Doc. II-bis, n. 1




TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
MODIFICA PROPOSTA
Art. 3.
(Comitati permanenti e temporanei).
Art. 3.
(Comitati permanenti e temporanei).
1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri Comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei Comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.
2. I Comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei Gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.
3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo.
 
  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
4. Su richiesta della Giunta delle elezioni, ove sia disposta la revisione di un numero di schede elettorali superiore al due per cento del totale, il Presidente della Camera può affidare ad appositi sottocomitati, in numero adeguato alle esigenze di revisione, la verifica delle schede medesime. Ogni sottocomitato è composto di due deputati, nominati dal Presidente della Camera, non necessariamente membri della Giunta delle elezioni, di cui uno appartenente ai gruppi di maggioranza e l'altro ai gruppi delle opposizioni. I sottocomitati, tra i quali sono suddivise le schede oggetto di revisione in parti uguali, riferiscono al Comitato di verifica di cui al comma 3 nel termine tassativo di sei mesi, prorogabile, per non più di sei mesi, dal Presidente della Camera.


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