulla stessa quota di energia che ha diritto ai certificati verdi.
*52. 33. (ex 52. 9.) Saglia.
Al comma 10, dopo le parole: non beneficino aggiungere le seguenti: sulla stessa quota di energia che ha diritto ai certificati verdi.
*52. 34. (ex 52. 32.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse o biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti ottenuti
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte, si applica, comunque, la normativa vigente in merito alla cumulabilità degli incentivi.
52. 35. (ex 52. 16.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente indicate, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
52. 40. (ex 52. 36.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.
*52. 41. (ex 52. 17.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.
*52. 42. (ex 52. 41.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16. Al comma 12 dell'Allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il primo periodo è sostituito del seguente: «Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di piccola cogenerazione e microcogenerazione, così come definiti dall'articolo 2, lettera d) ed e) di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per la produzione di energia termica ed elettrica».
52. 43. (ex 52. 33.) Formisano, D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - 1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
52. 03. (ex 52. 18 e 52. 014.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - 1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
52. 04. (ex 52. 015.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - 1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».
52. 06. (ex 52. 017.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. (Misure per il teleriscaldamento a destinazione agricola e serre). - 1. Alla normativa in materia di produzione di energia da impianti di cogenerazione sono apportate le seguenti modificazioni, per i soli impianti abbinati al teleriscaldamento per impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre:
a) all'articolo 14, comma l, lettera b), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
c) non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
d) il periodo di diritto ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre è determinato in dodici anni;
e) qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta dei certificati verdi, il Gestore dei servizi elettrici GSE s.p.a. ritira la differenza tra i certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre, in corso di validità, e i certificati verdi necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente.
52. 08. (ex 52. 03.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. (Regime di sostegno al teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre). - 1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre
2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.
2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n, 164, il Gestore dei servizi elettrici GSE s.p.a., provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012; conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.
4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
5. Il Gestore dei servizi elettrici GSE s.p.a. ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per, ambienti a destinazione agricola e serre.
6. Dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
52. 010. (ex 52. 05.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. (Incentivi all'uso delle biomasse legnose). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, al fine di incentivare e di regolamentare l'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento degli ambienti e la cottura degli alimenti, con particolare riguardo agli esercizi che effettuano la ristorazione in via principale o accessoria, sono adottate le seguenti misure:
a) alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 39) è aggiunto il seguente:
«39-bis) legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;»;
b) alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 98 è soppresso;
c) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di 1500 euro, il 27 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti»;
c) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le imprese che esercitano attività di ristorazione in via principale o accessoria sono integralmente deducibili le spese documentate per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata alla cottura degli alimenti o ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 25 per cento»;
alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 35 per cento».
52. 011. (ex 52. 07.) Zanetta.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente
Art. 52-bis. (Ricerca sul nucleare). - 1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico ed acquisire una maggiore autonomia per il futuro, che richiede di riorganizzare, razionalizzare e riavviare la ricerca applicata alle tecnologie nucleari di interesse industriale nel Paese, la Sogin assume, oltre ai ruoli previsti nel proprio statuto, i compiti operativi relativi alla ricerca applicata ed alla futura produzione elettronucleare dei reattori a fissione anche di quarta generazione e relativo ciclo del combustibile nucleare. A tal fine confluiscono in Sogin, senza oneri e in maniera selettiva, le persone, le attrezzature e gli impianti di Enea, Cesi Ricerca, Siet, Nucleco attualmente impegnate sul nucleare. Con successivo decreto applicativo del Ministro dell'economia e delle finanze è ridefinita la struttura societaria e le modalità di attuazione.
52. 012. (ex 52. 011.) Franzoso.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente
52-bis. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico ed acquisire una maggiore autonomia per il futuro, che richiede di riorganizzare, razionalizzare e riavviare la ricerca applicata alle tecnologie nucleari di interesse industriale nel Paese, la Sogin assume, oltre ai ruoli previsti nel proprio statuto, i compiti relativi alla ricerca nucleare sui reattori di fissione di quarta generazione. A tal fine confluiscono in Sogin, senza oneri e in maniera selettiva, le persone, le attrezzature e gli impianti di Enea, Cesi Ricerca, Siet, Nucleco attualmente impegnate sul nucleare. Con successivo decreto applicativo del Ministro dell'Economia e delle finanze verranno definite le modalità di attuazione.
52. 013. (ex 52. 010.) Lazzari.
ART. 53.
(Norme per facilitare la diffusione di fonte energetiche rinnovabili).
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*53. 1. (ex *53. 5. e * 53. 30.) Osvaldo Napoli, Picchi, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*53. 2. (ex * 53. 20.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 4, sostituire la tabella A con la seguente:
1. Eolica: 180 KW;
2. Solare: 60 KW;
3. Idraulica: 300 KW;
4. Biomasse: 600 KW
5. Gas di discarica: 750 KW.
53. 8. (ex 53. 27.) Zanetta.
Al comma 4, sostituire la tabella A con la seguente:
1. Eolica: 120 KW;
2. Solare: 40 KW;
3. Idraulica: 200 KW;
4. Biomasse: 400 KW;
5. Gas di discarica: 500 KW.
53. 9. (ex 53. 28.) Zanetta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 1, comma 352, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico», sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».
53. 11. (ex 53. 18.) Alemanno, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. (Modifica del comma 486 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di canoni aggiuntivi per le concessioni di derivazioni idroelettriche).- 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 486 è sostituito dal seguente:
«486. A decorrere dall'anno 2006, il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio di ogni anno un canone aggiuntivo unico riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza prodotta. Le somme derivanti dal canone di cui al primo periodo affluiscono per un importo pari al 50 per cento del totale all'entrata del bilancio dello Stato e per il restante 50 per cento agli enti individuati ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal medesimo anno 2006, i proprietari di linee di trasmissione elettrica con potenza trasportata superiore a 150 kW, entro il 28 febbraio di ogni anno, versano un canone aggiuntivo unico riferito all'intera durata della concessione pari a 0,05 euro per ogni MW trasportato. Le somme derivanti dal canone di cui al periodo precedente sono destinate agli enti individuati ai sensi della citata legge n. 959 del 1953».
53. 03. (ex 53. 04.) Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin.
ART. 54.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili).
Dopo il comma l, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2008 e fino al 2010, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.
54. 1. (ex 54. 5.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
Sopprimere il comma 2.
54. 2. (ex 54. 4.) Peretti.
ART. 55.
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili).
Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*55. 1. (ex 55. 1.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 55. 2. (ex 55. 3.) Sgobio, Napoletano.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Lo Stato promuove il coinvolgimento delle regioni, delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili.
**55. 3. (ex 55. 2.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Lo Stato promuove il coinvolgimento delle regioni, delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili.
** 55. 4. (ex 55. 4.) Sgobio, Napoletano.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Energia prodotta da biomasse).
1. Al fine di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e, in specie, da biomasse di origine agricola di provenienza locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa richiesta da parte delle imprese e/o degli enti locali interessati, individuano e riconoscono i distretti agro-energetici presenti sui loro, territori. Ai fini del presente articolo, per distretto agro-energetico, si intende un sistema locale caratterizzato da autosufficienza energetica realizzata attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabile di origine agricola provenienti esclusivamente dall'ambito territoriale del distretto medesimo e dall'impiego di tecnologie efficienti negli usi finali. Un distretto è considerato autosufficiente quando almeno l'80 per cento del fabbisogno energetico elettrico, termico e meccanico è soddisfatto con energia prodotta da impianti ubicati all'interno del distretto ed alimentati da fonti rinnovabili provenienti da attività agricole svolte nel distretto medesimo. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'interno di un distretto agroenergetico e l'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, prodotta e consumata per uso proprio, per qualsiasi applicazione, dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Conseguentemente:
a) all'articolo 119, sopprimere il comma 2;
b) all'articolo 131, comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010, con le seguenti: non inferiore a euro 700 milioni per l'anno 2008, 565 milioni per l'anno 2009 e 575 milioni a decorrere dall'anno 2010.
55. 0.1. (ex 55. 01.) Buonfiglio.
ART. 56.
(Impianto fotovoltaici).
Al comma 1, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: e società partecipate dai medesimi.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: e società partecipate dai medesimi.
*56. 3. (ex * 56. 3.) Saglia.
Al comma 1, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: e società partecipate dai medesimi.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: e società partecipate dai medesimi.
*56. 4. (ex * 56. 6.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
56. 6. (ex 56. 4.) Lupi, Stradella, Tortoli, Germanà, Zanetta.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Ai fini del contenimento della spesa energetica negli istituti e nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, ridurre in maniera lineare tutte le voci in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
56. 7. (ex 56. 8.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56.1. (Terminali di rigassificazione). - 1. All'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con la regione interessata», sono aggiunte le seguenti: «e con le Province autonome di Trento e Bolzano»;
b) al comma 5, dopo le parole: «d'intesa con la regione interessata», sono aggiunte le seguenti: «e con le Province autonome di Trento e Bolzano»;
c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «6. L'autorizzazione rilasciata a conclusione del procedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato in base a quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241».
56. 01. (ex *56. 03.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kwh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh».
2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «verificato» sono inserite le seguenti: «relativamente all'eccedenza».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera e), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.
Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".
**56. 03. (ex *56. 06. e *56. 017) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kwh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh».
2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre
1995, n. 504, dopo le parole: «verificato» sono inserite le seguenti: «relativamente all'eccedenza».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera e), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.
Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".
**56. 04. (ex *56. 023. e *56.028) Crosetto, Verro, Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Leone, Giudice, Marras, Ravetto.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kwh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh».
2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «verificato» sono inserite le seguenti: «relativamente all'eccedenza».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera e), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.
Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".
**56. 05. (ex * 56. 018.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh».
2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera e), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.
Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
56. 08. (ex * 56. 027.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Efficienza energetica). - 1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «degli usi finali di energia» sono soppresse.
*56. 09. (ex ** 56. 01.) Saglia.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Efficienza energetica). - 1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «degli usi finali di energia» sono soppresse.
*56. 010. (ex ** 56. 012.) Di Gioia.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Impianti di cogenerazione). - 1. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, le lettere a) e d) sono sostituite, dalle seguenti:
«a) installazione di impianti di piccola cogenerazione e microcogenerazione
così come definita dall'articolo 2, lettera d), ed e) di cui al decreto legislativo dell'8 febbraio 2007 n. 20;
d) incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia per impianti a servizio di attività industriali e civili come individuate dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, inclusa l'installazione di impianti di cogenerazione così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, anche collegati a reti di teleriscaldamento;"
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
56. 014. (ex 56. 026.) Formisano, D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Incentivi all'uso delle biomasse legnose). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, al fine di incentivare e di regolamentare l'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento degli ambienti e la cottura degli alimenti, con particolare riguardo agli esercizi che effettuano la ristorazione in via principale o accessoria, sono adottate le seguenti misure:
a) dopo il numero 39) della parte 11 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «40) legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;» è conseguentemente soppressa la voce n.98 nella PARTE III relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento;
b) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di 1.500 euro, il 27 per cento delle spesa documentate, sostenute per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti.»;
c) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per le imprese che esercitano attività di ristorazione in via principale o accessoria sono integralmente deducibili le spese documentate per l'acquisto l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata alla cottura degli alimenti o ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di curo a decorrere dal 2007, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
56. 015. (ex 56. 033.) Zanetta.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. - 1. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«298. A decorrere dal 1o gennaio 2005, è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma».
56. 016. (ex 56. 038.) Zanetta, Rosso.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche agli interventi con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2010 e termine entro i tre anni successivi.
2. All'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1,».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 e si estendono a tutti i soggetti operanti nel settore non residenziale.
4. Allo scopo di favorire il rinnovamento del parco installato delle sorgenti luminose a bassa efficienza energetica, a decorrere dal 1o gennaio 2008 viene introdotta una carbon-tax pari a euro 1 sul prezzo di vendita al pubblico per ciascuna sorgente luminosa appartenente alle classi di efficienza energetica E, F e G. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, saranno definiti criteri e modalità di applicazione della carbon-tax.
56. 017. (ex 56. 039.) Alemanno, Buonfiglio.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Proroga agevolazioni gas per uso industriale). - 1. È prevista la proroga, sino a tutto il 2008 per le agevolazioni in scadenza a fine 2007, relative al regime delle accise sul gas naturale per uso industriale che vengono ridotte del 40 per cento per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
56. 018. (ex 56. 030.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Promozione investimenti e sviluppo energia nucleare). - 1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 106, è aggiunto il seguente: 106-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero per la produzione
di energia a combustibile nucleare, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia, anche attraverso centrali a combustibile nucleare localizzate in ambito comunitario. A tal fine sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2008, 30 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
56. 019. (ex 56. 032.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
ART. 56-bis.
(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: decorsi due anni.
Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle gare, nella determinazione dei bacini ottimali di utenza, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali individuano prioritariamente quelli peri quali le concessioni di distribuzione gas sono prossime alla scadenza.
56-bis. 2. (ex 0. 56. 037. 2. e 0. 56. 037. 3) Di Gioia.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il subentro nella gestione da parte dei nuovi affidatari del servizio avverrà per ciascuno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale nel rispetto dei termini di scadenza delle concessioni e degli affidamenti di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e all'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
56-bis. 1. Peretti
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I termini di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli enti locali che abbiano deliberato entro il 30 novembre 2007 di avviare la procedura di gara dell'affidamento dei servizio di distribuzione.
56-bis. 3. (ex 0. 56. 037. 7.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 4 è sostituto dal seguente:
«4. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il canone delle concessione di distribuzione è incrementato, ove minore, al 40 per cento dei vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento all'anno 2008»
56-bis. 4. (ex 0. 56. 037. 8.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
Capo X
MISSIONE 11 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
ART. 57.
(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre).
Sopprimere il comma 2.
57. 4. (ex 57. 5.) Cannavò.
Sopprimere il comma 3.
57. 7. (ex 57. 6.) Cannavò.
ART. 58.
(Sostegno all'imprenditoria femminile).
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, terzo periodo, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici» e le parole: «sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia» sono soppresse.
Conseguente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di sostegno all'imprenditoria femminile e per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.
*58. 3. (ex 58. 13.) Ciro Alfano, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, terzo periodo, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici» e le parole: «sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia» sono soppresse.
Conseguente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di sostegno all'imprenditoria femminile e per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.
*58. 4. (ex 58. 15.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
Al comma 1, sostituire le parole: ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili con le seguenti:, anche in forma di impresa cooperativa, ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, anche in forma di impresa cooperativa.
58. 5. (ex 58. 12.) D'Ulizia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in particolare di aziende aventi sede nelle aree svantaggiate obiettivo 1 con particolare riguardo alle regioni Calabria, Puglia e Sicilia, per un importo di 50 milioni di euro per il 2008 e di 100 milioni di euro per il 2009.
58. 6. (ex 58. 16.) Filipponio Tatarella, Bongiorno, Castellani, Frassinetti, Perina, Meloni, Germontani, Cosenza, Castiello, Siliquini, Alberto Giorgetti, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccaci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le dotazioni per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
58. 7. (ex 58. 19.) Meloni, Castellani, Castiello, Cosenza, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Germontani, Perina, Bongiorno, Siliquini, Alberto Giorgetti, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccaci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato,
Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese a prevalente partecipazione femminile, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le specifiche condizioni e modalità, nonché le eventuali riserve di fondi, per l'accesso delle piccole e medie imprese a prevalente partecipazione femminile alle garanzie sul credito di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
58. 8. (ex 58. 14.) Cioffi, Giuditta.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
1-ter. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-quater. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1-ter, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.
58. 10. (ex 58. 30.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
ART. 59.
(Comitato nazionale italiano per il microcredito).
Al comma 1, sopprimere le parole: anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.
59. 1. (ex 59. 4.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 3.
59. 2. (ex 59. 3.) Gianfranco Conte.
Al comma 3, sostituire le parole da: per ciascuno degli anni fino alla fine del comma con le seguenti: la spesa di 61 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per l'anno 2009 da destinare al suo funzionamento.
Conseguentemente, all'articolo 136, sopprimere il comma 1.
59. 4. (ex 136.27.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Al comma 3, sostituire le parole: al suo funzionamento, con le seguenti: alle finalità precipue per le quali il Comitato è creato.
59. 3. (ex 59. 5.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis. 1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono, le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura e l'aggiornamento della maggiorazione di cui al precedente comma 1. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.
3. L'OIC stabilisce annualmente le quote del finanziamento di cui al precedente comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
59. 02. (ex 59. 05.e 59.08) Fratta Pasini, Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice..
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis. 1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura e l'aggiornamento della maggiorazione di cui al comma 1. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'organismo italiano di contabilità, tramite il sistema camerale.
3. L'Organismo italiano di contabilità determina annualmente le quote del finanziamento, di cui al comma 1, da destinare all'Intemational Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
59. 03. (ex 59. 02.)Buonfiglio.
ART. 60.
(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: predetto decreto-legge n. 786 del 1985 con le seguenti: primo periodo del presente comma.
60. 1. (ex 60. 4.) Lamorte, Antonio Pepe.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA è inoltre autorizzata a formulare proposte rivolte ad incentivare l'eventuale estinzione anticipata dei mutui già stipulati.
60. 2. (ex 60. 2.) Mazzoni, Peretti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «richiesta entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008».
60. 500. La Commissione.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60.1. (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). - 1. Gli impegni di garanzia assunti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistiti dalla garanzia dello Stato di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta, cogaranzia o controgaranzia rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a decorrere dal 1o gennaio 2008.
3. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertato mancato adempimento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per gli impegni di cui ai commi 1 e 2.
4. La garanzia di ultima istanza opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 per garanzia, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, a titolo di garanzia, da parte del Fondo stesso.
5. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia di ultima istanza, lo Stato è surrogato nei diritti che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, vantava nei confronti di terzi a fronte delle garanzie prestate.
6. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.
60. 02. (ex 60. 05.) Saglia.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-1. - 1. All'articolo 1, comma 849, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regime d'aiuto relativo al fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, opera in via autonoma nell'ambito del Fondo per la finanza di impresa con le modalità e secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al precedente comma 848».
2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa al sensi del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.
60. 018. (ex 6. 7.) Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-1. (Continuità degli interventi a sostegno della garanzia). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 849 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'attuazione del regime d'aiuto relativo al fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, prosegue sino alla data di entrata in vigore di un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale è disciplinato il definitivo adeguamento delle modalità operative del medesimo regime d'aiuto ai criteri ed alle priorità di intervento, nonché alle modalità di funzionamento, del Fondo per la finanza di impresa».
60. 014. (ex 60. 031.) Zorzato, Crosetto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-1. - 1. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.
60. 017. (ex 58. 30.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60.1. (Istituzioni del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri). - 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.
2. Le risorse ripartite fra le regioni italiane ai sensi del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni che abbiano approvato il Piano di cui al comma 3 del presente articolo. Le regioni definiscono con proprio provvedimento i criteri di priorità con cui le risorse devono essere ripartite.
3. I comuni applicano alle botteghe storiche inserite nel Piano comunale, approvato dalla regione, l'aliquota minima dell'imposta comunale sugli immobili.
4. Una quota parte del Fondo può essere utilizzata dalle regioni per realizzare corsi di formazione per gli antichi mestieri, eventualmente utilizzando gli enti formativi accreditati; un'ulteriore quota delle risorse del Fondo può essere destinata dalle regioni ai comuni che decidano di prevedere l'erogazione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe storiche; una quota delle risorse è destinata altresì al raddoppio dell'indennità per la perdita di avviamento, dovuta ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nei casi di cessazione dei rapporto di locazione relativo alle botteghe ed ai locali storici, alle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, individuate secondo le modalità e i requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 della predetta legge.
5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
Conseguentemente, ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
60. 03. (ex 60. 09.) Mazzocchi.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60.1. (Fondo per progetti imprenditoriali innovativi). - 1. Per favorire lo sviluppo delle società di nuova costituzione nei settori industriali e artigianali a elevato contenuto tecnologico, è costituito un fondo di venture capital, gestito da un soggetto privato scelto con il metodo della gara pubblica europea, alimentato dai proventi derivanti da un prelievo, stabilito in misura pari allo 0,50 per cento del valore del patrimonio di vigilanza individuale delle banche, come calcolato ai sensi delle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti individuali, emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'università e della ricerca, sono individuate le imprese, che presentino progetti imprenditoriali innovativi, che possono accedere alle risorse del fondo e le modalità di ripartizione del medesimo.
60. 09. (ex 60. 019. ) Crosetto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60.1. (Incentivi alle piccole e medie imprese). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di euro 200 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per l'anno 2008, per un ammontare complessivo 200 milioni di euro.
60. 010. (ex 60. 026.) Dato, Di Gioia, Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60.1. (Incentivi alle piccole e medie imprese). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di euro 50 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per l'anno 2008, per un ammontare complessivo 50 milioni di euro.
60. 011. (ex 60. 025.) Dato, Di Gioia, Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60.1. (Tutela dei marchi italiani). - 1. Al fine di promuovere e/o potenziare la protezione dei marchi dei prodotti italiani contro la produzione e la vendita di merce contraffatta, viene istituito un fondo di 20 milioni di euro, limitatamente all'anno 2008, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo è utilizzato esclusivamente dalla Guardia di Finanza.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2008 una minore spesa annua di venti milioni di euro.
60. 012. (ex 60. 014.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-1. (Finanziamento camere di commercio, industria e artigianato). - 1. All'articolo 18, comma 4, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo le parole: «sezioni speciali del registro delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le cooperative a mutualità prevalente».
60. 016. (ex 60. 037.) D'Agrò, Volontè, Peretti, Zinzi.
ART. 60-bis
(Misure per la crescita della competitività dell'offerta del sistema turistico nazionale).
Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.1. - (Sostegno alle imprese del settore turistico-balneare). - 1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Allo scopo di assicurare alle imprese del settore turistico-ricreativo l'equilibrato accesso a forme di finanziamento e di erogazione di crediti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01,
comma 2, le concessioni di cui al presente articolo hanno durata minima di sei anni e comunque non superiore a trenta anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare nonché rispetto a specifiche esigenze correlate alla fruibilità dei contesti territoriali, sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».
60-bis. 2. (ex 58. 011.) Fincato, Crisci, Mantini.
Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.1. - (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime). - 1. Il comma 4-bis dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni rilasciate per finalità turistico-ricreative di cui al presente articolo, possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.»
60-bis. 5. (ex 8. 04.) Cioffi.
Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.1. - (Canoni delle concessioni demaniali marittime). 1. Le disposizioni di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla determinazione economica dei canoni afferenti alle concessioni demaniali marittime, si interpretano nel senso che gli aggiornamenti degli indici ISTAT si applicano a partire dall'anno 2004, e, con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, anche di carattere ricettivo, aventi ad oggetto strutture ed impianti pertinenziali, le stesse disposizioni si interpretano nel senso che trovano applicazione le misure tabellari previste dalla lettera b), comma 1, dello stesso articolo 1.
60-bis. 7. (ex 60. 017.) Cosenza, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.1. - (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto). - 1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Nelle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, il concessionario può trasferire ad altri soggetti il diritto di superficie sugli immobili realizzati, previa autorizzazione dell'autorità competente, sempre che venga conservata dall'acquirente la destinazione prevista nell'atto di concessione. Il diritto di superficie di cui al presente comma può essere oggetto di successivi trasferimenti, previa autorizzazione dell'autorità competente e a condizione del mantenimento della destinazione prevista nell'atto di concessione. Ove assieme all'immobile venga affidata all'acquirente anche 1'attività, principale o secondaria, oggetto della concessione, si applica l'articolo 45-bis, primo e secondo comma, del codice della navigazione.»
60-bis. 11. (ex 8. 05.) Cioffi.
Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.1. - (Rinnovo automatico del contratto di ormeggio). - 1. Alla scadenza della concessione di demanio marittimo ai sensi dell'articolo 37 del Codice della navigazione, il nuovo aggiudicatario della gestione del porto turistico è tenuto a rinnovare automaticamente il contratto di ormeggio ai titolari di contratto pluriennale previo pagamento di una quota del costo dei nuovo canone della concessione.
2. È fatto divieto assoluto di proroga dei contratti di concessione di demanio marittimo.
3. Annualmente, una quota pari al 5 per cento dei nuovo canone di locazione è versato, in una misura pari al 3 per cento dal concessionario e al 2 per cento dai titolari dei contratti di ormeggio, in un apposito fondo, da istituire sullo stato di previsione dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la tutela e la salvaguardia degli specchi d'acqua limitrofi alle zone portuali.
60-bis. 13. (ex 15. 011.) Nardi.
Capo XI
MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ
ART. 61.
(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni, con le seguenti: 1 milione.
61. 1. (ex 61. 7.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 100 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
61. 2. (ex 61. 8.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:
16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a partire dal 1o gennaio 2008 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare una riduzione lineare per un importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
61. 5. (ex 61. 10.) Alberto Giorgetti.
ART. 61- bis.
(Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» della Rete transeuropea di trasporto).
Al comma 1, dopo le parole che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema aggiungere le seguenti: ed in particolare dell'asse ferroviario del Corridoio 5.
61-bis. 2. (vedi 0. 61. 04. 1.) Garavaglia, Filippi.
ART. 62.
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti).
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Per l'attuazione del Piano industriale delle Ferrovie dello Stato 2007-2011 sottoscritto a Roma il 4 maggio 2007, con particolare riguardo la potenziamento ed all'ammodernamento dei collegamenti con le regioni meridionali, sono stanziati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.
02. Nelle more dell'attuazione del Piano industriale di cui al comma 01, il
contratto di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A. assicura il mantenimento delle tratte esistenti, con particolare riguardo ai collegamenti con le regioni meridionali. A tale scopo per l'anno 2008 sono stanziati 165 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le dotazioni, in modo da assicurare risorse pari a 465 milioni di euro per l'anno 2008 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
62. 1. (ex 62. 26) Fitto, Lazzari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da destinare ai processi di strutturazione dimensionale e competitiva delle piccole e medie imprese di autotrasporto anche in forma cooperativa.
Conseguentemente:
all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le dotazioni, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 445, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
62. 4. (ex 62. 73) D'Ulizia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È assegnata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2008 al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per l'anno 2008.
62. 5. (ex 62. 63) Garavaglia, Filippi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente all'anno 2008 è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a valere sui fondi di cui al comma 2, anche in relazione all'emergenza determinata dai lavori di ammodernamento in corso sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 5.200.
62. 7. (ex 62. 75) Uggè.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «autostrade del mare», sono aggiunte le seguenti: «e ai collegamenti con la Sardegna».
62. 9. (ex 62. 36 e 62. 10) Attili, Rotondo.
Sopprimere il comma 8.
62. 11. (ex 62. 65) Garavaglia, Filippi.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di adeguamento
dell'autostrada A4 nel tratto Novara-Milano interessato dai lavori dell'alta velocità, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
62. 12. (ex 62. 67) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di adeguamento dell'autostrada A4 nel tratto Milano-Novara interessato dai lavori dell'alta velocità, è autorizzata a valere sulle risorse di cui al comma 8 la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 11 milioni di euro l'anno 2009 e di 3,5 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura dei 50 per cento.
62. 13. (ex 62. 66) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di consentire l'avvio degli interventi necessari a fronteggiare i problemi di sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento ed ampliamento di carreggiata del tratto calabrese della strada statale n. 106 «Jonica» è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, il comma 2 è abrogato.
62. 17. (ex 62. 28) Ferdinando Benito Pignataro, Napoletano, Sgobio.
Sopprimere il comma 9.
62. 18. (ex 62. 68) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 10.
62. 21. (ex 62. 69) Garavaglia, Filippi.
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente all'anno 2008 è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a valere sui fondi di cui al comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 30.000.
62. 22. (ex 62. 76) Uggè.
Al comma 16, dopo le parole con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose aggiungere le seguenti: sull'asse ferroviario del Corridoio 5 e sull'asse ferroviario del Corridoio1.
62. 24. (ex 62. 54) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Dopo il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 e le società di cui all'articolo 21 sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
15-ter. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni
vigenti, è calcolato sulla base del valore medio, dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro».
16-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, nel limite massimo di 12 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione dei commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n, 84, introdotti dal comma 16-bis del presente articolo.
62. 25. (ex 62. 84) Velo, Attili.
Al comma 17, sostituire le parole: di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni con le seguenti: di 1 milione di euro per il 2009 e di 1 milione.
62. 26. (ex 62. 55) Garavaglia, Filippi.
Al comma 18, dopo le parole: nei nodi del sistema logistico nazionale, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento al settentrione, .
62. 27. (ex 62. 56) Garavaglia, Filippi.
Al comma 20, dopo le parole: azioni mirate e sinergiche volte aggiungere le seguenti: ad adeguare la segnaletica stradale orizzontale e verticale non più conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive medicazioni, nonché al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada e.
62. 29. (ex 62. 58) Caparini, Gibelli, Garavaglia, Filippi.
Al comma 20, dopo le parole: azioni mirate e sinergiche volte a aggiungere le seguenti: realizzare opportuni interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza delle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità e.
62. 30. (ex 62. 57) Caparini, Gibelli, Garavaglia, Filippi.
Al comma 20, sostituire le parole da: è autorizzata sino alla fine del comma con le seguenti: sono utilizzate le risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un apposito Fondo cui affluiscono il 70 per cento delle suddette risorse; le modalità di utilizzazione del Fondo sono disciplinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le restante quota del 30 per cento è devoluta agli enti proprietari delle strade sulle quali sono state rilevate le infrazioni, per le medesime finalità. È fatto assoluto divieto di utilizzare le risorse derivanti dalle suddette sanzioni per spese correnti.
62. 31. (ex 62. 95) Gianfranco Conte.
Sopprimere il comma 21.
62. 32. (ex 62. 59) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 1038 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Per le ferrovie in concessione non a società del gruppo FS, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti».
*62. 33. (ex *62. 40) Giudice.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 1038 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Per le ferrovie in concessione non a società del gruppo FS, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti».
*62. 35. (ex *62. 24) Zanetta.
Sopprimere il comma 22.
62. 36. (ex 62. 60) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 22, il capitale sociale delle ferrovie Venete Srl, delle Ferrovie Nord Milano trasporti Srl, del Gruppo torinese trasporti GTT è aumentato nel 2008 rispettivamente di 5 milioni di euro per una spesa complessiva di 15 milioni di euro.
62. 37. (ex 62. 61) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 23.
62. 38. (ex 62. 62) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 24.
62. 40. (ex 62. 53) Garavaglia, Filippi.
Sostituire il comma 24 con il seguente:
24. Per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie di interconnessione con il Corridoio 5 è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
62. 41. (ex 62. 52) Garavaglia, Filippi.
Sostituire il comma 24 con il seguente:
24. Per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie, destinate al servizio di trasporto pubblico locale, in gestione alle Ferrovie Nord Milano, è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
62. 42. (ex 62. 51) Garavaglia, Filippi, Gibelli, Caparini.
Dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:
25. I benefici contributivi e normativi previsti a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi vengono erogati unicamente alle imprese in regola con il pagamento degli oneri contributivi e fiscali. I benefici già concessi alle imprese che non dimostrano di essere in regola con i pagamenti di cui al periodo precedente, vanno restituiti agli enti che li hanno erogati, maggiorati degli interessi legali.
62. 46. (ex 62. 77) Uggè.
Dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:
25. Per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema delle metropolitane leggere di superficie per i collegamenti con gli aeroporti baricentrici rispetto alle aree più industrializzate del Paese è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le dotazioni, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
62. 50 (ex 62. 49) Filippi, Garavaglia.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62.1. (Aggiornamento dei diritti aeroportuali). - 1. La misura dei diritti
aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiornata, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'indice di inflazione programmata prevista per gli anni dal 2002 al 2005.
2. Successivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1, nelle more della determinazione della misura dei diritti aeroportuali secondo le previsioni della «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» approvata con delibera CIPE n. 38/07, del 15 giugno 2007, le società di gestione aeroportuale che hanno prodotto all'ENAC la contabilità analitica certificata da una società di revisione attestante la conformità dell'effettiva imputazione dei costi ai criteri stabiliti nella citata direttiva e la corrispondenza e la riconciliazione della contabilità analitica al bilancio civilistico possono provvisoriamente determinare la misura dei diritti aeroportuali, comunque entro il limite dell'indice di inflazione programmata per gli anni successivi al 2005, salvo contrario parere dell'ENAC, da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, sulla coerenza dell'impianto contabile ai principi di trasparenza e pertinenza di allocazione dei costi e dei ricavi, nonché sull'inadeguatezza del vigente livello dei diritti aeroportuali rispetto ai costi correnti di gestione e di mantenimento e sviluppo aeroportuale.
62. 01. (ex 62. 02) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62.1. (Natura giuridica dei diritti aeroportuali). - 1. I diritti aeroportuali di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento del 21 gennaio 1999, n. 85, adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, non hanno natura tributaria laddove costituiscono proventi per le società di gestione aeroportuale la cui concessione è stata rilasciata per legge, affidata ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, ovvero secondo le previsioni dell'articolo 704 del codice della navigazione.
62. 02. (ex 62. 04) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62.1. (Modifiche all'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, i commi 2 e 3 sono abrogati.
62. 03. (ex 62. 019) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62. 1. (Misure per incrementare l'utilizzo del metano e dei GPL in autotrazione). - 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 150 milioni di euro per l'anno 2010.
2. I fondi di cui al comma 1, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» di applicazione obbligatoria. L'agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti «Euro» adottati ma non ancora obbligatori.
3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sul consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 425,77362 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 427,16043 per mille litri di prodotto dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, dei decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui al l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
62. 05. (ex 62. 023) De Corato, Alberto Giorgetti.
ART. 62-ter.
(Linee metropolitane).
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Per la progettazione e l'avvio della metropolitana con le seguenti: Per la realizzazine della tramvia.
62-ter. 500. La Commissione.
Capo XII
MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
ART. 63.
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui al l'articolo 1, comma 1010,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede con le modalità di cui all'articolo 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
63. 2 (ex 63. 28) Lucchese, Romano, Ruvolo, Marinello, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono autorizzati contributi quindicennali di 1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede con le modalità di cui all'articolo 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
63. 3 (ex 63. 29) Lucchese, Romano, Ruvolo, Marinello, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, è assicurato inoltre il concorso dello Stato alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali con le relative autorizzazioni finanziarie:
a) progettazione definitiva e realizzazione del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
b) ristrutturazione dell'Autostrada A4 tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS S.p.A. per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
c) interventi in materia di viabilità relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
d) completamento del sistema pedemontano lombardo e opere connesse, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
e) galleria di sicurezza autostradale del Frejus, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
f) completamento dell'asse stradale del Corridoio 5 per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
g) completamento del sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici armi a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
h) progettazione e realizzazione dell'Asse viario Valdastico Sud e Nord, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
i) realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta per un importo pari a 5 milioni di curo per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
j) potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati per un importo pari a 2 milioni di curo per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
k) completamento dell'Asse autostradale A27-Autostrada Alemagna per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
l) prosecuzione degli interventi sulla rete AC-AV Torino-Milano per un importo pari
a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
m) realizzazione della linea ferroviaria AC-AV Milano-Verona per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
63. 5 (ex 63. 24) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l'asse pedemontano e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini.
63. 7 (ex 63. 23) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoi multimodali includenti il porto di Ravenna e i collegamenti trasversali e dei valichi appenninici.
63. 10 (ex 63. 4) Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A valere sulle risorse di cui al precedente comma è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di interventi di ammodernamento e di potenziamento della linea ferroviaria per il trasporto merci e passeggeri Parma-Suzzara-Poggio Rusco.
63. 6 (ex 63. 31) Fava, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 1, per il completamento dell'Asse autostradale A27-Autostrada Alemagna, tratto Venezia-Tolmezzo, sono autorizzati contributi quindicennali di 8 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
63. 8 (ex 63. 22) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 1, per la realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
63. 9 (ex 63. 21) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: «del territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, dando priorità a quelle non dotate di rete autostradale,».
63. 13 (ex 63. 9) Murgia, Porcu, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la Regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima è autorizzato, a valere sui fondi destinati alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
63. 15 (ex 63. 18) Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Brancher, Campa, Paniz.
Sopprimere il comma 2.
63. 16 (ex 63. 25) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2.1. Al fine di favorire la sicurezza e la gestione dell'evento G8 da tenersi a luglio del 2009 nell'Isola di La Maddalena viene prevista la realizzazione delle seguenti opere strategiche di interesse nazionale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443:
a) ampliamento e adeguamento aeroporto Olbia-Costa Smeralda;
b) ampliamento e adeguamento del sistema portuale Palau-La Maddalena;
c) realizzazione come previsto nell'apposito accordo di programma quadro e nelle opere strategiche della legge obiettivo dell'arteria viaria a quattro corsie Olbia-Palau-Santa Teresa.
2.2. Al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 3 nei tempi necessari per l'evento sono affidati al Commissario straordinario per il G8 tutti i poteri autorizzativi, sentite le amministrazioni locali interessate.
2.3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 sono stanziati 200 milioni.
Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 113;
b) all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826;
c) dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
63. 19 (ex 63. 14) Pili.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinaria di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 15 milioni è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.
63. 20 (ex 63. 27). Lucchese, Peretti, Romano, Ruvolo, Marinello, Zinzi.
Sopprimere il comma 2-bis.
63. 22. (ex 63. 22) Zanella, Bonelli.
Al comma 2-ter, sostituire le parole: per l'anno 2008 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
63. 500. La Commissione.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis. 1. Al fine di sostenere la crescita economica delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno ad elevata vocazione turistica interessate da gravi fenomeni di incendi boschivi dolosi nei corso del presente anno, è autorizzato un piano straordinario di adeguamento tecnico, ammodernamento e potenziamento della rete viaria, in grado di valorizzare le risorse espresse dal territorio, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per l'attuazione del presente comma, si applicano le modalità previste ai sensi dell' articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
63. 02 (ex 63.02) Antonio Pepe.
ART. 64.
(Giochi del Mediterraneo del 2009).
Sopprimerlo.
64. 1. (ex 64. 1.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
ART. 65.
(Fondo di garanzia per le opere pubbliche).
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis. (Fondo per la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree metropolitane). 1. Per l'attuazione di un programma triennale di riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree metropolitane, anche tramite interventi di sostituzione edilizia e recupero delle periferie degradate, è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 2010.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse annualmente assegnate al Fondo di cui al comma 1.
3. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione o la sostituzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
4. Nell'attuazione degli interventi si tiene conto dei seguenti criteri:
a) l'alto valore della continuità storica, intesa come rispetto del contesto urbano in cui si inserisce l'opera nonché della cultura e delle tradizioni locali;
b) la combinazione del nuovo e dell'antico, come sintesi efficace tra conoscenza storica e progresso scientifico e tecnologico;
c) la qualità degli spazi edificati, costituiti da paesaggi urbani, architettura, alloggi, servizi e zone commerciali, condizione essenziale per un nuovo rinascimento urbano;
d) la convivenza di vari strati sociali, intesa come lotta all'esclusione e alla ghettizzazione di alcune parti della città;
e) la ricchezza della diversità urbana, nelle sue forme di diversità istituzionale, culturale, del tipo di abitazione, di attrezzature e di servizi, quale risorsa contro la banalizzazione e per la valorizzazione dei diversi modi di vivere la città;
f) il rispetto dell'identità dei luoghi, costituita da edifici che assumono la forma delle linee morfologiche del territorio,
dall'uso dei materiali locali, con conseguente differenziazione dei caratteri architettonici, dagli elementi stilistici e scultorei, dalle tecniche costruttive;
g) la gerarchia delle funzioni, che si concretizza nel riservare importanti localizzazioni ai palazzi rappresentativi, monumentali, pubblici e caratteristici con i quali gli edifici rispettano il loro contesto di appartenenza;
h) la riconfigurazione delle periferie in condizioni di degrado all'interno di una coerente regione urbana, nella quale i quartieri possono essere riorganizzati come città o villaggi con i loro propri confini urbani;
i) il concetto delle città come insieme di quartieri tradizionali, compatti, multifunzionali e organizzati;
l) la necessità dell'esistenza di una relazione tra arte del costruire e fare comunità.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di 500 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.
65. 02. (ex 65. 02.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
ART. 66.
(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009, per il potenziamento degli impianti sportivi e la promozione di eventi sportivi di rilevanza internazionale).
Sopprimerlo.
*66. 1. (ex 66. 1.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimerlo.
*66. 2. (ex 66. 2.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
ART. 67.
(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria)
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «euro 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,5».
1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta a 102.159.522 euro annui a decorrere dal 2008.
67. 1. (ex 67. 2.) Capezzone.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i rimborsi elettorali da erogare in relazione alle elezioni tenute in data precedente all'entrata in vigore della presente legge, la decurtazione è ripartita in modo proporzionale sulla base della differenza tra l'ammontare delle spese sostenute per la relativa campagna elettorale e il rimborso spettante prima dell'entrata in vigore della presente modifica. Ai fini dell'individuazione delle liste o movimenti politici soggetti alla decurtazione, la verifica della differenza tra l'ammontare delle spese sostenute per la relativa campagna elettorale e il rimborso, di cui al periodo precedente, è annuale.
67. 2. (ex 67. 21.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco, Villetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «è comunque effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di
anno. Tale disposizione si applica alle elezioni indette a partire dall'anno 2008».
