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Allegato B
Seduta n. 89 del 20/12/2006
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta in Commissione:
LONGHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
in data 15 febbraio 2005 alla Camera dei deputati è stata presentata un'interrogazione a risposta scritta (n. 4-12970) indirizzata al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente ed al Ministro degli affari esteri circa il disinvolto uso che, secondo l'interrogante, la SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari) faceva delle proprie disponibilità finanziarie al di fuori del mandato istituzionale e senza alcuna copertura normativa;
oggetto della suddetta interrogazione era la consuetudine della SOGIN ad operare al di fuori della propria missione statutaria (il decommissioning delle centrali nucleari italiane) salvo poi, avere copertura normativa a posteriori con provvedimenti del Ministro delle attività produttive deputato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, a dare gli indirizzi strategici alla SOGIN;
in particolare si evidenziava che la SOGIN, nelle more della ratifica dell'Accordo bilaterale, firmato a Roma il 5 novembre 2003, tra Italia e Federazione russa per lo smantellamento dei sommergibili nucleari della ex Unione Sovietica, aveva aperto fin dal 2003 una sede a Mosca (con spese relative) contando su una legge di ratifica approvata in realtà solo nel luglio del 2005 (legge 31 luglio 2005, n. 160), ma che, a ben vedere, nulla dice circa una sanatoria delle spese passate; sempre nella stessa interrogazione veniva richiesto, tra l'altro, quale fosse l'importo economico sostenuto dalla SOGIN per l'apertura della sede di Mosca e l'elencazione analitica delle spese sostenute;
la stessa Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) nella propria delibera del 13 aprile 2005 censurava il comportamento della SOGIN esprimendosi in maniera critica su di esso e non riconoscendo alla SOGIN stessa un importo di 4,8 milioni di euro a causa: «... del consistente rallentamento delle attività e della rilevante incidenza, sia assoluta che relativa, dei costi di struttura sul totale delle attività, dovuta tra l'altro, a incrementi significativi di voci di costo quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'ufficio di Mosca, alle consulenze da terzi e alle prestazioni professionali»;
il Ministero delle attività produttive nel rispondere, solo in data 22 agosto 2005, all'interrogazione giustificava, a giudizio dell'interrogante, confusamente le attività della SOGIN rifacendosi ad un documento presentato dall'allora Ministro Bersani in Parlamento il 21 dicembre 1999, dove si enunciava la necessità di costituire «...una specifica società per la disattivazione degli impianti nucleari e ricerca...», in grado di «....presentarsi con autorevolezza nel mercato internazionale dello smantellamento degli impianti.» In sostanza la SOGIN, come confermava indirettamente la risposta del Ministero delle attività produttive, si è mossa sulla base di una dichiarazione di intenti, sia pure lodevole ed autorevole, ma in assenza di qualsiasi provvedimento normativo;
nella risposta all'interrogazione il Ministero delle attività produttive continuava illustrando, sempre in maniera secondo l'interrogante confusa, i successi della SOGIN nell'Est Europa addebitando a tali rami di attività l'apertura della sede di Mosca. Nel prosieguo della risposta si ammette, sia pure minimizzando, che sono state prese dalla SOGIN alcune iniziative propedeutiche all'attuazione
dell'Accordo, ma con costi «assolutamente marginali»;
nella parte finale del documento del Ministero delle attività produttive si dichiarava come i costi, fossero o meno «marginali», sarebbero comunque stati coperti ex post facendo ricorso agli «appositi stanziamenti» governativi che l'Accordo bilaterale italo-russo prevede (360 milioni di euro su un arco temporale di dieci anni);
la disinvoltura - come la giudica l'interrogante - dei comportamenti sopraevidenziati costituisce motivo di preoccupazione aggiuntiva se collegata con quanto si legge nell'articolo 3 dell'Accordo bilaterale che nel definire le Autorità Competenti per la gestione dell'Accordo stesso, recita testualmente: «...per la parte italiana il Ministero delle attività produttive della Repubblica Italiana, il quale incarica la Società Gestione Impianti Nucleari "SOGIN" di provvedere al coordinamento generale ed allo svolgimento di attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Accordo»;
nulla dice l'Accordo sulle modalità di assegnazione dell'incarico alla SOGIN, neppure se sia a titolo oneroso o a titolo gratuito. Solo nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di ratifica viene indicata per le prestazioni della SOGIN una somma totale di 40 milioni di euro; sempre nella relazione di accompagnamento vengono anche quantificati gli oneri per le spese del Ministero delle attività produttive per il funzionamento del Comitato direttivo (0,50 milioni di euro). Entrambe le somme vengono a gravare sullo stanziamento globale di 360 milioni di euro che, è bene ricordare, incide per soli 8 milioni di euro sull'anno 2005 mentre la residua parte sarà a carico delle annualità e dei governi futuri;
non sono mancate nel frattempo notizie, che gli organi di stampa hanno riportato (Corriere della Sera del 21 agosto 2005 e del 17 ottobre 2005), circa le «attività» della SOGIN in campi che sarebbe difficile definire istituzionali e dove l'Accordo Bilaterale con la Federazione Russa viene preso a pretesto per iniziative poco attinenti con lo smantellamento dei sommergibili nucleari, se non per il sospetto che le spese relative vadano a gravare sulle somme che il Ministero delle attività produttive dovrebbe assegnare alla SOGIN per lo svolgimento delle attività operative ed amministrative richiamate nell'articolo 3 dell'Accordo bilaterale;
sulla base di quanto risulta agli atti del Ministero -:
a) quali criteri abbia seguito il Ministro dello sviluppo economico nel conferimento dell'incarico alla SOGIN e quali prestazioni fossero attese;
b) quale sia stato il costo che lo stesso Ministero ha dovuto sostenere per tale incarico;
c) quale sia infine il testo della convenzione stipulato tra il Ministero e la SOGIN a fronte dell'incarico assegnato.
