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Allegato B
Seduta n. 89 del 20/12/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
FOGLIARDI e FINCATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine svolgono attività di valorizzazione, difesa e garanzia dei vini prodotti e commerciati dai soggetti consorziati;
l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256 (Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini), prevede che per la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione, svolti dal Consorzio per delega della pubblica amministrazione, possa essere stabilita una forma di rimborso spese ai Consorzi stessi da parte degli utilizzatori della denominazione, in base alle quantità di prodotto rivendicato e con modalità approvate dall'amministrazione delegante;
con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 maggio 2001 è stato affidato ai Consorzi di tutela il controllo, nei confronti di tutti i produttori, associati e non associati su tutte le fasi di produzione dell'uva, di trasformazione in vino e di presentazione al consumo dei vini a denominazione d'origine;
lo svolgimento dei controlli qualitativi appare rispondere pienamente ai compiti istituzionali dei Consorzi;
da tempo i corrispettivi per le prestazioni di controllo svolte nei confronti degli associati sono state incluse tra le operazioni compiute da enti non commerciali, in quanto non hanno natura imprenditoriale;
il rimborso delle spese sostenute dai Consorzi per lo svolgimento di tali prestazioni, sebbene definito dal Ministero delle politiche agricole come «tariffario», sembra configurarsi come una fonte di entrata di carattere istituzionale, da assoggettare al medesimo trattamento fiscale già applicato per i controlli effettuati nei confronti delle imprese associate;
in particolare si tratta di un corrispettivo che deriva dalla richiesta da parte dell'interessato di un servizio che corrisponde a una funzione pubblica di spettanza dell'amministrazione dello Stato, che, nel caso specifico, è stato affidato al Consorzio quale delegato; il pagamento effettuato al Consorzio corrisponde pertanto ad un pagamento obbligatorio conseguente alla richiesta di un pubblico controllo indispensabile per l'utilizzo della specifica menzione distintiva di qualità -:
se, sulla base delle considerazioni svolte in premessa, i corrispettivi che i Consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione d'origine percepiscono per l'assolvimento delle attività di controllo ad essi delegate dall'amministrazione dello Stato debbano essere considerati, sotto il profilo fiscale, come entrate di natura non
commerciale, non soltanto nel caso in cui tali prestazioni siano esercitate nei confronti di imprese associate, ma anche nel caso in cui ne siano destinatari imprese non associate al consorzio.
(5-00538)
BARATELLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
le questioni legate alla demanialità delle lagune del Delta del Po e le rivendicazioni di privata proprietà rappresentano un grave problema, non solo di ordine economico ma anche sotto il profilo sociale e dello stesso ordine pubblico; di tale problema non si intravede soluzione in tempi accettabili mentre si assiste all'occupazione di ampie zone lagunari da parte di presunti proprietari sebbene tali zone posseggano tutte le caratteristiche di appartenenza al demanio marittimo;
le sorti di oltre 2000 pescatori di professione e di una parte importante dell'economia del territorio del Delta del Po dipendono anche da modalità e tempi con cui sarà affrontata tale problematica; infatti, in questa situazione di incertezza insorgono difficoltà ad impegnare fondi pubblici per le indispensabili opere di vivificazione delle lagune programmate dalla Regione Veneto;
l'iter tecnico amministrativo avviato per definire lo status di una parte, per ora modesta, delle aree interessate, dopo molti anni non si è ancora concluso. Ripetutamente e finora senza alcun esito, la Capitaneria di Porto di Chioggia che presiede la Commissione Delimitatrice istituita a norma dell'articolo 32 Codice della Navigazione ha richiesto alla Agenzia del Demanio S.O.P. di Vicenza territorialmente competente, di completare la procedura connessa all'individuazione dei soggetti intestatari dei mappali interessati per poter concludere l'attività di propria competenza. Appare comunque chiaro, in forza dell'esperienza sin qui maturata, che se si dovesse estendere tale procedura a tutto il territorio interessato sarebbero necessari tempi storici per la sua definizione -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della grave e delicata situazione che si è determinata nel Delta del Po, anche a causa dall'inerzia dimostrata da alcune pubbliche amministrazioni nello svolgimento di attività di propria competenza;
se i Ministri interrogati non ritengano necessario un deciso intervento presso le amministrazioni preposte (Capitaneria di Porto di Chioggia, Agenzia del Demanio S.O.P. Vicenza) affinché i procedimenti in corso siano rapidamente conclusi;
quale attività abbia svolto ed intenda svolgere in relazione alle controversie delineate, il Sistema Informativo Demanio Marittimo-S.I.D. il cui compito è quello di individuare e localizzare in modo univoco i beni costituenti il pubblico demanio marittimo e garantire quindi l'esercizio di quelle funzioni che a norma dell'articolo 104, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 112/98 (come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 443/99) sono rimaste di competenza dello Stato;
quali iniziative siano state assunte e si intendano assumere da parte del Ministro dell'economia e delle finanze per provvedere alla tutela dei beni demaniali in questione;
quali iniziative, eventualmente anche normative, intendano assumere i Ministri interrogati per dirimere tempestivamente le controversie in corso e per prevenire il riproporsi di problematiche quali quelle delineate.
