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Allegato B
Seduta n. 261 del 19/12/2007
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INTERNO
Interrogazioni a risposta scritta:
ALESSANDRI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da quanto si apprende dalle notizie pubblicate dagli organi di stampa, nel comune di Bibbiano (Reggio Emilia), è stata formalizzata la prassi di derogare alla normativa in materia di accertamento
dell'identità sui documenti ammettendo la possibilità di utilizzare fotografie nelle quali si indossa il velo, o qualsiasi copricapo indossato per motivi religiosi;
l'articolo 85 del regio decreto 18 giugno1931, n. 773, recita: «È vietato comparire mascherato in luogo pubblico»; mentre l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, proibisce «l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo»;
con la circolare n. 4 del 14 marzo 1995, il ministero dell'interno ha autorizzato l'uso del copricapo nelle fotografie destinate alle carte di identità di cittadini professanti culti religiosi che impongano l'uso di tali copricapo;
con un'altra circolare del 24 luglio 2000, il ministero dell'interno ha precisato che il turbante, lo chador e il velo, imposti da motivi religiosi, «sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto» e, pertanto, tali accessori sono ammessi, anche in ossequio al principio costituzionale di libertà religiosa, purché i tratti del viso siano ben visibili;
tale circolare, di conseguenza, estende il principio della precedente, riferita alla carta d'identità, anche alle fotografie da apporre sui permessi di soggiorno;
la definizione di ordine pubblico è stata resa in modo magistrale dalla nostra Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 1962, n. 19: l'ordine pubblico è un valore costituzionalmente protetto, quale patrimonio dell'intera collettività; sono, pertanto, costituzionalmente legittime le norme che effettivamente, ed in modo proporzionato, siano rivolte a prevenire e a reprimere i turbamenti all'ordine pubblico (intesi come insorgere di uno stato concreto ed effettivo di minaccia all'ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo), eventualmente anche mediante la limitazione di altri diritti costituzionalmente garantiti;
la norma che vieta il mascheramento risale, infatti, ai cosiddetti «anni di piombo», nei quali accadeva di frequente che si commettessero omicidi con il volto nascosto da un passamontagna;
la Corte costituzionale ha dettato i criteri: è possibile limitare un diritto costituzionalmente garantito (quale quello della libertà religiosa), ma solo con norme che in modo proporzionato reprimano uno stato concreto ed effettivo di minaccia all'ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo;
nel nostro Paese, le indagini sul terrorismo internazionale hanno portato a numerosi arresti e hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, la presenza di cellule eversive del terrorismo islamico legate al movimento di Al Qaeda;
le varie inchieste giudiziarie hanno accertato la presenza di cellule terroristiche islamiche in Italia, che è divenuta terra di indottrinamento e arruolamento per aspiranti mujihaidin, miliziani islamici che hanno combattuto in Afghanistan, Bosnia, Kashmir, Palestina e Iraq. Gli estremisti islamici hanno sentenziato che l'Italia è diventata un dar al-harb, territorio di guerra, legittimandone l'aggressione -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali provvedimenti intenda prendere al fine di uniformare le posizioni delle prefetture italiane in merito alla normativa vigente, che inequivocabilmente vieta il travisamento in pubblico delle persone.
(4-05939)
JANNONE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
pochi giorni fa si è verificato l'ennesimo episodio di violenza nella Bergamasca: a Treviglio quattro malviventi stranieri, dopo una rapina, hanno aperto il fuoco contro una pattuglia di carabinieri che aveva tentato di bloccarli;
il bilancio dello scontro a fuoco è di due rapinatori morti, due arrestati e due feriti anche tra le forze dell'ordine;
la provincia di Bergamo risulta tra le aree d'Italia con il più basso rapporto tra cittadini e forze di polizia: ci sarebbero 14 poliziotti ogni 10 mila abitanti, contro i 30 della provincia di Milano;
la grave carenza di organico mette costantemente a repentaglio l'incolumità delle forze dell'ordine che devono fronteggiare, anche con mezzi fatiscenti, situazioni di grave pericolo -:
se a fronte dei preoccupanti dati citati, non si prenda in considerazione la possibilità e l'opportunità di riequilibrare e potenziare l'organico delle forze di polizia per far fronte all'esponenziale aumento di fatti criminosi che colpiscono l'intero territorio nazionale ed in particolare la provincia di Bergamo, oggettivamente gravata da una evidente carenza di organico delle forze di polizia.