(5-00543)
LONGHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la società Sogin Spa, Società Gestione Impianti Nucleari, di proprietà del Ministero dell'economia con il mandato di provvedere allo smantellamento delle ex centrali nucleari di Caorso (Piacenza), Trino Vercellese (Vercelli), Garigliano (Caserta), Borgo Sabotino (Latina) e gli impianti di Saluggia (Vercelli), Bosco Marengo (Alessandria), Casaccia (Roma) e Trisaia (Matera), nonché di individuare il sito del deposito nazionale delle scorie radioattive;
a tuttora essa non ha espletato il proprio mandato, nonostante i cospicui finanziamenti erogati dall'Authority per
l'Energia Elettrica e per il Gas, attraverso un meccanismo di prelievo dalla bolletta elettrica -:
perché (come ritiene l'interrogante) non siano stati adempiuti atti concreti per raggiungere l'obiettivo, nonostante le onerose spese per gli appalti assegnati, consulenze e le assunzioni effettuate;
se quanto riportato dagli organi di informazione relativamente alla cosiddetta Global-Partnership con la Russia corrisponda al vero sia relativamente all'inesistenza di lavori fin qui effettuati, sia relativamente ai costi elevati fin qui sostenuti;
quali rischi comporti in termini occupazionali e di tutela delle competenze dei lavoratori tale mancanza di perseguimento degli obiettivi da parte dei vari componenti delle amministrazioni succedutesi;
quali strategie, nazionali ed internazionali, si intendano porre in atto per portare a compimento gli obiettivi assegnati e per la tutela delle professionalità del personale della Sogin.
(5-00544)
Interrogazioni a risposta scritta:
BRIGANDÌ, GARAVAGLIA, FUGATTI e FILIPPI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nel disegno di legge finanziaria che il Parlamento sta esaminando in questi giorni è stata inserita una norma che accorcia i tempi di prescrizione degli illeciti amministrativi;
il Governo non è in grado di sapere, o comunque non ha dato risposta, su quale sia l'origine delle modifiche;
la Lega nord presenterà un emendamento che punta ad abrogare il comma 1343 detto «salva-Rutelli»;
pur essendovi i tempi necessari, la maggioranza ha ormai preannunciato il diniego alla modifica ponendo la fiducia anche alla Camera dei deputati -:
se non intende rendere nota la genesi della modifica e, ove questa provenga dagli uffici, se intenda promuovere azioni disciplinari nei confronti di tecnici che, secondo i firmatari del presente atto, svolgono attività politica.
