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Allegato A
Seduta n. 58 del 24/10/2006
(A.C. 1750-A - Sezione 4)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, NONCHÉ DI POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 1.
(Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria).
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi dalla data di entrata in vigore con le seguenti: due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
1. 1. (ex 1. 31.) Giudice, Verro.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti esercenti i magazzini generali, i depositi doganali e quelli fiscali di cui al comma 1, anteriormente all'avvio dell'operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti apposita comunicazione al fine della valutazione della congruità della garanzia prestata che deve essere rapportata alla movimentazione complessiva delle merci nell'anno».
1. 2. (ex 1. 9.) Leo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della non effettuazione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi consistenti in manipolazioni usuali (quali, a titolo esemplificativo, verifica e controllo dei sigilli, verifica sommaria della merce, riscontro con il documento doganale, presa in carico, registrazioni contabili e fiscali tra cui l'acquisizione dell'autofattura o altra documentazione per l'estrazione dal deposito e la consegna all'importatore) relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA ancorché queste operazioni siano materialmente eseguite nei luoghi limitrofi ovvero adiacenti ad esso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
1. 3. (ex 1. 8.) Leo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono aggiunte le
seguenti: «iscritti alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti».
2-ter. Il recupero di gettito fiscale generato dal comma 2-bis, stimato in 300 milioni di euro annui, è interamente destinato all'istituzione di un fondo per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione nelle aree montane non coperte dalla larga banda.
1. 4. (ex 1. 22.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a spese aggiungere le seguenti:, ove possibile, del contravventore o.
1. 5. (ex 1. 67.) Leone, Gianfranco Conte.
Al comma 4, dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti:, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
1. 6. (ex 1. 66.) Leone, Gianfranco Conte.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Ferma restando la previsione di cui al precedente periodo, le spese e gli altri componenti negativi di cui ai commi 10 e 10-bis, devono essere oggetto di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. In ogni caso, l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo del presente comma. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.»
6-ter. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve intendersi applicabile anche nel caso in cui dall'integrazione della dichiarazione per la correzione di errore o di omissioni non derivi un aumento della base imponibile o dell'imposta. Tale dichiarazione può essere presentata anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
1. 7. (ex 1. 43.) Galletti, Ronconi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. Nei predetti casi, per ogni
periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all' 1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
1. 8. (ex 1. 10.) Leo.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1 Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 47.2. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
*1. 9. (vedi 1. 6.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Armani.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1 Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 47.2. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
*1. 10. (vedi 1. 38.) Della Vedova.
Sopprimere il comma 8.
**1. 11. (vedi 1. 3.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sopprimere il comma 8.
**1. 12. (vedi 1. 44). Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimere il comma 8.
**1. 13. (vedi 1. 64.) Leone, Gianfranco Conte.
Sopprimere il comma 8.
**1. 14. (vedi 1.20.) Leo.
Sopprimere il comma 8.
**1. 34. (vedi 1. 37.) Raiti, Ossorio.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, al primo periodo, è premesso il seguente: «Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività ovvero
dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da uno a due giorni».
1. 16. (vedi 1. 69.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: "Qualora siano definitivamente accertate anche più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un corrispettivo complessivo superiore a 500 euro.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 7;
all'articolo 7, sopprimere i commi 5 e 12.
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.
1. 18. (vedi 1. 57.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora siano definitivamente accertate anche più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un corrispettivo complessivo superiore a 500 euro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
1. 19. (vedi 1. 11.) Leo.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, primo periodo le parole «tre distinte violazioni» sono sostituite dalle parole «due distinte violazioni».
*1. 15. (vedi 1. 21.) Leo.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, primo periodo le parole «tre distinte violazioni» sono sostituite dalle parole «due distinte violazioni».
*1. 17. (vedi 1. 2.) D'Elpidio, Picano, Affronti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. In via di interpretazione autentica, è confermata la validità, a tutti gli effetti,
dei negozi giuridici stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, e in esso considerati.
1. 35. (ex 1. 23.) Strizzolo.
Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 30 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2007.
1. 20. (vedi 1. 46.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a 10 milioni con le seguenti: non superiore a 5 milioni.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 21. (vedi 1. 52.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole da: nei confronti del personale fino a: metà delle risorse con le seguenti: nei confronti del personale delle agenzie fiscali e dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
1. 22. (vedi 1. 62.) Gianfranco Conte.
Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole da:, la concessione di incentivi fino alla fine del comma.
1. 23. (vedi 1. 53.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sopprimere i commi 15 e 16.
1. 24. (vedi 1. 61.) Leone, Gianfranco Conte.
Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: acquisizione dei pareri aggiungere le seguenti:, obbligatori e vincolanti,
1. 27. (vedi 1. 5.) Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Germontani.
Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: acquisizione dei pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 26. (vedi 1. 60.) Gianfranco Conte.
Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: rendono il parere fino alla fine del periodo, con le seguenti: entro trenta giorni dall'assegnazione, rendono il parere obbligatorio e vincolante se adottato a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
1. 25. (vedi 1. 24.) Leo, Alberto Giorgetti, Migliori, Germontani.
Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole da:; la metà delle risorse fino alla fine del comma.
1. 28. (vedi 1. 47.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimere i commi 18 e 19.
*1. 29. (ex 1. 58.) Leone, Gianfranco Conte.
Sopprimere i commi 18 e 19.
*1. 30. (ex 1. 4.) Leo, Alberto Giorgetti, Armani, Garnero Santanché, Germontani.
Al comma 18, sopprimere le parole da: e i dipendenti fino a: nei quali opera l'agenzia.
1. 31. ( ex 1. 48.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Al comma 18, sostituire le parole: i dipendenti di pubbliche amministrazioni con le seguenti: i professionisti iscritti ad albi".
1. 32. ( ex 1. 54.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sopprimere il comma 19.
1. 33. ( ex 1. 50.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
ART. 2.
(Misure in materia di riscossione).
Sopprimere il comma 1.
2. 1. (ex 2. 35.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro 90 giorni dall'acquisto del capitale sociale delle società concessionarie, Riscossione spa provvede al rinnovo dei consigli di amministrazione delle stesse società; ogni consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a tre consiglieri. I compensi spettanti non potranno superare il tetto del 50 per cento di quelli previsti per i membri di Riscossione spa».
2. 2. (ex 2. 12.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
2. 3. (ex 2. 45.) Marinello.
Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento.
2. 5. (ex 2. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 3, lettera a), numero 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
2. 6. (ex 2. 8.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 5, sostituire le parole: e 119 con le seguenti: commi 118 e 119.
2. 7. (ex 2. 60.) Gianfranco Conte.
Al comma 6, capoverso Art. 72-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: Salvo che per i crediti pensionistici, aggiungere le seguenti: di importo complessivo annuo inferiore a 13.000 euro.
2. 8. (ex 2. 18.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 6, capoverso Art. 72-bis, comma 1, lettera a), sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
2. 9. (ex 2. 4.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 6, capoverso Art. 72-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le dichiarazioni rese dal terzo e la congruità dei versamenti effettuati devono essere verificati con le dichiarazioni IRPEF del debitore».
2. 10. (ex 2. 61.) Leone, Gianfranco Conte.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Le facoltà di cui ai commi 25 e 25-bis si applicano anche ai comuni limitatamente ai fini della riscossione coattiva delle proprie entrate e delle attività finalizzate alla partecipazione dei medesimi al contrasto all'evasione fiscale previste dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche se effettuate con le modalità di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
2. 11. (ex 2. 71.) Taglialatela.
Sostituire il comma 9, con i seguenti:
9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate ovvero mediante affidamento, con procedimento ad evidenza pubblica, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 cui possono essere affidate anche le attività di accertamento e liquidazione della tariffa medesima. La riscossione volontaria della tariffa può essere altresì effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate».
9-bis. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate ovvero mediante affidamento, con procedimento ad evidenza pubblica, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 cui possono essere affidate anche le attività di accertamento e liquidazione della tariffa medesima. La riscossione volontaria della tariffa può essere altresì effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate».
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
2. 12. (vedi 2. 53.) Tortoli, Armosino.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, mediante affidamento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
2. 13. (ex 2. 72.) Taglialatela.
Al comma 12, capoverso Art. 28-ter, comma 2, dopo la parola: ruolo aggiungere le seguenti: comprensivo degli oneri di legge derivanti dalla scadenza del termine utile di pagamento e delle spese per eventuali procedure esecutive già intraprese con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
2. 14. (ex 2. 65.) Gianfranco Conte.
Al comma 12, capoverso Art. 28-ter, comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
2. 15. (ex 2. 7.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 12, capoverso Art. 28-ter, sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6, sopprimere le parole da:, nonché le modalità fino alla fine del comma.
