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Allegato B
Seduta n. 74 del 17/11/2006
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta scritta:
LATTERI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la legge del 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernente i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» stabilisce che le funzioni assistenziali primariali dei professori di materie cliniche, in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge, vengano «mantenute fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età» (articolo 1, comma 18);
la suddetta disposizione non precisa, accanto alla dizione «professore di materie cliniche», l'eventuale distinzione fra professore ordinario e professore associato, come peraltro definito dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980 che, dettando norme di riordino della docenza universitaria, stabilisce che «l'attribuzione della qualifica superiore è deliberata annualmente dal rettore»;
si è venuta a creare una contraddizione nella legislazione vigente, laddove la legge n. 230 del 2005, voluta dal precedente Ministro Moratti, stabilendo una proroga automatica delle funzioni primariali, in mancanza di una definizione chiara per quanto attiene anche ai professori, associati, risulta essere in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 918 del 1980. La difficoltà di una corretta interpretazione della norma è, peraltro, costituita dalla mancanza di una eventuale modifica o abrogazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica suddetto -:
se non ritenga di dover intervenire, eventualmente in sede applicativa o di interpretazione, per superare il contrasto normativo sopra descritto.
(4-01688)