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Allegato B
Seduta n. 261 del 19/12/2007
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
CIRIELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
a seguito della decisione del Commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania di allestire una discarica di rifiuti
solidi urbani da 700.000 tonnellate nel Comune di Serre e precisamente nella zona boschiva di Macchia Soprana, sembrerebbe che si stiano verificando gravi disastri ambientali nella zona interessata dalla discarica;
il contesto ambientale nel quale è stata ubicata la discarica è di grande pregio ambientale e paesaggistico nonché vicinissimo ai centri abitati;
la discarica dista appena un centinaio di metri da quattro insediamenti abitativi ed è a soli 1.500 metri in linea d'aria dal centro abitato del Comune di Serre;
la discarica dista circa 600 metri dal fiume Sele, a monte dello sbarramento da cui, circa un chilometro più a valle, vengono prelevati 13.500 litri al secondo di acqua ad opera dei Consorzi di bonifica «Sinistra e Destra Sele» per irrigare le colture dell'intera Piana del Sele, da Agropoli a Pontecagnano;
l'area di discarica dista soltanto 100 metri in linea d'aria dal limite istituzionale dell'Oasi di protezione e di raduno per la fauna migratoria denominata «Oasi di Persano», istituita con Decreto del Presidente della Campania n. 4060 del 18 novembre 1976, e, di fatto, si trova ubicata nello stesso bosco di cui l'oasi è parte;
l'Oasi di Persano è stata poi dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente del 5 maggio 2003 «Zona umida di importanza internazionale» ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Rasmar del 2 febbraio 1971, sia - si legge nel decreto - per «l'eccezionale valore naturalistico del biotopo», sia per il suo ruolo di «habitat di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici», sia per la presenza di specie faunistiche (come la lontra, la testuggine d'acqua, il cervo volante) di «rarità oggettiva»;
il sito di discarica è ubicato in un'area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a vincolo paesaggistico grazie al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 1993 (cosiddetto «Decreto Ronchey»), che nella parte motiva si esprime, in ordine all'eccezionale rilevanza paesaggistica della zona in questione, nei seguenti termini: «considerato che la zona suddetta, dominata dalla presenza del Sele e dalla straordinaria quinta scenografica dei Monti Alburni, presenta una suggestiva bellezza dovuta alla presenza di ambienti diversi: il lago colonizzato per circa 1/3 dalla popolazione acquatica, prevalentemente canneti che trattengono e compattano i detriti fluviali fino alla comparsa dei primi salici e lo spettacolare bosco idrofilo composto da pioppi, salici ed ontani che circonda la parte alta dell'invaso e prosegue a tratti per alcuni chilometri di fiume, fondendosi con esso durante la piena»;
il sito in questione dista 565 metri in linea d'aria dal «Medio corso del Sele» (in pratica il bacino del fiume in parola), inserito con decreto del Ministro dell'ambiente del 25 marzo 2005, assieme all'Oasi di Persano, nell'elenco dei Siti di importanza comunitaria per la ragione biogeografia mediterranea (SIC) ai sensi della Direttiva CEE n. 92/43, e nell'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva CEE n. 79/409;
il sito in parola dista sempre 565 metri in linea d'aria dalla «Riserva Regionale Foce Sele-Tanagro»;
il sito coincide, nell'ambito della rete ecologica del P.T.R. (Piano Territoriale Regionale) della Regione Campania di recente adozione, con uno dei due unici corridoi regionali trasversali utilizzati dalla fauna migratoria;
la strada che conduce al centro visite dell'Oasi WWF Serre - Persano, (una zona ridotta dell'oasi di cui sopra, gestita dal 1977 dal WWF e che fa registrare dalle 5.000 alle 8.000 unità di visitatori all'anno), ubicata in contrada Falzia di Serre, è per circa 500 metri la stessa su cui transitano quotidianamente i camion diretti alla discarica;
dal 13 agosto 2007 sono stati effettuati diversi sopralluoghi da parte dei
tecnici dell'ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania) che hanno rilevato sufficienti elementi atti a sottolineare l'alto grado di inquinamento verificatosi nella zona interessata dalla discarica e, di conseguenza, nelle zone limitrofe ed abitate;
in particolare sono stati effettuati i seguenti sopralluoghi da parte dell'ARPAC:
1. il sopralluogo ARPAC del 13 agosto 2007 veniva compiuto sul solo sito di stoccaggio provvisorio dei rifiuti (nel momento in cui le vasche di discarica erano ancora in fase di allestimento) e venivano rilevate le seguenti anomalie: a) fenomeni di sollevamento considerevole di polveri e di esalazioni maleodoranti, in assenza di impianti volti all'abbattimento delle prime ed alla captazione delle seconde; b) mancanza, in direzione Nord-Ovest, dell'argine di contenimento dei rifiuti per un tratto di circa 10 metri; c) sussistenza, sui terreni coltivati posti sul lato Sud esterno all'impianto di discarica, di una notevole quantità di rifiuti plastici leggeri, nell'assenza di idonei sistemi di barriera atti ad evitare la dispersione dei rifiuti soggetti ad azione eolica; d) mancanza di un sistema di regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche perimetrali all'invaso; e) dubbi sull'ancoraggio del costruendo sistema di drenaggio dei liquidi di percolazione all'area impermeabilizzata dell'invaso al fine di contenere i liquidi medesimi all'interno di quell'area; f) presenza, tra i materiali abbancati, di rifiuti (pneumatici e rifiuti ingombranti) aventi codice CER n. 16.01.03, come tale difforme dal codice CER autorizzato, ossia il n. 19.05.01, con conseguente miscelazione in discarica di rifiuti di differenti tipologie, autorizzate e non;
2. il sopralluogo ARPAC effettuato in data 25 settembre 2007 poneva l'attenzione sulle tre vasche di cui si componeva la costruenda discarica nonché sull'area di discarica nel suo complesso, ove importanti anomalie, a mesi di distanza dall'inizio dei lavori per l'installazione della discarica, venivano riscontrate nei seguenti punti: a) nell'area di discarica venivano rilevati perduranti fenomeni di esalazioni maleodoranti, rimanendo l'assenza di impianti volti alla loro captazione; si rilevava altresì la persistenza di rifiuti plastici leggeri (seppure in quantità ridotte) sui terreni coltivati posti sul lato sud esterno all'impianto di discarica, nella perdurante assenza di idonei sistemi di barriera atti ad evitare la dispersione dei rifiuti soggetti ad azione eolica; si sottolineava la mancata realizzazione dei pozzi spia per il monitoraggio delle acque di falda, così come previsti dall'elaborato progettuale n. 18 (planimetria con l'indicazione dei pozzi spia da realizzarsi ai sensi del decreto legislativo n. 36/03 e particolari costruttivi dei pozzi); b) nella vasca di discarica n. 3 si rilevava la mancata copertura quotidiana dei rifiuti, in difformità a quanto prescritto dall'allegato A, punto 9, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3590 del 23 maggio 2007; si sottolineava altresì la mancata coltivazione «a celle» della discarica, in difformità a quanto previsto dall'elaborato A (Relazione tecnico-descrittiva) del progetto di ampliamento, che prevedeva sistemi di coltivazione a celle nonché la presenza di numerosi accumuli di liquidi di percolazione all'interno della vasca, alcuni dei quali a diretto contatto con l'argine di argilla non impermeabilizzato e posto a valle (lato nord) della vasca medesima;
3. il sopralluogo ARPAC del 2 ottobre 2007 segnalava ancor più gravi anomalie nell'intera area di discarica ed in ciascuna delle vasche di cui essa si compone ed in particolare: a) nell'area di discarica si rilevavano perduranti fenomeni di sollevamento di polveri e di esalazioni maleodoranti, perdurando l'assenza di impianti volti all'abbattimento delle prime e risultando inidoneo l'installato impianto per la captazione delle seconde; si rilevava altresì la persistenza di rifiuti plastici leggeri (seppure in quantità ridotte) sui terreni coltivati posti sul lato sud esterno all'impianto di discarica, nella perdurante assenza di idonei sistemi di barriera atti ad evitare la dispersione dei rifiuti soggetti ad azione eolica; si sottolineava
ancora la mancata realizzazione dei pozzi spia per il monitoraggio delle acque di falda, così come previsti dall'elaborato progettuale n. 18 (planimetria con l'indicazione dei pozzi spia da realizzarsi ai sensi del decreto legislativo n. 36/03 e particolari costruttivi dei pozzi); b) nella vasca di discarica n. 1 si rilevava la mancanza di un sistema di canalizzazione e di regimentazione delle acque meteoriche, in difformità a quanto previsto dall'elaborato progettuale n. 14 (rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche: pianta, sezioni e particolari costruttivi); c) nella vasca di discarica n. 2 si rilevava l'inadeguata impermeabilizzazione dell'argine in direzione est, limitata a meno di un metro rispetto ai due metri previsti dall'elaborato progettuale relativo alla vasca 2 - parte collaudata; nella predetta vasca si rilevava ancora l'assenza della vasca di accumulo dei liquidi di percolazione che doveva essere installata all'esterno dell'invaso; d) nella vasca di discarica n. 3 si evidenziavano perduranti fenomeni di esalazioni maleodoranti, rimanendo l'assenza di idonei impianti volti alla loro captazione, nonché la persistente mancata copertura quotidiana dei rifiuti e il loro irregolare abbancamento, in difformità a quanto prescritto dall'allegato A, punto 9, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3590 del 23 maggio 2007; si riscontrava ancora la persistente mancanza di un sistema di coltivazione «a celle», in