2. 16. (vedi 2. 39.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Al comma 12, capoverso Art. 28-ter, comma 5, sopprimere le parole da: nonché un rimborso fino alla fine del medesimo comma.
2. 17. (ex 2. 66.) Leone, Gianfranco Conte.
Al comma 14, dopo le parole: dipendenti delegati ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: con almeno 10 anni di anzianità di servizio presso le gestioni esattoriali.
2. 18. (ex 2. 29.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 14, dopo le parole: dipendenti delegati ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: con almeno 10 anni di iscrizione al Fondo di previdenza esattoriale.
2. 19. (ex 2. 30.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 14, sopprimere la lettera b).
2. 20. (ex 2. 67.) Leone, Gianfranco Conte.
Sopprimere il comma 15.
*2. 21. (ex 2. 68.) Gianfranco Conte.
Sopprimere il comma 15.
*2. 22. (ex 2. 81.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sopprimere il comma 16.
2. 23. (ex 2. 82.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100;
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 7;
all'articolo 5, sopprimere il comma 6;
all'articolo 7, sopprimere i commi 5 e 12.
2. 01. (vedi 2. 08.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.
2. 02. (ex 2. 05.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 50.
2. 03. (ex 2. 04.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 30.
2. 04. (ex 2. 03.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE AGRICOLTURA E CATASTO
ART. 3.
(Recupero della base imponibile).
Subemendamento all'emendamento 3. 1000. (nuova formulazione) del Governo
All'emendamento 3. 1000. (nuova formulazione) del Governo, comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
0. 3. 1000. 1. Fugatti, Cota.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo».
3. 1000. (nuova formulazione) Governo.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali, solo se posseduti come edificio intero, deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al corrispettivo risultante dall'atto di trasferimento, oppure, se le aree non sono oggetto di un'acquisizione separata dal fabbricato, pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili»
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera 0a), si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
3. 1. (ex 3. 51.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, sopprimere il comma 7;
all'articolo 7, sopprimere i commi 5 e 12;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.".
3. 2. (vedi 3. 6.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
3. 3. (ex 3. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Pili.
Al comma 4 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, sopprimere il comma 7;
all'articolo 7, sopprimere i commi 5 e 12;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.".
3. 4. (ex 3. 14.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Al comma 4 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, sopprimere il comma 7;
all'articolo 7, sopprimere i commi 5 e 12;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.".
3. 5. (ex 3. 15.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Al comma 5, sostituire le parole: in corso con le seguenti: successivo.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 7;
all'articolo 7, sopprimere i commi 5 e 12;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.".
3. 6. (vedi 3. 17.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Al comma 5, sopprimere le parole da: Per le perdite relative ai primi tre periodi fino alla fine del comma.
Conseguentemente:
al comma 6, sopprimere le parole da: Per i redditi delle società partecipate fino alla fine del comma.
dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Art. 47.2. - 1 Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
3. 7. (ex 3. 31.) Leo.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 7, sopprimere i commi 5, 12 e 13;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.".
3. 8. (vedi 3. 57.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 7:
sopprimere i commi 5 e 12.
al comma 25, sopprimere la lettera a).
dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.".
Art. 47.2. - (Piano di vendite). - 1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
2. II Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 30 per cento ovvero del 35 in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste nel capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni previste per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono riconosciute esclusivamente per le cooperative che non superino il numero di 25 soci.
Art. 47.3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata dei rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
3. 9. (vedi 3. 58.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 7:
sopprimere i commi 5 e 12.
al comma 25, lettera b), sopprimere il numero 1);
dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.".
Art. 47.2. - (Piano di vendite). - 1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entratata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 30 per cento ovvero del 35 in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste nel capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni previste per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono riconosciute esclusivamente per le cooperative che non superino il numero di 25 soci.
Art. 47.3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo pii basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
3. 10. (vedi 3. 59.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 7:
sopprimere i commi 5 e 12.
al comma 25, lettera b), sopprimere il numero 3);
dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.".
Art. 47.2. - (Piano di vendite). - 1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del
primo comma dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 30 per cento ovvero dei 35 in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste nel capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni previste per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono riconosciute esclusivamente per le cooperative che non superino il numero di 25 soci.
Art. 47.3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
3. 11. (vedi 3. 60.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 7:
sopprimere i commi 5 e 12.
al comma 25, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «misura del 50 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»; dopo le parole: «per ogni socio o associato» è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dall'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.".
Art. 47.2. - (Piano di vendite). - 1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Direzione generale dei lavori e del demanio dei Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza dei termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
3. II prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 30 per cento ovvero del 35 in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste nel capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni previste per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono riconosciute esclusivamente per le cooperative che non superino il numero di 25 soci.
Art. 47.3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
3. 12. (vedi 3. 61.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 7, sopprimere i commi 5 e 12.
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.".
3. 13. (vedi 3. 63.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Al comma 12, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
3. 17. (ex 3. 22.) Della Vedova.
Al comma 12, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:. Per i piani di incentivazione deliberati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tale condizione è soddisfatta se l'opzione è esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):
dopo le parole: lavoro dipendente al momento dell'assegnazione aggiungere le seguenti:, al netto delle minusvalenze realizzate rispetto al valore normale al momento dell'assegnazione,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, pagata fino al superamento del predetto limite è portata in detrazione dall'IRPEF.
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
3. 14. (ex 3. 30.) Leo.
Al comma 12, sopprimere la lettera b).
3. 15. (ex 3. 12.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: i cinque anni successivi con le seguenti: i tre anni successivi.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: trascorsi cinque anni con le seguenti: trascorsi tre anni.
3. 16. (ex 3. 13.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
ART. 4.
(Disposizioni in materia di agricoltura).
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
4. 1. (vedi 4. 74) Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardi, Romele, Paolo Russo.
Sopprimere il comma 1.
*4. 2. (vedi 4. 68) Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.
Sopprimere il comma 1.
*4. 3. (vedi 4. 26) Delfino, Ruvolo, Martinello, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: costituito per almeno due terzi con le seguenti: determinato per almeno due terzi.
4. 4. (vedi 4. 29) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1-bis, capoverso, sostiture le parole da: della franchigia fino a: articoli 32-bis e con le seguenti: previsto dall'articolo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: dei periodi terzo e quarto con le seguenti: del quarto periodo.
4. 5. Leddi Maiola.
Sopprimere i commi 2, 3 e 4:
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
4. 6. (ex 4. 6) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: conseguire una maggiore rispondenza con le seguenti: assicurare la rispondenza.
4. 7. (ex 4. 32) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'uso del suolo sulle con le seguenti: alla qualità e classe delle.
4. 8. (ex 4. 33) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: degli adempimenti dichiarativi presentati con le seguenti: delle domande presentate.
4. 9. (ex 4. 34) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: relativamente all'uso del suolo con le seguenti: relativamente alla qualità ed alle classi delle particelle catastali.
4. 10. (ex 4. 35) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per il cittadino.
4. 11. (ex 4. 36) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: in cui viene presentata con le seguenti: in cui è presentata.
4. 12. (ex 4. 37.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: dai soggetti interessati.
4. 13. (ex 4. 38) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 3, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
4. 14. (vedi 4. 17) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: provvede a notificare con le seguenti: notifica.
4. 15. (ex 45. 5.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali con le seguenti: dei relativi diritti reali.
4. 16. (ex 45. 40.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: nuovi.
4. 17. (ex 45. 41.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4, sostituire le parole: sentita l'AGEA con le seguenti: d'intesa con l'AGEA.
4. 18. (ex 4. 42) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: sono definite.
4. 19. (ex 45. 43.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4, sostituire le parole: operative di interscambio dati e con le seguenti: operative per la condivisione dei dati e per la.
4. 20. (ex 4. 44) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: tenuto conto.
4. 21. (ex 45. 45.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4, sostituire le parole: si avvarrà con le seguenti: si avvale.
4. 22. (ex 4. 46) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4, sostituire le parole: resi disponibili dal con le seguenti: resi disponibili attraverso.
4. 23. (ex 45. 47.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
4. 24. (ex 4. 18) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: per i quali siano venuti meno i con le seguenti: per i quali è accertata la perdita dei.
4. 25. (ex 4. 48) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dichiarati al con le seguenti: iscritti al.
4. 26. (ex 45. 50.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: elementi constatati con le seguenti: elementi accertati.
4. 27. (ex 45. 51.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: mancata presentazione della.
4. 28. (ex 4. 51) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: Se questi ultimi non ottemperano alla con le seguenti: In caso di mancata risposta alla suddetta.
4. 29. (ex 4. 52) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: attraverso la predisposizione delle con le seguenti: predisponendo le.
