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Allegato B
Seduta n. 272 del 23/1/2008
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
La I Commissione,
premesso che:
nel corpo dei vigili del fuoco opera personale inserito a titolo diverso. In particolare si distingue tra personale professionista (o permanente) e personale volontario discontinuo;
gli ultimi fatti verificatisi sul territorio (emergenza spazzatura in Campania, eccezionali eventi meteorologici, incendi boschivi nella stagione estiva eccetera) mostrano quanto sia importante che il Corpo dei vigili del fuoco operi con sufficienti dotazioni di uomini e mezzi;
la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) articolo 1 comma 519 statuisce che «Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio»;
a seguito della citata finanziaria 2007 il ministero dell'interno - dipartimento dei vigili del fuoco - ha bandito una procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 519, della legge n. 296/2006, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F., pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi - n. 72 del 11 settembre 2007;
gran parte dei precari nei termini ivi previsti hanno prodotto domanda di stabilizzazione a seguito del sopra citato bando;
la nuova legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) - entrata in vigore il 1o gennaio 2008 - a procedura di stabilizzazione in atto, all'articolo 3 comma 91 recita: «Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio»;
una siffatta disposizione, a procedura selettiva avviata con istanza già presentata, risulta altamente discriminante per i numerosissimi precari del sud Italia che, avendo i requisiti previsti ed essendo in attesa solo dell'accertamento dell'idoneità motoria, avevano intravisto nel bando emanato dal ministero dell'interno sulla base della legge n. 296/2006 uno spiraglio di collocazione professionale e lavorativa;
assoggettare i precari dei vigili del fuoco a tale criterio (rappresentato dal possesso dei 120 giorni nell'ultimo quinquennio pur in presenza del requisito fondamentale che risulta essere quello di avere uno stato di servizio da almeno tre anni) appare eccessivamente discriminante per buona parte di essi;
per quanto sopra, risulta necessario valutare la possibilità di rivedere il requisito previsto dall'articolo 3, comma 91, della legge n. 244/2007;
risulta altresì quanto mai opportuno un impegno formale che garantisca ex lege i diritti acquisiti a quanti abbiano - fermo restando le condizioni ed il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento - prodotto domanda di stabilizzazione
a seguito di bando emanato dal ministero dell'interno sulla base della legge n. 296/2006,
impegna il Governo:
a bloccare, nelle more di quanto sopra, la procedura selettiva al personale volontario del C.N.VV.F., pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi - n. 72 dell'11 settembre 2007, onde evitare ricorsi da parte di migliaia di partecipanti che vedono leso un loro diritto acquisito con la legge finanziaria del 2007 e di penalizzare i rimanenti in graduatoria, venendo - con tali ricorsi - bloccata la procedura selettiva concorsuale.
(7-00325)
«La Loggia, Misuraca, Boscetto, Bertolini».
La XIII Commissione,
premesso che:
lo scorso 11 gennaio l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA - European Food Safety Authority) ha espresso parere favorevole sulla carne e il latte provenienti da animali clonati, seguendo la linea già tracciata dalla statunitense FDA (Food and Drug Administration);
negli ultimi anni e, in specie, a seguito del regolamento CEE 1829/2003 che ha modificato le procedure di autorizzazione per i prodotti contenenti, o a base di OGM destinati al consumo, il ruolo della EFSA è divenuto fondamentale ai fini della concessione delle autorizzazioni stesse;
nel caso sia dei prodotti da animali clonati, sia delle autorizzazioni al consumo degli OGM, le procedure seguite dall'EFSA per l'adozione dei suoi pareri non prevedono l'esecuzione di particolari studi o ricerche da parte della stessa Autorità che, di fatto, si limita a recepire la documentazione trasmessa dai soggetti richiedenti le autorizzazioni medesime;
date le molteplici implicazioni non solo economiche, ma anche sociali ambientali ed etico morali che caratterizzano la complessa questione della produzione e dell'impiego, sia degli OGM, sia - soprattutto - della clonazione, appare evidente che l'attuale modo di procedere dell'EFSA appare in netto contrasto, sia con gli interessi del sistema agroalimentare europeo - che ha nella tipicità e nella qualità delle produzioni il suo principale valore - sia con il comune sentire dei cittadini europei che, a più riprese, hanno espresso - e continuano - ad esprimere profonde e motivate riserve riguardo all'impiego degli OGM e, in specie, della clonazione;
il generale dissenso che su detti temi è oramai radicato nei cittadini europei, trova conforto nella sostanziale spaccatura che si registra nel mondo scientifico che continua a dividersi riguardo ai rischi che l'applicazione di determinate pratiche biotecnologiche (e, in particolare la produzione di OGM e la clonazione) comportano per la salute e l'ambiente;
la scelta, peraltro fortemente sostenuta da tutte le forze politiche italiane, di insediare la Autorità europea per la sicurezza alimentare, in Italia aveva anche una forte motivazione politica, consistente nella volontà di evidenziare che il concetto di sicurezza alimentare non doveva essere inteso solo secondo un ottica meramente burocratica, ma avrebbe dovuto sostanziarsi nelle garanzie che, ai fini della sicurezza, sono indiscutibilmente date al consumatore dalla tipicità, dalla tradizionalità e, più in genere, dal complesso sistema di rapporti che lega i prodotti agro-alimentari ai loro territori;
alla luce del modo in cui, fino ad oggi, l'EFSA ha operato risulta evidente che la stessa più che essere un soggetto in grado di garantire la sicurezza alimentare ai cittadini europei, debba, secondo i sottoscrittori del presente atto, essere considerata come un organismo funzionale agli interessi dei grandi gruppi multinazionali, titolari dei brevetti delle applicazioni biotecnologiche che, sistematicamente, sono autorizzate dalla stessa EFSA,
impegna il Governo
a farsi promotore di tutte le iniziative necessarie, affinché in sede UE siano riviste le procedure per l'autorizzazione all'immissione al consumo di prodotti ottenuti attraverso applicazioni biotecnologiche che prevedono l'ottenimento di OGM, o di animali clonati e, in specie, che siano introdotti sistemi di valutazione scientifica eseguiti da soggetti autonomi ed indipendenti, che non si limitino alla semplice presa d'atto della documentazione fornita dai soggetti proponenti le autorizzazioni.
(7-00324) «Alessandri, Dozzo».