Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 92 del 16/1/2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta orale:
MAZZONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 25 agosto 2006 i due istituti bancari BANCA INTESA e SAN PAOLO-IMI convocavano i rispettivi consigli di amministrazione in seduta straordinaria al fine di esaminare un progetto di fusione;
l'obiettivo perseguito era la creazione di un colosso bancario di dimensioni europee, settimo tra i grandi gruppi del vecchio continente e quinto dell'Eurozona;
i consigli di amministrazione dei due istituti di credito, riunitisi a Milano e Torino, approvavano all'unanimità la fusione;
l'inizio attività della nuova società era previsto per fine 2006-inizio 2007;
la razionalizzazione della presenza territoriale della nuova banca avrebbe inevitabilmente comportato, come annunciato già all'indomani della fusione, una riduzione
fino a circa il 10 per cento degli sportelli complessivi, ed una conseguente riduzione di personale;
in data 1o dicembre 2006, l'istituto bancario SAN PAOLO-IMI S.p.a. concludeva, con le delegazioni di Gruppo DIRECREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CGIL, SILICEA, SINFUB, UGL CREDITO, UIL C.A. un accordo relativo alle future riduzioni di personale, in vista della fusione;
secondo quanto pubblicato il 9 gennaio 2007 dal quotidiano Il Sole 24 ore, nei prossimi giorni i vertici del gruppo incontreranno per la prima volta dopo la fusione le rappresentanze sindacali per dare forma e sostanza all'accordo di massima già raggiunto sugli esuberi volontari e per definire i criteri di uniformità delle diverse piattaforme aziendali;
in particolare, con l'accordo le parti condividevano l'intento di attivare il Fondo di Solidarietà del settore del credito, regolato dal decreto ministeriale n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006, al fine di incentivare l'esodo, anche se in forma esclusivamente volontaria;
il comma 3 della premessa all'articolato del Regolamento di Istituzione del Fondo emesso con decreto ministeriale del 28 aprile 2000, n. 158 chiarisce come la ratio ispiratrice del decreto sia, in attesa di un'organica riforma del sistema degli armonizzatori sociali, la definizione per le categorie ed i settori di imprese sprovvisti di tale sistema, di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare la crisi;
nell'articolo 2 del Regolamento tale finalità viene richiamata ribadendosi che: «il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende [...] che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi [...] o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, favoriscano il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione;
il decreto ministeriale n. 158 del 2000 crea una sorta di ammortizzatore sociale per i lavoratori di quelle aziende che, per obiettive difficoltà congiunturali di mercato, versassero in una situazione di crisi, o che, per scongiurare un'imminente e non altrimenti evitabile crisi, fossero costrette ad una ristrutturazione o riorganizzazione per rimanere concorrenziali sul mercato o che, per le stesse ragioni, fossero costrette alla riduzione o trasformazione, con conseguenti ricadute negative in termini occupazionali;
la fusione SAN PAOLO-IMI e BANCA INTESA è motivata unicamente da obiettivi di accrescimento del profitto, e sfugge quindi alla condizione di necessarietà, tanto più che essa fusione è attuata attraverso un'operazione di concambio azionario, senza impegni di liquidità;
pertanto, l'operazione sembra esulare dalle finalità per le quali il Fondo di Solidarietà è stato istituito -:
se, ed in quale misura, ritenga possibile l'accesso dell'istituto bancario SAN PAOLO-IMI al suddetto Fondo di Solidarietà;
se, in caso contrario, stia procedendo a valutare soluzioni alternative per sostenere i livelli occupazionali.
