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Allegato B
Seduta n. 99 del 29/1/2007
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazione a risposta scritta:
GIANFRANCO CONTE. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la molluschicoltura e la mitilicoltura in Italia sono attività che si tramandano da generazioni. Attraverso la riforma della normativa in materia di fiscalità su aree demaniali non accatastate, alla cui stesura hanno partecipato le forze di entrambe gli schieramenti politici, il demanio marittimo e lacuale ha una sua redditività che si basa sulle norme principi del reddito agrario, che in passato era applicabile unicamente ai fondi censiti in catasto;
la Moceniga Pesca s.s., operante nelle lagune venete, è stata la prima ditta in Italia a recepire ed applicare i decreti legislativi di orientamento in materia di agricoltura e pesca, nella fase in cui, proprio il decreto legislativo n. 228/2001, ha novellato l'articolo 2135 del codice civile, introducendo nel concetto di imprenditore agricolo anche l'allevamento di animali in acque, a qualsiasi titolo queste gestite;
la Circolare dell'INPS n. 186/2003 ha successivamente precisato che si tratta di attività agricola e in quanto tale assoggettata al regime previdenziale ex SCAU;
una serie di norme avevano anticipato già negli anni precedenti la natura agricola dell'attività di acquicoltura, ritenuta agricola nel caso in cui l'uomo partecipi ad almeno una delle fasi del ciclo biologico;
come è noto l'allevamento di cozze e vongole presuppone la raccolta del seme, la pulizia dei fondali, la raccolta, e tutte le fasi che ne conseguono;
in seguito a questa corretta applicazione la Moceniga Pesca s.s. ha vinto il ricorso contro la provincia di Rovigo in sede di Consiglio di Stato con sentenza n. 3926 del 17 dicembre 2004;
nonostante tale sentenza, che ha avuto come conseguenza la parziale disapplicazione dell'articolo 36 del regolamento concernente la pesca provinciale, la provincia di Rovigo continua a dare una interpretazione, ad avviso dell'interrogante, non conforme a quanto deciso dallo stesso Consiglio di Stato;
in ragione di detto non coerente comportamento, la provincia ha negato ai soci della Società Moceniga s.s. (solo perché iscritti al regime previdenziale ex SCAU) il permesso alla raccolta del prodotto maturo (vongole) in acque libere alla pesca, consentendo ai soli iscritti agli elenchi della legge 250/58 detta raccolta;
va rilevato che tutti gli operatori di interesse svolgono la medesima attività (acquicoltura, cioè allevamento di molluschi in acque private o concessionate) e, pertanto, l'unica differenziazione tra i medesimi viene a ritenersi quella relativa all'iscrizione previdenziale;
ogni azienda, cooperativa o società, ha avuto dalla provincia l'autorizzazione (concessione) a delimitare uno specchio acqueo per esercitare l'allevamento di molluschi: pulizia, semina, raccolta, insacchettamento, e così via;
il TAR Veneto altresì, con sentenza n. 2042/2006 ha accolto il ricorso della Moceniga e ha annullato il provvedimento di diniego per la raccolta di prodotto maturo emesso dalla provincia di Rovigo, con sentenza n. 2039/2006, annullando, conseguentemente, in parte, gli articoli 25, 26 e 36 del regolamento pesca provinciale. Il medesimo Tribunale ha annullato, inoltre, il provvedimento di ritiro della licenza di pesca di un socio della Moceniga ritenendo che in ordine al rilascio o mantenimento di tale licenza non possa rilevare l'iscrizione previdenziale;
la provincia di Rovigo, non considerando sufficienti dette pronunce, ha impugnato queste ultime decisioni del TAR Veneto avanti il Consiglio di Stato, purtuttavia non manifestando negli atti deliberativi autorizzatori detta impugnativa, quale sia l'interesse pubblico tale da giustificare le spese necessarie per il predetto giudizio, se non appalesando fantomatici «interessi dei pescatori» che altro non sono se non aderenti alle cooperative ai quali vengono frequentemente assegnate le concessioni demaniali per acquicoltura (pur operando in secondo i canoni dell'agricoltura ma rimanendo rigidamente iscritti agli elenchi di cui alla legge n. 250 del 1958);
l'impossibilità di applicare il regime previdenziale ex SCAU e fiscale agevolato, che permetterebbe tracciabilità e trasparenza, a giudizio dell'interrogante, crea una distorsione del mercato e una evidente propensione alla vendita in nero, non necessaria in quanto con la normativa in vigore anche le aree demaniali hanno un proprio reddito agrario;
ad avviso dell'interrogante, quanto su esposto genera obiettivamente confusione e conflitto tra gli operatori tutti esercenti l'identica attività e con tale comportamento della provincia di Rovigo si genera anche disparità di trattamento tra cittadini -:
se il Governo intenda adottare iniziative normative per l'obbligatorietà dell'iscrizione al regime previdenziale agricolo (ex SCAU) per tutti coloro che svolgono in aree private o in aree pubbliche previa concessione demaniale, l'attività propria di allevamento e raccolta di molluschi consentendo, diversamente, solo a coloro che svolgono detta attività con iscrizione previdenziale ex SCAU, la coltivazione, allevamento, raccolta in acque private, concessionate o pubbliche del prodotto di interesse (vongole o novellame), nonché di ottenere le relative concessioni e consentendo ai pescatori iscritti agli elenchi di cui alla legge 250/58 la sola pesca in acque pubbliche o private e non anche la coltivazione, considerata questa come attività agricola;
se il Governo intenda utilizzare, al fine della soluzione del problema, la possibilità di utilizzare la licenza di pesca di tipo A) come mezzo per contingentare il
numero degli operatori permettendo agli addetti di raccogliere il prodotto al di fuori del fondo ottenuto in concessione e di praticare eventualmente altre attività di pesca tenendo presente che quanto sopra dovrà essere posto in una condizione di eguaglianza per tutti gli operatori che esercitano la medesima attività.
(4-02350)