Commissione parlamentare per le questioni regionali

NOTA INTRODUTTIVA

 La Commissione parlamentare per le questioni regionali è prevista dall'articolo 126 della Costituzione, attuato con l'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che ne ha disciplinato le modalità essenziali di funzionamento, poi modificato dall'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. In base alle disposizioni attualmente vigenti, la Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati d'intesa dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei gruppi, con criteri di rappresentanza proporzionale.
Tra le sue competenze si richiama, in primo luogo, quella cui fa riferimento l'articolo 126 della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ne prevede la consultazione nei casi di scioglimento di consigli regionali o di rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, ovvero per ragioni di sicurezza nazionale.

Una generale competenza consultiva è attribuita alla Commissione dai regolamenti parlamentari: l'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, prevede che i progetti di legge contenenti disposizioni sulle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione o di competenza delle regioni a statuto speciale, o che riguardino l'attività legislativa ed amministrativa delle regioni, siano trasmessi, oltre che a quelle di merito, anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali; analoga previsione è ora contenuta nell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera, a seguito di una modifica approvata il 16 dicembre 1998. L'articolo 118-bis, comma 1, del Regolamento della Camera, e l'articolo 125-bis di quello del Senato, prevedono inoltre il parere, o le osservazioni, della Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria.

Altre competenze consultive sono state attribuite dalla legislazione ordinaria: in caso di accertata inattività di organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, ai fini della fissazione da parte del Governo di un termine alla regione per provvedere (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, materia poi oggetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che disciplinano l'attuazione dei poteri sostitutivi statali previsti dall'articolo 120 della Costituzione); nel caso in cui non si raggiunga l'intesa con la regione interessata circa la localizzazione di opere pubbliche di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, e articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383) o circa progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti (articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210), ai fini della successiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

La Commissione deve essere altresì sentita, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale e di localizzazione delle infrastrutture di carattere interregionale o internazionale e in caso di dissenso della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della adozione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del progetto preliminare (articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Altre norme di legge prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri (o il ministro competente o appositamente delegato) riferisca alla Commissione, ad esempio, circa l'attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Si ricorda, infine, l'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in base al quale, sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il medesimo articolo prevede che, quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 117 (competenza concorrente) e al nuovo articolo 119 (autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali e fondo perequativo) della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata nei termini di cui sopra, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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