(4-02028)
CIRIELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da quanto si evince dalla documentazione allegata alla presente interrogazione e redatta dal Consigliere del Comune di Agropoli (Salerno) Mario Capo, «...con deliberazione n. 10 del 19 marzo 2005 il Consiglio Comunale di Agropoli affidava al Consorzio Rifiuti Sa/4 il servizio smaltimento rifiuti...»;
secondo quanto esposto dal Consigliere Mario Capo, pare che «... l'affidamento avveniva in assenza di procedure di evidenza pubblica e che la modalità di affidamento per "via diretta" veniva giustificato in sede Consiliare dal Sindaco e dal Segretario generale in virtù della natura pubblica del soggetto affidatario...»;
da una risposta ad una interrogazione comunale, tesa a conoscere ed identificare i soggetti che materialmente svolgono il servizio smaltimento rifiuti sul territorio comunale, il Sindaco di Agropoli replicava informando il Consigliere Mario Capo che il servizio viene svolto dalla società denominata «Yele Spa»;
da quanto si evince dalla predetta documentazione, pare che al Consigliere Mario Capo risulti che «...il capitale della società denominata "Yele S.p.A." è in parte detenuto da soggetti giuridici a loro volta partecipati da soggetti privati che connotano chiaramente la società come soggetto privato...»;
da quanto si evince dal comunicato stampa redatto dal Consigliere Mario Capo, infatti, pare che «...il Consorzio Sa4, da dichiarazioni rese in Consiglio Comunale di Agropoli dal Sindaco Domini, affida la gestione del servizio, ricevuto in
modo diretto dal Comune di Agropoli, ad una S.p.A., la Yele, il cui capitale risultata essere detenuto per il 65 per cento dal Consorzio medesimo e per il 35 per cento dalla HERA Holding S.p.A. Il capitale di quest'ultima, a sua volta, è detenuto per il 58,84 per cento da Enti Pubblici (per lo più comuni della regione Emilia Romagna) e per il restante 41,16 per cento da investitori privati...»;
dalla predetta documentazione si evince anche che sul territorio del Comune di Agropoli sarebbero operative, oltre alla società «Yele S.p.A», «... anche altri soggetti di cui ignoriamo le ragioni sociali...»;
da quanto esposto dal Consigliere Mario Capo, «...agli atti del Comune di Agropoli non si riscontra alcuna comunicazione circa eventuali sub affidamenti del servizio di smaltimento rifiuti...»;
da quanto si evince dal comunicato stampa redatto dal Consigliere Mario Capo, pare che «...la gestione dei rifiuti sul territorio Comunale è stata affidata, a trattativa privata, al prezzo determinato dall'affidatario, al sistema dei Comuni «Rossi» dell'Emilia Romagna ad un gruppo di privati facenti parte dello stesso sistema, violando tutte le procedure in materia di appalti pubblici e scaricando i costi sui cittadini Agropolesi che si sono visti aumentare del 40 per cento i costi della tassa rifiuti solidi urbani...» -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, se corrispondenti al vero, se tali attività siano compatibili con quella svolta dal Commissario Nazionale per lo smaltimento dei rifiuti ed in genere con la normativa nazionale che regola la materia.
(4-02038)
ALLASIA, FAVA, MONTANI, BRIGANDÌ, POTTINO e BODEGA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel 2000, a fronte della volontà manifestata dalla Repubblica Federale di Germania e da numerose fabbriche tedesche, tra cui la Daimlerchrysler, di risarcire tutti i danni subiti dai lavoratori coatti internati nei lager tedeschi durante il secondo conflitto mondiale, è sorto in Piemonte il Comitato dei deportati in campo di sterminio nazista KZ e dei lavoratori coatti in fabbriche tedesche, con sede in Avigliana (Torino);
il predetto Comitato ha fatto parte del coordinamento (con sindacati ed altre associazioni) che, nel 2001, ha trattato le modalità d'indennizzo con lo OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ovvero l'organo delegato dalla Fondazione Tedesca «Memoria, Responsabilità e Futuro» per l'istruttoria e l'erogazione dei risarcimenti;
sennonché lo OIM ha non solo escluso dai risarcimenti gli ex internati militari italiani, invocando la Convenzione di Ginevra, peraltro del tutto violata nei lager nazisti ma ha altresì escluso dagli indennizzi anche molti deportati civili che avevano dato la prova dell'internamento e del lavoro in schiavitù nei terribili campi di sterminio KZ con numerosissime sentenze ottenute con il patrocinio dell'Avvocato Luca Procacci dinnanzi la Corte dei Conti di Torino;
per tale motivo, nel 2004 il Comitato ha ritenuto di risolvere gli accordi inadempiuti dall'IOM e, conseguentemente, tredici ex internati, tutti civili e tutti con il riconoscimento del vitalizio ex 1.791/80 «Legge Pertini», in quanto deportati nel campo di sterminio KZ di Gaggenau, nonché lavoratori coatti presso il collegato stabilimento della Daimler Benz, hanno radicato avanti al Tribunale di Torino, una causa civile contro la Fondazione Tedesca, la Germania e la Daimler Benz;
la Corte di Cassazione ha infatti, con la sentenza 6 novembre 2003 - 11 marzo 2004, n. 5044, ritenuto il lavoro coatto un crimine contro l'umanità per cui vi è una giurisdizione universale che supera l'immunità diplomatica degli Stati, Germania compresa, consentendo così di adire i Tribunali Italiani;
nel novembre 2005, la Germania e la Daimlerchrysler già Daimler-Benz, dopo aver chiamato in causa la Presidenza del Consiglio della Repubblica Italiana, in forza dell'articolo 77 comma 4 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, con cui l'Italia avrebbe rinunciato, anche a nome dei suoi cittadini, a qualsiasi domanda contro la Germania, ha ottenuto la sospensione della causa avanti al Tribunale di Torino per una nuova pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla giurisdizione, procrastinando terribilmente i tempi per i cosiddetti ragazzi del 1944;
le speranze di vita degli ex internati non sono in grado di consentire ancora una lunghissima attesa, configurando la stessa un danno ulteriore, soprattutto per chi ha patito le inumane vicende della deportazione e del lavoro coatto -:
se il Ministro interrogato non intenda adottare le iniziative necessarie a garantire il risarcimento a tutti gli internati con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle vittime segnate da una delle più drammatiche pagine della storia italiana.
(4-02049)