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Allegato A
Seduta n. 276 del 20/2/2008
...
(A.C. 3324-A/R - Sezione 3)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Allo scopo di incentivare la permanenza in servizio del personale e di evitare la dispersione delle professionalità ed esperienze acquisite, il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate che, negli ultimi dieci anni di servizio non abbia demeritato, è posto, a domanda, nel grado apicale e di qualifica del rispettivo ruolo di appartenenza al compimento del trentacinquesimo anno di servizio.
1. 39. Catone, Francesco De Luca, Martusciello, Nespoli.
(Inammissibile)
ART. 2.
(Proroga di termini in materia di difesa).
Aggiungere, in fine il seguente comma:
4-ter. Il termine temporale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è riaperto a decorrere dal 27 marzo 2001 fino al 30 giugno 2008.
2. 30. Morrone.
ART. 3.
(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere).
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2008 con le seguenti: 30 giugno 2009.
3. 44. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Aggiungere, in fine il seguente comma:
2-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008. Per gli anni 2007 e 2008, alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e di servizi, si applica, salvo successivo conguaglio, un canone demaniale pari a quello corrisposto nell'anno 2006 per le medesime pertinenze, incrementato in misura pari al 200 per cento. Gli aggiornamenti degli indici ISTAT previsti per i canoni tabellari si applicano a decorrere dall'anno 2004.
3. 36. Compagnon.
Aggiungere, in fine il seguente comma:
2-ter. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, è prorogato di un anno.
3. 42. Pelino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - 1. Il termine previsto dall'articolo 3 comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme per la sicurezza sugli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.
3. 07. D'Agrò, Peretti, D'Alia.
ART. 5.
(Proroga termini in materia di beni e attività culturali).
Sostituire il comma 2-quater con il seguente:
2-quater. Al comma 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «è determinato» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione» e dopo le parole: «e le attività culturali,» sono aggiunte le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2008».
5. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Termini in materia di restauro di beni culturali). - 1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1o maggio 2004» sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;
c) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;
d) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1o maggio 2004» sono soppresse;
e) al comma 1-ter, lettera b), le parole: «anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
f) al comma 1-quinques, lettera c), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;
g) dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:
«1-sexies. Colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies e che abbia svolto per un periodo non inferiore a due anni, lavori di restauro ai sensi dell'articolo 29, comma 4, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali agli effetti indicati dall'articolo 29, comma 9-bis.»
2. Il termine previsto ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali, è differito al 31 dicembre 2008.
5. 033. Peretti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - 1. Al fine di impedire la crisi gestionale dei soggetti di qui all'articolo
145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è reintegrato dell'importo annuo di 1.623.048,28 euro, da ripartire in favore soggetti medesimi ai sensi del predetto comma 87 e da assegnare a consuntivo con effetto dall'anno 2007. Al relativo onere a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondenti variazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 364, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*5. 034. Vietti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - 1. Al fine di impedire la crisi gestionale dei soggetti di qui all'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è reintegrato dell'importo annuo di 1.623.048,28 euro, da ripartire in favore soggetti medesimi ai sensi del predetto comma 87 e da assegnare a consuntivo con effetto dall'anno 2007. Al relativo onere a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondenti variazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 364, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*5. 035. Migliore, Sasso, Bonelli, Sgobio.
ART. 5-bis.
(Contributo per le imprese editrici).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 8-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
conseguentemente, all'articolo 13-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
5-bis. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Le tariffe agevolate postali per la spedizione dei prodotti editoriali previste dal decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi pubblicitari superiori a 10 milioni di euro sono ridotte in modo da conseguire una minore spesa di 30 milioni di euro per il 2008 e di 16 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. La riduzione di cui al precedente comma non si applica alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
5-bis. 50. Cirino Pomicino.
Al comma 1, sopprimere le parole: «2-ter,».
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Trentino-Alto Adige-Suedtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle d Aosta.
5-bis. 51. Zeller, Brugger, Nicco.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al comma 124, dell'articolo 2, della legge n. 286, del 24 novembre 2006, le parole «a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, non si procede al relativo recupero delle somme»
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'ammontare relativo al Ministero della solidarietà sociale per gli anni 2008, 2009 e 2010.
5-bis. 52. Barani.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. - 1. Al fine di impedire che i contributi erogati a sostegno dell'editoria - che devono garantire il pluralismo dell'informazione e la possibilità di manifestare il proprio pensiero a tutte le forze politiche presenti in Parlamento - vengano dirottati attraverso la distribuzione degli utili ad altre finalità o ad altre attività imprenditoriali le previsioni di cui al comma 460 della legge n. 266 del 2005 punto a) e punto b) (imprese editrici proprietarie di testate e con status giuridico di cooperative) devono sussistere all'atto della percezione del contributo. A tal fine sono prorogati tutti i termini previsti dalla citata normativa fino a trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-bis. 052. Porfidia.
ART. 6.
(Proroghe in materia previdenziale).
Sopprimerlo.
6. 1. Dionisi.
Sopprimere il comma 2.
6. 51. Peretti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, non si applicano ai soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia, con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali abbiano presentato domanda di pensionamento entro la data di entrata in vigore della legge medesima.
2-ter. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo la previgente normativa.
6. 15. Andrea Ricci, Franco Russo, Rocchi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il termine per la presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito al 31 dicembre 2008.
6. 16. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, mantengono la loro efficacia le disposizioni in materia di regime contributivo e fiscale delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello in vigore alla data del 31 dicembre 2007.
6. 49. D'Agrò.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6.1. - (Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). - 1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è sostituito dai seguenti:
«20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da enti diversi purché riconosciuti, ai lavoratori che presentano domanda al predetto Istituto per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
20-bis. I benefici di cui al comma 20 possono essere esercitati anche dai lavoratori che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione siano già stati collocati in quiescenza.
20-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
6. 033. Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(Inammissibile)
ART. 6-ter.
(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. A decorrere dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, alle fattispecie ivi previste si applica l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e la definizione ivi prevista è consentita entro il 30 giugno 2010, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, nonché dalle ordinanze n. 3344 del 19 marzo 2004 e n. 3354 del
7 maggio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i territori di residenza o domicilio dei soggetti di cui al presente articolo, tenuto conto dei comuni che hanno subito effettivamente maggiori danni, dell'esigenza di contrastare possibili fenomeni di fruizione indebita dei benefici, nonché dell'esigenza di garantire il contenimento degli oneri nei limiti delle risorse disponibili. Con lo stesso decreto sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del presente articolo, prevedendo per i sostituti di imposta le modalità di comunicazione agli interessati della sospensione applicata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 21, comma 4-ter, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 21-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni per la parte eccedente le risorse destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.
6-ter. 31. Astore, Donadi, Costantini, Borghesi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. A decorrere dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, alle fattispecie ivi previste si applica l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e la definizione ivi prevista è consentita entro il 30 giugno 2010, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, nonché dalle ordinanze n. 3344 del 19 marzo 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i territori di residenza o domicilio dei soggetti di cui al presente articolo, tenuto conto dei comuni che hanno subito effettivamente maggiori danni, dell'esigenza di contrastare possibili fenomeni di fruizione indebita dei benefici, nonché dell'esigenza di garantire il contenimento degli oneri nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine utilizzabili accertate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. Con lo stesso decreto sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del presente articolo, prevedendo per i sostituti di imposta le modalità di comunicazione agli interessati della sospensione applicata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 21, comma 4-ter, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 21-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
6-ter. 32. Astore, Donadi, Costantini, Borghesi.
ART. 7.
(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative).
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a rapporti di lavoro stipulati a decorrere dal 1o ottobre 2007.
7. 50. Burgio, Pagliarini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1196 è aggiunto il seguente:
«1196-bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevole, le violazioni degli obblighi tributari dei datori di lavoro connesse alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di cui al comma 1192 possono essere regolarizzate con il pagamento dei tributi dovuti e delle relative sanzioni ridotte ad un quinto del minimo, ancorché le relative violazioni siano già state constatate. Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi o delle differenze, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con le modalità di cui al comma 1196. Il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista comporta il venir meno dei benefici di cui al presente comma e l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute e delle sanzioni applicate per intero. È precluso ogni accertamento di natura tributaria a carico dei lavoratori indicati negli atti della procedura di cui ai commi 1192 e seguenti, con riferimento ai redditi ed ai periodi oggetto della relativa regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;
b) il comma 1197 è sostituito dai seguenti:
«1197. Il versamento delle somme di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati e delle violazioni amministrative e civili connesse alle violazioni lavoristiche e previdenziali concernenti l'utilizzazione del lavoro sommerso. Durante il periodo di rateizzazione sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti penali e quelli di notificazione e prescrizione degli illeciti amministrativi.
1197-bis. Quanto previsto ai commi 1196-bis e 1197 trova applicazione anche per le istanze di cui al comma 1192 già regolarmente presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
1197-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina di regolarizzazione di cui ai commi 1192 e seguenti ai datori di lavoro che occupano personale domestico addetto al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, i medesimi datori di lavoro stipulano, in luogo dell'accordo sindacale previsto dal comma 1193, l'atto di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. Tali atti conciliativi devono in ogni caso prevedere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato, ed indicare altresì il pregresso periodo di lavoro oggetto di regolarizzazione. Il versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma 1196 e riferiti ai rapporti di lavoro regolarizzati ai sensi del presente comma può essere effettuato in non più di ventiquattro rate mensili senza interessi.»
7. 3. Andrea Ricci, Franco Russo, Rocchi.
Sopprimere il comma 4.
7. 8. D'Ulizia.
Al comma 4, sostituire le parole: comparativamente più rappresentative con le seguenti: maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL.
7. 7. D'Ulizia.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. (Disposizioni in materia di società cooperative). -1. I soci partecipanti
al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
7. 049. Peretti.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. (Differimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dai seguenti:
«1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.
1-bis. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento di sessantottesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».
7. 02. Soffritti, Sgobio, Napoletano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di rilievo costituzionale» sono aggiunte le seguenti: «; le disposizioni di cui all'articolo 25-septies si applicano agli enti pubblici non economici.»
2. Al comma 1 dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione pecuniaria in misura da trecento a mille quote per il citato delitto di cui all'articolo 589 e da cento a cinquecento quote per i delitti di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale»
3. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato e integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, dopo le parole: «o dagli organismi paritetici», sono aggiunte le seguenti: «, nonché dalle associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato XV-quinquies».
4. Dopo l'allegato 15-quater del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente:
«Allegato XV-quinquies (articolo 8-bis)
Sono individuate ai fini dell'articolo 8-bis le seguenti associazioni senza scopo di lucro e con attività di rilevanza nazionale:
1. Consulta interassociativa italiana della prevenzione (CIIP), con sede in Milano;
2. Associazione ambiente e lavoro (Amblav), già identificata con decreto del Ministero dell'Ambiente del 1o marzo 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1988, n. 116, con sede sociale in Sesto S. Giovanni (Mi);
3. Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza (AIAS), con sede sociale in Milano;
4. Associazione italiana degli igienisti industriali (AIDII), con sede sociale in Milano;
5. Associazione nazionale medici d'azienda (ANMA) con sede sociale in Milano, Via San Maurilio, 4;
6. Società nazionale operatori della prevenzione (SNOP), con sede in Milano;
7. Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale (SIMLII), con sede in Perugia;
8. Associazione italiana tecnici della prevenzione (AITeP), con sede in Setteville di Guidonia (Roma).»
5. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro delle aziende i cui addetti e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione non abbiano conseguito gli attestati di frequenza ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 2 entro i termini ivi previsti è punito con la sanzione amministrativa di euro mille per ogni addetto e responsabile e può, transitoriamente fino al 14 novembre 2008, continuare ad usufruire degli stessi addetti e responsabili per lo svolgimento dell'attività medesima, alle condizioni di:
a) inviare, entro il 31 marzo 2008, all'organo di vigilanza competente per territorio, una dichiarazione, autocertificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicante le giustificazioni della mancata conclusione della frequenza ai corsi di formazione o di aggiornamento e le date previste per la conclusione degli obblighi di frequenza ai corsi previsti per ciascun addetto e responsabile nominato nell'azienda;
b) provvedere al pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'alinea del presente comma da allegare all'autocertificazione di cui alla lettera a);
c) inviare, entro il 14 novembre 2008, all'organo di vigilanza competente per territorio, una seconda dichiarazione, autocertificata di cui alla lettera a), allegando copia dell'attestato di conclusione della frequenza ai corsi di formazione e di aggiornamento, relativi a ciascun addetto e responsabile.
7. 056. Zanella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di rilievo costituzionale» sono aggiunte le seguenti: «; le disposizioni di cui all'articolo 25-septies si applicano agli enti pubblici territoriali e a quelli non economici dal 31 marzo 2008.»
2. Al comma 1 dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2008 e, dopo
tale data, una sanzione pecuniaria in misura da trecento a mille quote per i delitti di cui all'articolo 589 e da cento a cinquecento quote per i citati delitti di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale»
3. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato e integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, dopo le parole: «o dagli organismi paritetici», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, dalla data del 31 marzo 2008, dalle associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato XV-quinquies».