difformità a quanto previsto dall'elaborato A («Relazione tecnico-descrittiva») del progetto di ampliamento, che prevedeva sistemi di coltivazione a celle e la presenza, tra i materiali abbancati, di rifiuti (specie pneumatici) aventi codice CER n. 16.01.03, come tale difforme dal codice CER autorizzato, ossia il n. 19.05.01, con conseguente miscelazione in discarica di rifiuti di differenti tipologie, autorizzate e non; si ravvisava, inoltre, la presenza di un ingente accumulo di liquidi di percolazione sormontato da uno strato di rifiuti nell'angolo sud-est della vasca; si verificava l'assenza di soluzione di continuità, sul lato ovest al di sotto del piazzale di scarico, tra l'ammasso di rifiuti e la scarpata di terreno che sovrasta l'argine impermeabilizzato «... pertanto il rifiuto ed il terreno risultano in diretto contatto e non è distinguibile il confine tra di essi ...»; si sottolineava altresì la presenza di numerosi accumuli di liquidi di percolazione all'interno della vasca, alcuni dei quali a diretto contatto con l'argine di argilla non impermeabilizzato posto a valle (lato nord) della vasca medesima; si riscontrava l'assenza di un argine impermeabilizzato idoneo al contenimento dei liquidi di percolazione e al sostentamento del gradiente di spinta data dall'ammasso dei rifiuti in assestamento che doveva edificarsi nella zona a valle (lato nord) della vasca; ancora più gravemente si constatava il compimento di attività vietate dall'articolo 2 punto e) decreto Min. ambiente prot. n. 394/QdV/DI/B del 26 settembre 2007, quali attività di rilancio dei liquidi di percolazione accumulati nell'area a valle della vasca verso l'area a monte della medesima;
dall'evoluzione di questa vicenda sembrerebbe che non siano stati rispettati l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997 secondo cui «... i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo ...» nonché l'articolo 301 comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, secondo cui «... in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174 par. 2 Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione ...» -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, se corrispondenti al vero, quali urgenti iniziative di propria competenzaintenda adottare per porre immediato rimedio al palese disastro ambientale in atto nel Comune di Serre che comporta un serio e gravissimo rischio per la salute dei cittadini;
se non ritenga opportuno considerare l'opportunità di ubicare la discarica in siti realmente idonei alla realizzazione dell'intervento ed in particolare che non
comportino gravi rischi per la salute della popolazione, che non rappresentino rischi per la natura circostante e che non siano causa di inquinamento delle falde acquifere e di conseguenti disastri ambientali.
(4-05933)
GIUDITTA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il Comune di Casalduni della provincia di Benevento, già sede dell'impianto provinciale di combustibile da rifiuto, lamenta l'atteggiamento e la scelta del Commissario legato per l'emergenza rifiuti in Campania, di individuare sul suo territorio, giusta Ordinanza n. 424 del 28 novembre 2007, anche il sito di stoccaggio di rifiuti secchi imballati derivanti da vagliatura, elevando così oltre ogni accettabile misura il carico inquinante della zona;
non si comprende il processo tecnico e logico che ha portato a tale scelta, considerando che l'amministrazione provinciale di Benevento, con delibera assunta con la partecipazione di tutti i Comuni sanniti, aveva individuato altri siti idonei, tra i quali non era minimamente ricompreso il Comune di Casalduni;
peraltro, va evidenziato che nell'impianto di combustibile da rifiuto di Casalduni, sono stati conferiti non solo i rifiuti della Provincia di Benevento, come prescritto, ma anche quelli delle altre Province campane, in quantitativi tali da creare obiettivi problemi di funzionalità dell'impianto stesso, e sottoponendo il territorio ad uno stress ambientale elevatissimo;
inoltre, non sono state prese in alcuna considerazione dal Commissario delegato neanche le documentate motivazioni di carattere igienico-sanitario a tutela della salute pubblica, certificati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania e dall'Azienda sanitaria locale di Benevento che rivelano la presenza al confine del sito prescelto di due derivazioni idriche con serbatoi di acqua potabile, in totale contrasto - ad avviso dell'interrogante - con il disposto dell'articolo 94 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 -:
se il Governo, alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione, non ritenga opportuno fornire una giustificazione in merito all'apparente uso improprio di un potere straordinario da parte del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, che dovrebbe tutelare e non danneggiare l'ambiente e la salute pubblica di una comunità.