67. 3. (ex 67. 22.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
67. 4. (ex 67. 4.) Baldelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione degli interventi è data priorità agli edifici scolastici situati nei territori con alta dispersione scolastica.
67. 5. (ex 67. 19.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Al fine di fronteggiare i fenomeni di affollamento delle strutture che nuovamente si presentano, con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o con la realizzazione di nuovi edifici, e al fine di assicurare migliori condizioni igienico-sanitarie per gli operatori e per i reclusi e gli internati oltre che per procurare un ampliamento della quantità delle prestazioni sanitarie in favore dei detenuti in espiazione della pena, è autorizzata la spesa di rispettivamente 40 milioni di euro e di 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 18 milioni di euro e di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 28 milioni di euro e di 2 milioni di euro per l'anno 2010. I Ministri della giustizia e delle infrastrutture approvano con decreto interministeriale un programma straordinario di edilizia penitenziaria per l'attuazione degli interventi di cui sopra.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per l'anno 2010.
67. 8. (ex 67. 15.) Alberto Giorgetti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni di euro per l'anno 2008 sino a: 2010, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2008, di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per l'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
67. 9. (ex 67. 14.) Alberto Giorgetti, De Corato.
Al comma 4 sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2008.
67. 10. (ex 67. 16.) Alberto Giorgetti.
Al comma 5, sostituire le parole: 23 miliardi di euro con le seguenti: 23 miliardi e 38 milioni di euro.
67. 12. (ex 67. 5.) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori risorse di cui
al presente comma sono destinate prioritariamente alle Regioni che hanno stipulato accordi di programma ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per l'intero ammontare delle risorse di relativa competenze resesi disponibili a valere sulla dotazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
67. 13. (ex 67. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alla prosecuzione dei programmi di edilizia sanitaria delle Regioni che contribuiscono alla solidarietà interregionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
67. 14. (ex 67. 12.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67.1. (Valorizzazione del patrimonio pubblico). 1. All'articolo 1, comma 262, capoverso 15-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dai progetti di valorizzazione di cui al presente comma sono esclusi i beni immobili pubblici che siano occupati abusivamente o al cui interno si faccia uso di sostanze stupefacenti, si pratichi la violenza o si promuovano attività illegali e antidemocratiche».
67. 02. (ex 67. 06.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
ART. 67-bis.
(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
67-bis. 01. (ex 0. 67. 08. 2.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
ART. 67-ter.
(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).
Al comma 1, dopo le parole: i fabbricati aggiungere le seguenti:, o porzioni di essi,
*67-ter. 1. (ex 0. 9. 478. 7.) Verro.
Al comma 1, dopo le parole: i fabbricati aggiungere:, o porzioni di essi,
*67-ter. 2. (ex 0. 9. 478. 35.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Al comma 1, dopo le parole: non di lusso aggiungere le seguenti: ovvero le singole case non di lusso.
67-ter. 3. (ex 0. 9. 478. 34.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, è definito il canone sostenibile in base al quale è possibile destinare alla locazione gli immobili di cui al presente comma, prevedendo che tale canone non possa comunque essere superiore al 25 per cento del reddito imponibile del conduttore, il quale deve essere obbligatoriamente una persona fisica. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono definite, anche mediante rinvio alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le agevolazioni fiscali riconosciute ai proprietari degli immobili, nel limite massimo di cui al comma 3.
67-ter. 4. (ex 0. 9. 478. 8.) Verro.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il canone annuo è stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
67-ter. 5. (ex 0. 9. 478. 31.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle agevolazioni previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
67-ter. 6. (ex 0. 9. 478. 32.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Aggiungere, fine, il seguente comma:
5. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettera c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione per la durata di dieci anni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.400;
2009: - 5.400;
2010: - 5.400.
67-ter. 7. (ex 0. 9. 478. 30.) Armosino, Garavaglia, Gianfranco Conte, Alberto Giorgetti, Galletti, Giudice.
ART. 68.
(Modifiche delle modalità di gestione dell'Autostrada A4-tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale).
Sopprimerlo.
68. 1. (ex 68. 5.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis - (Prosecuzione degli interventi per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto) - 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, è autorizzato un contributo triennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
2. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definite con protocollo d'intesa tra il Governo e la Regione Veneto.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre gli importi in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
68. 01. (ex 68. 09.) Zorzato, Campa.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis - (Completamento delle opere infrastrutturali della Regione Veneto) - 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 63,
comma 1, è autorizzato un contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
68. 02. (ex 68. 019.) Dussin, Dozzo, Bricolo, Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis. - 1. Per dare continuità, implementare e meglio valorizzare le risorse umane, scientifiche e finanziarie investite nel progetto Mo.s.e., a decorrere dal 2008, secondo gli indirizzi del Ministero delle infrastrutture, si procederà alla costituzione di un nuovo soggetto a prevalente partecipazione pubblica, nella forma di società per azioni, partecipato dalla Regione Veneto e da tutti gli enti locali attualmente presenti nel Comitato di indirizzo coordinamento e controllo previsto dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e direttamente interessati dal progetto Mo.s.e., nonché dal consorzio Venezia nuova.
2. Il soggetto imprenditoriale di cui al comma 1 oltre a garantire sia le attività manutentive, sia quelle di monitoraggio, dovrà gestire lo sviluppo della ricerca applicata, della formazione, nonché la realizzazione di un centro di eccellenza permanente per lo sviluppo scientifico e delle competenze polisettoriali collegate al Sistema Mo.s.e.
3. La società per azioni a prevalente capitale pubblico, potrà essere partecipata anche da tutti i soggetti imprenditoriali privati, presenti anche in forma associata, che operano stabilmente nella realtà veneziana in settori afferenti o collegati allo sviluppo del Progetto Mo.S.E.
4. La società avrà sede a Venezia e dovrà assicurare, anche attraverso opportuni accordi con soggetti nazionali ed internazionali, la piena valorizzazione e lo sviluppo di tutte le risorse umane, scientifiche, tecniche ed imprenditoriali che hanno contribuito alla realizzazione del progetto per la salvaguardia di Venezia e del territorio limitrofo.
5. Il soggetto di diritto pubblico di cui al comma precedente può, nel rispetto delle direttive del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, attivare apposite attività di ricerca, di sperimentazione e di formazione
6. Il soggetto di diritto pubblico di cui al comma 1 può svolgere attività di laboratorio sperimentale e di ricerca anche per conto terzi.
68. 04. (ex 68. 016.) Del Bue.
ART. 68-bis.
(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 68-bis.
(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia).
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
68-bis. 500. La Commissione.
ART. 69.
(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto).
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: «Fiera di Padova» sono aggiunte le seguenti: «Fiera di Vicenza».
2. Al comma 92 dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «contributo triennale di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
69. 01. (ex 69. 028.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2008 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, finalizzata al potenziamento della Ferrovia Jonica.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
69. 04. (ex 69. 033.) Tassone, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. (Contributi per il potenziamento infrastrutturale e viario dell'«Arco Jonico-Salentino» e lucano). - 1. È previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per garantire, in tempi brevi, il completamento funzionale dell'asse stradale «Bradanico-Salentina» e la realizzazione dei raddoppio della linea ferroviaria «Brindisi-Taranto-Metaponto-Salerno».
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.
69. 05. (ex 69. 019.) Sgobio, Napoletano, Tranfaglia.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. Al fine di potenziare la linea ferroviaria che collega la Regione Puglia alle città di Roma e di Milano e per l'ampliamento dei relativi collegamenti, è autorizzato un contributo di 120 milioni annui a decorrere dal 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
69. 06. (ex 69. 018.) Antonio Pepe, Lisi, Patarino, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. (Contratti con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale). - 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato»;
b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: «nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato».
69. 08. (ex *69. 011.) Attili.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. (Piano straordinario per l'area di Malpensa). - 1. Sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo di garanzia al fine di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati, il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché un Fondo di continuità infrastrutturale finalizzato al mantenimento degli investimenti.
2. I Fondi di cui al comma 1 sono destinati per il 40 per cento al Piano territoriale d'area Malpensa, di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10, e per il restante 60 per cento alla cosiddetta catchement area di Malpensa, includente le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Torino, Biella, Novara, Parma, Piacenza, Verona, Asti, Alessandria, Verbania e Vercelli.
3. A valere sulle risorse di cui al comma 4 possono essere concessi, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area di Malpensa interessate dal piano straordinario di cui al presente articolo.
4. La dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al fine di assicurare la migliore finalizzazione degli interventi in favore degli enti locali e degli altri soggetti interessati, il coordinamento per l'assegnazione delle risorse per il sostegno al reddito, per la compensazione del danno agli enti locali e per il mantenimento dei livelli occupazionali è affidato alla provincia di Varese.
5. La dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Fondo di continuità infrastrutturale è finalizzato al mantenimento degli investimenti da ripartire tra gli enti locali azionisti della società SEA.
Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 69-bis, comma 4, si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2-ter. Alla dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui all'articolo 69-bis, comma 5, si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in misura lineare tutte le dotazioni, in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
69. 010. (ex 69. 029.) Maroni, Giancarlo Giorgetti, Gibelli, Garavaglia.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2008 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, finalizzata all'ampliamento e messa in sicurezza della strada statale n. 106 «Jonica».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
69. 014. (ex 69. 047.) Tassone, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzata alla progettazione e la realizzazione del «Passante Nord di Bologna», variante autostradale relativa al nodo Al, A14 e A13.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
69. 015. (ex 69. 034.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. Al comma 1302 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria, ovvero per garantire la massima efficacia agli interventi già completati nel settore della cultura, anche nell'ambito della realizzazione del progetto denominato »Genova 2004 città europea della cultura« in attuazione dell'accordo di programma tra il Governo, il Presidente della regione Liguria ed il Comune di Genova, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro».
69. 016. (ex 69. 017.) Longhi, Napoletano.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. (Programma Pluriennale di Edilizia Residenziale). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo anche conto delle indicazioni emerse nel corso dei lavori del Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, predispone un programma nazionale pluriennale di interventi di edilizia residenziale pubblica e di incentivazione e sostegno dell'edilizia residenziale di iniziativa di soggetti anche privati. Il programma indica, fra l'altro, obiettivi, fabbisogni, priorità e tempi nonché criteri generali per la formazione dei piani operativi. Nei due mesi successivi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo approva un piano operativo triennale nel quale sono, in particolare, precisati il numero minimo di alloggi, le tipologie di interventi ammessi ed i criteri di ripartizioni fra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie disponibili.
2. Nella prima fase di attuazione della programmazione nazionale, nel piano triennale 2008-2010 sono previsti soltanto interventi diretti a determinare una offerta di alloggi: da assegnare secondo i criteri dell'edilizia sovvenzionata; da concedere in locazione a canone agevolato; da cedere in proprietà a prezzi concordati. Le tipologie di interventi ammesse sono:
a) costruzione di nuovi alloggi;
b) recupero edilizio e/o adattamento a fini abitativi, anche previa acquisizione, di immobili vuoti ancorché aventi destinazione o uso diverso da quello abitativo;
c) acquisto di complessi edilizi abitativi vuoti, già disponibili sul mercato oppure in corso di costruzione.
3. Per la realizzazione del primo piano triennale è autorizzata la spesa complessiva di 2.550 milioni di euro, di cui:
a) 2 miliardi di euro, destinati alla realizzazione di interventi assoggettati al regime dell'edilizia sovvenzionata, con l'assegnazione delle abitazioni alle famiglie in possesso dei requisiti soggettivi secondo la normativa regionale vigente in materia;
b) 550 milioni di euro, destinato alla promozione di programmi di iniziativa di soggetti anche privati per interventi di edilizia abitativa agevolata e/o convenzionata, anche attraverso gli strumenti finanziari attivati ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati indirizzi e criteri la programmazione esecutiva e per l'attuazione del piano triennale e per la gestione delle risorse finanziarie.
5. In ordine alle localizzazioni ed alle programmazioni regionali degli interventi, il piano triennale dovrà precisare che gli interventi da realizzare con le disponibilità indicate alla lettera a) del precedente comma sono localizzati nelle aree metropolitane e nei comuni definiti ad alta tensione abitativa, con programmazioni edilizie comunali non inferiori a 50 abitazioni, da riservare prioritariamente a famiglie sfrattare o soggette a sfratto esecutivo nonché a famiglie che versano in condizioni di forte disagio abitativo, di cui alla citata legge n. 9 del 2007, famiglie numerose nonché coppie giovani. Le regioni, sentiti i comuni interessati, definiranno i criteri di priorità e le procedure per l'attuazione del suddetto indirizzo. Per i programmi di interventi di edilizia privata agevolata e/o convenzionata, destinati alla locazione a canone agevolato, le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliranno i criteri e modalità di individuazione delle famiglie a cui favore va prioritariamente rivolta l'offerta della locazione.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in moda da assicurare una minore spesa annua pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
69. 020. (ex 69. 032.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali e ferroviarie, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. ed alle Ferrovie dello Stato S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. e dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A., dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.
2. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A. ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'Anas S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed e sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. 1 rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'Anas S.p.A. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente
necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.
3. Al soggetto di diritto pubblico appositamente costituito di cui al comma 1 sarà trasferita una quota parte, fino alla soglia dell'otto per cento, delle risorse investite dallo Stato all'interno delle Regioni per opere di infrastrutturazione delle reti stradali, ferroviarie, metropolitane ed energetiche, nonché per gli impianti aeroportuali, portuali, interportuali e di produzione energetica. Tale volàno finanziario sarà gestito da ogni singola regione per l'attuazione delle opere compensative, per la ottimizzazione dei processi logistici, per la creazione di apposite forme di incenti vazione della domanda verso modalità di trasporto meno inquinanti.
69. 022. (ex 69. 052.) Lupi, Verro, Tortoli, Zanetta.
Capo XIII
MISSIONE 15 - COMUNICAZIONE
ART. 70.
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali).
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: «iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa,».
1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2008 all'ammissione ai contributi o agevolazioni a qualsiasi altro titolo erogati, di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono accedere imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.
1-quater. Al fine di sostenere l'editoria di particolare valore, dal 1o gennaio 2008 è istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria un fondo di quindici milioni di euro annui per le imprese editrici di periodici costituite come cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro, ovvero come società nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro.
70. 1. (ex 70. 79.) Sgobio, Diliberto, Falomi, De Simone, Napoletano, Tranfaglia.
Sopprimere il comma 2.
*70. 2. (ex *70. 68.) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 2.
*70. 3. (ex *70. 6. e *70. 19.) Catone, Barani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esborso dell'ammontare completo del contributo spettante a ciascuna impresa verrà erogato negli esercizi successivi.
70. 4. (ex 70. 69.) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di ulteriori 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti:, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di ulteriori 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 55 milioni di euro annui.
70. 5. (vedi *70. 75.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di ulteriori 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti:, di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di ulteriori 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 55 milioni di euro annui.
70. 6. (vedi **70. 74.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: annui a decorrere dal 2009.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 35 milioni di euro annui.
70. 10. (vedi *70. 73.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, come modificato dall'articolo 2, comma 124, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano anche per i contributi relativi alle annualità 2002 e 2003.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.1.2 - interventi - cap. 1680), apportare la seguente variazione:
2008: - 6.000.
70. 12. (ex *70. 42.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. A decorrere dall'anno 2008, l'ammissione ai contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riservata alle TV locali che, con autocertificazione, dichiarano di rispettare la delibera n. 23/07/CSP dell'AGCOM. Il fatturato delle imprese che non si impegnano con autocertificazione a non trasmettere programmi di astrologia, cartomanzia e pronostici è ridotto del 50 per cento nella redazione della graduatoria regionale di accesso ai contributi.
70. 13. (ex 70. 85.) Migliori, Alberto Giorgetti.
ART. 71.
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre).
Al comma 1, sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.
71. 1. (ex 71. 3.) Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), l'Autorità può, in particolare, prevedere che il canone di abbonamento sia ridotto fino al 50 per cento a favore degli utenti ai quali l'operatore non sia in grado di garantire l'accesso alla tecnologia ADSL per il collegamento a Internet».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
71. 2. (ex 71. 5.) Della Vedova.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123-ter) è inserito il seguente:
123-quater) Servizi di collegamento alla rete Internet con tecnologia ADSL per utenze telefoniche private.
Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 96.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un ammontare complessivo di 30 milioni di euro annui.
71. 3. (ex 71. 6.) Della Vedova.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non meno del 50 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate allo sviluppo della tecnologia Wi-Max.
71. 4. (ex 71. 2.) Pini, Garavaglia.
Dopo l'articolo 71, aggiungere i seguenti:
Art. 71-bis. - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2008 al fine di sviluppare interventi tesi al miglioramento della diffusione del segnale radio analogico e digitale sul territorio nazionale e garantire la fruibilità del servizio pubblico «Isoradio» con particolare rilievo alla copertura della rete autostradale italiana.
2. Il fondo di cui al comma 1 sarà destinato anche ad interventi mirati alla rimozione di tutte le radiocoperture abusive che oscurano la ricezione del segnale in questione ed al potenziamento della
redazione al fine di migliorare la qualità e la quantità del programma di pubblica utilità.
Art. 71-ter. - 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati.
71. 01. (ex 71. 01.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 71, aggiungere i seguenti:
Art. 71-bis. - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2008 al fine di sviluppare interventi tesi al miglioramento della diffusione del segnale radiotelevisivo analogico sul territorio nazionale, garantire la fruibilità del servizio pubblico radiotelevisivo anche nelle aree territorialmente disagiate ed armonizzare le frequenze dando la possibilità ai cittadini di individuare in modo omogeneo la frequenza di trasmissione del segnale radiotelevisivo pubblico.
2. Il fondo di cui al comma 1 garantisce gli interventi sulla rete di distribuzione dei segnali radiotelevisivi del servizio pubblico, tale rete, comprensiva di siti ed impianti di trasmissione, può essere utilizzata come broadcasting multipiattaforma sia per i segnali analogici che digitali ed è considerata indivisibile in quanto di proprietà del servizio pubblico.
Art. 71-ter. - 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati.
71. 02. (ex 71. 02.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
ART. 72.
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione).
Sopprimerlo.
72. 1. (ex 72. 6.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive dalla tecnica analogica a quella digitale, è fatto divieto per gli operatori di rete di svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l'attività di fornitore di contenuti televisivi oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, Al fine di consentire l'avvio dei mercati l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale il divieto di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell' attività di installazione e di gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. È sancito l'obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete
fra soggetti autorizzati a fornire contenuti.
72. 2. (ex 72. 3.) Beltrandi, Turco, D'Elia, Mellano, Poretti.
Sopprimere il comma 1.
72. 3. (ex 72. 4.) Capezzone.
Al comma 1, lettera a) capoverso, primo periodo, dopo la parola: riservano, aggiungere le seguenti: di norma.
72. 4. (ex 72. 10.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a) capoverso, primo periodo, dopo le parole:, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato.
72. 5. (ex 72. 11.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a) capoverso, primo periodo, sostituire le parole: negli ultimi cinque anni, con le seguenti: Almeno il 50 per cento di questo 10 per cento di tempo di diffusione dovrà essere riservato a produzioni degli ultimi cinque anni.
72. 6. (ex 72. 12.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a) capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
72. 7. (ex 72. 13.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1 lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte con le seguenti: film di espressione originale italiana ovunque prodotti.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte con le seguenti: film di espressione originale italiana ovunque prodotti.
72. 8. (ex 72. 8. e 72. 7. e 72. 14.) Alberto Giorgetti, De Corato.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alle opere filmiche finanziate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, che non siano state mai proiettate in pubblico o lo siano state per un numero di giorni inferiore a tre.
72. 10. (ex 72. 22.) Carlucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente periodo: Con particolare riferimento ai programmi in pay per view a prevalente contenuto cinematografico in prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi della presente disposizione, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane.
72. 14. (ex 72. 9.) Alberto Giorgetti.
ART. 73.
(Sviluppo del mercato postale).
Sopprimerlo.
73. 2. (ex *73. 8.) Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.
Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: il fornitore del servizio universale
può prorogare aggiungere le seguenti:, non oltre la data del 31 dicembre 2008, .
73. 3. (ex 73. 3.) Caparini, Garavaglia, Filippi, Gibelli.
Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fino alla conclusione della nuova gara per l'aggiudicazione di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 222 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito dei servizi di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata e per l'espletamento di servizi ausiliari in ambito urbano, con chiamata da albo già istituito da Poste ai sensi dell'articolo 232 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.
73. 4. (ex 73. 4.) Germontani, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis. - (Misure di contenimento della spesa di Poste Spa). 1. Il comma 16 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del contratto del programma 2003-2005 tra il Ministero delle Comunicazioni e la società Poste Spa, l'Autorità per la regolamentazione e la qualità dei servizi presso il Ministero delle comunicazioni provvede agli accertamenti di competenza sull'andamento della gestione dei servizi e il rispetto degli obblighi del servizio universale, con cadenza almeno semestrale.
3. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dislocati in modo da compensare eventuali problematiche di natura infrastrutturale o morfologica, all'occorrenza prevedendo un maggior numero di punti di accesso ed una più flessibile organizzazione degli orari di apertura degli stessi».
73. 01. (ex 73. 03.) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Capo XIV
MISSIONE 16 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
ART. 74.
(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla predisposizione di azioni integrate volte a sostenere e promuovere i territori e le produzioni tipiche locali.
*74. 1. (ex 74. 1.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla predisposizione di azioni integrate volte a sostenere e promuovere i territori e le produzioni tipiche locali.
*74. 2. (ex 74. 6.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla predisposizione di azioni integrate volte a sostenere e promuovere i territori e le produzioni tipiche locali.
*74. 3. (ex 74. 8.) Sgobio, Napoletano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro del commercio internazionale, per far fronte ai propri compiti istituzionali, fino al 31 dicembre 2009 continua ad avvalersi del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data del 28 settembre 2007.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
74. 4. (ex 74. 3.) Lamorte, Antonio Pepe, Leo, Germontani.
Capo XV
MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE
ART. 75.
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 75. - (Promozione e sicurezza delle reti trapiantologica e trasfusionale). - 1. Per consentire al Centro nazionale trapianti, istituito con legge 1o aprile 1999 n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge 1o aprile 1999, n. 91 e successive modificazioni e dall'articolo 92, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio2004, n. 138.
2. Per consentire al Centro nazionale sangue, istituito con Decreto del Ministro della salute 26 aprile 2007, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza e qualità della rete trasfusionale, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 300.000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
3. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica ad essi attribuiti dalla normativa vigente, il Centro nazionale trapianti ed il Centro nazionale sangue, nell'esercizio delle rispettive funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico, possono:
a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;
b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto compatibile.
75. 2. (ex 75. 9.) Galletti, Peretti, Zinzi.
ART. 76.
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti).
Sopprimerlo.
76. 1. (ex 76. 1.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 1 milione.
76. 2. (ex 76. 2.) Garavaglia, Filippi.
ART. 78.
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
78. 1. (ex 78. 6.) Baldelli.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di età inferiore ai quaranta anni e.
78. 3. (ex 78. 8.) Gardini.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di età inferiore ai quaranta anni.
78. 4. (ex 78. 7.) Gardini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 200, 2009 e 2010, per le finalità di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
78. 5. (ex 78. 5.) Baldelli.
ART. 79.
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).
Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: al 50 per cento
79. 2. (ex 79. 2.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: al 40 per cento
79. 3. (ex 79. 3.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: al 30 per cento
79. 4. (ex 79. 4.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: al 20 per cento
79. 5. (ex 79. 5.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Capo XVI
MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ART. 80.
(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: adotta piani strategici nazionali e di intervento con le seguenti: promuove piani strategici e di intervento regionali.
80. 1. (vedi 80. 47.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la promozione delle con le seguenti: il cofinanziamento di progetti nel settore delle.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: la promozione della con le seguenti: il cofinanziamento di progetti per la.
80. 3. (ex 80. 49.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: modalità di utilizzazione del fondo aggiungere le seguenti:, ivi compresa la sperimentazione di stazioni di filtraggio delle polveri sottili ed ultra sottili dall'aria, da collocarsi nelle aree urbane a maggior rischio.
80. 4. (ex 80. 53.) Rosso, Zanella, Campa.
Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: assegnando priorità alle regioni e agli enti locali che mettono a disposizione una maggior quota di cofinanziamento.
80. 5. (ex 80. 48.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 2009, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.
80. 6. (ex 80. 3.) Bellotti.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nuove tecnologie di riciclaggio aggiungere le seguenti: per le regioni che effettuano la raccolta differenziata con una percentuale superiore al 35 per cento del totale dei rifiuti prodotti nel territorio regionale.
80. 7. (ex 80. 50.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per tale scopo, all'articolo 27, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
*80. 8 (ex 80. 6.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per tale scopo, all'articolo 27, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in
sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
*80. 9. (ex 80. 8.) Alberto Giorgetti.
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per tale scopo, all'articolo 27, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
*80. 10. (ex 80. 19.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a valere sulla quota parte riservata alla difesa del suolo.
80. 11. (ex 80. 51.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, di cui 1 da destinare alle riserve marine siciliane.
80. 17. (ex 80. 22.) Catanoso, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7.1. Ai fini della difesa del territorio e della conservazione delle acque dolci del delta del Po, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è autorizzato a finanziare opere di presidio del territorio dalla desertificazione e di contrasto della risalienza delle acque del mare con un piano pluriennale di investimenti pari a complessivi euro 110,050 milioni così suddivisi:
a) interventi immediati: euro 1.650.000;
b) interventi a breve termine: euro 10.400.000;
c) interventi a medio termine: euro 98.000.000.
7.2. Le opere di cui al comma 7.1 sono affidate in concessione al Consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (Rovigo) e realizzate d'intesa con l'Autorità di bacino del Po e con la Regione del Veneto.
7.3. Per l'attuazione dei commi 7.1 e 7.2 è autorizzata la spesa di euro 110,050 milioni, di cui euro 12,050 milioni per l'anno 2008 e la restante spesa da ripartirsi negli anni 2009-2013 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
80. 19. (ex 80. 5.) Bellotti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) favorire gli insediamenti commerciali finalizzati al risanamento, alla bonifica ed alla riqualificazione di aree occupate da aziende insalubri».
80. 25. (ex 80. 52.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è prorogato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di seconda categoria di II categoria, tipo A, ex «2A» e alle discariche per i rifiuti inerti, cui conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.
80. 27. (ex 80. 39.) Giudice.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80.1. (Opere e interventi per il trasferimento di acqua). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Tutte le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla regione in cui è localizzata la sorgente idrica e la relativa opera di captazione»;
b) il comma 1 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove accordi di programma con le regioni interessate e con i Ministeri delle infrastrutture e delle Politiche agricole, alimentari e forestali anche su richiesta di una o più parti interessate, fissando un termine per la definizione, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. Gli accordi avranno ad oggetto la pianificazione e la regolamentazione dell'utilizzo delle risorse idriche, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza pubblica, tenendo conto dei criteri generali di cui all'articolo 154, comma 3 del presente decreto. La titolarità della concessione è attribuita alla regione in cui è localizzata la sorgente con la relativa opera di captazione».
80. 04. (ex 80. 012.) Giuditta, D'Elpidio, Cioffi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80.1. (Interventi a favore della gestione sostenibile delle foreste). - 1. Al comma 1112 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».
80. 05. (ex 80. 05.) Fasolino.
ART. 81.
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).
Al comma 1, dopo le parole: al fine di ridurre le emissioni di CO2 aggiungere le seguenti:, anche attraverso il riconoscimento delle relative quote di assorbimento.
* 81. 2 (ex *81. 1). Bellotti.
Al comma 1, dopo le parole: al fine di ridurre le emissioni di CO2, aggiungere le seguenti:, anche attraverso il riconoscimento delle relative quote di assorbimento.
*81. 3 (ex * 81. 6). Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
Al comma 1, sostituire le parole: comuni a maggiore crisi ambientale con le seguenti: comuni ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: «d'intesa con le regioni interessate» sono aggiunte le
seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
**81. 5 (ex *** 81. 3). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, sostituire le parole: comuni a maggiore crisi ambientale con le seguenti: comuni ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all' articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: «d'intesa con le regioni interessate» sono aggiunte le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
**81. 6 (ex ***81. 5). Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: comuni a maggiore crisi ambientale con le seguenti: comuni ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all' articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: «d'intesa con le regioni interessate» sono aggiunte le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
** 81. 7 (ex ***81. 11). Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, dopo le parole: maggior crisi ambientale aggiungere le seguenti: caratterizzati da un'alta densità abitativa e da valori critici di inquinamento atmosferico dovuto a polveri sottili.
81. 8 (ex 81. 21). Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la realizzazione di specifici progetti e di attività di verifica e certificazione, che garantiscano la qualità dell'aria ed il quantitativo di CO2 assorbita.
*81. 9 (ex **81. 2 e **81. 9). Bellotti, De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti e di attività di verifica e certificazione, che garantiscano la qualità dell'aria ed il quantitativo di CO2 assorbita.
*81. 10 (ex **81. 7). Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al presente comma non può essere utilizzato per la riforestazione delle aree percorse dal fuoco negli ultimi cinque anni.
81. 12 (ex 81. 20). Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. La somma di 5 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1 è destinata all'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, in merito all'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
81. 14 (ex 81. 19). Ceccacci Rubino.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81.1.
(Regime di prelievo in materia di rifiuti).
1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
*81. 02 (ex * 81. 025). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81.1.
(Regime di prelievo in materia di rifiuti).
1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
*81. 03 (ex * 81. 030) Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81.1.
(Aggiornamento annuale sullo stato di attuazione e sui costi economici del Protocollo di Kyoto).
1. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione predisposta congiuntamente dai Ministri dell'Ambiente e delle Attività produttive sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno2002, n. 120. Tale relazione deve altresì indicare:
a) una stima dei costi sostenuti dal sistema produttivo italiano per l'adempimento degli obblighi previsti dal Protocollo;
b) l'onere complessivo per la finanza pubblica, in termini di mancato gettito o di maggiori spese derivanti dall'attuazione di programmi di investimento, di misure di incentivazione o di agevolazione fiscale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ovvero dall'eventuale acquisto di permessi di emissione nell'ambito del Sistema Europeo di Scambio delle Quote di Emissione.
81. 013. (ex 81. 016). Della Vedova.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81.1.
(Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane).
1. È istituito nello stato di previsione dei Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare il «Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane» allo scopo di sostenere finanziariamente i comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è costituita da: a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel ocumento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.
6. La Commissione è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.
7. La Commissione provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento degli interventi dei comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
8. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 5: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.
9. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
*81. 016 (ex *81. 012). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81.1.
(Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane).
1. È istituito nello stato di previsione dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il «Fondo nazionale
per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane» allo scopo di sostenere finanziariamente i comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è costituita da: a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento
delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.
6. La Commissione è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.
7. La Commissione provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento degli interventi dei comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
8. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 5: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.
9. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
*81. 17 (ex *81. 04). Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81.1. (Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane).
1. È istituito nello stato di previsione dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il «Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane» allo scopo di sostenere finanziariamente i comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è costituita da: a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010; b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.
6. La Commissione è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.
7. La Commissione provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento degli interventi dei comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
8. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 5: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.
9. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
*81. 018 (ex *81. 026). Sgobio, Napoletano.
ART. 81-ter.
(Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (ICRAM); aggiungere le seguenti: da un esperto designato dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale.
81-ter. 1. Misuraca, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Paolo Russo.
ART. 81-quinquies.
(Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse).
Subemendamento all'emendamento 81-quinquies. 500 della Commissione.
All'emendamento 81-quinquies della Commissione, tabella 2-bis, aggiungere la seguente voce: Regione: Campania; Tratta: Sicignano-Lagonegro.
0. 81-quinquies. 500. 1. Brusco, Ferrigno.
Al comma 2, sostituire la tabella 2-bis con la seguente:
Regione | Tratta |
Lombardia | Voghera-Varzi |
Liguria | Ospedaletti-Sanremo |
Emilia-R. | Rimini-Novafeltria |
Veneto | Treviso-Ostiglia |
Marche | Fermo-Amandola |
Umbria | Spoleto-Norcia |
Lazio | Roma-Paliano-Fiuggi |
Lazio | Capranica-Civitavecchia |
Puglia | Gioia del Colle-Palagiano |
Calabria | Lagonegro-Castrovillari |
Sicilia | Valle dell'Anapo |
Sardegna | San Gavino-Montevecchio |
* 81-quinquies. 500. La Commissione.
Al comma 2, sostituire la tabella 2-bis con la seguente:
Regione | Tratta |
Lombardia | Voghera-Varzi |
Liguria | Ospedaletti-Sanremo |
Emilia-R. | Rimini-Novafeltria |
Veneto | Treviso-Ostiglia |
Marche | Fermo-Amandola |
Umbria | Spoleto-Norcia |
Lazio | Roma-Paliano-Fiuggi |
Lazio | Capranica-Civitavecchia |
Puglia | Gioia del Colle-Palagiano |
Calabria | Lagonegro-Castrovillari |
Sicilia | Valle dell'Anapo |
Sardegna | San Gavino-Montevecchio |
* 81-quinquies. 1. Zanella, Bonelli.
Capo XVII
MISSIONE 20 - TUTELA DELLA SALUTE
ART. 82.
(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci).
Sopprimere il comma 1.
82. 1 (ex 82. 23). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 2.
82. 2 (ex 82. 24). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, sopprimere le parole:, almeno di fase seconda.
82. 3 (ex 82. 39). Poretti, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Turco.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In attesa della valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 2, le Regioni possono autorizzare, in via temporanea ed eccezionale, l'uso di un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse.
82. 4 (ex 82. 40). Poretti, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Turco.
Sopprimere il comma 6.
82. 5 (ex 82. 27). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, le Regioni, ai fini del rispetto dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, possono adottare:
a) la misura della distribuzione diretta limitatamente ai farmaci elencati nel PHT;
b) misure di compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica e sanitaria;
c) linee guida per l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci;
d) misure fiscali previste dalla normativa vigente.
6-ter. È esclusa la facoltà di adottare il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi nella medesima categoria terapeutica.
6-quater. I1 comma 6-ter non si applica alle Regioni che, entro il l'ottobre 2007, nell'ambito dei piani di rientro sottoscritti dalle stesse con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, hanno adottato il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi in una data categoria terapeutica per la quale è stata adottata.
6-quinquies. I principi desumibili dai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del presente articolo costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
82. 6 (ex 82. 49). Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Sopprimere il comma 8.
*82. 7 (ex *82. 9 e *82.12). Di Girolamo.
Sopprimere il comma 8.
*82. 8 (ex *82. 31, * 82. 32 e *82. 4) Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti, Catanoso, Pedrizzi.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Sono Istituite le professioni sanitarie di chiropratico e di osteopata. Sono istituiti presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri del dottori in chiropratica e dei dottori in osteopata. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita e coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. II laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo dei diritto alla salute, ai sensi della normative vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionali nelle o con la strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il Ministro dall'università e della ricerca, con decreto da adottare
di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda alla definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in chiropratica ed osteopatia ai fini dell'accesso alle professioni di chiropratico o di osteopata. Con regolamento del Ministro della salute da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento delle professioni sanitarie di cui al presenta comma.
82. 9 (ex 82. 15). Lucchese, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Sono istituiti presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionati nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.
82. 10 (ex 82. 19). Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 8, sostituire le parole da: È istituito presso il Ministero fino a in chiropratica con le seguenti: È istituita la professione sanitaria di chiropratico.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione degli ordinamenti didattici del corso di laurea magistrale in chiropratica, ai fini dell'accesso alla professione di chiropratico. Con regolamento del Ministro della Salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento della professione sanitaria di chiropratico.
82. 11 (ex 82. 17). Lucchese, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
8-ter. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione
del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili.
Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».
82. 122 (ex 82. 26). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
8-ter. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.
8-quater. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.
8-quinques. L'accesso alle risorse di cui al comma 8-bis è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a (30) milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».
82. 125 (ex 82. 25). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in osteopatia. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in osteopatia o titolo o formazione equivalenti. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.
82. 14 (ex 82. 16). Lucchese, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. È istituita la professione sanitaria di osteopata. È istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, il registro dei dottori in osteopatia. L'iscrizione al suddetto registro è
consentita a coloro che sono in possesso del diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il Ministro dell'università e della ricerca con decreto da adottare di concerto con il Ministro del salute , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in osteopatia, ai fini dell'accesso alla professione di osteopata. Con regolamento del Ministro della salute da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e)3olzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento della professione sanitaria di osteopata.
82. 15 (ex 82. 18). Lucchese, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Il prezzo dei medicinali con obbligo di prescrizione appartenenti alle classi di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al periodo precedente, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. L'onere a carico dei Servizio Sanitario Nazionale è calcolato in ragione del prezzo praticato al pubblico.
82. 18 (ex 82. 42). Poretti, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Turco, Villetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione ha inizio entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, La sperimentazione ed i relativi oneri, nonché il minor onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla v udita di dosi individuali, sono regolamentati con decreto interministeriale del ministero della salute, del ministero degli affari regionali e delle autonomie locali e del ministero dell'economi d e delle finanze.
82. 19 (ex 82. 36). Poretti, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Turco.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. L'acquisto dei farmaci di fascia C ed H, nonché dei trattamenti considerati non farmacologici, quali alimenti, integratori alimentari, dispositivi medici, presidi sanitari, e la fruizione di prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, neuropsicologica e cognitiva e di interventi di supporto e di sostegno sia per il paziente sia per la famiglia, prescritti dai presidi della Rete individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, di seguito denominati «presidi della Rete» sono inclusi nei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti per
i soggetti affetti da malattie rare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. Nel caso di acquisto di dispositivi medici o di presidi sanitari, l'esenzione dal costo è prevista anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui al comma Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, al fine di inserire le prestazioni di cui al comma 1 nei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti per i soggetti affetti da malattie rare.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
82. 02 (ex **82. 07). Napoletano, Cancrini.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. L'acquisto dei farmaci di fascia C ed H, nonché dei trattamenti considerati non farmacologici, quali alimenti, integratori alimentari, dispositivi medici, presidi sanitari, e la fruizione di prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, neuropsicologica e cognitiva e di interventi di supporto e di sostegno sia per il paziente sia per la famiglia, prescritti dai presidi della Rete individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, di seguito denominati «presidi della Rete» sono inclusi nei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti per i soggetti affetti da malattie rare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. Nel caso di acquisto di dispositivi medici o di presidi sanitari, l'esenzione dal costo è prevista anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui al comma Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, al fine di inserire le prestazioni di cui al comma 1 nei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti per i soggetti affetti da malattie rare.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:
2008 - 100.000;
2009 - 100.000;
2010 - 100.000.
Conseguentemente alla medesima tabella voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008 - 100.000;
2009 - 100.000;
2010 - 100.000.
82. 03 (ex **82. 023). Fabbri.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
1. I farmaci commercializzati in Italia che abbiano ottenuto riconoscimento di farmaco orfano dalla Agenzia europea per i medicinali (EMEA) sono forniti gratuitamente ai soggetti portatori delle patologie a cui la registrazione fa riferimento e possono pertanto essere inseriti nel prontuario nazionale dei farmaci nelle fasce esenti da compartecipazione alla spesa.
2. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, assicurano:
a) l'inserimento, nei prontuari terapeutici territoriali, dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui all'articolo 3, comma 1, nonché la loro immediata disponibilità e gratuità;
b) le prestazioni strumentali e riabilitative previste dai protocolli e linee guida stabilite a livello nazionale.
3. In deroga alle disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le prescrizioni relative ad una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle malattie rare, le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
82. 04 (ex *82. 08). Napoletano, Cancrini.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
1. I farmaci commercializzati in Italia che abbiano ottenuto riconoscimento di farmaco orfano dalla Agenzia europea per i medicinali (EMEA) sono forniti gratuitamente ai soggetti portatori delle patologie a cui la registrazione fa riferimento e possono pertanto essere inseriti nel prontuario nazionale dei farmaci nelle fasce esenti da compartecipazione alla spesa.
2. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, assicurano:
a) l'inserimento, nei prontuari terapeutici territoriali, dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui all'articolo 3, comma 1, nonché la loro immediata disponibilità e gratuità;
b) le prestazioni strumentali e riabilitative previste dai protocolli e linee guida stabilite a livello nazionale.
3. In deroga alle disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le prescrizioni relative ad una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle malattie rare, le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008 - 50.000;
2009 - 50.000;
2010 - 50.000.
82. 05 (ex *82. 022). Fabbri.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Articolo 82-bis.
All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla di entrata in vigore della presente legge, le strutture pubbliche e private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al netto della partecipazione dei cittadini sui tariffari regionali vigenti al 31 dicembre 2006. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 1o gennaio 2010, in ottemperanza con la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private di cui alla lettera t), del presente comma ad approvare un piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»;
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
82. 06 (ex 82. 018). Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. I farmaci prescritti dai presidi della Rete ai pazienti affetti da una malattia rara sono erogati dai seguenti soggetti:
a) i presidi sanitari, nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco;
b) le Aziende sanitarie locali (ASL) di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza, nel caso di farmaci necessari al trattamento dei pazienti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare e nel caso di farmaci di fascia H, non registrati in Italia o compresi nell'elenco AIFA per le terapie domiciliari;
c) le farmacie o le ASL di appartenenza del paziente, nel caso dei farmaci di classe A, C e dei farmaci inseriti nell'elenco di cui al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, ed inoltre dei farmaci registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici di sperimentazione di cui sia documentata l'esigenza terapeutica per specifiche patologie.
