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Allegato B
Seduta n. 88 del 19/12/2006
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DIFESA
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
IV Commissione:
ASCIERTO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la legge 26 luglio 1978, n. 417, attribuisce al dipendente inviato in missione la facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese dell'albergo;
il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, all'articolo 3, comma 2, stabilisce che a decorrere dal 1o gennaio 1990, al personale militare, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri. Lo stesso articolo, al comma 7, introduce la possibilità di fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'Amministrazione;
il decreto del Presidente della Repubblica 255/99 ha introdotto la delegificazione nella materia, tra le altre, espressamente prevista quale oggetto di concertazione dall'articolo 5, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 195/95 (trattamento economico di missione). L'effetto delegificante, riferito a materie espressamente contemplate, operato dall'articolo 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 255/99 prevede unicamente l'istituto dell'aggregazione per l'alloggio solo in caso di mancata disponibilità alberghiera, ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a trenta giorni, modificando espressamente l'articolo 3, comma 7 della legge 21/1991. Tale delegificazione ha quindi originato una evidente abrogazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 21/1991 così come in illo tempore articolato e, comunque, una cessazione di efficacia da attuarsi tramite la disapplicazione dello stesso;
l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, ha infine confermato come al personale inviato in missione in caso di pernottamento competa «il rimborso delle spese di albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso»;
risulta all'interrogante che lo Stato maggiore dell'Aeronautica Militare ha inizialmente rispettato i rigidi parametri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 255/99 tanto che, per relationem, con la direttiva protocollo SMA125/9277/F3-1/2 dell'11 giugno 2003 ha stabilito che «la carenza di risorse finanziarie per la corresponsione della indennità di missione non possa - da sola - costituire idonea giustificazione del provvedimento di aggregazione per l'alloggio»;
successivamente, con le direttive interne (protocolli n. M-D.AVVSMA/9733 del 14 febbraio 2006 e n. M-D.AVVSMA/22686 del 30 marzo 2006) lo stesso Stato
Maggiore dell'Aeronautica Militare ha ribaltato tale concetto disponendo l'aggregazione del personale militare inviato in missione in strutture militari, in condizioni spesso non decorose e precarie dal punto di vista igienico-sanitario, come evidenziato da numerose azioni della Rappresentanza militare;
per di più, il largo uso dell'istituto dell'aggregazione per l'alloggio è applicato solo al personale dell'Aeronautica militare contrariamente a quanto avviene in altre forze armate, secondo l'interrogante in palese contrasto a principi di equità e di uguaglianza sostanziale -:
se non ritenga opportuno sollecitare il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare perché ritiri espressamente le direttive interne (protocolli n. M-D.AVVSMA/9733 del 14 febbraio 2006 e n. M-D.AVVSMA/22686 del 30 marzo 2006) che impediscono al personale dell'Aeronautica Militare di fruire di un loro diritto contrattuale evitando, nel contempo, l'insorgere di eventuali contenziosi amministrativi inerenti la problematica de qua.
