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Allegato B
Seduta n. 34 del 31/7/2006
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
CRISCI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con i decreti del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997 adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (adesso: del «Lavoro e delle Politiche Sociali») di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi: «dell'economia e delle finanze») si escludeva l'Abruzzo dal novero delle Regioni beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978 (testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno);
con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. III-Bis - n. 8374/2003, in data 14 ottobre
2004 veniva annullato il decreto adottato in data 24 dicembre 1997 dall'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale con cui era stata esclusa la Regione Abruzzo dal beneficio degli sgravi contributivi previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;
avverso tale decisione proponevano rituale appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, censurando la correttezza del giudizio di illegittimità pronunciato in prima istanza e chiedendone l'annullamento;
le originarie società ricorrenti resistevano, ribadendo la sussistenza dei vizi riscontrati a carico del decreto e contestando la fondatezza delle deduzioni assunte a sostegno dell'appello;
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) in data 13 gennaio 2006 ha deciso la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in risposta ad una interrogazione presentata dal medesimo interrogante nella scorsa legislatura, n. 5-05107 del 19 gennaio 2006, il Sottosegretario Brambilla aveva dichiarato che «...I competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze stanno valutando le conseguenti opportune iniziative.» -:
se e quali «conseguenti opportune iniziative» siano state assunte dagli uffici dei Ministeri competenti e se, in difetto, non ritengano con urgenza di dover adottare tutti i provvedimenti, anche normativi, necessari per dare immediata esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato del 13 gennaio 2006 e per estendere a tutti gli aventi diritto della Regione Abruzzo il beneficio degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, anche per evitare il prodursi di ulteriori, dannose controversie.
(5-00149)
Interrogazioni a risposta scritta:
ROCCHI e MARIO RICCI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 18 aprile 2006 prevede il superamento del collocamento marittimo attraverso chiamata diretta dall'anagrafe della gente di mare, peraltro, non ancora costituito; per rendere applicabile la nuova organizzazione sono necessari inoltre altri passaggi, come, ad esempio, la borsa del lavoro marittimo e la non trascurabile trattativa con le organizzazioni sindacali;
a giudizio degli interroganti, il suddetto decreto sancisce una sorta di caporalato che si pone, per ovvie ragioni, in antitesi rispetto al superamento del precariato;
il suddetto decreto insinua un rapporto di forza impari fra i lavoratori marittimi e la parte armatoriale che annulla le relazioni sindacali e ogni azione orientata alla tutela dei diritti. La parte armatoriale si trova infatti nelle condizioni di scegliere, a propria discrezione, i lavoratori da impiegare nelle unità della flotta e operare una selezione che oltre a tener conto delle qualità professionali del lavoratore può essere liberamente usata per esercitare pressioni pretestuose sullo stesso;
se applicato nelle realtà di servizio pubblico, come il servizio di traghettamento di Rete Ferroviaria Italiana, il decreto legalizza il già presente sistema clientelare nelle operazioni di assunzioni a tempo determinato;
il decreto infrange l'attuale sistema di collocamento marittimo. Quest'ultimo infatti valuta esclusivamente l'anzianità di disoccupazione, unico requisito inconfutabile che spartisce equamente le offerte di lavoro e non è soggetto ad eventuali giudizi tendenziosi -:
che iniziative urgenti intenda adottare affinché venga ristabilita la normativa
precedente al suddetto decreto n. 231 del 18 aprile 2006.