82. 07 (ex 82. 024). Fabbri.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82.1.
(Misure di sostegno per il settore termale).
1. Nell'ambito degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge
24 ottobre 2000, n. 323, al fine di favorire il pieno sviluppo del settore termale, è autorizzata la spesa, di 2.5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, finalizzata alla revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.500;
2009: - 2.500.
82. 0500. La Commissione.
ART. 82-bis.
(Commissione nazionale per la formazione continua).
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono di rettamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.
3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessantuno unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma l, alla voce relativa Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
*82-bis 1 (ex 0. 82. 028. 1 e 0. 82. 028. 2). Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Zorzato.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando
dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.
3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessantuno unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
*82-bis. 2 (ex 0. 82. 028. 3). Alberto Giorgetti.
ART. 83.
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario).
Al comma 1, dopo le parole: emoderivati infetti aggiungere le seguenti: o di thalidomide.
83. 1. (ex 83. 11.) Cancrini, Napoletano, Dioguardi, Zanotti, Aurisicchio, Rotondo.
Al comma 2, dopo le parole: in data 13 marzo 2002, aggiungere le seguenti: procedendo secondo l'ordine temporale di presentazione delle azioni di risarcimento danni e.
83. 2. (ex 83. 9.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. La legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applica anche ai pazienti che hanno contratto patologie irreversibili in seguito a trapianto di organi portatori di virus HIV o cellule neoplastiche.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai finì dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate, ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali
applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), e) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta
2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria coni criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato
degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. E altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo
conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima".
83. 3. (ex 83. 12.) Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis. - 1. Per i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di indennizzo.
2. La domanda va presentata al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni ed emotrasfusioni con prolungamento fino a dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno subito.
3. Per le procedure di richiesta e successiva valutazione medica si rimanda a quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
83. 01. (ex 83. 09.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis. - (Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro). - 1. Le prestazioni sanitarie che l'INAIL eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono da intendersi comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, garantiscono la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dall'INAIL, nel rispetto della competenza delle regioni in materia di tutela della salute.
83. 02. (ex 83. 08.) Garavaglia, Filippi, Dussin.
ART. 84.
(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nel settore dei servizi fino alla fine del comma con le seguenti: nell'ambito delle sue finalità istituzionali, i rapporti di lavoro a tempo determinato contratti sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata di queste ultime e possono essere rinnovati ove siano rinnovate le convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa Italiana provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
84. 1. (ex 84. 8.) Delfino, Lucchese, Holzmann, Zanetta, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la durata delle convenzioni medesime con le seguenti: fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: per la durata delle convenzioni;
all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
84. 2. (ex 84. 13.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce Rossa con le seguenti: in quanto assunti a valere sulle condizioni di cui al comma 1.
*84. 3. (ex 84. 16.) Giudice.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce Rossa con le seguenti: in quanto assunti a valere sulle condizioni di cui al comma 1.
*84. 4. (ex 84. 4.) Bellotti, Proietti Cosimi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2008 è concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore della Croce Rossa Italiana.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre, in misura lineare, le voci relative ai singoli Ministeri per un importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
84. 5. (ex 84. 11.) Holzmann, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2008 è concesso un contributo straordinario di 6 milioni di euro a favore della Croce Rossa Italiana.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre, in misura lineare, le voci relative ai singoli Ministeri per un importo complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2008.
84. 6. (ex 84. 10.) Holzmann, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, sostituire le parole: gli enti previdenziali con le seguenti: gli enti pubblici non economici.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
84. 7. (vedi 84. 12.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
ART. 85.
(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 85 - (Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991). - 1. Dopo il comma
1 articolo 4 della legge 14 Agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione si devono aggiungere a quelli analoghi predisposti da ogni servizio veterinario delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 2 comma 1, ciascun piano di controllo dei quali finanziato con proprie risorse».
85. 1. (ex 85. 1.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
ART. 85-bis.
(Modifiche al comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Sopprimerlo.
85-bis. 1. Alberto Giorgetti.
ART. 86.
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri).
Al comma 1, sostituire le parole da: una quota fino alla fine del comma con le seguenti: è concesso con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione, tra le adolescenti di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.
86. 1. (ex 86. 9.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo al parola: dodicenni aggiungere le seguenti: e le tredicenni.
86. 2. (ex 86. 10.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le parole da: concessione fino alla fine del comma con le seguenti: realizzazione di un progetto sperimentale di vaccinazione HPV basato sull'offerta attiva del vaccino. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le Regioni sede della sperimentazione e definiti i criteri e le procedure per la realizzazione della campagna vaccinale sperimentale.
86. 3. (ex 86. 11.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole da: ad agevolare fino alla fine del comma con le seguenti: alla realizzazione di campagne vaccinali regionali contro la meningite, il morbillo, la rosolia, la polmonite o la varicella rivolte ai minori età.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: vaccinazione HPV con le seguenti: campagne vaccinali regionali.
86. 4. (ex 86. 12.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: dodicenni con le seguenti: giovani in età puberale.
86. 5. (ex 86. 7.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
Al comma 1, sostituire la parola: dodicenni con le seguenti: le adolescenti fino al sedicesimo anno di età.
conto
della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima". Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
86. 6. (ex 86. 8.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero: 144-bis) profilattici;
1-ter. A valere sui fondi allocati per il contrasto all'HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute avvia una campagna informativa e di sensibilizzazione permanente, attraverso tutti gli organi di stampa e gli strumenti di informazione, al fine di massimizzare l'utilizzo del profilattico quale principale dispositivo medico di prevenzione contro l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove in sede di Conferenza Stato-Regioni un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 8 maggio 2003, n. 131, sentite le aziende produttrici o distributrici di profilattici, al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualità del profilattico maschile e femminile.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica con la seguente: Vaccinazione HPV, diffusione del preservativo e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri;
all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
86. 8. (ex 86. 5.) Grillini, Baratella, Spini, Villetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2, dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: «in attesa di giudizio» sono aggiunte le seguenti: "Tali convenzioni potranno essere stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento nell'ambito dello Schema dell'Atto di intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999.
86. 9. (ex 86. 15. ) Cancrini, Caprolicchio.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis. (Convenzioni per la prevenzione e la cura dell'AIDS nelle carceri). 1. Al comma 2 dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: «in attesa di giudizio» sono aggiunte le seguenti: "Tali convenzioni potranno essere stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento nell'ambito dello Schema dell'Atto di intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999.
86. 01. (ex 86. 02.) Cancrini, Napoletano.
ART. 86-bis.
(Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale).
Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).
86-bis. 1. (ex 0. 86. 06. 1.) Zorzato, Giudice Crosetto.
Aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) promozione dell'uso del profilattico quale strumento di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I profilattici sono inseriti nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. A valere sui fondi allocati per il contrasto all'HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute avvia una campagna informativa e di sensibilizzazione permanente, attraverso tutti gli organi di stampa e gli strumenti di informazione, al fine di massimizzare l'utilizzo del profilattico quale principale dispositivo medico di prevenzione contro l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove in sede di Conferenza Stato-regioni un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 maggio 2003, n. 131, sentite le aziende produttrici o distributrici di profilattici, al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualità del profilattico maschile e femminile.
sostiuire la rubrica con la seguente: Altri interventi in campo sanitario.
all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
86-bis. 2. (ex 0. 86. 06. 2.) Grillini, Baratella, Villetti.
ART. 87.
(Quota fissa di partecipazione).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti, con diagnosi di affezione dolorosa neuropatica severa non oncologica accertata da un centro di terapia del dolore pubblico o privato convenzionato, accedono alla totale rimborsabilità di ogni farmaco impiegato, anche off-label.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
b) voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
87. 1. (ex 87. 5.) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
87. 2. (ex 87. 6.) Tucci, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis. - 1. All'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le parole da: «fatto salvo» ad «automatizzate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture pubbliche e private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano una sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche e del 20 per cento per le prestazioni di diagnostica di laboratorio, al netto della partecipazione dei cittadini sui tariffari regionali vigenti al 31 dicembre 2006. Fermo restando il predetto sconto, le Regioni provvedono, entro il 1o gennaio 2010, in ottemperanza con la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private di cui alla lettera t), ad approvare un piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale».
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, ridurre in misura lineare le voci relative ai singoli Ministeri, per un importo complessivo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
87. 01. (ex 87. 02.) Lisi, Ulivi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. All'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le parole da: «fatto salvo» ad «automatizzate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture pubbliche e private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano una sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al netto della partecipazione dei cittadini sui tariffari regionali vigenti al 31 dicembre 2006. Fermo restando il predetto sconto, le Regioni provvedono, entro il 1o gennaio 2010, in ottemperanza con la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private di cui alla lettera t), ad approvare un piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale».
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 300.000;
2009: - 300.000;
2010: - 300.000.
87. 02. (ex 87. 01.) Lisi, Ulivi, Alberto Giorgetti.
ART. 88.
(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica).
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. I farmaci prescritti dai presidi della Rete ai pazienti affetti da una
malattia rara sono erogati dai seguenti soggetti:
a) i presidi sanitari, nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco;
b) le aziende sanitarie locali (ASL) di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza, nel caso di farmaci necessari al trattamento dei pazienti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare e nel caso di farmaci di fascia H, non registrati in Italia o compresi nell'elenco ALFA per le terapie domiciliari;
c) le farmacie o le ASL di appartenenza del paziente, nel caso dei farmaci di classe A, C e dei farmaci inseriti nell'elenco di cui al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, ed inoltre dei farmaci registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici di sperimentazione di cui sia documentata l'esigenza terapeutica per specifiche patologie.
88. 03. (ex 88. 015.) Napoletano, Cancrini.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. La sede amministrativa dell'Autorità sarà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni.
3. Restano ferme le disposizioni del citato decreto interministeriale, in quanto compatibili.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
88. 06. (ex 88. 024.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. (Revisione del rimborso per la chirurgia della cataratta). - 1. È autorizzata, quale revisione del rimborso DRG (diagnosis related group) inerente la chirurgia della cataratta, per l'utilizzo di nuovi dispositivi e delle nuove tecnologie, la spesa di 1.500 euro ad intervento.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
88. 07. (ex 88. 018.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. (Terapia anticoagulante). - 1. Al fine della prevenzione delle complicanze e della corretta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari regionali indicano alle aziende sanitarie, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per individuare le patologie che necessitano di terapia anticoagulante. Per la realizzazione degli interventi, le aziende sanitarie locali si avvalgono dei centri di sorveglianza degli anticoagulanti in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali.
2. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente
al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di terapia anticoagulante.
88. 08. (ex 88. 023.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e dalle norme regionali di attuazione.»
2. All'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e dalle norme regionali di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale».
3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo 151 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi alla persona»;
b) al comma 1, dopo le parole: «Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato» sono aggiunte le seguenti: «e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890,n. 6972, e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione»;
c) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».
Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
88. 010. (ex 88. 035.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Capo XVIII
MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
ART. 89.
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali).
Sopprimerlo.
*89. 1. (ex 89. 7.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Penna, La Loggia.
Sopprimerlo.
*89. 2. (ex 89. 4.) La Loggia.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito delle disponibilità di spesa, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 78, e del relativo incremento, è destinato un contributo pari al 50 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinare alle imprese cooperative che si occupino prevalentemente di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, della legge 7 marzo 2001, n. 78.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 151-bis. - All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 445, le parole: «nella misura di lire 203.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
89. 3. (ex 89. 3.) D'Ulizia.
ART. 90.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
90. 1. (ex 90. 12.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c), con le seguenti: La modifica di cui alla lettera c), .
90. 2. (ex 90. 16.) Leone.
Sopprimere il comma 5.
90. 8. (ex 90. 9.) Garavaglia, Filippi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010, al fine di:
a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinarie ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione;
c) contribuire al sostegno dell'attività delle danza effettuata dalle compagnia stabili componenti gli organici delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.
90. 10. (ex *90. 22. e *90. 28.) Grillini, Spini, Baratella.
Al comma 5, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
c) nel limite di 5 milioni di euro per contribuire al sostegno dell'attività della danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle fondazioni lirico-sinfoniche.
90. 11. (ex *90. 5.) Carlucci.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il fondo di cui al comma 5 è ripartito 15 milioni per la lettera a) e b) del medesimo comma e 5 milioni per la lettera c).
*90. 14. (ex *90. 29.) Del Bue.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il fondo di cui al comma 5 è ripartito 15 milioni per la lettera a) e b) del medesimo comma e 5 milioni per la lettera c).
*90. 15. (ex *90. 33.) Grillini, Spini, Baratella.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sulle fondazioni liriche che risulteranno beneficiarie degli interventi di cui alla lettere a) e b) del comma 5, indicando le cause della riduzione del patrimonio netto, le conseguenti responsabilità, amministrative e gestionali, anche al fine di ogni opportuna opera di rivalsa a tutela dell'erario pubblico, nonché le linee guida per evitare in futuro che si ripetano pratiche gestionali fallimentari.
90. 16. (ex 90. 13.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 6, dopo le parole: il fondo di cui al comma 5 aggiungere le seguenti:, lettere a) e b).
90. 18. (ex **90. 34.) Grillini, Spini, Baratella.
Al comma 6, dopo le parole: è ripartito aggiungere le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, .
90. 19. (ex 90. 14.) Bono, Alberto Giorgetti, FilipponioTatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 5, lettera c) sono ripartire tra le fondazioni lirico-sinfoniche, con il decreto del ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 6, in proporzione ai costi del personale «tersicorei» in servizio, presso le medesime fondazioni lirico-sinfoniche, nell'anno 2007.
*90. 21. (ex *90. 30.) Del Bue.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 5, lettera c) sono ripartire tra le fondazioni lirico-sinfoniche, con il decreto del ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 6, in proporzione ai costi del personale «tersicorei» in servizio, presso le medesime fondazioni lirico-sinfoniche, nell'anno 2007.
*90. 22. (ex *90. 35.) Grillini, Spini, Baratella.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3-ter, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
90. 25. (ex *90. 36.) Grillini, Spini, Baratella.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Gli effetti dell'Accordo Basilea 2, ai fini dell'accesso al credito da parte delle imprese, sono sospesi nei confronti degli organizzatori degli spettacoli dal vivo per 24 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
90. 26. (ex 90. 44.) Gianfranco Conte.
ART. 91.
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali).
Sopprimere il comma 1.
91. 1. (ex 91. 9.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della disponibilità del predetto incremento, è riconosciuto un contributo pari al 2 per cento da destinare alle imprese cooperative che si occupino prevalentemente di importanti servizi in campo culturale, promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di elaborazione culturale documentata, ovvero che ricoprano le caratteristiche di cui all'articolo 8 della legge n. 534, del 17 ottobre 1996.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
91. 2. (ex 91. 3.) D'Ulizia.
Al comma 3, sopprimere le parole: a titolo gratuito.
91. 3. (ex 91. 7.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Al comma 3, dopo le parole: le accademie e le istituzioni culturali aggiungere le seguenti: di rilevanza nazionale.
91. 4. (ex 91. 6.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli effetti dell'accordo Basilea 2 ai fini dell'accesso al credito da parte delle imprese, sono sospesi nei confronti degli organizzatori degli spettacoli dal vivo per 24 mesi.
91. 5. (ex 91. 2.) Gianfranco Conte.
ART. 92.
(Festival pucciniano).
Sopprimerlo.
92. 1. (ex 92. 1.) Zorzato, Giudice, Casero, Crosetto, Ravetto, Verro.
ART. 93.
(Restauro archeologico di teatri).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 sono finanziabili, nella misura massima del 25 per cento dell'intero ammontare dell'opera, progetti di ristrutturazione di rocche medievali a rischio statico qualora di proprietà dell'ente locale.
93. 3. (ex 93. 6.) Pini, Garavaglia.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis. - 1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 da ripartire per le esigenze connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalle leggi 19 febbraio 2007, n. 19, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali e 27 settembre 2007, n. 167, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2008 - 2.000;
2009 - 2.000;
2010 - 2.000.
93. 01. (ex 93. 09.) Tranfaglia, Fundarò, De Simone, Sasso, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Aurisicchio, Ricci, Napoletano, Zanella.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis. - 1. Al fine di rafforzare e qualificare i musei che promuovono la conoscenza scientifica e tecnologica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero per i beni e leattività culturali, apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000.
93. 07. (ex 93. 011.) Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia, Fundarò, De Simone, Sasso, Folena, Aurisicchio, Ricci, Napoletano, Zanella.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis. - (Contrasto del razzismo e dell'antisemitismo). - 1. Al fine di sviluppare le misure di contrasto al razzismo ed all'antisemitismo è attribuito al Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 250;
2009 - 250;
2010 - 250.
93. 08. (ex 93. 07.) Fiano, Fincato, Tocci.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis. - 1. Per il sostegno delle iniziative di cui alla legge 27 luglio 1999, n. 268, è autorizzata la spesa annua di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 1.500;
93. 10. (ex 93. 018.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
ART. 93-quater.
(Celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia).
Sopprimerlo.
93-quater. 1. Oliva.
Capo XIX
MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA
ART. 94.
(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola).
Al comma 1, alinea, dopo la parola: strutturale aggiungere le seguenti:, fatto salvo il rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche nella programmazione e valorizzazione dell'offerta formativa e del curricolo.
94. 2. (ex 94. 41.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
94. 6. (ex 94. 95.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
94. 8. (ex 94. 96.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da:, e la riconversione fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
94. 9. (ex 94. 97.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,
*94. 10. (ex *94. 18 e *94. 22.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,
*94. 11. (ex *94. 52.) Frassinetti, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,
*94. 13. (ex *94. 40.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: prescindendo dal possesso fino alla fine della lettera con le seguenti: tenendo conto delle competenze acquisite.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
94. 15. (ex 94. 98.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma, fino alla disponibilità di 358 milioni di euro nel 2008, di 518
milioni di euro nel 2009 e 968 milioni di euro nel 2010, sono destinate al miglioramento dell'efficienza del sistema scolastico statale.
94. 18. (ex 94. 58.) Sgobio, Tranfaglia, Napoletano, Diliberto, De Simone, Folena, Guadagno, Fundarò, Zanella, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della prevenzione dei fattori di insuccesso scolastico e formativo e per favorire il passaggio dalla scuola al lavoro, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è costituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, un fondo finalizzato alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, da realizzare anche in alternanza scuola lavoro, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e in apprendistato, ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Alla costituzione del fondo concorrono le economie di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, nella misura di: euro 267 milioni per l'anno 2008, euro 448 milioni per l'anno 2009, euro 609 milioni per l'anno 2010 ed euro 716 milioni a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione alle regioni delle risorse, tenendo conto del numero di giovani effettivamente frequentanti le iniziative di cui al presente comma.
94. 19. (ex 94. 99.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere i commi 3 e 4.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 2.000.
94. 20. (ex 94. 33.) Campa.
Sopprimere il comma 3.
94. 21. (ex 94. 100.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 4.
*94. 23. (ex *94. 50.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 4.
*94. 24. (ex *94. 101.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 70 per cento con le seguenti: all'80 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «,in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti,»;
all'articolo 150, Tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
94. 25. (ex **94. 57. e **94.49) Alberto Giorgetti, De Corato.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 70 per cento con le seguenti: all'80 per cento.
*94. 29. (ex *94. 103.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 70 per cento con le seguenti: all'80 per cento.
*94. 30. (ex *94. 53.) Frassinetti, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.
94. 31. (ex 94. 60.) Sgobio, Tranfaglia, Napoletano.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
94. 32. (*94. 17, *94. 23 e *94. 102) Misuraca, Aprea, Angelino Alfano, Giudice, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
94. 35. (ex 94. 51.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio, Frassinetti, Perina, Rositani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni alloglotti completano l'attività dagli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
94. 36. (ex 94. 127.) Sgobio, Tranfaglia, Napoletano, De Simone, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di gratuità dei libri di testo nella scuola dell'obbligo, il relativo fondo è integrato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
94. 37. (ex 94. 59.) Sgobio, Tranfaglia, Diliberto, Napoletano, De Simone, Folena, Guadagno, Fundarò, Zanella, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini di incentivare l'educazione musicale nelle scuole dell'obbligo, statali e paritarie, gli strumenti musicali tradizionali, con esclusione di quelli elettronici, usufruiscono della detrazione dall'imposta lorda, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, nella misura massima di euro 350, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di 61,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
94. 38. (ex 94. 46.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Sopprimere il comma 5.
94. 41. (ex 94. 104.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 6.
*94. 44 (ex 94. 54.) Frassinetti, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 6.
*94. 45 (ex 94. 106.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: disponibili effettivamente rilevati aggiungere le seguenti: e attivati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 1999, n. 264,
94. 46. (ex 94. 108.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti aggiungere le seguenti: il Ministro dell'università e della ricerca,
94. 47. (ex 94. 109.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: attraverso concorsi ordinari aggiungere le seguenti: per titoli ed esami.
94. 48. (ex 94. 110.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
94. 49. (ex *94. 16. e 94. 107) Misuraca, Aprea, Alfano Angelino, Garagnani, Giudice, Ricevuto.
Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
94. 50. (ex 94. 34.) Campa.
Sopprimere il comma 7.
94. 52. (ex 94. 71.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 8.
94. 53. (ex 94. 72.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 8, sopprimere la lettera a).
94. 54. (ex 94. 73.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 8, sopprimere la lettera b).
94. 57. (ex 94. 74.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 8, sopprimere la lettera c).
94. 58. (ex 94. 75.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 8, lettera c) aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando per tali obiettivi anche la trasformazione dell'orario di servizio a scuola dei docenti.
94. 59. (ex 94. 55.) Frassinetti, Alberto Giorgetti.
Al comma 8, sopprimere la lettera d).
94. 60. (ex 94. 76.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 8, sopprimere la lettera e).
94. 61. (ex 94. 77.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 8, sopprimere la lettera f).
94. 62. (ex 94. 78.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 8, sopprimere la lettera g).
94. 63. (ex 94. 79.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 9.
94. 64. (ex 94. 80.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 10.
94. 65. (ex 94. 81.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 11.
94. 66. (ex 94. 82.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 12.
94. 67. (ex 94. 83.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 13.
94. 68. (ex 94. 84.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 14.
94. 69. (ex 94. 85.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 15.
94. 70. (ex 94. 86.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 15-bis, dopo le parole: per il personale aggiungere le seguenti: di ruolo.
94. 500. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il Piano nazionale per integrare ed ottimizzare gli interventi e le risorse relativi all'apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni dell'Unione Europea. Per sostenere il perseguimento di tale obiettivo, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro dal Ministero della pubblica istruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e 10 milioni dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, a valere sul fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 come modificato dall'articolo 9 comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
94. 72. (ex *94. 88. e 94. 8) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis. (Scuole paritarie). - 1. A sostegno dell'attività svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema di istruzione nazionale sono riconosciuti a tali istituti contributi annui per i seguenti importi così ripartiti:
a) scuole dell'infanzia paritarie: 440 milioni di euro;
b) scuole primarie paritarie: 250 milioni di euro;
c) scuole secondarie di primo e secondo grado: 40 milioni di euro;
d) inserimento studenti per alunni certificati con handicap: 70 milioni di euro.
Conseguentemente:
all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000.000;
2009: - 700.000;
2010: - 700.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
94. 02. (ex 94. 017.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
ART. 95.
(Risorse per attività di supporto al settore della scuola).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: -100.000;
2009: -100.000;
2010: -100.000.
95. 1. (ex 95. 6.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: -50.000;
2009: -50.000;
2010: -50.000.
95. 2. (ex 95. 7.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.
95.3. (ex 95. 5.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura e le tradizioni della comunità locale di appartenenza.
95. 6. (ex 95. 4.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis. (Edilizia scolastica). 1. All'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
95. 01. (ex 95. 04.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Di liberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Capo XX
MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
ART. 96.
(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 528 milioni di euro per l'anno 2008, 528 milioni di euro per l'anno 2009 e di 528 milioni di euro per l'anno 2010.
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro per il loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di euro a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.
96. 14. (vedi 96. 28) Ricevuto.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , per far fronte fino alla fine del comma con le seguenti: ed è erogata alle università sulla base dei risultati ottenuti nel primo esercizio di valutazione triennale della ricerca svolto dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), utilizzando un modello di ripartizione delle risorse definito dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario (CNVSU) entro il 29 febbraio 2008. Il limite del 20 per cento della contribuzione studentesca rispetto all'importo del finanziamento ordinario annuale dello stato, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è elevato al 40 per cento.
96. 4 (ex 96. 3) Del Bue.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,.
*96. 9. (ex *96. 20) Giudice.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
*96. 10. (ex *96. 5) Pedrizzi, Antonio Pepe, Germontani.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso la destinazione del 20 per cento delle risorse complessive stanziate dal comma 1 per il triennio 2008-2010 al fine di favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo, presso gli atenei italiani, dei ricercatori italiani e stranieri, residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, di studio o di ricerca, che abbiano ottenuto risultati qualificati in termini di produttività della docenza, numero di brevetti e di pubblicazioni su riviste internazionali
96. 11. (ex 96. 42) Filipponio Tatarella, Bono, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) consentire una rapida adozione di un programma nazionale di intervento destinato ai laureati ed ai ricercatori italiani e stranieri, residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, di studio o di ricerca, che abbiano ottenuto risultati qualificati in termini di produttività della docenza, numero di brevetti e di pubblicazioni su riviste internazionali, al fine di favorire il loro inserimento o reinserimento lavorativo in Italia, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;
96. 12. (ex 96. 43) Filipponio, Tatarella, Bono, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), il Ministro dell'università e della ricerca dispone la creazione di un data base sul sito web del Ministero contenente le specificità di ogni singolo accordo di programma stipulato con gli atenei beneficiari dei fondi di cui al comma 1, accessibile a chiunque si colleghi con il sito internet del medesimo Ministero.
96. 13. (ex 96. 39) Garavaglia, Goisis, Filippi.
Al comma 3-bis, dopo le parole: è riservata, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.
96. 22. (ex 0. 96. 55. 2., 0. 96. 55. 3 e 0. 96. 55. 4) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis. 1. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato «Fondo».
2. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali:
a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8;
b) iscritti al primo anno di corso e che al 1o maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi;
c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;
d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.
3. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.
4. L'impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.
5. L'importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.
6. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 5 deve essere pari al prime rate aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che hanno emesso il prestito.
7. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore del Fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. In particolare, il regolamento prevede:
a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al Fondo;
b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;
c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;
d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione del prestito;
e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.
9. Per finanziare il Fondo è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.
10. L'imposta di cui al comma 9 è pari a 0,075 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori.
11. L'imposta di cui ai commi 9 e 10 è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall'importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.
96. 03. (ex 96. 015) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.
ART. 96-bis.
(Contributo al centro di ricerca CEINGE).
Sopprimerlo.
96-bis. 1. Alberto Giorgetti.
Capo XXI
MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA
ART. 97.
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale di impresa).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è destinato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da destinare alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel CNEL, al fine di implementare iniziative di sensibilizzazione all'utilizzo del bilancio sociale ovvero qualsiasi altra forme di certificazione etica.
97. 5. (ex 97. 2.) D'Ulizia.
Al comma 3, dopo le parole: Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, aggiungere le seguenti: composta, tra gli altri, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel CNEL.
97. 6. (ex 97. 1.) D'Ulizia.
ART. 98.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*98. 1. (ex 98.1.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*98. 2. (ex 98.4.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 4, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.1.2 - Interventi - cap. 1680), apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000
98. 3. (ex 98.3.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De
Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, al primo periodo le parole: «non impegnate» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma».
* 98. 4. (ex 98.2.) Iannuzzi, Chianale, Peretti, Tomaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, le parole: «non impegnate» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma».
* 98. 500. La Commissione.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis. - (Risarcimento danni per il passaggio degli elettrodotti). - 1. Ai fini del risarcimento dei danni economici provocati ai beni immobili interessati dal passaggio degli elettrodotti, è riconosciuta a carico dei gestori degli elettrodotti medesimi un'indennità da concedere a favore dei proprietari di costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, come definite ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200, pari alla differenza tra il valore di mercato della costruzione in assenza dell'elettrodotto e il valore del terreno agricolo. Tale indennità spetta anche ai proprietari interessati da elettrodotti già esistenti nei casi di procedimenti giudiziari in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
98. 01. (ex 98. 02.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Dussin.
ART. 99.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).
Sopprimerlo.
*99. 1. (ex 99. 3) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Sopprimerlo.
*99. 2. (ex 99. 22 e 99. 180) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
*99. 3. (ex 99. 41; 99.176 e 99. 229) Crosetto, Zorzato, Giudice, Casero, Verro, Pecorella, Gelmini, Fratta Pasini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 99 - (Azione collettiva) - 1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi del comma 3, possono richiedere al Tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondano ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme conseguenti a comportamenti sleali posti in essere nell'ambito di rapporti giuridici contrattuali, di pratiche commerciali ovvero lesive del principio di libera concorrenza che violino gli interessi collettivi.
2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del
fondo comune. Il Comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.
3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono determinati gli adempimenti da compiersi, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa, il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale che nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per far fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno, nonché le modalità di adesione successive alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del Tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito dì verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegarsi al verbale di udienza.
4. La domanda si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125 del codice di procedura civile, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti offerti in comunicazione.
5. L'azione è ammessa quando:
a) il numero dei consumatori o utenti che aderiscono al comitato e almeno pari a 500;
b) risultano soddisfatti gli adempimenti di cui al comma 3;
c) concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi, è almeno pari a 250.
6. Il ricorso è depositato nella cancelleria del Tribunale competente insieme con i documenti in esso indicati. Il Presidente del tribunale, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 60 giorni. Il Presidente del tribunale stabilisce termini più elevati nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero. Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile almeno 15 giorni prima dell'udienza.
7. Sull'ammissibilità il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione strettamente necessari in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento da assumere decidendo in camera di consiglio con decreto motivato. Se richiesto da entrambe le parti può dispone la consulenza tecnica prevista dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile. Contro il decreto è ammesso reclamo entro il termine perentorio di 10 giorni, con ricorso alla Corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
8. Con il provvedimento che ammette l'azione, il Tribunale ovvero la Corte d'appello in sede di reclamo, fissa l'udienza prevista dall'articolo 183 del codice di procedura civile ed il procedimento prosegue secondo le norme dello stesso codice che disciplinano il processo di cognizione davanti al Tribunale in composizione collegiale. Copia del provvedimento è immediatamente comunicata al Presidente del Tribunale per gli adempimenti relativi alla formazione dei collegio, di cui non possono far parte i giudici che hanno conosciuto dell'ammissibilità dell'azione. Insieme alla comunicazione è disposta la trasmissione del fascicolo di causa alla cancelleria dei giudice. Tra la comunicazione
del provvedimento alle parti ed al Presidente del Tribunale e l'udienza non può intercorrere un termine inferiore a 30 né superiore a 120 giorni. Degli atti istruttori compiuti nel procedimento per decidere sull'ammissibilità dell'azione è vietata ogni utilizzazione nel giudizio.
9. Della data dell'udienza è dato avviso, a cura del comitato, sulla Gazzetta Ufficiale. L'avviso contiene la sintetica descrizione dell'azione proposta, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato, che può essere esercitata sino al giorno precedente l'udienza fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni nel procedimento davanti al Tribunale.
10. L'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 e gli effetti previsti dall'articolo 2945 del Codice Civile operano con riferimento ai diritti di ciascun consumatore o utente purché conseguenti al medesimo fatto dedotto in giudizio.
11. La sentenza pronunciata tra le parti è efficace nei confronti di ciascun consumatore o utente che risulti dall'elenco degli aderenti al comitato allegato alla decisione e sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 132 del codice di procedura civile.
12. La spedizione del titolo in forma esecutiva di cui all'articolo 475, comma 2, del codice di procedura civile può farsi soltanto a favore del comitato ed è efficace per ciascun consumatore o utente che risulti dall'elenco degli aderenti.
13. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno ovvero dalla dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, ciascun consumatore o utente può chiedere, con le forme previste per il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, l'ingiunzione della somma liquidata dal Tribunale per il medesimo fatto dedotto in giudizio. La domanda non può essere proposta prima che siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito dal convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazione dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo.
14. Il comitato è tenuto a garantire, attraverso idonee forme di pubblicità, le informazioni sull'attività svolta sino alla definizione della vertenza ed a redigere il conto finale dell'iniziativa con l'indicazione di tutte le somme introitate e delle spese sostenute. Il conto, sottoscritto dal Presidente e da almeno due aderenti al comitato è depositato presso la sede della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede il Tribunale adito o in cui si è conclusa la transazione per essere posto a visione di chiunque vi abbia interesse.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
99. 5. (vedi 99. 178) Contento, Consolo.
Sostituirlo con il seguente:
1. È introdotta la conciliazione in ogni causa concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi al fine di disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti.
2. Ai fini del presente articolo si intende per «ogni causa concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi»: l'azione giudiziaria verso soggetti pubblici o privati e finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro che possa interessare una pluralità di soggetti ovvero per illeciti contrattuali o extra contrattuali che può essersi o può essere ripetuto da soggetti pubblici o privati, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti; inclusi in ogni caso quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione
collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. È territorialmente competente il tribunale del luogo in cui ha sede la parte convenuta.
3. Nelle cause di cui al comma 2 l'attore nell'atto di citazione può rivolgere al giudice un'istanza in cui evidenzia le ragioni per le quale trattasi di azione avente ad oggetto la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti, indicando i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono, chiedendo che il Giudice voglia disporre il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo. Analoga istanza può essere proposta dal convenuto nella comparsa di risposta, se non è stata proposta dall'attore.
4. Il giudice, qualora nessuna delle due parti abbia avanzato l'istanza di cui al comma 3 può rilevare d'ufficio la sussistenza di una causa ai sensi del comma 2 di cui in questo caso indica alle parti le argomentazioni per le quali ritiene trattarsi di un azione concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti ed i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono e convoca le parti avanti a sé; se entrambe le parti si dichiarano contrarie ad esperire il tentativo di conciliazione la causa prosegue, in caso contrario è sufficiente la manifestazione del consenso di una sola parte perché il giudice provveda ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
5. Nelle cause di cui al comma 2 possono spiegare intervento, al fine di supportare la domanda, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile:
a) i soggetti di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a propone azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
c) i comitati e le associazioni che tutelano gli interessi di una classe.
6. Proposta un azione che rientri tra quelle previste al comma 1, il giudice, a seguito dell'istanza delle parti o d'ufficio, valuta:
a) le ragioni per le quale trattasi di azione avente ad oggetto la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti;
b) la non temerarietà dell'azione sulla base delle argomentazioni contenute negli atti;
c) la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;
d) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni.
7. Ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui sopra, o se rilevata d'ufficio ricevuto il consenso di almeno una delle parti ai sensi del comma 4, il giudice provvede ad inviare gli atti per la conciliazione innanzi ad uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, iscritti nel registro di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e sospende il giudizio. L'organismo viene scelto dal giudice secondo criteri di competenza territoriale; la scelta è insindacabile.
8. L'indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5) è fissata nella misura fissa di euro
1.500 oltre al rimborso delle spese sostenute; la spesa deve essere anticipata dal convenuto decreto secondo le modalità del decreto 23 luglio 2004, n. 223.
9. Il provvedimento del giudice produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza stessa.
10. Un estratto del provvedimento del giudice a cura della parte più diligente ma a spese dello Stato deve essere pubblicato entro cinque giorni nella Gazzetta Ufficiale e ne dà notizia al Ministero delle attività produttive perché inserisca la vertenza in un apposito sito internet.
11 Il provvedimento di accoglimento o rigetto del giudice è ricorribile avanti la Corte di cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza; la Corte di cassazione, assegnato un termine alle altre parti per deduzioni difensive, decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 357 del codice di procedura civile enunciando sul punto il solo «principio di diritto».
12. Al tentativo di conciliazione si applicano gli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, fatta eccezione per il comma 3 dell'articolo 40.
13. L'organismo di conciliazione designato convoca avanti a sé oltre le parti i soggetti di cui all'articolo 139 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a propone azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e ne dà notizia della Ministero delle attività produttive perché inserisca la vertenza in un apposito sito internet.
14. Le associazioni di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 curano di informare i propri iscritti della proposizione del tentativo di conciliazione invitandoli a segnalare la quantificazione del danno ed ogni altro elemento utile.
15. Il convenuto può richiedere che al tentativo di conciliazione partecipi l'associazione di categoria degli imprenditori alle quale è iscritto.
16. Nel corso del tentativo di conciliazione può essere esperita ad opera dell'organismo di conciliazione una consulenza tecnica.
17. Se il tentativo di conciliazione sortisce esito positivo il relativo verbale di conciliazione, opportunamente pubblicizzato a spese della parte convenuta, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
18. L'accordo transattivo nella forma della conciliazione deve indicare i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe cui si riferiscono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli danneggiati, consumatori o utenti e i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso e deve prevedere la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva.
19. Il tribunale accerta la regolarità formale del processo verbale di conciliazione in composizione monocratica e ne dispone l'applicazione della formula esecutiva.
20. L'accordo risultante dalla conciliazione della lite non ha efficacia nei confronti dei danneggiati, consumatori o utenti che non sono iscritti all'associazione o ad un'associazione che lo hanno sottoscritto. In questo caso l'accordo transattivo raggiunto potrà essere liberamente valutato dal giudice nei giudizi in cui è parte un singolo danneggiato, consumatore o utente non iscritto nell'associazione o nelle associazioni che hanno sottoscritto la conciliazione.
21. Il consumatore o l'utente che non è iscritto ad una delle associazioni che hanno sottoscritto la conciliazione può negli altri giudizi dichiarare di volersene avvalere; in questo caso il convenuto deve
dichiarare di fare obiezione allo stesso. Se l'obiezione risulta infondata il giudice lo condanna - a titolo di danno non patrimoniale - oltre alle somme dovute ad una sanzione da euro 500 a euro 1.000 da devolversi al Ministero delle attività produttive. Tutti coloro che desiderano avvalersene possono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
22. Il curatore amministrativo nominato in base ai criteri previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, deve:
a) stabilire le condizioni, modalità ed i tempi perché altri danneggiati, consumatori o utenti non iscritti all'associazione o ad un'associazione che ha sottoscritto la conciliazione possano dichiarare di avvalersi della conciliazione;
b) tenere un elenco informatico di tutti i nominativi - messigli a disposizione dalle associazioni e pervenutigli ai sensi della lettera a) - dei danneggiati, consumatori o utenti e che rientrano nella classe;
c) quantificare la somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli aventi diritto secondo i criteri concordati nell'accordo transattivo. Entro un mese dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione:;
d) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.
23. In caso di esclusione dalla classe o dal riparto, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice.
24. Il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe degli aderenti davanti all'autorità giudiziaria.
25. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione dell'accordo; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche.
26. Le associazioni dei consumatori, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.
27. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati sullo svolgimento e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.
28. Il curatore amministrativo organizza e svolge i suoi compiti con le modalità previste per le procedure concorsuali, per quanto compatibili.
29. In caso di inutile esperimento della conciliazione l'azione sospesa deve essere riassunta ed ogni singolo danneggiato, consumatore o utente può agire giudizialmente al fine di chiedere il risarcimento dei danni e la restituzione di somme a lui dovute in virtù del medesimo rapporto per cui si è tentata la conciliazione.
30. Le dichiarazioni rese dalle parti avanti gli organismi di conciliazione, i risultati degli accertamenti tecnici dall'organismo acquisiti nel corso della conciliazione così come la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio e possono essere utilizzate nei giudizi ai fini della decisione.
31. Il giudice dell'azione giudiziaria verso soggetti pubblici o privati e finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro che possa interessare una pluralità di soggetti ovvero per illeciti contrattuali o extra contrattuali che può essersi o può essere ripetuto da soggetti pubblici o privati, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti; inclusi in ogni caso quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione
collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti emette la sentenza a norma dell'articolo 281-sexsies. La sentenza che definisce il giudizio deve essere motivata in forma abbreviata mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e con la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche con riferimento a precedenti conformi. Con la sentenza il giudice può condannare la parte soccombente che col suo comportamento abbia reso impossibile il tentativo di conciliazione - a titolo di danno non patrimoniale - oltre alle somme dovute ad un ulteriore risarcimento in favore dell'attore da liquidarsi in via equitativa ed ad una sanzione da euro 500 a euro 1.000 da devolversi al Ministero delle attività produttive.
32. Sono inappellabili le sentenze emesse ai sensi del presente articolo. Avverso le stesse sentenze può essere promosso solo ricorso in cassazione.
33. Il danneggiato, il consumatore o i consumatori per cui l'associazione agisce devono risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero.
34. È fatto divieto agli avvocati di organizzare azioni collettive di cui alla presente legge in qualsiasi forma, anche indirettamente o per interposta persona; agli avvocati è però riservata la consulenza, anche stragiudiziale, sulle stesse.
35. Per ogni incarico professionale riguardante le cause o la consulenza di cui alla presente legge, l'avvocato ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile.
36. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia o che coinvolgano l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.
37. Il presente articolo si applica a tutte le azioni di cui al comma 2 promosse con atto di citazione notificato il giorno della sua entrata in vigore; decorsi cinque anni la presente legge perde efficacia.