4. Dopo l'allegato 15-quater del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente:
«Allegato XV-quinquies (articolo 8-bis)
Sono individuate ai fini dell'articolo 8-bis le seguenti associazioni senza scopo di lucro e con
attività di rilevanza nazionale:
1. Consulta interassociativa italiana della prevenzione (CIIP), con sede in Milano;
2. Associazione ambiente e lavoro (Amblav), già identificata con decreto del Ministero dell'Ambiente del 1o marzo 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1988, n. 116, con sede sociale in Sesto S. Giovanni (Mi);
3. Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza (AIAS), con sede sociale in Milano;
4. Associazione italiana degli igienisti industriali (AIDII), con sede sociale in Milano;
5. Associazione nazionale medici d'azienda (ANMA) con sede sociale in Milano, Via San Maurilio, 4;
6. Società nazionale operatori della prevenzione (SNOP), con sede in Milano;
7. Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale (SIMLII), con sede in Perugia;
8. Associazione italiana tecnici della prevenzione (AITeP), con sede in Setteville di Guidonia (Roma).»
5. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro delle aziende i cui addetti e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione non abbiano conseguito gli attestati di frequenza ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 2 entro i termini ivi previsti è punito con la sanzione amministrativa di euro mille per ogni addetto e responsabile e può, transitoriamente fino al 14 novembre 2008, continuare ad usufruire degli stessi addetti e responsabili per lo svolgimento dell'attività medesima, alle condizioni di:
a) inviare, entro il 31 marzo 2008, all'organo di vigilanza competente per territorio, una dichiarazione, autocertificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicante le giustificazioni della mancata conclusione della frequenza ai corsi di formazione o di aggiornamento e le date previste per la conclusione degli obblighi di frequenza ai corsi previsti per ciascun addetto e responsabile nominato nell'azienda;
b) provvedere al pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'alinea del presente comma da allegare all'autocertificazione di cui alla lettera a);
c) inviare, entro il 14 novembre 2008, all'organo di vigilanza competente per territorio, una seconda dichiarazione, autocertificata di cui alla lettera a), allegando copia dell'attestato di conclusione della frequenza ai corsi di formazione e di aggiornamento, relativi a ciascun addetto e responsabile.
7. 031. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Differimento dei termine di entrata in vigore del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 - Campi elettromagnetici). - 1. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, di attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le misure di salute e sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, è differito dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2012.
7. 041. D'Agrò.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Disposizioni in tema di apprendistato e di lavoro stagionale). - 1. Nei casi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria abbiano disciplinato le modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato, anche se di durata inferiore a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Al fine di favorire l'alternanza tra scuola, lavoro e le esperienze lavorative dei giovani con meno di 25 anni, la contribuzione a carico dei datori di lavoro del settore turismo che occupano tali giovani in ogni anno solare e per una durata non superiore a sei mesi è pari a quella prevista per gli apprendisti.
3. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria possono fissare la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale, comunque non inferiore al 70 per cento della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto».
4. Nel settore turismo, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, trovano applicazione nei casi e con le decorrenze che sono stabiliti con accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Qualora tali accordi non siano stipulati entro il 31 marzo 2009, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le suddette organizzazioni, provvede con proprio decreto a disciplinare la materia in via transitoria.
7. 052. Nucara.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Nei casi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria abbiano disciplinato le modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato, anche se di durata inferiore a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7. 034. D'Agrò.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di favorire l'alternanza tra scuola, lavoro e le esperienze lavorative dei giovani con meno di 25 anni, la contribuzione a carico dei datori di lavoro del settore turismo che occupano tali giovani in ogni anno solare e per una durata non superiore a mesi sei è pari a quella prevista per gli apprendisti.
7. 035. D'Agrò.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria possono fissare la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale, comunque non inferiore al 70 per cento della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto».
7. 036. D'Agrò.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - l. Nel settore del turismo i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, trovano applicazione nei casi e con le decorrenze che sono stabiliti con accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Qualora tali accordi non vengano stipulati entro il 31 marzo 2009, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le suddette organizzazioni, provvede con proprio decreto a disciplinare la materia in via transitoria.
*7. 038. D'Agrò.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - l. Nel settore del turismo i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, trovano applicazione nei casi e con le decorrenze che sono stabiliti con accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Qualora tali accordi non vengano stipulati entro il 31 marzo 2009, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le suddette organizzazioni, provvede con proprio decreto a disciplinare la materia in via transitoria.
*7. 043. Fabris.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - l. Nel settore del turismo i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, trovano applicazione nei casi e con le decorrenze che sono stabiliti con accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Qualora tali accordi non vengano stipulati entro il 31 marzo 2009, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le suddette organizzazioni, provvede con proprio decreto a disciplinare la materia in via transitoria.
*7. 053. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - l. La data di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dal 1o gennaio 2008 è prorogata al 31 marzo 2009, esclusivamente per i soggetti e gli operatori del settore del turismo. A decorrere dal 31 marzo 2009, per i casi e con le decorrenze che sono stabiliti con accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è data applicazione ai commi 40, 41, 42 e 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. In mancanza degli accordi di cui al precedente periodo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le suddette organizzazioni, provvede con proprio decreto a disciplinare la materia in via transitoria.
7. 054. Pedrini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. (Registrazione dell'orario di lavoro per i lavoratori mobili nel settore
dell'autotrasporto). - 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. Per la registrazione delle presenze, anche mensili, con la specifica degli orari, possono essere utilizzati i libri matricola già in uso presso le imprese di autotrasporto in applicazione degli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.»
7. 048. Peretti.
ART. 7-bis.
(Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati).
Dopo l'articolo 7-bis aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. - 1. All'articolo 1, comma 47, della legge 24 dicembre 2007, dopo le parole: «contratti collettivi» sono aggiunte le seguenti: «nazionali, aziendali e/o territoriali».
7-bis. 032. Compagnon.
ART. 8-bis.
(Disposizioni inerenti la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale).
Sopprimerlo.
8-bis. 36. Galletti.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e private.
8-bis. 30. Buontempo, Pezzella, Garnero Santanchè, Salerno.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: previo con le seguenti: previa la possibilità per il donatore di dare il.
8-bis. 31. Buontempo, Pezzella, Garnero Santanchè, Salerno.
ART. 9.
(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci).
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: «entro il 15 ottobre» sono aggiunte le seguenti: «; il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica, così determinato, resta immutato per l'anno di riferimento, salvo che la legge finanziaria disponga altrimenti. Limitatamente all'anno 2008 al valore assoluto, a livello nazionale, determinato ai sensi del precedente periodo è aumentato di una somma pari a 92 milioni di euro, che incrementano, per un importo di 46 milioni di euro ciascuno, il fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativa e il fondo di garanzia previsti dal comma 2, lettera a).»
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 92 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, attingendo allo specifico accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
9. 48. Peretti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, ed alla conseguente chiusura della sperimentazione del programma di attivazione presso tutte le regioni, gli atti relativi a processi verbali di contestazione già elevati e alle relative sanzioni amministrative comminate sono nulli.
2-ter. Conseguentemente all'onere di cui al comma 2-bis, valutato in 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 54. Pelino.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Anche al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi e ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma.
9. 47. Peretti.
ART. 10.
(Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia).
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Estensione della disciplina dei registri sulle patologie di rilevante interesse sanitario). - 1. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 626, è aggiunto il seguente: «Art. 71-bis (Estensione della disciplina dei registri sulle patologie di rilevante interesse sanitario)- 1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione azionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, per quelli nazionali, dal Ministero della salute con atto di natura regolamentare, e, per quelli regionali, dalle regioni o dalle province autonome
di Trento e di Bolzano. Gli atti istitutivi sono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.
3. I registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell'ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.
7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
8. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è affidata la verifica della scientificita' dei dati raccolti attraverso i registri di patologie riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, di cui al comma 1, nonché la verifica dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell'evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo.
9. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e del supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 5, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti. Alle attività di cui al presente comma
si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
10. 032. Dioguardi, Cacciari.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Registro dei dottori in osteopatia). - 1. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, il Registro dei dottori in osteopatia. L'iscrizione al suddetto Registro è consentita a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in osteopatia rilasciata da università e istituti pubblici e privati appartenenti all'Unione europea, da essa accreditati, aventi un corso universitario di almeno 5 anni (incluso tirocinio clinico). Il laureato in osteopatia ha il titolo di «dottore in osteopatia» ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente articolo è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.
10. 034. Narducci.
ART. 11-bis.
(Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori).
Sopprimerlo.
11-bis. 32. Giovanardi.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 3 milioni.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. All'onere derivante dalla presente modifica, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
11-bis. 31. Cioffi.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da:, ivi compreso fino alla fine del capoverso.
11-bis. 33. Cancrini, Sgobio, Napoletano.
ART. 12.
(Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca).
Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
*12. 200. Palumbo, Di Virgilio, Baiamonte.
Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
*12. 201. Leoluca Orlando.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 3 luglio 1998, n. 210.
12. 48. Volontè, Zinzi.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
12. 46. Adolfo.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con le parole: e l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
12. 50. Folena.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'Università della Basilicata le modalità di utilizzo da parte dell'università medesima di eventuali trasferimenti regionali, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, ed assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica».
12. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente perido: «Resta ferma la possibilità di finanziare progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università nonché dagli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca».
12. 51. Sasso, Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. I candidati al corso-concorso riservato per presidi incaricati di cui al bando emanato ai sensi dell'articolo 1-sexies della legge 31 marzo 2005, n.43, e dell'articolo 3-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168, che abbiano superato il colloquio e completato con esito positivo il corso di formazione sono collocati nella graduatoria di merito occupando la posizione derivante dal calcolo dei punteggi ottenuti nelle prove finali senza limite di punteggio. Gli stessi candidati, in base alla disponibilità dei posti, acquisiscono il diritto alla nomina per scorrimento della graduatoria stessa fino al suo esaurimento.
12. 060. Leoluca Orlando.
ART. 13.
(Termini per la conferma di ricercatori).
Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 647 è sostituito dal seguente:
«647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2008, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto regolamento, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma cessa di avere efficacia il decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117».
13. 34. Sasso, Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - 1. È riconosciuta la professione del laureato in scienze motorie con competenze nei campi della salute, della prevenzione e dell'attività motoria adattata e compensativa tramite la motricità; opera anche nel settore socio-sanitario.
13. 035. Li Causi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - 1. Per l'anno accademico 2007-2008 sono riammessi in autotutela alle scuole di specializzazione mediche, anche in soprannumero, i medici vincitori dei concorsi per l'accesso alle stesse scuole, nell'anno accademico 2006-2007, successivamente esclusi perché non in possesso al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso dell'abilitazione alla professione e che hanno ottenuto tale requisito entro la data di inizio delle attività didattiche.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. 045. Pellegrino, Lomonte, Boato, Froner, Dioguardi, Zanella, De Simone, Folena, Balducci.
(Inammissibile)
ART. 14.
(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari).
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Pubblici dipendenti iscritti all'albo degli avvocati). - 1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è differito, per coloro che abbiano mantenuto il rapporto d'impiego, sino al 1o dicembre 2011.
2. L'efficacia dei procedimenti e dei provvedimenti di cancellazione dagli albi forensi previsti dall'articolo 2, comma 1, ultima parte, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è sospesa fino alla medesima data.
*14. 03. Satta.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Pubblici dipendenti iscritti all'albo degli avvocati). - 1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è differito, per coloro che abbiano mantenuto il rapporto d'impiego, sino al 1o dicembre 2011.
2. L'efficacia dei procedimenti e dei provvedimenti di cancellazione dagli albi forensi previsti dall'articolo 2, comma 1, ultima parte, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è sospesa fino alla medesima data.
*14. 030. Mazzoni.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 1989, n. 273, dopo le parole: «trattati nell'udienza» è aggiunto il seguente periodo: «La predetta indennità è altresì dovuta
per ogni procedimento in relazione al quale siano svolte attività delegate da compiersi al di fuori dell'udienza».
14. 050. Cirielli.
ART. 15.
(Disposizioni in materia di arbitrati).
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. Le previsioni di cui all'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si applicano comunque a tutti i fatti compiuti nel vigore dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, con l'unica esclusione dei casi in cui l'azione di ripetizione sia prescritta.
15. 040. Volontè.
ART. 16-bis.
(Responsabilità degli amministratori di società partecipate da amministrazioni pubbliche).
Al comma 1, sopprimere le parole:, inferiore al 50 per cento.
16-bis. 50. D'Agrò.
ART. 17.
(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il comma 1231 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il finanziamento previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, diretto ad assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, spetta altresì alle aziende ferroviarie che applicano il medesimo contratto nazionale di categoria a decorrere dall'entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 355 del 2003.