4. 30. (ex 45. 53.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: cui riferire la con la seguente: della.
4. 31. (ex 4. 54). Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: a seguito del disposto del comma 6.
4. 32. (vedi 4. 19) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 6, sostituire le parole: sempreché tali soggetti con le seguenti: purché detti soggetti.
4. 33. (ex 45. 56.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 6, sostituire la parola: sempreché con la seguente: purché.
4. 34. (ex 45. 55.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 6, sostituire le parole: rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti con le seguenti: siano imprenditori agricoli iscritti.
4. 35. (ex 45. 57.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 6, dopo le parole: imprenditore agricolo, aggiungere le seguenti: che, salvo esenzioni, risultano.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 comma 6 si provvede anche mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) è aumentata del 10 per cento.
4. 36. (ex 45. 83.) Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i con le seguenti: che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 6 perdono i.
4. 37. (ex 45. 58.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per il riconoscimento della con la seguente: di.
4. 38. (ex 4. 59). Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: devono essere dichiarati con le seguenti: sono dichiarati.
4. 39. (ex 4. 60). Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: previste dall'articolo con le seguenti: di cui all'articolo.
4. 40. (ex 45. 61.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: erariali in favore dei con le seguenti: statali ai.
4. 41. (ex 4. 62). Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del con le seguenti: che, limitatamente all'imposta comunale sugli immobili, deriva dall'attuazione delle disposizioni di cui al.
4. 42. (ex 4. 63). Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 43. (ex 4. 64) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
ART. 5.
(Disposizioni in materia di catasto).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
5. 1. (ex 5. 3) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 1, dopo la parola: E/6 aggiungere la seguente:, E/7.
5. 2. (ex 5. 22) Turco.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro nove mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
5. 3. (ex 5. 8) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato a rivalutare nella misura massima del 40 per cento il moltiplicatore previsto dalla citata disposizione, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. Con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione dei moltiplicatori applicati per ciascun gruppo catastale e per ciascun tipo di imposta, al fine di consentirne al cittadino contribuente una più facile comprensione.
5. 4. (ex 5. 28) Giudice, Verro.
Al comma 6, sostituire le parole: nel gruppo catastale B con le seguenti: nel gruppo catastale D.
5. 6. (ex 5. 23.) Strizzolo.
Al comma 6 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente all'articolo 7, comma 12, sostituire le parole: è ridotta ad euro 227,77 con le seguenti: è aumentata a euro 317,77.
5. 5. (vedi 5. 31) D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Attribuzione al consiglio comunale della competenza a deliberare le aliquote ICI). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».
5. 01. (vedi 5. 03) D'Elpidio, Picano.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI BENI E DI DIRITTI
ART. 6.
(Imposta sulle successioni e donazioni).
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 7, sopprimere i commi 12, 14, 15 e 27;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 2. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 7, sopprimere il comma 27;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano per gli anni 2008-2009.
6. 3. Gianfranco Conte.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 7, sopprimere il comma 27;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 4. Gianfranco Conte.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1 Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 47.2. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 1. Antonio Pepe, Armani, Alberto Giorgetti, Leo, Germontani.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sugli alcolici e sui prodotti alcolici di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
6. 19. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimerlo.
*6. 18. Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Inammissibile
Sopprimerlo.
*6. 20. Fugatti, Garavaglia.
Inammissibile
Al comma 1, dopo le parole: sulla costituzione di vincoli di destinazione aggiungere le seguenti: che comportano trasferimenti di diritti.
6. 6. (vedi 0.6.129.13.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: sul valore fino a: 1.000.000 di euro con le seguenti: sulla quota eccedente 50 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: sul valore fino a: 1.000.000 di euro con le seguenti: sulla quota eccedente 50 milioni di euro.
dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1 Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 47.2. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
6. 7. (vedi 0.6.129.2.) Armani, Alberto Giorgetti, Leo, Germontani, Pedrizzi.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera b), sostituire le parole: terzo grado: 6 per cento con le seguenti: terzo grado sul valore complessivo della quota eccedente 500.000 euro: 4 per cento;
alla lettera c), sostituire le parole: soggetti: 8 per cento con le seguenti: soggetti sul valore complessivo della quota eccedente 300.000 euro: 6 per cento;
al comma 3:
alla lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento;
alla lettera b), dopo le parole: terzo grado: 6 per cento con le seguenti: terzo grado sul valore complessivo della quota eccedente 500.000 euro: 4 per cento;
alla lettera c), sostituire le parole: soggetti: 8 per cento con le seguenti: soggetti sul valore complessivo della quota eccedente 300.000 euro: 6 per cento;
all'articolo 7:
sopprimere il comma 12;
al comma 13, sostituire le parole: euro 416,00 con le seguenti: euro 419,00;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «bitumi di petrolio lire 60.000 per mille Kg.» sono sostituite dalle seguenti: «bitumi di petrolio euro 37,188 per mille Kg.»;
3. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».
6. 8. (vedi 0.6.129.1.) Peretti, Galletti.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1 Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 47.2. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
6. 10. (vedi 0.6.129.8.) Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Germontani.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5 per cento;
alla lettera c), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 7 per cento;
al comma 3:
alla lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 3 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5 per cento;
alla lettera c), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 7 per cento;
dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1 Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi
ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 47.2. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
6. 9. (vedi 0.6.129.9.) Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Germontani.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 15 per cento.
Conseguentemente:
al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 15 per cento;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni.
6. 13. Servodio, Zucchi, Cesini, Fogliardi, Fiorio, Franci, Maderloni, Brandolini.
Innammissibile
Al comma 3, lettera a), dopo le parole da: netto eccedente aggiungere le seguenti: per ciascun beneficiario.
6. 1000. Governo.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5 per cento;
alla lettera c), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 7 per cento;
dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1 Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 47.2. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
6. 14. (vedi 0.6.129.10.) Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Germontani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1 Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono
ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 47.2. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
6. 15. (vedi 0.6.129.5.) Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Germontani.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le norme contenute nei commi 2, 3, 4 non si applicano per i terreni agricoli e fabbricati rurali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1 Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 47.2. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
6. 16. (vedi 0.6.129.11.) Marinello, Giudice, Ravetto.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 3 ottobre 2006 con le seguenti: 4 ottobre 2006.
6. 17. (vedi 0.6.129.12.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Trasferimento del maso chiuso). - 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della tema e si obblighi con dichiarazione specifica a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.
2. L'acquirente è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto all'Agenzia delle
entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio.
3. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.
4. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17.
6. Al fine di copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo è abrogato il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) è aumentata del 10 per cento.
6. 01. (ex 6. 126.) Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.
Capo IV
MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, NONCHÉ DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI INCENTIVI ALLE IMPRESE
ART. 7.
(Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale).
Al comma 5 premettere il seguente:
4-bis. Per i veicoli commerciali, in disponibilità delle aziende, aventi portata superiore a 3,5 tonnellate, «euro 4» o «euro 5» è concessa l'esenzione del pagamento della tassa di possesso rispettivamente per due o tre anni. Per i veicoli «euro 0» la tassa di possesso è sestuplicata, per i veicoli «euro 1» è triplicata. All'onere di cui al presente comma, valutato in 500 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e in 300 milioni di euro per l'anno 2009 sono destinate le risorse derivanti dal mantenimento della componente A3 delle tariffe elettriche, liberatesi con i1 progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi i1 12 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate.
7. 1. (ex 7. 41.) Uggè, Di Centa, Zanetta.
Al comma 12, sostituire le parole: è ridotta a euro 227,77 con le seguenti: è aumentata a euro 314.77.
Conseguentemente, sopprimere i commi 13 e 14.
7. 3. (ex 7. 47.) D'Elpidio, Picano.
Sopprimere i commi 13 e 14.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
7. 4. (ex 7. 24.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18.1. I veicoli dismessi dalla circolazione, e comunque idonei alla circolazione sulla base delle vigenti norme in materia, possono essere destinati alla circolazione interna ad aree private ed industriali. Gli stessi sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione, devono munirsi di polizza assicurativa, singola o cumulativa, ai fini della responsabilità civile e sono annotati su appositi registri del Pubblico registro automobilistico come non più circolanti su aree pubbliche.
7. 5. (ex 7. 60.) Franzoso.
Al comma 18-bis, tabella 1, lettera a), sostituire la tariffa con la seguente:
fino a 11 kw euro 26;
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza;
7. 1000. Governo.
Sopprimere i commi 19 e 20.
7. 6. (vedi 7. 21.) Gianfranco Conte.
