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Allegato B
Seduta n. 72 del 15/11/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta in Commissione:
LUCIANO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
ai sensi della legge 15 aprile 2003, n. 86 «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico» articolo 1:
«1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato "Giulio Onesti", qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico.
2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente»;
ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2003, comma 1, «l'assegno straordinario vitalizio di cui all'articolo 1
è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una Commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali»;
ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, in sede di prima applicazione della legge, è stata istituita una Commissione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 giugno 2003 composta, nelle rappresentatività, come per legge;
la predetta commissione, costituita e regolamentata sulla base dell'apposito regolamento adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali, ex articolo 2, comma 3 della predetta legge n. 86 del 2003, contestualmente alla nomina della predetta commissione in data 20 giugno 2003, ha proceduto, nell'espletamento delle proprie funzioni, ad esaminare in istruttoria le istanze e/o segnalazioni presentate e si è già proceduto all'assegnazione di assegni straordinari vitalizi, per ciascun anno, in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge de qua che così dispone: 1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l'anno 2003, 151.950 euro per l'anno 2004 e 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
ai sensi del comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 86 del 2003 «il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
allo stato, risulterebbe una prolungata inattività della Commissione stessa, nonostante la giacenza di istanze e segnalazioni da esaminare, atteso che l'ultima riunione è stata convocata per il mese di marzo 2006, considerando che si è periodicamente riunita, di norma, con cadenza bimestrale, come risulterà agli atti del ministero, vista la trasmissione della copia conforme dei verbali delle sedute, sottoscritti dal segretario e dal presidente a norma di regolamento;
inoltre, nulla si conosce circa la continuità dell'erogazione degli assegni già conferiti che hanno carattere vitalizio, nonché circa la provvista degli stanziamenti «a decorrere dall'anno 2005» nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare sia la rivalutazione annuale degli assegni già conferiti che l'attribuzione degli ulteriori così come ineludibilmente previsto dal dettato normativo;
la legge n. 86 del 2003 è stata emanata a favore dello sport e dei grandi campioni sportivi che hanno onorato la Patria e che versano in precarie condizioni economiche, in analogia a quanto previsto dalla precedente legge a favore delle persone che hanno onorato l'arte, la cultura, lo spettacolo e lo sport (legge n. 440 del 1985 «Bacchelli»), atteso che anche i grandi sportivi hanno dato lustro e prestigio alla cultura ed alla Nazione e che la legge Bacchelli non è stata applicata sufficientemente ai campioni sportivi caduti in disgrazia -:
quale sia la effettiva composizione della commissione nonché della segreteria, e, ove non fosse composta nella piena titolarità come per legge, quando si intenda ricostituirla all'uopo emettendo, entro breve tempo, decreto ministeriale sostitutivo/integrativo del precedente del 20 giugno 2003, onde consentire l'esercizio delle funzioni, la prosecuzione delle istruttorie e delle deliberazioni pendenti e l'attribuzione dei benefici ai campioni sportivi
in povertà, come per volontà dello Stato attraverso legge appositamente emessa e non disapplicata;
lo stato delle domande (istanze/segnalazioni) presentate alla suddetta commissione ai sensi della legge n. 86 del 2003 e l'ammontare del «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero delle finanze nell'ambito dell'unità previsionale di base e quali provvedimenti intendano essere adottati per assicurare, anche «a decorrere dall'anno 2005», la copertura finanziaria per l'assegnazione del numero e dell'ammontare massimo degli assegni vitalizi «Giulio Onesti» previsti dall'articolo 1 della legge n. 86 del 2003, nonché per la prosecuzione delle erogazioni di quelli, vitalizi, già deliberati;
in particolare, se il Ministro delle finanze abbia apportato le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti e quali sono le iniziative che intende intraprendere per realizzare le medesime come da articolo 3, comma 2, della legge n. 86 del 2003.
(5-00396)
Interrogazione a risposta scritta:
RAMPELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa (la Repubblica di martedì 14 novembre, pagina 4, e Il Giornale della medesima data alla pagina 3) si apprende che un inviato della popolare trasmissione satirica «Le iene» - introdottosi senza lasciapassare all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze - ha fatto degli acquisti presso il locale spaccio per i dipendenti senza che gli venisse consegnato lo scontrino fiscale;
sembrerebbe che tale mercatino - sito nell'area perimetrale del ministero di Via XX settembre da almeno dieci anni o forse più - sia privo di un regolare registratore di cassa;
la scoperta sconcertante è stata fatta alcuni giorni fa ed è stata oggetto della puntata delle «Iene show» in onda il 14 novembre 2006 su Italia 1;
il valore complessivo dei prodotti acquistati - tra cui un profumo, una collana, un orologio ed altri articoli - ammonta a circa 216 euro;
secondo quanto riferito dall'agenzia Adnkronos, le Iene avrebbero inseguito il viceministro dell'economia e delle finanze, onorevole Visco, per avere chiarimenti sulla questione;
una volta raggiunto dalla troupe di Italia 1, il viceministro - il quale ha fatto della lotta all'evasione uno dei principali obiettivi del suo dicastero - non ha voluto rispondere alle domande, trincerandosi dietro un ostinato muro di silenzio;
consta all'interrogante che già in passato alcuni consiglieri municipali e diversi commercianti della zona avevano più volte segnalato continue irregolarità, denunciando in particolare la concorrenza sleale operata da tale mercatino -:
se corrisponda al vero quanto descritto e cosa intenda fare per ripristinare una situazione di legalità;
se non intenda avviare un'inchiesta interna diretta a verificare la regolarità dell'area di vendita collocata all'interno del dicastero, soprattutto in riferimento alla sussistenza dei necessari titoli autorizzativi, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di chiusura della stessa in caso di esito negativo.
(4-01648)