17. 1. Soffritti, Sgobio, Napoletano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. (Trasporti marittimi). - 1. La proroga dei benefici alle imprese di cabotaggio marittimo, di cui all'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è estesa dal 1o gennaio 2008 anche alle imprese armatoriali di navi di proprietà dello Stato, nonché per le imprese armatoriali che hanno in vigore con lo Stato convenzioni o contratti di servizio. Al relativo onere, pari a 8 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento della sovvenzione annua di equilibrio dovuta alle società di navigazione che svolgono i collegamenti marittimi essenziali.
17. 030. Palomba.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Abrogazione dei commi da 82 a 90 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). - 1 I commi da 82 a 90 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.
17. 05. Fabris.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - 1. All'articolo 2, comma 83, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I concessionari che non richiedano, o non abbiano richiesto, ai sensi della direttiva CIPE n. 39/2007 del 15 giugno 2007, il riequilibrio del piano finanziario, possono concordare con il concedente una formula di adeguamento annuale minimo delle tariffe autostradali, sulla base di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale».
2. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la lettera c) è soppressa.
17. 038. Fabris.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - 1. All'articolo 2, comma 83, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I concessionari che non richiedano, o non abbiano richiesto, ai sensi della direttiva CIPE n. 39/2007 del 15 giugno 2007, il riequilibrio del piano finanziario, possono concordare con il concedente una formula di adeguamento annuale minimo delle tariffe autostradali, sulla base di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale».
17. 033. Misiti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - 1. Il termine per l'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui all'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è prorogato di sessanta giorni relativamente allo schema di convenzione unica fra Anas s.p.a. ed Autostrade per l'Italia s.p.a.
2. All'articolo 2, comma 83, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «I concessionari che non richiedono, o non abbiano richiesto, ai sensi della direttiva approvata con deliberazione CIPE n. 39/2007 del 15 giugno 2007, il riequilibrio del piano finanziario, possono concordare con il concedente una formula di adeguamento annuale delle tariffe autostradali sulla base di una percentuale fissa, per la durata dell'intera convenzione, dell'inflazione reale, oltre alle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui alla legge n. 47 del 2004, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla predetta direttiva. Nei casi di cui al secondo periodo, laddove si registri una variazione media annua superiore all'1 per cento tra il traffico consuntivato alla fine di ogni quinquennio rispetto alle previsioni di traffico contenute nella convenzione vigente, una quota non inferiore al 50 per cento del beneficio finanziario, al netto delle imposte e del canone di concessione, eccedente il predetto limite dell' 1 per cento, è accantonato in un apposito fondo. Alla fine di ogni quinquennio il concedente ha facoltà di concordare con il concessionario la destinazione del fondo di cui al periodo precedente al finanziamento di nuovi interventi sulla rete in concessione o alla riduzione, per il quinquennio successivo, della percentuale di adeguamento tariffaria definita ai sensi del secondo periodo in misura tale da assicurare il recupero del beneficio accantonato nel fondo, nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per la durata residua della concessione.»
3. All'articolo 2, comma 82, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole:
«nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione» sono soppresse.
17. 035. Donadi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. (Proroga efficacia articolo 1, comma 1030, lettera d), numero 1, capoverso c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296). - 1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, lettera d), numero 1, capoverso c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1o gennaio 2009 limitatamente ai lavori, ai servizi ed alle forniture necessari per la manutenzione delle infrastrutture ordinaria e straordinaria determinata da ogni tipo di circostanza.
17. 039. Fabris.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis - (Riavvio degli investimenti per le società concessionarie autostradali) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati.
2. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b), c), e) ed f) sono soppresse;
b) alla lettera d), le parole da: «sottoporre» fino a: «Di conseguenza» sono soppresse.
17. 02. Fabris.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Disposizioni finanziarie per la proroga degli obblighi assunti dallo Stato per i contratti di servizio tra le regioni e Trenitalia spa). - 1. Per proseguire i servizi ferroviari previsti nei contratti di servizio stipulati tra le regioni e Trenitalia spa, è autorizzata per il 2008 la spesa di euro 320 milioni, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere direttamente alla società Trenitalia spa la somma di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte utilizzando parzialmente, e fino a concorrenza di 320 milioni di euro per l'anno 2008, il fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
17. 046. Meta, Attili, Soffritti, Mario Ricci, Velo, Lovelli.
ART. 18.
(Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96).
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis - 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è prorogato al 31 dicembre 2009. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali sono a carico dell'Autorità portuale di Genova ovvero a soggetti con essa convenzionati.
18. 030. Longhi, Napoletano.
(Inammissibile)
ART. 19.
(Contratti pubblici).
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Proroga dei termini relativi agli interventi per la ricostruzione del Belice). - 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter della legge 26 febbraio 2007, n. 17, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. 05. Lucchese, Peretti, D'Alia.
ART. 19-bis.
Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
Art. 19-ter. - (Modiche al comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). - 1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in unica soluzione - a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963 - anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato».
19-bis. 0500. Le Commissioni.
(Approvato)
ART. 20.
(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. - 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decretoministeriale 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004, come modificato dal comma 1, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del decreto ministeriale 16 gennaio 1996.
3. Con l'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 14 settembre 2005, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21
ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
20. 34. Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. - 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, e prorogato fino al 30 giugno 2009. Fino a tale data è quindi consentita l'applicazione delle norme tecniche di cui ai decreti ministeriali 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, con esclusione delle verifiche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto dei Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
20. 2. Misiti.
Al comma 1, sostituire le parole: alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo con le seguenti: in alternativa alle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 14 settembre 2005, alle norme vigenti in materia.
20. 35. Compagnon.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamità naturali) - 1. I termini previsti in attuazione dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 16 febbraio 2007, n. 17, sono prorogati al 31 dicembre 2008, utilizzando le risorse ancora disponibili all'articolo 23, comma 6-septies, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni.
2. Qualora il finanziamento previsto dalla citata disposizione sia di durata superiore ai quindici anni, il tasso praticato dalle banche è pari al tasso fisso nominale annuo posticipato lettera Interest Rate Swap (IRS) in euro verso «Euribor» correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11.00 di Londra del secondo giorno precedente la data di stipula dell'atto aggiuntivo dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters (arrotondato ai cinque centesimi superiori), maggiorato di un punto e mezzo percentuale. Per i finanziamenti di durata inferiore ai 15 anni resta in vigore quanto specificato all'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 luglio 1998.
20. 032. Vietti.
ART. 21-quater.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: da ripartire fra inserire le seguenti: la regione Lombardia e.
21-quater. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
ART. 22.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2008, i quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 cc e limite di velocità massima di 45 chilometri orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505 cc e limite di velocità massima di 100 chilometri orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa.
22. 30. Tassone.
ART. 22-ter.
(Interventi in materia di disagio abitativo).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nei comuni di Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma e Torino.
22-ter. 200. Volontè.
ART. 22-sexies.
Al comma 6, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
22-sexies. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
ART. 22-octies.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - 1. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata».
*22-octies. 032. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - 1. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata».
*22-octies. 050. Mazzoni.
Sopprimerlo.
22-octies. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - 1. Gli accordi di programma costruttivi, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge del 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, ratificati entro il 31 dicembre 2007 e quelli ratificati entro il 1o gennaio 2009, sono realizzati per le medesime finalità esclusivamente con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni ovvero ceduti a prezzi non superiori ai limiti di costo previsto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, allo IACP, al comune o a cooperative costituite tra soggetti aventi requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152.
22-octies. 06. Misiti.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - (Programmi integrati, ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203). - 1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata m vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.
2. La scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 anche ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della predetta legge.
*22-octies. 050. Giuditta.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - (Programmi integrati, ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203). - 1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata m vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.
2. La scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 anche ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della predetta legge.
*22-octies. 051. D'Alia.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210). - 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole: «a quella di emanazione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, così come prevista dall'articolo 5 del presente decreto»;
b) all'articolo 13 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte
degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore»;
c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2008».
22-octies. 031. Vietti, D'Agrò.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - (Misure per il settore dell'autotrasporto merci). - 1. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, possono sottoscrivere contratti di servizi di autotrasporto e/o erogare servizi utilizzando i modelli contrattuali tipo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, solo ed esclusivamente in presenza della disponibilità di un parco veicolare aziendale non inferiore al 30 per cento rispetto al totale dei servizi erogati.
2. Nei contratti di trasporto aventi ad oggetto una pluralità di prestazioni, la quota del corrispettivo dovuto al vettore, sulla base di quanto rilevato dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, viene commisurata ai costi per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto sostenuti dal vettore medesimo, che sono in ogni caso adeguati con cadenza trimestrale e pubblicati dal predetto Osservatorio. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di applicazione del presente comma.
3. In assenza di contratto scritto, a bordo del veicolo deve tenersi la «scheda del trasporto» da emettersi a cura del committente e da conservarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del trasporto. Il contenuto della scheda dl trasporto è determinato con apposito decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22-octies. 039. Peretti.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività dì autotrasporto). - 1. Il termine previsto ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1o marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008.
22-octies. 037. Peretti.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - (Misure per il settore dell'autotrasporto merci) - 1. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, i rapporti fra il committente e il vettore si intendono regolati sulla base di un modello contrattuale tipo da adottarsi con decreto del Ministro dei Trasporti entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale contratto tipo è
elaborato sulla base dei contenuti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
2. In assenza di contratto scritto, il vettore è obbligato a conservare a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio la «scheda del trasporto» da emettersi a cura del committente. II contenuto della scheda di trasporto è determinato con decreto del Ministro dei Trasporti da adottarsi entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della tutela di una corretta concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto di merci su strada e della sicurezza della circolazione stradale, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto, purché non inferiori al corrispettivo minimo per i servizi di trasporto, determinato, sulla base delle risultanze dell'Osservatorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con apposito decreto del Ministro dei Trasporti, da adottarsi entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. II pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore per l'esecuzione' dei servizi di autotrasporto deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione della fattura.
22-octies. 0200. Ventura, Velo, Lovelli, Zunino, Fiano.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - (Misure finalizzate a favorire il corretto sviluppo del settore dell'autotrasporto merci). - 1. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i rapporti contrattuali fra il committente e il vettore si intendono disciplinati da apposito modello contrattuale tipo da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale contratto tipo è elaborato sulla base dei contenuti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e delle seguenti clausole essenziali ed inderogabili,
a) il pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto deve avvenire entro il termine di trenta giorni da quello in cui la prestazione di trasporto ha avuto luogo ed è stata completata secondo le modalità e condizioni dedotte nel contratto, e comunque dalla data di emissione della fattura;
b) le tariffe applicate ai servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi sono sistematicamente adeguate in base alle indicazioni emanate dall'osservatorio di cui al comma 2.
2. Ai fini della tutela di una corretta concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto di merci su strada e della sicurezza della circolazione stradale, sulla base delle risultanze definite dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con apposito decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è introdotta una tariffa minima antidumping per determinare il corrispettivo per i servizi di autotrasporto, da aggiornare trimestralmente tenendo conto dell'andamento del prezzo del gasolio e dei costi di produzione del servizio.
3. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alle violazioni da parte del committente delle norme previste dal presente articolo conseguono, secondo criteri di progressività ed in caso di ripetute violazioni, l'esclusione per un periodo fino a tre anni dai benefici fiscali e finanziari di ogni tipo previsti
dalla legge, nonché la sanzione accessoria dell'esclusione per un periodo tino a tre anni dalle procedure di affidamento pubblico delle forniture di beni e servizi. L'organo accertatore segnala l'impresa, altresì, all'Agenzia delle entrate ai fini dell'effettuazione delle opportune verifiche fiscali.
*22-octies. 038. Peretti.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - (Misure finalizzate a favorire il corretto sviluppo del settore dell'autotrasporto merci). - 1. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i rapporti contrattuali fra il committente e il vettore si intendono disciplinati da apposito modello contrattuale tipo da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale contratto tipo è elaborato sulla base dei contenuti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e delle seguenti clausole essenziali ed inderogabili,
a) il pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto deve avvenire entro il termine di trenta giorni da quello in cui la prestazione di trasporto ha avuto luogo ed è stata completata secondo le modalità e condizioni dedotte nel contratto, e comunque dalla data di emissione della fattura;
b) le tariffe applicate ai servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi sono sistematicamente adeguate in base alle indicazioni emanate dall'osservatorio di cui al comma 2.
2. Ai fini della tutela di una corretta concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto di merci su strada e della sicurezza della circolazione stradale, sulla base delle risultanze definite dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con apposito decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è introdotta una tariffa minima antidumping per determinare il corrispettivo per i servizi di autotrasporto, da aggiornare trimestralmente tenendo conto dell'andamento del prezzo del gasolio e dei costi di produzione del servizio.
3. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alle violazioni da parte del committente delle norme previste dal presente articolo conseguono, secondo criteri di progressività ed in caso di ripetute violazioni, l'esclusione per un periodo fino a tre anni dai benefici fiscali e finanziari di ogni tipo previsti dalla legge, nonché la sanzione accessoria dell'esclusione per un periodo tino a tre anni dalle procedure di affidamento pubblico delle forniture di beni e servizi. L'organo accertatore segnala l'impresa, altresì, all'Agenzia delle entrate ai fini dell'effettuazione delle opportune verifiche fiscali.