Al comma 19 lettera c), capoverso 7.1. sostituire le parole: soggetto: 4,00 con le seguenti: soggetto: 0,77.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sostituire le parole: euro 4,00 con le seguenti: euro 0,77;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) è aggiunto in fine il seguente numero d'ordine:
«8. Rilascio di elenco cartaceo dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno:
8.1. Per ogni pagina dell'elenco: 7,00 - Il servizio sarà fornito, fino all'attivazione su tutto il territorio nazionale del servizio di cui al numero d'ordine 7, su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale».
7. 7. (vedi 7. 3.) D'Elpidio, Picano, Del Mese, Affronti.
Sopprimere il comma 21.
7. 8. (ex 7. 39.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.
Al comma 21, allegato, apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1.21, sostituire la tariffa: euro 16,00 con la seguente: euro 10,00;
b) al numero 1.2.1, sostituire la tariffa: euro 4,00 con la seguente: euro 2,00;
c) al numero 2.1, sostituire la tariffa: euro 55,00 con la seguente: euro 40,00.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
7. 9. (ex 7. 38.) Misuraca, Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.
Al comma 25, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «misura del 50 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»; dopo le parole: «per ogni socio o associato» è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dall'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
7. 10. (vedi 7. 8.) Leo.
Al comma 25, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: «nella misura del 50 per cento fino a: nella stessa lettera, le parole.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: »per la quota del 20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »per la quota del 40 per cento«;
b) alla lettera b), le parole: »per la quota del 30 per cento« sono sostitute dalle seguenti: »per la quota del 60 per cento«.
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Art. 47.2. - 1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
7. 11. Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Al comma 25, lettera b), numero 3), sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 25 per cento.
7. 12. Lupi.
ART. 8.
(Accelerazione degli incentivi alle imprese).
Sopprimerlo.
*8. 1. (vedi 8. 2.) Zorzato, Alfano Gioacchino, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Antonio Leone, Marras, Ravetto, Verro, Pili.
Sopprimerlo.
*8. 2. (vedi 8. 3.) D'Agrò, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi, Mereu, Oppi.
Sopprimerlo.
*8. 3. (vedi 8. 4.) Murgia, Porcu.
Sopprimerlo.
*8. 4. (vedi 8. 5.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. Il termine finale entro cui realizzare le iniziative non revocate e non ultimate messe a beneficio in uno strumento di programmazione negoziata la cui data di scadenza è successiva al 1o gennaio 2005, anche se a questa data si è giunti a seguito di proroga o sospensione dei termini, è differito al 31 dicembre 2007. Rimane ferma la data di scadenza di quelle iniziative il cui termine finale è successivo al 31 dicembre 2007.
8. 5. (vedi 8. 6.) D'Alia, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimere il comma 1.
8. 6. (ex 8. 7.) Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.
Sopprimere i commi 2 e 3.
8. 7. (ex 8. 9.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente al comma 3:
al primo periodo, sopprimere le parole: e delle disposizioni di cui al comma 2;
sopprimere il secondo periodo.
*8. 8. (ex 8. 10 e vedi 8.11) Ravetto, Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente al comma 3:
al primo periodo, sopprimere le parole: e delle disposizioni di cui al comma 2;
sopprimere il secondo periodo.
*8. 10. (vedi 8. 12.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 2, sostituire le parole da: in assenza fino alla fine del comma con le seguenti:, pur in assenza dei decreti di disciplina dei criteri, sono confermate.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
8. 11. (ex 8. 13.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i contratti
di programma e gli accordi di programma già sottoscritti riguardanti le regioni nell'obiettivo 1.
8. 12. (ex 8. 14.) Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i contratti di programma e gli accordi programma quadro relativi alle regioni insulari e considerate periferiche e ultraperiferiche secondo le disposizioni comunitarie.
8. 13. (ex 8. 15.) Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.
Sopprimere il comma 5.
8. 14. (ex 8. 20.) Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Tutela degli investimenti). - 1. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni che alla data del 31 dicembre 2006 hanno in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire del termine del 31 dicembre 2008.
8. 01. (ex 8. 01.) D'Elpidio, Morrone, Li Causi.
Capo V
DISMISSIONI DI IMMOBILI
ART. 9.
(Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione).
Sopprimerlo.
9. 1. (ex 9. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
ART. 11.
(Immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria).
Sopprimerlo.
*11. 1. (ex 11. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*11. 2. (ex 11. 2) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: integralmente.
11. 3. (ex 11. 4) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11. 4. (ex 11. 3) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Le economie derivanti al bilancio dello Stato per effetto degli articoli 10 e 11 sono destinate, nella misura del 50 per cento, al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 8, comma 1.
11. 01. (ex 11. 01) Ravetto.
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
ART. 12.
(Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS).
Sopprimerlo.
*12. 1. (vedi 12. 2., 12. 36. e 12. 50.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.
Sopprimerlo.
*12. 2. (vedi 128.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimerlo.
*12. 3. (vedi 12. 27.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimerlo.
*12. 4. (vedi 12. 1.) Armani, Alberto Giorgetti, Leo, Foti, Antonio Pepe.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - 1. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua, nel rispetto della normativa comunitaria, i principi e gli indirizzi con i quali è garantita la tutela dell'interesse pubblico generale e degli utenti per l'insieme delle convenzioni accessive alle concessioni autostradali. Il decreto di cui al presente comma indica, in particolare, i criteri per la revisione periodica delle tariffe, le modalità di collegamento delle variazioni tariffarie alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente alle strutture statali competenti alla vigilanza e al controllo, l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabili al concessionario.
2. Entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture promuove le opportune iniziative tra le parti per il rinnovo delle convenzioni scadute e per l'integrazione e la revisione delle convenzioni in essere, al fine di recepire i principi e gli indirizzi di cui al medesimo comma 1.
12. 5. (vedi 12. 55.) Stradella, Lupi, Armani.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
12. 6. (vedi 12. 37. e 12. 49.) Brancher, Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita l'AISCAT.
12. 7. (ex 12. 11.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: assicura che tutte le clausole convenzionali in
vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica con le seguenti: promuove la sottoscrizione di una convenzione unica comprendente tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione.
12. 8. (ex 12. 12.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: entro un anno dalla data aggiungere le seguenti: della prima revisione della convenzione, successiva alla data.
12. 9. (ex 12. 13.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture sono determinate la sede e le modalità con le quali è assicurato l'inserimento nella convenzione unica delle clausole contrattuali in vigore, nonché di quelle conseguenti alla revisione.
12. 10. (ex 12. 53.) D'Elpidio, Fabris.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: revisione periodica aggiungere le seguenti:, di norma quinquennale,
12. 11. (vedi 12. 14.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: in ragione aggiungere le seguenti: del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale,
12. 39. Gibelli, Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale;
12. 12. (vedi 12. 9. e 0. 12. 60. 1.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: secondo procedure di calcolo automatiche stabilite nella convenzione.
12. 13. (vedi 0. 12. 60. 9.) Peretti, Galletti.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: da impiegare, tramite apposito fondo, in programmi di investimento infrastrutturali.
12. 14. (vedi 0. 12. 60. 6.) Peretti, Galletti.
Al comma 2, sopprimere la lettera f).
12. 15. (vedi 12. 7. e 0. 12. 60. 2.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione di ritardi dovuti a lentezze amministrative registrate nel procedimento di autorizzazione delle opere.
12. 16. (vedi 12. 15.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: anche a titolo di colpa aggiungere le seguenti:, nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio.
12. 17. (ex 12. 16.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: servizi di pubblica utilità (NARS) aggiungere le seguenti:, le associazioni rappresentative delle società concessionarie.
12. 1000. Governo.
Sopprimere il comma 4.
12. 18. (vedi 12. 48. e 12. 38.) Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro, Brancher.
Al comma 4, capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 con le seguenti: secondo quanto previsto nella parte IV, titolo III, sezione VI, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
12. 19. (ex 12. 44.) Giudice, Verro.
Al comma 4, capoverso 5, lettera a), dopo le parole: n. 136 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.
12. 20. (ex 12. 17.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4, capoverso 5, lettera d), sostituire le parole da: nei confronti fino a: progettazione con le seguenti:, relative alla progettazione e alla realizzazione dell'opera, nei confronti di società comunque collegate ai concessionari.
12. 21. (ex 0. 12. 60. 10.) Zorzato.
Al comma 4, capoverso 5, lettera d), sopprimere le parole da: Di conseguenza fino alla fine della lettera.
12. 40. Gibelli, Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4, capoverso 5, lettera e), sopprimere le parole da: e dell'articolo 10 fino alla fine della lettera.
12. 22. (vedi 12. 18.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4, capoverso 5, sopprimere la lettera f).
12. 23. (ex 0. 12. 60. 5.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4, capoverso 5, lettera f), dopo la parola: contratti aggiungere le seguenti:, nel numero di 5 componenti,
Conseguentemente, alla medesima lettera dopo le parole: Ministro delle infrastrutture aggiungere le seguenti: e scelte tra personalità di notoria indipendenza, prive di conflitto di interessi.