(4-00750)
CIOCCHETTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la Rai assumerebbe i «collaboratori ai testi» con cifre individuali già prestabilite in precedenza alla chiamata del collaboratore, con possibilità di trattativa sulle cifre prossima allo zero;
il «collaboratore ai testi» non percepirebbe emolumenti per i giorni di preparazione al programma ma solamente dal primo giorno della messa in onda della trasmissione, con l'incasso della prima fattura a 60 giorni e le successive a 30 giorni;
il «collaboratore ai testi», nella stipula del contratto, sarebbe costretto ad aprire la partita Iva e in fattura oltre all'Iva si calcola anche il contributo INPS (l'azienda versa il 4 per cento mentre il 15 per cento spetta al lavoratore per arrivare a un totale del 19 per cento) con un reddito finale di poco superiore ai 16.000 euro annui;
potrebbe capitare durante l'anno che il «collaboratore ai testi» sia tenuto a compiere delle trasferte, anticipando le spese per il biglietto del treno o dell'aereo, dell'albergo e per i pasti giornalieri, il tutto rimborsato in seguito dalla Rai, ma mai per l'intero importo;
il «collaboratore ai testi» verrebbe assunto per un massimo di 9 mesi l'anno, creando una fortissima precarietà, dal momento che risulterebbe impossibile agli stessi svolgere contemporaneamente altra attività lavorativa visti i ritmi di lavoro cui sono chiamati;
infine, se la trasmissione televisiva non dovesse raggiungere lo share desiderato dall'Azienda e il programma dovesse essere chiuso, il «collaboratore ai testi» correrebbe il rischio di ritrovarsi disoccupato durante la stagione televisiva -:
se ciò corrisponda al vero e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno di attivarsi per verificare se tali contratti siano conformi alla normativa urgente.
(4-00763)
GALANTE e SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
si apprende da organi di stampa che, presso la storica azienda di porcellane «Richard Ginori» di Sesto Fiorentino, dopo circa dieci giorni di «tregua», ieri l'assemblea dei lavoratori ha deciso di riprendere lo sciopero;
il 17 luglio 2006 era stato raggiunto un accordo tra le rappresentanze sindacali e l'amministrazione d'azienda che ha sventato la cassa integrazione straordinaria - anticamera del licenziamento - per 109 lavoratori, trasformandola in cassa integrazione ordinaria per 186 dipendenti al fine di garantire la rotazione, portando alla rottura delle trattative sulla decisione di chi coinvolgere in questa cassa;
secondo quanto denunciato dalle RSU, le liste di cassa sono state fatte «con criteri punitivi e discriminatori verso le categorie protette, le persone che avevano avuto problemi medici spesso legati proprio al lavoro, le donne in maternità, i delegati sindacali» oltre, secondo quanto afferma la Filcem-CGIL, «i dipendenti particolarmente bravi dei reparti modellazione, prodotti per alberghi, serigrafia»;
le rappresentanze dei lavoratori sostengono che «la cassa integrazione sia solo la prova per spostare intere produzioni all'estero, in paesi a basso costo di lavoro e a nessuna garanzia ambientale e sindacale»;
da articoli di stampa si apprende inoltre che le banche, cui la Ginori deve circa 23 milioni entro il settembre prossimo, hanno mostrato di non fidarsi sequestrando 17 milioni di euro di azioni
della Remna, la finanziaria che controlla il gruppo Pagnossin, proprietario della Ginori e guidato da Carlo Rinaldini -:
quali iniziative il Ministro intenda adottare per salvaguardare i livelli occupazionali della storica azienda fiorentina e se non ritenga opportuno istituire un tavolo di confronto con le parti al fine di scongiurare la chiusura della Richard Ginori.