*22-octies. 045. Ventura, Velo, Lovelli, Zunino, Fiano.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari adibite ad uso abitativo di proprietà degli Istituti autonomi case popolari ovvero di loro consorzi comunque denominati, ad esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ciascun comune determina, in misura compresa tra il 2 e il 9 per mille del valore dell'immobile, le aliquote da applicare, in maniera progressiva, in ragione del numero delle unità immobiliari possedute, a partire dalla seconda abitazione.
3. A decorrere dal periodo d'imposta 2007, l'aliquota ICI relativa agli alloggi che risultano non locati da almeno dodici mesi, ad eccezione di quelli dichiarati inagibili, non può essere inferiore al 10 per mille. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, tale aliquota può essere elevata fino al 15 per mille. L'aliquota ICI sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati diversi da abitazioni, con superficie superiore a 200 metri quadrati, non può essere inferiore al 10 per mille.
4. Qualora i comuni, dopo avere applicato le aliquote massime previste dal comma 3, abbiano, per effetto di quanto disposto dal comma 1, un gettito complessivo relativo all'ICI inferiore a quello dell'anno 2006, la differenza è ripianata attraverso appositi trasferimenti da parte dello Stato, da effettuare entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello a cui l'imposta si riferisce.
5. A decorrere dal periodo d'imposta 2007, i proprietari di unità immobiliari che stipulano o rinnovano contratti di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, possono detrarre dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sui redditi, l'onere sostenuto per il pagamento dell'ICI relativamente all'unità immobiliare locata.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di razionalizzare le procedure di gestione del sistema tributario e di ottimizzare i canali di pagamento, di rendicontazione e di accertamento, i comuni stipulano apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate."
22-octies. 042. Acerbo, Perugia, Andrea Ricci, Burgio, Cacciari.
Dopo l'articolo 22-octies, aggiungere il seguente:
Art. 22-nonies. - 1. All'articolo 139 del testo unico sull'edilizia popolare ed economia, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai soci delle cooperative edilizie a contributo erariale, nel caso in cui siano state già pagate integralmente le rate di venti anni dei mutui contratti dalle stesse cooperative e siano già intervenuti il collaudo, debitamente approvato, e la definizione da parte del competente ufficio regionale del Ministero delle infrastrutture del contributo erariale, spetta, sulla base delle assegnazioni effettuate e senza necessità di ulteriori autorizzazioni o nullaosta, la stipulazione del mutuo individuale da parte dell'istituto mutuante, ai sensi dei commi precedenti.»
22-octies. 030. Delfino.
ART. 24.
(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa
consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.
24. 36. Pelino.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24.1. - 1. È estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale d'anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della citata legge n. 124 del 1999. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
24. 04. Pedrini.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24.1. - 1. Coloro che, in possesso dei previsti titoli di accesso, hanno superato le fasi iniziali del corso - concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 20 novembre 2004, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attesa del giudizio di merito, possono completare il percorso formativo ed essere inseriti nelle rispettive graduatorie regionali.
24. 037. D'Elpidio.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24.1. - 1. Il Ministero del lavoro, per fronteggiare le esigenze straordinarie di controllo e di ispezione nei luoghi di lavoro in ordine alla puntuale applicazione della normativa vigente al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, è autorizzato ad avvalersi di personale, utilizzando prioritariamente le graduatorie formate in seguito allo svolgimento di concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale del 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 6 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 11 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
24. 022. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Pagliarini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24.1. - 1. All'articolo 3, comma 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «possono continuare ad avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «o altre tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
24. 023. Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Rocchi, Andrea Ricci, Napoletano, Bellanova, Bellillo, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca.
(Inammissibile)
Dopo l'aricolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24.1. - 1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale procedono all'assunzione degli operatori socio sanitari (OSS) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento che siano in possesso dello specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministero della sanità, il Ministero della solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbario 2000. La procedura di reclutamento è avviata tramite il centro per l'impiego della provincia in cui è ubicata l'azienda o l'ente del Servizio sanitario nazionale e, in caso di mancanza o insufficiente numero di iscritti in possesso del relativo titolo, tramite, nell'ordine, i centri per l'impiego delle province della medesima regione o di regioni limitrofe.
24. 034. Margiotta, Di Gioia, Luongo.
ART. 24-bis.
(Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco).
Al comma 1, sopprimere la parole da: relativo fino a: 1998.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: della graduatoria di un concorso pubblico con le seguenti: delle graduatorie di due concorsi pubblici.
24-bis. 31. Adenti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Ai fini del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, bandito con decreto ministeriale n. 2613/500/173 del 5 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, la graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 2685/500/173 del 12 giugno 2002 e successivamente rettificata con i decreti ministeriali n. 2696/500/173 del 17 luglio 2002, n. 2726/500/173 dell'8 novembre 2002, n. 2837/173 del 28 luglio 2003, n. 3087/173 vvf del 9 agosto 2004, n. 3279/173 vvf del 19 novembre 2004, n. 8126/173 vp del 3 maggio 2005, n. 9637/173 vvf del 27 giugno 2005, n. 696 del 7 febbraio 2006, n. 9412 del 19 dicembre 2006, n. 2525 del 21 maggio 2007, n. 3345 del 23 luglio 2007, n. 4561 del 12 ottobre 2007, n. 5031/1 del 13 novembre 2007 e n. 5649 del 20 dicembre 2007, già prorogata al 31 dicembre 2007, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: della graduatoria di un concorso pubblico con le seguenti: delle graduatorie di due concorsi pubblici.
24-bis. 32. Adenti.
ART. 24-quater.
(Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro).
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: in ordine di punteggio fino alla fine del comma con le seguenti: è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione prima nello stesso settore e, ove non sia possibile, nell'altro settore formativo, solo dopo l'esaurimento delle graduatorie degli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie stesse per il primo e il secondo settore formativo in ambito regionale.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, costituiscono titoli validi per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, al corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006."
24-quater. 200. Leoluca Orlando.
Dopo l'articolo 24-quater, aggiungere il seguente:
Art. 24-quinquies. - (Proroga validità delle graduatorie dei concorsi per la carriera dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato). - 1. Le amministrazioni dello Stato provvedono alla copertura dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo, con priorità, dagli idonei delle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi i cui termini di validità, già previsti dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
24-quater. 08. Delfino. Peretti.
Dopo l'articolo 24-quater, aggiungere il seguente:
Art. 24-quinquies. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per far fronte alle esigenze relative alla tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
*24-quater. 031. Pertoldi, Di Gioia.
Dopo l'articolo 24-quater, aggiungere il seguente:
Art. 24-quinquies. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per far fronte alle esigenze relative alla tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
*24-quater. 0200. Buonfiglio.
Dopo l'articolo 24-quater, aggiungere il seguente:
Art. 24-quinquies. - 1. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A domanda dell'interessato da presentarsi entro il 31 marzo 2008, per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, è consentito il reinserimento, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione nelle graduatorie permanenti di tutte le fasce trasformate in graduatorie ad esaurimento».
24-quater. 025. D'Alia.
Dopo l'articolo 24-quater, aggiungere il seguente:
Art. 24-quinquies. (Disposizioni a favore degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado). 1. Fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, si procede alla nomina, per gli anni scolastici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 su posti vacanti e disponibili, sulla scorta delle relative graduatorie di merito, e fino al loro totale esaurimento, degli insegnanti di religione cattolica.
2. Nelle Regioni in cui sono già esaurite le graduatorie di merito dell'ultima procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli, e non è stata raggiunta la prevista misura di copertura del 70 per cento delle dotazioni organiche, si procede all'indizione e all'espletamento, entro l'anno 2008 di un concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 della legge citata legge n. 186 del 2003. Tale procedura concorsuale è disposta, su base regionale, con criteri stabiliti da apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
3. Per l'attuazione del concorso riservato di cui al comma 2 è autorizzata una spesa pari a 120.000 euro per il 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e si intendono parzialmente coperte per il 2008 con l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 3, valutati in 48.156.400 euro per l'anno 2008, in 48.156.400 euro per il 2009 ed in 48.156.400 euro per il 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e si intendono parzialmente coperte per il 2008 con l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Resta confermato quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5 della citata legge n. 186 del 2003.
24-quater. 033. Li Causi.
Dopo l'articolo 24-quater, aggiungere il seguente:
Art. 24-quinquies. (Disposizioni per il personale Ata e insegnanti tecnico pratici). - 1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.
2. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (I.T.P.), viene riconosciuto ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal medesimo articolo 8 della citata legge n. 124 del 1999.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
24-quater. 034. Li Causi.
Dopo l'articolo 24-quater aggiungere il seguente:
Art. 24-quinquies. - 1. Coloro che hanno superato le fasi iniziali del corso concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attesa del giudizio di merito, di completare il percorso formativo e di essere inseriti in coda nelle rispettive graduatorie regionali.
24-quater. 035. De Laurentiis, Mazzoni.
Dopo l'articolo 24-quater aggiungere il seguente:
Art. 24-quinquies. - 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
24-quater. 037. Costantini.
Dopo l'articolo 24-quater aggiungere il seguente:
Art. 24-quinquies. - (Disposizioni per l'assunzione di tecnici della prevenzione e
dell'ambiente nei luoghi di lavoro). - 1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, al fine di potenziare le attività di ispezioni e controllo relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, è autorizzata la spesa di 20 milioni rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010 da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'assunzione di tecnici della prevenzione e dell'ambiente nei luoghi di lavoro. Tali risorse sono assegnate con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 20 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
24-quater. 053. Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia,Vacca, Venier.
(Inammissibile)
ART. 25.
(Divieto di estensione del giudicato).
Al comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. All'onere derivante dal precedente comma, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
25. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. - Fino all'entrata in vigore del nuovo inquadramento giuridico economico di cui all'articolo 3, comma 147 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono sopese le procedure di recupero degli emolumenti attribuiti in esecuzione di giudicati non definitivi nei confronti di tale personale. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivate dall'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
25. 33. De Simone, Dioguardi, Folena, Sasso, Pellegrino, Napoletano, Pagliarini.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25.1. - (Disposizioni concernenti il personale dei servizi socio-educativi e scolastici delle autonomie territoriali). - 1. Al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi socio-educativi e scolastici delle autonomie territoriali, i contratti di lavoro con il personale impegnato a tempo
determinato nei suddetti servizi possono essere stipulati in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*25. 031. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25.1. - (Disposizioni concernenti il personale dei servizi socio-educativi e scolastici delle autonomie territoriali). - 1. Al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi socio-educativi e scolastici delle autonomie territoriali, i contratti di lavoro con il personale impegnato a tempo determinato nei suddetti servizi possono essere stipulati in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*25. 037. Cannavò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25.1. - (Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi socio-assistenziali delle autonomie territoriali). - 1. Al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi socio-assistenziali resi dalle aziende di servizi alla persona, i contratti di lavoro con il personale impegnato a tempo determinato nei suddetti servizi possono essere stipulati in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
**25. 034. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25.1. - (Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi socio-assistenziali delle autonomie territoriali). - 1. Al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi socio-assistenziali resi dalle aziende di servizi alla persona, i contratti di lavoro con il personale impegnato a tempo determinato nei suddetti servizi possono essere stipulati in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
**25. 036. Galletti.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25.1. - 1. 1. Dopo il comma 79 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente:
«79-bis. Per l'attuazione del comma 8, dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 79 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro quale contributo per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di gestione di cui al citato articolo 36, comma 8. Al relativo onere si provvede con le risorse di cui al comma 8, dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con le risorse già stanziate per la missione n. 18.7 "Tutela e conservazione della fauna e della flora e della salvaguardia della biodiversità" 1.5.2, Capitolo
1551, del piano gestionale 06 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
25. 038. Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25.1. - Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 43 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretto a definire le modalità di applicazione della predetta disciplina, da adottare entro il 30 aprile 2008.
25. 033. Di Gioia.
(Inammissibile)
ART. 25-bis.
(Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile).
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al comma 94, lettera b), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del 28 settembre 2007».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 5 milioni di euro in ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede ai sensi del comma 1-quater.
1-quater. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
25-bis. 32. Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Ricci, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - (Stabilizzazione personale precario delle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 90, alinea, le parole: «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2008, 2009 e 2010»;
b) al comma 94, lettera b), le parole: «, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.
25-bis. 016. Andrea Ricci, Franco Russo, De Simone, Rocchi, Iacomino, Sasso, Buffo, Aurisicchio.
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
25-bis. 030. Delfino.
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. All'articolo 1, comma 562, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotta dall'articolo 3, comma 121, della legge 27 dicembre 2007,
n. 244, le parole da: «al parametro» fino a: «deficitario» sono sostituite dalle seguenti: «al limite di spesa riferito al triennio 2004-2006».
25-bis. 031. Delfino.
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. Il termine del 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità.
25-bis. 032. Ciocchetti.
