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Allegato B
Seduta n. 34 del 31/7/2006
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GIUSTIZIA
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
la legge n. 392 del 1941 dispone che sono obbligatorie per i Comuni le spese di funzionamento degli uffici giudiziari;
la legge del 1941, pone in particolare a carico dei Comuni in cui ha sede l'Ufficio giudiziario, una serie di spese - sempre più gravose - riguardanti la custodia dei locali, la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, le provviste di acqua, la riparazione dei mobili, le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria ed altro ancora. Per quanto, in particolare, attiene alla custodia degli uffici giudiziari è stato richiesto ai Comuni di disporre di un servizio di vigilanza esterna degli edifici. I Comuni hanno potuto far fronte a tale richiesta affidando, inevitabilmente, tali compiti ad organizzazioni private di guardie giurate autorizzate alla custodia e vigilanza di beni immobiliari, tenendo conto dell'esigenza straordinaria di tutela e di salvaguardia della Magistratura stessa e potendosi far carico - solo in via temporanea - di questo ulteriore, aggravio, non riconducibile neppure a quanto previsto dalla legge n. 392 del 1941, riguardo alla custodia dei locali e non vigilanza degli Uffici giudiziari;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 4 maggio 1998 reca le norme riguardanti i procedimenti relativi
alla concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e prevede all'articolo 2 che il contributo è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre;
a quanto risulta agli interpellanti i Comuni, sedi di Uffici giudiziari, circa 850, denunciano l'insostenibile ritardo e insufficienza dei rimborsi previsti per i comuni in base alla normativa ed ai regolamenti vigenti;
secondo l'ANCI, la stima economica, anche se approssimativa, per sanare il pregresso degli oneri sostenuti dai Comuni è pari a circa 600 milioni di euro -:
a quanto ammonta effettivamente il debito nei confronti dei Comuni sede degli uffici giudiziari, se intenda sanare al più presto il debito pregresso nonché se intenda proporre una modifica dell'attuale normativa che pone in grossa difficoltà le casse dei Comuni sede degli uffici giudiziari.
(2-00093) «Samperi, Franceschini, Piro, Maran, Tenaglia, Cesario, Gambescia, Intrieri, Naccarato, Suppa».
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
secondo l'interpellante taluni magistrati addetti agli uffici giudiziari di Bologna hanno dimostrato di avere determinate posizioni ideologiche, peraltro reiterate in più occasioni in modo da sconfinare, secondo il parere dell'interpellante, nel terreno vero e proprio della politica, determinando nell'opinione pubblica una sensazione di sfiducia nell'operato della magistratura;
peraltro, il 27 giugno 2006 il Giudice del Tribunale della Libertà di Bologna dott.ssa Liviana Gobbi ha emesso un'ordinanza che ha negato gli arresti di 18 terroristi islamici con motivazioni che secondo l'interpellante sono capziose e foriere di possibili gravi pericoli per i nostri militari impegnati in Afghanistan, in quanto costituenti un alibi per eventuali attentati preparati o attuati nel territorio nazionale nonostante la motivata richiesta in tal senso della Procura della Repubblica -:
se non ritenga che la pronuncia ricordata in premessa rivesta i profili dell'abnormità e, in caso affermativo, se non intenda adottare le iniziative di competenza.
(2-00091) «Garagnani».
Interrogazioni a risposta scritta:
ROTONDO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il contratto integrativo della giustizia sottoscritto in data 5 aprile 2000 ha definito le nuove figure professionali del personale del Ministero della giustizia delineando, tra le altre, la figura professionale dell'ufficiale giudiziario;
il nuovo ordinamento professionale del personale giudiziario, nell'intento di perseguire la valorizzazione del lavoro pubblico con un impiego più flessibile delle risorse umane ha definito le nuove declaratorie professionali;
la normativa contrattuale, ha attribuito agli ufficiali giudiziari pos. ec. B3, C1 e C2 il compimento di tutti gli atti che la legge attribuisce alla competenza dell'ufficiale giudiziario;
in data 27 settembre 2002, il Capo Dipartimento, su esplicita richiesta delle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA e UNSA SAG, firmatarie del contratto, emetteva la Circolare prot. n. 6/1521/027-1 con cui si chiariva il disposto
principio di interfungibilità dell'attività di notificazione e di esecuzione tra gli ufficiali giudiziari nelle pos. ec. B3, C1 e C2, raccomandando il rispetto della normativa;
in data 20 luglio 2004, il Capo Dipartimento, a seguito di un monitoraggio effettuato dal Ministero della giustizia da cui era emerso che in alcuni uffici NEP (notifiche, esecuzioni, protesti) non si ottemperava ancora alle disposizioni contrattuali, emetteva la Circolare prot. n. 6/1285/027-1 con cui si ribadiva l'obbligatorietà per il dipendente a svolgere tutte le funzioni dovute, specificate dalla richiamata norma e dalla circolare esplicativa, invitando ad adeguare il servizio degli uffici NEP al rispetto delle normative vigenti;
in data 28 novembre 2005, il vice Capo Dipartimento, trasmetteva a tutti i Presidenti di Corte di Appello la nota inviata alla Funzione Pubblica inerente i disposti principi di interfungibilità tra le attività di esecuzione e notificazione degli ufficiali giudiziari pos. ec. B3, C1 e C2 e con Circolare prot. n. 6/1687/027-1 raccomandava di tenerne conto per la regolamentazione della materia;