(4-00765)
D'ULIZIA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 83 del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», comunemente nota come «Legge Biagi», prevede l'estensione della procedura di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Titolo VIII, Capo I, del decreto medesimo, all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative, concernente la tipologia dei rapporti di lavoro attuati, o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 delle legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni;
nell'ipotesi di cui al citato articolo 83, la procedura di certificazione - che attiene al contenuto del regolamento depositato - deve essere posta in essere da Commissioni paritetiche appositamente istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo;
l'articolo 8 del decreto 21 luglio 2004 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha stabilito che la commissione di certificazione del regolamento interno delle cooperative debba essere istituita presso la provincia e composta da un presidente e, in maniera paritetica, dai rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
con circolare n. 48 del 2004 del 15 dicembre 2004, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha successivamente fornito precisazioni e chiarimenti operativi in relazione alla pubblicazione del menzionato decreto ministeriale, con riferimento specifico alle problematiche inerenti alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di certificazione;
ciononostante pare che tali Commissioni non siano state ancora create e, pertanto, i regolamenti interni delle cooperative vengono depositati ma non approvati -:
se corrisponda al vero che, ad oggi, le Commissioni paritetiche di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non siano state ancora istituite;
se ciò risponde al vero, come spiega, il Governo, i motivi di tanto ritardo e soprattutto quali provvedimenti intenda adottare per la concreta applicazione della normativa.
(4-00767)
SGOBIO, GALANTE e PAGLIARINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto denunciato dalla UIL il 28 luglio scorso, nell'ambito dello sciopero indetto da Federfarma contro il «Decreto Bersani», i titolari di alcune farmacie di Roma e provincia avrebbero messo in ferie obbligatoria i propri dipendenti;
i titolari di alcune farmacie della capitale, in sostanza, stanno obbligando i propri dipendenti ad usufruire dei permessi previsti dal contratto o di giornate di ferie, al fine di non corrispondere al lavoratore la normale e legittima retribuzione;
sempre secondo quanto denunciato dalla UIL, i dipendenti colpiti da questo comportamento, secondo gli interroganti,
antisindacale sono circa cinquemila, occupati nelle oltre mille farmacie distribuite sul territorio di Roma e provincia;
ciò, ad avviso degli interroganti, prefigura una grave lesione dei diritti dei lavoratori del settore, delineando quindi una situazione di sostanziale illegittimità dal punto di vista del rapporto di lavoro -:
se e come il Ministro, secondo le proprie prerogative, intenda operare al fine di garantire i diritti dei lavoratori del settore.
(4-00768)
D'ULIZIA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 12 marzo 1999, n. 68, ha rappresentato un importante traguardo legislativo, riformando organicamente la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili ed introducendo una disciplina ispirata al concetto di «collocamento mirato», ovvero individualizzato in rapporto alla concreta capacità lavorativa del singolo soggetto disabile, permettendone la valorizzazione delle professionalità e delle capacità psicofisiche;
la citata legge n. 68 del 1999 prevede, tra l'altro, la possibilità che vengano stipulate, tra il datore di lavoro e gli uffici competenti, convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge medesima, nonché la possibilità che gli uffici competenti stipulino, con i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione, con le cooperative sociali e con liberi professionisti disabili, anche se operanti in ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili presso le stesse cooperative sociali stesse o i liberi professionisti;
un ulteriore strumento per rafforzare l'inserimento lavorativo delle persone disabili è contenuto nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», meglio nota come «Legge Biagi»;
il citato articolo 14, difatti, prevede la stipula di apposite convenzioni quadro su base territoriale da parte degli uffici regionali, competenti riguardo alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e di quelli disabili nonché all'attuazione del collocamento mirato, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, di cui all'articolo 1, comma l, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i relativi consorzi;
tali convenzioni quadro devono essere «validate» dalla Commissione provinciale del lavoro, hanno per oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese aderenti o associate alle associazioni datoriali firmatarie, e devono disciplinare taluni aspetti espressamente individuati dal comma 2 del citato articolo 14, tra cui le modalità di adesione da parte delle imprese interessate, l'individuazione dei lavoratori da inserire al lavoro, la promozione e lo sviluppo delle commesse a favore delle cooperative sociali ed i limiti di percentuali massime ai fini della copertura della quota d'obbligo che le imprese devono osservare in merito all'assunzione di soggetti disabili;
la modifica intervenuta con la legge Biagi rispetto al disposto di cui all'articolo 12 della summenzionata legge n. 68 del 1999 consiste, dunque, nel fatto che mentre ai sensi di quest'ultima disposizione le convenzioni stipulate dai datori di lavoro per l'inserimento lavorativo dei disabili all'interno delle cooperative sociali non erano ripetibili per lo stesso soggetto e avevano limiti prefissati (1 lavoratore disabile per imprese fino a 50 dipendenti, fino al 30 per cento dei disabili in quota per imprese con più di 50 dipendenti), la
norma di cui all'articolo 14 del decreto legislativo attuativo della legge Biagi consente di definire direttamente all'interno delle convenzioni quadro il numero dei disabili da inserire, in rapporto alle commesse conferite alle cooperative -:
quale sia il numero delle convenzioni-quadro ad oggi stipulate e validate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
per quanti soggetti disabili la disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 abbia trovato applicazione dalla sua entrata in vigore e, in caso di risposta negativa, quali siano stati i motivi di impedimento della sua attuazione.