(3-00510)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
LEO. - Al Ministrodell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007, tra le altre disposizioni in materia di studi di settore ha disposto, al comma 23 dell'articolo 1, una modifica all'articolo 10, primo comma, della legge n. 146 del 1998, il quale ora prevede che «Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi.»;
fino all'avvento di detta modifica normativa gli accertamenti fondati sugli studi di settore trovavano legittimazione nell'articolo 62-sexies, comma 3, del predetto decreto-legge n. 331 del 1993, il quale recita che «Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.»;
il nuovo articolo 10, primo comma, della legge n. 146 del 1998 sembra quindi consentire di fondare avvisi di accertamento derivanti dalle risultanze degli studi di settore semplicemente a fronte di un ammontare di ricavi o compensi dichiarato risultante di importo inferiore a quello determinabile in base gli studi stessi, a nulla rilevando l'entità dello scostamento medesimo;
la giurisprudenza di legittimità e di merito ha consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le presunzioni derivanti dalle sole elaborazioni frutto degli sudi di settore non possono dirsi connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma configurano soltanto una presunzione semplice, anche in considerazione del fatto che il citato articolo 62-sexies richiede l'esistenza della «grave incongruenza» tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto desumibile dagli studi di settore (a questo riguardo appaiono, su tutte, significative le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria nn. 19163/2003, 9135/2005, 17229/2006) -:
se non ritenga opportuno chiarire urgentemente che la norma contenuta nella legge n. 296 del 2006 non intende modificare surrettiziamente il quadro normativo comunque esistente di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge n. 331 del 1993, chiarendo inoltre urgentemente su quale disposizione gli uffici dell'Agenzia delle entrate fonderanno i propri avvisi di accertamento derivanti dall'utilizzo degli studi di settore nei confronti dei titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nonché specificare se la nuova formulazione dell'articolo 10, primo comma, della legge n. 146 del 1998, riguarderà gli avvisi di accertamento concernenti il periodo d'imposta 2007 e i successivi ovvero anche gli atti da notificare con riferimento alle annualità precedenti.
(5-00555)
GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
vi sono diverse somme a vario titolo - c/c bancari, postali, rimborsi assicurativi di polizze - non movimentate da anni e definite appunto «dormienti» -:
quale impatto abbia avuto a livello fiscale, direttamente ed indirettamente, in relazione alla capacità contributiva dei proprietari, negli anni scorsi il mancato movimento di tali somme, e quali azioni intenda intraprendere per accertare se sussista la reale volontà di abbandono da parte dei soggetti intestatari al solo fine di occultare della ricchezza e quindi con l'intenzione di non far emergere casi di evasione fiscale.
(5-00556)
GALLETTI e BARBIERI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
risulterebbe in stato di abbandono da diversi anni un immobile sito in Corso Garibaldi 9 nel Comune di Reggio Emilia;
secondo una recente visura catastale, l'intestatario dell'immobile sarebbe l'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;
alcuni imprenditori interessati all'acquisto dell'immobile, hanno lamentato notevoli difficoltà nell'individuare il vero proprietario dell'immobile, che risulterebbe oggi di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze -:
se l'immobile citato in premessa sia effettivamente di proprietà del Ministero dell'Economia e Finanze e se sia intenzione dello stesso avviare una procedura di vendita, anche per non pregiudicare un manufatto di notevole valore architettonico e situato in una zona centrale del comune di Reggio Emilia.
(5-00557)
Interrogazioni a risposta scritta:
TAGLIALATELA, LANDOLFI, CIRIELLI e COSENZA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Regione Campania continua ad accumulare un deficit sempre crescente per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Negli ultimi anni sono stati accumulati non meno di 5 miliardi di euro di disavanzo;
a quanto si apprende dagli organi di informazioni e dalla relazione ufficiale della Corte dei conti e del ministero della salute lo sforamento, per il solo esercizio 2005, ha superato la cifra di 1,5 miliardi di euro, pari ad oltre il 30 per cento dell'intero disavanzo nazionale, superando la già drammatica cifra di 1,3 miliardi di euro maturata nel 2004;
per affrontare la drammatica questione del debito della sanità la Regione Campania ha deciso di dar vita alla SORESA (Società Regionale della Sanità) SpA, con un capitale sociale di cinquecentomila euro versati dalle casse regionali;