12. 24. (ex 0. 12. 60. 7.) Peretti, Galletti.
Al comma 4, capoverso 5, lettera f), sopprimere le parole da: La composizione del consiglio dell'Autorità fino alla fine della lettera.
12. 25. (ex 0. 12. 60. 13.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 5.
12. 26. (ex 12. 47. e 12. 39.) Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro, Brancher.
Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole:, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. 27. (ex 12. 20.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con riferimento ai principi della trasparenza e della concorrenza.
12. 28. (ex 12. 21.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
12. 29. (vedi 12. 4.) D'Elpidio, Picano, Del Mese.
Sopprimere i commi 6 e 7.
12. 30. (vedi 12. 40. e 12. 46.) Brancher, Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio.
12. 31. (vedi 12. 23.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È fatto salvo il diritto del concessionario ad un equo indennizzo, quale corrispettivo dei lavori realizzati e ancora non ammortizzati.
12. 32. (vedi 12. 22.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 7.
12. 33. (vedi 12. 24.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: fatto imputabile fino alla fine del periodo, con le seguenti: inerzia o a causa di comportamento colposo o doloso direttamente imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a subentra nella gestione diretta delle sue attività ai sensi del comma 6, secondo periodo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinati gli strumenti attraverso i quali viene data attuazione al suddetto principio di partecipazione e del contraddittorio.
12. 34. (vedi 12. 52.) D'Elpidio, Fabris.
Sopprimere il comma 8.
12. 35. (ex 12. 45. e 12. 41.) Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro, Brancher.
Al comma 8, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: a diniego di approvazione con le seguenti: ad approvazione.
12. 36. (ex 12. 26.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
12. 37. (ex 0. 12. 60. 14.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
ART. 13.
(Attività di dragaggio).
Sopprimerlo.
*13. 1. (ex. 13. 1) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*13. 2. (ex. 13. 5) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimerlo.
* 13. 3. (ex. 13. 9) Bonelli, Camillo Piazza, Balducci, Boato, Cassola, De ZUlueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione, Zanella.
Sopprimerlo.
*13. 1000. Governo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 11-bis, quinto periodo, dopo le parole: e può prevedere aggiungere le seguenti:, qualora conformi al piano regolatore portuale vigente,.
13. 4. (ex 13. 2.) Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 11-bis, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: La destinazione d'uso della superficie della vasca di colmata deve essere conforme al piano regolatore portuale vigente.
13. 5. (ex 13. 3.) Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: sessanta giorni. aggiungere le seguenti: Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,.
13. 6. (ex 13. 4.) Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'effettuazione del dragaggio dei canali lagunari compresi in tutto o in parte in siti oggetto di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more delle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio da effettuarsi in conformità con quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza dell'autorità istituzionale competente, la quale, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare e della salute, delle strutture sanitarie ed ambientali regionali, sentite l'APAT, l'Istituto superiore di sanità, l'ICRAM ed avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA per la verifica istruttoria. All'uopo l'amministrazione competente convoca una apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza delle operazioni di dragaggio e delle opere ad essa relative. Il progetto di dragaggio può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata o di barene conterminate idonee alla ricollocazione dei materiali di escavo, previa verifica di compatibilità effettuata mediante analisi di rischio sanitario ed ambientale.
13. 7. (ex 13. 7.) Strizzolo.
ART. 14.
(Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe).
Sopprimerlo.
*14. 1. (vedi 14. 20., 14. 12. e 14. 4.) Angelino Alfano, La Loggia, Giudice, Fallica, Misuraca, Marinello, Germanà, Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*14. 2. (vedi 14. 19 e 14.1) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani, Armani, Alberto Giorgetti, Leo.
Sopprimerlo.
*14. 3. (vedi 14. 8.) D'Alia, Tassone, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimere il comma 1.
**14. 5. (ex 14. 17.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1.
**14. 6. (ex 14. 14.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: amministrazioni ed enti pubblici con le seguenti: amministrazioni, enti pubblici e soggetti privati, anche in forma di azionariato diffuso.
14. 7. (ex 14. 10.) D'Alia, Tassone, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: Tale società fino alla fine della lettera con le seguenti: È fatto divieto a tale società di svolgere, fino all'inizio dei lavori di realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, qualsiasi attività se non strettamente connessa o propedeutica all'oggetto sociale definito dall'articolo 2 della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
14. 8. (ex 14. 27.) Della Vedova.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*14. 9. (ex 14. 13.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*14. 10. (ex 14. 18.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il mancato avvio dei lavori di realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario entro il 31 dicembre 2009 comporta lo scioglimento della società Stretto di Messina S.p.a. e l'avvio delle procedure di messa in liquidazione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
14. 11. (ex 14. 28.) Della Vedova.
Sopprimere i commi 2 e 2-bis.
*14. 12. (vedi 14. 16.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere i commi 2 e 2-bis.
*14. 13. (vedi 14. 15. e 14. 24.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Misuraca, Marinello.
Al comma 2 sostituire le parole da: sono attribuite fino alla fine del comma con le seguenti: sono destinate come risorse aggiuntive e attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia ed in Calabria», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quanto al 70 per cento per opere infrastrutturali da realizzare nel territorio della Regione siciliana e quanto al 30 per cento nel territorio della Regione Calabria, di intesa con le regioni interessate.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
14. 14. (vedi 14. 21.) Giudice.
Al comma 2, sostituire le parole: sono attribuite con le seguenti: sono destinate come risorse aggiuntive e attribuite.
14. 15. (vedi 14. 22.) Giudice.
Al comma 2, sostituire le parole da: in apposito capitolo di spesa fino alla fine del comma, con le seguenti: nel capitolo di spesa relativo alla realizzazione delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
14. 16. (vedi 14. 5.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, sostituire le parole da: Ministero delle infrastrutture fino alla fine del comma con le seguenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
14. 17. (vedi 14. 7.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture con le seguenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
14. 18. (vedi 14. 6.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate in misura non inferiore al 70 per cento alla regione Sicilia e per la restante parte alle regione Calabria. Le modalità di utilizzo delle suddette risorse sono stabilite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
14. 21. (vedi 14. 23.) Fallica.
Al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da:, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, fino alla fine del comma con le seguenti: e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
14. 22. Gibelli, Dussin, Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 2-bis, un importo pari a 300 milioni di euro, è destinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni Sicilia e Calabria e i comuni interessati, alla realizzazione di interventi infrastrutturali nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Con il decreto di cui al precedente periodo si provvede all'assegnazione delle risorse ai suddetti comuni in ragione della popolazione, del fabbisogno infrastrutturale e delle oggettive situazioni di inquinamento e degrado ambientale.
14. 19. (vedi 14. 9.) D'Alia, Tassone, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 2-bis, un importo pari a 50 milioni di euro è destinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione siciliana, al completamento degli approdi di emergenza in prossimità dello svincolo autostradale situato presso il villaggio Tremestieri della città di Messina di cui all'ordinanza n. 3169 del 21 dicembre 2001 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
14. 20. (vedi 14. 11.) D'Alia, Tassone, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E TUTELA DELL'AMBIENTE
ART. 15.
(Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali).
Sopprimerlo.
*15. 1. (vedi 15. 1., 15. 10. e 15. 31.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Carlucci.
Sopprimerlo.
*15. 2. (vedi 15. 28.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimerlo.
*15. 3. (vedi 15. 2.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimere i commi 1 e 2.
**15. 4. (vedi 15. 29.) Bono, Filipponio Tatarella, Frasinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere i commi 1 e 2.
**15. 5. (vedi 15. 5.) Goisis, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere i commi 1 e 2.
**15. 6. (vedi 15. 11.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 54, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) è abrogata.
15. 7. (vedi 15. 6.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 54, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministero si articola in aggiungere le seguenti: tre dipartimenti, con funzioni di indirizzo e coordinamento e.
Conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole: , coordinati da un Segretario generale;
al comma 3, sopprimere le lettere a) e c).
*15. 8. (vedi 15. 22.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, capoverso Art. 54, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministero si articola in aggiungere le seguenti: tre dipartimenti, con funzioni di indirizzo e coordinamento e.
Conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole: , coordinati da un Segretario generale;
al comma 3, sopprimere le lettere a) e c).
*15. 9. (vedi 15. 18.) Aprea, Caragnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, capoverso Art. 54, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministero si articola in aggiungere le seguenti: tre dipartimenti, con funzioni di indirizzo e coordinamento e.
Conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole: , coordinati da un Segretario generale;
al comma 3, sopprimere le lettere a) e c).
