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Allegato B
Seduta n. 259 del 15/12/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
MARCHI e MOTTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
gli istituti del riscatto e della ricongiunzione di prestazioni lavorative, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti e secondo logica, hanno natura sinallagmatica in quanto finalizzati a tramutare, previo pagamento di un contributo, determinati periodi o servizi di una componente sostanziale del trattamento di pensione da godersi in misura maggiore;
a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 503 del 1992 e legge n. 335 del 1995, nei casi in cui la contribuzione complessiva superi il tetto massimo (anni 40), i periodi riscattati e ricongiunti prima del mese di dicembre 1992, aumentando l'anzianità contributiva della quota A e riducendo quella della quota B il cui conteggio è più favorevole,
possono addirittura comportare una diminuzione del trattamento pensionistico;
il semplice rimedio a tale inverosimile situazione sarebbe la rinuncia ai periodi riscattati o ricongiunti;
l'INPDAP, pur riconoscendo l'evidente pregiudizio economico, ritiene che senza una modifica alla legge 29/75 ciò non sia possibile;
la Corte dei conti, a Sezioni Unite, con la decisione n. 997/C del 20 ottobre 1994, ha invece ritenuto che l'unico elemento di rischio connesso al riscatto ed alla ricongiunzione, nella ipotesi in cui risulti ininfluente per determinare la pensione, non può che essere quella della irripetibilità del contributo e che la valutazione sull'utilizzo è rimessa al potere dispositivo dell'interessato;
la Corte costituzionale con sentenza n. 264/94 ha sancito che la pensione va calcolata sulla base più favorevole per il pensionato; che il principio di ragionevolezza non consente che maggior lavoro e maggior apporto contributivo diano luogo ad una diminuzione della pensione; che è irrazionale che una norma di favore si risolva in un effetto dannoso per il pensionato;
l'INPS ha recepito tale sentenza;
è irragionevole, e non solo giuridicamente, che l'aver lavorato e pagato i contributi oltre il tetto massimo possa comportare una riduzione del trattamento pensionistico e percepire di meno di un dipendente che abbia lavorato molto meno dei «famosi» 40 anni -:
quali provvedimenti il Ministro, alla luce delle predette decisioni della Corte dei conti e della Corte ccstituzionale, intenda adottare per consentire la rinuncia ai periodi contributivi ricongiunti o riscattati che danno luogo ad una diminuzione di pensione;
se non ritenga opportuno, ricorrendo tali fattispecie, disporre che il trattamento pensionistico dovrà essere liquidato dall'INPDAP sulla base del servizio reso nell'ultimo impiego e con l'utilizzo della contribuzione più favorevole.
(5-01865)