38. Ogni disposizione incompatibile con la presente legge si intende abrogata.
39. Il Ministero delle attività produttive, di concerto col Ministero della giustizia, è delegato ad emanare i regolamenti necessari per l'attuazione della presente legge ed a riferire annualmente al Parlamento sull'andamento della stessa.
40. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci dopo trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 39.
99. 6. (vedi 99. 24) Alberto Giorgetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 99 - (Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori) - 1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria) - 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che vi abbiano interesse possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.
3. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima.
4. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.
5. La sentenza ha effetto unicamente nei confronti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.
6. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono; i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.
7. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
8. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti, di cui al comma 5, per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
9. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
10. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna, di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
11. La sentenza di condanna di cui al comma 6, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 8, 9 e 10, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.
99. 7. (vedi 99. 149) Pecorella, Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 99. - 1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.
6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo trasattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatoti o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da tra conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-septies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 6-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.
6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-sexies e 6-septies, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 6-quater e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danno o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presene comma.
6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 6-quater costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in casa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.
2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 241, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.
3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentali in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281».
99. 8. (vedi 99. 148) Mormino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 99 - (Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei cittadini) - 1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei cittadini, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei danneggiati da un illecito plurioffensivo, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli danneggiati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del codice civile, nonché di atti o fatti illeciti anche extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dal convenuto o dai convenuti, sempre che ledano i diritti e gli interessi legittimi di una pluralità di soggetti.
2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli danneggiati conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Entro 10 giorni dall'iscrizione a molo del primo atto introduttivo notificato alla parte convenuta, il giudice ordina la sua immediata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per dare notizia della richiesta di avvio di un'azione collettiva di risarcimento. La pubblicazione, a cura della cancelleria del tribunale avviene per estratto, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale davanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti. Ove contro i medesimi soggetti e per le medesime ragioni di fatto e diritto vengano avviate più azioni collettive, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 c.p.c.. Decorso il termine fissato dal giudice, ogni azione successivamente avviata ai sensi del presente articolo, nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie, è dichiarata improcedibile e viene sospesa sino al passaggio in giudicato dell'esito del primo giudizio, potendo essere riassunta solo nel caso di rigetto della domanda proposta nel primo giudizio, entro l'anno dalla data di passaggio in giudicato della relativa sentenza. Presso ciascun Tribunale è istituito presso la Cancelleria dei Procedimenti
Speciali un apposito Registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui vengono immediatamente annotate tutte le azioni collettive regolarmente iscritte al Ruolo, con indicazione della Parte o delle Parti attrici, delle Parti convenute e dell'oggetto della domanda. Ai fini del versamento del Contributo Unificato le Cause Collettive si ritengono cause di valore indeterminabile.
4. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal giudice, ai sensi del comma 3, il cancelliere forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro due mesi dalla designazione, presenta al collegio le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza di fondate ragioni per consentire l'azione collettiva, sulla base di motivata valutazione dei seguenti criteri: fumus boni luris, numerosità dei ricorrenti o dei potenziali beneficiari, l'uniformità del vulnus, comunanza degli interessi tutelandi, dimensione del danno complessivo. Entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina con decreto motivato sulla base dei criteri di migliore argomentazione delle ragioni di fatto e diritto e rappresentatività, tra le parti ricorrenti, uno o più soggetti, con un massimo di 5, con funzioni di rappresentante dei soggetti di cui al comma 1, del presente articolo. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare i suddetti termini ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile. Quando il giudice ammette l'azione collettiva, comunica il decreto al convenuto e a tutti i candidati promotori ed ordina la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto contenente le informazioni sulla natura dell'azione, sulla proposta definizione dei soggetti danneggiati, sull'oggetto della domanda, e sull'esistenza e collocazione del Pubblico Registro a cui ciascun destinatario potrà liberamente accedere per verificare lo stato della procedura, nonché il termine entro il quale i singoli danneggiati possono chiedere di partecipare all'azione collettiva risarcitoria. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è curata direttamente dalla Cancelleria del Tribunale e sarà esente da costi, spese ed oneri di sorta. Il giudice può altresì ordinare la pubblicazione per estratto del decreto di ammissione su siti internet su testate a diffusione nazionale, indicati dal giudice medesimo con l'indicazione di un termine per la sua pubblicazione.
5. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli danneggiati.
6. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale. Tale accordo dovrà contenere analitica ed oggettiva indicazione dei criteri per la legittimazione al risarcimento e per la determinazione del suo ammontare per ciascun avente diritto. Le condizioni della conciliazione proposte dalle parti sono soggette al controllo del giudice che potrà rigettare con sentenza parziale la proposta di conciliazione in caso di sua motivata totale o parziale irragionevolezza, inadeguatezza, o non equità.
7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli danneggiati, costituisce presso lo stesso tribunale apposita camera di conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto, e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, che la presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1, con
istanza da depositarsi entro il termine indicato dal Giudice della causa collettiva, anche senza l'assistenza di un legale. Il compenso dovuto ai membri della Camera di conciliazione viene preventivamente stabilito dal Giudice della causa, con la sentenza o dalle Parti nel verbale di conciliazione, in misura rapportata al numero di pratiche trattate e definite, e posto a carico della Parte convenuta in giudizio; la Camera di Conciliazione definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare ciascun singolo danneggiato ricorrente nella sua pretesa. La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione rende inammissibile l'azione individuale dei singoli danneggiati per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta. Il verbale di avvenuta conciliazione, e quello di cui al successivo articolo 5-bis, sono esenti da diritti di copia, imposte di bollo, tasse, e oneri fiscali di qualunque tipo e natura.
8. In ogni caso, la Camera si pronuncia sulla sussistenza in capo a ciascun ricorrente dei requisiti individuati dalla sentenza o dal verbale di conciliazione; tale pronuncia è impugnabile solo se non raggiunta all'unanimità dei membri della Camera di Conciliazione, e la relativa decisione è rimessa al Tribunale della causa collettiva.
9. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, o di mancata conciliazione entro 90 giorni dal deposito del ricorso di cui al comma 7, del presente articolo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, anche al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.
10. La sentenza di condanna di cui al comma 5, unitamente al verbale di accertamento della legittimazione ai sensi dei commi 7 e 8, la sentenza di cui al comma 9 del presente articolo, costituiscono ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, ove richiesta dal singolo danneggiato, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
11. La sentenza di condanna di cui al comma 5, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 6, devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, con modalità e tempi stabiliti dal Giudice con la sentenza o concordati tra le parti ed indicati nell'accordo transattivo medesimo, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di soggetti.
12. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli danneggiati nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.
13. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
99. 9. (vedi 99. 191 e 99.192) Grillini, Buemi, Poretti, Villetti, Beltrandi, Turci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 99. - 1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale
nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
2. Dopo l'articolo 141 dei codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
Art. 141-bis. - (Class action). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 3 del presente articolo sono altresì legittimati a richiedere al tribunale dei luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, inclusi in ogni caso quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva dei risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. A pena di improcedibilità le relative domande giudiziali sono sottoposte a tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione innanzi ad uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 dei decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, iscritti nel registro di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222; si applicano gli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni; il relativo verbale di conciliazione, opportunamente pubblicizzato a spese della parte convenuta in giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per li periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
2. Gli atti di cui al comma 1 producono gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 dei codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.
4. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze dei processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti e i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale siano altresì indicati i criteri di cui al comma 3.
6. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 4, nell'ipotesi in cui il giudice non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro pretesa, le parti sono tenute ad esperire in proposito, nel termine di sessanta giorni, un procedimento di conciliazione presso gli organismi di conciliazione e secondo le procedure e con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 1.
7. In caso di inutile esperimento della conciliazione di cui al comma 6 o di obiezione all'accordo risultante dalla conciliazione, nel termine di novanta giorni dalla pubblicizzazione del relativo verbale con mezzi idonei, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, del requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune
contraddittore. I soggetti di cui al comma 1-bis non sono legittimati ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma. Il singolo consumatore o utente o uno dei soggetti di cui all'articolo 139, in caso di obiezione all'accordo risultante dal verbale di cui al comma 1-bis, possono agire in giudizio singolarmente o collettivamente per l'ottenimento della sentenza di condanna di cui al comma 4, nel termine di centottanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
8. La pronuncia del giudice o l'accordo risultante dalla conciliazione della lite non hanno efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono intervenuti nel giudizio o alla conciliazione. La sentenza di condanna di cui al comma 4 costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto In essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.
99. 11. (vedi 99. 43) Giudice.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, sostituire le parole da: Le associazioni fino a: del presente articolo con le seguenti: Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ed i comitati e le associazioni che tutelano gli interessi di una classe.
99. 16. (vedi 99. 181) Alberto Giorgetti.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1 sostituire le parole da: di cui al comma 1 fino a: sono legittimati con le seguenti: singolarmente o collettivamente sono legittimate.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
99. 17. (vedi 99. 259.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo le parole: dell'articolo 139 aggiungere le seguenti:, le associazioni rappresentate nel CNEL, anche in forma indiretta,
99. 18. (ex 99. 240) Uggè.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, sopprimere le parole: e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
99. 19. (ex 99. 183) Alberto Giorgetti.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei cittadini.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 1:
sostituire la parola: impresa con la seguente: convenuto;
sostituire le parole: diritti di una pluralità di consumatori o utenti con le seguenti: diritti soggettivi o interessi legittimi di una pluralità di soggetti.
ovunque ricorrano, sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei cittadini.
ovunque ricorrano, sostituire le parole: dei consumatori o degli utenti con le seguenti: dei cittadini.
99. 21. (vedi 0. 99. 272. 2) Grillini, Buemi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, sostituire le parole: al tribunale con le seguenti: all'apposita sezione specializzata del tribunale.
*99. 24. (ex *99. 31) Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, sostituire le parole: al tribunale con le seguenti: all'apposita sezione specializzata del tribunale.
*99. 25. (ex *99. 265) Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo le parole: o utenti aggiungere le seguenti: nonché un risarcimento sanzionatorio in proporzione al fatturato stabilito dal tribunale competente.
99. 30. (vedi 99. 190) Crapolicchio.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del comma con le seguenti: in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile con società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
99. 31. (ex 0. 99. 272. 3) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, sostituire le parole: atti illeciti con le seguenti: atti o di fatti illeciti anche.
99. 32. (vedi *99. 199) Grillini, Buemi, Poretti, Beltrandi, Turci.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo la parola: extracontrattuali aggiungere le seguenti: effettuati anche attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente.
99. 35. (ex 0. 99. 272. 8) Gianfranco Conte, Armosino, Galletti, Giudice.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo la parola: extracontrattuali aggiungere le seguenti:, fatta eccezione per quelli di valore minimo per singolo soggetto, salvo che essi siano reiterati sino a configurare danni di rilevante entità,
99. 36. (vedi 99. 167) Craxi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, sostituire le parole: di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali con le seguenti: ovvero, in caso di inerzia di altri soggetti, in conseguenza di ricorso alla Corte europea per tale materia.
99. 37. (vedi 99. 169) Craxi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente comma non può essere in nessun caso promossa quando il danno sia cagionato al consumatore dall'utilizzo improprio o non raccomandato dal produttore o dal fornitore, di un bene o di un servizio. L'azione collettiva risarcitoria è, comunque, esclusa per la tutela di meri interessi diffusi.
99. 41. (ex 99. 228) Fratta Pasini.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'azione collettiva di cui al comma 1 può essere promossa anche dai
consumatori e dagli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi del comma 1-ter.
1-ter. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune. Il Comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.
1-quater. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta, sono determinati gli adempimenti da compiersi, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa, il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale che nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per far fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno, nonché le modalità di adesione successive alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del Tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegarsi al verbale di udienza.
99. 43. (ex 99. 115) Contento, Consolo.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva di classe.
1-ter. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
1-quater. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva.
1-quinquies. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei parteciparti all'azione collettiva.
99. 44. (ex 99. 117) Craxi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 2.
99. 46. (vedi 99. 232) Fratta Pasini.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, i quali seppur non preventivamente e specificamente individuabili, siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti.
99. 49. (ex 0. 99. 272. 6) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:Tutti i consumatori o utenti che desiderano aderire all'azione collettiva devono presentare un'apposita istanza scritta al tribunale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della data dell'udienza di prima comparizione.
99. 50. (vedi 99. 270) Vietti, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.
99. 51. (vedi 99. 132.) Pecorella, Gelmini.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì legittimati ad agire gruppi di consumatori o utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato mediante atto pubblico, quando il numero di consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a 500. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a 250.
99. 52. (ex 0. 99. 272. 4) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Possono accedere all'azione collettiva di cui al presente articolo anche le imprese che si ritengano danneggiate dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati sottoscritti per limitare i rischi del credito, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti per le imprese medesime, con particolare riguardo al fenomeno delle commissione occulte, della vendita di prodotti finanziari già in perdita, nonché dell'indeterminatezza o dell'errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati. Le imprese possono agire per il tramite delle Camere di Commercio di riferimento che sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi nelle forme previste dal presente articolo.
99. 53. Armosino.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La proposizione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, di cui al presente articolo, è esclusa per i settori regolati da autorità amministrative indipendenti in relazione alle fattispecie per cui sono già previste forme di indennizzo automatico a favore degli utenti.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
99. 55. (vedi 99. 251) Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente articolo è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, non temeraria, meritevole in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso, che comporti la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo ed applicare criteri oggettivi per stabilire i provvedimenti richiesti.
Nell'atto introduttivo con cui si promuove l'azione collettiva, a pena d'inammissibilità della domanda, l'attore deve specificare e documentare:
a) le ragioni per le quali trattasi d'azione collettiva, indicando un congruo numero d'interessati all'azione;
b) le ragioni a fondamento, in fatto e di diritto, dell'azione; specificando in particolare quelle attinenti la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;
c) i criteri per determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni
in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni;
d) indicare i criteri per stabilire i provvedimenti richiesti.
3-bis. Eventuali consulenze tecniche di parte prodotte a sostegno o avverso la domanda devono essere asseverate. Il giudice, alla prima udienza ex articolo 183 del codice di procedura civile, terminati gli adempimenti previsti nel primo comma e prima della concessione dei termini previsti per le memorie di cui al sesto comma, si pronuncia in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione e specifica nell'ordinanza di ammissione o rigetto:
a) le ragioni per le quali ritiene o meno trattarsi di azione collettiva;
b) le ragioni per la quali ritiene o meno la non temerarietà dell'azione sulla base delle argomentazioni contenute negli atti;
c) le ragioni per le quali ritiene o meno la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;
d) le ragioni per le quali ritiene o meno la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni.
3-ter. Qualora ritenga non sussistere tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'azione collettiva proposta; contro l'ordinanza si può proporre reclamo con ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione avanti la Corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio. Il ricorso deve contenere la specifica indicazione dei motivi di doglianza.
3-quater. Il provvedimento d'ammissibilità dell'azione da parte del giudice produce gli effetti interrottivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti convenuti identificabili sulla base dei criteri indicati.
*99. 56. (vedi 99. 184) Alberto Giorgetti.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente articolo è ammessa solo
quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, non temeraria, meritevole in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso, che comporti la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo ed applicare criteri oggettivi per stabilire i provvedimenti richiesti.
Nell'atto introduttivo con cui si promuove l'azione collettiva, a pena d'inammissibilità della domanda, l'attore deve specificare e documentare:
a) le ragioni per le quali trattasi d'azione collettiva, indicando un congruo numero d'interessati all'azione;
b) le ragioni a fondamento, in fatto e di diritto, dell'azione; specificando in particolare quelle attinenti la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;
c) i criteri per determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni;
d) indicare i criteri per stabilire i provvedimenti richiesti.
3-bis. Eventuali consulenze tecniche di parte prodotte a sostegno o avverso la
domanda devono essere asseverate. Il giudice, alla prima udienza ex articolo 183 del codice di procedura civile, terminati gli adempimenti previsti nel primo comma e prima della concessione dei termini previsti per le memorie di cui al sesto comma, si pronuncia in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione e specifica nell'ordinanza di ammissione o rigetto:
a) le ragioni per le quali ritiene o meno trattarsi di azione collettiva;
b) le ragioni per la quali ritiene o meno la non temerarietà dell'azione sulla base delle argomentazioni contenute negli atti;
c) le ragioni per le quali ritiene o meno la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;
d) le ragioni per le quali ritiene o meno la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni.
3-ter. Qualora ritenga non sussistere tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'azione collettiva proposta; contro l'ordinanza si può proporre reclamo con ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione avanti la Corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio. Il ricorso deve contenere la specifica indicazione dei motivi di doglianza.
3-quater. Il provvedimento d'ammissibilità dell'azione da parte del giudice produce gli effetti interrottivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti convenuti identificabili sulla base dei criteri indicati.
*99. 57. (vedi 99. 233) Fratta Pasini.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il giudice ammette con decreto l'azione collettiva di cui al comma 1 qualora, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) sussiste un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a una pluralità di consumatori o utenti;
b) è possibile determinare in modo oggettivo l'insieme dei consumatori o utenti interessati;
c) vi sono questioni di diritto e di fatto comuni a più soggetti, che prevalgono rispetto ai profili specifici relativi alle posizioni individuali;
d) esistono circostanze che rendono l'azione collettiva lo strumento più idoneo ad assicurare un'efficiente ed equa trattazione della causa, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e della complessità della procedura;
e) sussiste il fumus boni iuris.
**99. 58. (vedi 99. 260) Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il giudice ammette con decreto l'azione collettiva di cui al comma 1 qualora, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) sussiste un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a una pluralità di consumatori o utenti;
b) è possibile determinare in modo oggettivo l'insieme dei consumatori o utenti interessati;
c) vi sono questioni di diritto e di fatto comuni a più soggetti, che prevalgono rispetto ai profili specifici relativi alle posizioni individuali;
d) esistono circostanze che rendono l'azione collettiva lo strumento più idoneo
ad assicurare un'efficiente ed equa trattazione della causa, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e della complessità della procedura;
e) sussiste il fumus boni iuris.
**99. 59. (vedi 99. 25) Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il giudice ammette con decreto l'azione collettiva qualora, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) vi sono questioni di diritto e di fatto comuni a più soggetti, che prevalgono rispetto ai profili specifici relativi alle posizioni individuali;
b) è possibile determinare in modo oggettivo l'insieme dei consumatori o utenti interessati;
c) sussiste il fumus boni iuris;
d) esistono circostanze che rendono l'azione collettivo lo strumento più idoneo ad assicurare un'efficiente ed equa trattazione della causa, tenuto conto del numero dei soggetti potenzialmente interessati e della complessità della procedura.
*99. 60. (vedi 99. 242) Vietti, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il giudice ammette con decreto l'azione collettiva qualora, sulla base
delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) vi sono questioni di diritto e di fatto comuni a più soggetti, che prevalgono rispetto ai profili specifici relativi alle posizioni individuali;
b) è possibile determinare in modo oggettivo l'insieme dei consumatori o utenti interessati;
c) sussiste il fumus boni iuris;
d) esistono circostanze che rendono l'azione collettivo lo strumento più idoneo ad assicurare un'efficiente ed equa trattazione della causa, tenuto conto del numero dei soggetti potenzialmente interessati e della complessità della procedura.
*99. 61. (vedi 99. 5) Antonio Pepe.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.
99. 62. (ex 0. 99. 272. 5) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. È espressamente fatto divieto di proporre, in relazione a un'unica fattispecie dannosa, più azioni collettive nei confronti dei medesimo convenuto.
99. 63. (vedi 99. 139) Mazzoni, Peretti, Zinzi, Vietti.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3 bis. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima.
*99. 66. (vedi 99. 258) Mazzoni, Vietti, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
2-bis. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del
codice di procedura civile è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima.
*99. 67. (vedi 99. 129) Pecorella, Gelmini.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza. L'accordo risultante dalla conciliazione della lite non ha efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono iscritti all'associazione o ad un'associazione che lo ha sottoscritto o che dichiarano di non volersene avvalere. In questo caso l'accordo transattivo può essere liberamente valutato dal giudice nei giudizi in cui è parte un singolo consumatore o utente non iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo o ad un'associazione che lo ha sottoscritto. Il consumatore o l'utente che non è iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo od a un'associazione che lo ha sottoscritto può negli altri giudizi dichiarare di volersene avvalere. In questo caso l'altra parte deve dichiarare di fare obiezione. Se l'obiezione risulta infondata il giudice lo condanna ad una sanzione di 500 euro da devolvere al Ministero dello sviluppo economico.
*99. 75. (ex 99. 234.) Fratta Pasini.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza. L'accordo risultante dalla conciliazione della lite non ha efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono iscritti all'associazione o ad un'associazione che lo ha sottoscritto o che dichiarano di non volersene avvalere. In questo caso l'accordo transattivo può essere liberamente valutato dal giudice nei giudizi in cui è parte un singolo consumatore o utente non iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo o ad un'associazione che lo ha sottoscritto. Il consumatore o l'utente che non è iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo o ad una associazione che lo ha sottoscritto può negli altri giudizi dichiarare di volersene avvalere. In questo caso l'altra parte deve dichiarare di fare obiezione. Se l'obiezione risulta infondata il giudice lo condanna ad una sanzione di 500 euro da devolvere al Ministero dello sviluppo economico.
*99. 76. (ex 99. 185.) Alberto Giorgetti.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 6.
*99. 78. (vedi 99. 186) Alberto Giorgetti.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 6.
*99. 79. (vedi 99. 235) Fratta Pasini.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 6, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: A tale camera di conciliazione i consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1.
99. 80. (vedi 99. 256 e 99. 269) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
7. Per le azioni collettive di cui al presente articolo è fatto divieto ai difensori
di pattuire compensi parametrati alle somme ottenute a titolo di restituzione o di risarcimento dei danni.
99. 83. (vedi 99. 268. e 99. 109.) Vietti, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
7. Per le azioni collettive di cui al presente articolo è fatto divieto ai difensori di pattuire compensi parametrati alle somme ottenute a titolo di restituzione o di risarcimento dei danni.
99. 84. (vedi 99. 7) Antonio Pepe.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
7. Il compenso dei difensori dei promotori dell'azione collettiva di cui al comma 1 non può superare l'importo massimo del 2 per cento dell'intero ammontare dei risarcimenti liquidati.
*99. 85. (vedi *99. 262) Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
7. Il compenso dei difensori dei promotori dell'azione collettiva di cui al comma 1 non può superare l'importo massimo del 2 per cento dell'intero ammontare dei risarcimenti liquidati.
*99. 86. (vedi *99. 27) Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 6aggiungere il seguente:
7. La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza.
99. 88. (vedi 99. 111) Consolo.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
7. In caso di soccombenza, anche parziale del convenuto, lo stesso e condannato al pagamento delle spese legali; il compenso dei difensori del promotore dell'azione collettiva viene liquidato dal giudice, sulla base delle tariffe professionali, tenendo conto della complessità dell'attività svolta. In ogni caso il compenso non può superare l'importo del tre per cento del valore della controversia. È fatto divieto di sottoscrivere patti di quota lite.
99. 90. (vedi 99. 252) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
7. In caso di soccombenza degli attori, il giudice, qualora accerti che hanno agito con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte li condanna alle spese ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 codice di procedura civile.
99. 91. (vedi 99. 254) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trecento.
*99. 93. (ex 99. 88) Contento, Consolo.
Al comma 3, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trecento.
*99. 94. (ex 99. 253) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano alle controversie relative a fatti plurioffensivi successivi allo scadere del predetto termine.
**99. 95. (ex 99. 26) Vitali.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano alle controversie relative a fatti plurioffensivi successivi allo scadere del predetto termine.
**99. 96. (ex 99. 261) Peretti, Zinzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il medesimo termine vengono emanati i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.
99. 98. (ex 99. 241) Germontani.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'azione collettiva di cui al presente articolo può essere esperita per controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.
*99. 99. (vedi 99. 87) Vietti, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'azione collettiva di cui al presente articolo può essere esperita per controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.
*99. 100. (vedi 99. 8) Antonio Pepe.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla scadenza del predetto termine.
99. 101. (ex 99. 90) Contento, Consolo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il pagamento sia effettuato entro il predetto termine di sessanta giorni, e qualora non sia stato levato il protesto, non si applica la penale di cui al periodo precedente».
Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: a tutela con le seguenti: e tutela.
99. 102. (ex 99. 32) Del Mese, Ceccuzzi, Toltoti, Cioffi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.
Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: a tutela con le seguenti: e tutela.
99. 103. (ex *99. 33) Ceccuzzi, Del Mese.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente articolo può essere esperita per controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.
99. 104. (vedi 0. 99. 272. 7) Armosino, Galletti, Gianfranco Conte, Vietti, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.
Alla rubrica, sostituire la parola: consumatori con la seguente: danneggiati.
99. 105. (ex 0. 99. 272. 18) Palomba, Pedica, Borghesi.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - (Norme a tutela del cittadino consumatore) - 1. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie, dal 1o gennaio 2008, le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie, che superino la misura di duecento euro, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono dovute, negli importi ivi indicati dai trasgressori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta dell'anno precedente, hanno dichiarato un reddito lordo imponibile compreso tra 30.001 euro e 90.000 euro. Le somme delle medesime sanzioni sono ridotte della metà qualora il reddito lordo imponibile dichiarato dal trasgressore sia inferiore o uguale a 30.000 euro e sono raddoppiate per i casi di reddito imponibile pari o superiore a 90.001 euro.
2. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma, per le relative fasce di reddito. Il trasgressore è tenuto a corrispondere la somma dovuta secondo la fascia di reddito di appartenenza. L'atto di pagamento equivale a dichiarazione del trasgressore sul reddito percepito, ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricorso, il ricorrente è tenuto ad allegare alla documentazione prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla propria situazione reddituale, ai sensi dell'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'effettuazione di controlli, anche a campione, sull'applicazione dei commi 1 e 2 sulla veridicità degli atti e delle dichiarazioni presentati ai sensi dei medesimi commi.
99. 01 (ex 99. 012) Alberto Giorgetti, Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - (Disposizioni in materia di usura) - 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «di un terzo».
99. 02 (ex 99. 011) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio) - 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali.»
2. Al fine di consentire la protezione dei dati personali, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è fatto divieto al personale delle banche e istituti di credito di assumere informazioni commerciali nei confronti dei clienti, relative alle condizioni e contratti in essere, stipulati dai medesimi presso altri istituti di credito.
3. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114-bis dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. Le banche e gli istituti di credito sono obbligate a rilasciare gratuitamente
ai propri clienti correntisti le carte elettroniche adibite al solo servizio bancomat. In caso di adozione di un'unica carta elettronica con servizio sia bancomat che carta di credito, il rilascio deve essere effettuato comunque a titolo gratuito»;
b) all'articolo 116, al comma 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2008 la pubblicità delle suddette informazioni deve essere effettuata anche sul sito web degli istituti di credito.»;
c) all'articolo 126 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
2. Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario esercitano il recesso dal contratto, sono obbligate a concedere al consumatore o all'impresa un periodo non inferiore a 90 giorni utile per la restituzione dell'anticipazione di credito revocata."
d) all'articolo 117, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso il cui per la stipula di un contratto la banca o l'istituto di credito richiedano una perizia giurata sul valore di beni immobili, la medesima perizia deve essere rilasciata in copia al cliente. Alla perizia è riconosciuta validità di dodici mesi ai fini del riutilizzo per medesime finalità presso altri istituti di credito. I costi delle perizie giurate e delle spese di istruttoria, se addebitati al cliente, devono essere espressamente documentati. Il cliente può presentare propria perizia sui beni, se giurata da professionista abilitato».
4. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007, n. 40, al comma 2, dopo le parole: «e reali,» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le ipoteche iscritte su beni immobili,».
99. 04 (ex 99. 09) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore creditizio) - 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 per le categorie di operazioni, con esclusione di quelle elencate nel comma 4-bis, aumentato di un terzo.
4-bis. Il limite di cui al comma 4 è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali per le seguenti categorie di operazioni:
a) aperture di credito in conto corrente;
b) crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche;
e) anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;
d) prestiti controcessione del quinto dello stipendio;
e) credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving. "
99. 05 (ex 99. 08) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio) - 1. Al fine di consentire la protezione dei dati personali, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è fatto divieto al personale delle banche e istituti di credito
di assumere informazioni commerciali nei confronti dei clienti, relative alle condizioni e contratti in essere, stipulati dai medesimi presso altri istituti di credito. È fatto altresì divieto ai gestori delle banche dati di fornire informazioni dettagliate sulle singole esposizioni dei consumatori presso uno o più istituti di credito. Il medesimo può essere fornito esclusivamente come informazione complessiva.
99. 06 (ex 99. 07) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio) - 1. All'articolo 114-bis (Emissione di moneta elettronica) del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
4. Le banche e gli istituti di credito sono obbligate a rilasciare gratuitamente ai propri clienti correntisti le carte elettroniche adibite al solo servizio bancomat. In caso di adozione di un'unica carta elettronica con servizio sia bancomat che carta di credito, il rilascio deve essere effettuato comunque a titolo gratuito.
99. 07 (ex 99. 06) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis. (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio). 1. All'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1ogennaio 2008 la pubblicità delle suddette informazioni deve essere effettuata anche sul sito web degli istituti di credito».
99. 08 (ex 99. 05) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio) - 1. All'articolo 126 del decretolegislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario esercitano il recesso dal contratto, sono obbligate a concedere al consumatore o all'impresa un periodo non inferiore a 90 giorni utile per la restituzione dell'anticipazione di credito revocata».
99. 09. (ex 99. 04) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio) - 1. #All'articolo 117 del decreto legislativo 1osettembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso il cui per la stipula di un contratto la banca o l'istituto di credito richiedano una perizia giurata sul valore di beni immobili, la medesima perizia deve essere rilasciata in copia al cliente. Alla perizia è riconosciuta validità di dodici mesi ai fini del riutilizzo per medesime finalità presso altri istituti di credito. I costi delle perizie giurate e delle spese di istruttoria, se addebitati al cliente, devono essere espressamente documentati. Il cliente può presentare propria perizia sui beni, se giurata da professionista abilitato.»
99. 010 (ex 99. 03) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - 1. Le associazioni per la promozione della famiglia, iscritte presso l'apposito elenco nazionale gestito dal Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono legittimate a richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento del danno e/o all'indennità e/o alla restituzione di somme e/o all'esecuzione della prestazione, in conseguenza di atti plurioffensivi dell'interesse familiare.
2. È plurioffensivo dell'interesse familiare l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo dell'interesse familiare di una pluralità di soggetti.
3. L'azione di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutte le famiglie interessate dal medesimo atto.
4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce anche l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore delle singole famiglie e i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso e/o la prestazione dasvolgere e modi e termini della sua esecuzione.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale siano altresì indicati i criteri di cui al comma 4.
6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
7. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui al comma 6, la singola famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione esatta dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, non sono legittimati ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
8. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 4, nell'ipotesi in cui il giudice non stabilisca l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie, ovvero non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare le singole famiglie, ciascuna famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, non sono legittimati ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, emessa in favore dell'Associazione, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dalla singola famiglia.
10. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti nascenti dalle azioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
11. Per l'effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti previsti dall'articolo 21 della legge-quadro sulla famiglia».
12. La parcella dei patrocinatori per la rappresentanza e difesa nell'azione familiare di cui al presente articolo è calcolata in base percentuale sui risarcimenti e/o sulle indennità ottenuti nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta".
99. 011. (ex 99.01)Buonfiglio.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - (Disposizioni in materia di portabilità dei mutui) - 4. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al comma 2, dopo le parole: «e reali,» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le ipoteche iscritte su beni immobili,».
99. 013. (ex 99. 02) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
ART. 99-bis
(Misure urgenti per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari).
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis). All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quinquies. Le spese e gli oneri derivanti dalla surrogazione dei contratto sono, in ogni caso, a carico degli intermediari bancari e finanziari».
99-bis. 1 (ex 9. 315) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.
99-bis. 2 (vedi 9. 385) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
ART. 100.
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 100. - (Congedo di adozione o di affidamento). - 1. Gli articoli 26, 27 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono abrogati.
2. Dopo il capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente:
Capo IV-bis
CONGEDO DI ADOZIONE O DI AFFIDAMENTO
Art. 31-bis. (Congedo di adozione o di affidamento). - 1. La lavoratrice che ha
adottato o che ha ottenuto in affidamento un minore ha diritto a un congedo di adozione o di affidamento della durata di sei mesi, decorrenti dall'effettivo ingresso del minore nella famiglia.
2. Nel caso di adozione o di affidamento internazionali, il congedo di cui al comma 1 decorre dall'inizio del periodo di permanenza della lavoratrice nello Stato straniero. La durata di tale permanenza è stabilita dalle convenzioni che lo Stato italiano stipula con il Paese di provenienza del minore adottato o in affidamento e non può comunque eccedere i due mesi.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione o di affidamento certifica la durata dei congedo di adozione o di affidamento, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero.
4. Qualora il congedo di cui ai commi 1 e 2 non sia stato richiesto dalla lavoratrice, esso spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefici di cui agli articoli 66 e 70.
Art. 31-ter. (Trattamento economico e normativo). - 1. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis si applica il trattamento economico e normativo previsto ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 31-quater. - (Trattamento previdenziale). - 1. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis si applica il trattamento previdenziale previsto ai sensi dell'articolo 25.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 6 milioni di euro a decorre dall'anno 2008.
100. 1. (vedi 100. 9) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Bongiorno, Siliquini, Alberto Giorgetti, Rampelli, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubìno, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Al comma 1, capoverso Art. 26, comma 6, sostituire le parole: di tre mesi con le parole: di cinque mesi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
100. 3. (ex *100. 6) Cancrini, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - 1. Le disposizioni degli articoli 26 e 31 si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi di cui ai capi XI e XII.
2. Il relativo onere è posto a carico degli enti, istituti o casse di previdenza cui i soggetti di cui al comma 1 sono iscritti. L'ammontare dell'indennità è determinato in conformità a quanto previsto negli articoli 68, commi 1 e 2, e 70, commi 2, 3 e 3-bis».
100. 4 (ex 100. 8) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Alla rubrica, sopprimere le parole: equiparazione al figlio biologico.
100. 5 (ex 100. 7) Lamorte, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
Art. 100-bis - (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) - 1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 2, le parole: «fino ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessanta giorni».
2. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Lo sgravio contributivo di cui al comma 3 è concesso anche nell'ipotesi in cui, al rientro del lavoratore in congedo, il lavoratore assunto in sostituzione sia confermato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale pari ad almeno il 50 per cento. In caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia dello sgravio contributivo nel primo anno di riconferma del lavoratore. I benefici di cui al presente comma sono concessi a condizione che non avvengano, per tutta la durata dei l'agevolazione, riduzioni di personale precedentemente assunto.
3-ter. Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche alle piccole imprese fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata fino a tre dipendenti e alle società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori".
3. All'articolo 16, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «durante i tre mesi dopo il parto», sono sostituite dalle seguenti: «durante i quattro mesi dopo il parto».
4. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 1, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque mesi successivi al parto».
5. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70».
6. Dopo l'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono inseriti i seguenti:
«Art. 30-bis. - (Permesso retribuito per paternità). - 1. Il padre lavoratore, in aggiunta al congedo di cui all'articolo 28, ha diritto a un permesso retribuito di cinque giorni lavorativi. Il permesso deve essere fruito entro un mese dalla nascita del figlio e può essere preso in una volta sola o in giorni separati. In caso di parti plurimi i giorni di permesso sono elevati a dieci.
Art. 30-ter. - (Riduzione dell'orario di lavoro per il padre lavoratore). - 1. Al fine di incentivare una maggiore partecipazione dei padri nell'assistenza familiare e di favorire una migliore condivisione delle responsabilità tra i genitori, il padre lavoratore
ha diritto a una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero nella misura dei 25 per cento.
2. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 può essere esercitato, su richiesta del padre lavoratore, nei tre mesi successivi alla nascita del figlio.
3. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
4. L'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno è posto a carico dell'ente previdenziale di appartenenza».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
100. 08 (ex 100. 011) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Bongiorno, Siliquini, Alberto Giorgetti, Rampelli, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis - 1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) All'articolo 22, comma 2, recante Testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo, 4 maggio 2001, n. 207 e dalla norme regionali di attuazione;»
2) all'articolo 25, comma 1, è inserito alla fine il seguente periodo: «I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in bue alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma dei decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale»;
3) all'articolo 42, comma 5, è inserito, alla fine del comma, il seguente periodo: «L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione. Il rimborso sarà disciplinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2008»;
4). all'articolo 43, è inserito, infine il seguente infine il seguente comma:
«3. L'identità peri riposi e permessi disciplinati dal presente capo è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riondinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 o delle norme regionali di attuazione. Il rimborso sarà disciplinato con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2008».
5) all'articolo 79:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona»;
b) nel comma 1 dopo le parole «Per la copertura degli Oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presento testo unico relativo alla lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato» sono aggiunte le seguenti «e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione»;
c) nel comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2019.
100. 010. (ex 100. 038.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis - (Estensione temporale del congedo parentale) - 1. L'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 32. (Congedo parentale) - 1. Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo 1 relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite dei dodici mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a otto mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a otto mesi, elevabili a nove nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dodici mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a cinque mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tredici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio dei diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto».
2. L'articolo 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
Art. 33 - (Prolungamento del congedo) - 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a quattro
anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32\u».
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e finanze:
2009: - 100.00;
2010: - 100.000.
voce Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
100. 011 (ex 100. 021) Prestigiacomo, Pelino, D'Ippolito, Vitale, Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Ravetto, Santelli.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis - (Estensione temporale del congedo parentale) - 1. L'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
Art. 32 - (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite dei dodici mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a otto mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a otto mesi, elevabili a nove nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dodici mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a cinque mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tredici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto."
2. L'articolo 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 33. - (Prolungamento del congedo). - 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a quattro
anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32.
I prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e finanze:
2008: - ;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
voce Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009; - 200.000;
2010: - 200.000.
dopo l'articolo 150 aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
100. 012 (ex 100. 031) Prestigiacomo, Pelino.
Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
Art. 100-bis. - (Sostegno ai genitori con figli prematuri o gravemente immaturi). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio nato prematuro o gravemente immaturo hanno diritto al prolungamento fino a un anno del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati».
2. Al comma 4 dell'articolo 33 del testo unico, le parole: «Il prolungamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Il prolungamento di cui ai commi 1 e 1-bis».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
100. 021 (ex 100. 047) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Alberto Giorgetti, Rampelli, Bongiorno, Siliquini, Angela Napoli, Buonfiglio, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
Art. 100-bis - (Tutela e sostegno della maternità e della paternità peri liberi professionisti. Indennità di maternità per le libere professioniste). - 1. La rubrica del capo XII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituita dalla seguente: «Liberi professionisti».
2. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
b) al comma 2 le parole: «cinque dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti: «sei dodicesimi»;
c) al comma 3 le parole: «cinque mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «sei mensilità»;
d) al comma 3-bis le parole: «cinque volte» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte».
3. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è aggiunto il seguente:
Art. 71-bis. - (Indennità di paternità per i liberi professionisti). - 1. Al padre lavoratore iscritto a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di paternità per tutta la durata dell'indennità di cui all'articolo 70 o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre libera professionista, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, alle medesime condizioni, al libero professionista anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma e abbia diritto al congedo di maternità o all'indennità prevista dall'articolo 66.
3. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è concessa ed erogata secondo le modalità e nelle misure stabilite dagli articoli 70 e 71".
4. All'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i sei anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. In caso di adozione o d i affidamento l'indennità di cui all'articolo 71-bis spetta al libero professionista, alle medesime condizioni stabilite dal presente articolo, purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefici previsti dagli articoli 31-bis, 66 e 70».
100. 015 (ex 100. 013) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Alberto Giorgetti, Rampelli, Bongiorno, Siliquini, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100. - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:
1-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi, limitatamente a quelle relative ai trasferimenti e al soggiorno all'estero, per l'espletamento della procedura di adozione di cui alla legge 4 maggio 1983, n, 184»;
b) dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis. - (Detrazioni per le adozioni internazionali). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese inerenti la procedura adottiva sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata nel Capo I, Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184, purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi,
ad esclusione delle spese attinenti i trasferimenti e il soggiorno all'estero.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
100. 07 (ex 100. 010) Buonfiglio, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
Art. 100-bis - (Tutela della maternità delle atlete praticanti attività sportiva dilettantistica a livello agonistico) - 1. Le atlete in maternità che esercitano in modo esclusivo attività sportiva dilettantistica a livello agonistico in ambito nazionale e internazionale da almeno un anno, hanno diritto all'indennità giornaliera per gli otto mesi antecedenti la data del parto e per i quattro mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome di cui all'articolo 66 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
100. 018 (ex 100. 030) Di Centa.
Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
Art. 100-bis - (Garante per l'infanzia e l'adolescenza) - 1. È istituito il Garante per l'infanzia e l'adoloscenza, di seguito denominato «Garante», per garantire l'integrità e la qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti sul territorio della Repubblica, in osservanza delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti.
2. Il Garante agisce in piena indipendenza e imparzialità, in sinergia con gli altri organismi interessati.
3. Il Garante è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i cittadini italiani che abbiano una comprovata esperienza nel campo della conoscenza dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La funzione di Garante è incompatibile con l'attività di lavoro dipendente o autonomo o con l'esercizio di una professione. Entro due mesi dalla nomina il Garante deve, pena la decadenza, sospendere l'esercizio della professione, essere messo in aspettativa o fuori ruolo presso il datore di lavoro e comunque rimuovere tutte le cause di incompatibilità.