(4-05941)
CIOCCHETTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con ordinanza n. 200 in data 3 novembre 1980, il sindaco pro tempore del Comune di Mentana, con funzioni di ufficiale di governo, ordinava la requisizione di un immobile, già in stato di abbandono, di proprietà dell'Università La Sapienza di Roma, conosciuto come «Madonna delle Rose» e sito in Mentana (ora Fonte Nuova), località Tor Lupara, al fine di fronteggiare il pericolo di «turbativa pubblica ed allarme all'ordine sociale» conseguente alla emergenza abitativa di alcune famiglie sfrattate;
in data 25 novembre 1980 è stato sottoscritto tra l'Università la Sapienza e il Comune di Mentana - tra gli altri - un accordo sulle modalità di utilizzo dell'immobile requisito;
il sindaco in data 5 febbraio 1981 reintegrava l'Università nel possesso dell'immobile «ancora occupato dagli sfrattati e dalle loro famiglie»;
l'Ateneo citava, con atto notificato in data 11 marzo 1987, il Comune innanzi al Tribunale di Roma per vederlo condannare a restituire l'immobile de quo, libero da persone e cose nonché a pagare all'Università a titolo di risarcimento danni per occupazione illegittima dello stesso, la somma che sarebbe risultata dal giudizio;
il Comune di Mentana si costituiva nel giudizio e, nelle more dello stesso, provvedeva a realizzare nuovi alloggi da destinare agli occupanti abusivi del complesso immobiliare in questione e, in data 5 agosto 1994, procedeva formalmente a riconsegnare all'Ateneo l'intero complesso «Madonna delle Rose» sgombrato dagli occupanti;
il Tribunale di Roma decideva il giudizio il 26 gennaio 2001, con sentenza 8663 rigettando la domanda risarcitoria dell'Università;
l'Università proponeva ricorso in Corte di Appello avverso e per la riforma della sentenza sopra richiamata, e il Comune si costituiva nel nuovo giudizio;
la Corte di Appello si pronunciava con sentenza n. 167 del 2005, riformando la sentenza di primo grado e condannando il Comune a pagare all'Università la somma di 11.424.026,60 euro oltre gli interessi legali e le spese di giudizio;
il Comune decideva di ricorrere in Cassazione (R.G. 23753/05 depositato il 12 ottobre 2005), tuttora pendente, avverso la Sentenza di Appello per violazione dell'articolo 2043 del codice civile e motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia proponendo contemporaneamente azione inibitoria;
la Corte di Appello si pronunciava negativamente sulla sospensiva il 24 marzo 2006 considerando non sussistenti i requisiti del danno grave ed irreparabile ex articolo 373 del codice di procedura civile poiché, nel caso di accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Mentana, quest'ultimo potrebbe
recuperare la somma eventualmente corrisposta alla controparte in quanto del tutto solvibile;
in base al suddetto titolo non sono mai state emesse azioni esecutive da parte dell'Università;
nelle more dei soprarichiamati giudizi, con L. R. n. 25/1999 è stato istituito il Comune di Fonte Nuova per divisione del territorio dal preesistente Comune di Mentana e la frazione di Tor Lupara, dove insiste l'immobile de quo, è venuta a ricadere nella circoscrizione territoriale del Comune neo-istituito;
sono ancora in itinere, invece, le procedure di ripartizione del patrimonio immobiliare e gli oneri ad esso connessi, nonostante i ripetuti solleciti alla Regione Lazio perché assumesse la deliberazione definitiva di ripartizione;
il Comune di Mentana vede ancora oggi iscritti nel proprio bilancio tutti gli oneri passivi relativi ai mutui interessanti i due Enti con la preclusione per il comune di Mentana stesso di poter ricorrere al credito se non per cifre irrisorie e non è, ancora, nella piena e libera disponibilità dei beni immobili ad esso spettanti;
non essendo, all'epoca, ipotizzabili maggiori entrate correnti rispetto a quelle inscritte in bilancio ammontanti a euro 10.736.000,00, di portata tale da fronteggiare la spesa di che trattasi, il Comune iniziò, dai primi mesi successivi, un confronto con l'Università La Sapienza volto ad elaborare una proposta conciliativa della vicenda che permettesse al Comune di assolvere l'obbligazione sorta a seguito della Sentenza della Corte di Appello e dal rigetto della relativa istanza di sospensiva, nelle more di giudizio di Cassazione, al fine di evitare ulteriori danni per l'Ente;
a tale scopo, con nota prot. 6132/2006, il Commissario Straordinario propose all'Ateneo di definire la vertenza con la cessione di diritti edificatori di spettanza del Comune stesso e non rientranti nella massa attiva della richiamata divisione;