(4-05935)
CASTAGNETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi in Turchia c'è stata l'ennesima aggressione contro un religioso cristiano, padre Adriano Franchini, ferito fortunatamente solo in modo superficiale. Lo stesso religioso in alcune dichiarazioni pubbliche ha voluto minimizzare l'accaduto, ma purtroppo la lista di attacchi contro i cristiani è lunga, ed è esecrabile che giornali e autorità turche tendano a sminuire gli episodi parlando di «casi isolati» e di «squilibrati, pazzi, deboli mentalmente»;
la sequela di aggressioni riportata dall'agenzia cattolica Asianews (www.asianews.it) è impressionante: «prima del ferimento di p. Franchini, vi è quello di p. Roberto Ferrari, minacciato con un coltello da Kebab nella chiesa di Mersin l'11 marzo 2006; p. Pierre Brunissen accoltellato in un fianco il 2 luglio 2006 fuori della sua parrocchia a Samsun. Questi tre attentati si sono conclusi senza conseguenze fatali. Non così è stato per don Andrea Santoro, ucciso a colpi di pistola il 5 febbraio 2006 mentre pregava in chiesa a Trabzon; stessa sorte per il giornalista armeno Hrant Dink assassinato il 19 gennaio 2007 appena fuori dalla sua redazione in una via affollata di Istanbul. E ancora più tragica la morte il 18 aprile
2007 di tre cristiani protestanti, tra cui uno tedesco, torturati, incaprettati e uccisi a coltellate mentre lavoravano a Malatya nella casa editrice Zirve, che pubblica Bibbie e libri di matrice religiosa cristiana» -:
quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda immediatamente assumere nei rapporti bilaterali e in ambito comunitario ed internazionale perché in Turchia vengano rispettati i fondamentali diritti di libertà religiosa, e prima di tutto l'incolumità fisica dei cristiani.
(4-05948)
PELLEGRINO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 508 del 21 dicembre 1999, è finalizzata alla riforma degli istituti del settore musicale e artistico, introducendo specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
l'articolo 2 comma 5 della legge n. 508, sancisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionati del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso;
ad oggi, dopo circa otto anni, molteplici sono gli allievi dei Conservatori di musica impossibilitati a partecipare ai pubblici concorsi a causa della mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrebbe rendere effettiva la legge;
pertanto, migliaia di giovani pur avendo terminato il proprio percorso di studi, non sono nelle condizioni di raggiungere determinati obiettivi a causa di ritardi nell'applicazione delle leggi -:
se il Governo intenda assumere provvedimenti per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario all'applicazione dell'articolo 2 comma 5 della legge n. 508 del 1999.
(4-05952)
STUCCHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
in data 30 agosto 2007 circa 30 paesi della bergamasca sono stati interessati dal passaggio di una tromba d'aria/nubifragio di particolare intensità, che ha provocato danni consistenti al patrimonio comunale, alle proprietà private di tipo residenziale, alle attività economico-produttive e commerciali, nonché al settore agricolo;
in data 4 settembre 2007 la Provincia di Bergamo, in accordo con i comuni interessati, ha chiesto lo stato di calamità naturale per le zone colpite dalla tromba d'aria, trattandosi di un evento che, sia per intensità che per estensione, deve essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari;
l'entità complessiva dei danni subiti in tutta la regione Lombardia ammonta a circa 50 milioni di euro -:
se ritenga necessario, in relazione alla tipologia di evento, prevedere lo smaltimento di adeguate risorse al fine di fronteggiare i danni causati dall'evento in questione;
se intenda deliberare lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi.
(4-05959)