*15. 10. (vedi 15. 4.) Goisis, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere il comma 2.
**15. 11. (ex 15. 23.) Bono, Filipponio Tatarella, Frasinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 2.
**15. 12. (ex 15. 17.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 2.
**15. 13. (ex 15. 7.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.
Sopprimere il comma 3.
*15. 14. (ex 15. 8.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.
Sopprimere il comma 3.
*15. 15. (ex 15. 24.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani
Sopprimere il comma 3.
*15. 16. (ex 15. 16. e 15. 20.) Aprea, Caragnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
**15. 17. (ex 15. 25.) Bono, Filipponio Tatarelli, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
**15. 18. (ex 15. 12.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*15. 19. (ex 15. 19.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*15. 20. (ex 15. 26.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
**15. 21. (ex 15. 27.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
**15. 22. (ex 15. 15.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 4.
*15. 23. (ex 15. 9.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.
Sopprimere il comma 4.
*15. 24. (ex 15. 21.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 4.
*15. 25. (ex 15. 13.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei Ministri. con le seguenti: il Ministero per i beni e le attività culturali.
** 15. 26. (vedi 15. 30.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei Ministri. con le seguenti: il Ministero per i beni e le attività culturali.
** 15. 27. (vedi 15. 3.) Goisis, Garavaglia.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei Ministri. con le seguenti: il Ministero per i beni e le attività culturali.
** 15. 28. (vedi 15. 14.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
ART. 16.
(Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività culturali).
Sopprimerlo.
*16. 1. (vedi 16. 10., 16. 12. e 16. 1.) Carlucci, Gianfranco Conte, Zorzato, Alfano Gioacchino, Alfano Angelino, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*16. 2. (vedi 16. 6.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimerlo.
*16. 3. (vedi 16. 2.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Al comma 1 sostituire le parole: quaranta unità con le seguenti: quarantaquattro unità.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
**16. 4. (vedi 16. 3.) Goisis, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1 sostituire le parole: quaranta unità con le seguenti: quarantaquattro unità.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
**16. 5. (vedi 16. 9.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti per le finalità di cui al comma 1 non possano superare il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16. 6. (vedi 16. 7.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
ART. 17.
(ARCUS S.p.a.).
Sopprimerlo.
17. 1. (vedi 17. 1.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimere il comma 2.
*17. 2. (vedi 17. 6.) Aprea, Caragnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 2.
*17. 3. (vedi 17. 7.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Rositani.
Al comma 2, premettere il seguente periodo: Con direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuati le priorità ed i criteri di riparto tra le diverse tipologie di intervento.
17. 4. (vedi 17. 8.) Carlucci.
ART. 18.
(Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari).
Sopprimerlo.
*18. 1. (vedi 18. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*18. 2. (vedi 18. 2.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimerlo.
*18. 3. (vedi 18. 3.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
**18. 4. (vedi 18. 4.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
**18. 5. (vedi 18. 12.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1.
*18. 6. (ex 18. 11.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1.
*18. 7. (ex 18. 8.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere il comma 1.
*18. 8. (ex 18. 7.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere i commi 2 e 3.
**18. 9. (vedi 18. 13.) Belisario.
Sopprimere i commi 2 e 3.
**18. 10. (vedi 18. 14.) Carlucci.
Sopprimere il comma 2.
*18. 11. (vedi 18. 10.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 2.
*18. 12. (vedi 18. 5.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 3.
18. 13. (vedi 18. 6.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 4.
*18. 14. (ex 18. 9.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 4.
*18. 15. (ex 18. 16.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
ART. 19.
(Compensi agli organi degli Enti parco nazionali).
Sopprimerlo.
*19. 1. (vedi 19. 2.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*19. 2. (vedi 19. 4.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
ART. 20.
(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).
Sopprimerlo.
* 20. 1. (ex 20. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
* 20. 2. (ex 20. 2.) Fava, Alasia, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimerlo.
* 20. 3. (ex 20. 3.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimerlo.
* 20. 4. (ex 20. 4.). Antonio Pepe, Germontani, Salerno.
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: esperienza e professionalità aggiungere le seguenti: nelle materie afferenti i compiti istituzionali dell'APAT.
Conseguentemente:
alla lettera c), dopo le parole: competenza ed esperienza professionale aggiungere le seguenti: nelle materie afferenti i compiti istituzionali dell'APAT.
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
20. 5. (ex 20.6.) Tortoli, Armosino.
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
ART. 21.
(Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).
Sopprimerlo.
*21. 1 (ex 21. 5.). Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Sopprimerlo.
*21. 2. (ex 21. 1.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimere il comma 1.
21. 3. (ex 21. 6.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
21. 4. (ex 21. 7.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
21.5. (ex 21. 8.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
21. 6. (ex 21. 9.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante del Comando carabinieri tutela del lavoro».
21. 1000. Governo.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
21. 7. (ex 21. 10.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Sopprimere il comma 2.
21. 8. (ex 21. 12.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Sopprimere il comma 3.
21. 9. (ex 21. 13.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
21. 10. (ex 21.14.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Sopprimere il comma 4.
21. 11. (ex 21.15.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4, capoverso Art. 9, comma 1, primo periodo, dopo le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale aggiungere le seguenti: e le loro articolazioni territoriali.
21. 12. (ex 21. 2.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zini.
ART. 22.
(Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le tabelle di cui al comma 3 sono rivalutate annualmente sulla base
della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
22. 1. (ex 22. 2.) Fugatti, Filipppi, Garavaglia.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 22. 01000. del Governo
All'articolo aggiuntivo 22. 01000. del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
0. 22. 01000. 1. Fugatti, Filippi, Garavaglia, Cota.
All'articolo aggiuntivo 22. 01000 del Governo, primo periodo, sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 212 milioni.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, aggiungere in fine, le parole:; all'onere pari a 42 milioni di euro, per l'anno 2006, si provvede con la decurtazione dalle somme stanziate per il fondo di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto merci di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
0. 22. 01000. 2. Uggè, Ravetto, Crosetto, Verro, Leone.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). - 1. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
22. 01000. Governo.
ART. 23.
(Contributi previdenziali per il settore agricolo).
Sopprimerlo.
*23. 1. (ex 23. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*23. 2. (ex 23. 11.). Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 23. - (Tributi e contributi o premi di previdenza e assistenza sociale). - 1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento dei tributi e di ogni contributo o premio di previdenza e/o assistenza sociale sospesi, si provvede mediante il versamento in 20 rate trimestrali posticipate, di cui la prima scadente il 31 marzo 2007, maggiorate del solo interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Ai sensi del comma 1, i tributi e i contributi o premi di previdenza e/o assistenza sociale pagabili in forma dilazionata sono quelli sospesi del periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, alla data del 31 ottobre 2006. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
23. 3. (ex 23. 10.) Martinello, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi, Delfino, Ruvolo.
Al comma 1, sostituire le parole: Per le aziende in crisi di cui con le seguenti: Per le aziende considerate in crisi per effetto delle disposizioni di cui.
23. 4. (ex 23. 12.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, sostituire le parole: all'onere del pagamento con le seguenti: al pagamento.
23. 5. (ex 23. 14.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, sostituire le parole: di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale con le seguenti: dei contributi previdenziali e assistenziali.
23. 6. (ex 23. 15.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, sostituire le parole: mediante il versamento di con le seguenti: attraverso.
23. 7. (ex 23. 13.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, sostituire le parole: 2,5 per cento con la seguente: 1 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, sostituire le parole: euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009 con le seguenti: euro 700.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 550.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 550.000 per l'esercizio finanziario 2009.
23. 8. (ex 23. 7.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - (Nuove disposizioni concernenti l'editoria e le comunicazioni). - 1. Gli articoli 3, 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono abrogati.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 24, 25, 29 e 30.
23. 01. (vedi 23. 01.) D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). - 1. La seconda parte dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi possono essere stipulati dalle aziende anche con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello confederale, nazionale e territoriale.
23. 02. (ex 23.02.) Galletti, Zinzi.
Capo IX
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'EDITORIA E LE COMUNICAZIONI
ART. 24.
(Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).
Sopprimerlo.
*24. 1. (ex 24. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*24. 2. (ex 24. 2.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.
Sopprimerlo.
*24. 3. (ex 24. 6.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24. - (Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi). - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) in particolare, previsione che:
1) i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, siano erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule rateizzate, determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
2) i contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso;
d) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione dei prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1) occupazione dei giornalisti;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali dei costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
24. 4. (vedi 24. 15.) Giudice, Verro.
Al comma 1, dopo le parole: 23 agosto 1998, n. 400 aggiungere le seguenti:, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
24. 7. (ex 24. 13.) Armosino.
