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Allegato B
Seduta n. 260 del 18/12/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta immediata:
PELLEGRINO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con ricorsi incardinati innanzi al tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Napoli, circa trecento studenti, che nel mese di settembre 2007 avevano sostenuto le prove preselettive di ammissione alle facoltà campane di medicina e chirurgia, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei decreti rettorali d'approvazione delle graduatorie di merito e dei provvedimenti presupposti;
alla camera di consiglio fissata per la delibazione dell'incidentale domanda di sospensione, l'autorità giurisdizionale adita ha ordinato la sospensione dei provvedimenti impugnati con diverse ordinanze di identico contenuto;
in particolare, il tribunale amministrativo regionale della Campania ha evidenziato innanzitutto che, anche a seguito dell'istruttoria disposta, non è stato possibile riscontrare l'esistenza di un decreto ministeriale che avesse modificato le regole di selezione, nel senso di non considerare due dei quesiti predisposti al fine della valutazione della prova complessiva;
tuttavia, l'organo giurisdizionale ha ritenuto, altresì, che le censure proposte avverso gli atti delle graduatorie appaiono fondate anche e soprattutto sotto ulteriori profili, in particolare per la violazione della segretezza e la conseguente situazione di disparità, determinatasi dalla conoscenza anticipata delle prove di gara in alcune sedi di concorso;
ebbene, pur prendendo atto dell'intervenuta sanatoria ministeriale (decreto n. 13034 del 21 novembre 2007), ad avviso dell'interrogante l'impianto motivazionale di cui alle ordinanze di sospensione può considerarsi solo in apparenza superato; permane, infatti, allo stato insuperata la censura relativa alla violazione del principio di segretezza a cagione della circostanza che in un ateneo (quello di Catanzaro - Università della Magna Grecia) i plichi contenenti le domande a risposta multipla da sottoporre ai candidati erano pervenuti alla commissione d'esame del luogo già aperti e con sigillo inopinatamente rimosso. Circostanza questa che nessun successivo provvedimento ministeriale potrà mai modificare e che, di fatto, rende vano qualsivoglia tentativo postumo di regolarizzare una procedura all'esito della quale risultano irretrattabilmente vulnerati i più elementari principi (in ogni caso di rango costituzionale) tesi a garantire la più ampia e trasparente partecipazione -:
se il Ministro interrogato, al fine di scongiurare più che probabili domande risarcitorie, intenda concertare con gli atenei interessati l'allargamento dei corsi di studio - sia pure in via eccezionale ed una tantum - anche ai soggetti beneficiari delle sospensive emesse dal tribunale amministrativo regionale della Campania, che, peraltro, superano di poco le 300 unità.
(3-01510)
Interrogazioni a risposta scritta:
DE SIMONE. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che la facoltà di scienze della formazione di Catania ha pubblicato nei vademecum di questi anni, circa gli sbocchi lavorativi dei laureati al corso di laurea triennale in Educatore
dell'Infanzia la seguente affermazione: «I laureati svolgeranno attività di assistenza e di educazione per la prima infanzia negli asili nido, nell'ambito dell'assistenza sociale, ed in ogni altra tipologia di servizio rivolto all'età infantile, nonché attività di insegnamento nelle scuole dell'infanzia»;
tale affermazione, errata nell'ultima parte laddove è previsto: «nonché attività di insegnamento nelle scuole dell'infanzia, è stata riportata sul sito della Facoltà di Scienze della Formazione di Catania fino a quando gli stessi studenti hanno segnalato l'errore alla Preside la quale si è premurata di far cancellare l'ultima parte, ossia «nonché attività di insegnamento nelle scuole dell'infanzia»;
tale asserzione risultava però presente sino a poco tempo fa sul sito dell'Ateneo di Catania, precisamente nell'offerta formativa 2007-2008;
nei concorsi pubblici i diplomi di laurea triennale sono posti in categoria C1 equiparandoli a polizia, municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese che hanno solo il diploma o addirittura un semplice attestato di qualifica ottenuto dalla frequenza ad uno di quei corsi organizzati dalla regione -:
se intenda attivare un corso speciale che abiliti all'insegnamento i diplomati in Educatore di asili nido;
se intenda riconsiderare gli inquadramenti di qualifica dei diplomi di laurea nei concorsi pubblici statali.
(4-05924)
BUEMI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in occasione della prossima istituzione in tutti i Conservatori dei corsi abilitanti per le classi A031, A032, i ritardi dell'Amministrazione nel definire le modalità di accesso a regime per tale classe di concorso hanno continuato a determinare l'insorgere di precariato con aspiranti che, avendo comunque già conseguito il Diploma ordinario in Conservatorio, hanno accettato di iscriversi ai Diplomi accademici di II livello istituiti dall'AFAM con decreto ministeriale dell'8 gennaio 2004, prot. n. 1/AFAM/2004;
attualmente tali Diplomi accademici di II livello non hanno nessun valore superiore al Diploma ordinario di Conservatorio, anzi vengono ritenuti al pari di questi ultimi come titoli di accesso ai corsi abilitanti di cui all'articolo 4, del decreto miisteriale n. 137 del 28 settembre 2007, non considerando in tal modo che i docenti che posseggono entrambi i titoli, hanno le stesse possibilità di accesso di coloro i quali posseggono il solo diploma ordinario;
viene prevista una sessione riservata di durata annuale offerta solo ai docenti con 360 giorni di servizio, che saranno ammessi di diritto ai corsi senza esame di ammissione e con la possibilità di iscriversi nelle graduatorie permanenti -:
se non consideri che coloro i quali entro l'anno accademico 2006/2007 avranno conseguito il Diploma accademico di II livello istituito con il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2004 o l'abilitazione in Educazione Musicale con la scuola di Didattica della musica, non siano in possesso di titoli idonei all'accesso alla sessione riservata senza esame di ammissione prevista per l'anno accademico 2007/2008 al pari dei docenti che hanno maturato 360 giorni di servizio entro il 17 ottobre 2007, con conseguente possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti;
se non consideri di garantire la possibilità, a tutti coloro i quali sono iscritti per l'anno accademico 2006/2007 al I o al II anno del Diploma accademico di II livello istituito con il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2004, di poter effettuare il passaggio, in aggiunta e non in detrazione ai 35 posti disponibili, al corso abilitante biennale per la classe A077, proprio come chi è iscritto alla scuola di Didattica della musica può fare per il corso abilitante per VA031 e VA032;
se non ritenga che il concorso debba essere riservato come è giusto che sia, a chi è in possesso del solo Diploma ordinario di Conservatori;
se non consideri di dover fornire garanzia, almeno per l'anno accademico 2007/2008, di poter accedere a conclusione di tale corso alle graduatorie permanenti e non ad un ulteriore concorso pubblico, anche a coloro i quali saranno ammessi a frequentare il corso biennale.
(4-05929)