(5-00540)
Interrogazioni a risposta scritta:
GRILLINI e FIANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nelle settimane scorse su diversi quotidiani (fra tutti su Repubblica il 20 novembre
e sul Corriere della Sera il 14 dicembre) è stata data notizia di provvedimenti di sospensione e revoca della pensione sociale da parte dell'INPS nei confronti di anziani ebrei italiani che percepiscono l'assegno di benemerenza, riconosciuto a causa della persecuzione razziale subita dal fascismo;
ciò accade in quanto il presupposto per l'ottenimento della pensione sociale è costituito dal non possedere redditi da parte del suo fruitore e la concessione dell'assegno vitalizio verrebbe in qualche modo a contrastare con tale principio; pertanto coloro i quali beneficiano della pensione sociale non potrebbero percepire l'assegno di benemerenza, di per sé di altrettanto modico valore in quanto ammonta a 430 euro al mese;
l'assegno di benemerenza avendo chiaramente una funzione risarcitoria, non può essere considerato reddito da valutare ai fini della sussistenza dei presupposti per ottenere la pensione sociale;
ad oggi in Italia sono poco più di un migliaio gli ebrei ai quali è stato riconosciuto l'assegno di benemerenza e tra questi un numero ancora minore coloro che vivendo una situazione di povertà godono della pensione sociale;
riconoscendo l'assegno di benemerenza (con l'iter che tutti sappiamo essere già di per sé duro e difficile per chi intende richiederlo) ben poca cosa fa lo Stato italiano per riparare a quanto gli ebrei italiani hanno sofferto per mano del fascismo; la triste vicenda che ci interessa, già da altri definita come antisemitismo in variante burocratico-amministrativa, non fa onore al nostro Paese -:
se il Governo intenda prendere alcun provvedimento o iniziativa nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'economia, per porre rimedio a quanto riferito.
(4-02030)
FEDI, BUCCHINO e GIANNI FARINA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'Italia ha stipulato una serie di Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni fiscali;
tali Convenzioni stabiliscono quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in uno di essi che abbiano maturato redditi nell'altro;
tali Convenzioni si applicano anche alle pensioni e di norma stabiliscono che le pensioni debbano essere tassate una sola volta e, se pensioni private, dallo Stato di residenza - sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani (ad esempio Inps) preposti all'erogazione del trattamento pensionistico;
la Convenzione con il Lussemburgo contro le doppie imposizioni fiscali è in vigore dal 1983;
tale Convenzione, all'articolo 18, stabilisce che:
Art. 18. (Pensioni e prestazioni della previdenza sociale pubblica).
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato.
è palese la contraddizione tra il primo ed il secondo comma, ove al primo si indica che le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza e al secondo che esse sono imponibili nello Stato di erogazione;
tale palese contraddizione ha generato un contenzioso interpretativo che non è mai stato risolto, con la conseguenza paradossale che le pensioni italiane pagate ad un soggetto residente in Lussemburgo e le pensioni lussemburghesi pagate ad un soggetto residente in Italia vengono tassate due volte contravvenendo così alla logica ed allo spirito della stessa convenzione contro le doppie imposizioni fiscali;
gli eventuali scomputi della ritenuta fiscale sulle suddette pensioni, previsti secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, spesso non compensano ma penalizzano i pensionati italiani sottoposti ad una evidente vessazione fiscale, e comunque richiedono complicate e lente procedure amministrative -:
quale urgente misura od iniziativa si intende adottare per chiarire in maniera inequivocabile e definitiva, a 23 anni dalla entrata in vigore della Convenzione italolussemburghese contro le doppie imposizioni fiscali, il significato dell'articolo 18 di tale Convenzione, in modo da uniformarlo alla maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, e soprattutto al modello «standard» dell'OCSE, che, per evitare la doppia imposizione fiscale delle pensioni private, prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza.
(4-02035)
MIGLIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il grande complesso denominato Convento di S.Orsola nel pieno centro di Firenze è da decenni in stato di abbandono e simbolo di un inaccettabile degrado per tutti i cittadini del quartiere di San Lorenzo;
tale complesso urbanistico, oggetto negli anni '80 di un intervento finalizzato a farne sede della Guardia di Finanza, poi arenatosi, è proprietà del Demanio dello Stato;
il Comune di Firenze ha espresso disponibilità anche economica per rimuovere i ponteggi che circondano ancora oggi S.Orsola -:
se il Demanio intenda e quando esprimere parere favorevole alla proposta di rimozione dei ponteggi avanzata dal Comune di Firenze e se non reputi opportuno trasferire al Comune stesso tale complesso urbanistico.
(4-02036)