5. In caso di mancata eliminazione delle cause di incompatibilità la decadenza dalla carica di Garante è dichiarata con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. Il Garante può essere revocato solo per gravi motivi con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. Il Garante gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
8. Il Garante:
a) si attiva per la garanzia e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori, cittadini e no, sul territorio della Repubblica, in particolare in relazione alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori, anche predisponendosi ad accogliere le segnalazioni di casi di violazione dei diritti e degli interessi di minori, con un servizio di ascolto diretto;
b) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e del l'adolescenza, delle leggi e delle iniziative volte a difenderli, incentiva gli aiuti nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e favorisce il coordinamento e il funzionamento delle associazioni e degli organismi
impegnati nella prevenzione e nella lotta contro lo sfruttamento dei minori, delle amministrazioni interessate e degli organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;
c) vigila sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni e delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sui diritti dei minori, formula raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento di enti e di amministrazioni al fine del rispetto dei diritti dei minori e segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano internazionale del settore di propria competenza;
d) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con le autorità competenti operanti sul territorio; interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente dall'azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si costituisce parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori;
e) organizza corsi di formazione, preparazione e aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di fanciulli e di adolescenti, curando il rapporto con i relativi albi professionali;
f) raccoglie i dati aggiornati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio nazionale e alle attività e agli interventi svolti dagli enti e dalle istituzioni a livello nazionale e locale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; pubblica un rapporto semestrale, accessibile gratuitamente al pubblico, sui servizi e sulle risorse disponibili nonché sui risultati ottenuti nella difesa dei diritti e degli interessi dei minori, con particolare riferimento alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori.
9. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, può effettuare:
a) interrogazioni e indagini;
b) ispezioni presso istituti ed edifici oggetto di indagini;
c) indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;
d) ispezioni presso tutti gli uffici pubblici e gli istituti privati dove si svolgono funzioni relative all'infanzia e alla gioventù;
e) la nomina di un curatore garante in difesa degli interessi del minore nei procedimenti giudiziari di qualsiasi grado.
10. Il Garante può irrogare le sanzioni amministrative di cui al successivo comma 14 ai soggetti che non ottemperano, nei termini di legge, alle richieste da esso effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.
11. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale dei personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e può richiedere l'ausilio delle Forze dell'ordine per le sue indagini.
12. L'ufficio del Garante è finanziato da un «Fondo speciale» istituito in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
13. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante sono disciplinati con regolamento adottato con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. I soggetti che non ottemperano alle richieste effettuate dal Garante nell'esercizio delle sue funzioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
15. Per l'applicazione dei precedenti commi il «Fondo speciale» di cui al comma 12 è finanziato inizialmente con 1 milione di euro per l'anno 2008, 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.
Conseguentemente, agli oneri recati dalla presente disposizione si provvede con le risorse previste dall'articolo 12, comma 17.
100. 020 (ex 100. 046) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.
ART. 101.
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali).
Al comma 1, alinea, dopo le parole: servizi pubblici locali aggiungere le seguenti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
101. 1. (ex 101. 2.) Attili.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: associazioni di tutela dei consumatori aggiungere le seguenti: con le associazioni di tutela ambientale.
Conseguentemente:
alla lettera d):
dopo le parole: partecipazione delle associazioni dei consumatori aggiungere le seguenti: e di tutela ambientale
aggiungere, infine, le parole: , sia alle associazioni di tutela ambientale;
alla lettera e), dopo le parole: associazioni dei consumatori aggiungere le seguenti: e di tutela ambientale
101. 3. (ex 101. 1.) Realacci.
ART. 102.
(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Al comma 1, capoverso c-bis), sostituire le parole da: od il ritorno nella comunità fino alla fine del capoverso, con le seguenti:, il ritorno nella comunità familiare o il formarsi di un proprio nucleo familiare da parte di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma per garantire in concreto il diritto all'assistenza personale autodeterminata al finanziamento della quale concorrono le regioni.
102. 1. (ex 102. 6.) Poretti.
Al comma 1, capoverso c-bis), sopprimere la parola: sperimentale.
102. 2. (ex 102. 2.) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, dopo il capoverso c-ter), aggiungere il seguente:
c-quater) finanziare iniziative in favore delle famiglie promosse dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, statutariamente impegnate nella tutela dei genitori e dei minori.
102. 3. (ex 102. 4.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis. - (Assegno per figli nati o adottati). - 1. Per il triennio 2008-2010, per ogni figlio nato o adottato, alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno una tantum pari ad euro 1.000.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. L'assegno può essere riscosso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui al comma 1, purché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2007, non superiore ad euro 60.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1993, n. 21. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro - si avvale di SOGEI Spa.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
102. 02. (ex 102. 06.) Prestigiacomo, Pelino, D'Ippolito Vitale, Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Ravetto, Santelli.
ART. 103.
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne)
Sopprimerlo.
103. 1. (ex 103. 12.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 103 - 1. Per l'anno 2008 viene stanziata la somma di 20 milioni di euro per una campagna di informazione sulla legge contro l'infibulazione e la costituzione di un numero verde a disposizione delle donne che hanno subito la pratica dell'infibulazione.
103. 3. (ex 103. 9.) Gardini.
Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Un importo pari a 10 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1, è prioritariamente destinato alla creazione di case famiglia o alla costituzione, da parte di donne vittime di violenza, di nuove imprese, anche in forma di impresa cooperativa.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008.
103. 5. (ex 103. 6.) D'Ulizia.
Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 9,5 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per i corsi di formazione/informazione in favore dei soggetti di cui alla legge
24 aprile 1982, n. 164, già in essere presso gli enti territoriali e finalizzati alla riduzione del rischio sociale ed alla formazione professionale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
103. 7. (ex 103. 16.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco, Villetti.
Al comma 1, sostituire le parole: destinato ad un Piano contro la violenza alle donne con le seguenti: destinati ad un Piano contro la violenza alle donne, nonché a un Piano per la lotta all'omofobia e la transfobia.
103. 8. (ex 103. 15.) Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco, Villetti.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I criteri di ripartizione del fondo sono approvati d'intesa con la Conferenza Unificata.
*103. 9. (ex * 103. 1.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I criteri di ripartizione del fondo sono approvati d'intesa con la Conferenza Unificata.
*103. 10. (ex * 103. 14.) Sgobio, Napoletano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Una somma pari a 10 milioni di euro, a valere sul fondo di cui al comma 1, è destinata alla realizzazione di nuovi centri di accoglienza e case della donna finalizzati a fornire accoglienza, ascolto, consulenza e sostegno al reinserimento sociale a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica e/o costrette alla prostituzione.
103. 11. (ex 103. 10.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. (Misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza). - 1. All'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 sostituito dal seguente:
«2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari e in quei comuni e province dove risulta rilevante l'incidenza dei problemi di dispersione scolastica e devianza minorile.»
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno dei comuni e delle province di cui al comma 2 delle somme loro riservate per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati ai sensi del comma 4.»
2. All'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, il comma 5 è soppresso.
3. Nell'assegnazione per il triennio 2008-2010 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 è data priorità ai progetti di durata triennale che hanno come obiettivi la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica, alla violenza sui minori, alla devianza minorile.
103. 03. (ex 103. 020.) Cancrini, Napoletano.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. - 1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno di violenza e abusi sessuali nei confronti dei minori, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per la prevenzione ed il contrasto di violenze e abusi sessuali sui minori», al quale è assegnata la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.
3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 tra regioni, province e comuni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa di venticinque milioni di euro.
103. 07. (ex 103. 022.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. -1. Sono istituite, presso le Procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate pool, con lo scopo di potenziare la lotta contro la violenza sessuale e di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale.
2. Sono inoltre potenziate le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e, al fine di favorire il coordinamento con le attività dei pool di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenza sessuale.
3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno ed assistenza ai cittadini, in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti e ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo, ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica personale specializzato.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente del 5 per cento, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
103.08. (ex 103. 023.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. - 1. I benefici pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792, 794 e 795, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrono dalla data del 26 agosto 2004.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri in misura lineare, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 09. (ex 103. 012.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. -1. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5 per cento
a) dell'imponibile previdenziale annuo o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente
percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratore dipendente, ovvero dell'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista;
b) delle basi di calcolo di cui alla lettera a), rivalutate, per i già pensionati, dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base all'articolo 7 comma 1-bis se trattasi di lavoratori dipendenti.
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti le basi di calcolo di cui al coma 1, lettera a), rivalutate, sono costituite dal rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003 quale rilevato dall'ISTAT.
1-ter. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia ai fini del calcolo, su base annua, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato si applicano i criteri di cui ai punti a) e b) del comma 1, oppure, a domanda dell'interessato, la misura della pensione costituita o ricostituita sarà incrementata della differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, in misura piena. Detta differenza su base annua è utile anche ai fini del calcolo dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione riferita alla qualifica superiore va riferita alla retribuzione del pari grado in attività alla stessa data.
1-quater. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 010 (ex 103. 015.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. - 1. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'attuazione dell'articolo 3 comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 prevede che i benefici ivi previsti per i familiari dell'invalido spettano al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Ma se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefici siano stati attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.
1-ter. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendente, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista, incrementato del 7,5 per cento.
1-quater. Per i già pensionati alla data di entrata in vigore della legge, la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, l'incremento può essere riferito alla differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, su base annua, alla data di entrata in vigore della legge. Il beneficio è
determinato moltiplicando la suddetta base per dieci e dividendone il prodotto per il coefficiente 13,5.»
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 011. (ex 103. 014.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. - 1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione» e dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «ed un assegno di accompagnamento vitalizio non reversibile di euro 900 per dodici mensilità da corrispondere da parte degli enti previdenziali di appartenenza o dell'ente competente».
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono anche per le pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-bis, per cui la misura della pensione è sempre pari a quella goduta dal de cuius, anche nei casi in cui taluno dei supersiti cessi della titolarità dei suddetti trattamenti, non è decurtabile ad ogni effetto di legge, e non è soggetta ad IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella presente legge.
4-ter. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorché siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.»
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 012. (ex 103. 013.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. -1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nel grado risultante dalla rivalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, oltre all'elargizione di cui al comma 1 ed all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modifiche, è concesso dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dalla data di rivalutazione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi al coniuge ed a ciascuno dei figli, anche maggiorenni e non a carico alla data dell'evento, e, in
mancanza dei predetti, ai genitori dei caduti nell'immediatezza del fatto, nonché al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti nelle percentuale determinata o rideterminata con identica decorrenza ai sensi del medesimo comma 3, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. In questo ultimo caso, i suddetti benefici non sono ripetibili in favore dei familiari superstiti. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. I commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, sono abrogati.
3-quater. A colui che abbia subito una invalidità non inferiore al 50 per cento e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziarla, nonché all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa.»
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il comma 4 si interpreta nel senso che la pensione di reversibilità ivi indicata ricomprende anche quella indiretta.
4-ter. Il trattamento pensionistico di cui al comma 4 è pari alla misura intera del trattamento pensionistico annuo, per tredici mensilità, in godimento al de cuius, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto. Per le situazioni anteriori all'entrata in vigore della legge la rivalutazione dell'indennità è operata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 7, comma 1-bis. L'indennità delle due annualità è esente dall'IRPEF».
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2, della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 013. (ex 103. 017.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. -1. All'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1 sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno biologico e morale. La misura del danno biologico e
morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere rideterminata in sede di aggravamento in misura inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudiziarie penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima decisione.
1-ter. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Salvo prova contraria, anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o altri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.
1-quater. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G, territorialmente competente.
1-quinquies. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma 1-bis. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata.»
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri in misura lineare per un importo complessivo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 014. (ex 103. 011.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. -1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, primo periodo, dopo le parole: «siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione« sono aggiunte le seguenti: », agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data del 26 agosto 2004."
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 015. (ex 103. 09.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. -1. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai familiari dei caduti e degli
invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale delle retribuzioni lorde delle unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (U/LA) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'ISTAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura della pensione in essere.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a far data dal loro pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefici previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza. La misura della pensione definitivamente ricostituita si determina moltiplicando detto importo per la retribuzione in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incrementando il risultato con l'applicazione del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, quale moltiplicatore, in sostituzione della retribuzione del pari grado in attività alla data di entrata in vigore della legge, si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003, quale rilevato dall'ISTAT, quando non è possibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi, la misura della pensione ricostituita secondo le indicazioni di cui al primo periodo è rivalutata in capitalizzazione composta sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, dalla data di entrata in vigore della legge.
3. Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita alla data di entrata in vigore della legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefici pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri in misura lineare, per un importo complessivo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 016. (ex 103. 010.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. - 1. L'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituita dal seguente:
«Art. 9. - 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.
2. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza.»
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data del 26 agosto 2004.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 017. (ex 103. 08.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. - 1. L'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi ditale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.
2. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione della relativa notula da parte del patrocinatore. La notula non può contenere importi superiori alla media dei valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.
3. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura- U.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del consiglio dei ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.»
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data del 26 agosto 2004.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri in misura lineare, per un importo complessivo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 018. (ex 103. 06.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. - 1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le parole: «, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 019. (ex 103. 07.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis. - 1. A far data dal 26 agosto 2004, dopo l'articolo 17 della legge 8 marzo 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime per atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice le seguenti medaglie al valor militare:
a) la medaglia d'oro ai familiari superstiti dei deceduti ed agli invalidi con danno pari o superiore all'80 per cento;
b) la medaglia d'argento agli invalidi con danno inferiore all'80 per cento.
2. In caso di intervenuto decesso degli invalidi la spettante medaglia d'oro o d'argento, a seconda del grado di invalidità subita, è concessa ai loro superstiti. Sono fatti salvi i riconoscimenti di maggior favore attribuiti.
3. Il beneficio di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 2008.»
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
103. 020. (ex 103. 016.) De Corato, Alberto Giorgetti.
ART. 104.
(Fondo per le non autosufficienze).
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009, con le seguenti: di euro 300 milioni per l'anno 2008, 500 milioni per l'anno 2009 e 500 milioni per l'anno 2010.
Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per l'anno 2008, 300 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni di euro per l'anno 2010.
104. 2. (ex 104. 5.) Peretti, Zinzi.
Al comma 1 sostituire le parole: euro 100 milioni, con le seguenti: 700 milioni.
Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000.
alla medesima Tabella 1, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000.
Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
104. 4. (ex 104. 4.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Dopo l'articolo 104 è aggiunto il seguente:
Art. 104-bis.
(Disposizioni relative al Fondo per l'infanzia e l'adolescenza e al Fondo nazionale per le politiche sociali).
1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è determinata» sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1».
2. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima dei 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.
3. L'anticipo è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.
4. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali
continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
104. 0500. La Commissione.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis. - 1. Gli stanziamenti dei fondi di cui agli articoli 11, 98, 103 e 104, previsti dalla presente legge, devono comunque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui il fondo è destinato.
104. 01. (ex 104. 01) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis. - (Fondo per le famiglie). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per le famiglie con una dotazione di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti misure:
a) contributi per le spese di alloggio;
b) contributi per il mantenimento dei figli fino al compimento del sedicesimo anno;
c) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza della scuola dell'obbligo;
d) assegni di studio, per le spese d'istruzione media-superiore e universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;
e) prestiti agevolati per la formazione di piccole imprese individuali o familiari.
3. Le provvidenze indicate al comma 2 sono destinate alle famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l'importo annuo di 15.000 euro, e che siano formate, alternativamente:
a) da entrambi i genitori e da almeno tre figli a carico di età inferiore a diciotto anni;
b) da entrambi i genitori e da almeno due figli a carico, qualora uno di essi sia affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale definita a norma dell'articolo 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104;
c) da un solo genitore e da almeno due figli a carico di età inferiore a diciotto anni.
4. Agli effetti dell'applicazione del comma 3 rilevano i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, purché a carico. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti dalla lettera d) del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere a) e c) del comma 3 è elevato a venticinque anni.
5. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono adottate con regolamento emanato a nonna dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:
Art. 131-bis.
Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 1.200 milioni di euro. 1 conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge,
delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
104. 02 (ex 104. 05). Garnero Santanché, Buontempo, Pezzella, Salerno.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis. - (Interventi a sostegno delle iniziative per le famiglie). - 1. Per l'anno 2008 é istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative in favore delle famiglie promosse dalle associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, statuariamente impegnate nella tutela dei genitori e dei minori.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro delle politiche per la famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
104. 03. (ex 104. 06). Gardini.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis. - (Fondo per le politiche sociali). - 1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle regioni e dagli enti locali.
2. Per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1, dallo Stato alle regioni, l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica.
104. 04. (ex 104. 037). Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis. - (Fondo per le politiche sociali). - 1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle regioni e dagli enti locali.
2. Per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1, dallo Stato alle regioni, non si applica il comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
104. 05. (ex 104. 07). Gardini.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis. - (Criteri di efficienza di spesa del fondo per la famiglia). - 1. Al comma 1252 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, assicurando, nell'ambito dell'intesa di cui al comma 1251, che l'80 per cento delle risorse disponibili sia destinato ad interventi diretti in favore delle famiglie.».
104. 06. (ex 105. 024.) Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci, Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti, Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
ART. 105-bis.
(Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili).
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: e della salute con le seguenti:, della salute e della solidarietà sociale.
105-bis. 500 La Commissione.
ART. 105-ter.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).
Dopo l'articolo 105-ter, aggiungere il seguente:
Art. 105-ter.1. - (Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa). - 1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la natalità, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un Fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori, per l'acquisto della prima casa.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dei commi 8 e seguenti, per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 200.000 euro.
3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.
5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei soggetti beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre gravi circostanze di natura personale o familiare, individuate con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive previste dall'articolo 7.
7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 5.
8. Possono accedere ai mutui di cui al comma 2, per una quota pari al 70 per cento del fondo, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;
b) essere genitori, anche adottivi, di uno o più figli minori;
c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro;
d) non fruire di analoghe agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;
e) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'IRPEF, superiore a 50.000 euro.
9. Possono altresì accedere ai mutui di cui al comma 2, per una quota pari al restante 30 per cento del fondo, i soggetti di età non superiore a trentacinque anni che, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), e), d) ed e) del comma 1, abbiano contratto matrimonio.
10. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera e), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui al comma 2, o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
11. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il nucleo familiare dichiara un reddito annuo lordo superiore a 50.000 euro o entra in possesso di un'altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro.
Conseguentemente ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
105-ter. 01 (ex 99. 022.) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Bongiorno, Siliquini, Giorgetti, Rampelli, Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Dopo l'articolo 105-ter, aggiungere il seguente:
Art. 105-ter.1. (Agevolazioni in favore delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa). - 1. Al fine di individuare e predisporre, di concerto con gli enti locali, iniziative utili volte ad agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di giovani coppie di età inferiore a 35 anni, sono stanziati trenta milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della solidarietà sociale, individua le agevolazioni e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
105-ter. 02. (ex 103. 021.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
ART. 105-quater
(Bilancio di genere).
Sopprimerlo.
*105-quater. 1. Marinello.
Sopprimerlo.
*105-quater. 2. Alberto Giorgetti.
ART. 105-quinquies.
(Statistiche di genere).
Sopprimerlo.
*105-quinquies. 1. Marinello.
Sopprimerlo.
*105-quinquies. 2. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies. - (Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili). - 1. È istituito un Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al finanziamento del diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia di detti lavoratori rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.
2. Il collocamento anticipato in quiescenza è riconosciuto al coniuge o al convivente more-uxorio, ai genitori, o dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità si sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, può essere riconosciuto, su richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto nel periodo di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione, in ogni caso non superiore a tre mesi, utile ai funi del diritto alla pensione di anzianità contributiva. Nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema contributivo di calcolo, è riconosciuta su richiesta, una maggiorazione della contribuzione utile a determinare la misura del trattamento pensionistico finale versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; in ogni caso la maggiorazione non può superare la misura di un quarto della contribuzione utile; i benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti ad un solo lavoratore per ciascun familiare convivente con handicap in situazione di gravita presente all'interno del nucleo familiare e non sono cumulabili con benefici analoghi a fini pensionistici.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 80 milioni di curo per il 2008 e 70 milioni di curo a decorrere dal 2009.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
150-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505 relative alla birra, ai prodotti alcolici e dell'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
105-quinquies. 03. (ex 105. 011.) Bellillo, Sgobio, Napoletano, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies. 1. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, è inserito il seguente:
«Capo VII-bis.
PREPENSIONAMENTO DEI GENITORI CON FIGLI DISABILI GRAVI»
«Art. 52-bis. - (Prepensionamento dei genitori con figli disabili gravi). - 1. Il
lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli disabili, la cui gravità è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale d'invalidità pari al 100 per cento ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, è equiparato, ai fini del prepensionamento, alle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, qualora sia svolto con carattere di continuità e in ambito familiare.
2. L'equiparazione prevista dal comma 1 attribuisce alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, il diritto di beneficiare di due mesi di prepensionamento per ogni anno di convivenza con il figlio disabile cui prestano assistenza continuativa e in ambito familiare, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ad apportare le modifiche necessarie alla tabella A allegata al medesimo decreto legislativo n. 374 del 1993, al fine di inserire tra le attività ivi elencate il lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli disabili gravi con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento, in conformità a quanto disposto dal presente articolo.
4. Il beneficio di cui ai commi precedenti è riconosciuto dai rispettivi ordinamenti previdenziali alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti di cui ai capi XI e XII».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, le voci relative ai singoli Ministeri sono ridotte, in misura lineare, per un importo complessivo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
105-quinquies. 04. (ex 105. 012.) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Alberto Giorgetti, Rampelli, Bongiorno, Siliquini, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 come modificata dall'articolo 80, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concessa ai sordi come definiti all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970 n. 381, è incrementato di 40,00 euro per dodici mensilità.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.100;
2009: - 20.100;
2010: - 20.100.
105-quinquies. 06. (ex 105. 027.) Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies. - 1. Al fine di garantire agli studenti handicappati iscritti all'università sussidi tecnici e didattici specifici di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della citata legge nonché il
supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università, sono stanziati 10 milioni di euro per il triennio 2008-2010.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
105-quinquies. 07. (ex 105. 029.) Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies. - (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare) - 1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella B allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque nella tabella B allegata al citato testo unico, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
2. In via sperimentale, per gli anni 2008 e 2009 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposta, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella B allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E e che siano insigniti di medaglia d'oro al valore militare la misura dell'assegno è fissata in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.
3. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.
4. La legge 7 febbraio 2006, n. 44 è abrogata.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 24.700;
2009: - 24.700;
2010: - 24.700.
105-quinquies. 08. (ex 105. 031.) Vietti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies. - 1. Al fine di promuovere e diffondere il turismo accessibile consentendo alle persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli o difficoltà è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per 2008 da destinare all'aggiornamento della banca dati del progetto «Italia Per Tutti».
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 0;
2010: - 0.
105-quinquies. 09. (ex 105. 033.) Formisano, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies. - (Istituzione del Fondo per l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale) - Per l'anno 2008, presso il Ministero della salute è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, destinato al finanziamento degli interventi finalizzati all'applicazione della legge 12 ottobre 1993, n. 413, in materia di norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
105-quinquies. 010. (ex 105. 044.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies. - (Deducibilità delle spese veterinarie dalla dichiarazione dei redditi)-. All'art 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera 1-ter é inserita la seguente:
«1-quater. le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microchip e per l'iscrizione all'anagrafe di cani e gatti.
2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2007.
Conseguentemente all'articolo150 Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
105-quinquies. 011. (ex 105. 042.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies. - 1. In attesa della disciplina giuridica delle unioni civili tra persone, al fine di promuovere e sviluppare provvedimenti, politiche ed iniziative in favore delle stabili relazioni non sancite da matrimonio, formate da persone di sesso diverso o dello stesso sesso, è istituito nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale un Fondo con dotazione pari a euro 100 milioni per l'anno 2008, 200 milioni per l'anno 2009, e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo150, Tabella A, le voci relative ai singoli Ministeri sono ridotte, in misura lineare, per un importo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2008, 200 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni di euro per l'anno 2010.
105-quinquies. 012. (ex 105. 038.) Villetti.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies - In attesa della disciplina giuridica delle unioni civili tra persone, al fine di promuovere e sviluppare provvedimenti, politiche ed iniziative in favore delle stabili relazioni non sancite da matrimonio, formate da persone di sesso diverso o dello stesso sesso, è istituito nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale un Fondo con dotazione pari
a euro 100 milioni per l'anno 2008, 200 milioni per l'anno 2009, e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente della Tabella C, di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di curo per l'anno 2008, 200 milioni per l'anno 2009, 500 per l'anno 2010.
105-quinquies. 013. (ex 105. 039.)Villetti.
Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 105-sexies. - 1. Le somme accantonate per gli anni 2008-2009, ai sensi del disposto dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono rese disponibili per gli importi di spesa ivi indicati.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto ai conseguenti provvedimenti attuativi.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
105-quinquies. 014. (ex 105. 04.) Reina.
Capo XXII
MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI
ART. 106.
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economica-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
106. 500. La Commissione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il limite di cui al comma precedente non si applica per gli investimenti immobiliari già in atto finalizzati alla tutela della salute. L'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione è stimato in 5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
106. 4 (ex 106. 4). Soffritti, Sgobio, Napoletano, Crapolicchio, Ottone, Lenzi.
ART. 107.
(Gestioni previdenziali).
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «per gli anni 2004-2007», e «nel limite massimo di 350 unità», e dopo le parole: «si applicano anche ai lavoratori licenziati», sono aggiunte le seguenti: «entro il mese di dicembre 2005»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi», sono aggiunte le seguenti: «dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite del 40 per cento delle unità, calcolato come media del periodo».
3-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «e 2007,» sono inserite le seguenti: «3.000.000 euro per l'anno 2008 e 1.000.000 euro per l'anno 2009,».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 1.000.
107. 1. (ex 107. 5.) Di Gioia.
ART. 108.
(Trasferimenti all'INPS).
Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
Art. 108-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo complessivamente pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento".
Conseguentemente, all'articolo 119, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota pari, almeno al 50 per cento, delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 108-bis, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio 2008, affluisce allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnata al ministero della solidarietà sociale e destinata ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.
108. 01. (ex 108. 02.) Garnero Santanché, Gardini, Carfagna, Bertolini.
ART. 110.
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo).
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis. (Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL). - 1. Al comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: «gestione unitaria» sono sostituite dalle seguenti: «medesima gestione».
Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
110. 01. (ex 110. 06.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis. (Finanziamento attività istituzionali INAIL). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL sono determinate le risorse per interventi sulle tariffe dei premi mirati ad incentivare l'adozione di misure di sicurezza ed igiene sul lavoro e per l'adeguamento della «tabella di indennizzo del danno biologico» di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nel limite di un importo pari alle risorse originate dal tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente, accertato in sede di bilancio consuntivo di ciascun anno, rispetto all'anno precedente, superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
2. Con le medesime risorse sono finanziate le attività istituzionali dell'INAIL di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 38 del 2000, ivi compresi i progetti per favorire l'occupabilità degli invalidi del lavoro.
3. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1, l'INAIL utilizzerà le risorse già stanziate ai sensi dei citati articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 38 del 2000 ed eventualmente non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I criteri, le modalità, ivi compresa l'approvazione dei progetti a livello regionale, e l'entità delle risorse da destinare annualmente alle attività di cui al comma 2 sono determinati con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
110. 03. (ex 110. 08.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'assegno di invalidità civili per i portatori di handicap con invalidità pari al 100 per cento è equiparato all'indennità erogata in favore dei ciechi civili assoluti.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
all'articolo 150, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 mila euro per il 2008, 738.630 mila euro per il 2009 e 739.110 mila euro per il 2010.
110. 04. (ex 110. 05.) Stucchi, Garavaglia, Filippi.
ART. 111.
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140).
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente all'articolo 150, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per l'anno 2008.
111. 2. (ex 111. 11.) Vietti, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 la misura della maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni é fissata in curo 50. Per aver diritto al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della Tabella A di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
111. 3. (ex 111. 12.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis. - (Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti si applica l'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
111. 01. (ex 111. 04.) Fratta Pasini.
ART. 112.
(Definizione di contenziosi con l'INPS).
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis. - 1. All'articolo 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: «della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è» sono aggiunte le seguenti: «esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni ed è».
Conseguentemente:
all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739. 110. migliaia di euro per il 2010».
dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
112. 01 (ex 112. 03). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis. - 1. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori
autonomi. Tale beneficio può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui.
Conseguentemente:
all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739. 110. migliaia di euro per il 2010».
dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
112. 03 (ex 112. 08). Garavaglia, Grimoldi, Filippi, Lussana, Bodega.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.
Conseguentemente:
all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739. 110. migliaia di euro per il 2010».
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
112. 04 (ex 112. 09). Garavaglia, Filippi, Lussana.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis. - 1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso col coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4».
Conseguentemente:
all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739. 110. migliaia di euro per il 2010».
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 150-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
112. 05 (ex 112. 010). Garavaglia, Filippi, Lussana.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis. 1. All'articolo 22, d. lgs. 27 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni o truffe, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazioni automatizzate con i comuni».
112. 06 (ex 112. 05). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis. 1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i 25 anni».
112. 07 (ex 112. 011). Garavaglia, Filippi, Lussana.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis. 1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni».
112. 08 (ex 112. 012). Garavaglia, Filippi, Lussana.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis. 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano divenuti permanentemente inabili al 100 per cento.
Conseguentemente:
all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739.110. migliaia di euro per il 2010».
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 150-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assi-curare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
112. 09 (ex 112. 013). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
ART. 113.
(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale)
Dopo l'articolo 113 aggiungere, il seguente:
Art. 113. - 1. (Differimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili della Struttura Complessa, è stabilito al compimento di sessantottesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
113. 03. (ex 113. 029.) Soffritti, Napoletano, Sgobio, Crapolicchio.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113. - 1. (Differimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici responsabili di Struttura Complessa del Servizio sanitario nazionale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici responsabili di Struttura Complessa del Servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento di sessantottesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
113. 04. (ex 113. 030.) Soffritti, Napoletano, Sgobio, Crapolicchio.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113. - 1. All'articolo l, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore ad un anno».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912.000 euro per il 2008, 738.630.000 euro per il 2009 e 739.110.000 euro per il 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
113. 05. (ex 113. 036.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi anche successivamente al 31 dicembre 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione di anzianità secondo la normativa vigente a decorrere dal 1o gennaio 2008.
113. 06. (ex 113. 038.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113. - 1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912.000 euro per il 2008, 738.630.000 euro per il 2009 e 739.110.000 euro per il 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
113. 07. (ex 113. 037.) Garavaglia, Filippi, Lussana.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113.- 1. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data dei 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota é a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma 1. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate,
con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della de cuius.
3. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912.000 euro per il 2008, 738.630.000 euro per il 2009 e 739.110.000 euro per il 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
113. 08. (ex 113. 041.) Garavaglia, Filippi, Lussana.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113. - (Minimo e massimo di pensione). - 1. A partire dal 1o gennaio 2008 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità una tantum di 800 euro.
2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.
3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1o gennaio 2008, sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.
4. II rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.
5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995, la parola: «particolari» è soppressa e dopo la parola: «usuranti» sono inserite le seguenti: «e pesanti».
6. II Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito.
Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis. - (Tassazione delle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre le dotazioni in misura pari al 90 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare del 30 per cento, in modo da ottenere una corrispondente minore spesa annua per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. I commi 266, 267, 268, 269 e 270 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.
113. 012. (ex 113. 012.) Cannavò.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113. - (Regime tributario transitorio per le somme destinate a FONDINPS). - 1. Fino alla piena operatività della gestione prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, recante disposizioni in merito e funzionamento della forma pensionistica complementare residuale, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle somme derivanti dalle quote di TFR maturando destinate alla predetta forma pensionistica complementare residuale depositate dagli enti previdenziali presso istituti bancari, si applica il regime tributario i cui all'articolo 17, comma l, del medesimo decreto legislativo.
113. 013. (ex 113. 08.) Musi.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113. - 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il penultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «A partire dal 1o gennaio 2008 ai fondi affluiscono i versamenti effettuati dai datori di lavoro che vi aderiscono, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. La quota di adesione ai fondi non può essere comunque inferiore allo 0,30 per cento dell'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti soggette ad obbligo contributivo. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi sono esonerati dall'obbligo dei versamento dei contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni»;
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano all'INPS il versamento della quota di adesione, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. L'INPS provvede a trasferire, per intero, al fondo indicato dal datore di lavoro il versamento ricevuto, una volta dedotti i meri costi amministrativi, secondo modalità definite in apposita convenzione stipulata tra i fondi e l'Istituto. Sino alla data di entrata in vigore della predetta convenzione continuano ad applicarsi le modalità già utilizzate, di seguito specificate»;
c) il comma 4 è abrogato.
113. 015. (ex 113. 047.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113. - (Abolizione doppio trattamento previdenziale per i lavoratori in distacco sindacale). - 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono abrogati.
113. 016. (ex 113. 044.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113. - 1. Per il personale delle pubbliche amministrazioni in aspettativa per mandato elettivo, il periodo della medesima aspettativa è riconosciuto ai fini della maturazione dell'indennità di buonuscita, di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, dell'indennità premio di servizio, di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, e del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2008, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
113. 017. (ex 113. 057.) Galante, Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113. - 1. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni
ed integrazioni, è personale, fissato agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
113. 018. (ex 113. 061.) Porcu, Alberto Giorgetti.
ART. 113-bis.
(Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto).
Sopprimere il comma 3.
113-bis. 1. (ex 0. 9. 478. 29.) Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Verro.
Capo XXIII
MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO
ART. 114.
(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL).
Dopo l'articolo 114 aggiungere il seguente:
Art. 114-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1192 le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008;
b) al comma 1202 le parole: »30 aprile 2007« sono sostituite dalle seguenti: »30 settembre 2008".
114. 03. (ex 114. 07.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 114 aggiungere il seguente:
Art. 114-bis. - 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di assicurare entro i 60 giorni successivi la sottoscrizione di un patto di servizio tra i centri per l'impiego e i beneficiari di ogni trattamento di sostegno al reddito per motivi di disoccupazione, inoccupazione o sottooccupazione. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni una intesa volta a disciplinare gli effetti derivanti dalla mancata sottoscrizione del patto, dal rifiuto di offerte congrue di lavoro o formazione, o dalla non frequenza dell'attività di formazione proposta, in termini di decadenza dai trattamenti di sussidiazione del reddito, ridefinendo a tal fine le disposizioni dettate dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
2. Ai fini della sottoscrizione dei patti di cui al comma 1 è autorizzata una maggiore spesa per l'operatività dei centri per l'impiego, per l'anno 2008, fino a un massimo di 500'000 euro.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni una intesa volta a prevedere, in via sperimentale, per alcune categorie di lavoratori disoccupati iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'erogazione di una prestazione di sostegno al reddito commisurata al reddito percepito in relazione all'ultimo contratto (e comunque non superiore ad euro 400 mensili), eventualmente consistente anche in un «voucher» formativo e in altre misure di politica attiva, per la durata del programma di reimpiego, definito dal patto di servizio di cui al comma 1.
4. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce le modalità di coordinamento e di utilizzo, per le finalità ivi previste, delle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari, a partire dal Fondo
Sociale Europeo e dal Programma Operativo Nazionale, ai fini di cui al comma precedente. Tali modalità sono definite nel rispetto del principio di graduale uniformazione degli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori, in analogia, relativamente all'ammontare della prestazione, a quanto stabilito per i lavoratori dipendenti a tempo determinato.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 apportare la seguente riduzione:
2008: - 500.
114. 04. (ex 114. 012.) Villetti.
Dopo l'articolo 114 aggiungere il seguente:
Art. 114-bis. 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di assicurare entro i 60 giorni successivi la sottoscrizione di un patto di servizio tra i centri per l'impiego e i beneficiari di ogni trattamento di sostegno al reddito per motivi di disoccupazione, inoccupazione o sottooccupazione. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni una intesa volta a disciplinare gli effetti derivanti dalla mancata sottoscrizione del patto, dal rifiuto di offerte congrue di lavoro o formazione, o dalla non frequenza dell'attività di formazione proposta, in termini di decadenza dai trattamenti di sussidiazione del reddito, ridefinendo a tal fine le disposizioni dettate dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
2. Ai fini della sottoscrizione dei patti di cui al comma 1 è autorizzata una maggiore spesa per l'operatività dei centri per l'impiego, per l'anno 2008, fino a un massimo di 500.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 150 Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente riduzione:
2008: - 500
114. 05. (ex 114. 011). Villetti.
ART. 115.
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 115. - 1. Le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, sono pari ad euro 2.749.650,70 e vengono destinate al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale dei Corpi di Polizia provinciale al fine di permetterne l'impiego nel settore della tutela del lavoro.
115. 1. (ex 115. 2.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 115. - 1. Le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:
a) euro 1.000.000, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;
b) euro 500.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a trenta unità, da distribuire sul territorio nazionale proporzionalmente alla densità della popolazione residente.
115. 2. (ex 115. 1.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
ART. 116.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali).
Al comma 5, sopprimere le parole: Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti.
*116. 1. (ex 116. 2., 116. 3. e 116. 13.) Mazzocchi, Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Al comma 5, sopprimere le parole: Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti.
*116. 4. (ex 116. 11.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 5, sopprimere le parole: Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti.
*116. 5. (ex *116. 10.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 5, sopprimere le parole: Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti.
*116. 6. (ex *116. 9. e 116. 15.) Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 10, sopprimere le parole da: prioritariamente fino a: previdenza sociale.
116. 34. Villetti, Di Gioia.
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituire le parole: «o quadro» con le parole: «, quadro o dirigente».
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
116. 7. (ex 116. 8.) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Dopo l'articolo 116, aggiungere i seguenti:
Art. 116-bis. - (Incentivi all'occupazione dei dirigenti). - 1. Alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.
2. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, spetta il credito d'imposta di cui al comma 1 nella misura di 4.000 euro.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 116-quater.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo.
Art. 116-ter. - (Incentivi per il reimpiego di dirigenti). - 1. Alle imprese che assumono con qualifica di dirigente un
quadro o un dirigente disoccupato, è concesso un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo di 1.000 euro al mese per un anno.
2. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, spetta il contributo economico di cui al comma 1 nella misura di 2.000 euro.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 116-quater.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce, con un proprio regolamento, le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 116-quater. - (Incentivi per il reimpiego dei dirigenti nei consorzi di piccole imprese). - 1. Gli incentivi previsti agli articoli 67-bis e 67-ter si applicano anche ai consorzi tra le imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti.
Art. 116-quinquies. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1997, n. 266). - 1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, elevati a trentasei mesi per le imprese aventi sede nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006».
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
voce Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
Dopo l'articolo 150 aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
116. 01. (ex 116. 013.) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis. - (Incentivi alla ricollocazione dei dirigenti). - 1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 230.000;
2009: - 230.000;
2010: - 230.000.
Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione è applicata del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
116. 04. (ex 116. 012.) Fratta Pasini.
Dopo l'articolo 116 aggiungere il seguente:
Art. 116-bis. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1192 le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008»;
b) al comma 1202 le parole: «30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008».
116. 08. (ex 116. 011.) Mazzocchi.
ART. 118.
(Sicurezza sui luoghi di lavoro).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nello stato di previsione dei Ministero dei lavoro e della previdenza sociale è istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere l'iscrizione all'Inam dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
118. 1. (ex 118. 11.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Trafaglia, Vacca, Venier.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le disposizioni di cui ali articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 213, non si applicano al settore turistico per le imprese fino a cinquanta dipendenti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol
etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
118. 7. (ex 118. 7.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso in Campania e nel Molise, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad attivare per l'anno 2008 una procedura di mobilità interna riservata per 100 ispettori del lavoro anche in deroga agli obblighi di permanenza minima previsti dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni euro annui decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
118. 8. (ex 118. 10.) Lo Presti, Porcu, Amoroso, Murgia, Angeli, Alberto Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso in Campania e nel Molise, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad attivare per l'anno 2008 una procedura di mobilità interna riservata per 100 ispettori del lavoro, anche in deroga agli obblighi di permanenza minima previsti dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
118. 9. (ex 118. 8. e 118. 9.) Taglialatela, Lo Presti, Alberto Giorgetti, Porcu, Amoroso, Murgia, Angeli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis. - 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
118. 01. (ex 118. 05.) Sgobio, Napoletano, Pagliarini, Buffo, Aurisicchio, Burgio, Rocchi, Zanella, Pellegrino.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis. - 1. All'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «alla gestione di cui all'articolo 1, comma l, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)».
118. 02. (ex 118. 07.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis. - (Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time). - 1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di
lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, dietro richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione. Tale reversibilità del rapporto, costituisce solo una prerogativa dei lavoratore alla quale il datore di lavoro non può opporre diniego».
118. 03. (ex 118. 06.) Bellillo, Cesini, Napoletano, Sgobio, Pagliarini, Zanella, Rocchi, Dioguardi, Buffo.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis. - 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di tempi di lavoro, di risposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni» sono soppresse.