la regione sociale di SORESA è di accollarsi e restituire l'intero ammontare del debito maturato nei confronti dei creditori della sanità della Regione Campania (5 miliardi di euro);
circa tre dei cinque miliardi di debito dovrebbero essere coperti attraverso un finanziamento assicurato da un pool di banche internazionali, che si sono aggiudicate la gara bandita dalla stessa SORESA;
per far fronte a tale prestito la Regione Campania ha contratto con le suddette banche un debito di trenta anni con rate annuali di centottanta milioni di euro;
da notizie apparse sulla stampa appare che il pool di banche internazionali aggiudicatarie della gara abbia presentato una offerta nella quale non si pone alcuna condizione di ordine finanziario alla Regione stessa, motivo per il quale la restituzione del debito viene calcolato a tasso variabile escludendo quale motivo di impedimento nella attuazione del programma finanziario una eventuale modifica della classificazione del rating attribuito alla Regione Campania;
la SORESA, nata per soddisfare i creditori, allo stato attuale, nonostante non abbia ancora cominciato a restituire alcunché, ha già speso per il suo funzionamento corrente circa mezzo milione di euro tra retribuzioni ai componenti del CdA e del collegio sindacale, consulenze esterne e spese varie;
il pool di banche internazionali, al quale viene riconosciuta una percentuale dell'1,5 per cento di provvigioni per l'attività di istruzione per tutte le pratiche dei creditori, ha individuato a tale scopo la società Carrington & Cross quale service esterno, riconoscendo alla stessa lo 0,65 per cento di provvigioni pari ad oltre 40 milioni di euro;
la Carrington & Cross risulta essere una società con un capitale sociale di soli
diecimila euro e appare priva di esperienza nel settore considerando che è nata solo di recente nel giugno scorso;
non si riesce a fare chiarezza sulla reale proprietà della Carrington & Cross, in quanto questa appartiene in gran parte ad una società fiduciaria che impedisce di conoscere i veri azionisti di riferimento;
l'ambiguità della situazione è testimoniata anche dal fatto che due membri del consiglio di amministrazione della SORESA, Sergio Barile e Francesco De Simone, hanno annunciato le loro dimissioni senza un apparente valido motivo;
questa vicenda ha avuto un notevole clamore su tutti gli organi di stampa;
non si vorrebbe che ancora una volta a pagare gli sprechi della sanità campana siano gli utenti e gli imprenditori fornitori di beni e servizi -:
se, in realtà, la natura delle operazioni finanziarie poste in essere si possa configurare quale ulteriore processo di indebitamento invece che di risanamento e se, in questo caso, le procedure utilizzate dalla Regione Campania siano in contrasto con l'attuale normativa prevista per le Regioni che presentino un forte debito nel settore sanitario.
(4-02118)
LUCIANO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
ai sensi della legge 15 aprile 2003, n. 86 «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico» articolo 1:
«1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato "Giulio Onesti", qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico.
2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente»;
ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2003, comma 1, «l'assegno straordinario vitalizio di cui all'articolo 1 è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una Commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il ministero per i beni e le attività culturali»;
ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, in sede di prima applicazione della legge, è stata istituita una Commissione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 giugno 2003 composta, nelle rappresentatività, come per legge;
la predetta commissione, costituita e regolamentata sulla base dell'apposito regolamento adottato dal ministero per i beni e le attività culturali, ex articolo 2, comma 3 della predetta legge n. 86 del 2003, contestualmente alla nomina della predetta commissione in data 20 giugno 2003, ha proceduto, nell'espletamento delle proprie funzioni, ad esaminare in istruttoria le istanze e/o segnalazioni presentate e si è già proceduto all'assegnazione di assegni straordinari vitalizi, per ciascun anno, in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge de qua che così dispone: 1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l'anno 2003, 151.950 euro per l'anno
2004 e 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo;
ai sensi del comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 86 del 2003 «il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
