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Allegato B
Seduta n. 89 del 20/12/2006
TESTO AGGIORNATO AL 28 DICEMBRE 2006
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
premesso che:
la famiglia fondata sul matrimonio gode, ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, di un regime preferenziale, in ragione della sua infungibile funzione nella società;
la distinzione tra la famiglia fondata sul matrimonio e la convivenza more uxorio rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha affermato, infatti, che essa costituisce la premessa per la considerazione, da parte del legislatore ordinario, «dei rapporti personali e patrimoniali di coppia nelle due diverse situazioni, considerazione la quale - fermi in ogni caso i doveri e i diritti che ne derivano verso i figli e i terzi - tenga presente e quindi rispetti il maggior spazio da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettività individuale dei conviventi; e viceversa dia, nel rapporto di coniugio, maggior rilievo alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale» (tra le altre, sentenze 8 del 1996);
la giurisprudenza costituzionale ha sempre conseguentemente escluso la possibilità di far ricorso all'analogia per l'applicazione, alle convivenze more uxorio, della disciplina prevista per le famiglie fondate sul matrimonio, in quanto l'analogia «presuppone la similarità delle situazioni, la quale, oltre a non essere presente tra il rapporto coniugale e quello di mera convivenza in sé considerati, non è voluta dalle stesse parti, che nel preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio» (sentenze 166 del 1998);
per salvaguardare la posizione dei figli nati fuori dal matrimonio l'articolo 30 della Costituzione attribuisce ad essi lo stesso trattamento, sul piano giuridico e morale, attribuito ai figli nati nell'ambito di un matrimonio;
il principio costituzionale secondo il quale è da reputare odiosa e illegittima ogni discriminazione nei confronti delle persone in conseguenza delle loro scelte sessuali, non può portare a negare che anche altre forme di convivenza tra cui quelle tra persone dello stesso sesso abbiano, a prescindere da qualsiasi giudizio di ordine morale, una funzione diversa da quella della famiglia fondata sul matrimonio;
impegna il Governo:
ad avviare iniziative di promozione della famiglia fondata sul matrimonio;
a non intraprendere nell'esercizio delle proprie funzioni compresa l'iniziativa legislativa azioni che possano attraverso il riconoscimento del rilievo pubblico alle convivenze more uxorio comprese quelle tra persone dello stesso sesso, attribuire a tali formazioni i diritti che vengono acquisiti in conseguenza della formazione di una famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, come riconosciuto dall'articolo 29 della Costituzione.
(1-00071)
«Volontè, Adolfo, Ciro Alfano, Barbieri, Bosi, Capitanio Santolini, Casini, Cesa, Ciocchetti, Compagnon, D'Agrò, D'Alia, De Laurentiis, Delfino, Dionisi, Drago, Forlani, Formisano, Galati, Galletti, Giovanardi, Greco, Lucchese, Marcazzan, Martinello, Mazzoni, Mele, Mereu, Oppi, Peretti, Romano, Ronconi, Ruvolo, Tabacci, Tassone, Tucci, Vietti, Zinzi».
NUOVA FORMULAZIONE
La Camera,
premesso che:
la famiglia fondata sul matrimonio gode, ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, di un regime preferenziale, in ragione della sua infungibile funzione nella società. Il principio di eguaglianza impone di trattare nello stesso modo situazioni eguali ed in modo diverso situazioni diverse;
la distinzione tra la famiglia fondata sul matrimonio e la convivenza more uxorio rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha affermato, infatti, che essa costituisce la premessa per la considerazione, da parte del legislatore ordinario, «dei rapporti personali e patrimoniali di coppia nelle due diverse situazioni, considerazione la quale - fermi in ogni caso i doveri e i diritti che ne derivano verso i figli e i terzi - tenga presente e quindi rispetti il maggior spazio da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettività individuale dei conviventi; e viceversa dia, nel rapporto di coniugio, maggior rilievo alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale» (tra le altre, sentenze 8 del 1996);
la giurisprudenza costituzionale ha sempre conseguentemente escluso la possibilità di far ricorso all'analogia per l'applicazione, alle convivenze more uxorio, della disciplina prevista per le famiglie fondate sul matrimonio, in quanto l'analogia «presuppone la similarità delle situazioni, la quale, oltre a non essere presente tra il rapporto coniugale e quello di mera convivenza in sé considerati, non è voluta dalle stesse parti, che nel preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio» (sentenze 166 del 1998);
per salvaguardare la posizione dei figli nati fuori dal matrimonio l'articolo 30 della Costituzione attribuisce ad essi lo stesso trattamento, sul piano giuridico e morale, attribuito ai figli nati nell'ambito di un matrimonio;
il principio costituzionale secondo il quale è da reputare illegittima ogni discriminazione ingiustificata nei confronti delle persone in conseguenza delle loro scelte sessuali, non può portare a negare che anche altre forme di convivenza tra cui quelle tra persone dello stesso sesso abbiano, a prescindere da qualsiasi giudizio di ordine morale, una funzione diversa da quella della famiglia fondata sul matrimonio,
impegna il Governo:
ad avviare iniziative di promozione della famiglia fondata sul matrimonio;
a non intraprendere nell'esercizio delle proprie funzioni compresa l'iniziativa legislativa azioni che possano attraverso il riconoscimento del rilievo pubblico alle convivenze more uxorio comprese quelle tra persone dello stesso sesso, attribuire a tali formazioni i diritti che vengono acquisiti in conseguenza della formazione di una famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, come riconosciuto dall'articolo 29 della Costituzione.
(1-00071) «Volontè, Adolfo, Ciro Alfano, Barbieri, Bosi, Capitanio Santolini, Casini, Cesa, Ciocchetti, Compagnon, D'Agrò, D'Alia, De Laurentiis, Delfino, Dionisi, Drago, Forlani, Formisano, Galati, Galletti, Giovanardi, Greco, Lucchese, Marcazzan, Martinello, Mazzoni, Mele, Mereu, Oppi, Peretti, Romano, Ronconi, Ruvolo, Tabacci, Tassone, Tucci, Vietti, Zinzi».