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Allegato B
Seduta n. 88 del 19/12/2006
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazione a risposta in Commissione:
FRANCESCATO, BONELLI, CASSOLA, DE ZULUETA, CAMILLO PIAZZA, ZANELLA, TREPICCIONE, BOATO, BALDUCCI e LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
in data 26 giugno 2006 è stato firmato un protocollo di intesa per la reindustrializzazione del sito di Cengio da parte della Regione Liguria, della Provincia di Savona, il Comune di Cengio, la Società Cengio Sviluppo c.p.a., la Syndial S.p.A. e il Prefetto di Genova, dottor Romano, commissario delegato pro-tempore per la bonifica del sito di rilievo nazionale Cengio-Saliceto;
in tale accordo vengono assunti impegni che violano palesemente la disciplina riguardante la responsabilità per danni ambientali e la bonifica dei siti contaminati;
in particolare, all'articolo 5.7 di detto accordo viene testualmente affermato che «rimane espressamente inteso che Syndial non sarà, per nessun motivo, chiamato a rispondere di contaminazioni passate o future, che si evidenziassero successivamente al sesto anno dalla certificazione di avvenuta bonifica», disponendo addirittura che tale termine possa essere ulteriormente ridotto a quattro anni previo consenso tra le parti;
si deve ricordare, al riguardo, che l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152/2006, impone in capo al responsabile dell'inquinamento di mettere in opera le misure necessarie di prevenzione entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito;
a ciò si aggiunga che il citato decreto legislativo nella parte VI, che disciplina il risarcimento del danno ambientale, stabilisce un'esplicita responsabilità in capo a chi cagiona un evento lesivo all'ambiente, disponendo all'articolo 304, l'obbligo di intervenire anche laddove un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi;
pertanto, sia la normativa relativa alla disciplina inerente la bonifica di siti contaminati sia quella più strettamente attinente alla responsabilità per danno ambientale non solo escludono una qualsiasi clausola di impunità a dispetto di quanto riportato in detto accordo, ma addirittura impongono in capo al responsabile un obbligo di intervenire prima ancora che si verifichi un evento lesivo dell'ambiente;
questo impegno assunto per conto dello Stato da parte del Prefetto di Genova potrebbe comportare conseguenze rilevanti sia di carattere economico che sociale a carico della collettività;
infatti, laddove dovesse verificarsi un simile pericolo nascerebbe un conflitto di attribuzione degli obblighi a discapito dell'interesse pubblico tutelato;
si deve ricordare, peraltro, che la sua nomina fu imposta a giudizio dell'interrogante per motivi prettamente politici, non solo senza intesa, ma addirittura contro il volere delle due regioni e contro la volontà della collettività locale, che si manifestò
con ricorsi sostenuti in giudizio da oltre 25 enti territoriali locali contro la nomina del prefetto;
le risorse impegnate per la gestione degli interventi sopra descritti appaiono decisamente eccessive -:
quali iniziative intenda intraprendere per correggere gli errori contenuti nel citato protocollo d'intesa;
se non ritenga opportuno avviare gli opportuni accertamenti su quanto posto in essere a seguito del protocollo di intesa del 26 giugno, sia sotto il profilo contabile, sia per valutarne l'opportunità nel merito, alla luce degli obiettivi previsti dalla normativa vigente riguardo agli interventi di bonifica;
se e quali azioni, alla luce delle valutazioni che emergeranno dagli accertamenti di cui al punto precedente, il ministro riterrà utile ed opportuno porre in essere per una corretta gestione degli interventi di bonifica del sito Cengio-Saliceto Valle Bormida.
(5-00536)
Interrogazione a risposta scritta:
ACERBO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel luglio 2006 si è svolto il concorso pubblico nazionale per titoli ed esame-colloquio per 35 posti, con profilo di «funzionario di amministrazione», rivolto a laureati con contratto a tempo determinato presso l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 agosto 2005);
relativamente alle graduatorie l'articolo 7 del bando prevede che «il Direttore Generale riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le suddette graduatorie e dichiarerà i suddetti vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti»;
le graduatorie del concorso, trasmesse dalla commissione d'esame, sono state pubblicate con disposizione commissariale n. 23 del 30 novembre 2006;
nel corso di una riunione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali sul precariato, l'Amministrazione comunicava che l'assunzione dei vincitori del citato concorso prevista per il 15 ottobre 2006 veniva posticipata a gennaio 2007;
tale decisione ha comportato la proroga dei contratti di collaborazione dei vincitori del concorso;
le norme della Finanziaria per il 2007, in corso di approvazione, rischiano di mettere in discussione il percorso di stabilizzazione del personale vincitore del concorso -:
se intenda attivarsi affinché si proceda all'immediata assunzione dei vincitori del concorso al fine di garantire la stabilizzazione del personale.
(4-02003)