Dopo l'articolo 25-bis aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. Al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi socio educativi e scolastici delle autonomie territoriali, i contratti di lavoro con il personale impegnato a tempo determinato nei suddetti servizi possono essere stipulati, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
25-bis. 035. Galletti.
Dopo l'articolo 25-bis aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria» sono sostituite dalle seguenti: «ad esperti di particolare e comprovata competenza ed esperienza professionale, in riferimento all'oggetto della prestazione».
25-bis. 036. Galletti.
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. (Disposizioni concernenti l'affidamento di incarichi esterni da parte degli enti locali). - 1. Al comma 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente periodo: «Tali regolamenti possono comunque definire la possibilità, ai fini dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni, di valutare titoli di qualificazione professionale diversi dalla specializzazione universitaria, in relazione a particolari e limitate figure professionali».
*25-bis. 038. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. (Disposizioni concernenti l'affidamento di incarichi esterni da parte degli enti locali). - 1. Al comma 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente periodo: «Tali regolamenti possono comunque definire la possibilità, ai fini dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni, di valutare titoli di qualificazione professionale diversi dalla specializzazione universitaria, in relazione a particolari e limitate figure professionali».
*25-bis. 039. Galletti.
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - (Differimento del termine di cui all'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 79,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
**25-bis. 040. Caruso.
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - (Differimento del termine di cui all'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
**25-bis. 044. Cannavò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. Le disposizioni di cui al comma 76 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 25-bis del presente decreto. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti, già rientranti nella disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 94, 96 e 106 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
25-bis. 042. Cannavò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. Ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 il benefico di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2008 ed esteso agli enti di cui all'articolo 1, commi 557 e 565, della stessa legge. Le previsioni di cui al comma 557 e al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano in sede di attuazione delle stabilizzazioni del personale utilizzato anche attraverso convenzioni in attività socialmente utile da almeno un triennio, in possesso del requisito di cui al comma 558 e 519, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le disposizioni contenute all'articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogate per l'anno 2008.
25-bis. 043. Cannavò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. Al personale già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformato in ente pubblico economico denominato «Ente poste italiane» ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto di trattamento di quiescenza, vanno riconosciuti i benefici economici a regime previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
25-bis. 045. Sgobio, Napoletano, Pagliarini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che in passato hanno proceduto alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili attraverso l'esternalizzazione di servizi pubblici strategici, nei casi in cui sia stato rispettato il patto di stabilità, si sia chiuso in attivo l'ultimo bilancio e vi sia
una pianta organica sottodimensionata, prima di bandire concorsi per l'assunzione di nuovo personale devono avviare specifiche procedure per l'assorbimento nella propria dotazione organica di quei lavoratori oggi ex socialmente utili, esternalizzati da almeno sei anni in società private appaltatrici di pubblici servizi e che abbiano mantenuto continuità lavorativa all'interno degli uffici della medesima amministrazione.
25-bis. 046. Sgobio, Napoletano, Pagliarini.
(Inammissibile)
ART. 26.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura).
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: All'articolo 1, comma 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «2-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «9, 9-bis, 11».
*26. 200. Di Gioia, Vannucci, Ventura.
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: All'articolo 1, comma 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «2-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «9, 9-bis, 11».
*26. 201. Buonfiglio.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, così come modificata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola «colturali» è soppressa. Al termine della medesima lettera sono aggiunte le parole «nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario».
26. 66. Vietti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1o luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984 e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.
26. 72. Delfino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-ter. Al fine di consentire l'attivazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari entro il 30 giugno 2008, i commi 1088 e 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:
«1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento CE n. 1698 del 2005, anche non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa, con le limitazioni di cui al comma 1089, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 spetta alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I al
Trattato istituivo della Comunità europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento CE n. 70 del 2001 e successive modificazioni, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I. Alle grandi imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I si applica il regime di aiuti de minimis».
26. 77. Delfino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-ter. Il comma 96, articolo 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 va interpretato nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni.
26. 80. Vietti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-ter. All'articolo 1, comma 376, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I quantitativi di bioetanolo ed ETBE relativi all'anno 2007, oggetto di assegnazione entro il 31 dicembre 2007 con provvedimento dell'Agenzia delle dogane, possono essere prodotti ed accertati entro il 30 settembre 2008 ed immessi in consumo entro il 31 dicembre 2008».
26. 81. Delfino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-ter. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, nei limiti dei posti in organico disponibili, gli idonei del concorso pubblico per esami a dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura indetto con DD 14 dicembre 2005. Al relativo onere di 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
26. 89. Peretti.
Dopo il comma 2, sggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
26. 202. Fiorio, Zucchi.
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - (Accertamento in catasto fabbricati rurali) - 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato fino al 30 novembre 2008.
26. 07. Donadi, Costantini.
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - 1. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2008».
26. 036. Narducci.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - (Fissazione di termini in materia di adesione alle procedure per
l'estinzione dei debiti relativi alla previdenza agricola). - 1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la facoltà di aderire, e corrispondentemente di procedere al perfezionamento di tale adesione, alle procedure adottate in applicazione delle norme recate dall'articolo 01, comma 3, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, può avvenire fino al 31 luglio 2008. Fino a tale data, come già previsto dal citato articolo 01, comma 3, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.
26. 035. Lion, Misuraca, Servodio, Vitali, Lombardi, Marras, Sperandio, Licastro Scardino, Cesini, Delfino, Maderloni, Vico.
(Inammissibile)
ART. 27.
(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 27. - 1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, anche mediante accorpamento od eventuale soppressione di singoli consorzi, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
27. 67. Benedetti Valentini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 27. - 1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
27. 31. Zinzi, Galletti, Galati, Delfino.
ART. 28.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).
Al comma 1-bis, sopprimere il primo periodo.
28. 37. Andrea Ricci, Zipponi.
ART. 28-bis.
(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari).
Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:
Art. 28-ter. (Proroga di termini in materia di credito d'imposta). - 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 65 è abrogato.
2. All'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, così come modificato dal comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009».
28-bis. 030. Li Causi.
ART. 29.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati).
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma 9 può essere rideterminata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientale dei veicoli oggetto degli interventi.
*29. 2. D'Elpidio.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma 9 può essere rideterminata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientale dei veicoli oggetto degli interventi.
*29. 30. D'Agrò.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nell'ambito dello stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2008, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano, nell'anno 2008, macchine agricole semoventi di ultima generazione omologate nel rispetto delle normative comunitarie vigenti in tema di impatto ambientale, di cui ai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, e del 2 maggio 2001, e successive modificazioni, e rispondenti alle recenti normative in termini di sicurezza per gli operatori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2004, e successive modificazioni, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature
fisse in sostituzione di macchine o attrezzature di età superiore a 10 anni o non marcate CE della stessa categoria di quelle sostituite, un contributo per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, a condizione che il concessionario o venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino alla data del 31 dicembre 2007. Il contributo è disciplinato e corrisposto secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina sostituita o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata sostituita non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata, a pena di decadenza dal contributo. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del venditore. Per fare fronte all'onere previsto dalla presente disposizione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 43. Di Gioia, Luongo, Lion.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
11-bis. All'interno dei centri storici è vietata la circolazione dei veicoli Sport Utility Vehicle, cosiddetti SUV. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, i comuni individuano i perimetri entro i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.
11-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dei trasporti, sono individuati i soggetti e le categorie che possono derogare alle disposizioni di cui al comma 11-bis.
Conseguentemente, alla rubrica, premettere le parole: Disposizioni in materia di autoveicoli e.
29. 45. Bonelli, Francescato, Camillo Piazza.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1. - (Proroga del termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 e di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) - 1. È differito al 30 giugno 2008 il termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 e di cui al comma 3 dell'articolo 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, allo scopo di assicurare un'accurata definizione dei criteri generali che tenga conto dell'ammontare del diritto annuale versato.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n. 580 del 1993 le parole: «valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «ammontare del diritto annuale versato dalle imprese ad ogni singola camera di commercio ai sensi dell'articolo 18».
29. 040. Di Gioia, Mancini, Dato.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1. - (Incentivi per la sostituzione di elettrodomestici). - 1. All'articolo 1,
comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «353,» è aggiunta la seguente: «354,».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 347 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al precedente periodo è disposta anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con stufe alimentate a pellet di legna.»;
b) al comma 353, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al precedente periodo è disposta anche per la sostituzione di lavabiancheria, lavastoviglie e condizionatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A».
3. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di pannelli fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di impianti di cogenerazione termica ed elettrica,»
4. Gli stanziamenti di parte corrente indicati nella tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
29. 05. Bonelli, Trepiccione, Lomaglio, Boato, Bandoli, Zanella, Aurisicchio.
ART. 29-bis.
(Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).
Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:
Art. 29-ter. - 1. In conformità alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, a decorrere dal 1o aprile 2008, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 78 - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascun componente o insieme di componenti è certificato da apposita relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo;
b) la relazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali del componente o insieme di componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo e della protezione dell'ambiente;
c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da ente tecnico di omologazione di veicoli o da corrispondente ente di omologazione, riconosciuto da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, ovvero da strutture universitarie che dimostrano la propria
indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di accreditamento e le modalità per gli altri soggetti pubblici o privati che intendono svolgere tale attività;
d) i collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) possono essere effettuati anche da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, se in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee e se in grado di svolgere adeguate procedure standardizzate di controllo della qualità, e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa.
2. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, è obbligatoria la visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (M.C.T.C.) o presso imprese di autoriparazione abilitate. L'idoneità delle modifiche apportate è attestata dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti modificati che devono risultare equivalenti o superiori a quelli originari in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva dello stesso e della protezione dell'ambiente.
3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie internazionali diverse da quelle indicate al comma 1, e quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.»
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) copia della relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti.»
3. In via transitoria e per le sole fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rimane in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al medesimo comma 3 dell'articolo 78.
29-bis. 030. D'Agrò.
Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:
Art. 29-ter. - 1. In conformità alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti
ed entità tecniche destinati a tali veicoli, a decorrere dal 1o aprile 2008, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 78 - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascun componente o insieme di componenti è certificato da apposita relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo;
b) la relazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali del componente o insieme di componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva dei veicolo e della protezione dell'ambiente;
c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da ente tecnico di omologazione di veicoli o da corrispondente ente di omologazione, riconosciuto da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, ovvero da strutture universitarie che dimostrano la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa;
d) i collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) possono essere effettuate anche da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, se in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee e se in grado di svolgere adeguate procedure standardizzate di controllo della qualità, e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa.
2. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, è obbligatoria la visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (M.C.T.C.) o presso imprese di autoriparazione abilitate. L'idoneità delle modifiche apportate è attestata dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti modificati che devono risultare equivalenti o superiori a quelli originari in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva dello stesso e della protezione dell'ambiente.
3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie internazionali diverse da quelle indicate al comma 1, e quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con medesimo decreto sono altresì definiti i requisiti di accreditamento per i soggetti pubblici o privati, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c), che intendono svolgere l'attività di certificazione.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione,
oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.»
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) copia della relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti.»
3. In via transitoria e per le sole fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rimane in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al medesimo comma 3 dell'articolo 78.
*29-bis. 033. D'Agrò.
Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:
Art. 29-ter. - 1. In conformità alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, a decorrere dal 1o aprile 2008, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 78 - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascun componente o insieme di componenti è certificato da apposita relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo;
b) la relazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali del componente o insieme di componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva dei veicolo e della protezione dell'ambiente;
c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da ente tecnico di omologazione di veicoli o da corrispondente ente di omologazione, riconosciuto da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, ovvero da strutture universitarie che dimostrano la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa;
d) i collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) possono essere effettuate anche da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, se in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee e se in grado di svolgere
adeguate procedure standardizzate di controllo della qualità, e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa.
2. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, è obbligatoria la visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (M.C.T.C.) o presso imprese di autoriparazione abilitate. L'idoneità delle modifiche apportate è attestata dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti modificati che devono risultare equivalenti o superiori a quelli originari in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva dello stesso e della protezione dell'ambiente.
3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie internazionali diverse da quelle indicate al comma 1, e quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con medesimo decreto sono altresì definiti i requisiti di accreditamento per i soggetti pubblici o privati, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c), che intendono svolgere l'attività di certificazione.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.»
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) copia della relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti.»
3. In via transitoria e per le sole fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rimane in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al medesimo comma 3 dell'articolo 78.
*29-bis. 034. Fabris.
Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:
Art. 29-ter. - 1. In conformità alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, a decorrere dal 1o aprile 2008, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 78 - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascun componente o insieme di componenti è certificato da apposita relazione
che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo;
b) la relazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali del componente o insieme di componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva dei veicolo e della protezione dell'ambiente;
c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da ente tecnico di omologazione di veicoli o da corrispondente ente di omologazione, riconosciuto da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, ovvero da strutture universitarie che dimostrano la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa;
d) i collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) possono essere effettuate anche da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, se in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee e se in grado di svolgere adeguate procedure standardizzate di controllo della qualità, e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa.
2. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, è obbligatoria la visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (M.C.T.C.) o presso imprese di autoriparazione abilitate. L'idoneità delle modifiche apportate è attestata dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti modificati che devono risultare equivalenti o superiori a quelli originari in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva dello stesso e della protezione dell'ambiente.
3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie internazionali diverse da quelle indicate al comma 1, e quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con medesimo decreto sono altresì definiti i requisiti di accreditamento per i soggetti pubblici o privati, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c), che intendono svolgere l'attività di certificazione.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.»
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) copia della relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti.»
3. In via transitoria e per le sole fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rimane in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al medesimo comma 3 dell'articolo 78.
*29-bis. 035. Lulli, Sanga, Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:
Art. 29-ter. - (Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili). - 1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
29-bis. 040. Peretti.
ART. 30.
(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione del sistema di gestione dei RAEE e lo svolgimento delle attività di competenza delle amministrazioni pubbliche interessate, le tariffe per la copertura dei relativi oneri a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, da definirsi con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
30. 35. Camillo Piazza, Francescato, Boato, Zanella.
ART. 31.
(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza).
Sopprimerlo.
*31. 4. Zanella, Campa, Cacciari, Balducci, Boato, Cacciari, Sperandio, Baratella, Milanato, Zorzato, Dussin.
Sopprimerlo.
*31. 30. Frigato, Bimbi, Martella, Fincato, Viola, Donadi.
Sopprimerlo.
* 31. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
31. 50. Zanella, Campa, Cacciari, Bimbi, Balducci, Martella, Fincato, Viola, Donadi, Frigato, Baratella, Milanato, Zorzato, Dussin, Sperandio.
ART. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243).
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 2007 n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007 n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Le domande di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per
impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, la cui durata è stata ridotta da sette a cinque anni in base all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, così come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, ove scadute o in scadenza entro il 30 giugno 2008, sono presentate entro il 31 agosto 2008.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243.
32-bis. 43. Bonelli, Zanella, Francescata, Camillo Piazza.
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008 con le seguenti: Ai fini dell'ordinato svolgimento delle attività di rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il termine entro il quale l'autorità competente provvede all'approvazione della richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato al medesimo termine di cui al comma 1.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sostituire la parola: semestrale con la seguente: trimestrale;
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli impianti asserviti a reti di teleriscaldamento, le ore di normale funzionamento non possono superare, su base annua, i limiti di esercizio degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. In caso di diniego dell'esenzione è fatto salvo l'esercizio degli impianti per il periodo precedente a tale diniego.
32-bis. 2. D'Agrò, Peretti.
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinques, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per gli impianti asserviti a reti di teleriscaldamento, le ore di normale funzionamento non possono superare, su base annua, i limiti di esercizio degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
32-bis. 41. D'Agrò.
ART. 33.
(Disposizione in materia di rifiuti).
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2008.
33. 6. Pezzella, Buontempo, Garnero Santanchè, Salerno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La data di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogata al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.
33. 41. D'Agrò.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Gli impianti di termovalorizzazione della frazione residuale dei rifiuti al netto della raccolta differenziata, programmati nelle regioni di emergenza, per i quali siano stati definiti piani di intervento e vi siano disponibilità di convenzionamento con il GSE, possono usufruire delle agevolazioni tariffarie per la vendita
dell'energia elettrica di cui al provvedimento CIP 6/1992, in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge numero 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 2, commi 136 e 137. della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali agevolazioni sono concesse agli impianti autorizzati non oltre il 30 giugno 2008"
33. 45. Volontè.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 1-octies.
33. 46. Andrea Ricci.
ART. 35.
(Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi).
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35.1. (Utilizzazione presidi incaricati). - 1. In applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, nonché della direttiva del Ministero della pubblica istruzione 8 marzo 2007, n. 24, prot. n. 4791/AOODGPER e successive modifiche ed integrazioni, i presidi già incaricati nell'anno scolastico 2006/2007, che non hanno ottenuto la conferma di nomina nella regione di appartenenza, per carenza di posti nel proprio settore formativo, possono essere nominati, a domanda, anche su posti eventualmente vacanti o disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda alla relativa graduatoria.
2. Secondo le stesse modalità e sempre a domanda, potranno essere nominati su posti eventualmente disponibili in altre Regioni.
35. 09. Porfidia.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35.1. (Disposizioni per le nomine in ruolo dei Dirigenti Scolastici). - 1. Dopo le nomine in ruolo degli idonei al corso-concorso riservato, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, gli aspiranti che non conseguono la nomina nella propria regione, per carenza di posti nel proprio settore formativo, possono essere nominati, a domanda, anche su posti eventualmente vacanti o disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda alla relativa graduatoria.
2. Esauriti i posti a livello regionale, gli aspiranti, di cui al comma precedente, possono chiedere, sempre a domanda, di essere nominati, prima nel proprio settore formativo e poi in altro settore, su posti rimasti vacanti o disponibili in altre Regioni.
35. 010. Porfidia.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35.1. (Disposizioni in materia di dirigenza scolastica). 1. In applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, le disposizioni contenute nella Direttiva del ministero della pubblica istruzione 8 marzo 2007, n. 24, prot. n. 4791/AOODGPER e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogate per l'anno scolastico 2008/2009, con precedenza per i candidati inclusi nella graduatoria di merito del corso-concorso indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006.
2. Le graduatorie generali di merito dei corsi-concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, indetti con decreto del direttore generale 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e
con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, da cui si attingerà sia per le immissioni in ruolo sia per gli incarichi annuali.
3. Ad integrazione di quanto già previsto dai commi 605 e 619 della legge n. 296 del 2006, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, i posti annualmente autorizzati per le immissioni in ruolo saranno ripartiti al 50 per cento tra i candidati idonei nei due concorsi, di cui al comma precedente.
35. 011. Porfidia.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35.1. - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 per la copertura dei posti annualmente vacanti e disponibili di dirigente scolastico si attinge, fino ad esaurimento, nella misura del 50 per cento alla graduatoria di merito relativa al corso-concorso ordinario bandito con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e contestualmente nella misura dell'altro 50 per cento alla graduatoria di merito afferente il corso-concorso riservato bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 2006.
35. 032. Ciocchetti.
ART. 35-bis.
(Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
*35-bis. 1. Osvaldo Napoli, Giudice, Campa.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
*35-bis. 16. Napoletano.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
*35-bis. 31. Satta, Fabris, D'Elpidio, Cioffi, Picano, Li Causi, Morrone, Adenti, Rossi Gasparrini, Rocco Pignataro, Giuditta, Del Mese, Affronti.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
35-bis. 35. Delfino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione degli istituti consortili per la storia della resistenza con le caratteristiche previste dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1967, n. 3, per i quali l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica.
35-bis. 36. Cardano, Andrea Ricci.
Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:
Art. 35-ter. - (Semplificazione delle procedure). - 1. Il Ministero dell'interno attribuisce a ciascun Comune le somme relative alla compartecipazione al gettito IRPEF di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al netto delle quote di adesione alla Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. Il Ministero dell'interno, sulla base della certificazione prodotta dalla medesima Associazione, eroga contestualmente le somme di competenza dei comuni e quelle di competenza dell'ANCI. Con decreto del Ministro dell'interno da
emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità procedurali ed applicative della presente disposizione.
35-bis. 035. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:
Art. 35-ter. - (Modifiche all'articolo 2, comma 582, della legge 24 dicembre 2007 n. 244). 1. All'articolo 2, comma 582, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «identifica le soluzioni tecniche e funzionali addizionali, rispetto a quelle già fruibili dalle pubbliche amministrazioni mediante il ricorso agli appalti del Sistema pubblico di connettività (SPC)»;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Restano salvi fino alla scadenza dei rispettivi contratti gli appalti del Sistema pubblico di connettività (SPC) già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge».
*35-bis. 036. Tassone.
Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:
Art. 35-ter. - (Modifiche all'articolo 2, comma 582, della legge 24 dicembre 2007 n. 244). 1. All'articolo 2, comma 582, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «identifica le soluzioni tecniche e funzionali addizionali, rispetto a quelle già fruibili dalle pubbliche amministrazioni mediante il ricorso agli appalti del Sistema pubblico di connettività (SPC)»;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Restano salvi fino alla scadenza dei rispettivi contratti gli appalti del Sistema pubblico di connettività (SPC) già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge».
*35-bis. 040. Fabris.
Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:
Art. 35-ter. - 1. Il termine di validità di cui all'articolo 5, commi 3-bis, lettera c), e 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è esteso a tre anni.
2. All'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «non superiore a» sono sostituite dalle seguenti: «pari al doppio di».
3. In caso di richiesta di rinnovo, la validità del precedente permesso di soggiorno è prorogata fino al rilascio del nuovo permesso.
35-bis. 050. Andrea Ricci, Migliore, Frias.
ART. 36.
(Disposizioni in materia di riscossione).
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4. 1. Il termine entro il quale i comuni possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in relazione all'articolo 1, commi da 5 a 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è fissato al 30 settembre 2008, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza riduzioni del livello delle entrate rispetto a quelle dell'anno precedente.
36. 38. Borghesi, Donadi, Costantini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-quinquies. Ai fini della presentazione delle istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il termine è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite in data antecedente al 30 giugno 2007 ed in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma concorrono, in aggiunta a quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al finanziamento degli interventi volti a prevenire il compimento di atti illeciti in danno degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, ai sensi dei commi da 233 a 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i quindici giorni successivi alla relativa riscossione, si provvede all'accertamento dell'ammontare delle predette maggiori entrate e ai conseguenti adempimenti attuativi.
36. 50. Evangelisti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-quinquies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite in data antecedente al 30 giugno 2007 ed in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma concorrono, in aggiunta a quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al finanziamento degli interventi volti a prevenire il compimento di atti illeciti in danno degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, ai sensi dei commi da 233 a 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i quindici giorni successivi alla relativa riscossione, si provvede all'accertamento dell'ammontare delle predette maggiori entrate e ai conseguenti adempimenti attuativi.
36. 5. Donadi, Costantini, Borghesi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-quinquies. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica» sono soppresse.
36. 49. D'Agrò.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quelle che gestiscono servizi di interesse economico generale,».
36. 55. D'Agrò.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle società quotate in borsa».
36. 53. D'Agrò.
ART. 36-bis.
(Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa).
Dopo l'articolo 36-bis, aggiungere il seguente:
Art. 36-ter. - (Primo incremento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente) - 1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è autorizzato a stabilire, entro il 10 aprile 2008, con proprio decreto, un primo incremento della detrazione di cui al presente comma, sulla base delle maggiori entrate di carattere permanente come risultanti dalla relazione trimestrale di cassa del marzo 2008, fino al limite di 6 miliardi di euro».
*36-bis. 031. Di Salvo, Aurisicchio, Buffo, Pettinari.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 36-bis, aggiungere il seguente:
Art. 36-ter. - (Primo incremento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente) - 1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è autorizzato a stabilire, entro il 10 aprile 2008, con proprio decreto, un primo incremento della detrazione di cui al presente comma, sulla base delle maggiori entrate di carattere permanente come risultanti dalla relazione trimestrale di cassa del marzo 2008, fino al limite di 6 miliardi di euro».
*36-bis. 038. Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 36-bis, aggiungere il seguente:
Art. 36-ter. - (Primo incremento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente) - 1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è autorizzato a stabilire, entro il 10 aprile 2008, con proprio decreto, un primo incremento della detrazione di cui al presente comma, sulla base delle maggiori entrate di carattere permanente come risultanti dalla relazione trimestrale di cassa del marzo 2008, fino al limite di 6 miliardi di euro».
*36-bis. 040. Migliore, Andrea Ricci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 36-bis, aggiungere il seguente:
Art. 36-ter. - (Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente). - 1. In fase di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 2007, n. 244, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può incrementare la misura delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. A tale scopo le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti dalla relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, da presentare entro la data del 31 marzo 2008, sono iscritte sul fondo di cui al suddetto comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è determinata la misura dell'incremento della detrazione, detrazione che in ogni caso non può essere inferiore a 1.955 euro per redditi complessivi non superiori a 8.500 euro e alla parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro per redditi complessivi compresi tra 8.500 euro e 55.000 euro.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di cui al comma 1, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, sono soppresse le lettere b) e c) del comma 1 e il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 11, comma 1, lettera c), le parole: «38 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «37 per cento».
36-bis. 039. Soro, Sereni, Bressa, Ventura.
ART. 37.
(Abolizione tassa sui contratti di borsa).
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37.1. - 1. All'articolo 34, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la parola: «un» è sostituita dalla seguente: «due».
37. 013. Delfino, Peretti.
ART. 37-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. All'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
b) al comma 6-quater, primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo».
*37-bis. 6. Salerno, Buontempo, Garnero Santanchè, Pezzella.
(Inammissibile)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. All'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
b) al comma 6-quater, primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo».