118. 04. (ex 118. 03.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.- (Proroga delle disposizioni previste dall'articolo 44 della legge n. 326 del 2003). - 1. Al fine di tutelare i lavoratori licenziati da enti non commerciali del settore della sanità privata, con organico superiore alle 2.000 unità, al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal comma 9-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo le parole: «per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007» sono aggiunte le seguenti: «, 2008 e 2009».
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
118. 06. (ex 118. 04.) Napoletano, Sgobio.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis. - l. Al comma 1192 della legge n. 296 del 2006 le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2008».
118. 08. (ex 118. 09.) Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Capo XXIV
MISSIONE 27 - IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
ART. 119.
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).
Sopprimerlo.
119. 1. (ex 119. 10.) Pini, Garavaglia.
Sopprimere il comma 2.
119. 2. (ex 119. 15.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1267 e 1268 sono abrogati.
119. 3. (ex 119. 4.) Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bacciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale,
Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Al comma 2, dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere le seguenti: è altresì destinato agli emigrati italiani che intendono fare rientro in Italia. A tal fine.
119. 4. (ex 119. 13.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, è destinato un contributo pari al 10 per cento del Fondo, da destinare, per l'anno 2008, alle imprese cooperative che assumono lavoratori immigrati, al fine di abbattere gli oneri contributivi.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
119. 7. (ex 119. 3.) D'Ulizia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 1, comma 632, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «lingua italiana» sono aggiunte le seguenti: «e della cultura italiana, nonché dei fondamenti di educazione civica».
119. 8. (ex 119. 14.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore biennio.
119. 9. (ex 119. 12.) Migliori, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis. - (Garanzie per il servizio di accoglienza in favore degli stranieri). - 1. Al fine di potenziare i servizi di accoglienza per gli stranieri, superando definitivamente i Centri di permanenza temporanea, sono soppressi dal 1o gennaio 2008 i finanziamenti per tali centri e i risparmi corrispondenti sono trasferiti ai servizi per l'accoglienza.
Conseguentemente, alla Tabella 8, voce: Ministero dell'interno, all'UPB 23.5.1 è soppressa la quota per il finanziamento del CPT e la quota corrispondente è trasferita agli altri servizi per l'accoglienza.
119. 01. (ex 119. 01.) Cannavò.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis. - 1. Al fine di permettere il trasferimento dei detenuti stranieri condannati a pene superiori ai tre anni di reclusione nelle carceri degli Stati di origine ed il loro mantenimento nei locali istituti penali sino all'estinzione della condanna detentiva, è istituito un Fondo per il trasferimento negli istituti penali dei Paesi d'origine degli stranieri condannati a pene detentive. Il predetto Fondo è dotato di quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Fondo è amministrato congiuntamente dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno
e dal Ministero degli affari esteri, che ne utilizzano le risorse erogando contributi ai singoli Stati d'origine degli stranieri detenuti negli istituti di pena italiani proporzionalmente al numero dei detenuti effettivamente rimpatriati e mantenuti sotto custodia.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare, per un importo pari all'onere di cui alla presente disposizione, tutte le dotazioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
119. 02. (ex 119. 04.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis. - 1. Al fine di assicurare l'accompagnamento alla frontiera ed il successivo rimpatrio degli stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, è istituito un Fondo per l'esecuzione delle espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, dotato di quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare, per un importo pari all'onere di cui alla presente disposizione, tutte le dotazioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
119. 03. (ex 119. 05.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
Capo XXV
MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
ART. 120.
(Fondo per le aree sottoutilizzate).
Sopprimerlo.
120. 1. (ex 120. 9.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: 9.500 milioni, fino alla fine della lettera.
120. 4. (ex 120. 10). Garavaglia, Filippi.
Al comma 1-bis, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a carico delle risorse finanziarie destinate alle regioni del Mezzogiorno.
120. 14. (ex 0. 120. 15. 1.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Nei limiti delle suddette risorse vengono concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di
base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione delle istanze, secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 53 del 25
luglio 2003. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
* 120.11 (ex 120. 11.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Nei limiti delle suddette risorse vengono concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione delle istanze, secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 53 del 25 luglio 2003. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
* 120. 13. (ex 120. 13. e 120. 8.) Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco Di Gioia.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis. - (Fondo per l'infrastrutturazione dei siti industriali e artigianali delle aree sottoutilizzate) .-
1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di 100 milioni di euro annui finalizzato alla infrastrutturazione di siti industriali e artigianali, allocati nelle aree sottoutilizzate, all'interno delle quali le opere di urbanizzazione primaria siano incomplete, insufficienti o del tutto assenti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa, sentite le Regioni interessate, anche al fine di eventuali cofinanziamenti, determina il censimento di tali aree, ne verifica il fabbisogno infrastrutturale regolamentandone l'uso delle risorse.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
120. 01. (ex 120. 01.) De Corato, Alberto Giorgetti.
ART. 121.
(Incentivi all'occupazione).
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008,.
121. 1. (ex 121. 12.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: d'importo pari a euro 333 con le seguenti: d'importo pari a euro 420.
Conseguentemente, all'articolo 150:
alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000;
alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
121. 3. (ex 121. 6.) Fedele.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: d'importo pari a euro 333 con le seguenti: d'importo pari a euro 410.
Conseguentemente, all'articolo 150:
alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000;
alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 700 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
121. 4. (ex 121. 5.) Ricevuto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: d'importo pari a euro 333 con le seguenti: d'importo pari a euro 400.
Conseguentemente, all'articolo 150:
alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000;
alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo
da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
121. 5. (ex 121. 7.) Franzoso.
Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o vivano soli con uno o più figli a carico.
121. 8. (ex 121. 10.) Germontani, Alberto Giorgetti.
Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole:, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,.
121. 9. (ex 121. 4.) Pelino.
Al comma 7, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: e qualora siano emanati fino alla fine del periodo.
121. 10. (ex 121. 3.) Pelino.
Sopprimere il comma 10.
121. 12. (ex 121. 11.) Bono, Alberto Giorgetti.
Al comma 10, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti:, con esclusione dell'intervento di cui al comma 1, secondo periodo,.
121. 13. (ex 121. 9.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Dopo il comma 10-quater, aggiungere il seguente:
10.quater.1. Le amministrazioni di cui ai commi precedenti non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di contratto fino al raggiungimento del rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/100.
121. 14. (ex 0. 9. 478. 21.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis. (Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili). - 1. Al fine di conseguire le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale, nella disponibilità dell'amministrazione e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144, del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerente il 25 per cento della dotazione organica accantonata per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
121. 02. (ex 148. 01.) Fallica, Giudice.
ART. 122.
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).
Sopprimerlo.
122. 1. (ex 122. 14.) Pini, Garavaglia.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: nel limite dell'85 per cento fino a: 30 ottobre,
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) l'incentivazione, in misura non inferiore a 30 milioni di euro annui, dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.
all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
122. 2. (ex 122. 12.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'85 per cento con le seguenti: del 30 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo comma,
lettera a), sostituire le parole da: di concerto fino a: d'intesa con con le seguenti: d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il concerto delle;
sopprimere la lettera b);
lettera c), sostituire le parole: di concerto con le seguenti: d'intesa;
sopprimere le lettere d) e), f) e g);
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le risorse corrispondenti al restante 70 per cento delle economie di cui al comma 1 sono destinate all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8-bis della legge 127 del 3 agosto 2007.
1-ter. All'articolo 8-bis comma 1 della legge 127 del 3 agosto 2007, dopo le parole «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «, da adottarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».
1-quater. Le risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, istituito dall'articolo 1, commi 1110 e 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate anche alla realizzazione di interventi diretti a finanziare:
a) la «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, attraverso l'istituzione di un'apposita sezione speciale del Fondo rotativo di cui al comma 4 e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno;
sopprimere il comma 4.
122. 3. (ex 122. 27.) Crosetto, Verro.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) un programma nazionale destinato ai giovani laureati ed ai ricercatori italiani, residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, di studio o di ricerca, che abbiano ottenuto risultati qualificati
anche in termini di produttività della docenza, numero di brevetti e di pubblicazioni su riviste internazionali, al fine di favorire il loro inserimento o reinserimento lavorativo in Italia, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;
122. 5. (ex 122. 18.) Filipponio Tatarella, Bono, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: start up con la seguente: avvio.
122. 6. (ex 122. 20.) Bono, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: di emissione di gas fino a: da destinare con le seguenti: e dei crediti di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE", da destinare al soddisfacimento degli obblighi nazionali relativi all'attuazione del protocollo di Kyoto e.
122. 8. (ex 122. 7.) Saglia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) l'incentivazione dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.
*122. 10. (ex *122. 3.) Saglia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) l'incentivazione dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.
*122. 11. (ex *122. 11.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) interventi a sostegno di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno, nelle province che abbiano registrato un saldo negativo della differenza tra nuove iscrizioni e cessazioni registrate presso le Camere di commercio nel primo trimestre 2007.
122. 12. (ex 122. 17.) Filipponio Tatarella, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) agevolazioni alle piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che assumono neo-laureati di età non superiore ai 35 anni con diploma di laurea non inferiore alla votazione di 10 con lode.
122. 14. (ex 122. 19.) Migliori, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 3 dell'articolo 8-bis del decreto legge del 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: «si provvede ad individuare» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito dei settori economici industria, servizi, turismo, commercio ed artigianato».
122. 16. (ex 122. 21.) Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 4.
122. 17. (ex *122. 28.) Leone.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis. - 1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo
1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e per il primo quinquennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.
2. La concessione della predetta agevolazione avviene nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola del de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, e resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi, determina una sanzione pari a cinque volte l'importo delle imposte non versate.
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun
periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare
nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
122. 01. (ex 122. 05.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:
Art. 122-bis. (Incremento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). - 1. Al comma 847, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
122. 03. (ex 122. 06.) Pelino.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis. - 1. All'Allegato di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, aggiungere il seguente numero:
9-bis. Esclusivamente per i soggetti beneficiari dei patti di prima generazione che hanno prodotto la documentazione finale di spesa e/o la richiesta di erogazione del contributo spettante SAL per le quali alla data del 31 dicembre 2006 non è intervenuto alcun provvedimento, le dichiarazioni e le richieste del soggetto responsabile locale di cui agli allegati n. 1 e n. 3, qualora mancanti o incomplete, possono essere sottoscritte e trasmesse direttamente dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni alla Direzione del servizio per la programmazione negoziata con l'indicazione delle coordinate bancarie per gli accrediti delle somme, fermi restando i termini stabiliti nel successivo comma 10.
122. 05. (ex 122. 010.) Crema.
ART. 123.
(Contributo compensativo).
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis. - (Centrali nucleari site in regioni limitrofe a più province). - 1. All'articolo 4, comma 1-bis, d. l. 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni nella l. 24 dicembre 2003, n. 368, dopo secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di centrali nucleari d impianti del ciclo combustibile ricadenti in territori limitrofi a più province, l'APAT dovrà, nella propria proposta, prevedere la percentuale della quota da assegnare alle province interessate».
123. 01 (ex 123. 02). Pedrizzi.
ART. 124.
(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani).
Sopprimerlo.
124. 1. (ex 124. 14.) Bono, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 1.
124. 2. (ex 124. 34.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, dopo le parole: caratterizzati da degrado urbano e sociale aggiungere le seguenti: oppure nei territori svantaggiati dei comuni di confine.
124. 5. (ex 124. 28.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, dopo le parole: caratterizzati da degrado urbano e sociale aggiungere le seguenti:, con priorità di intervento per le aree di cui all'Obiettivo 1.
124. 6. (ex 124. 26.) D'Ippolito Vitale.
Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, dopo le parole: caratterizzate da degrado urbano e sociale aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo ai comuni del Mezzogiorno e al centro storico di Napoli.
124. 7. (ex 124. 33.) Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, dopo le parole: caratterizzate da degrado urbano e sociale aggiungere le seguenti:, con priorità di intervento per la Regione Calabria.
124. 8. (ex 124. 25.) D'Ippolito Vitale.
Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, sopprimere le parole: con un numero di abitanti non superiore a 30.000.
*124. 9. (ex *124. 32.) Lamorte, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, sopprimere le parole: con un numero di abitanti non superiore a 30.000.
*124. 10. (ex *124. 7.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.
Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel numero minimo di una zona franca urbana per regione.
124. 12. (ex 124. 29.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, capoverso comma 340, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 150 milioni di euro per l'anno 2010.
124. 13. (ex 124. 31.) Lamorte, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, capoverso comma 341, alinea, dopo le parole: Le piccole e microimprese aggiungere le seguenti:, anche in forma cooperativa.
124. 16. (ex 124. 22.) D'Ulizia.
Al comma 2, capoverso 341, sopprimere la lettera c).
*124. 17. (ex *124. 2.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 2, capoverso 341, sopprimere la lettera c).
*124. 18. (ex *124. 17.) Sgobio, Napoletano.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:
«342. Entro il 31 gennaio 2008, il CIPE, con apposita delibera, individua la quota capitaria corrispondente alle risorse del Fondo di cui al comma 340 e determina per ciascuna regione del Mezzogiorno, sulla base della popolazione residente, l'ammontare delle risorse di relativa spettanza. Con il provvedimento di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo.
342-bis. Sulla base delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, le regioni del Mezzogiorno, entro il 28 febbraio 2008, individuano i comuni destinatari degli interventi di cui al comma 340, sulla base dei seguenti indicatori:
a) densità abitativa;
b) popolazione residente per grado di istruzione;
c) tasso di occupazione generale e femminile;
d) reddito di impresa;
342-ter. In base ai criteri di cui al comma 1, i comuni destinatari, entro il 15 marzo 2008, delimitano le aree da identificarsi come zone franche urbane e procedono, d'intesa con la regione, alla definizione del programma di riqualificazione, da trasmettersi entro 15 giorni al CIPE ai fini dell'accesso al cofinanziamento statale dei programmi regionali».
124. 20. (ex 124. 6.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di concerto con il Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: sentito il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione, la selezione e la perimetrazione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado, nonché alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340.
124. 21. (ex 124. 15.) Bono, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, capoverso 342, primo periodo, sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.
124. 22. (ex 124. 13.) Bono, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, capoverso 342, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della solidarietà sociale aggiungere le seguenti: sentite le regioni interessate e fatte salve le intese già raggiunte con le Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 342 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
124. 24. (ex 124. 23.) D'Ippolito Vitale.
Al comma 3, capoverso 342, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della solidarietà sociale aggiungere le seguenti:, sentite le regioni interessate e d'intesa con l'ANCI.
*124. 25. (ex *124. 1.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 3, capoverso 342, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della solidarietà sociale aggiungere le seguenti:, sentite le regioni interessate e d'intesa con l'ANCI.
*124. 26. (ex *124. 16.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 3, capoverso comma 342, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, attribuendo priorità alle zone ricadenti nel territorio delle regioni che mettono a disposizione una percentuale di risorse superiore alla misura minima definita dal CIPE medesimo.
124. 27. (ex 124. 30.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis. (Fondo per le politiche giovanili). - 1. Per gli anni 2008 e 2009, una quota non inferiore al 40 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per le politiche giovanili di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata a rilasciare garanzie sussidiarie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono mutui per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea;
b) non avere superato il trentacinquesimo anno di età;
c) avere uno o più minori a carico;
d) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale il cui valore catastale superi i 50.000 euro;
e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;
f) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini IRPEF, superiore a 25.000 euro.
2. Per gli anni 2008 e 2009, una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per le politiche giovanili di cui al comma 2, dell'articolo 19, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni per operazioni di credito finalizzato al
l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e, in particolare:
a) per la realizzazione o la ristrutturazione di immobili destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa;
b) per l'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici;
c) per l'acquisto di servizi, abbonamenti a riviste specializzate e l'accesso a banche dati e siti web;
d) l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attraverso sistemi di informazione a distanza, e forme di assistenza e consulenza tecnico-progettuale.
3. Per gli anni 2008 e 2009, una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per le politiche giovanili, di cui al comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono prestiti d'onore ai giovani neodiplomati di età non superiore ai 21 anni:
a) per il conseguimento di un attestato professionale legalmente riconosciuto per un importo non inferiore a 10.000 euro;
b) per il conseguimento di un diploma di laurea presso un'università statale per un importo non inferiore a 30.000 euro».
124. 01. (ex 124. 20.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis. (Fondo nazionale per le comunità giovanili). - 1. All'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Dall'accesso al Fondo sono comunque esclusi:
a) le associazioni nei cui statuti non siano esplicitamente previste le finalità di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto all'uso di tutte le sostanze stupefacenti secondo le evidenze scientifiche nazionali e internazionali;
b) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;
c) i gruppi che occupano abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata;
d) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali o antidemocratiche;
e) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che non garantiscono al proprio interno l'assenza di discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica o nazionale, la religione, le convinzioni politiche o la condizione sociale».
124. 02. (ex 124. 21.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis. - 1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nei comuni della Repubblica, è istituito un Fondo speciale per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle principali arterie urbane, dotato di cinquanta milioni di euro per l'anno 2008, cinquanta milioni di euro per l'anno 2009 e di cinquanta milioni di euro a decorrere dal 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
124. 05. (ex 124. 05.) Filippi, Garavaglia.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis. - 1. Al fine di incrementare la presenza di sistemi di videosorveglianza sulle principali arterie dei comuni e delle province della Repubblica, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'installazione di sistemi di sicurezza, a disposizione dei comuni e delle province della Repubblica. Il predetto Fondo è dotato di quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
124. 06. (ex 67. 04.) Filippi, Garavaglia.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis. - 1. Al fine di incrementare la presenza di sistemi di videosorveglianza sulle principali arterie dei comuni italiani, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'installazione di sistemi di sicurezza nei comuni della Repubblica. Il predetto Fondo, al quale possono accedere i comuni della Repubblica, è dotato di quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
124. 07. (ex 67. 03.) Filippi, Garavaglia.
Capo XXVI
MISSIONE 30 - GIOVANI E SPORT
ART. 125.
(Promozione dello sport).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute e per la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso il CONI, un fondo denominato «Fondo per lo sport di base», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
125. 2 (ex 125. 6). Frassinetti, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le seguenti: il Coni.
125. 4 (ex 125. 5). Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito dell'impiego dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1, , una quota non inferiore al 30 per cento è destinata ad associazioni sportive dilettantistiche iscritte in maniera continuativa al Coni da non meno di anni 20.
125. 5 (ex 125. 24). Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le atlete in maternità, che esercitino in modo esclusivo attività sportiva agonistica dilettantistica a livello nazionale e od o internazionale da almeno un anno, hanno diritto all'indennità giornaliera per gli otto mesi antecedenti la data del parto e per i quattro mesi successivi alla stessa. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le
lavoratrici autonome di cui all'articolo 66 e seguenti del testo unico di cui al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa: Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
125. 6 (ex 125. 13). Di Centa, Prestigiacomo, Pelino, D'Ippolito Vitale, Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Ravetto, Santelli.
Al comma 2, alle parole: Gli atti e i provvedimenti, premettere le seguenti: Il programma d'utilizzo e i conseguenti.
125. 7 (ex 125. 4). Bono, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, dopo le parole: attività sportive, aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti e.
125. 8 (ex 125. 3). Bono, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: così suddiviso:
400.000 euro destinati alle attività di Special Olympics;
200.000 euro destinati alle attività della Federazione Italiana Sport Silenziosi;
400.000 euro destinati alle attività del Comitato Paralimpico.
125. 14 (ex * 125. 1 e * 125. 14). Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Capo XXVII
MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
ART. 126.
(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi).
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano alle tipologie di beni e servizi per le quali sono pubblicati bandi di abilitazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
*126. 3. (ex *126. 2. e *126. 9.) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano alle tipologie di beni e servizi per le quali sono pubblicati bandi di abilitazione al mercato elet
tronico della pubblica amministrazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
*126. 4. (ex *126. 3. e *126. 16.) Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano alle tipologie di beni e servizi per le quali sono pubblicati bandi di abilitazione al mercato elettronico della
pubblica amministrazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
*126. 5. (ex *126. 7.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. La valutazione del prezzo dei contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture è operata sottraendo dal prezzo di offerta il 50 per cento delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo, previste ai fini della produzione dei beni e servizi oggetto dei contratti stessi. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo non è soggetto a ribasso d'asta.
7-ter. Ai fini dell'incentivazione degli interventi di cui al comma 7-bis è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2008. L'utilizzo del Fondo è regolato con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro 150 giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
al comma 8, sostituire le parole: sull'entità dei risparmi conseguiti con le seguenti: sui relativi effetti economici e finanziari per il sistema economico e il settore pubblico.
all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
126. 6. (ex 126. 14.) Villetti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza continuativa conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università e gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2008, non potrà essere superiore, a partire dal terzo incarico o studio, al 70 per cento di quella sostenuta nell'anno 2007.
126. 9. (ex 126. 19.) Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
ART. 126-bis.
(Potenziamento del sistema pubblico di connettività).
Al comma 4, dopo le parole: 7 marzo 2005, n. 82, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza unificata.
126-bis. 3. Osvaldo Napoli.
Al comma 6, sostituire le parole: identifica le soluzioni tecniche e funzionali con le seguenti: identifica le soluzioni tecniche e funzionali addizionali, rispetto a quelle già fruibili dalle PA mediante il ricorso agli appalti SPC, facendo salvi gli appalti del Sistema Pubblico di Connettività già aggiudicati.
126-bis. 1. (ex 0.126. 03. 1.) Di Gioia.
ART. 127.
(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano).
Sopprimerlo.
*127. 1. (ex *127. 2.) Zorzato, Casero, Giudice.
Sopprimerlo.
*127. 2. (ex *127. 4.) Pini, Garavaglia.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 3 milioni.
127. 3. (ex 127. 6.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis. - 1. Al fine di permettere il completamento dei lavori della cittadella giudiziaria di Latina è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 62, comma 1.
127. 01. (ex 127. 01.) Pedrizzi.
ART. 128.
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili).
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dall'anno 2008 le autovetture di servizio possono essere assegnate in via esclusiva solo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Le autovetture di servizio assegnate in via non esclusiva devono essere utilizzate solo per spostamenti di servizio e non possono essere di cilindrata superiore ai 1600 centimetri cubici, con esclusione di quelle utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.
1-bis. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
128. 1. (ex 128. 2.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina il nuovo compenso per il Presidente e i componenti dell'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nella misura rispettivamente non superiore a 25.000 e non superiore a 12.500 euro lordi.
14-ter. Nel caso in cui il Presidente, i componenti dell'organo collegiale e il Direttore Generale dell'Autorità per l'Informatica provengano dall'Amministrazione dello Stato il compenso economico è quello dell'Amministrazione di provenienza senza nessun onere aggiuntivo.
128. 4. (ex 128. 7.) Ceccuzzi.
Sopprimere il comma 15.
128. 5. (ex 128. 6.) Ceccuzzi.
ART. 129.
(Contenimento dei costi della giustizia militare).
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: senza avviso alle parti con le seguenti: con obbligo da parte delle cancellerie di darne tempestivo avviso alle parti.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: senza nuovo con le seguenti: con obbligo di.
129. 7. (ex 129. 9.) Capezzone.
Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; il Ministro della giustizia provvede con proprio decreto alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari ordinari in attuazione dei provvedimenti adottati secondo quanto previsto dalla successiva lettera b);.
129. 8. (ex 129. 4.) Cirielli.
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e semi-direttive.
129. 9. (129. 2. e 129. 12.) Cirielli, Lamorte, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi.
129. 11. (ex 129. 5.) Cirielli.
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole:, sia a domanda sia d'ufficio,.
129. 12. (ex 129. 13.) Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: i trasferimenti dei magistrati fino alla fine della lettera.
129. 13. (ex 129. 6.) Cirielli.
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: i trasferimenti dei magistrati fino alla fine della lettera con le seguenti: i magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare che transitano in magistratura ordinaria decadono dal mandato all'atto del trasferimento;.
129. 14. (ex 129. 15.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole:, anche con assegnazione a diverse funzioni,.
129. 15. (ex 129. 16.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: con assegnazione a diverse funzioni aggiungere le seguenti:, di pari livello, anche in soprannumero.
129. 16. (ex 129. 7.) Cirielli.
Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il patrimonio immobiliare relativo alle strutture dismesse viene ceduto a titolo gratuito alle amministrazioni comunali competenti territorialmente o alle regioni che ne abbiano titolo in base a precise indicazioni legislative.
129. 17. (ex 129. 23.) Pili.
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
129. 19. (ex 129. 8.) Cirielli.
ART. 130.
(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico).
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Trascorsi cinque anni con le seguenti: Trascorso un anno.
130. 1. (ex 130. 2.) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.
ART. 131.
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).
Al comma 1, elenco n. 1, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
a) voce: Legge 15 novembre 1973, n. 734 sostituire le parole: articoli 6 e 8 con le seguenti: articolo 6;
b) sopprimere la voce: Decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
131. 2. (ex 131. 26.) La Loggia.
Al comma 1, elenco n. 1, rubrica: Ministero dell'interno voce: Legge 15 novembre 1973, n. 734 sostituire le parole: articoli 6 e 8 con le seguenti: articolo 6;
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, il comma 2 è abrogato.
131. 3. (ex 131. 20.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
12. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "Per le medesime finalità, nel triennio 2008, 2009 e 2010, il Ministero della difesa procede ad un programma pluriennale di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento infrastrutturale, comprendente gli alloggi di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497, anche mediante l'utilizzazione delle attività e procedure di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, ovvero, mediante la cessione, agli enti locali, di immobili verso prestazioni, a carico del soggetto contraente, strumentali all'adeguamento, al rinnovamento e al trasferimento delle infrastrutture militari. Con decreti del Ministero della difesa, da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro il 31 dicembre 2008, 2009 e 2010 sono individuati i beni immobili, non più utili ai fini della difesa nazionale, resi annualmente disponibili attraverso tale programma e quelli comunque non più utili ai medesimi fini, ad esclusione di quelli situati nel territorio delle regioni il cui statuto speciale prevede il trasferimento diretto alla regione medesima in caso di dismissione dalla destinazione statale, per un valore complessivo pari a 2.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di individuazione.
131. 6. (ex 131. 16.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora non si sia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione delle strutture periferiche ivi contemplate, con le modalità
indicate nella stessa disposizione, si provvede comunque all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro la data del 1o giugno 2008. Decorsi inutilmente tali termini, le strutture periferiche dei Ministeri non costituite in uffici regionali, sono riorganizzate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, nelle rispettive province, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
131. 7. (ex 131. 5.) Giudice.
ART. 132.
(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa).
Sopprimerlo.
132. 1. (ex 132. 6.) Alemanno.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto divieto di acquistare più di una unità immobiliare da parte di ciascuna acquirente.
Conseguentemente: al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) reitera ogni anno l'esame delle eventuali proprietà da alienare ove sussistano procedure nel rispetto di quanto indicato alla lettera b);
al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati integralmente in apposita aggiunta agli ordinari stanziamenti dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
132. 3. (ex 132. 2.) Cirielli.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: è sentito fino alla fine del periodo con le seguenti: è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER Comparto-Difesa.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
132. 5. (ex 132. 5.) Bosi, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: è sentito fino alla fine del periodo con le seguenti: è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER Comparto-Difesa.
132. 6. (ex 132. 12.) Bosi, Peretti.
Sopprimere il comma 5.
132. 8. (ex 132. 8. e 132. 16.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti, Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Continuano comunque ad avere piena validità gli elenchi degli alloggi alienabili di cui al decreto ministeriale 2004 del 2 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2006, che il Ministero della difesa trasferisce all'Agenzia del Demanio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
132. 10. (ex 132. 9.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis. - (Semplificazione delle procedure di dismissione dei beni immobili in uso all'Amministrazione della Difesa). - 1. In relazione alle esigenze delle Forze armate, il Ministero della Difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la valorizzazione dei beni immobili in uso all'Amministrazione della Difesa.
2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico, il Ministero della Difesa:
a) individua con propri decreti beni immobili in uso all'amministrazione della Difesa non più utili a fini istituzionali da inserire in appositi programmi di dismissione e valorizzazione predisposti dal medesimo Ministero;
b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà dei beni immobili non più funzionali alle esigenze istituzionali di cui alla lettera a) per essere destinati alle procedure di vendita fissate con un successivo regolamento con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del Demanio;
c) ai fini della stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, sostituiti da apposita dichiarazione;
d) approva i contratti di alienazione di ciascun bene; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;
e) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonché permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Difesa, sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari adotta il regolamento di attuazione dei cui al comma 2, lettera b). Nella predisposizione del regolamento di cui al presente comma il Ministero si conforma ai principi ricavabili dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
4. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi 13-bis, 13-ter e 13-quater sono abrogati.
5. All'articolo 1, comma 5, della legge 25 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «dello Stato» aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli immobili in uso all'amministrazione della Difesa».
132. 01. (ex 132. 06.) Giuditta, Cioffi.
ART. 134.
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 134. - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi, con conseguente messa in liquidazione, tutti gli enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i cui scopi siano cessati o non più perseguibili, ovvero si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, o siano nella concreta impossibilità di attuare i propri fini statutari.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro o i Ministri interessati, emana un regolamento contenente l'elenco degli enti di cui al comma 1 e lo trasmette alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di regolamento.
134. 1. (ex 134. 8.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione delle modalità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, al riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, organo tecnico scientifico del Ministero degli affari esteri, si provvede con decreto ministeriale da emanarsi ai sensi del comma 1, entro il 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 2.
134. 2. (ex 134. 31.) Picchi.
Sopprimere il comma 3.
134. 3. (ex 134. 14.) Alberto Giorgetti.
Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 2.
*134. 5. (ex ** 134. 16.) Migliori, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, allegato A, sopprimere il
numero 2.
*134. 500. La Commissione.
Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 2.
*134. 6. (ex ** 134. 30.) Picchi.
Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 3.
134. 8. (ex * 134. 13.) Alberto Giorgetti.
Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 4.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 100.
134. 9. (ex 134. 33.) Misuraca.
Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 4.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti per un importo di 82 mila euro a decorrere dall'anno 2008.
134. 10. (ex 134. 19.) Ascierto, Gasparri, Proietti, Cosimi, Gamba, Menia, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 4.
*134. 11. (ex 134. 17. e 134. 22) Migliori, Menia, Alberto Giorgetti, Catanoso.
Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 4.
*134. 13. (ex ** 134. 29.) Picchi, Gregorio Fontana.
Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 7.
134. 19. (ex * 134. 15.) Filipponio Tatarella, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 8.
134. 20. (ex 134. 18.) Menia, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
13) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
14) Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
15) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
16) Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
17) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
18) Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
19) Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
20) Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.
21) Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981.
22) Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi da 474 a 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
23) Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni.
24) Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
25) Italia Lavoro S.p.A.
134. 21. (ex 134. 24.) Villetti.
Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
13) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
14) Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
15) Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
16) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
17) Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
18) Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
19) Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.
20) Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del
Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981.
21) Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi da 474 a 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
22) Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni.
23) Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 460 (ex Sviluppo Italia spa).
134. 22. (ex 134. 23.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
13) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) - Istituito con legge 25 novembre 1995, n. 505;
14) Lega navale italiana, istituita con regio decreto n. 48 del 1907;
15) Ente nazionale risi, istituito con regio decreto-legge n. 1237 del 1931;
16) Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con regio decreto n. 354 del 1938;
17) Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
18) Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
19) Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981;
20) ISA - Istituto sviluppo agroalimentare;
21) Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni;
22) Sviluppo Italia S.p.A.;
23) Italia Lavoro S.p.A.
134. 23. (ex 134. 5.) Capezzone.
Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
13) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) - Istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505;
14) Lega navale italiana (L.N.I.) - istituita con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48;
15) Ente nazionale risi - istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni nella legge 21 dicembre 1931, n. 1783;
16) Fondazione Guglielmo Marconi - istituita con regio decreto 11 aprile 1938, n. 354;
17) Istituto Beata Lucia di Narni.
134. 24. (ex 134. 26.) Aurisicchio, Napoletano, Andrea Ricci, Zanella, Iacomino, Pegolo.
Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
13) Is.I.A.O. (Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente);
14) L.N.I. (Lega navale italiana);
15) Fondazione Guglielmo Marconi;
16) Istituto Beata Lucia di Narni.
134. 25. (ex 134. 10.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, il seguente numero:
13) Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - Aran, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
134. 26. (ex 134. 2.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, il seguente numero:
13) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O) - istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505.
134. 27. (ex 134. 20.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis - (Soppressione di Commissariati straordinari nella Regione Campania). - 1. È soppresso il Commissariato straordinario di cui all'articolo 11, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per il piano intermodale dell'Area Flegrea.
2. È soppresso il Commissariato di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle Acque nella Regione Campania.
3. Sono soppressi i Commissariati di Governo per l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania costituiti mediante ordinanze del Ministro dell'interno numeri 3158/2001 e 3258/2001, e ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri numeri 3322/2003, 3484/2005, 3521/2006 e 3532/2006.
4. È soppresso il Commissariato straordinario per il contenzioso e trasferimento delle opere di cui al titolo VII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
5. È soppresso il Commissariato di Governo per l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania.
6. È soppresso il Commissariato di Governo per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.
7. È soppresso il Commissariato straordinario di cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80, per i piani regionali di sviluppo previsti dall'articolo 4 della medesima legge.
8. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari nominati per le emergenze di cui ai commi da 1 a 7. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
9. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse sono attribuite alla Regione Campania secondo modalità stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non avente natura regolamentare, si dispone l'assegnazione ad altra amministrazione del personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse.
134. 03. (ex 18. 04.) Giuditta, D'Elpidio, Cioffi.
ART. 134-bis.
(Liquidazione della CONI Servizi spa).
Sopprimerlo.
*134-bis. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimerlo.
*134-bis. 2. Alberto Giogetti.
ART. 135.
(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali).
Dopo l'articolo 135, aggiungere i seguenti:
Art. 135-bis. (Alienazione di immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici). 1. Entro il 31 gennaio 2008 l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, le unità immobiliari di proprietà dello Stato, che risultino essere utilizzate come sedi di uffici delle amministrazioni, con prioritario riferimento a quelle per le quali sia stato già determinato il valore di mercato, ed escludendo gli immobili assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale di cui dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno del triennio 2008-2010, le unità immobiliari di cui al comma 1 sono conferite, per un valore di mercato pari ad almeno 10.000 milioni di euro in ragione d'anno, ad un fondo comune di investimento immobiliare, che il Ministro dell'economia e delle finanze è all'uopo autorizzato a promuovere con proprio decreto, recante altresì la disciplina delle procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze gli immobili in uso governativo, conferiti ai sensi dei comma 2, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato, ivi incluso il diritto di prelazione a favore dell'Agenzia in caso di successiva alienazione degli immobili da parte del Fondo. Gli oneri relativi ai contratti di locazione sono posti a carico, per il primo triennio, del fondo di cui al comma 4.
4. I proventi derivanti dal collocamento delle quote del fondo di cui al comma 2, sono versati in apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i fondi di cui agli articoli 135-ter e 135-quater della presente legge, nei limiti delle rispettive dotazioni, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3. Gli importi eventualmente eccedenti sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, emanato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 135, l'ammontare degli importi dei contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni ai sensi del presente articolo non è computato ai fini del piano di riduzione della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, di cui all'articolo 1, commi da 204 a 208, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni dei presente articolo, con particolare riferimento all'illustrazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti nella gestione del Fondo immobiliare di cui al comma 2.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
Art. 135-ter. (Istituzione del Fondo per la Strategia di Lisbona- Competitività del sistema produttivo nazionale e accelerazione delle procedure). - 1. Al fine di accelerare la ripresa di competitività del complessivo sistema produttivo nazionale,
in relazione agli obiettivi di sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona, sono autorizzati, in aggiunta al quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, programmi straordinari di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e di rafforzamento dimensionale per l'internazionalizzazione delle imprese, diretti al recupero di quote di mercato e all'accrescimento dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate, nonché di interventi infrastrutturali e per il controllo e la sicurezza del territorio.
2. Per il finanziamento dei programmi straordinari di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato «Fondo per la Strategia di Lisbona», per la cui dotazione, nella misura massima di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, si procede ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 4.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno dal Presidente del Consiglio dei ministri, in linea con gli obiettivi prioritari indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, tenendo altresì conto delle risorse già eventualmente disponibili per i settori interessati, ancorché del loro effettivo stato di utilizzo. In particolare la ripartizione è finalizzata a finanziare:
a) progetti di ricerca ed innovazione, sia di processo che di prodotto, per le piccole e medie imprese;
b) reti di trasporto, reti energetiche ed acquedotti, nonché obiettivi definiti nell'ambito dei processo di Barcellona, così come stabilito dai Ministri degli esteri degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) nei comparti delle infrastrutture, l'ammortamento e l'ampliamento della rete viaria ordinaria e autostradale, la rete ferroviaria nazionale, i sistemi aeroportuali, portuali ed interportuali, nonché la relativa logistica;
d) ai fini del controllo e della sicurezza del territorio, il potenziamento delle azioni di monitoraggio, osservazione e controllo, attraverso dotazioni di impianti e strutture ad alta tecnologia da attribuire alle competenti Forze di Polizia.
4. Con effetto dal 1o maggio 2008, le Amministrazioni competenti all'attuazione dei programmi straordinari di cui al comma 1, sulla base del piano di riparto del Fondo e nelle more delle conseguenti variazioni contabili di bilancio, provvedono a dare attuazione dei programmi medesimi, in un quadro di coerenza con gli eventuali programmi ordinari già predisposti. A tal fine, i Ministri competenti provvedono all'approvazione dei progetti e alla nomina dei relativi responsabili, di cui all'articolo 1, commi 842 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove non ancora intervenute, nonché alla relativa attuazione, in deroga alle richiamate disposizioni, con l'adozione di provvedimenti di natura non regolamentare.
5. Per le finalità del presente articolo, tenuto conto delle esigenze di garantire la massima efficienza e tempestività degli interventi, con riferimento all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) restano sospese, per la durata di un biennio dall'entrata in vigore della presente norma, le procedure di cui ai commi 511 e 512 relative all'attivazione dei contributi quindicennali autorizzati per il finanziamento dei relativi interventi, cui provvede direttamente il Ministro competente, fermo restando il ruolo compensativo dell'apposito Fondo, che viene corrispondentemente ridotto;
b) i criteri e le modalità di cui ai commi 848 e 853, per l'attivazione degli interventi ivi previsti, ove non ancora stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti con provvedimenti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico entro i successivi trenta giorni;
c) la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui ai commi 863 e seguenti, è effettuata entro il 28 febbraio 2008.
6. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. II Presidente del Consiglio, con apposita relazione, riferisce al Parlamento sui criteri di riparto e le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 135-quater. (Programmi integrati per la rivitalizzazione e lo sviluppo urbano). 1. I comuni capoluogo di provincia sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano, di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie e ambientali nelle città metropolitane e di ampliamento dell'offerta di edilizia residenziale, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.
2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:
a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e non, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;
b) recupero e miglioramento degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;
c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento di elementi di arredo urbano nel tessuto complessivo;
d) ammodernamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;
e) miglioramento dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientai di sviluppo compatibile; promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo alle periferie.
3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo di provincia possono istituire un apposito ufficio speciale.
4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare, le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa, delle caratteristiche di prestazione e delle specifiche funzionali individuate nel programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il predetto termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato. Nei trenta
giorni successivi, il comune approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione dì pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.
5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture, con una dotazione massima pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2008-2010. Il Fondo è ripartito semestralmente, a decorrere dal 30 giugno 2008, con decreti ministeriali sulla base delle istanze pervenute. Alla dotazione del Fondo si provvede in misura corrispondente ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 4, della presente legge.
6. Le istanze di cui al comma 5 devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia e in relazione al quale sono individuate la consistenza dei degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:
a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
b) finanziamenti della regione e degli altri enti locali territoriali;
c) stipula di accordi di programma;
d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
e) risorse conferite da soggetti privati.
8. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico nell'ambito dei programmi previsti dai commi da 1 a 7, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del comune capoluogo di provincia opera con poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo alla scelta dei soci privati sulla base di manifestazioni d'interesse a seguito di avviso pubblico, stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o dì convenzione, secondo la vigente normativa in materia.
Art. 135-quater. (Agevolazioni fiscali per investimenti ad alto contenuto tecnologico delle PMI). 1. Per il quinquennio 2008-2012, alle piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, è riconosciuta, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e in aggiunta alle ordinarie deduzioni, una deduzione pari al 90 per cento dell'ammontare degli interessi passivi derivanti da operazioni di indebitamento finalizzate all'attuazione di nuovi investimenti diretti all'adozione di innovazioni di processo e di prodotto ad alto contenuto tecnologico.
2. L'agevolazione di al comma 1 spetta per operazioni di indebitamento riferite a nuovi investimenti non superiori a 20 milioni di euro per le imprese fino a 50 dipendenti, e a 40 milioni di euro alle restanti imprese. L'agevolazione non è fruibile se gli investimenti non vengono realizzati entro il 31 dicembre 2009. Ai fini dell'agevolazione le imprese devono
certificare nella nota integrativa al bilancio le finalità delle suddette operazioni di indebitamento e la congruità, rispetto ai valori di mercato, dei tassi di interesse applicati alle operazioni medesime, nonché dare conto degli investimenti effettivamente realizzati.