la suddetta proposta fu riconfermata dall'Amministrazione (neo-eletta) con nota prot. 25287/2006;
l'Università comunicò il proprio interesse alla proposta con nota prot. 47237 dell'11 ottobre 2006;
la Giunta Comunale con deliberazioni n. 161 e n. 164 del 2006 conferì al Sindaco indirizzo sui contenuti della proposta conciliativa con l'Ateneo;
il Sindaco pro tempore con nota prot. n. 26147 formalizzò all'Ateneo la proposta conciliativa del seguente tenore: l'Amministrazione Comunale si impegna a cedere all'Università diritti edificatori il cui valore equivalga a quello dell'importo della Sentenza n. 167 del 2005, da individuare tra quelli che discenderanno dalla proposta di programma integrato che si riterrà più idonea allo scopo; l'Amministrazione Comunale si impegna a non sollecitare la fissazione dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di Cassazione del ricorso, innanzi ad essa pendente, e, qualora venisse fissata d'ufficio tale udienza, a richiederne concordemente con l'Ateneo il differimento, motivandolo proprio con l'esistenza di trattative di conciliazione; l'Università La Sapienza si impegna a non richiedere al Comune, con un pactum de non petendo, l'adempimento della Sentenza della Corte di Appello per il periodo necessario a concludere la trattativa conciliativa e, comunque, per non meno di nove mesi dalla data di adesione da parte dell'Ateneo alla presente proposta; l'Università La Sapienza si impegna a congelare fino all'accordo definitivo, e comunque per i nove mesi di cui sopra, l'importo definito nella Sentenza della Corte di Appello con i relativi interessi maturati fino alla data dell'adesione dell'Università alla proposta conciliativa di cui sopra, a far data dalla adesione dell'Ateneo alla proposta conciliativa formulata dalla Giunta Comunale con le deliberazioni n. 161 e n. 164 dell'anno 2006;
il Comune di Mentana pubblicò l'avviso di cui alla deliberazione della Giunta n. 161 del 16 ottobre 2006 e nei termini pervennero n. 10 adesioni;
il Responsabile del Settore Urbanistica, con nota prot. n. 27523 del 2 novembre 2006, comunicò che quattro delle proposte pervenute rispondevano ai requisiti tecnici ed economici richiesti dall'Amministrazione Comunale;
l'Università La Sapienza con nota del 24 ottobre 2006 - trasmessa al Comune il 27 ottobre 2006 prot. n. 49773 - comunicò alla Avvocatura di Stato di voler prendere in considerazione la proposta del Comune sia per le ragioni esposte dal Comune stesso che per l'obiettiva difficoltà che l'Ateneo incontrerebbe nell'esercitare un così importante credito nei confronti di Mentana;
l'Università, nella stessa nota, manifestò la sua disponibilità a non dare esecuzione al titolo per la durata massima di 9 mesi, condizionando la suddetta espressa volontà al parere favorevole dell'Avvocatura;
l'Avvocatura di Stato ha fornito parere favorevole sulla suddetta proposta in data 30 ottobre 2006;
il Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Roma «la Sapienza» con nota prot. n. 51206 del 3 novembre 2006 integrata con successiva prot. n. 51119 del 6 novembre 2006, sulla base del parere sopra richiamato ha accettato la proposta transattiva e contestualmente ha rinunciato alla esecuzione della sentenza per un periodo di nove mesi dal 3 novembre 2006, entro quali dovrebbe essere formalizzata la transazione;
il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. n. 27705 in data 6 novembre 2006 ha effettuato la individuazione delle offerte idonee alla soluzione transattiva e la stima dei diritti edificatori di competenza del Comune;
la soluzione prospettata è stata valutata vantaggiosa per il Comune di Mentana perché permetterebbe allo stesso di non dover ricorrere alla procedura di dissesto il cui onere grava esclusivamente sul bilancio comunale, dando nel contempo, il tempo necessario a definire le modalità della futura soluzione transattiva della vertenza, la quale come evidenziato dal parere dell'Avvocatura, dovrà essere stipulata nell'ottica dell'aliquid datum e dell'aliquid retentum e cioè con l'elemento delle reciproche concessioni che è la caratteristica precipua ed il requisito essenziale dell'istituto (che prevede tra l'altro l'azzeramento della spesa per interessi);