*37-bis. 14. Peretti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37-bis. - 1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 4-bis».
37-bis. 3. Peretti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 commi 3-bis e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Per l'anno 2008 i termini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 6-quater del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono, rispettivamente, prorogati al 31 luglio e al 15 marzo.
*37-bis. 5. Salerno, Buontempo, Garnero Santanchè, Pezzella.
(Inammissibile)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 commi 3-bis e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Per l'anno 2008 i termini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 6-quater del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono, rispettivamente, prorogati al 31 luglio e al 15 marzo.
*37-bis. 12. Peretti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Per l'anno 2008 il termine di cui all'articolo 4, comma 3-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio.
37-bis. 15. Peretti.
ART. 38.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: «a far data dal 1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dal 1o gennaio 2008».
38. 37. D'Agrò.
Dopo 1' articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38.1. - 1. Il privilegio di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti, dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, limitatamente ad un importo pari all'ammontare dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.
38. 031. Pisicchio.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38.1. - 1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, le cui attività e modalità di finanziamento non interessano direttamente od indirettamente la finanza pubblica, non si applicano fino al 2012 le disposizioni riferite alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
38. 032. Turco.
(Inammissibile)
ART. 38-bis.
(Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Dopo l'articolo 38-bis, aggiungere il seguente:
Art. 38-ter. - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 95, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 96, secondo periodo, le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 aprile 2008»;
c) al comma 97, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro e non oltre il 30 aprile 2008».
38-bis. 030. Compagnon.
ART. 39.
(Proroghe in materia radiotelevisiva).
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-sexies. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le disposizioni previste al comma 5 dell'articolo 51 sono prorogate sino al termine previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
2-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 comma 1 lettera o), dopo la parola «abitanti» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dalla distribuzione territoriale degli stessi».
b) all'articolo 24 comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio dell'attività, previa comunicazione degli ispettorati territoriali competenti»; al medesimo comma le parole: «quindici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni»;
c) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Un medesimo soggetto non può detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale. È consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata».
d) all'articolo 27, comma 4, dopo la parola «trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dall'esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa».
e) all'articolo 28 comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6-ter, legge n. 80 del 2005».
f) all'articolo 30 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Decorsi 24 mesi dall'attivazione degli impianti di cui al comma 1, le emittenti oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle comunicazioni per l'inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica»;
g) all'articolo 42 comma 1 lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: «È consentita l'attivazione di microimpianti destinati
a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito, purché: 1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco: 2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata; 3) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; 4) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W»;
h) all'articolo 98, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nel caso di radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00».
39. 31. Pedrini.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-sexies. Al comma 124, alinea, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole «A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dai contributi relativi all'anno 2002»;
2-septies. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250, non si procede al relativo recupero delle somme.
2-octies. All'onere delle disposizioni di cui ai commi 2-sexies e 2-septies, valutato in 10 milioni di euro per l'esercizio 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivate dall'articolo 148 comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
39. 38. Migliore.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-sexies. Al comma 132, primo periodo, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse;
b) le parole «75 anni» sono sostituite dalle seguenti: «65 anni».
2-septies. Agli oneri di cui al comma 2-sexies, si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dalla data di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, dell'imposta sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
39. 35. Pedrini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-sexies. Al comma 132, primo periodo, dell'articolo 1, della 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui», sono soppresse.
39. 12. Pedrini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-sexies. All'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le disposizioni previste al comma 5 sono prorogate sino al termine previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per i predetti esercenti, in tutti i casi di violazione sanzionata ai sensi del presente articolo e dell'articolo 35, che comporti una valutazione contenutistica del programma trasmesso, ove l'Autorità abbia disposto l'avvio
del procedimento sanzionatorio tramite accertamento e notifica della contestazione a norma delle citate disposizioni, il medesimo programma può costituire oggetto di ulteriori procedimenti sanzioriatori soltanto per le trasmissioni andate in onda in data successiva alla notifica di tale contestazione. Per medesimo programma si intende il programma trasmesso con le medesime modalità realizzative e di programmazione (giorno e fascia oraria) e identificato dal medesimo titolo o denominazione, anche come riportato nel registro dei programmi di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 54/03/CONS.»
39. 3. Pedrini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 124, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano anche per i contributi relativi all'annualità 2002.
2-septies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2-sexies del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
39. 42. Ventura, Rusconi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-sexies. La data di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 31 dicembre 2005 è prorogata al 31 marzo 2008.
39. 39. Pedrini.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 124, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano anche per i contributi relativi all'annualità 2002.
2-septies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2-sexies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unita previsionale di base 7.1.3.3., «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39. 43. Sasso, Giulietti.
Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
Art. 39-bis - (Modifica al comma 124 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge. 24 novembre 2006, n. 286). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 124, le parole «A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti «A
decorrere dai contributi relativi all'anno 2002»;
b) al comma 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alla liquidazione dei contributi relativi all'anno 2002»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
39. 030. Sgobio, Diliberto, Soffritti, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Tranfaglia, Vacca, Venier.
ART. 40.
(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali).
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - (Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti per spese degli enti locali). - 1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro. Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*40. 032. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - (Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti per spese degli enti locali). - 1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate
entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro. Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*40. 034. Galletti.
ART. 41-bis.
(Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Dopo l'articolo 41-bis aggiungere il seguente:
Art. 41-ter. - (Proroga dei termini in materia di comunicazioni sulle partecipazioni degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). - 1. All'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
2. I commi 588 e 589 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano se la trasmissione è resa impossibile per cause non imputabili alle amministrazioni.
3. In caso di errata o incompleta trasmissione le amministrazioni hanno a disposizione ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine per trasmettere le modifiche al dipartimento della Funzione pubblica.
*41-bis. 030. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 41-bis aggiungere il seguente:
Art. 41-ter. - (Proroga dei termini in materia di comunicazioni sulle partecipazioni degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). - 1. All'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
2. I commi 588 e 589 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano se la trasmissione è resa impossibile per cause non imputabili alle amministrazioni.
3. In caso di errata o incompleta trasmissione le amministrazioni hanno a disposizione ulteriori 60 giorni dalla scadenza
del termine per trasmettere le modifiche al dipartimento della Funzione pubblica.
*41-bis. 031. Galletti.
ART. 42-bis.
(Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 42-bis. - (Modifiche all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244). 1. All'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferma restando l'entrata in vigore per l'istituzione delle nuove circoscrizioni, la presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali per le circoscrizioni dei comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti».
*42-bis. 1. Osvaldo Napoli, Giudice, Zorzato.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 42-bis. - (Modifiche all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244). 1. All'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferma restando l'entrata in vigore per l'istituzione delle nuove circoscrizioni, la presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali per le circoscrizioni dei comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti».
*42-bis. 15. Napoletano.
Dopo l'articolo 42-bis, aggiungere il seguente:
Art. 42-ter. - 1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per i consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti presso lo stesso ente, qualora collocati in aspettativa non retribuita concessa ai sensi dell'articolo 60, commi 5 e 7, possono essere versati i contributi previdenziali stabiliti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni».
*42-bis. 050. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 42-bis, aggiungere il seguente:
Art. 42-ter. - 1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per i consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti presso lo stesso ente, qualora collocati in aspettativa non retribuita concessa ai sensi dell'articolo 60, commi 5 e 7, possono essere versati i contributi previdenziali stabiliti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni».
*42-bis. 051. Galletti.
ART. 43.
(Accantonamenti).
Al comma 1-bis, dopo le parole: erogati direttamente aggiungere le seguenti: allo stesso.
43. 200. Boscetto.
(Approvato)
Al comma 1-bis dopo la parola: direttamente aggiungere le seguenti: allo stesso.
* 43. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
ART. 44.
(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche).
Sopprimerlo.
* 44. 1. Carta.
Sopprimerlo.
* 44. 31. Pedica.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 2-bis, è abrogato.
*44. 38. Tassone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 2-bis, è abrogato.
*44. 34. Fabris.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - 1. Al fine di assicurare la necessaria competitività dell'offerta deli gioco legale contro quella illegale, gli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 sono sostituiti dal seguente:
«Art. 5. - (Prelievo erariale, montepremi e compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco). - 1. Le aliquote percentuali del prelievo erariale, del montepremi e del compenso all'affidatario del controllo centralizzato sono così determinate:
a) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia inferiore o pari a 1.750 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura pari al 20 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 58 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3,80 per cento del valore delle cartelle acquistate;
b) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia superiore a 1.750 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 19,30 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 58,70 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3,60 per cento del valore delle cartelle acquistate;
c) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia superiore a 1.850 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 18,60 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 59,40 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3,45 per cento del valore delle cartelle acquistate;
d) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia superiore a 1.950 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 18 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 60 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario
del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3,30 per cento del valore delle cartelle acquistate;
e) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia superiore a 2.050 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 17,20 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 60,80 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3,15 per cento del valore delle cartelle acquistate;
f) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi, precedenti sia superiore a 2.150 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 16,50 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 61,50 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3 per cento del valore delle cartelle acquistate;
g) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia superiore a 2.250 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 16 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 62 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 2,90 per cento del valore delle cartelle acquistate.
2. Il prelievo erariale è versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni 10 giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il giorno 10 di ogni mese, pubblica sul sito www.aams.it la raccolta complessiva del gioco nelle sue diverse formule, esercitato anche con modalità di partecipazione a distanza, dei 12 mesi precedenti nonché le aliquote da applicare a decorrere dal giorno 15 dello stesso mese».
44. 07. Salerno, Tolotti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - 1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, al comma 1, le parole: «Il Bingo» sono sostituite dalle seguenti: «La formula di gioco del Bingo a 90 numeri»; all'articolo 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, alla rubrica, le parole: «del gioco» sono sostituite dalle seguenti «della formula di gioco del Bingo a 90 numeri».
2. Al fine di allineare l'offerta del gioco del Bingo alle intervenute modifiche del comportamento dei consumatori, dopo l'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Disciplina dell'esercizio delle formule aggiuntive del gioco). - 1. Il Bingo consiste, oltre che nella formula gioco di cui all'articolo 4, in un insieme di formule di gioco derivabili dalla estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi. Il giocatore ha come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati numeri diversi, distribuiti su file orizzontali e su colonne verticali.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è approvata la disciplina relativa a:
a) le diverse formule aggiuntive di gioco del Bingo;
b) le caratteristiche tecniche delle cartelle di gioco per ogni formula del gioco
del Bingo, in riferimento alle possibili unioni di numeri presenti nella cartella per file orizzontali e colonne verticali;
c) le combinazioni vincenti (categorie di vincita) previste per ciascuna formula di gioco del Bingo;
d) le modalità e gli elementi del gioco, in riferimento alla stampa, alla distribuzione, alla vendita, anche telematica, e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco».
3. All'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dopo la parola: «3» sono aggiunte le seguenti «nonché di quelli di cui all'articolo 4-bis, comma 2,».
44. 05. Salerno, Tolotti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, procede alla modifica ed all'integrazione dei decreti direttoriali applicativi del gioco nonché della convenzione di concessione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) tutela del consumatore;
b) adeguamento delle caratteristiche delle formule di gioco del Bingo alle esigenze della domanda così da assicurarne costantemente la competitività rispetto all'offerta di gioco illegale;
c) possibilità di commercializzazione di altri giochi pubblici all'interno delle sale destinate al gioco del Bingo;
d) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessità, proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;
e) obbligo di nominatività del gioco a distanza;
f) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.
44. 09. Salerno, Tolotti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - 1. Al fine di favorire il contrasto all'offerta illegale dei giochi con vincite in denaro, l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 è sostituto dal seguente:
«2. La gestione del gioco è da svolgersi in sale destinate al gioco di cui al presente decreto, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dette sale costituiscono punti di vendita per la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. La concessione è attribuita, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dall'articolo 2. I concessionari, ai sensi dell'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono esercitare il gioco anche con modalità di partecipazione a distanza».
44. 06. Salerno, Tolotti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - 1. Al fine di assicurare il mantenimento di un'adeguata copertura territoriale funzionale al contrasto del gioco illegale, l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è sostituito dal seguente:
«1. Il concessionario presenta la garanzia in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinunzia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, secondo le modalità definite nella convenzione di concessione; il valore della garanzia è commisurato alla riserva per il pagamento dei premi speciali in accumulo».
44. 08. Salerno, Tolotti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - 1. A fine di favorire il contrasto all'offerta illegale e di adeguare le scommesse alle modifiche del comportamento dei giocatori, la posta unitaria di gioco per le scommesse sportive a quota fissa aventi per oggetto avvenimenti sportivi diversi dalle corse dei cavalli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o marzo 2006, n. 111, è stabilita in cinquanta centesimi di euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a cinquanta centesimi di euro. I concessionari, per motivi organizzativi, possono prevedere limiti all'accettazione di scommesse con importo minimo per ogni biglietto giocato inferiore a 2,00 euro.