allo stato, risulterebbe una prolungata inattività della Commissione stessa, nonostante la giacenza di istanze e segnalazioni da esaminare, atteso che l'ultima riunione è stata convocata per il mese di marzo 2006, considerando che si è periodicamente riunita, di norma, con cadenza bimestrale, come risulterà agli atti del ministero, vista la trasmissione della copia conforme dei verbali delle sedute, sottoscritti dal segretario e dal presidente a norma di regolamento;
inoltre, nulla si conosce circa la continuità dell'erogazione degli assegni già conferiti che hanno carattere vitalizio, nonché circa la provvista degli stanziamenti «a decorrere dall'anno 2005» nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare sia la rivalutazione annuale degli assegni già conferiti che l'attribuzione degli ulteriori così come ineludibilmente previsto dal dettato normativo;
la legge n. 86 del 2003 è stata emanata a favore dello sport e dei grandi campioni sportivi che hanno onorato la Patria e che versano in precarie condizioni economiche, in analogia a quanto previsto dalla precedente legge a favore delle persone che hanno onorato l'arte, la cultura, lo spettacolo e lo sport (legge n. 440 del 1985 «Bacchelli»), atteso che anche i grandi sportivi hanno dato lustro e prestigio alla cultura ed alla Nazione e che la legge Bacchelli non è stata applicata sufficientemente ai campioni sportivi caduti in disgrazia -:
quale sia la effettiva composizione della commissione nonché della segreteria, e, ove non fosse composta nella piena titolarità come per legge, quando si intenda ricostituirla all'uopo emettendo, entro breve tempo, decreto ministeriale sostitutivo/integrativo del precedente del 20 giugno 2003, onde consentire l'esercizio delle funzioni, la prosecuzione delle istruttorie e delle deliberazioni pendenti e l'attribuzione dei benefici ai campioni sportivi in povertà, come per volontà dello Stato attraverso legge appositamente emessa e non disapplicata;
lo stato delle domande (istanze/segnalazioni) presentate alla suddetta commissione ai sensi della legge n. 86 del 2003 e l'ammontare del «Fondo Speciale» dello stato di previsione del ministero delle finanze nell'ambito dell'unità previsionale di base e quali provvedimenti intendano essere adottati per assicurare, anche «a decorrere dall'anno 2005», la copertura finanziaria per l'assegnazione del numero e dell'ammontare massimo degli assegni vitalizi «Giulio Onesti» previsti dall'articolo 1 della legge n. 86 del 2003, nonché per la prosecuzione delle erogazioni di quelli, vitalizi, già deliberati;
in particolare, se il Ministro delle finanze abbia apportato le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti e quali sono le iniziative che intende intraprendere per realizzare le medesime come da articolo 3, comma 2, della legge n. 86 del 2003.
(4-02126)
FRASSINETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con decreto 24 ottobre 2006 emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano sono state disposte perquisizioni eseguite in data 26 ottobre
2006 in danno del signor B.S., a seguito di indagini determinate da uno o più presunti accessi informatici eseguiti il 15 novembre 2005 dal succitato B.S. allora in servizio presso l'Ufficio Unico delle Entrate di Empoli;
il succitato signor B.S. è sottoposto alle indagini nel procedimento penale n. 42481/06 R.G. per il delitto di cui all'articolo 615-ter del codice penale in danno del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Romano Prodi;
nel decreto succitato è indicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe segnalato alla Procura della Repubblica di Milano un'interrogazione al sistema centrale dell'Anagrafe Tributaria sulle posizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Romano Prodi;
secondo l'articolo 8 codice di procedura penale il fatto si deve ritenere consumato nel luogo in cui si assume l'avvenuto accesso informatico, ovvero nell'Ufficio Unico delle Entrate di Empoli che si trova entro il circondario del Tribunale di Firenze;
l'attività oggetto delle indagini sarebbe stata perciò commessa nel circondario del Tribunale di Firenze, per le predette ragioni competente per territorio;
al contrario, il Tribunale di Milano non sarebbe competente a decidere sul fatto oggetto di indagini che sarebbe stato commesso a Empoli, in danno del soggetto residente a Bologna, con accesso ad una banca dati gestita a Roma dal Ministero dell'economia e delle finanze;
non sono comprensibili, secondo l'interrogante, le ragioni che hanno indotto il Ministero dell'economia e delle finanze a segnalare il reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano non competente a decidere su detto reato -:
se intenda accertare se corrisponde al vero che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia segnalato quanto sopra esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano;
se intenda accertare e fornire le ragioni per le quali il Ministero dell'economia e delle Finanze abbia deciso di segnalare il reato di cui in premessa ad una Procura non competente per territorio.
(4-02146)