Al comma 1, dopo le parole: 23 agosto 1998, n. 400 aggiungere le seguenti:, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale.
*24. 5. (ex 24. 9.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo le parole: 23 agosto 1998, n. 400 aggiungere le seguenti:, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale.
*24. 6. (ex 24. 11.) Turco.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
24. 8. (ex 24. 5.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed.
24. 9. (ex 24. 8.) Perina, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) razionalizzazione e riordino delle provvidenze ed agevolazioni alle emittenti radiofoniche di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alle emittenti televisive locali di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, alle emittenti televisive tematiche a diffusione satellitare di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevedendo un regime speciale per i soggetti che effettuino oltre il 50 per cento di programmi informativi nella fascia oraria quotidiana compresa tra le ore 6,00 e le ore 21,00; e per gli altri soggetti a carattere informativo una diretta correlazione tra i canoni di agenzia ammessi a rimborso, la percentuale di programmi informativi, la tipologia dell'emittente e la consistenza delle strutture redazionali. Analogamente si provvede alla revisione delle procedure di rimborso dei costi dei servizi di telecomunicazione e dei consumi elettrici per i quali si prevede la riduzione diretta in fattura da parte degli enti eroganti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
24. 12. (ex 24. 14.) Armosino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) razionalizzazione e riordino delle provvidenze ed agevolazioni alle emittenti radiofoniche di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alle emittenti televisive locali di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, alle emittenti televisive tematiche a diffusione satellitare di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevedendo un regime speciale per i soggetti che effettuino oltre il 50 per cento di programmi informativi nella fascia oraria quotidiana compresa tra le ore 6,00 e le ore 21,00; e per gli altri soggetti a carattere informativo una diretta correlazione tra i canoni di agenzia ammessi a rimborso, la percentuale di programmi informativi, la tipologia dell'emittente e la consistenza delle strutture redazionali. Analogamente si provvede alla revisione delle procedure di rimborso dei costi dei servizi di telecomunicazione e dei consumi elettrici, per i quali si prevede la riduzione diretta in fattura da parte degli enti eroganti.
*24. 10. (ex 24. 10.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) razionalizzazione e riordino delle provvidenze ed agevolazioni alle emittenti radiofoniche di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alle emittenti televisive locali di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, alle emittenti televisive tematiche a diffusione satellitare di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevedendo un regime speciale per i soggetti che effettuino oltre il 50 per cento di programmi informativi nella fascia oraria quotidiana compresa tra le ore 6,00 e le ore 21,00; e per gli altri soggetti a carattere informativo una diretta correlazione tra i canoni di agenzia ammessi a rimborso, la percentuale di programmi informativi, la tipologia dell'emittente e la consistenza delle strutture redazionali. Analogamente si provvede alla revisione delle procedure di rimborso dei costi dei servizi di telecomunicazione e dei consumi elettrici, per i quali si prevede la riduzione diretta in fattura da parte degli enti eroganti.
*24. 11. (ex 24. 12.) Turco.
ART. 25.
(Regime di pubblicità dei contributi statali).
Sopprimerlo.
25. 1. (ex 25. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
ART. 28.
(Rimborsi per abbonamenti).
Sopprimerlo.
*28. 1. (ex 28. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*28. 2. (ex 28. 3.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
28. 3. (ex 28. 12.) Armosino.
Sopprimere il comma 1.
*28. 4. (ex 28. 11.) Turco.
Sopprimere il comma 1.
*28. 5. (ex 28. 2.) Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
28. 6. (ex 28. 13.) Armosino.
Sopprimere il comma 2.
*28. 7. (ex 28. 4.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere il comma 2.
*28. 8. (ex 28. 10.) Turco.
Sopprimere il comma 2.
*28. 9. (ex 28. 5.) Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 70 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
28. 10. (ex 28. 14.) Armosino.
Al comma 2, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 70 per cento.
*28. 11. (ex 28. 6.) Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 70 per cento.
*28. 12. (ex 28. 9.) Turco.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
28. 13. (ex 28. 15.) Armosino.
Sopprimere il comma 3.
*28. 14. (ex 28. 8.) Turco.
Sopprimere il comma 3.
*28. 15. (ex 28. 7.) Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva e i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, forniti da società autorizzate allo svolgimento dei predetti servizi, per un solo abbonamento e limitatamente al costo del segmento di contribuzione.»
28. 16. (ex 28.16.) Giudice, Verro.
ART. 29.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250).
Sopprimerlo.
29. 1. (ex 29. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimere il comma 3.
29. 2. (ex 29. 4.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 187 è sostituito dal seguente:
«187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1o gennaio 2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione».
29. 4. (ex 29. 2.) D'Elpidio, Giuditta, Del Mese, Affronti.
ART. 30.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Sopprimerlo.
30. 1. (ex 30. 2.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimere i commi 1 e 3.
30. 2. (ex 30. 6.) Raiti, Ossorio.
Sopprimere il comma 2.
30. 3. (ex 30. 3.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.
ART. 31.
(Convenzioni aggiuntive).
Sopprimerlo.
31. 1. (vedi 31. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
ART. 32-bis.
(Fondo per il diritto di prestito pubblico).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti:, di euro 2,2 milioni per l'anno 2007 e di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: e a 3 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti:, 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede, quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
32-bis. 1000. (nuova formulazione) Governo
ART. 33.
(Modalità di rimborso alla società Poste Italiane).
Sopprimerlo.
33. 1. (ex 33. 1.) Zorzato, Giacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: venti anni.
33. 2. (ex 33. 2.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.
ART. 34.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche).
Sopprimerlo.
*34. 1. (ex 34. 1.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*34. 2. (ex 34. 2.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al presente articolo non si applicano alle imprese concessionarie per la radiodiffusione sonora e a quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nonché agli operatori di rete abilitati, anche in regime sperimentale, alla diffusione in tecnica digitale terrestre.
**34. 5. (ex 34. 4.) Alberto Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al presente articolo non si applicano alle imprese concessionarie per la radiodiffusione sonora e a quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché agli operatori di rete, abilitati, anche in regime sperimentale, alla diffusione in tecnica digitale terrestre.
**34. 6. (ex 34. 5.) Turco.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al presente articolo non si applicano alle imprese concessionarie per la radiodiffusione sonora e a quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nonché agli operatori di rete abilitati, anche in regime sperimentale, alla diffusione in tecnica digitale terrestre.
**34. 7. (ex 34. 6.) Armosino.
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
ART. 35.
(Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca).
Sopprimerlo.
*35. 1. (ex 35. 1.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimerlo.
*35. 2. (ex 35. 3.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimerlo.
*35. 3. (ex 35. 4.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, sopprimere le parole: in un Segretario generale ed.
35. 4. (ex 35. 2.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
(Valutazione del sistema universitario e della ricerca).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
36. 1. (vedi 36. 17.) Filipponio Tatarella, Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
*36. 2. (vedi 36. 15.) Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimerlo.
*36. 3. (vedi 36. 1. e 36. 13) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Sopprimerlo.
*36. 4. (vedi 36. 3.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimerlo.
*36. 5. (vedi 36. 9.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 3, alinea, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
**36. 6. (ex 36. 12.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 3, alinea, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
**36. 7. (ex 36. 14.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 3, alinea, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
**36. 8. (ex 36. 5.) Goisis, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti tra professori ordinari di chiara fama, anche tra qualificati esperti stranieri ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di organismi nazionali che partecipino al finanziamento della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedente i cinque anni, e le relative indennità.
*36. 9. (ex 36. 11.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti tra professori ordinari di chiara fama, anche tra qualificati esperti stranieri ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di organismi nazionali che partecipino al finanziamento della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedente i cinque anni, e le relative indennità.
*36. 10. (ex 36. 16 e 36. 18.) Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti tra professori ordinari di chiara fama, anche tra qualificati esperti stranieri ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di organismi nazionali che partecipino al finanziamento della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedente i cinque anni, e le relative indennità.
*36. 11. (ex 36. 6.) Goisis, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: stranieri con le seguenti: provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea.
36. 12. (ex 36. 7.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per garantire l'indispensabile continuità dei sistemi di valutazione, fino alla completa operatività dell'Agenzia, in regime transitorio, continua l'attività del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, i cui risultati sono utilizzati per la valutazione delle università e della ricerca. L'Agenzia assume al suo interno i compiti svolti da CIVR e CNVSU.
36. 13. (ex 36. 2.) Galletti, Ronconi, Zinzi.
Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: Contestualmente all'effettiva operatività dell'Agenzia, sono, altresì, abrogate le suddette disposizioni.
36. 14. (ex 36. 19.) Giudice, Verro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, comma 1, lettera a), dopo le parole: «reddito imponibile» sono aggiunte le seguenti: «personale e dei genitori, anche se non conviventi, qualora il richiedente non sia sposato».