la Giunta con deliberazione n. 176 del 6 novembre 2006 ha preso atto che, l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 167 del 2005 veniva sospesa - per rinuncia del creditore - per un periodo di 9 mesi, dalla data del 3 novembre 2006, perdendo di conseguenza il debito de quo il carattere della esigibilità, esonerando quindi il responsabile del servizio dalla sua inserzione tra i debiti fuori bilancio riconoscibili, e si è impegnata nel termine di nove mesi o comunque in termine più breve a far data dal 3 novembre 2006 a definire con l'Università La Sapienza di Roma le modalità della soluzione transattiva della vertenza, le quali dovranno essere formulate nell'ottica dell'aliquid datum e dell'aliquid retentum, al fine di soddisfare le richieste creditizie dell'Università, salvaguardando nel contempo il bilancio del Comune di Mentana, dando specifico mandato al Sindaco in tal senso;
la Provincia di Roma in sede di approvazione dei Piani di Assetto dei Parchi nel febbraio 2007 vincolava a zone contigua a Parco e riserva naturale la gran parte delle zone interessate dalla cessione dei diritti edificatori, con ciò determinando di fatto la prosecuzione della trattativa che avesse per oggetto tale contropartita;
il Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 2 marzo 2007 ha approvato una mozione con la quale ha sollecitato e chiesto alle Autorità indicate nella stessa mozione di intervenire ed intercedere affinché si giunga ad un accordo definitivo ed a una risoluzione della controversia giuridica con l'Università di Roma «La Sapienza» senza che il Comune
di Mentana, gravato da un onere immane ed imprevisto, sia costretto nel futuro a dichiarare una crisi finanziaria che ne bloccherebbe lo sviluppo sociale, culturale, urbanistico ed infrastrutturale per decenni, e ad istituire un tavolo di confronto permanente tra le Autorità stesse ed il Comune di Mentana e di Fonte Nuova;
l'Università la Sapienza con nota pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 7972 del 30 marzo 2007 ha sollecitato quanto richiesto con la sopraccitata nota 51119 del 2006;
il 6 aprile 2007 prot. n. 8540 è pervenuta, da parte dell'Agenzia delle Entrate, richiesta di pagamento della registrazione della sentenza n. 167 del 2005 emessa dalla Corte di Appello di Roma per euro 363.578,00;
la Giunta, il 13 aprile 2007, ha stabilito di rispondere alla Università dopo che la Regione avesse adottato la deliberazione di riparto dei debiti fuori bilancio tra Mentana e Fonte Nuova;
in data 23 aprile 2007 l'Amministrazione ha presentato formale istanza al presidente della Regione Lazio onorevole Marrazzo di interessarsi per definire la questione;
a seguito della richiesta del Consiglio comunale, l'amministrazione di Mentana ha rappresentato con mozione consiliare, ma anche con lettera inviata ad alte autorità dello Stato la gravosa situazione ormai incombente;
in data 14 settembre 2007 veniva proposta e successivamente deliberata una mozione unitaria da parte del Consiglio Regionale del Lazio su proposta della minoranza, che invitava l'Assessorato agli EELL a proseguire, presso l'apposito tavolo già istituito, il confronto tra le parti coinvolte al fine di trovare un accordo per la definizione della questione relativa al pagamento del debito e alla relativa tempistica;
il 18 ottobre 2007 il Comune di Mentana ha ricevuto una proposta conclusiva da parte dell'Università «La Sapienza» di Roma subordinata al parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato e all'approvazione del proprio Consiglio di Amministrazione. La proposta dell'Università invita il Comune di Mentana a rinunciare al ricorso in Cassazione; a pagare gli interessi fino alla definizione dell'accordo pari ad euro 850.000,00 entro la data del 31 dicembre 2007; a corrispondere l'importo di euro 9.000.000,00 in 19 rate annuali ciascuna di euro 750.000,00;
il Comune ritiene che tale proposta non sia accoglibile perché incompatibile con le norme del TUEL e conseguentemente si trova nelle condizioni di rilevare la impossibilità di far fronte alla spesa scaturita dalla sentenza;
il Consiglio comunale approva la declaratoria di dissesto nella seduta del 4 novembre 2007 -:
se non intenda intervenire, per quanto di sua competenza, per trovare una soluzione a questa annosa questione, scongiurando così una dichiarazione di dissesto finanziario del Comune in questione, indotto unicamente dall'onerosità del debito stabilito dalla sentenza anzidetta, che determinerebbe pesanti conseguenze sulla città in termini di blocco dello sviluppo per gli anni futuri ed in termini di pressione tributaria ed impositiva al massimo livello di legge.
(4-05964)