3. Gli investimenti ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 sono iscrivibili sia tra le immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. I, del codice civile, compresi i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi, sia tra le immobilizzazioni materiali, di cui al articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, con particolare riferimento al costo degli investimenti in beni strumentali - impianti, macchinari e attrezzature industriali - volti all'adozione di cicli produttivi ad alto contenuto tecnologico e a ridotto consumo energetico, con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo non può essere fruita qualora le imprese di cui al comma 1 beneficino, nel medesimo periodo di imposta, di interventi agevolativi disposti ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 3, lettera a), della presente legge.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la definizione della tipologia dei nuovi investimenti ammissibili ai fini della deduzione di cui al comma 1, nonché le procedure per il controllo e la riscossione della maggiore imposta non versata in caso di non effettiva realizzazione degli investimenti nel termine di cui al comma 2.
Art. 135-quinquies. (Disposizioni in materia di editoria ed ulteriori disposizioni in materia di entrate). 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura superiore a 4 milioni di euro.
2. A decorrere dal medesimo esercizio finanziario di cui al comma 1, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al presente comma, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con proprio decreto, le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative all'alcol etilico, al fine di conseguire un maggior gettito annuo non inferiore a 70 milioni di euro.
4. A decorrere dal periodo di imposta 2008, le navi e le imbarcazioni a motore e a vela con motore ausiliario da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale, se di lunghezza superiore a 12 metri.
5. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando
all'importo fisso di euro 200 le seguenti somme:
a) euro 1 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;
b) euro 2 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;
c) euro 3 per ogni centimetro eccedente metri 24, fino ad un massimo di 5.000 euro.
6. La tassa di stazionamento di cui al comma 5 non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonché ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
7. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
8. Gli importi indicati nel comma 5 sono ridotti del 20, del 30 e del 50 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
9. Le modalità applicative e di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti.
135. 01. (ex 135. 04.) Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, De Luca, Nardi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis. (Misure in materia di funzionamento dei fondi interprofessionali). 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «A partire dal 1o gennaio 2008 ai fondi affluiscono i versamenti effettuati dai datori di lavoro che vi aderiscono, sulla base di quanto fissato dal regolamento di ciascun fondo. Tale regolamento definisce modalità e misura del versamento della quota di adesione, che può essere anche superiore allo 0,30 per cento dell'ammontare delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano all'INPS il versamento della quota di adesione, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. L'INPS provvede al servizio di raccolta, trasferendo, per intero, al fondo indicato dal datore di lavoro il versamento ricevuto, una volta dedotti i meri costi amministrativi, secondo modalità definite in apposita convenzione stipulata tra i fondi e l'Istituto. Sino alla data di entrata in vigore della predetta convenzione continuano ad applicarsi le modalità già utilizzate. Se non disciplinata diversamente dalla predetta convenzione, l'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1o gennaio successivo; le successive adesioni o disdette hanno effetto dal 1o gennaio di ogni anno; l'INPS provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali, nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti ed alle quote di adesione da esse versate. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi e del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro che non aderiscono ai fondi, obbligati al versamento di detto contributo,
destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
c) il comma 4 è abrogato.
135. 03. (ex 135. 02.) Musi.
Capo XXVIII
MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE
ART. 136.
(Otto per mille e cinque per mille).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
La quota di cui all'articolo 1 è destinata, in una misura comunque non inferiore al 5 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del decreto del Presidente della Repubblica marzo 1998, n. 76.
136. 1. (ex 136. 20.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Villetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
La quota di cui all'articolo 1 è destinata, in una misura comunque non inferiore al 2 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
136. 2. (ex 136. 21.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
La quota di cui all'articolo 1 è destinata, in una misura comunque non inferiore all'1 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle
iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
136. 3. (ex 136. 22.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
La quota di cui all'articolo 1 è destinata, in una misura comunque non inferiore allo 0,5 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale odi carattere sanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
136. 4. (ex 136. 23.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fatte salve le disposizioni in tema di procedura di revisione dei criteri di ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito Irpef, definite all'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e fatto salvo quanto disposto dalla legge 20 maggio 1985, n. 206, all'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale».
136. 5. (ex 136. 30.) Villetti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui non sono stati istituiti con leggi regionali gli albi locali di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le associazioni di promozione sociale che svolgono attività nel solo ambito territoriale possono accedere al riparto di cui al comma 1234 del medesimo articolo 1, dopo appropriata istruttoria dell'Agenzia delle Entrate.
136. 9. (ex 136. 29.) Dato, Di Gioia, Angelo Piazza.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: netta fino alla fine del comma con le seguenti: stessa è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
4. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dell'università e ricerca e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 1, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
136. 14. (ex 136. 26.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: nel limite dell'importo di cui al comma 6.
Conseguentemente, al comma 5:
dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro il 28 febbraio 2008;
dopo la parole: riparto delle somme stesse aggiungere le seguenti:, i tempi entro i quali debbono essere svolte tutte le diverse procedure e erogate le risorse.
136. 15. (ex 136. 43.) Volontè, Galletti, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: della legge 7 dicembre 2000, n. 383 aggiungere le seguenti: delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
136. 18. (ex 136. 45.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; con le seguenti: associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge;.
136. 19. (ex 136. 17.) Caparini, Garavaglia Filippi.
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
136. 21. (ex 136. 2.) Del Bue.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
d) contributo a favore dei Corpi di Polizia Municipale del comune di residenza del contribuente;
e) contributo a favore dell'Arma dei Carabinieri;
f) contributo a favore della Polizia di Stato;
g) contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
136. 22. (ex 136. 18.) Pini, Garavaglia.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) finanziamento di progetti dedicati alla ricerca farmacologica, presentati e approvati dall'Istituto superiore di sanità, nel campo delle malattie rare e della sperimentazione di principi farmacologici attivi specificamente rivolti all'impiego pediatrico.
136. 23. (ex 136. 39.) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) finanziamento delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
136. 24. (ex 136. 24.) Pescante, Di Centa, Luciano Rossi, Aracu.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) istituzione di un fondo per la concessione di borse di studio per studenti meritevoli vincitori di titoli europei, mondiali od olimpionici in discipline sportive riconosciute dal CONI.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
: - 10.000.
136. 25. (ex 136. 4.) Aracu.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle Regioni in cui non sono stati istituiti con leggi regionali gli albi locali previsti dalla legge n. 383 del 2000, anche le associazioni di promozione sociale che svolgono attività solo in ambito territoriale possono usufruire del libero contributo del 5 per mille, dopo appropriata istruttoria delle Agenzie delle Entrate regionali.
136. 29. (ex 136. 33.) Giudice.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3, all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «beneficenza» è sostituita dalle seguenti: «attività erogativa a carattere filantropico»;
b) al comma 4, la parola: «beneficenza» è sostituita dalle seguenti: «attività erogativa a carattere filantropico».
136. 32. (ex 136. 13.) Tabacci.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3 all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: «di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381» sono aggiunte le seguenti: «e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».
136. 33. (ex 136. 14.) Tabacci.
Dopo l'articolo 136 aggiungere il seguente:
Art. 136-bis. 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti i seguenti commi:
9-bis. Sono integralmente deducibili dal reddito della fondazione le erogazioni effettuate nei settori ammessi.
9-ter. La fondazione, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria , può fare concorrere gli stessi alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti, nel qual caso la ritenuta applicata è a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta in sede di dichiarazione annuale.
2. All'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso al 1o gennaio 2008 le misure percentuali di 0,60 e 5 di cui ai commi 3 e 5 sono portate rispettivamente allo 0,50 e al 4.
136. 01. (ex 136. 03.) Crosetto.
Capo XXIX
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI.
ART. 137.
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali).
Al comma 2, sostituire le parole: dal primo rinnovo fino alla fine del comma con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 cessano dall'incarico dalla stessa data; i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto stabilisce entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi omnicomprensivi per gli emolumenti annui dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1, da determinare per classi individuate sulla base dei ricavi complessivi e/o degli utili delle Società stesse.
137. 3. (ex 137. 8.) Villetti.
Al comma 4, dopo le parole: Le società di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: che rientrino tra i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
137. 6. (ex 137. 6.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 5, dopo la parola: regolamentati, aggiungere le seguenti: ed alle società cui sono attribuite o mediante le quali sono esercitate pubbliche funzioni ed a quelle dalle stesse controllate.
* 137. 10. (ex 137. 20.) Peretti, Zinzi.
Al comma 5, dopo la parola: regolamentati, aggiungere le seguenti: ed alle società cui sono attribuite o mediante le quali sono esercitate pubbliche funzioni ed a quelle dalle stesse controllate.
* 137. 11. (ex 137. 21.) Di Gioia.
Al comma 5, dopo la parola: regolamentati aggiungere le seguenti: e alle società da queste controllate o a queste collegate.
137. 12. (ex 137. 3. 137. 14) Zanetta, Giudice.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le società aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui controllo è detenuto, direttamente o indirettamente ai sensi del comma 1, dalla Regione, dalle Province autonome e dagli enti locali ed altri enti pubblici ad ordinamento regionale o provinciale, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con legge regionale o provinciale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle norme comunitarie e delle norme statali vincolanti per la potestà legislativa regionale e provinciale e comunque assicurando negli organi societari un'adeguata partecipazione degli altri soci.
137. 15. (ex 137. 17.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 del presente articolo si applicano agli enti strumentali degli enti locali costituiti nelle forme di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Nel caso di enti strumentali di natura consortile, le iniziative di cui al comma 1 devono essere promosse, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla pubblica amministrazione che detiene la quota maggiore dell'ente. In caso di partecipazioni paritetiche, l'onere grava su ciascuna delle amministrazioni titolari delle partecipazioni maggiori.
137. 17. (ex 137. 16.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
ART. 138.
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).
Sopprimerlo.
* 138. 1. (ex 138. 1.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Sopprimerlo.
* 138. 2. (ex 138. 8. e 138. 9) Armosino, Stradella, La Loggia, Giudice.
Sopprimerlo.
* 138. 3. (ex 138. 20). Lamorte, Alberto Giorgetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 138. - 1. È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di attuare procedure arbitrali relative a contratti pubblici di lavori servizi e forniture, al dl fuori della disciplina di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16:
2. All'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Collegio arbitrale è scelto di comune accordo dalle parti tra magistrati ordinari e amministrativi con grado rispettivamente non inferiore a magistrato di Cassazione ovvero consigliere di Stato, iscritti nell'Albo di cui al successivo articolo 242».
b) il comma 15 è sostituito dal seguente: «In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi del comma 5, il Presidente del Collegio arbitrale è nominato, ad iniziativa della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale che vi provvede mediante sorteggio tra i giudici ordinari e amministrativi con grado non inferiore rispettivamente a magistrato di Cassazione ovvero Consigliere di Stato iscritti nell'Albo di cui al successivo articolo 242. Il magistrato prescelto mediante sorteggio e nominato Presidente del Collegio non può essere ulteriormente sorteggiato per il periodo di due anni decorrenti dalla data di costituzione del Collegio da lui presieduto».
c) è aggiunto il seguente comma:
16. Sia in caso di accordo delle parti sul nominativo del Presidente del Collegio, sia in caso di mancato accordo, la procedura arbitrale si svolge presso la Camera Arbitrale nelle forme e con la regolamentazione di cui ai successivi articoli 242 e 243.
3. All'articolo 242 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Possono essere ammessi all'Albo dei Presidenti dei Collegi Arbitrali esclusivamente magistrati ordinati e amministrativi rispettivamente con grado non inferiore a magistrato di Cassazione o
Consigliere di Stato, selezionati in base a criteri oggettivi che tengano conto della competenza ed esperienza maturata nel settore dei contratti pubblici».
b) al comma 10, le parole: «Per le ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15» sono soppresse.
4. All'articolo 243, il comma 1 è sostituito dal seguente: «A tutti i giudizi arbitrati, si applicano inoltre le seguenti regole».
138. 4. (ex 138. 17.) Peretti, Zinzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 138. - (Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche). - 1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di attuare procedure arbitrali relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al di fuori della disciplina di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. All'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La nomina del Presidente del collegio arbitrale è comunicata dalle parti alla camera arbitrale, di cui al successivo comma 7, la quale può, entro dieci giorni, rendere inefficace la nomina stessa sulla base di specifica motivazione in relazione alla professionalità del soggetto indicato, in applicazione di puntuali criteri generali adottati dallo stesso organismo».
* 138. 5. (ex 138. 3.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 138. - (Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche ammini
strazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).- 1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di attuare procedure arbitrali relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al di fuori della disciplina di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. All'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La nomina del Presidente del collegio arbitrale è comunicata dalle parti alla camera arbitrale, di cui al successivo comma 7, la quale può, entro dieci giorni, rendere inefficace la nomina stessa sulla base di specifica motivazione in relazione alla professionalità del soggetto indicato, in applicazione di puntuali criteri generali adottati dallo stesso organismo».
* 138. 6. (ex 138. 10.) La Loggia, Giudice.
Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo che le parti, d'accordo, decidano che deferiranno le loro controversie a collegi arbitrali costituiti presso la Camera arbitrale, con l'intesa di accollarsi, ciascuna, gli onorari e le spese dei propri arbitri e dei propri legali,
138. 7. (ex 138. 18.) Peretti, Zinzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aggiungere le seguenti: non relativi a concessioni di pubblico servizio.
138. 9. (ex 138. 27.) Bernardo.
Al comma 2, premettere le seguenti parole: Con esclusione delle società quotate in borsa.
138. 10. (ex 138. 28.) Bernardo.
Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ovvero partecipate maggioritariamente.
* 138. 12. (ex 138. 4.) Saglia.
Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ovvero partecipate maggioritariamente.
* 138. 13. (ex 138. 16.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le società quotate in Borsa.
**138. 15. (ex 138. 13.) Peretti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le società quotate in Borsa.
**138. 16. (ex 138. 26.) Di Gioia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Tutte le controversie di cui al presente articolo sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. L'applicazione del presente articolo è subordinata all'effettiva attivazione delle stesse sezioni specializzate accertata con decreto del Ministro della giustizia.
138. 17. (ex 138. 22.) Di Gioia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, dopo il comma 15-quater è inserito il seguente comma:
15-quinques) il divieto di partecipazione alle gare di cui all'articolo 113, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, non si applica alle società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate al 1o ottobre 2003, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico, che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica che, in applicazione dell'articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, successivamente alla data del 1o gennaio 2007, continuino ad erogare servizi pubblici in forza di concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica.
*138. 19. (ex 138. 5.) Saglia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, dopo il comma 15-quater è inserito il seguente comma:
15-quinques) il divieto di partecipazione alle gare di cui all'articolo 113, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, non si applica alle società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate al 1o ottobre 2003, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico, che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica che, in applicazione dell'articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, successivamente alla data del 1o
gennaio 2007, continuino ad erogare servizi pubblici in forza di concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica.
* 138. 20. (ex 138. 15.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente articolo:
Art. 138-bis. 1. All'articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da «mediante affissione» a «articolo 2 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero all'articolo 122»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso deve altresì indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa dall'Amministrazione aggiudicatrice in esito alla procedura negoziata di cui alla citata disposizione».
2. All'articolo 155 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il promotore può adeguare la propria offerta a quella giudicata dall'Amministrazione aggiudicatrice più vantaggiosa in esito alla procedura negoziata; in questo caso l'aggiudicazione della concessione è disposta a favore del promotore».
138. 02. (ex 138. 03.) Crosetto, Verro.
ART. 140.
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche).
Sopprimerlo.
*140. 1. (ex 140. 3.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Sopprimerlo.
*140. 2 (ex 140. 21.) Zanetta.
Sostituirlo con il seguente:
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società per svolgere attività di produzione di beni e di servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni.
140. 4 (ex 140. 27.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
140. 6. (ex 140. 4.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: finalità istituzionali, aggiungere le seguenti: e non acquisibili sul mercato.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: servizi di interesse generale, aggiungere le seguenti: diversi da quelli di interesse economico generale.
140. 9. (ex 140. 23.) Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sempre ammessa, nell'ambito dei rispettivi libelli di competenza, nel momento in cui nel mercato e nel privato sociale si verifica l'effettiva assenza di soggetti in grado di soddisfare il suddetto interesse, fatta salva la gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.
140. 11. (ex 140. 18.) Buonfiglio, Mura.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è ammessa la costituzione di società, la trasformazione ed il mantenimento delle attuali da parte di amministrazioni che hanno assunto partecipazioni a società di servizi, anche di interesse generale, colpite da provvedimenti di interdittiva antimafia (ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 252 del 3 giugno 98).
140. 13. (ex 140. 25.) Pezzella, Salerno, Buontempo, Santanché.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «In deroga a quanto sopra disposto, le società di cui al comma 1 possono svolgere prestazioni a favore di altre società analoghe esclusivamente in esecuzione di attività afferenti a progetti di riutilizzazione di soluzioni informatiche, sistemi infotelematici e servizi di e-governement.»
140. 16. (ex 140. 22.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle partecipazioni dirette detenute in società quotate in mercati regolamentati e alle partecipazioni indirette nelle società da queste controllate o a queste collegate.
*140. 19. (ex 140. 2., 140.9, 140. 17.) Verro Zanetta Giudice.
Al comma 4, sopprimere le parole: nel rispetto del comma 1.
140. 20 (ex 140. 5.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 86, comma 9, dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le amministrazioni possono attivare contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale solo a fronte di esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale connesse ai processi di riorganizzazione e di riqualificazione del personale, previa verifica circa l'opportunità di ricorrere all'esternalizzazione e all'appalto di servizi. In alcun caso possono essere utilizzati i contratti di cui al presente comma per la copertura di posizioni di organico temporaneamente vacanti per la quale si provvede con i contratti di lavoro flessibili di cui all'articolo 36 del presente decreto.
* 140. 21. (ex 140. 16.) Giudice.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 86, comma 9, dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le amministrazioni possono attivare contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale solo a fronte di esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale connesse ai processi di riorganizzazione e di riqualificazione del personale, previa verifica circa l'opportunità di ricorrere all'esternalizzazione e all'appalto di servizi. In alcun caso possono essere utilizzati i contratti di cui al presente comma per la copertura di posizioni di organico temporaneamente vacanti per la quale
si provvede con i contratti di lavoro flessibili di cui all'articolo 36 del presente decreto.
*140. 22. (ex 140. 8.) Leo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti strumentali degli enti locali costituiti nelle forme di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni titolari di enti strumentali o chi partecipazione in enti di natura consortile provvedono a limitare l'oggetto dell'attività degli stessi alle disposizioni di cui al comma 2. Nel caso in cui la delimitazione dell'oggetto dell'attività a quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali rendesse antieconomico il mantenimento in vita dell'ente strumentale, si procede alla sua trasformazione con le modalità di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locati». Nei successivi dodici mesi le amministrazioni interessate danno applicazione a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.
140. 23. (ex 140. 19.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le aziende costituite dagli enti locali per la gestione, diretta o tramite società controllate o collegate, di servizi pubblici locali, anche in relazione ad attività economiche ad essi complementari, connesse od affini.
140. 24. (ex 140. 26.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 140 aggiungere il seguente:
Art. 140-bis.- 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «con esclusione dei servizi pubblici locali», inserire le seguenti: «e delle società quotate e loro partecipate».
140. 01 (ex 140. 03.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
ART. 144.
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti).
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 144. - (Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Il presente articolo si applica ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) le autorità indipendenti;
d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;
f) le università;
g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. La complessiva retribuzione dei soggetti di cui al comma 1 non può superare quella massima percepibile dal primo Presidente della Corte di cassazione.
3. L'individuazione dei limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è opponibile, ai fini dei presente articolo, entro sessanta giorni dal pubblico annuncio datone nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Ogni incremento della retribuzione massima percepibile dal primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini del presente articolo, entro sessanta giorni dal pubblico annuncio datone nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia
titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo od individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno ad personam, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.
2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna;
b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera a) alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera n) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale requisito non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;
c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare dei compenso, attraverso il sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
7. Il presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti dei Governo e delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera c) del comma 6.
8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.
Art. 144-bis. - (Limiti ai compensi per incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:
a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144;
b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio metropolitano.
2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico delle pubbliche finanze non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 144.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 144.
4. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità dì uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 144, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento
del limite sia determinato dal cumulo con emolumentì derivanti dai contratti di cui al comma 1. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.
5. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, sul sito web dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 1, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.
Art. 144-ter. - (Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collocate). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:
a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:
1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144;
2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero l;
b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera a);
e) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano con i medesimi soggetti.
2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma I riceva a carico delle pubbliche finanze non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 144. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.
3. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità dì uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144, si applica il comma 3 dell'articolo 144-bis a partire dalla stipula di tutti ì nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.
4. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo, sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 1, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.
5. Il dirigente della società responsabile dei pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 3 e l'ammontare del compenso,
attraverso il sito web della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.
6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 1, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.
Art. 144-quater. - (Abrogazioni e princìpi fondamentali). - 1. I commi 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.
2. Le disposizioni degli articoli 144, 144-bis e 144-ter costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 144-quinquies. - (Disposizioni ordinamentali sugli incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici). - 1. Ai fini del presente articolo si definisce «incarico»:
a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;
b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144.
2. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), dei citato testo unico.
3. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti di cui al comma 2 fissano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 144-quater, comma 3, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione.
4 Con il regolamento di cui al comma 4 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 1.
5. L'affidamento di incarichi di cui al comma 1 effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.
7. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 1 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
8. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 7, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 1 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono denominate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici dei Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.
Art. 144-sexies. - (Contratti assicurativi per rischi derivanti dalla pubblica funzione). - 1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data dei 30 giugno 2008.
3. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale di una somma pari al dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
Art. 144-septies. - (Corte dei conti). - 1. I componenti designati ad integrare le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, non possono prendere parte ad alcuna deliberazione il cui oggetto siano atti dell'ente designante.
2. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione degli articoli 144, 144-bis, 144-ter, 144-quater, 144-quinqies e 144-sexies, con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta dei presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.
4. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.
5. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico». 18. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»; b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».
144. 2. (ex 144. 20. parte ammissibile) Crema.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, esclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1958, n. 265, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.
144. 5. (ex 144. 72.) Bruno.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: chiunque con le seguenti: qualunque persona fisica che.
144. 7. (ex 144. 34.) Di Centa.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: statali.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le amministrazioni regionali e degli enti locali possono essere autorizzate deroghe con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel limite massimo di 100 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilìtà.
144. 8. (ex 144. 99.) Garnero Santanché, Buontempo, Pezzella, Salerno.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 3.
Conseguentemente:
al medesimo periodo, sostituire le parole: non può superare quello dei primo presidente della Corte di Cassazione con le seguenti: non può superare il trattamento netto spettante ai membri dei Parlamento;
al secondo periodo, sopprimere le parole: magistrati ordinari, amministrativi e contabili,.
144. 9. (ex 144. 88.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: partecipazione pubblica aggiungere la seguente: statale.
Conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino a metropolitano;
al settimo periodo, dopo le parole: partecipazione pubblica aggiungere la parola statale.
*144. 12. (ex 144. 29.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: partecipazione pubblica aggiungere la seguente: statale.
Conseguentemente:
al medesimo periodo,sopprimere le parole da: ovvero fino a metropolitano;
al settimo periodo, dopo le parole: partecipazione pubblica aggiungere la parola statale.
*144. 13. (ex *144. 11.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: metropolitano con la seguente: nazionale.
144. 15. (ex 144. 87.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quello del primo presidente della Corte di cassazione. con le seguenti: quello del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.
144. 16. (ex 144. 91.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ordinari, amministrativi e contabili, aggiungere le seguenti: agli avvocati e procuratori dello Stato e ai dirigenti, relativamente agli incarichi di cui agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
Conseguentemente, al medesimo periodo, in fine, sopprimere le parole: ai dirigenti
144. 18. (ex *144. 68.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: alle attività il cui compenso fino a: prestazione artistica o professionale con le seguenti: alle attività dì natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica.
144. 20. (vedi 0. 144. 101. 1. e 0. 144. 101. 3.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: il cui compenso è basato su tariffe professionali con le seguenti: di natura professionale.
144. 22. (ex 144. 110.) D'Elpidio, Fabris, Cioffi.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o professionale.
*144. 23. (ex 144. 3.) Angelo Piazza, Lusetti.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o professionale.
*144. 24. (ex 144. 76.) La Loggia, Giudice.
Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: le società.
144. 28. (ex 144. 89.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, settimo periodo, dopo le parole: competenti istituti di previdenza e assistenza aggiungere le seguenti: salvo il caso di prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali.
144. 29. (ex 144. 90.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, sopprimere il nono periodo.
144. 30. (ex 144. 85.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.
144. 31. (ex 144. 36.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Sostituire il comma 3-ter con il seguente:
3-ter. Il comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 25 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale».
144. 32. (vedi 144. 95.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 3-ter, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) Il comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
725. Nelle società a totale partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico non può essere superiore al settanta per cento delle indennità del rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici, Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione delle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, non può essere superiore, rispettivamente, al settanta e al sessanta per cento dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società.
Conseguentemente, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
3-ter. 1. Il comma 726 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.
144. 33. (vedi 144. 94.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 3-ter, sopprimere le lettere a) e b).
144. 34. (ex 0. 144. 101. 7.) Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Verro.
Al comma 4., sopprimere il quarto periodo.
144. 36. (ex 144. 19.) Verro.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro 90 giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
144. 38. (ex 144. 42.) Di Gioia
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«1-bis. I commi da 1 a 11 del presente articolo non si applicano alle persone giuridiche».
144. 41. (ex 144. 98.) Germontani, Alberto Giorgetti.
Sopprimere i commi 13, 14 e 15.
*144. 42. (ex *144. 7. e 144. 96.) Saglia, Moffa, Alberto Giorgetti.
Sopprimere i commi 13, 14 e 15.
*144. 43. (ex *144. 13. e 144. 73.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto, Gelmini.
Sopprimere il comma 13.
144. 45. (ex 144. 8.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Sopprimere il comma 13.
144. 46. (ex 144. 30.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 14, sopprimere le parole: i limiti.
Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo periodo.
*144. 47. (ex *144. 9.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 14, sopprimere le parole: i limiti.
Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo periodo.
*144. 48. (ex 144. 31.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere il comma 15.
**144. 49. (ex 144. 10.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Sopprimere il comma 15.
**144. 50. (ex 144. 32.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere il comma 17.
*144. 51. (ex *144. 74., 144. 51. e 144. 12.) Gelmini. Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Sopprimere il comma 17.
*144. 53. (ex *144. 6. e 144. 97.) Saglia, Moffa, Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 17-bis con il seguente:
17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, ed all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».
Al comma 19-bis, sostituire la parola: giugno con la seguente: aprile.
144. 500. La Commissione.
Al comma 19, primo periodo sostituire le parole da: e per il potenziamento fino a: governo dell'Istituto con le seguenti: già svolte, il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti adotta i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 dei decreto legislativo 30luglio 1999, n. 286. Il Consiglio di Presidenza
144. 54. (vedi 144. 27.) Sgobio, Diliberto, Licandro.
Al comma 19, primo periodo, sopprimere le parole: su proposta del Presidente della medesima Corte.
144. 55. (vedi 144. 28.) Sgobio, Diliberto, Licandro.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: Il presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto con le seguenti: Il Consiglio di presidenza.
144. 56. (vedi 144. 26.) Sgobio, Diliberto, Licandro.
Sopprimere il comma 22.
144. 57. (ex 144. 21.) Capezzone.
Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:
Art. 144.1. - (Nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano da altri settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere il termine di cinque anni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli»;
d) il comma 6 è abrogato;
e) gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.
144. 01. (ex 144. 09.) Buonfiglio.
Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:
Art. 144.1. - (Retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione). - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di naturaprivatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatoti d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
144. 02. (ex 144. 04.) Cannavò.
Dopo l'articolo 144 aggiungere il seguente:
Art. 144-bis. - (Destinazione delle economie di spesa derivanti dall'attuazione di progetti di innovazione). - Le economie di spesa derivanti dall'attuazione di progetti di innovazione, mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nazionali, e relative alla riduzione delle spese di parte corrente e non afferenti ai capitoli di bilancio relativi ad Informatica, Telecomunicazioni o, comunque, riconducibili all'innovazione tecnologica quantificate in sede progettuale dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e accertate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono mantenute nel bilancio delle amministrazioni interessate, per essere assegnate, per una quota da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione, al responsabile dei sistemi informativi di ciascuna amministrazione. La quota restante è versata in conto entrate dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
144. 04. (ex 144. 06.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Dopo l'articolo 144 e aggiunto il seguente:
Art. 144-bis. - (Limiti a vitalizi, pensioni e altre indennità assimilabili corrisposti dallo Stato e da altri enti). - 1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta, a qualsiasi titolo, al trattamento netto spettante ai membri dei Parlamento.
144. 06. (ex 144. 07.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 144 aggiungere il seguente:
Art. 144-bis. - Al primo capoverso dell'articolo 39 della legge n. 488 del 1999 dopo le parole: «sotto qualsiasi forma, ai componenti delle autorità indipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e ai componenti del Consiglio Superiore della Magi stratura eletti ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 195 del 1958.
144. 07. (ex 144. 08.) Vietti, Peretti, Zinzi.
ART. 144-bis.
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: atto di indirizzo adottato aggiungere
le seguenti:, sentito il ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione,.
Conseguentemente:
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e con il Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le seguenti: con il Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il Programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il Programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.
Sopprimere il comma 9.
144-bis. 500. La Commissione.
Al comma 8, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
144-bis. 1. (ex 0. 144. 101. 8.) Gianfranco Conte, Verro.
Capo XXX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
ART. 145.
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).
Al comma 1, dopo le parole: comprovata aggiungere le seguenti: competenza o.
*145. 3. (145. 6.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, dopo la parola: comprovata aggiungere le seguenti: competenza o.
*145. 4. (ex 145. 41.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, sostituire la parola: universitaria con la seguente: professionale.
Conseguentemente:
sostituire i commi da 3 a 8 con i seguenti:
3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1 Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al termine massimo di tre anni, per motivate e oggettive ragioni di realizzazione di attività progettuali o attività istituzionali temporanee.
2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato che superino la durata complessiva di tre anni. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attra
verso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a dodici mesi non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto. Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l attuazione di progetti europei.
8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità e gli enti del Servizio sanitario nazionale in relazione al personale infermieristico possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739.110 migliaia di euro per il 2010;
dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
145. 5. (ex 145. 61.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 1, dopo le parole: università con la seguente: professionale.
145. 6. (ex 145. 16.) Capezzone.
Al comma 1, sostituire la parola: universitaria con le seguenti: in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.
145. 7. (ex 145. 72.) Baldelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le amministrazioni possono ricorrere ai contratti di formazione lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, previa definizione del fabbisogno nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
145. 8. (ex 145. 58.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 1, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti:, ad eccezione delle università e degli enti di ricerca,.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 10, sopprimere il secondo periodo:
all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
145. 9. (vedi 145. 65.) Lamorte, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 1, sostituire le parole: stagionali o per periodi non superiori a tre mesi con le seguenti: definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
145. 10. (ex 145. 29.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 1, sopprimere le parole: o per periodi non superiori a tre mesi.
145. 11. (ex 145. 78.) Pelino.
Al comma 3, capoverso, Art. 36,, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti del personale, sia con contratto a tempo determinato che con contratto di prestazione d'opera, di cui all'articolo 275 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche (modelli viventi) utilizzato nelle accademie di belle arti e nei licei artistici.
145. 13. (ex 145. 15.) Grillini.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 3, sostituire le parole: a sei mesi con le seguenti: ad un anno.
*145. 14. (ex 145. 10.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 3, sostituire le parole: a sei mesi con le seguenti: ad un anno.
*145. 15. (ex 145. 30.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, sopprimere il comma 4.
145. 16. (ex 145. 31.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano,
Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, la cui misura non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile.
145. 17. (ex 145. 32.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:, nonché fino alla fine del comma con le seguenti:. Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l'attuazione di progetti europei, nazionali o regionali.
*145. 18. (ex 145. 2, 145. 40. e 145. 67.) Saglia, Nespoli, Moffa, Castiello, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:, nonché fino alla fine del comma con le seguenti:. Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l'attuazione di progetti europei, nazionali o regionali.
*145. 19. (ex 145. 9, 145. 21. e 145. 70.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Gelmini, Stradella, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle regioni e province autonome.
145. 21. (ex 145. 25.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 7, aggiungere in fine, le parole:, nonché quei contratti di lavoro subordinato di durata superiore a tre mesi, riferiti ad assunzioni da effettuarsi nell'anno 2008, le cui procedure concorsuali risultino in corso alla data 31 dicembre 2007.
145. 23. (vedi 145. 13.) Ossorio, Iannuzzi, Misiani, Vannucci, Marchi, Leddi Maiola.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, sopprimere il comma 8.
145. 25. (ex 145. 33.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 8, sostituire le parole: non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità con le seguenti: in regola con il rispetto del patto di stabilità interno e quelli cui si sono applicati i disposti di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008
145. 26. (ex 145. 64.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 8, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
145. 27. (ex 145. 20. e 145. 54.) Bosi, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 9, dopo le parole forme contrattuali di lavoro flessibile aggiungere le seguenti: secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
145. 28. (ex 145. 34.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 3, capoverso, Art. 36, comma 10, secondo periodo, dopo le parole: di contratti di lavoro flessibile aggiungere le seguenti: secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
145. 29. (ex 145. 38.) Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, è inserito il seguente:
Art. 36-bis. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti locali). - 1. Gli enti locali possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 3 anni, per le ragioni di carattere organizzativo e produttivo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, comprese quelle connesse alla gestione di programmi comunitari o di progetti statali.
2. Gli enti locali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
3. Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta e a condizione che sia richiesto da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a termine. La durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore a tre anni.
4. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
5. Gli enti locali possono far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabile nonché attraverso l'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
7. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.
*145. 30. (ex 145. 7.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, è inserito il seguente:
Art. 36-bis. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti locali). - 1. Gli enti locali possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 3 anni, per le ragioni di carattere organizzativo e produttivo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, comprese quelle connesse alla gestione di programmi comunitari o di progetti statali.
2. Gli enti locali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
3. Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta e a condizione che sia richiesto da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a termine. La durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore a tre anni.
4. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
5. Gli enti locali possono far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabile nonché attraverso l'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
7. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.
*145. 31. (ex 145. 17.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, è inserito il seguente:
Art. 36-bis. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti
locali). - 1. Gli enti locali possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 3 anni, per le ragioni di carattere organizzativo e produttivo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, comprese quelle connesse alla gestione di programmi comunitari o di progetti statali.
2. Gli enti locali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
3. Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta e a condizione che sia richiesto da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale
il contratto è stato stipulato a termine. La durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore a tre anni.
4. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
5. Gli enti locali possono far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabile nonché attraverso l'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
7. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.
*145. 32. (ex 145. 42.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere il comma 5.
145. 34. (ex 145. 74.) Baldelli.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150 aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
145. 37. (vedi 145. 76.) Baldelli.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
145. 39. (ex 145. 68.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della
programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini
delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
145. 40. (ex 145. 63.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
145. 41. (ex 145. 45.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. Ai fini del riconoscimento del punteggio per l'attività prestata nell'ambito delle attività a tutela della salute, il servizio prestato dai medici di controllo inseriti nelle liste speciali costituite dall'INPS, ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è equiparato al servizio analogo svolto dai medici convenzionati con le aziende sanitarie locali.
145. 42. (ex 145. 35.) Licandro, Napoletano.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. A decorrere del 1o gennaio 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che in passato hanno proceduto alla stabilizzazione dì lavoratori socialmente utili tramite l'esternalizzazione dei servizi pubblici strategici, nei casi in cui sia stato rispettato il patto di stabilità, si sia chiuso in attivo l'ultimo bilancio e vi sia una pianta organica sottodimensionata, possono procedere all'avvio di specifiche procedure per l'assorbimento nella propria dotazione organica di quei lavoratori, ex socialmente utili, esternalizzati da almeno cinque anni in società private appaltatrici di pubblici servizi e che abbiano mantenuto continuità lavorativa all'interno degli uffici della medesima amministrazione.
145. 43. (ex 145. 36.) Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:
Art. 145-bis. - 1. Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: cinque
unità; magistrati contabili: tre unità; magistrati ordinari: cinque unità; avvocati e procuratori dello Stato: tre unità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
145. 01. (ex 145. 03.) Alberto Giorgetti, Lamorte, Proietti Cosimi, Leo.
Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:
Art. 145-bis. - 1. I dirigenti dello Stato collocati in posizione di fuori ruolo o di comando presso altra amministrazione statale, ente o organismo italiano o internazionale, conservano il trattamento economico fondamentale erogato dalla amministrazione di provenienza.
2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
145. 02. (ex 145. 05.) La Russa, Bocchino, Benedetti Valentini, Leo, Contento, Proietti Cosimi, Lamorte, Antonio Pepe, Filipponio Tatarella, Menia, Migliori, Raisi, Bellotti.
Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:
Art. 145-bis. - 1. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
145. 03. (ex 145. 07.) La Russa, Alberto Giorgetti, Lamorte, Contento.
Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:
Art. 145-bis. - 1. Al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
b) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
145. 04. (ex 145. 08.) La Russa, Alberto Giorgetti, Lamorte, Contento.
ART. 146.
(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).
Sopprimere i commi 1 e 2.
146. 1. (ex 146. 21.) Proietti Cosimi.
Sopprimere il comma 1.
146. 2. (ex 146. 24.) Menia.
Al comma 1, dopo le parole: legge 30 dicembre 2004, n. 311 aggiungere le seguenti: nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*146. 3. (ex *146. 212.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È fatto divieto all'ASI e all'APAT di assumere personale dirigenziale di seconda fascia, attingendo dalle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale banditi, nel corso degli ulteriori tre anni, da altre amministrazioni pubbliche.
146. 5. (ex 146. 23.) Bellotti, Holzmann, Angeli.
Sopprimere il comma 2.
146. 6. (ex 146. 25.) Menia.
Al comma 2, capoverso 5-ter, sopprimere il secondo periodo.
146. 7. (ex 146. 236.) Baldelli.
Al comma 2, capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: inferiori.
146. 8. (ex 146. 79.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 3,sopprimere le parole da e, dopo il primo fino alla fine del comma.
146. 601. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inserite, in fine, le parole: «ed il personale trasferitosi presso altro ente per mobilità».
*146. 10. (ex 146. 56.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 200, n. 296,
sono inserite, in fine, le parole: «ed il personale trasferitosi presso altro ente locale per mobilità».
*146. 11. (ex 146. 233.) D'Alia, Bosi, Peretti, Zinzi.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed alla tutela del patrimonio agroforestale
Conseguentemente, al medesimo comma,medesimo periodo, sopprimere le parole: ed il Corpo forestale dello Stato
146. 14. (ex 146. 154.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: la Polizia di Stato fino alla fine del comma, con le seguenti: le forze di polizia sono autorizzate, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale delle qualifiche iniziali non superiore a 4.500 unità, di cui 1.650 unità per la Polizia di Stato, 1.650 per l'Arma dei Carabinieri, 850 per il Corpo della Guardia di Finanza, 200 per il Corpo della Polizia Penitenziari a e 150 per il Corpo Forestale dello Stato. A tal fine é istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
146. 15. (ex 146. 152, 146. 57 e 146. 234).Bosi, Peretti. Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo, Zinzi, Tassone.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla normativa vigente aggiungere le seguenti: garantendo prioritariamente l'assunzione al personale della Marina, dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri che abbia già prestato effettivo servizio per almeno 30 mesi.
146. 17. (ex 146. 61.) Giudice, Verro, Fallica.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 70 milioni per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente:
al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 70 milioni di euro per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
all'articolo 150, tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.
146. 20. (ex 146. 157.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 61 milioni per l'anno 2008, a 147 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 171 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente:
al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 61 milioni di euro per l'anno 2008, a 147 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 171 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 11 milioni di euro per l'anno 2008, di 27 milioni di euro per l'anno 2009, di 31 milioni di euro per l'anno 2010.
*146. 21. (ex *146. 175. e *146. 169) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti. Antonio Pepe.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 61 milioni per l'anno 2008, a 147 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 171 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente:
al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 61 milioni di euro per l'anno 2008, a 147 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 171 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 11 milioni di euro per l'anno 2008, di 27 milioni di euro per l'anno 2009, di 31 milioni di euro per l'anno 2010.
*146. 22. (ex 146. 58. e 146. 82.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo, Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono specificamente destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
146. 23. (ex 146. 34. e 146. 168) Cirielli, Lamorte, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono specificamente destinate al reclutamento del personale in ferma volontaria proveniente dalle Forze armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
*146. 24. (ex *146. 55.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono
specificamente destinate al reclutamento del personale in ferma volontaria proveniente dalle Forze armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
*146. 25. (ex *146. 177). Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Tali risorse sono destinate in misura non inferiore al 60 per cento al reclutamento di personale, anche attualmente in congedo, proveniente dalle Forze Armate, compresa la stessa Arma dei Carabinieri, con un'anzianità di servizio, maturata negli ultimi 5 anni, di almeno 30 mesi.
146. 26. (ex 146. 3.) Gamba, Ascierto.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto dell'entità della popolazione residente nelle singole Regioni della Repubblica ed attribuendo la priorità nell'assegnazione dei rinforzi alla costituzione di sezioni distaccate dei commissariati il cui ambito territoriale di competenza risulti eccessivamente esteso
146. 27. (ex 146. 158.) Bodega, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto dell'entità della popolazione residente nelle singole Regioni della Repubblica ed attribuendo la priorità nell'assegnazione dei rinforzi ai presidi che risultino attualmente al di sotto della pianta organica e delle esigenze operative da assolvere.