(5-00523)
BRUSCO, PONZO, COSSIGA e CICU. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il bando di arruolamento per l'anno 2007 di Volontari nelle Forze Armate in ferma prefissata di 1 anno, all'articolo 2, comma 3, prevede, quale requisito per la partecipazione, la statura minima di m. 1,65 per i candidati di sesso maschile e m. 1,61 per quelli di sesso femminile;
tale limite, da ultimo disciplinato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2000, n. 112, costituisce motivo di rincrescimento, disappunto e, in taluni casi, di vera afflizione per tanti giovani italiani (soprattutto di sesso femminile) che, pur animati da autentica vocazione per la carriera militare, si vedono discriminati ed esclusi dal diritto di servire volontariamente la Patria in armi, solo perché risultati al di sotto delle misure previste, per irrilevanti valori decimali;
il parametro «altezza», pur costituendo, ai fini del reclutamento, fattore imprescindibile per lo svolgimento, in regime di sicurezza e di efficienza, di determinati incarichi prettamente operativi, non può essere assunto come requisito essenziale per l'arruolamento e, perciò, causa di non idoneità al servizio militare nei casi in cui il candidato, pur essendo giudicato in possesso di eccellenti attitudini fisiche e motorie (forza, destrezza, resistenza, ecc.), sensoriali e percettive (acutezza visiva e uditiva, ecc.), tecniche e meccaniche (abilità manuale, capacità di esecuzione di compiti semplici e complessi, ecc.), verbali (padronanza del linguaggio, fluidità dell'eloquio, ecc.), logicomatematiche (capacità di calcolo, ragionamento, analisi, sintesi, ecc.) per esercitare la professione militare, si discosti solo di qualche millimetro dal limite minimo del profilo antropometrico;
dalle statistiche, desunte da rilevazioni campionarie sul servizio di leva obbligatoria (prima della sua sospensione), risulta che una larga quota di popolazione giovanile (prevalentemente femminile), soprattutto quella residente nei bacini a maggiore vocazione verso il volontariato militare, registra una statura oscillante tra cm. 1,55 e cm. 1,65 -:
come giudichi gli effetti che tale situazione determina, anche sul piano della qualità della selezione del personale, che penalizza una consistente quota di popolazione concentrata nelle regioni del Sud e nelle isole - ossia nelle aree a maggior tasso di disoccupazione giovanile - e se non ravvisi la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro delle pari opportunità, per quanto riguarda le candidate donne - con ogni possibile urgenza e comunque prima dell'imminente avvio della fase concorsuale - alla correzione della citata disciplina, portando la statura
minima a m. 1,63 per i candidati di sesso maschile e a m. 1,59 per quelli di sesso femminile.
(5-00524)
DURANTI, CANNAVÒ e DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
giovedì 30 novembre 2006 poco prima delle ore 9,00 sulla nave portaelicotteri «Garibaldi» ormeggiata nella nuova stazione navale di Taranto, il Capo di 1a classe Salvatore La Rosa di anni 36 nativo di Misterbianco (Catania) sposato e con due figli minorenni da 16 anni nella Marina Militare specialista di elicotteri SH-3D, è morto travolto da una piccola gru (in dotazione al reparto aeromobili) mentre era intento a manovrarla;
la Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto e la Procura Militare hanno avviato le inchieste;
ogni anno anche fra i militari si registrano numerosi infortuni, anche mortali;
non sono a tutt'oggi conosciuti i dati relativi agli infortuni registrati nelle strutture fisse e mobili delle nostre Forze Armate nel corso del periodo 2001-2006 -:
se e come intende intervenire affinché si introduca una normativa generale che preveda: norme di sicurezza e di controllo nei luoghi di lavoro (privati e pubblici) della nostra Repubblica, la possibilità di interventi a sostegno delle famiglie (come nel caso in premessa) e che preveda anche per il personale militare l'applicazione delle norme europee riconosciute come diritti alla salute e alla sicurezza psico-fisica per tutti gli altri lavoratori.
(5-00525)
Interrogazioni a risposta scritta:
RIVOLTA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
presso il centro di mobilitazione di Bari ci sono circa 50 militari in servizio continuativo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana nonostante detto centro non sviluppi significative attività;
presso il centro di mobilitazione di Milano i dipendenti in servizio continuativo sono solo due mentre in quello di Torino sono tre -:
quali siano le ragioni di questa anomala dislocazione di personale e se non ritenga di intervenire per gestire meglio detto personale.
(4-01997)
RIVOLTA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
è prassi, nelle Forze Armate, che i posti di comando siano soggetti a frequenti turn over;
tale prassi serve ad addestrare i comandanti consentendo di maturare adeguate conoscenze professionali per poter meglio assolvere i successivi incarichi nel corso del normale sviluppo della propria carriera;
il frequente cambio dei comandanti rende anche possibile acquisire le specifiche competenze professionali a favore dei rispettivi reparti e favorisce la motivazione nell'assolvimento dell'incarico;
il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, ausiliario delle Forze Armate, ha avuto un comandante per circa venti anni e ora ne ha uno da sei anni che ha la possibilità di mantenere detto comando per altri due decenni;
a giudizio dell'interrogante, tale situazione è assolutamente anomala in un reparto militare e certamente non fornisce né l'acquisizione di nuove esperienze, né la motivazione -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale situazione e come intenda comportarsi.
(4-01999)