1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi del trasporto aereo e sulla sicurezza dei voli in Italia, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può avvalersi, ove lo ritenga necessario, della collaborazione di persone esperte in materia di trasporto aereo.
1. La Commissione ha il compito di analizzare le problematiche funzionali e finanziarie del trasporto aereo in Italia e in particolare deve:
a) individuare le cause degli alti costi del trasporto aereo in Italia e dei troppo frequenti disservizi che lo caratterizzano;
b) analizzare gli elementi di sistema, le ragioni strutturali e quelle contingenti per cui i principali vettori aerei italiani si trovano da tempo in difficoltà finanziarie, anche in comparazione con quello che avviene in altri Paesi europei;
c) valutare come si stanno inserendo nel contesto del trasporto aereo italiano le compagnie aeree a basso costo e quali sono gli effetti di tale inserimento;
d) indagare sulle cause che rendono insicure le condizioni in cui sono effettuati i voli aerei in Italia;
e) acquisire ogni utile informazione sul sistema normativo e di prassi tecnica in base al quale le compagnie aeree straniere vengono autorizzate a volare in Italia;
f) indicare quali azioni si rendono necessarie per migliorare, sostanzialmente e in tempi brevi, l'efficienza e per ridurre i costi del trasporto aereo, nonché per rendere ottimali le condizioni di sicurezza dei voli nazionali e internazionali in Italia.
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 6 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 1 non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro il termine di dodici mesi dalla data della sua costituzione, prorogabile fino alla fine della XV legislatura.
2. Al termine dei propri lavori la Commissione approva una relazione conclusiva nella quale sono formulate, in particolare, proposte per rendere più funzionale, economicamente efficiente e sicuro il trasporto aereo in Italia.
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