146. 28. (ex 146. 155.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; il personale aggiuntivo reclutato nel Corpo della Guardia di Finanza ai sensi delle disposizioni del presente comma è assegnato con priorità alle aree in cui l'evasione fiscale dell'IRAP è superiore al 50 per cento.
146. 29. (ex 146. 156.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del predetto stanziamento, al fine di assicurare la continuità dei corsi per l'accesso al ruolo dei commissari contestualmente all'inizio di ciascun anno accademico, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'assunzione relativa ai vincitori del concorso a 40 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1o febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - del 13 febbraio 2007.
146. 31. (ex 146. 105.) Ascierto, Gasparri.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In ogni caso, con oneri a carico del fondo di cui al precedente comma 4, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, attualmente in congedo, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano comunque prestato servizio per almeno 30 mesi complessivamente, sono richiamati in servizio, a domanda, e transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.
146. 34. (ex 146. 4.) Gamba, Ascierto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In ogni caso, con oneri a carico del fondo di cui al precedente comma 4, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, anche in congedo, che abbiano comunque prestato servizio per almeno 30 mesi complessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, o che conseguano tale requisito successivamente, transitano, a domanda, nei rispettivi ruoli del servizio permanente.
146. 35. (ex 146. 5.) Gamba, Ascierto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'attività di soccorso e all'attività di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili dei fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente per un numero complessivo di 3.000 unità con la qualifica di vigile permanente.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
146. 36. (ex 146. 113.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A partire dal 1o gennaio 2008, gli ufficiali in ferma prefissata dall'Arma dei Carabinieri congedati dal I al V corso che ne facciano domanda e che abbiano maturato trenta mesi di servizio, possono essere richiamati in servizio a tempo indeterminato.
146. 37. (ex 146. 37.) La Russa, Gasparri, Ascierto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nei limiti di spesa di cui al comma 4 e nell'ambito delle assunzioni cui é autorizzata la Polizia di Stato si provvede all'assunzione dei candidati risultati idonei ai concorsi interni indetti con decreti ministeriali del 1ofebbraio 2005 e 6 febbraio 2006.
146. 40. (ex 146. 208.) Tassone, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 5.
146. 41. (ex 146. 237.) Baldelli.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, le disposizioni di legge comunque riguardanti la stabilizzazione del personale precario presso le pubbliche amministrazioni, devono essere applicate nel rispetto del principio dell'accesso all'impiego per concorso pubblico.
Conseguentemente:
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, le amministrazioni pubbliche interessate alle procedure di stabilizzazione, qualora vi siano graduatorie di concorso per il reclutamento di nuovo personale ancora valide, procedono prioritariamente all'assunzione dei vincitori e degli idonei ai concorsi pubblici. Per gli stessi anni ivi considerati, le medesime amministrazioni non possono avviare né concludere procedure di progressione verticale o concorsi riservati al personale in servizio.
sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
7. partire dall'anno 2008, il Dipartimento della Funzione pubblica del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, dovrà monitore le procedure di stabilizzazione e in generale, le modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione e, con cadenza semestrale, inviare alle commissioni parlamentari competenti una relazione sui risultati di tale attività. Per lo svolgimento delle disposizioni di cui al presente comma, il citato Dipartimento potrà avvalersi anche di personale già in servizio presso altre amministrazioni o in mobilità temporanea senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare inderogabilmente, entro la data del 31 marzo 2008, verranno disciplinate le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 che comunque non potranno comportare impegni di spesa superiori a quelli previsti per gli anni 2008, 2009 e 2010.
al comma 9 sopprimere le parole: Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8.
146. 42. (vedi 146. 247.) Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Al comma 5, alinea, sostituire le parole: all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge con le seguenti: al superamento di un concorso pubblico, con una percentuale maggiore di posti riservata agli esterni rispetto agli interni.
146. 43. (ex 146. 238.) Baldelli.
Al comma 5, alinea, sopprimere le parole: e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009.
146. 44. (ex 146. 239.) Baldelli.
Al comma 5, alinea, sostituire le parole: per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2008.
146. 47. (ex 146. 87.) Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Buffo, Aurisicchio.
Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Forze Armate, le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, devono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
146. 49. (ex 146. 203.) Formisano, Peretti, Zinzi.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 28 settembre 2007 con le seguenti: 29 settembre 2006.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: 28 settembre 2007 con le seguenti: 29 settembre 2006
146. 50. (ex 146. 235.) Baldelli.
Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato ad ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro un limite di spesa di 7 milioni di euro, il personale di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che sarà successivamente individuato con decreto del Ministro della giustizia, fra coloro che, a seguito di rinnovo di convenzione, sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità con cui procedere alla suddetta stabilizzazione.
146. 55. (ex 146. 104.) D'Elia.
Sopprimere il comma 6.
146. 56. (ex 146. 240). Baldelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. La stabilizzazione dei pubblici dipendenti assunti con contratti a termine, di cui ai commi 526 e 527, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 269, unitamente al personale assunto al tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù dei contratti stipulati prima del 28 settembre 2007 e purché in possesso dei requisiti di legge per la posizione ricoperta, può essere realizzata anche attraverso l'assunzione a tempo determinato da parte di soggetti terzi autorizzati allo scopo dal Ministero del lavoro e delle previdenza sociale.
146. 57. (ex 146. 248.) Moroni.
Al comma 7, premettere le parole: Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 519, 558 e 565 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
146. 58. (ex *146. 111.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 7, alinea, premettere le parole: Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 565 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
146. 502. La Commissione.
Al comma 7, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti locali.
Conseguentemente,
al medesimo comma:
lettera a), sopprimere le parole: e 558,
lettera b) sopprimere le parole: e 560.
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le autonomie locali possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno e sul contenimento dei costi del personale per gli altri enti, e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 2 7 dicembre 2006, n. 296,
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
**146. 60. (ex *146. 10.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 7, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti locali.
Conseguentemente,
al medesimo comma:
lettera a), sopprimere le parole: e 558,
lettera b) sopprimere le parole: e 560.
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le autonomie locali possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno e sul contenimento dei costi del personale per gli altri enti, e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 2 7 dicembre 2006, n. 296,
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla
presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
**146. 62. (ex *146. 91.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: in essere alla data di entrata in vigore della presente e che alla stessa data, con la seguente: che.
146. 501. (ex 146. 89). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Buffo, Aurisicchio.
Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: due anni.
146. 502. (ex 146. 110). Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 7, lettera b), primo periodo, dopo le parole: 28 settembre 2007 aggiungere le seguenti: od il cui contratto, nel periodo precedente alla stessa data sia
stato rinnovato, od il cui rinnovo sia stato almeno bandito in pari data, senza la possibilità di ulteriore rinnovo,
146. 503. (ex 146. 193.) Satta, Cioffi.
Al comma 7, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
146. 505. (ex 146. 241.) Baldelli.
Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto con le seguenti: secondo le modalità previste.
*146. 506. (ex *146. 213.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 7, lettera b), primo periodo sostituire le parole: fermo restando quanto previsto con le seguenti: secondo le modalità previste.
*146. 508. (ex *146. 35). Lamorte, Proietti Cosimi, Antonio Pepe.
Al comma 7, lettera b), primo periodo sostituire le parole: fermo restando quanto previsto con le seguenti: secondo le modalità previste.
*146. 509. (ex *146. 50 e *146. 67). Misuraca, Fabbri, Angelino Alfano, Giudice, Pelino.
Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: fermo restando, fino alla fine del periodo con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le amministrazione possono procedere all'assunzione a tempo determinato dei co.co.co in servizio da almeno due anni alla data dei 28 settembre 2007 nei limiti di spesa indicati e per un periodo di tre anni non rinnovabili.
146. 510. (ex 146. 90). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Buffo, Aurisicchio.
Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le parole: nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca e di collaborazione alla ricerca nell'università.
146. 500. La Commissione.
Al comma 7, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo:
Sono fatti salvi gli effetti delle intese stipulate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 19, 558 e 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
146. 511. (ex 146. 83). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Buffo, Aurisicchio.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo
1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
146. 521. (ex 146. 242). Baldelli.
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, aggiungere le seguenti: nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale.
146. 522. (ex 146. 246 e 146. 48). Jannone.
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, aggiungere le seguenti: nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio o in congedo.
146. 523. (146. 214). Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di 184 e 173 posti di vigile del fuoco, indetti con i decreti direttoriali del Ministero dell'interno 6 marzo 1998 e 5 novembre 2001, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998 e n. 92 del 20 novembre 2001, è prorogata al 31 dicembre 2008.
146. 525. (ex 146. 100). Catanoso, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. In nessun caso, a seguito delle procedure di stabilizzazione del
personale precario presso le pubbliche amministrazioni possono essere incrementati i fondi di amministrazione per il finanziamento della contrattazione integrativa. Restano ferme le disposizioni contenute nei commi da 189 a 196 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*146. 528. (ex 146. 18). Leo, Lamorte.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. In nessun caso a seguito delle procedure di stabilizzazione del personale precario presso le pubbliche amministrazioni possono essere incrementati i fondi di amministrazione per il finanziamento della contrattazione integrativa. Restano ferme le disposizioni contenute nei commi da 189 a 196 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*146. 529. (ex 146. 65). Giudice.
Al comma 14, sostituire le parole da: nel limite di un contingente fino alla fine del periodo con le seguenti: entro percentuali non superiori al 20 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente.
146. 531. (ex 146. 159). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: a 75 milioni di euro a regime con le seguenti: a 150 milioni di euro a regime.
Conseguentemente:
al secondo periodo, sostituire le parole da: pari a 25 milioni di euro per fino a: dall'anno 2011 con le seguenti: pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo pari a 150 milioni a decorrere dal 2010.
146. 532. (ex 146. 122). Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 18, dopo le parole: non superiore al 20 per cento aggiungere le seguenti:, di cui almeno un terzo riservato alle donne,.
146. 533. (ex 146. 172). Germontani, Alberto Giorgetti.
Al comma 18, sostituire le parole da: che abbia maturato fino a: stipulati anteriormente con le seguenti: a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, o anche consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente.
146. 534. (ex 146. 85). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Buffo, Aurisicchio.
Al comma 18, dopo le parole: abbia maturato aggiungere le seguenti: o maturi.
146. 535. (ex 146. 109). Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 18, sostituire le parole: per almeno tre anni con le seguenti: per almeno due anni.
146. 537. (ex 146. 84 e 146. 108). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18-bis. Le amministrazioni regionali e locali possono procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in base alle disposizioni dell'articolo 1, commi 558 e 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
146. 539. (ex 146. 86). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano.
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Previa rimodulazione del contingente, concernente le autorizzazioni ad effettuare la stabilizzazione di personale precario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2007, il personale in servizio ai sensi della legge n. 803 del 1980 e della legge n. 320 del 1993 presso le Biblioteche annesse ai monumenti nazionali è stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, al comma 21, sostituire le parole: di cui ai commi 19 e 20 con le seguenti: e della stabilizzazione di cui ai commi 19, 20 e 20-bis.
146. 543. (ex 146. 199). Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
22-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, non si applica al Corpo forestale dello
Stato, per l'anno 2008, il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, nell'ambito dell'importo complessivo di euro 2.500,000,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, dei decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
146. 546. (ex 146. 103. e 146. 258) Cesini, Napoletano, Diliberto, Sgobio.
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, non si applica al Corpo forestale dello Stato, per l'anno 2008, il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, nell'ambito dell'importo complessivo di due milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dei Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
146. 547. (ex 146. 164 e 146. 101). Cesini, Diliberto, Sgobio, Napoletano.
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato a corrispondere al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i benefici economici derivanti dalla contrattazione di secondo livello, ivi compresi la concessione di buoni pasto.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
146. 548. (ex *146. 98 e *146. 259). Cesini, Napoletano.
Al comma 24, secondo periodo, sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2008 con le seguenti. sono prorogati fino al 31 dicembre 2008 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.
*146. 554. (ex 146. 167). Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 24-bis, dopo le parole: possono procedere inserire le seguenti: mediante procedura concorsuale.
146. 603. (ex 0. 146. 263. 2) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 25, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al numero 3 della lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per favorire il processo di reinternalizzazione dei personale dipendente da soggetti terzi che opera nei servizi delle Aziende o Enti dei SSN e che per profilo o tipologia professionale si configura come personale sanitario, socio sanitario, ausiliario o amministrativo, allo scadere degli appalti, convenzioni o affidamenti in essere, il corrispettivo economico va trasportato dal capitolo di bilancio per l'acquisto di beni o servizi, nel capitolo di bilancio della spesa per il personale.
Il costo derivante dalla reinternalizzazione dei suddetto personale non potrà superare le risorse già utilizzate per il corrispondente appalto e non verrà computato ai fini delle previsioni di riduzione della spesa dei personale richieste dalla normativa vigente per la concorrenza degli enti dei servizio sanitario nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
146. 555. (ex 146. 9 e 146. 138). Cannavò.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Le agenzie fiscali e le altre amministrazioni del comparto finanziario, compresa l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, sono autorizzate ad assumere anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di 1.000 unità, i vincitori e gli idonei dei concorsi pubblici già espletati, con riferimento alle graduatorie tuttora in vigore, procedendo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, allo scorrimento delle graduatorie valide fino al 31 dicembre 2008 al fine di dotare gli uffici preposti degli organici necessari al potenziamento delle attività antielusive ed antievasive.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della Tabella A di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
146. 557. (ex 146. 166). Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte con le seguenti: indetti dalla regione Piemonte.
146. 501. La Commissione.
Sostituire il comma 30 con il seguente:
30. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che gli Enti sottoposti al rispetto del Patto di stabilità garantiscono, nel rispetto del principio di contenimento dei costi del personale, un corretto comportamento organizzativo - gestionale.
*146. 562. (ex 146. 12). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Sostituire il comma 30 con il seguente:
30. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che gli Enti sottoposti al rispetto del Patto di stabilità garantiscono, nel rispetto del principio di contenimento dei costi del personale, un corretto comportamento organizzativo - gestionale.
*146. 564. (ex 146. 93). Sgobio, Napoletano.
Al comma 30, sopprimere la lettera a).
*146. 567. (ex *146. 14, *146. 153 e *146. 256). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto, Gelmini.
Al comma 30, sopprimere la lettera a).
*146. 568. (ex *146. 80 e *146. 170). Nespoli, Castiello, Alberto Giorgetti, Moffa.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 558 è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557, fermo restando il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data dei 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive».
146. 570. (ex 146. 63). Giudice.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:
30-bis. Le previsioni di cui al comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al personale di cui all'articolo 8-bis dei decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al fine della determinazione dei requisito di durata della prestazione lavorativa, necessario, vengono computati anche i periodi di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuati da tale personale.
146. 571. (ex 146. 64). Giudice.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:
30-bis. Gli enti che non abbiano rispettato le regole del Patto di stabilità interno non possono procedere, nell'anno successivo a quello del mancato rispetto, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
*146. 572. (ex *146. 42). Giudice, Verro, Marras.
Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. Gli enti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere, nell'anno successivo a quello dei mancato rispetto, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
*146. 573. (ex 146. 36). Lamorte, Leo, Antonio Pepe.
Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Per gli enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004».
146. 575. (ex 146. 62). Giudice.
Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. Al comma 2 dell'articolo 40 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole «X qualifica funzionale» sono aggiunte le seguenti «e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989. n. 88».
146. 577. (ex 146. 206). Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la parola «biennio» è sostituita con «triennio».
146. 578. (ex 146. 215). Lucchese, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
31-ter. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera f), primo periodo, è aggiunto, in fine, le
seguenti parole: «a condizione che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione non superiore a 1/100».
146. 579. (ex 146. 160). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
31-ter. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali comuni non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di contratto fino al raggiungimento dei rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/100».
146. 580. (ex 146. 161). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
31-ter. Il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 sono abrogati.
33. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1156, della legge 296 del 2006, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge".
146. 581. (ex 146. 162). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
(Assunzioni delle Forze Armate).
1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero, ove necessario, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essendo già assunto con contratto a termine, alla data dei 1o gennaio 2007 abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;
b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;
c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data dello gennaio 2007.
2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:
a) Esercito: 350;
b) Marina militare: 750;
c) Aeronautica militare: 200;
d) Arma dei carabinieri: 300.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
2008: - 55.000;
2009: - 55.000;
2010: - 55.000.
146. 01. (ex 146. 03). Gamba, Ascierto.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
È fatto divieto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di assumere personale dirigenziale di seconda fascia vincitore di concorsi riservati espletati nell'anno 2007.
146. 02. (ex 146. 01). Angeli, Bellotti, Gamba.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
È fatto divieto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di assumere, nell'anno 2008, personale dirigenziale di seconda fascia vincitore di concorsi riservati espletati nel corso del suddetto anno".
146. 03. (ex 146. 02). Angeli, Holzmann.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
6-bis. Gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia possono essere conferiti, ai sensi del comma 6, da ciascuna amministrazione a persone estranee alla pubblica amministrazione solo in caso di impossibilità di reperire risorge umane nell'ambito della dirigenza di ruolo".
146. 04. (ex 146. 04). La Russa, Leo, Lamorte.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
È fatto divieto alle amministrazioni centrali dello Stato di conferire a persone estranee alla pubblica amministrazione, ai sensi dei comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia nel caso in cui, all'interno di ciascuna amministrazione, vi siano dirigenti di ruolo a cui non sono state conferite alcune funzioni dirigenziali".
146. 05. (ex 146. 05). La Russa, Leo, Lamorte.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
Il comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali di prima seconda fascia già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.
146. 06. (ex 146. 010). Bocchino, Germontani, Leo, Lamorte, Antonio Pepe.
Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
(Assunzioni delle Forze Armate).
1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero ove necessario, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sia già stato assunto, alla data del 1o gennaio 2007, con contratto a termine e abbia prestato la propria attività lavorativa
per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;
b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;
c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1o gennaio 2007.
2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:
a) Esercito: 350;
b) Marina militare: 750;
c) Aeronautica militare: 200;
d) Arma dei carabinieri: 300.
Conseguentemente ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2008.
146. 014. (ex 146. 023). Gamba, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
(Assunzioni delle Forze Armate).
1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero ove necessario, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essendo già assunto con contratto a termine, alla data del 1o gennaio 2007 abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;
b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;
c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1o gennaio 2007.
2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze annate:
a) Esercito: 350;
b) Marina militare: 750;
c) Aeronautica militare: 200;
d) Arma dei carabinieri: 300.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della Tabella A di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
146. 015. (ex 146. 029). Lamorte, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni dello Stato).
1. Per potenziare l'azione di monitoraggio e controllo delle spese relative al
personale e per semplificare la gestione del bilancio dello Stato il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato definisce nuovi procedimenti informatici per la realizzazione di una procedura unica dei pagamenti diretta ad assicurare la gestione unificata dei flussi concernenti i pagamenti delle competenze fisse ed accessorie del personale delle Amministrazioni dello Stato amministrato mediante ordini collettivi di pagamento disposti ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, nell'ambito di tale Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apporta con propri decreti le necessarie modifiche organizzative e relative alle procedure amministrative e contabili vigenti.
146. 020. (ex 146. 038). Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni dello Stato).
1. Per potenziare l'azione di monitoraggio e controllo delle spese relativo al personale e per semplificare la gestione del bilancio della Stato il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato definisce nuovi procedimenti informatici per la realizzazione di una procedura unica dei pagamenti diretta ad assicurare la gestione unificata dei flussi concernenti i pagamenti delle competenze fisse ed accessorie del personale delle Amministrazioni dello Stato amministrato mediante ordini collettivi di pagamento disposti ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, nell'ambito di tale Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apporta con propri decreti le necessarie modifiche organizzative e relativa alle procedure amministrative e contabili vigenti.
146. 023. (ex 146. 045). Leone.
Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnatigli in materia di sicurezza stradale per effetto dei decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonché dalla direttiva 2003/59/CE recepita dal decreto legislativo del 21 novembre 2005, n. 286, il Ministero dei trasporti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 499, e successive modificazioni, è autorizzato:
a) ad avviare percorsi di riqualificazione, mediante passaggio tra le aree, dei personale in servizio inquadrato nell'area A (posizione economiche A1 e A1S) e nella posizione economica B3S, per un costo complessivo di 1,617 milioni di euro per l'anno 2008 e euro 3 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009, e ad assumere personale tecnico e specialistico, per un costo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, garantendo complessivamente la riserva dei posti da destinare per l'accesso dall'esterno;
b) ad incrementare, al fine di permettere l'attribuzione delle funzioni dirigenziali secondo la graduazione delle funzioni connessa alla nuova organizzazione, il fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato dei dirigenti di seconda fascia di euro 800.000,00 a decorrere dall'anno 2008.
2. Per reintegrare le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 5 dello statuto della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dei Ministero dei trasporti approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 1985, n. 950, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.417,00;
2009: - 5.300,00;
2010: - 5.800,00.
146. 024. (ex 146. 050). Velo, Attili, Zunino.
ART. 147.
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).
Al comma 1, dopo le parole: fatto di lavoro aggiungere le seguenti:, di guerra o di servizio.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o a trattamento pensionistico di guerra o per causa di servizio nonché ai figli o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano diventati permanentemente inabili al 100 per cento o riconosciuti grandi invalidi di guerra o per causa di servizio.
147. 1. (ex 147. 3.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo le parole: fatto di lavoro aggiungere le seguenti: o di servizio.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o di pensione privilegiata di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
*147. 2. (ex 147. 1.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo le parole: fatto di lavoro aggiungere le seguenti: o di servizio.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o di pensione privilegiata di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
*147. 3. (ex 147. 4.) Porcu.
Al comma 1, dopo le parole: fatto di lavoro aggiungere le seguenti: o di servizio.
147. 4. (ex 147. 6.) Campa.
All'articolo 147, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o di pensione privilegiata di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
147. 5. (ex 147. 5.) Campa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai familiari dei caduti del terrorismo appartenenti alle forze dell'ordine e alla magistratura è attribuita precedenza assoluta e preferenza a parità di titoli o di merito per tutte le procedure, anche derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di ciascun comparto della pubblica amministrazione, concernenti percorsi di riqualificazione professionale per l'accesso a posizioni economicamente superiori o procedure di trasferimento».
147. 6. (ex 147. 2.) Giovanardi, Peretti, Zinzi.
ART. 148.
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).
Al comma 1, premettere le parole: In attuazione delle disposizioni di cui al punto 7 del memorandum d'intesa sul lavoro e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine di rispondere.
148. 1. (ex 148. 11.) Pagliarini, Napoletano, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, sostituire le parole: intesi alla ricollocazione con le seguenti: da siglare presso l'ARAN, sulla base delle specifiche disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per la ricollocazione.
148. 3. (ex 148. 12.) Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sopprimere il comma 3.
148. 5. (ex 148. 25.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Sostituire il comma 3 con il seguente: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in posizione soprannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di Polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d'impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inviato in soprannumero conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso le Forze armate. Il trattamento economico del personale transitato, comprensivo di tutte le componenti fondamentali, eventuali ed accessorie, e dei miglioramenti economici derivanti dai provvedimenti di concertazione è erogato
ed è a carico dell'amministrazione ricevente».
*148. 6. (ex 148. 24 e 148. 28.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo Bosi, Peretti, Zinzi, Tassone.
Sostituire il comma 3 con il seguente: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in posizione soprannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di Polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d'impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inviato in soprannumero conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso le Forze armate. Il trattamento
economico del personale transitato, comprensivo di tutte le componenti fondamentali, eventuali ed accessorie, e dei miglioramenti economici derivanti dai provvedimenti di concertazione è erogato ed è a carico dell'amministrazione ricevente».
*148. 7. (ex 148. 5. e 148. 10.) Cirielli, Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e con i medesimi strumenti fino alla fine del periodo con le seguenti:, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in posizione soprannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di Polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d'impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito, sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
148. 9. (ex 148. 19.) Bosi, Peretti.
All'articolo 148, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che non sia genitore di minori o non residuino cinque anni dal raggiungimento del diritto a pensione.
148. 10. (ex 148. 6.) Nardi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare continuità ed assistenza alle persone portatrici di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono consentiti trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, da amministrazioni non sottoposte a regime di limitazioni ad amministrazioni sottoposte a tale vincolo con il divieto, per le prime, di assumere personale in sostituzione di quello posto in mobilità sino a quando vigerà il regime di limitazione presso l'amministrazione ricevente, per i lavoratori che assistano una persona con handicap in situazione di gravità, siano essi parenti o affini entro il terzo grado, ovvero conviventi.
148. 13. (ex 148. 13.) Licandro, Napoletano.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, il personale non dirigente di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio in amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, sono trasferiti, attivando le procedure di mobilità su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 31 ottobre 2007. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, a copertura dei posti vacanti, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito o sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento economico.
6-ter. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane in posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico.
6-quater. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri i predetti trasferimenti
sono disposti, a regime, fatta salva la percentuale del 50 per cento dei posti vacanti prevista dal CCNL, per le progressioni verticali del personale dei ruoli. Tali procedure di trasferimento comportano la corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 ed alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in pari misura al numero del personale inquadrato.
148. 14. (ex 148. 30.) Galletti, Peretti, Zinzi, Ruvolo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, a 350, le parole: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2008».
6-ter. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007 dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, sono prolungati al 31 dicembre 2008.
148. 15. (ex 148. 14.) De Angelis, Napoletano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al fine di ottenere un più efficace utilizzo delle risorse umane in servizio presso l'amministrazione della Giustizia, il personale non dirigente in posizione di comando o fuori ruolo è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero della giustizia in cui presta continuativamente servizio a far data dal 1o gennaio 1998 a tutt'oggi con inquadramento sulla base dell' anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta. Tale personale avrà diritto a partecipare alle procedure di riqualificazione indette dall'amministrazione della giustizia o ad essere collocato nella posizione immediatamente superiore a quella posseduta qualora l'amministrazione dovesse procedere al trasferimento del personale comandato e fuori ruolo successivamente alla riqualificazione del personale già nel ruolo.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.500;
2009: - 2.500;
2010: - 2.500.
148. 16. (ex 148. 26.) Marinello, Angelino Alfano, Romele.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Il termine del 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità.
*148. 17. (ex 148. 2.) Verro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Il termine del 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità.
*148. 18. (ex 148. 29.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Aell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di ruolo, appartenenti alla stessa qualifica o a qualifica equiparabile, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, da effettuarsi con congruo anticipo».
148. 19. (ex 148. 27.) Oppi, Mereu, Peretti.
ART. 149.
(Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2008, ai fini dello stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego si deve tener conto che il costo orario netto del lavoro nel settore pubblico non può eccedere quello del settore privato a parità di livelli.
149. 1. (ex 149. 62.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 3, sostituire le parole da: 338 milioni di euro fino a: 80 milioni con le seguenti: 500 milioni e a decorrere dall'anno 2009 di 200 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 281 milioni di euro e di 180 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo pari a 162 milioni di euro per l'anno 2008 e a 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
149. 2. (ex 149. 34.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo le parole: sicurezza pubblica, aggiungere le seguenti:, 200 milioni di euro da destinare.
all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
149. 4. (ex 149. 36.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
149. 5. (ex 149. 33., 149. 35. e 149. 40.) Gamba, Ascierto, Lamorte, Alberto Giorgetti, Gasparri, Menia, Proietti Cosimi.
Al comma 4, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
149. 8. (ex 149. 32.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
149. 9. (ex 149. 41.) Licandro, Napoletano.
Al comma 4, sopprimere le parole da: per valorizzare fino a: da utilizzare anche.
*149. 10. (ex *149. 12. e 149. 26.) Cirielli, Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, sopprimere le parole da: per valorizzare fino a: da utilizzare anche.
*149. 11. (ex *149. 22.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole:, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.
149. 13. (ex 149. 59. e 149. 15.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 4, sostituire le parole:, mediante con le seguenti: da disciplinare.
149. 14. (ex *149. 13. e *149. 39.) Cirielli, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Lo stanziamento di risorse per i miglioramenti economici del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, deve contemplare un apposito stanziamento aggiuntivo per la specificità delle amministrazioni, allo scopo di valorizzare le peculiari funzioni svolte per la difesa nazionale, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la tutela economico-finanziaria, nonché allo scopo di compensare i disagi connessi con i particolari doveri e le limitazioni ai diritti imposti dalla legge. Le risorse stanziate per la specificità sono utilizzate mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
4-ter. A decorrere dall'anno 2008, sono stanziati per la specificità delle Forze armate e dei Corpi di polizia 400 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
149. 16. (ex 149. 27.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Agli stessi fini di cui al comma 4, la spesa autorizzata nel secondo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aumentata, a decorrere dal 2008, di ulteriori 300 milioni di euro, da destinare a provvedimenti normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre tutti gli stanziamenti per un
importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
149. 19. (ex 149. 68.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre tutti gli stanziamenti per un importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
149. 20. (ex 149. 38.) Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, a decorrere dall'anno 2008 sono stanziati 150 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il riordino delle funzioni e dei ruoli.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
Art. 150-ter. - 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
149. 18. (ex 149. 42.) Licandro, Napoletano.
Al comma 5, sostituire le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
149. 22. (ex 149. 18.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 10 milioni di euro preordinati all'istituzione, in sede contrattuale, di figure aventi anche natura pubblicistica, che assicurino la mobilità e la produttività del personale, ed il riconoscimento all'attività operativa effettivamente resa.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
149. 24. (ex 149. 37.) Lamorte, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e limitatamente all'anno 2008, è consentita la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, pur avendo un'età anagrafica superiore a 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino a un massimo di tre anni di servizio. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000.
149. 26. (ex 149. 17.) Catanoso, Alberto Giorgetti.
Al comma 12, sostituire le parole da: 117 milioni fino a: 116 milioni con le seguenti: 317 milioni di euro per l'anno 2008 e in 429 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 278 milioni di euro e 316 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre in maniera lineare tutti gli accantonamenti.
149. 27. (ex 149. 11.) Cirielli.
Al comma 12, sostituire le parole da: 117 milioni fino a: 78 milioni con le seguenti: con le seguenti: 317 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 278 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre tutte le voci per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2008.
149. 28. (ex 149. 28.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15. Al fine di potenziare la tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
149. 31. (ex 149. 63.) Alemanno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute per ciascun esercizio finanziario ad effettuare una valutazione delle prestazioni dei propri dipendenti e dirigenti. In attesa di specifica disciplina nell'ambito di contratti collettivi nazionali di lavoro per ciascun comparto, una percentuale del trattamento economico complessivo in godimento dei dipendenti e dei dirigenti, in misura non inferiore al 20 per cento, è attribuito previa positiva valutazione del rendimento, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti di natura non regolamentari di singoli Ministri da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
149. 32. (ex 149. 7.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999.
149. 500. La Commissione.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149. 1. - 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica, altresì, per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.
2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportate le seguenti variazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
149. 02. (ex 149. 014.) Santelli.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149. 1. - 1. Al fine di corrispondere miglioramenti retributivi ai ricercatori di ruolo delle università statali in regime di diritto pubblico sono stanziati, a decorrere dal 2008, 90 milioni di euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
149. 05. (ex 149. 022.) Filipponio Tatarella, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149. 1. - 1. Al fine di realizzare rilevanti economie di spesa e procedurali, le graduatorie concorsuali in scadenza nel triennio 2007-2009 sono prorogate fino alloro completo esaurimento.
2. La disposizione del comma 2-bis si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo i comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle autorità amministrative indipendenti.
149. 06. (ex 149. 029. parte ammissibile) Nucara.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149. 1. - 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il penultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «A partire dal 1o gennaio 2008 ai fondi affluiscono i versamenti effettuati dai datori di lavoro che vi aderiscono, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. La quota di adesione ai fondi non può essere comunque inferiore allo 0,30 per cento dell'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti soggette ad obbligo contributivo. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni»;
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano all'Inps il versamento della quota di adesione, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. L'Inps provvede a trasferire, per intero, al fondo indicato dal datore di lavoro il versamento ricevuto, una volta dedotti i meri costi amministrativi, secondo modalità definite in apposita convenzione stipulata tra i fondi e l'istituto. Sino alla data di entrata in vigore della predetta convenzione continuano ad applicarsi le modalità già utilizzate, di seguito specificate»;
c) il comma 4 è abrogato.
149. 07. (ex 149. 03.) Verro.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149.1. (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di agenzie fiscali). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «di cui all'articolo 56» sono aggiunte le seguenti: «all'interpretazione della normativa di settore»;
b) il comma 3 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità di verifica sulla gestione delle agenzie nonché i sistemi di vigilanza su detti enti in particolare per quanto riguarda il loro operato sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme nonché riguardo ai rapporti con i contribuenti, Con lo stesso decreto sono individuate le modalità ed i poteri necessari per assicurare al Dipartimento per le politiche fiscali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia ivi compresi quelli relativi all'organizzazione, ai processi ed all'uso delle risorse»;
c) il comma 5 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le agenzie fiscali, può promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero detiene la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società»;
d) dopo l'articolo 59, è aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Capo del dipartimento per le politiche fiscali, trasmette, con cadenza trimestrale, al Parlamento una relazione sulle attività sviluppate dalle agenzie ai sensi dell'articolo 59 nonché sulle ulteriori modalità di finanziamento delle predette agenzie con particolare riferimento a quelle previste all'articolo 70 imputabili a servizi prestati a soggetti pubblici o privati per attività espletate al di fuori di quelle regolate dalla convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
e) all'articolo 67, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Il Comitato di gestione è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da sei membri nominati ai sensi del successivo comma 3 nonché, con funzioni consultive, dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o da un suo delegato e da un rappresentante della Conferenza unificata Stato Regioni»;
f) all'articolo 67, comma 2, primo periodo, le parole: «Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato - regioni - autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito di una terna di nominativi a lui trasmessi da Capo del Dipartimento per le politiche fiscali, sentita la conferenza unificata Stato regioni - autonomie locali»;
g) all'articolo 68, comma 2, la parola «aziendali» è sostituita dalle seguenti: «dell'agenzia»;
h) all'articolo 69, comma 1, dopo le parole «ragioni di interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «rilevati dal Capo del dipartimento per le politiche fiscali»;
i) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro delle amministrazioni pubbliche in conformità delle norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.
3. Il regolamento di amministrazione ed il suoi adeguamenti sono deliberati, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione e sottoposti al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. La stesura del regolamento e dei suoi adeguamenti avviene in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza».
149. 08. (ex 149. 032.) Musi.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente articolo:
Art. 149.1. (Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti). - 1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l'utilizzo dei profitti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l'utilizzo di fondi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.
2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:
a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell'addebito
e dell'accredito di tutto le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;
b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all'utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell'azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;
c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;
d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l'uso discriminatorio di dati dei clienti.
149. 09. (ex 149. 026.) Lazzari.
TITOLO V
NORME FINALI
ART. 150.
(Fondi speciali e tabelle).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C, ad esclusione della voce Ministero dell'università e della ricerca, di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, missione: Ricerca e innovazione voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.6 - Investimenti - cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:
2008: + 300.000;
2009: + 300.000;
2010: + 300.000.
150. 1. (ex 150. 8.) Volonté, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:
2008: 100.000;
2009: 100.000;
2010: 100.000.
150. 2. (ex 150. 1.) Delfino, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 87 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:
2008: 87.000;
2009: 87.000;
2010: 87.000.
150. 3. (ex 150. 4.) Forlani, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:
2008: 80.000;
2009: 80.000;
2010: 80.000.
150. 4. (ex 150. 3.) Forlani, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 70 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico con il seguente importo:
2008: 70.000;
150. 5. (ex 150. 7.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:
2008: 50.000;
2009: 50.000;
2010: 50.000.
150. 6. (ex 150. 2.) Forlani, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:
2008: 45.000;
2009: 45.000;
2010: 45.000.
150. 7. (ex 150. 6.) Forlani, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:
2008: 50.000;
2009: 25.000.
150. 8. (ex 150. 10.) Delfino, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo
da assicurare una minore spesa annua pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:
2008: 18.000;
2009: 18.000;
2010: 18.000.
150. 9. (ex 150. 5.) Forlani, Peretti, Zinzi.
All'articolo 150, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente le rubriche, per l'anno 2008, per un importo di 3.000.000, di euro.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentare proporzionalmente le rubriche, per l'anno 2008, per un importo di 3.000.000 di euro.
150. 11. (ex Tab. C. 8.) Mondello.
TABELLA A.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.300;
2009: - 200;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: + 1.300;
2009: + 200;
Tab. A. 2. (vedi Tab. A. 8.) Cancrini, Napoletano.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2009: - 15.000;
Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere, in fine, la seguente missione:Competitività e sviluppo delle imprese la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico e la seguente voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 52, Fondo unico per le imprese (2.1.6. - Legge 25 febbraio 1992, n. 215 imprenditoria femminile cap. 7420/p) con il seguente importo:
2009: + 15.000.
Tab. A. 12. (vedi Tab. A. 57.) Cioffi, Satta, Giuditta, Affronti.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2009: - 8.516;
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria voce: Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap. 1709), apportare la seguenti variazione:
2009: + 8.516;
Tab. A. 17. (vedi *Tab. A. 27.) Napoletano, Tranfaglia.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2009: - 8.516.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria voce: Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap. 1709), apportare la seguenti variazione:
2009: + 8.516;
Tab. A. 19. (vedi *Tab. A. 43.) Marras, Cicu.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2009: - 8.516;
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria voce: Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap. 1709), apportare la seguenti variazione:
2009: + 8.516;
Tab. A. 20. (vedi Tab. A. 49.) Di Gioia.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2009: - 8.100;
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria voce: Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap. 1709), apportare la seguenti variazione:
2009: + 8.100;
Tab. A. 22. (vedi Tab. A. 59.) Fabris, Del Mese, Cioffi.
TABELLA B.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
Conseguentemente, alla Tabella D:
missione: Infrastrutture pubbliche e logistica rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986, articolo 6 comma 1, lettera b), fondo per Trieste - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe, interventi per Venezia con i seguenti importi:
2008: + 10.000;
2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale rubrica: Ministero dello sviluppo economico aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettera c), fondo per Gorizia con i seguenti importi:
2008: + 10.000;
2009: + 10.000;
2010: + 10.000.
Tab. B. 3. (ex Tab. B. 13.) Menia, Alberto Giorgetti.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
Conseguentemente, alla Tabella D:
missione: Infrastrutture pubbliche e logistica rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986, articolo 6 comma 1, lettera b), fondo per Trieste - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe, interventi per Venezia con i seguenti importi:
2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000;
missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale rubrica: Ministero dello sviluppo economico aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettera c), fondo per Gorizia con i seguenti importi:
2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.
Tab. B. 5. (ex Tab. B. 14.) Menia, Alberto Giorgetti.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 10.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella:
voce: Ministero per i beni e le attività culturali: apportare la seguente variazione:
2008: - 10.000;
aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con il seguente importo:
2008: + 20.000.
Tab. B. 6. (ex Tab. B. 4.) Delfino, Peretti, Zinzi.
Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 2.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con il seguente importo:
2008: + 2.000.
Tab. B. 7. (ex Tab. B. 2.) Mondello.
Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 2.000.
Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere, in fine, la seguente voce: Legge n. 175 del 2005: Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia: Art. 1: Interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia:
2008: + 2.000.
Tab. B. 8. (ex Tab. B. 1.) Fiano, Fincato, Tocci.
TABELLA C.
Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze missione: Comunicazioni voce: Legge n. 67 del 1987 (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442) apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'interno missione: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti voce: Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri: Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2. - Interventi - cap. 2311) apportare le seguenti variazioni:
2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.
Tab. C. 2. (ex Tab. C. 16.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria voce: Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:
2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero della solidarietà sociale missione: Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia voce: Legge n. 328 del 2000: Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (1.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
Tab. C. 4. (ex Tab. C. 15.) Marras, Cicu.
Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria voce: Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:
2008: + 8.000;
2009: + 8.000;
2010: + 8.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (1.3.2 - Interventi - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 8.000;
2009: - 8.000;
2010: - 8.000.
Tab. C. 5. (ex Tab. C. 14.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Alla tabella C. rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazione alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (1.1.2 - Interventi - cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:
2008: + 20.000;
2009: + 20.000;
2010: + 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (1.3.2 - Interventi - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 30.000.
Tab. C. 6. (ex Tab. C. 13.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
TABELLA F.
Alla tabella F, missione: Competitività e sviluppo delle imprese programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale rubrica: Sviluppo economico voce: Art.. 1,
comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia settore 2 (2o contributo quindicennale - scad. 2022) (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p): apportare le seguenti variazioni:
2008: - 560.000;
2009: - ;
2010: + 40.000;
2011 e succ. + 520.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, apportare le seguenti variazioni:
missione: Competitività e sviluppo delle imprese programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale rubrica: Sviluppo economico voce: Art.. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia settore 2 (3o contributo quindicennale - scad. 2023) (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p):
2008: - ;
2009: - 420.000;
2010: + 30.000;
2011 e succ.: + 390.000.
missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale programma: Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate rubrica: Sviluppo Economico voce: Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (5.2.6 - Investimenti - cap. 8348):
2008: + 560.000;
2009: + 420.000;
2010: - 70.000;
2011: e succ.: - 910.000.
Tab. F. 1. (ex Tab. F. 1.) Sgobio, Galante, Duranti, Deiana, Scotto, De Zulueta, Napoletano.