2. Eventuali successive modifiche della posta unitaria di gioco sono definite con uno o più provvedimenti ministeriali.
3. Le scommesse sportive accettate durante lo svolgimento dell'evento (in modalità cosiddetta «live») non possono essere annullate.
4. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prevista la registrazione nominativa dei titolari dei biglietti delle scommesse sportive a quota fissa e delle scommesse ippiche a quota fissa ed a totalizzatore effettuate nei punti di distribuzione della rete fisica il cui importo sia pari o superiore ad euro 200,00.
44. 010. Salerno, Tolotti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - (Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori). - 1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'elenco numero 1, allegato ai sensi dell'articolo 2, comma 615, al Gruppo 16 Ministero dei Trasporti, le parole: «legge 6 giugno 1974. n. 298, articolo 63» sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le parole: «e la contabilità speciale intestata al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori per le spese di funzionamento del Comitato Centrale e dei Comitati Provinciali».
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i fondi relativi al capitolo 1238 (già 2352), rivenienti dalle quote annualmente versate dagli autotrasportatori, ed al capitolo 1330 (già 2449) articolo 1, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modifiche
ed integrazioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, sono esclusi da qualsiasi provvedimento di riduzione o di limitazione della spesa pubblica. Le somme disponibili sugli stessi capitoli non impegnate dal Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori entro l'esercizio di competenza sono mantenute in bilancio per essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.
*44. 034. Peretti.
ART. 45.
(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche).
Sopprimere il comma 1-bis.
45. 30. Buontempo, Pezzella, Garnero Santanchè, Salerno.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
45. 05. D'Agrò, Peretti, D'Alia, Forlani.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - «Ai fini dell'iscrizione ai registri regionali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991, al registro nazionale delle associazioni ed enti che svolgono attività in favore degli immigrati di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 394 del 1999, al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383 del 2000 e infine per l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 219 del 2005, la Croce Rossa italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge svolte in convenzione dai comitati provinciali e locali e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste all'articolo 2, commi 366 e 367 della legge n. 244 del 2007, è equiparato alle associazioni di volontariato».
45. 09. Delfino.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis - (Stabilizzazione ufficiali ausiliari). - 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, il personale delle Forze armate (esercito, marina, aeronautica, carabinieri) reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, collocandolo transitoriamente in soprannumero, ove necessario, secondo i criteri e le modalità indicati alla lettera b) e nel limite massimo di 1.200 unità, purché posto in congedo senza demerito dopo aver ultimato ferma o rafferma in qualità di ufficiale ausiliario (come indicato dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 215 del 2001) in data posteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 31 luglio 2003, n. 236. Per l'attuazione della stabilizzazione si procede sulla base della valutazione dei titoli di servizio e di studio stabiliti dal decreto del Ministro della difesa di cui al comma 4.
2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le immissioni nel servizio permanente sono suddivise in tre blocchi e sono effettuate trimestralmente.
3. Gli ufficiali di cui comma 1 sono inquadrati nei ruoli e nei gradi assegnati dal Ministero della difesa, previo accertamento dei requisiti tecnici e d'idoneità, secondo un'equiparazione adeguata del grado già conseguito e previo svolgimento di un corso atto a colmare gli eventuali debiti formativi necessari;
4. Ai fini dell'immissione in servizio permanente del personale di cui al comma 2, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, requisiti e punteggi relativi ai titoli, tra cui rilevano i mesi di servizio prestati presso la Forza armata di provenienza, il titolo di studio, le note caratteristiche, l'idoneità a precedenti concorsi per ufficiale in servizio permanente, l'eventuale numero di figli e il limite d'età di 42 anni, conseguito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata una spesa massima di 48 milioni di euro.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 48 milioni a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
45. 031. Leoluca Orlando
ART. 46.
(Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali).
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza.
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave.
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5
anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave.
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente».
1-quater. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
*46. 31. Ciocchetti, Volontè, Capitanio Santolini, Compagnon, Mazzoni, Formisano, Bosi
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza.
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave.
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave.
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente».
1-quater. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. II Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
*46. 37. Bellillo, Bandoli, Napoletano, Pagliarini, Rocchi, Ricci.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza.
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave.
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave.
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente».
1-quater. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
*46. 34. Fabris.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili). - 1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave»;
b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.
6-ter. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 6-bis hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6-quater. Il beneficio di cui ai commi 6-bis e 6-ter, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
6-quinquies. Il beneficio di cui al comma 6-bis si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici.
6-sexies. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
46. 033. Compagnon.
ART. 47.
(Modifiche all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 375 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso che, per il periodo di cinque anni indicato nel citato comma 375, l'importo degli emolumenti spettanti ai membri del Parlamento resta determinato in 140.436 euro annui lordi, ed è escluso qualunque adeguamento retributivo comunque determinato, anche se riferito ad annualità precedenti il 1o gennaio 2008. Gli importi corrispondenti non possono essere recuperati al
termine del periodo di cinque anni indicato dal citato comma 375. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui, ai fini della determinazione di emolumenti comunque denominati, si faccia riferimento ai criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, secondo periodo, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 3, comma 24, e termini di applicazione dell'articolo 1, comma 375, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
47. 2. Mura.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. A decorrere dal 2008 le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione, nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 2,6 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 3, comma 24, e all'articolo 1, comma 375 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
47. 3. Mura.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa dovute al blocco dell'adeguamento retributivo delle indennità di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, previsto dall'articolo 1, comma 375, della legge 24 dicembre 2007, non possono essere recuperati al termine del periodo di cinque anni indicato dal citato comma 375. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui, ai fini della determinazione di emolumenti comunque denominati, si faccia riferimento ai criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, secondo periodo, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 3, comma 24, e termini di applicazione dell'articolo 1, comma 375 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
47. 4. Mura.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. - (Modifica del termine per l'emanazione di provvedimenti) - 1. Il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle modalità per l'accesso al credito d'imposta per le aziende agricole che avviino le procedure per il riconoscimento del DOC o dell'IGP, di cui al comma 289 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui emanazione è prevista per il 2 marzo 2007, è differito al 31 marzo 2008.
47. 030. Boscetto, Zorzato, Giudice.
(Inammissibile)
ART. 47-ter.
(Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244).
Dopo l'articolo 47-ter aggiungere il seguente:
Art. 47-quater. - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma. 628, lettera b), dopo le parole: «compresi in interi stabili da alienare in blocco», sono aggiunte le seguenti: «e fatte comunque salve le alienazioni dei
soli alloggi occupati già individuati e destinati a tale scopo ai sensi dell'articolo 26, comma 11 - quater, della legge 24 novembre 2003 n. 326»;
b) al comma 631, secondo periodo, dopo le parole: «gli immobili» aggiungere la seguente: «vuoti»
*47-ter. 037. Giuditta.
Dopo l'articolo 47-ter, aggiungere il seguente:
Art. 47-ter. (Modifiche e proroga dei termini relativi alla procedura di finanziamento delle risorse previste per le minoranze linguistiche storiche e slovene) - 1. Le risorse di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali. Conseguentemente i termini di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati, per l'anno 2008, di trenta giorni a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo, e le predette risorse sono rideterminate rispettivamente nella misura di 6 milioni di euro e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 ricomprende anche i finanziamenti previsti dall'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per i quali l'autorizzazione di spesa annua di cui al comma 2 del medesimo articolo, relativa agli anni 2001-2005, è prorogata nella misura di 66.200 euro per gli anni 2008-2012.
47-ter. 034. Giovanardi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 47-ter aggiungere il seguente:
Art. 47-ter.1. - 1. All'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge 31 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «ovvero con componenti familiari portatori di handicap» sono aggiunte le seguenti: «nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2008, dei conduttori e vedove soggetti al pagamento del canone pari all'equo canone maggiorato del 50 per cento.»
**47-ter. 035. Giuditta.
Dopo l'articolo 47-ter aggiungere il seguente:
Art. 47-ter.1. - (Valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'Unesco) - 1. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, delle aree e dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'Unesco si autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione Sicilia, a cui vengono trasferiti i fondi, entro tre mesi predispone il piano di manutenzione straordinaria.
2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
47-ter. 0200. Rotondo, Lomaglio, Sasso, Maderloni, Fumagalli, Nicchi, Aurisicchio.
(Inammissibile)
ART. 47-quater.
(Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa Conguaglio per il settore
elettrico, le cui attività e modalità di finanziamento non interessano direttamente od indirettamente la finanza pubblica, non si applicano fino al 2012 le disposizioni riferite alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
47-quater. 032. Turco.
(Inammissibile)
ART. 48.
(Riassegnazione di risorse).
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis. (Fascia di Rispetto di Genova Pra) - 1. Le aree demaniali di proprietà dello Stato situate all'interno dell'area portuale di Genova, contraddistinte nel Piano regolatore portuale con la sigla VP6, destinate dallo stesso Piano a funzioni urbane ed effettivamente utilizzate da tempo per l'erogazione di servizi pubblici, area verde e sport, sono trasferite, nello stato in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune di Genova.
2. Le aree di cui al comma 1, sono trasferite, con vincolo di inalienabilità, al Comune di Genova, al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione residente nella zona limitrofa la Fascia di Rispetto del Prà.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge, sino al definitivo trasferimento della zona in oggetto al Comune di Genova, in deroga alla normativa vigente di cui all'articolo 1, comma 434 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quest'ultimo è esentato dal pagamento del canone di concessione demaniale.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il corrispettivo del trasferimento è pari a euro 100.000,00
48. 030. Longhi, Napoletano.
(Inammissibile)
ART. 49.
(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali).
Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:
Art. 49-bis. - 1. Alla legge 30 giugno 1971, n. 516, l'articolo 1 è abrogato.
2. Il fondo, denominato ex aeroporto Olivola, della estensione di circa 38 ettari, sito nel comune di Benevento, già trasferito al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 516 del 1971, è attribuito al patrimonio disponibile del comune di Benevento che ne stabilisce la destinazione.
49. 01. Giuditta.
ART. 49-bis.
Dopo l'articolo 49-bis, aggiungere il seguente:
Art. 49-ter. - (Equiparazione della Croce rossa italiana alle associazioni di volontariato). - 1. Ai fini dell'iscrizione ai registri regionali del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni ed enti che svolgono attività in favore degli immigrati di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e infine per l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce rossa italiana, limitatamente ai servizi in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste dall'articolo 2, commi 366 e 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è equiparata alle associazioni di volontariato.
49-bis. 0500. Le Commissioni.
(Approvato)
ART. 51.
(Trattamento di fine rapporto).
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 51-1. - 1. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.
51. 036. Carra.
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 51-1. - (Differimento del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per le strutture dedicate alla nautica da diporto) - 1. Per consentire l'esecuzione dei necessari accertamenti tecnici, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla possibile rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui al comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' differito al 1o novembre 2008.
51. 031. Cioffi.
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 51-1. - 1. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
51. 04. Satta.
ART. 51-bis.
(Rimborsi di spese elettorali).
Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:
Art. 51-ter. - 1. All'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2009», sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dall'anno 2010 il finanziamento annuale è incrementato di 30 milioni di euro.»
2. All'onere recato dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: euro 14.745.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: euro 653.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI: euro 8.972.000
MINISTERO DEI TRASPORTI: euro 3.170.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA: euro 2.382.000
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE: euro 78.000
TOTALE euro 30.000.000
3. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
51-bis. 050. Pedrini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:
Art. 51-ter. - 1. All'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2009», sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dall'anno 2010 il finanziamento annuale è incrementato di 30 milioni di euro.»
2. All'onere recato dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: euro 14.745.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: euro 653.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI: euro 8.972.000
MINISTERO DEI TRASPORTI: euro 3.170.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA: euro 2.382.000
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE: euro 30.000.000
3. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
51-bis. 0200. Sgobio, Napoletano.
(Inammissibile)
ART. 51-ter.
(Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
Dopo l'articolo 51-ter aggiungere il seguente:
Art. 51-quater. - (Misure in favore delle vittime del dovere e delle vittime della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari superstiti). - 1. Al fine della totale ed immediata equiparazione delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, alle vittime del terrorismo, sono erogati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge e precisamente dal 3 agosto 2004. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
2. All'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 3 agosto 2004».
3. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inoltre erogati i benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407, già percepiti dalle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, a decorrere dal 1o gennaio 1998. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
51-ter. 036. D'Agrò, Bosi.
Dopo l'articolo 51-ter aggiungere il seguente:
Art. 51-quater. - 1. All'articolo 120 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il priomo comma è aggiunto il seguente:
«I documenti emessi e i registri vidimati in attuazione di altri adempimenti stabiliti da disposizioni legislative possono sostituire il registro di cui al comma precedente, purché contenenti le indicazioni previste dal citato regolamento e siano conservati per almeno un quinquennio».
51-ter. 031. Volontè.
ART. 51-quater.
(Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio).
Dopo l'articolo 51-quater aggiungere il seguente:
Art. 51-quinquies. -1. È soppressa fino al 31 dicembre 2008 la soppressione del Tribunale e della Procura penale militare avente sede a Palermo.
51-quater. 200. Leoluca Orlando.