(4-00769)
PEDRIZZI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 20 luglio 2006, in località Borgo Vodice nei pressi di Terracina (Latina), sono rimasti vittime di un incidente sul lavoro due operai, dei quali una era un giovane rumeno di appena 16 anni, folgorati mentre spostavano un ponteggio mobile che ha urtato i fili dell'alta tensione;
nelle prime tre settimane del mese di luglio si è dovuto registrare nella provincia di Latina il triste bilancio di cinque vittime sul lavoro, le quali si vanno a sommare alle 10 da inizio 2006. Dato ancor più allarmante se a questo si aggiunge il fatto che nella maggior parte dei casi le vittime sono cittadini extracomunitari;
si evidenzia il forte aumento degli infortuni mortali sul lavoro nel Lazio: solo in un anno, si è passati da 86 casi a 109 con Roma e Latina in testa in tema di maggior incremento (68 casi nell'area romana, 18 a Latina), con la Provincia di Latina che si conferma tra le prime nella graduatoria nazionale per incidenti sul lavoro;
occorre una forte azione di prevenzione e controllo, la quale può solamente attuarsi con il reclutamento di nuovi ispettori (attualmente pochi, mal retribuiti e professionalmente non tutelati), e con maggiori finanziamenti volti alla formazione e alla sicurezza degli addetti al lavoro;
il fenomeno delle morti sui posti di lavoro, dove troppo spesso le norme di sicurezza non vengono rispettate, è spesso connesso con quello del lavoro nero, e interessa sia lavoratori italiani che extracomunitari, i quali sono esposti in maniera particolare ai rischi del lavoro senza garanzie e senza tutele, soprattutto se clandestini;
si tratta di un fenomeno socialmente ed eticamente inaccettabile che mette in risalto anche il drammatico aspetto dello sfruttamento dei minori e degli extracomunitari clandestini utilizzati per lavori umili, sottopagati e rischiosi;
non basta il rispetto della legalità in tutti gli ambiti, di fronte al fenomeno delle morti bianche e dell'immigrazione, ma occorre una nuova disponibilità culturale ed umana all'accoglienza -:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di fornire chiarimenti in merito a quanto esposto per mettere a punto una strategia di contrasto, controllo e prevenzione del fenomeno delle morti sul lavoro;
quali concrete ed urgenti iniziative intendano assumere per fronteggiare la grave situazione determinatasi per vigilare sulla normativa vigente in materia di sicurezza e sulla posizione contrattuale dei lavoratori;
quali provvedimenti si ritenga di varare per disciplinare la posizione degli immigrati, con regolare permesso di soggiorno, che intendono lavorare legalmente e attivamente per contribuire alla crescita economica e sociale del Paese;
quali iniziative normative intendano assumere, con urgenza, al fine di assicurare la completezza degli organici dei
tecnici e dei medici appartenenti ai dipartimenti di prevenzione delle ASL, con particolare attenzione alle varie sedi del Lazio.
(4-00780)