36. 15. (ex 36. 4.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
ART. 37.
(Disposizioni in materia di ordinamento universitario).
Sopprimerlo.
37. 1. (vedi 37. 2.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Capo XI
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E FUNZIONALITÀ DEL SETTORE PUBBLICO
ART. 38.
(Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici).
Sopprimerlo.
38. 1. (ex 38. 2.) D'Agrò, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
ART. 39.
(Disposizioni in materia di tutela dell'euro).
Sopprimerlo.
39. 1. (vedi 39. 2.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
ART. 40.
(Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE).
Sopprimerlo.
*40. 1. (vedi 40. 3.) Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
*40. 2. (vedi 40. 5.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Sopprimerlo.
*40. 3. (vedi 40. 15.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Sopprimerlo.
*40. 4. (vedi 40. 18.) Pili, Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
40. 5. (ex 40. 4.) Leo, Alberto Giorgetti, Migliori, Germontani.
Sopprimere il comma 1.
40. 6. (ex 40. 6.) Garavaglia, Cota, Fugatti.
Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 4.
40. 7. (ex 40. 7.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
40. 8. (ex 40. 11.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
40. 9. (ex 40. 12.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 4-bis.
40. 10. (ex 40. 8.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 2.
*40. 11. (ex 40. 19. e 40. 2.) Gianfranco Conte, Pili.
Sopprimere il comma 2.
*40. 12. (ex 40. 9.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci componenti con le seguenti: cinque componenti.
40. 14. (ex 40. 13.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
40. 15. (ex 40. 14.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 3.
40. 16. (ex 40. 10.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
ART. 41.
(Incarichi dirigenziali).
Sopprimerlo.
*41. 1. (vedi 41. 1, 41. 23., 41. 24. e 41. 25.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Marinello, Misuraca, Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Sopprimerlo.
*41. 2. (vedi 41. 6. e 41. 5.) Buonfiglio, Murgia, Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
*41. 3. (vedi 41. 4.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 2.
41. 4. (ex 41. 8.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Sopprimere i commi 2 e 3.
41. 5. (vedi 41. 21.) Leo, Alberto Giorgetti, Migliori, Germontani.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.
*41. 6. (ex 41. 9.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.
*41. 7. (ex 41. 27.) Raiti, Ossorio.
Sopprimere il comma 3.
41. 8. (vedi 41. 10.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Al comma 3, sostituire le parole: cessano ove non confermati entro sessanta giorni fino a: decreto legge con le seguenti: si intendono confermati ove non revocati, con atto motivato, entro quindici giorni.
41. 9. (vedi 41. 3.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per fronteggiare le carenze di personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di soddisfare indifferibili esigenze di funzionamento degli uffici e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, le Amministrazioni dello Stato, nei limiti di risparmi di spesa per gli incarichi cessati ai sensi dei commi precedenti e non rinnovati, ovvero previa autorizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, oltre ai posti messi a concorso con le procedure concorsuali indette dalle stesse amministrazioni, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, nel corso dell'anno 2005 e conclusosi entro la data del 31 dicembre
2006, possono conferire anche i posti che risultino disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, in deroga al limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3-ter. Alle graduatorie di cui al comma 3-bis possono ricorrere, con le modalità di cui agli articoli 19 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche le altre Amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 19.
41. 10. (ex 41. 31.) Pelino.
Sopprimere il comma 4.
*41. 11. (ex 41. 30.) Di Virgilio.
Sopprimere il comma 4.
*41. 12. (ex 41. 22.) Antonio Pepe, Leo, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 4.
*41. 13. (ex 41. 15.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi, Lucchese, Ciocchetti.
Sopprimere il comma 4.
*41. 14. (ex 41. 11 e 41.16.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi, Brigandì.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
41. 15. (ex 41. 17.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il termine di cui all'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è ridotto a due mesi.
41. 16. (ex 41. 19.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ove non confermate entro sessanta con le seguenti: qualora non revocate con decisione motivata entro quindici.
41. 17. (ex 41. 18.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ove non confermate aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato.
41. 18. (ex 41. 20.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
ART. 43.
(Qualità e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici).
Sopprimerlo.
43. 1. (ex 43. 3.) Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2006 con le seguenti: 30 novembre 2006.
43. 2. (ex 43. 1.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: riorganizzazione delle strutture aggiungere le seguenti: attraverso anche la riduzione del personale.
43. 3. (ex 43. 2.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
ART. 44.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada).
Sopprimerlo.
44. 1. (vedi 44. 2.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»; al terzo periodo le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalla seguenti: «sessanta giorni».
*44. 2. (ex 44. 17.) Attili, Velo, Zunino, Fiano.
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»; al terzo periodo le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalla seguenti: «sessanta giorni».
*44. 3. (ex 44. 19.) Giudice.
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»; al terzo periodo le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalla seguenti: «sessanta giorni».
*44. 4. (ex 44. 27.) D'Elpidio.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: quale responsabile della violazione aggiungere le seguenti: che sia stato identificato inequivocabilmente con le modalità stabilite dalla legge.
44. 5. (ex 44. 3.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 125 a euro 500.
44. 6. (ex 44. 4.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 62,50 a euro 250.
44. 7. (ex 44. 5.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 4, primo periodo le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di otto mesi dalla contestazione della stessa, se immediata, o dalla sua notificazione».
*44. 8. (ex 44. 18.) Velo, Attili, Zunino, Boffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 4, primo
periodo le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di otto mesi dalla contestazione della stessa, se immediata, o dalla sua notificazione».
*44. 9. (ex 44. 20.) Giudice.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 4, primo periodo le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di otto mesi dalla contestazione della stessa, se immediata, o dalla sua notificazione».
* 44. 10. (ex 44. 23.) D'Elpidio
Al comma 3, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
44. 11. (ex 44. 6.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 3, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: in caso di reiterazione fino alla fine del periodo.
44. 12. (ex 44. 7.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 3, lettera b), capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole da: o, in caso di reiterazione fino alla fine del periodo.
44. 13. (ex 44. 8.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 4.
44. 14. (vedi 44. 9.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: dal comma 1 fino a: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 1 e 2, se commesse da conducente minorenne,
44. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 4-bis.
44. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4-bis, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo;
al comma 4-ter, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i provvedimenti di sequestro e di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo.
44. 15. (vedi 0. 44. 47. 1.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4-bis, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
44. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4-bis, capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
44. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4-bis, capoverso, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: Quando, nel corso di un biennio, sia stata commessa, per almeno due volte, la violazione prevista dal comma 1, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
Conseguentemente, sostituire il comma 4-ter, con il seguente:
4-ter. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è abrogato.
44. 16. (vedi 44. 37) D'Elpidio, Fabris.
Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-bis.1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 213, nonché la sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo IV. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui al comma precedente appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.».
4-bis.2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
b) il comma 7è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-bis.».
44. 17. (vedi 44. 29) D'Elpidio, Picano, Fabris.
Sostituire il comma 4-ter con il seguente:
4-ter. All'articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 171».
44. 18. (vedi 44. 38) D'Elpidio, Fabris.
Al comma 4-ter, sostituire il capoverso con il seguente:
«2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. A cura dell'autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia».
Conseguentemente, al comma 4-ter, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:
«2-sexies.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i provvedimenti di sequestro e di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, del decreto legislativo, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo.»
44. 19. (vedi 44. 10) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4-ter, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:
«2-sexies.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i provvedimenti di sequestro e di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo.»
44. 24. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
ART. 45.
(Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe).
Sopprimerlo.
*45. 1. (ex 45. 2.) Galletti, Peretti Ronconi, Zinzi.
Sopprimerlo.
*45. 2. (ex 45. 3.) Bonelli, Camillo Piazza, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione, Zanella.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture aggiungere le seguenti: o, in alternativa, alle regioni che ne facciano richiesta per le dighe ubicate sul proprio territorio,
45. 3. (ex 45. 5.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In tale regolamento devono essere previste le modalità attraverso le quali le regioni territorialmente competenti partecipano alla gestione dei procedimenti di controllo e di autorizzazione delle dighe.
45. 4. (ex 45. 4.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
ART. 46.
(Proroga del termine in materia di soppressione di organismi).
Sopprimerlo.
46. 1. (ex 46. 1.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.
46. 2. (ex 46. 2.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - 1. Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali non si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.1. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 2 per cento.
46. 01. (ex 46. 03.) D'Elpidio, Fabris.
ART. 47.
(Copertura finanziaria).
Al comma 1-bis, sostituire le parole da: 10 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 4 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2007, della ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
47. 1. Mantini.
Inammissibile
Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
47. 1000. (nuova formulazione). Governo.