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Allegato B
Seduta n. 261 del 19/12/2007
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GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta scritta:
GRIMOLDI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2005 ha introdotto il contributo unificato in materia di spese di giustizia civile, prevedendo tutta una serie di scaglioni parametrati al valore della controversia, stabilendo in particolare che, per i processi civili ed amministrativi giudicati di valore indeterminabile, il contributo unificato dovuto sia pari a 340 euro;
successivamente, l'articolo 21 del decreto Bersani ha nuovamente modificato la regola specificando che per tutti i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto sia pari a 500 euro, salvo limitate eccezioni;
la legge finanziaria per il 2006 è ulteriormente intervenuta in materia, prevedendo un innalzamento del contributo unificato dovuto a 1.000 euro per tutti i giudizi amministrativi in materia di appalti, di gare di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche eccetera e un innalzamento a 2.000 euro per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture;
per impugnare un atto amministrativo riguardante una gara di appalto è richiesta adesso la anticipazione di una somma pari a euro 2.000;
in conseguenza delle modificazioni effettuate, il ricorso al TAR contro un qualsiasi provvedimento di aggiudicazione di gara di appalto richiede un contributo pari a 2.000 euro, mentre un ricorso in sede civile per far valere un credito derivante dall'esecuzione della stessa gara di appalto richiede l'anticipazione della somma di 800 euro, con evidente disparità di trattamento tra i due giudizi;
il ricorso al TAR avverso un'ordinanza che vieta l'accesso al centro storico o impone la limitazione di attività rumorose, richiede un contributo pari a 500 euro, al contrario di quanto richiede una causa civile per rumori molesti contro il vicino, per la quale il contributo è pari a 340 euro;
in base a quanto stabilito dal comma 6-ter del citato articolo 21, il maggior gettito derivante dall'innalzamento del suddetto contributo è destinato a coprire le spese di funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR, risulta tuttavia alquanto discutibile ricorrere ad una legislazione emergenziale per recuperare l'efficienza dei processi, evenienza che peraltro non sembra essersi verificata, attraverso una selezione dei ricorsi;
l'innalzamento del contributo unificato sembra delineare un filtro di accesso alla giustizia basato sul quantum del contributo
dovuto, in modo da scoraggiare maggiormente quei ricorsi dove esso è dovuto in misura più elevata e costituire un ostacolo alla tutela giurisdizionale, servizio che lo Stato dovrebbe garantire indifferentemente a tutti i cittadini;
in stretta connessione con le modificazioni introdotte sembra essere la diminuzione del numero di ricorsi, al punto che quelli presentati al tribunale amministrativo di Milano sono scesi da circa 5.300 dell'anno 2004 a circa 2.300 dell'anno in corso -:
come il Ministro valuti i fatti descritti in premessa e se non ritenga che le modificazioni introdotte rappresentino un ostacolo alla tutela giurisdizionale contrastante con il principio di uguaglianza, con potenziale violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione;
se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative normative volte a correggere quanto ha stabilito il «decreto Bersani» in spregio alla conclamata finalità di aumentare la competitività del Paese a vantaggio dei cittadini, e ripristinare quantomeno la parificazione tra giudizi civili e giudizi amministrativi già stabilita dall'articolo 1, comma 307, della legge n. 311 del 2004.
(4-05934)