a tutt'oggi risulta che negli uffici NEP di Corte di Appello di Legge, Tribunale di Brindisi, Tribunale di Udine, Corte di Appello di Caltanissetta, Corte di Appello di Venezia, Tribunale di Padova, Tribunale di Pozzuoli, Tribunale di Vicenza, Tribunale di Siracusa, oltre ad altri piccoli uffici NEP, i coordinatori UNEP (cosiddetti dirigenti UNEP), in difformità delle direttive impartite dal superiore Ministero, non hanno ottemperato all'attuazione del disposto principio di interfungibilità delle attività di esecuzione e notificazione tra gli ufficiali giudiziari, rischiando di determinare - ad avviso dell'interrogante - una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici;
l'interfungibilità delle attività degli ufficiali giudiziari, ovunque, ha prodotto soddisfacenti effetti in termini di efficienza ed efficacia dei servizi della Giustizia, riducendo i tempi di notificazione e di esecuzione degli atti giudiziari con notevole miglioramento dell'attività degli uffici NEP -:
quali provvedimenti il Ministro della giustizia intenda adottare nei confronti dei dirigenti UNEP che hanno omesso la riorganizzazione dei servizi degli uffici affidati alla propria diretta responsabilità secondo i disposti di interfungibilità;
se il ministro della giustizia, alla luce delle vicende descritte, ritenga opportuno affidare alla cancelleria l'attività di direzione degli uffici NEP.
(4-00764)
CAPEZZONE, MELLANO, BELTRANDI, TURCO, BUGLIO, PORETTI, BUEMI e D'ELIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 73, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella Tabella I dello stesso Testo Unico;
il giorno 24 aprile 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'articolo 73, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, a firma Berlusconi (Ministro della salute ad interim) e Castelli (Ministro della giustizia); la tabella allegata fissa in 500 mg il «quantitativo massimo (soglia)» per la cannabis;
lo scorso 26 giugno, in occasione dell'annuale «Giornata Contro la Droga» promossa dall'ONU, il nuovo Ministro della salute, on. Livia Turco, aveva annunciato
l'intenzione di modificare la tabella suddetta, innalzando la soglia massima relativa alla cannabis;
il giornale L'Unità del 24 luglio 2006 ospita un'intervista del ministro Turco, di cui si riporta il seguente stralcio:
«...Ha preparato anche un decreto per innalzare il consumo personale di cannabis...
Io ho un decreto fatto, spero che il ministro Mastella lo firmi, perché è di concerto con il ministro della Giustizia. Da tempo è alla sua attenzione. Lo dico perché so che non lo firma, così esce allo scoperto...» -:
se effettivamente sia a conoscenza «da tempo» del decreto formulato dal Ministro della salute di cui in premessa;
se intenda o meno firmare tale decreto;
in caso affermativo, se intenda farlo al più presto;
in caso negativo, se intenda comunicare al Parlamento, oltre che al Ministro della salute, le motivazioni del rifiuto.
(4-00770)
AMENDOLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 14 luglio 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo (in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 150 del 2005 di riforma dell'ordinamento giudiziario) che, tra gli altri provvedimenti, decentra talune funzioni del Ministero della giustizia istituendo le Direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria;
nel suddettodecreto legislativo è prevista l'istituzione della Direzione interregionale per la Basilicata e la Calabria con sede a Catanzaro;
risulta all'interrogante che in una precedente ipotesi di decreto tale sede per la Calabria era stata individuata nella città di Lamezia Terme;
è previsto l'avvio di un procedimento alle modificazioni territoriali senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
sino alla data di acquisizione della sede definitiva è disposto che le direzioni generali regionali e interregionali utilizzino gli immobili adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi (Cisia);
a Lamezia Terme è ospitata, in locali adeguati (che hanno consentito lo svolgimento di numerosi corsi) messi a disposizione dalla locale amministrazione comunale, la sede Cisia per la Calabria attiva dal 2000, che ha già conseguito buoni risultati avviando anche in via sperimentale il processo telematico al pari di pochi altri Tribunali;
tali locali, inoltre, sono suscettibili di allargamento in quanto facenti parte di una struttura di proprietà comunale e, dunque, sarebbero perfettamente idonei ad ospitare la direzione interregionale per la Calabria e la Basilicata, senza ulteriori oneri da parte dello Stato;
dal punto di vista geografico Lamezia Terme si trova in condizione assolutamente più favorevole per l'espletamento di questa funzione essendo servita da numerose e primarie infrastrutture di trasporto come l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, la stazione FF.SS. e l'aeroporto internazionale;
il Ministro della giustizia ha già dichiarato che in questa fase non è stato possibile apportare correzioni allo stesso decreto legislativo (elaborato dal precedente Governo) ma che sono attualmente allo studio correzioni che si tradurranno in un disegno di legge che approderà al più presto in Consiglio dei Ministri -:
se non ritenga opportuno, vista la funzionalità e la dislocazione geografica, proporre la sede della Direzione Generale interregionale nella città di Lamezia Terme.
(4-00779)